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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.36/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.552/2021 resa dal Tribunale di
Caltanissetta in data 4.10.2021 e depositata il 5.10.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti C.F._1
dall'avv.Lorena Privato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Licata via G. Marconi 27 - appellante -
contro
nato a [...] il [...] c.f. e Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...] c.f. CP_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Dario Frazzetta per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta viale Sicilia 176
- appellati -
1 All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio i coniugi e avanti il Controparte_1 CP_2
Tribunale di Caltanissetta, deducendo la natura abusiva della trasformazione da costoro realizzata su una porzione del sottotetto di un fabbricato sito in
Riesi, sottotetto che – a dire dell'attore – sarebbe di sua esclusiva proprietà o rientrerebbe tra i beni comuni ex art.1117 c.c., in quanto asservito all'unità
immobiliare di cui lo stesso risulta proprietario, sita al piano terra dell'edificio con annesso terreno.
Esponeva che i convenuti avrebbero eseguito interventi edilizi consistenti nell'ampliamento della propria unità abitativa mediante l'occupazione di una porzione del sottotetto, apportando modifiche alla struttura dell'immobile,
realizzando una tettoia di circa 45 mq. a uso esclusivo e destinata a copertura dell'area in questione.
Rappresentava, altresì, che gli stessi avevano realizzato un'apertura nel muro perimetrale dell'edificio – parte integrante della struttura condominiale – al fine di consentire il passaggio verso la porzione di sottotetto trasformata, nonché
l'accesso a una pensilina esistente, modificata in modo da costituire un
2 balcone. Tali opere avrebbero anche determinato un aggravio statico sul muro perimetrale comune, con insorgenza di lesioni.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità delle opere eseguite, in quanto realizzate in violazione della normativa urbanistica e delle distanze legali, nonché in aggravamento della servitù di veduta a carico della sua proprietà.
Domandava, per l'effetto, la demolizione della tettoia e di tutte le opere edilizie contestate, con ripristino dello stato dei luoghi.
In via subordinata, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno o, comunque, al pagamento di un'indennità pari ad € 25.000/00 per ciascuna delle due opere contestate.
Inoltre, chiedeva accertarsi l'appesantimento delle strutture murarie perimetrali comuni ed il conseguente danno alle stesse, con condanna al pagamento di quanto risultante dalla espletanda consulenza tecnica d'ufficio e all'esecuzione delle opere di risanamento e consolidamento.
Concludeva, infine, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa in € 10.000/00 ovvero nell'altra somma ritenuta di giustizia.
Si costituivano e eccependo Controparte_1 CP_2
preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla domanda di accertamento dell'abusività edilizia degli interventi. Nel merito,
deducevano la decadenza e/o la prescrizione delle pretese azionate dall'attore, nonché l'infondatezza delle stesse, allegando di essere proprietari di un vano al piano terra del medesimo edificio, dell'appartamento al primo
3 piano e dell'attigua terrazza, la quale – in esito agli interventi contestati –
sarebbe stata chiusa solo parzialmente mediante una struttura precaria, aperta su tre lati.
Negavano di avere eseguito alcuna sopraelevazione ovvero alcun aggravio della servitù di veduta e affermavano che l'apertura realizzata per l'accesso alla terrazza non sarebbe stata praticata su un muro perimetrale bensì su un muro interno. Richiamavano, in tal senso, l'atto di provenienza, dal quale emergerebbe che i precedenti proprietari dell'immobile avrebbero costituito, a favore delle sopraelevazioni, una servitù di veduta, luci e aperture a carico del giardino di proprietà degli stessi venditori.
Infine, contestavano la fondatezza delle pretese risarcitorie dell'attore,
ritenendole infondate e prive di riscontro probatorio.
In via riconvenzionale, chiedevano che fosse ordinata la demolizione delle opere edili realizzate dall'attore all'interno del cortile confinante con la loro proprietà, consistenti nella costruzione di un deposito di circa 120 mq e di un muro perimetrale di altezza pari a tre metri, posto lungo il perimetro del lotto,
nonché la chiusura di una saracinesca sulla via Don Bosco e la demolizione di un casotto abusivo edificato in aderenza alla recinzione della Scuola Carducci.
Istruita la causa mediante l'interrogatorio formale di parte convenuta,
l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, con sentenza n.552/2021 il Tribunale di Caltanissetta
rigettava le domande formulate in via principale e in via riconvenzionale,
compensando le spese di lite, ivi comprese quelle delle TU.
4 Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
, affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
[...]
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA C.T.U. E MANCATA RISPOSTA AI QUESITI GIUDIZIALI
Il Giudice di primo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sulla consulenza tecnica redatta dall'ing. , viziata da gravi carenze metodologiche e tecniche, nonché da omessa risposta ai quesiti Per_1
posti nell'ordinanza del 6.3.2019.
Detta ordinanza disponeva il rinnovo della consulenza originariamente affidata all'ing. — ritenuta CP_3
inidonea per mancata effettuazione del sopralluogo — e demandava al nuovo TU, ing. (poi sostituito Per_2
dall'ing. ), l'accertamento: Per_1
- delle condizioni statiche e dinamiche dell'intero immobile;
- della conformità urbanistica e strutturale dello stesso;
- dell'eventuale nesso causale tra la sopraelevazione realizzata dai convenuti e il pregiudizio lamentato;
- degli interventi necessari per la messa in sicurezza e dei relativi costi.
Il TU , tuttavia, ometteva di eseguire una verifica strutturale complessiva in condizioni statiche e Per_1
dinamiche, limitandosi a una prova di carico sul solo solaio interessato dalla tettoia, disattendendo le disposizioni del Giudice e vanificando l'efficacia accertativa della consulenza stessa;
inoltre, non venivano eseguite le verifiche di stabilità sull'intero edificio, ritenendo erroneamente non applicabili le norme tecniche per le costruzioni, in quanto la struttura sarebbe in muratura e non in cemento armato.
Per_ Tale impostazione è stata puntualmente contestata dal CT di parte attrice ing. , che ha evidenziato come, ai sensi del D.M. 14.1.2008 e della documentazione dei LL.PP. (prot. n. 155/2010), ogni struttura,
indipendentemente dal materiale costruttivo, debba essere sottoposta a verifica statica.
Con riguardo al quadro fessurativo riscontrato nel piano terra, il TU non ha individuato la causa delle lesioni,
limitandosi a constatarne l'anteriorità rispetto al 2015, senza tuttavia escluderne il collegamento con la tettoia soprastante, la cui incidenza sulla statica dell'edificio non è stata compiutamente valutata.
5 Pertanto, si deduce la nullità della TU dell'ing. per carenza istruttoria, chiedendosi il rinnovo della Per_1
stessa o, in subordine, la riconvocazione del TU al fine di fornire chiarimenti sui profili non trattati e imprescindibili ai fini della decisione.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA E OMESSO ACCERTAMENTO TECNICO-URBANISTICO
La decisione del primo Giudice è erronea per non aver rilevato la nullità della TU , in quanto non ha Per_1
accertato l'omesso deposito dei calcoli statici presso il Genio Civile, obbligatorio ai sensi della legge n.64/1974
per la tettoia in legno lato sud-ovest.
Risulta agli atti che i coniugi non hanno depositato i relativi calcoli statici, in violazione delle CP_1
disposizioni normative e delle circolari tecniche applicabili.
Tale omissione rileva sotto il profilo della sicurezza statica dell'edificio, soprattutto in considerazione della natura instabile del terreno su cui insiste l'immobile (“zona acquitrinosa”).
Pertanto, l'omesso deposito dei calcoli statici e l'assenza di autorizzazione da parte del Genio Civile rendono l'intervento edilizio abusivo e pericoloso, con conseguente responsabilità per i danni arrecati all'unità
immobiliare sottostante. Si chiede, dunque, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ovvero, in subordine, la convocazione del TU per chiarimenti.
