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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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- 1. Dalla differenza tra carenza di “legittimazione al giudizio” e di “titolarità del rapporto” (e sulle relative preclusioni processuali) al thema probandum a seconda…Di Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 giugno 2025
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15088 del 05.06.2025 offre un utile résumé che, ancora una volta, mette in evidenza come la tutela del debitore ceduto ruota, come sempre, intorno alla precisione e alla tempestività delle eccezioni e/o contestazioni che si possono muovere alle asserite cessionarie. I giudici di legittimità, infatti, nella pronuncia in commento, sono tornati sull'annoso tema delle cessioni dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, che da tempo, ormai, “infervora” il contenzioso bancario, soffermandosi sulla differenza tra “legittimazione al giudizio” e “titolarità del rapporto” (e le preclusioni processuali delle relative eccezioni) e sul thema probandum della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 4273/2021 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4273/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 09/11/1985 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mariella Argiese (c.f. ; pec: e dall'Avv. Giovanni C.F._2 Email_1
Bianco (c.f. ; pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del prefato suo difensore Avv. G. Bianco sito in
AV NA (BR), alla Via S. Francesco n. 110;
- OPPONENTE-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Milano, alla Via Soperga n.9, quale procuratrice mandataria di (P.IVA: CP_2
), corrente in Milano, alla Via San Prospero n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Antonio Masiello (c.f. pec: ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio dele prefato suo difensore sito in Gravina in Puglia (Bari), alla Via
Gorizia n.34 e presso lo studio dell'Avv. Alessandra Miraglia con sede in Brindisi, alla Via
Trieste n.7;
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Milano (MI) alla via Soperga n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Padovani
(c.f. ; pec: e Gianluca Massimei (c.f. C.F._5 Email_4
; pec: C.F._6 Email_5
, soci di (c.f. ), ed elettivamente domiciliata
[...] Controparte_4 P.IVA_4 presso lo studio sito in Bologna, alla via Della Beverara 19 nonché Controparte_4 all'indirizzo digitale pec: ; Email_6
-INTERVENTRICE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio quale procuratrice mandataria di in opposizione ex art. 615 CP_1 CP_2
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comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 28.10.2021 con cui gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 70.764,25, comprensiva di spese e competenze legali liquidate in sede monitoria e di spese di precetto, in forza del D.I. esecutivo n. 328/2019 emesso da questo Tribunale in data 04.04.2019 (nel procedimento R.G. n. 1149/2019) e munito di formula esecutiva in data 11.04.2019.
Titolo esecutivo emesso in favore dell'originaria creditrice Unicredit S.p.a. per crediti scaturenti dall'apertura di credito in conto corrente n. 104716715 del 12.04.2017 e dal mutuo chirografario n. 7738129 del 13/04/2019, che, successivamente alla pubblicazione del suindicato provvedimento monitorio, veniva ceduti da Unicredit s.p.a. alla società CP_2 giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB del 20.10.2020 pubblicata in G.U. n. 127, parte II, del
29.10.2020 e, successivamente, ceduti da alla società giusta CP_2 Controparte_3 cessione in blocco ex art. 58 TUB del 31.05.2024 pubblicata in G.U. n. 67 del 08.06.2024.
Con il libello introduttivo, l'opponente chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di litispendenza e la conseguente riunione del presente procedimento al giudizio R.G. n.
2340/2019 (di opposizione al D.I. n. 328/2019) già pendente innanzi a questo Tribunale e, nel merito, la declaratoria di nullità dell'opposto atto di precetto per illegittimità degli interessi pattuiti ed applicati nei rapporti bancari sottostanti e per omessa decurtazione delle somme pagate dall'opponente ad Unicredit s.p.a. in forza del piano di rimodulazione del 23.02.2018
e, dunque, per erroneità dell'importo complessivamente intimato in precetto. Chiedeva all'altresì la condanna dell'opposta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in
Euro 10.000,00 ovvero in quella maggior o minor somma da liquidarsi anche in via equitativa, nonché la condanna della stessa alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con decreto del 23.12.2021, la causa veniva assegnata a questo Giudice e chiamata per la prima udienza del 10.03.2022.
