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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CIMA FRANCESCA
E
(C.F. ), con l'assistenza Parte_2 C.F._2 dell'Avv. CIMA FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 11/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ANGRI (Serie A, Parte II, atto n.
82, anno 2014), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia nasceva il figlio (il 04/09/2017). Per_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi, le condizioni sopra citate non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ANGRI (Serie A, Parte II, atto n. 82, anno
2014), contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
11/10/2014, alle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CIMA FRANCESCA
E
(C.F. ), con l'assistenza Parte_2 C.F._2 dell'Avv. CIMA FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 11/10/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ANGRI (Serie A, Parte II, atto n.
82, anno 2014), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Dall'unione della coppia nasceva il figlio (il 04/09/2017). Per_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
La domanda congiunta, infatti, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi, le condizioni sopra citate non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ANGRI (Serie A, Parte II, atto n. 82, anno
2014), contratto tra e in data Parte_1 Parte_2
11/10/2014, alle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti