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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 272/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via V. Molinari n. 14, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti Raffaela Bruno e Graziella Arena che la rappresentano e difendono
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Via Alimena n. CP_1
8, presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare il diritto della parte ricorrente alla
remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 30.06.2014
fino al 30.09.2020, data di quiescenza e per gli effetti condannare l' , in CP_2
persona del legale rappresentante pro - tempore a rifondere al ricorrente la somma di €
5.893,72, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o altra maggiore e/o minore che si riterrà
di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; in ogni caso con
1 vittoria di spese e competenze, oltre agli accessori di legge della presente procedura, con
distrazione ai procuratori costituiti …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
come infermiera;
che aveva lavorato fino al collocamento Controparte_1
in quiescenza del 30.9.2020 con i turni 8,00/14,00; 14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che per le operazioni di vestizione/svestizione occorrevano circa 15/20 minuti al giorno;
che tali operazioni erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che tale tempo maggiore di lavoro non era stato mai retribuito;
che l'art. 27, comma 11 e 12, CCNL del
21.5.2018 prevedeva il riconoscimento di tale periodo di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa,
trattandosi di attività integrativa dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, eterodiretta dal datore di lavoro e comunque finalizzata all'interesse generale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, limitando la richiesta alle differenze retributive non prescritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era parzialmente prescritto;
che l'art. 27 CCNL prevedeva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro quale risultante dalle timbrature di entrata ed uscita dal lavoro;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo 2 straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente -
dell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21.5.2108 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, il ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e, dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva dunque, a tal fine, dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del cartellino all'entrata e successivo alla timbratura del cartellino all'uscita.
Tanto non può dirsi realizzato nel caso in esame, atteso che i testi e , colleghi Tes_1 Tes_2
della ricorrente, affermano che il timbro del cartellino avveniva prima delle operazioni di
3 vestizione all'entrata e dopo le operazioni di svestizione all'uscita, sicché la prestazione deve ritenersi compresa nell'orario di lavoro.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite si compensano, attesa la peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 3.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 272/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via V. Molinari n. 14, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti Raffaela Bruno e Graziella Arena che la rappresentano e difendono
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso in Via Alimena n. CP_1
8, presso la propria sede, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare il diritto della parte ricorrente alla
remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere dal 30.06.2014
fino al 30.09.2020, data di quiescenza e per gli effetti condannare l' , in CP_2
persona del legale rappresentante pro - tempore a rifondere al ricorrente la somma di €
5.893,72, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o altra maggiore e/o minore che si riterrà
di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.; in ogni caso con
1 vittoria di spese e competenze, oltre agli accessori di legge della presente procedura, con
distrazione ai procuratori costituiti …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare il ricorso introduttivo per i motivi su esposti,
con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze dell'
[...]
come infermiera;
che aveva lavorato fino al collocamento Controparte_1
in quiescenza del 30.9.2020 con i turni 8,00/14,00; 14,00/20,00 e 20,00/8,00 per 36 ore settimanali;
che aveva l'obbligo di indossare la divisa per lo svolgimento della prestazione lavorativa;
che per le operazioni di vestizione/svestizione occorrevano circa 15/20 minuti al giorno;
che tali operazioni erano svolte prima e dopo l'orario di lavoro;
che tale tempo maggiore di lavoro non era stato mai retribuito;
che l'art. 27, comma 11 e 12, CCNL del
21.5.2018 prevedeva il riconoscimento di tale periodo di lavoro maggiore per 10/15 minuti al giorno;
che spettava la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione della divisa,
trattandosi di attività integrativa dell'obbligazione principale, funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, eterodiretta dal datore di lavoro e comunque finalizzata all'interesse generale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, limitando la richiesta alle differenze retributive non prescritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il diritto era parzialmente prescritto;
che l'art. 27 CCNL prevedeva che il tempo di vestizione/svestizione della divisa era ricompreso nell'orario di lavoro contrattuale;
che spettava alla parte l'onere di provare che il tempo di vestizione/svestizione non era compreso nell'orario di lavoro quale risultante dalle timbrature di entrata ed uscita dal lavoro;
che i dipendenti timbravano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto, oppure utilizzavano il codice per lo 2 straordinario o per il recupero orario al momento della timbratura, sicché non spettava alcuna retribuzione aggiuntiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente agisce fondamentalmente su due presupposti.
Il primo attiene all'applicazione - asseritamente non compiuta dalla parte resistente -
dell'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL del 21.5.2108 che, tuttavia, prevede semplicemente il riconoscimento per gli operatori sanitari di 10/15 minuti per le operazioni di vestizione,
svestizione e passaggio di consegne tra entrata ed uscita, tempo da ritenersi ricompreso nell'orario di lavoro purché risultante dalle timbrature effettuate.
Per altro verso, poi, il ricorrente richiama i principi in tema di prestazione di vestizione/svestizione della divisa come eterodiretta dal datore di lavoro, da retribuire come lavoro straordinario nel caso in cui il tempo non sia ricompreso nell'orario di lavoro e, dunque, debba porsi in aggiunta all'orario contrattuale.
Occorreva dunque, a tal fine, dare dimostrazione che il tempo di vestizione/svestizione fosse antecedente alla timbratura del cartellino all'entrata e successivo alla timbratura del cartellino all'uscita.
Tanto non può dirsi realizzato nel caso in esame, atteso che i testi e , colleghi Tes_1 Tes_2
della ricorrente, affermano che il timbro del cartellino avveniva prima delle operazioni di
3 vestizione all'entrata e dopo le operazioni di svestizione all'uscita, sicché la prestazione deve ritenersi compresa nell'orario di lavoro.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese di lite si compensano, attesa la peculiarità delle questioni affrontate e la sussistenza di precedenti contrari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 3.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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