Con comparsa ritualmente depositata il 07.02.2012, si costituiva in giudizio l'opposta CP_1 quale procuratrice di per ivi richiedere, in via pregiudiziale e preliminare, il
[...] CP_2 rigetto della richiesta attorea di riunione del presente giudizio con quello di opposizione a D.I.
e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, comunque, il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
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Con comparsa del 09.07.2024 interveniva nel giudizio la società quale Controparte_3 cessionaria del credito oggetto dell'atto di precetto opposto, giusta cessione in blocco ex art. 58
TUB intercorsa tra la e la medesima in data 31.05.2024 e pubblicata in G.U. n. CP_2
67 del 08.06.2024, per ivi aderire alla posizione difensiva dell'opposta quale CP_1 mandataria di e fare proprie le domande di quest'ultima. CP_2
Istruita la causa in via documentale e depositate dalle parti le note difensive conclusive, questo Giudice, all'udienza cartolare del 08.05.2024, lette le rispettive note di trattazione scritta, la tratteneva in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. formulata dall'attore, da ritenersi inammissibile quanto alle doglianze già dedotte e comunque deducibili in sede di giudizio di opposizione a
D.I., merita, invece, accoglimento quanto al profilo della prova dell'effettiva titolarità, in capo alla cessionaria opposta ed alla successiva cessionaria interventrice, del credito di cui all'azionato procedimento monitorio. Ciò, per le ragioni che quivi di seguito si espongono.
1. Pregiudizialmente, sull'insussistenza di litispendenza.
In via pregiudiziale, non è meritevole di accoglimento la domanda attorea di riunione ex artt.
39 e 273 c.p.c del presente giudizio al procedimento R.G. n. 2340/2019 di opposizione al D.I.
n. 328/2019 pendente innanzi a questo Tribunale.
Ritiene, infatti, questo Giudice che, alla luce dell'interpretazione sistematica delle suindicate norme del codice di rito, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, non sia configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.. Ciò, atteso che, con il primo, si contesta in sede di giudizio di cognizione la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre, con il secondo, si contesta il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Ragion per cui, nel caso in esame, non ricorre il presupposto dell'identità del "petitum" e della "causa petendi" richiesto quale condizione indefettibile dal codice di rito ai fini della configurabilità della litispendenza di cui all'art. 39 comma 1 c.p.c. (v. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 25/07/2011, n. 16199; Tribunale di Lecce n. 981/2023).
2. Sempre pregiudizialmente, sul principio di competenza e sull'inammissibilità delle doglianze attoree relative ai rapporti bancari oggetto di D.I..
La stessa parte opponente, nel suo libello introduttivo, riconosce che tutte le doglianze formulate in questa sede - con riguardo sia all'illegittimità degli interessi pattuiti ed applicati nei rapporti bancari, oggetto di provvedimento monitorio, sia all'illegittimità ed erroneità della pretesa creditoria per omessa decurtazione delle somme dalla medesima versate a Unicredit
s.p.a. giusta piano di rimodulazione dei crediti del 23.02.2018 – sono state, dalla medesima, formulate innanzi al Giudice della cognizione in sede di giudizio R.G. n. 2340/2019 di opposizione al D.I. n. 328/2019 dalla medesima proposto ed attualmente pendente innanzi a questo Tribunale.
Orbene, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta è fondata e meritevole di accoglimento, alla luce del fondamentale principio di competenza funzionale, più volte, sancito dalla Suprema Corte, con riguardo al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di atto di precetto fondato su titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Sul punto, infatti, giova rammentare che è orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi e/o modificativi
e/o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed al Giudice dell'opposizione all'esecuzione per fatti anteriori alla sua formazione, che siano stati già dedotti o fossero anche
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solo deducibili nel giudizio di merito in cui il titolo si è formato, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (c.d. principio della “competenza”).
Ragion per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai soli fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. ex multis: Cass. n. 26110 del 05.09.2022; Cass. n. 26808/2022; Cass. n.
3850/2011).
Parte opposta, con precipuo riferimento a tale aspetto, ha, pertanto, eccepito, correttamente,
l'inammissibilità in questa sede di dette doglianze attoree.
Né le predette doglianze sono riconducibili nell'alveo delle violazioni di norme imperative d'ordine pubblico e/o di norme imperative comunitarie in materia antitrust e/o di tutela del consumatore;
materie, in ordine alle quali la giurisprudenza nazionale e comunitaria hanno, di fatto, ampliato il potere-dovere del Giudice dell'esecuzione o del Giudice delle opposizioni all'esecuzione di procedere, ex officio, al controllo anche in deroga alla tradizionale dicotomia cognitoria fra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione.
Ragion per cui, in questa sede, devono ritenersi inammissibili ed irrilevanti le risultanze della CTU contabile espletata in sede di giudizio di opposizione al D.I. (procedimento R.G. n.
2340/2019) ed invocate dall'opponente, essendo comunque preclusa a questo Giudice qualsivoglia valutazione sul dedotto e sul deducibile in sede di detto giudizio di cognizione ancora pendente innanzi a questo Tribunale, di cui rimane investito unicamente il Giudice della cognizione.
Del resto, nell'eventuale ipotesi in cui nel giudizio R.G. n. 2340/2019 il Giudice della cognizione, sulla base delle risultanze della suindicata CTU contabile, dovesse pronunciare sentenza di parziale revoca o modifica del provvedimento monitorio opposto e contestuale riduzione dell'importo del complessivo credito ivi ingiunto al debitore, quest'ultimo ben potrà far valere tale eventuale sopravvenuta “riduzione del credito” in sede endoesecutiva. Cio', nell'ambito dell'imprescindibile fase di accertamento, da parte del G.E., dell'effettiva consistenza del credito azionato in executivis.
Infatti, sull'argomento, è bene rammentare che tutte le questioni attinenti al “quantum debeatur” e non già all' “an debeatur” dell'intrapresa azione esecutiva, non incidendo sul diritto del creditore ad agire in executivis non possono ritenersi idonee a fondare l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Nondimeno, le stesse ben possono essere esaminate dal G.E. in sede endoesecutiva ai fini del corretto riparto di quanto ricavato all'esito dell'esecuzione.
Per le suesposte ragioni, devono ritenersi inammissibili in questa sede tutte le doglianze attoree aventi ad oggetto l'illegittimità dei rapporti bancari, sottostanti al titolo esecutivo di formazione giudiziale così come l'erroneità del quantum del credito intimato.
3. Nel merito
È invece ammissibile in questa sede e deve essere valutata da questo Giudice la questione
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attinente alla legitimatio in executivis, nonchè all'effettiva titolarità del credito in capo all'intimante procuratrice della cessionaria ed all'interventrice CP_1 CP_2 [...] successiva cessionaria. CP_3
Ciò, in considerazione del fatto che entrambe le cessioni in blocco in esame sono sopravvenute alla formazione del titolo giudiziale (rappresentato, dal D.I. n. 328/2019 di questo Tribunale) emesso in favore dell'originaria creditrice Unicredit s.p.a. (cedente), nonché del fatto che l'atto di precetto oggetto di causa veniva formulato dalla cessionaria CP_2
(per essa , cui subentrava l'interventrice cessionaria CP_1 Controparte_3
Trattasi, infatti, di questioni, sindacabili, anche d'ufficio, da questo Giudice, alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del 16/02/2016 n. 2951
e, comunque, sollevata dall'opponente in corso di causa, in data successiva all'intervento volontario della seconda cessionaria CP_3 CP_2
a) Sulla legitimatio ad executivis delle cessionarie.
Giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n.
2951/2016, che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la
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dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (v. Cass.
n. 39528 del 2021).
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: << la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.>>. Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente asserendo in atti di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, (per essa e nei rispettivi CP_2 CP_1 Controparte_3 atti difensivi, si qualificano espressamente quali cessionarie del credito oggetto di causa ed ivi indicano specificatamente tutti i passaggi relativi al credito vantato ed, in particolare, la cessione in blocco ex art. 58 TUB tra Unicredit s.p.a. ed del 20.10.2020 pubblicata CP_2 in G.U. n. 127, parte II, del 29.10.2020 e la successiva cessione in blocco ex art. 58 TUB tra CP_ la e la del 31.05.2024 pubblicata in G.U. n. 67 del 08.06.2024. CP_2 CP_3
Nel caso di specie, alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta CP_2
(per essa , quale sedicente successore a titolo particolare del credito
[...] CP_1 precettato in forza del suindicato primo negozio di cessione in blocco potenzialmente idoneo al trasferimento del credito, era dotata della legitimatio ad executivis nei confronti dell'opponente alla data di notifica dell'atto di precetto e che, successivamente ed all'attualità,
è dotata di legitimatio ad executivis l'interventrice quale sedicente successore Controparte_3 del medesimo credito in forza del suindicato secondo negozio di cessione potenzialmente idoneo alla circolazione del credito.
b) Sull'effettiva titolarità del credito
Sempre alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del
16/02/2016 n. 2951 ed, in considerazione, della specifica doglianza, mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell' inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 del TUB intercorsa tra Unicredit s.p.a. ed CP_2 in data 20.10.2020 (in G.U. n. 127, parte II, del 29.10.2020) e di quella successiva tra
[...]
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del 31.05.2024 (in G.U. n. 67 del 08.06.2024). Controparte_5 CP_3 CP_2
Su punto, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <<la notificazione della cessione del credito non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell processuale costituisce un atto a forma libera soggetto particolari discipline o formalit>>, v. anche Cass. 29.09.2020, n. 20495).
Nel caso di specie, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 Seconda Parte del 25-11-202, di cui parte opposta ha fornito prova documentale, abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes, a cui, nel caso di specie, è seguita anche la notifica individuale alla debitrice ceduta, integrata di fatto, in conformità al sopra enunciato dictum della Suprema Corte, anche dall'atto di costituzione della cessionaria nella procedura esecutiva R.G. Controparte_6
Es. Imm. n. 137/2021 e nei relativi subprocedimenti.
c) Sulla prova dell'effetto traslativo del credito scaturente dalla “cessione in blocco”
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti ed anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano”.
I) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare,
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secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823), secondo cui <la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti» (v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui <per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione>>).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco», senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto
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della cessione» (v. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188).
Così anche, seppur con affermazione più generica, la pronuncia Cass. civ. n. 22268 del
2018, per cui <la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto>>
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico. Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotes,i non può escludersi l'operatività
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del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Pertanto, solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, ossia l'atto di riconoscimento, può precludere il rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che <la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>
(art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere >> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116; Cass., 28 febbraio
2020, n. 5617).
Inoltre, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità <colui, che <si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell>
TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco>> (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa dalla pronuncia della Suprema Corte del 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2
T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui <in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385
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del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>.
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova
(v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
III) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso - anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche - di recente, qualche pronuncia, in attenuazione del summenzionato orientamento rigoroso, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale ultimo elemento, ossia la dichiarazione resa dal cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione, ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire
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se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice (Tribunale di Brescia, ordinanza del 17.04.2023; Tribunale di Pistoia, ordinanza del 31.12.2023, secondo cui neppure ha valenza la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla banca cedente, talvolta finanche incaricata di curare l'incasso del credito ceduto, in ragione della significativa commistione con la cessionaria;
Tribunale di Milano, sentenza del 21.05.2024, secondo cui: "Non rileva infine la dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione, nel contratto, del credito ceduto. La stessa, anzitutto, non integra una confessione (la cedente, da tale dichiarazione, non trae alcun nocumento processuale, del resto non essendo neppure parte). Se fosse tale, e andasse quindi
a danno della parte debitrice, si avrebbe il “mostriciattolo” di una confessione che opera a svantaggio del debitore ma di cui è autore il soggetto antagonista sul piano sostanziale di quest'ultimo" ).
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria “pura”, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
IV) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia ed il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria, questione peraltro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Verifica da eseguirsi mediante l'esame di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza che la cessione dello specifico credito di cui è causa vi sia veramente stata. Valutazione complessiva, che richiede il raccordo dell'indizio della
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pubblicazione in G.U. con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco della posizione creditoria controversa.
Orbene, questo Giudice, che in linea generale e di principio condivide ed aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale “mediano”, ritiene che, nel caso di specie, non possa ritenersi sufficientemente provata l'effettiva traslazione del credito precettato in capo alla prima cessionaria e poi in capo alla seconda cessionaria CP_2 CP_3
Tanto, innanzitutto, in quanto nessuna delle due cessionarie ha prodotto in giudizio copia autentica del rispettivo contratto di cessione e dei relativi allegati (o quantomeno un estratto autenticato di detti contratti). Infatti, con riguardo all'aspetto in questione, l'opposta cessionaria (per essa si è limitata a produrre in giudizio la mera CP_2 CP_1 pubblicazione in G.U. n. 127, parte II, del 29.10.2020 contenente l'avviso di cessione in blocco ex art. 58 TUB tra Unicredit s.p.a..
Tal ultima, anche per l'estrema genericità del suo oggetto, risulta priva di qualsivoglia elemento atto a dimostrare l'effettiva inclusione in detta cessione in blocco dello specifico credito, oggetto di causa. Parimenti, l'interventrice seconda cessionaria si è Controparte_3 limitata a produrre la mera pubblicazione in G.U. n. 67 del 08.06.2024 della cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa tra e la medesima, anche questa priva, per la sua CP_2 genericità, di un'idonea capacità dimostrativa indiretta.
Invero, l'interventrice seconda cessionaria con deposito del 15.01.2025, Controparte_3 peraltro allorché si erano già realizzate le preclusioni istruttorie di rito, ha prodotto in giudizio n. 2 (due) dichiarazioni, rispettivamente, la prima resa dalla cedente Unicredit soltanto in data
08.01.2025 avente ad oggetto l'inclusione del credito di cui è causa nella cessione ex art. 58
TUB del 20.10.2020 e la seconda resa dalla cedente soltanto in data 13.12.2024 CP_2 avente ad oggetto l'inclusione del credito di cui è causa nella successiva cessione ex art. 58
TUB del 31.05.2024 .
Orbene, alla luce del sopra delineato quadro giurisprudenziale in ordine alla prova dell'effettiva traslazione del credito in capo al cessionario e di quanto argomentato in precedenza, questo Giudice ritiene che, pur a voler prescindere dalla tardività ed irritualità di detta produzione documentale dell'interventrice, le dichiarazioni in questione di formazione unilaterale, entrambe successive alla pubblicazione delle cessioni in blocco ed anche alla introduzione del presente giudizio oppositorio ed alla costituzione in giudizio delle cessionarie e, dunque, prodotte ad hoc, risultano non idonee a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione.
Ciò, in quanto le stesse sono idonee a produrre quell'effetto traslativo che può conseguire, solo ed esclusivamente, da una volontà pattizia di tipo bilaterale, in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile, almeno la prima, ad un terzo (Unicredit s.p.a.) rimasto estraneo alla controversia ma portatrice di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto e dunque “non disinteressato” e, pertanto, prive di
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valenza confessoria.
Per le suesposte ragioni, stante la specifica contestazione mossa dall'opponente sul punto,
i pochi elementi documentali offerti in giudizio dalle suindicate cessionarie - già di per sé, atomisticamente privi di valenza probatoria con riguardo all'effettiva traslazione in capo alle medesime del credito oggetto dell'atto di precetto opposto - anche se valutati nel loro complesso, non possono ritenersi gravi, precisi e concordanti e, dunque, risultano non idonei a sopperire all'omessa produzione in giudizio di copia autentica degli atti notarili di cessione
(o quantomeno di stralcio degli stessi).
Produzione documentale quest'ultima a cui, in ottemperanza all'onere della prova gravante in capo a colui che intende azionare un diritto anche in via esecutiva, l'opposta e l'interventrice avrebbero dovuto e potuto provvedere al fine di dimostrare la loro effettiva titolarità del credito nei confronti del debitore intimato con l'atto di precetto di pagamento oggetto di causa.
4. Sulle spese e competenze di lite
All'accoglimento del presente ricorso consegue la condanna del alle Controparte_7 spese del giudizio in oggetto, che devono essere liquidate come da dispositivo, espunta la fase relativa all'istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibili le ragioni di opposizione attinenti ai rapporti bancari
Unicredit, sottostanti alla formazione giudiziale del titolo esecutivo;
2) in accoglimento del correlato motivo, accerta il difetto di titolarità attiva del credito sia in capo alla cessionaria opposta (per essa che in CP_2 CP_1 capo alla cessionaria interventrice e, per l'effetto, dichiara Controparte_3
l'insussistenza del diritto di queste ultime di agire in executivis nei confronti dell'opponente;
3) condanna l'opposta e l'interventrice, al pagamento, in solido, in favore dell'opponente, delle spese e alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro 7500,00 oltre contributo forfettario, IVA e CAP, se dovute.
Così deciso in Brindisi, in data 21 Maggio 2024.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Andrea
Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4273/2021 del Ruolo Generale promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 09/11/1985 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Mariella Argiese (c.f. ; pec: e dall'Avv. Giovanni C.F._2 Email_1
Bianco (c.f. ; pec: ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del prefato suo difensore Avv. G. Bianco sito in
AV NA (BR), alla Via S. Francesco n. 110;
- OPPONENTE-
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Milano, alla Via Soperga n.9, quale procuratrice mandataria di (P.IVA: CP_2
), corrente in Milano, alla Via San Prospero n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Antonio Masiello (c.f. pec: ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso lo studio dele prefato suo difensore sito in Gravina in Puglia (Bari), alla Via
Gorizia n.34 e presso lo studio dell'Avv. Alessandra Miraglia con sede in Brindisi, alla Via
Trieste n.7;
- OPPOSTA –
NONCHÉ CONTRO
(P.IVA n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Milano (MI) alla via Soperga n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Padovani
(c.f. ; pec: e Gianluca Massimei (c.f. C.F._5 Email_4
; pec: C.F._6 Email_5
, soci di (c.f. ), ed elettivamente domiciliata
[...] Controparte_4 P.IVA_4 presso lo studio sito in Bologna, alla via Della Beverara 19 nonché Controparte_4 all'indirizzo digitale pec: ; Email_6
-INTERVENTRICE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.11.2021, conveniva in Parte_1 giudizio quale procuratrice mandataria di in opposizione ex art. 615 CP_1 CP_2
1
comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 28.10.2021 con cui gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 70.764,25, comprensiva di spese e competenze legali liquidate in sede monitoria e di spese di precetto, in forza del D.I. esecutivo n. 328/2019 emesso da questo Tribunale in data 04.04.2019 (nel procedimento R.G. n. 1149/2019) e munito di formula esecutiva in data 11.04.2019.
Titolo esecutivo emesso in favore dell'originaria creditrice Unicredit S.p.a. per crediti scaturenti dall'apertura di credito in conto corrente n. 104716715 del 12.04.2017 e dal mutuo chirografario n. 7738129 del 13/04/2019, che, successivamente alla pubblicazione del suindicato provvedimento monitorio, veniva ceduti da Unicredit s.p.a. alla società CP_2 giusta cessione in blocco ex art. 58 TUB del 20.10.2020 pubblicata in G.U. n. 127, parte II, del
29.10.2020 e, successivamente, ceduti da alla società giusta CP_2 Controparte_3 cessione in blocco ex art. 58 TUB del 31.05.2024 pubblicata in G.U. n. 67 del 08.06.2024.
Con il libello introduttivo, l'opponente chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di litispendenza e la conseguente riunione del presente procedimento al giudizio R.G. n.
2340/2019 (di opposizione al D.I. n. 328/2019) già pendente innanzi a questo Tribunale e, nel merito, la declaratoria di nullità dell'opposto atto di precetto per illegittimità degli interessi pattuiti ed applicati nei rapporti bancari sottostanti e per omessa decurtazione delle somme pagate dall'opponente ad Unicredit s.p.a. in forza del piano di rimodulazione del 23.02.2018
e, dunque, per erroneità dell'importo complessivamente intimato in precetto. Chiedeva all'altresì la condanna dell'opposta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in
Euro 10.000,00 ovvero in quella maggior o minor somma da liquidarsi anche in via equitativa, nonché la condanna della stessa alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con decreto del 23.12.2021, la causa veniva assegnata a questo Giudice e chiamata per la prima udienza del 10.03.2022.
Con comparsa ritualmente depositata il 07.02.2012, si costituiva in giudizio l'opposta CP_1 quale procuratrice di per ivi richiedere, in via pregiudiziale e preliminare, il
[...] CP_2 rigetto della richiesta attorea di riunione del presente giudizio con quello di opposizione a D.I.
e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, comunque, il rigetto di tutte le domande attoree, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
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Con comparsa del 09.07.2024 interveniva nel giudizio la società quale Controparte_3 cessionaria del credito oggetto dell'atto di precetto opposto, giusta cessione in blocco ex art. 58
TUB intercorsa tra la e la medesima in data 31.05.2024 e pubblicata in G.U. n. CP_2
67 del 08.06.2024, per ivi aderire alla posizione difensiva dell'opposta quale CP_1 mandataria di e fare proprie le domande di quest'ultima. CP_2
Istruita la causa in via documentale e depositate dalle parti le note difensive conclusive, questo Giudice, all'udienza cartolare del 08.05.2024, lette le rispettive note di trattazione scritta, la tratteneva in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. formulata dall'attore, da ritenersi inammissibile quanto alle doglianze già dedotte e comunque deducibili in sede di giudizio di opposizione a
D.I., merita, invece, accoglimento quanto al profilo della prova dell'effettiva titolarità, in capo alla cessionaria opposta ed alla successiva cessionaria interventrice, del credito di cui all'azionato procedimento monitorio. Ciò, per le ragioni che quivi di seguito si espongono.