ACCERTATA REALIZZAZIONE POST- ACQUISTO DELLE SOPRAELEVAZIONI DA PARTE DEI CONVENUTI E
RICHIESTA DI INDENNIZZO
Nel giudizio di primo grado è stato documentalmente provato che le opere di trasformazione e sopraelevazione dell'immobile sono state eseguite successivamente all'acquisto da parte dei convenuti e Controparte_1
, avvenuto nel 1997, in difformità rispetto al progetto edilizio originario del 1984. CP_2
Ne consegue l'erroneità della sentenza di primo grado laddove si afferma che le terrazze risultassero preesistenti all'acquisto degli appellati, con conseguente rigetto della domanda di indennizzo per l'illecita trasformazione di parti comuni e l'aggravio statico dell'edificio.
Pertanto, si chiede l'accoglimento della domanda di indennizzo formulata già in primo grado, quantificata in
6 €25.000/00 ovvero da determinarsi in via equitativa, per l'abusiva trasformazione:
- del sottotetto comune mediante costruzione della tettoia in legno, in assenza di consenso dell'attore;
- del lastrico solare di proprietà esclusiva, trasformato in terrazza finestrata, senza il versamento dell'indennità prevista per legge nei confronti del proprietario del piano sottostante.
Tali interventi, realizzati senza autorizzazione e in violazione delle normative edilizie (come da ordinanza di demolizione n.32/2019), hanno inoltre comportato un aggravio statico dell'edificio, già strutturalmente inadeguato a sopportare i carichi aggiuntivi, con conseguenti pregiudizi strutturali all'unità immobiliare dell'attore.
ERRONEA ATTRIBUZIONE CAUSALE DEI DANNI STRUTTURALI ALL'ATTORE - RICHIESTA DI Parte_1
RINNOVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO O RICHIAMO DEL TU
La sentenza è, altresì, erronea nella parte in cui attribuisce i danni strutturali all'immobile ai lavori di scavo eseguiti dallo stesso , non considerando che: Parte_1
- le lesioni all'immobile erano già state accertate nel 2010, ben prima dell'esecuzione degli scavi (iniziati nel
2012 e conclusi nel 2014), e insistevano nel lato dell'edificio opposto a quello interessato dagli interventi edilizi;
- i lavori eseguiti da (fondazioni interrate per una cisterna) sono stati realizzati a distanza Parte_1
significativa rispetto alla zona compromessa e non sono idonei ad aver causato o aggravato le fessurazioni già
presenti.
Il procedimento amministrativo dinanzi al TAR si è concluso con la sospensione dei lavori attorei per vizio del titolo edilizio (autorizzazione in luogo del necessario permesso a costruire), ma senza alcun accertamento di nesso causale tra i lavori e i danni denunciati.
Il quadro fessurativo si è evoluto anche dopo il ripristino e l'agibilità dei locali nel 2013, come rilevato nella relazione di parte dell'ing. Manuele, il quale individua la causa dell'aggravamento nel carico statico eccessivo della tettoia in legno realizzata dai signori , priva del necessario deposito dei calcoli statici, in Parte_2
violazione della normativa vigente.
7 Le condizioni geomorfologiche del terreno (“zona lago” a fondo acquitrinoso) e la vetustà dell'edificio
(risalente al 1950, privo di struttura in cemento armato) impongono una valutazione tecnico-ingegneristica particolarmente attenta.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, si chiede la rinnovazione della TU o, in subordine, il richiamo del
TU al fine di accertare compiutamente le effettive cause dei danni lamentati, escludendo l'addebitabilità
all'attore in mancanza di un nesso causale fondato. Parte_1
ILLEGITTIMITÀ DELLA SANATORIA EDILIZIA RELATIVA ALLA TETTOIA IN LEGNO
Si contesta la legittimità del rilascio della sanatoria edilizia nel 2015 per la tettoia in legno realizzata sul lato sud-ovest dell'edificio, rilevandosi che tale intervento costituisce abuso edilizio e, pertanto, sarebbe sanabile solo in presenza della c.d. “doppia conformità”, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Per_ Mancanza di doppia conformità: Come evidenziato dal CT (all.1 osservazioni CT), l'opera abusiva non era conforme né alla normativa vigente al tempo della realizzazione, né a quella vigente al momento della richiesta di sanatoria. Tale presupposto ostativo non è stato considerato nella TU , che ha omesso Per_1
ogni riferimento alla necessità della doppia conformità.
Precedente rigetto edilizio (1982): Il progetto originario presentato da nel 1982, volto alla Controparte_4
realizzazione di due vani abitabili nei luoghi ove oggi sorgono la tettoia e la terrazza finestrata, fu rigettato dal
Comune di Riesi, a conferma dell'illegittimità originaria dell'opera (cfr. all.1 osservazioni attore alla TU
). Per_1
Concessione edilizia del 1984: L'unico titolo abilitativo valido (rilasciato nel 1984) autorizzava la costruzione di un primo piano con tetto a falda e lastrico solare, ma non contemplava né la tettoia in legno né i vani abitabili,
oggi esistenti in difformità rispetto al progetto approvato.
Assenza di certificazione sismica: Il procedimento menzionato dal giudice di primo grado si riferisce unicamente alla richiesta di un certificato di idoneità sismica indirizzata al Genio Civile, che non ha mai rilasciato parere favorevole, essendosi limitato a richiedere integrazioni documentali, mai evase nei termini.
8 Omissioni nella TU: La TU non ha menzionato né il rigetto edilizio del 1982, né la mancanza di doppia Per_1
conformità, né la tardività e l'incompletezza della documentazione relativa al procedimento di sanatoria, così
disattendendo l'apposito quesito n.2 formulato.
Per tali ragioni, si richiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittima la sanatoria della tettoia in legno, essendo la stessa affetta da abuso edilizio insanabile per difetto di doppia conformità, altresì deducendosi l'incompletezza e l'inattendibilità della TU, che non ha considerato elementi decisivi ai fini della decisione.
Con comparsa di risposta del 13.6.2022, si costituiscono e Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già CP_2
espressi dal Tribunale.
Con ordinanza resa il 18.1.2023 la Corte rigetta la richiesta istruttoria di parte appellante e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni, “ritenuto che
la detta richiesta risulta superflua ai fini del decidere alla luce della circostanza
per cui nel corso del giudizio di primo grado sono state svolte due TU,
l'ultima delle quali corredata anche di deduzioni sulle osservazioni critiche
delle parti e di successiva integrazione … considerato che le indagini peritali
già espletate risultano esaustive e complete”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
I coniugi risultano proprietari di un immobile sito in Riesi, Parte_2
9 composto da un vano garage al piano terra e da quattro vani con servizi e terrazza al primo piano, in virtù di legittimo titolo di provenienza, censiti nel
Catasto Fabbricati del Comune di Riesi al Foglio 35 part.351 sub 1 (il garage)
e part.351 sub 3 (l'appartamento con terrazza).
In sede di compravendita, giusta atto notarile del 22 ottobre 1997 del notaio di Licata rep.37773 racc.9810 (all.3 alla comparsa di Persona_4
risposta), i convenuti acquisivano, tra l'altro, la proprietà del vano terrano confinante con altra porzione di proprietà degli stessi venditori Controparte_5
, , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_5 CP_7 CP_8
, , , e
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, ivi compresa (art.1 bis) “… la servitù di aprire vedute, luci, Controparte_12
finestre a carico del giardino a piano terra dei venditori ed a favore delle
sopraelevazioni che gli acquirenti vorranno realizzare”.
Con successivo atto pubblico di compravendita del 25 luglio 2001 del medesimo notaio rep.44926 racc.11967 (all.4 ibidem), i medesimi Per_4
danti causa trasferivano all'attore l'altra porzione Parte_1
dello stesso complesso immobiliare (adibita a bottega con pertinente terreno),
confinante col compendio già compravenduto ai convenuti . Parte_2
L'odierna controversia trae origine dalla domanda proposta dall'attore, che assume l'illegittimità degli interventi edilizi eseguiti, in particolare la trasformazione di un sottotetto in terrazzo e la realizzazione di una tettoia,
asseritamente incidenti sulla sua privata proprietà e sulle parti comuni dell'edificio, con aggravio di servitù e modificazione del lastrico solare.
L'istruttoria di primo grado, svolta anche mediante espletamento di due TU
10 (ing. e ing. ), ha escluso qualsivoglia nesso eziologico tra CP_3 Per_1
l'intervento edilizio contestato e le lesioni riscontrate nell'immobile dell'attore
(anzi non escludendo possano essere addirittura riconducibili al suo stesso operato), nonché l'illegittimità dell'opera in questione.
I consulenti tecnici, infatti, hanno accertato che il terrazzo in oggetto era già
esistente al momento dell'acquisto da parte dei coniugi , come Parte_2
comprovato dal relativo titolo di proprietà e dalla planimetria catastale.
È stato altresì escluso che la tettoia realizzata abbia comportato pregiudizi statici, trattandosi di struttura in legno con carichi inferiori a quelli consentiti dalla normativa tecnica.
E, infatti, il TU ing. ha accertato la realizzazione in muratura della Per_1
struttura (e non in cemento armato), così concludendo (v. pag.7 TU):
“… la sopraelevazione in parola (tettoia in legno di copertura della terrazza a
sud-ovest) non può aver determinato pregiudizi statici per l'immobile, vista
l'entità dei carichi minori rispetto alle altre strutture portanti perimetrali in
muratura del piano terra maggiormente caricate con il citato ampliamento del
piano primo.
Pertanto attualmente la tettoia non determina pregiudizi per l'immobile di parte
attrice, in quanto tale situazione è presente nell'immobile già dal 2010, come
indicato dal precedente CT di parte attrice Ing. con le foto 1-3, e Per_5
causato probabilmente da cedimenti fondali che rientrano nella casistica dei
cedimenti terminali medi, ma anche dagli interventi ben visibili che la muratura
portante ha subito alla base nel corso degli anni. Di conseguenza le suddette
problematiche risultavano evidenti, ma non sono stati ritenuti necessari
11 eventuali interventi di rinforzo strutturale in FRP per l'ottenimento del
Certificato di Agibilità n°11/2013 del piano terra ottenuto in data 23-05-2013.
La struttura in oggetto ha così subito un assestamento che non è progredito,
ma gli assestamenti anelastici createsi saranno sempre visibili senza un
intervento di applicazione di intonaci fibrorinforzati di cucitura all'esterno ed
all'interno tra loro collegati…”
Così il TU Ing. “l'eventuale cedimento della fondazione potrebbe CP_3
essere stato causato dai lavori di sbancamento effettuati dall'attore, per
realizzare una cisterna sotterranea a pochissimi metri di distanza dalla zona
della parete in cui si sono manifestate le lesioni, e che possono avere
determinato una variazione dello stato tensionale del terreno.”
Le doglianze dell'appellante si risolvono nella mera riproposizione di critiche già disattese in primo grado, prive di specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata e in contrasto con le convergenti risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio. Risulta, inoltre, documentalmente dimostrato che il terrazzo oggetto di contestazione era già incluso nella consistenza immobiliare acquisita dai convenuti e non era destinato a uso comune.
Dalla documentazione in atti – in particolare, dalla pianta allegata alla relazione tecnica del geom. del 15.4.2004 (doc.5 parte convenuta) Per_6
e dalla planimetria catastale del 27.5.1992 (richiamata nella C.T.U. dell'ing.
– si evince che la trasformazione del tetto in terrazza deve ritenersi CP_3
avvenuta in epoca antecedente al 27 maggio 1992, ad opera dei danti causa degli attuali convenuti, i quali hanno acquistato l'immobile solo nel 1997.
Pur considerando il limite probatorio delle planimetrie catastali, dovuto al
12 possibile scostamento temporale tra lo stato dei luoghi e l'aggiornamento degli atti catastali, nel caso di specie non vi sono elementi che facciano ritenere che la planimetria sia stata acquisita anteriormente alla realizzazione della terrazza. Al contrario, sia le dichiarazioni rese dal convenuto in sede CP_1
di interrogatorio formale, sia la deposizione della teste – pur generica Tes_1
sul profilo temporale – confermano la riconducibilità dell'intervento ai precedenti proprietari.
Quanto alla successiva installazione della tettoia in legno sulla terrazza, risulta documentalmente dimostrato che essa sia avvenuta a opera degli attuali convenuti tra il 1998 e il dicembre 2003. Tuttavia, in assenza di allegazioni puntuali circa l'epoca di insorgenza delle lesioni lamentate, che l'attore ha individuato solo genericamente nel 2010 (come da relazione tecnica del 2013
e produzione fotografica del 2015), deve ritenersi che i danni si siano manifestati ben oltre l'epoca di realizzazione della tettoia.
In ogni caso, la natura e la modalità costruttiva della tettoia – con carico modesto, distribuito omogeneamente sul solaio e non sul parapetto –
escludono la sussistenza del nesso causale tra l'opera e i danni lamentati.
Le foto prodotte dalla parte attrice, peraltro, evidenziano interventi edilizi riconducibili allo stesso attore, tra cui lavori di scavo, che costituiscono possibile causa alternativa dei pregiudizi.
La perizia del geom. , redatta nel 2013 su incarico dell'attore stesso, CP_13
ha attestato l'idoneità strutturale dell'immobile a piano terra per l'uso commerciale di sua proprietà, confermata dall'agibilità rilasciata dal Comune.
Inoltre, non risulta dimostrato l'aggravamento del quadro fessurativo nel
13 tempo, posto che le lesioni erano già presenti nel 2015, come documentato sia dalla relazione dell'ing. sia dalla C.T.U. dell'ing. Per_1 CP_3
Infine, è privo di fondamento l'assunto secondo cui il C.T.U. non CP_3
avrebbe effettuato sopralluogo, essendo agli atti apposito verbale del
20.5.2015, sottoscritto dallo stesso attore.
Con riferimento alla deduzione attorea secondo cui le opere contestate sarebbero state realizzate in spregio alle regole urbanistiche, deve rilevarsene l'irrilevanza ai fini del presente giudizio, trattandosi di profili attinenti alla legittimità dell'attività amministrativa, la cui eventuale contestazione sarebbe spettata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Devono parimenti ritenersi infondate sia la doglianza relativa al presunto aggravamento della servitù di veduta esercitata in danno dell'immobile dell'attore, sia la lamentata violazione della normativa condominiale per la trasformazione del tetto in terrazza senza il consenso dell'altro condomino.
Infatti, come già evidenziato, la suddetta trasformazione risulta effettuata in epoca antecedente al 27.5.1992, e dunque non è riconducibile agli attuali convenuti, i quali hanno acquistato l'immobile solo nel 1997.
Analoga anteriorità, rispetto agli atti di acquisto di entrambe le parti (1997 per i convenuti, 2001 per l'attore), deve riconoscersi alla terrazza prospiciente il viale Don Bosco.
Inoltre, dalla lettura dell'atto di compravendita del 22.10.1997 – per come detto
- emerge che i comuni danti causa avevano espressamente costituito, a favore dell'unità immobiliare al primo piano, servitù di veduta e di apertura di luci e finestre gravanti sull'area di pertinenza del piano terra, estese anche alle
14 eventuali sopraelevazioni future.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, vengono poste carico dell'appellante le spese del procedimento di appello liquidate secondo il D.M. n.147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa e sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.36/2022,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.552/2021
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 4.10.2021 e depositata il 5.10.2021.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1
gravame in favore di e in solido, che liquida Controparte_1 CP_2
nell'intero in € 3.473/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e
I.V.A.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
15