1. Pregiudizialmente, sull'insussistenza di litispendenza.
In via pregiudiziale, non è meritevole di accoglimento la domanda attorea di riunione ex artt.
39 e 273 c.p.c del presente giudizio al procedimento R.G. n. 2340/2019 di opposizione al D.I.
n. 328/2019 pendente innanzi a questo Tribunale.
Ritiene, infatti, questo Giudice che, alla luce dell'interpretazione sistematica delle suindicate norme del codice di rito, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, non sia configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.. Ciò, atteso che, con il primo, si contesta in sede di giudizio di cognizione la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre, con il secondo, si contesta il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata.
Ragion per cui, nel caso in esame, non ricorre il presupposto dell'identità del "petitum" e della "causa petendi" richiesto quale condizione indefettibile dal codice di rito ai fini della configurabilità della litispendenza di cui all'art. 39 comma 1 c.p.c. (v. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 25/07/2011, n. 16199; Tribunale di Lecce n. 981/2023).
2. Sempre pregiudizialmente, sul principio di competenza e sull'inammissibilità delle doglianze attoree relative ai rapporti bancari oggetto di D.I..
La stessa parte opponente, nel suo libello introduttivo, riconosce che tutte le doglianze formulate in questa sede - con riguardo sia all'illegittimità degli interessi pattuiti ed applicati nei rapporti bancari, oggetto di provvedimento monitorio, sia all'illegittimità ed erroneità della pretesa creditoria per omessa decurtazione delle somme dalla medesima versate a Unicredit
s.p.a. giusta piano di rimodulazione dei crediti del 23.02.2018 – sono state, dalla medesima, formulate innanzi al Giudice della cognizione in sede di giudizio R.G. n. 2340/2019 di opposizione al D.I. n. 328/2019 dalla medesima proposto ed attualmente pendente innanzi a questo Tribunale.
Orbene, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla convenuta è fondata e meritevole di accoglimento, alla luce del fondamentale principio di competenza funzionale, più volte, sancito dalla Suprema Corte, con riguardo al giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di atto di precetto fondato su titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Sul punto, infatti, giova rammentare che è orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi e/o modificativi
e/o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed al Giudice dell'opposizione all'esecuzione per fatti anteriori alla sua formazione, che siano stati già dedotti o fossero anche
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solo deducibili nel giudizio di merito in cui il titolo si è formato, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa (c.d. principio della “competenza”).
Ragion per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai soli fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. ex multis: Cass. n. 26110 del 05.09.2022; Cass. n. 26808/2022; Cass. n.
3850/2011).
Parte opposta, con precipuo riferimento a tale aspetto, ha, pertanto, eccepito, correttamente,
l'inammissibilità in questa sede di dette doglianze attoree.
Né le predette doglianze sono riconducibili nell'alveo delle violazioni di norme imperative d'ordine pubblico e/o di norme imperative comunitarie in materia antitrust e/o di tutela del consumatore;
materie, in ordine alle quali la giurisprudenza nazionale e comunitaria hanno, di fatto, ampliato il potere-dovere del Giudice dell'esecuzione o del Giudice delle opposizioni all'esecuzione di procedere, ex officio, al controllo anche in deroga alla tradizionale dicotomia cognitoria fra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione.
Ragion per cui, in questa sede, devono ritenersi inammissibili ed irrilevanti le risultanze della CTU contabile espletata in sede di giudizio di opposizione al D.I. (procedimento R.G. n.
2340/2019) ed invocate dall'opponente, essendo comunque preclusa a questo Giudice qualsivoglia valutazione sul dedotto e sul deducibile in sede di detto giudizio di cognizione ancora pendente innanzi a questo Tribunale, di cui rimane investito unicamente il Giudice della cognizione.
Del resto, nell'eventuale ipotesi in cui nel giudizio R.G. n. 2340/2019 il Giudice della cognizione, sulla base delle risultanze della suindicata CTU contabile, dovesse pronunciare sentenza di parziale revoca o modifica del provvedimento monitorio opposto e contestuale riduzione dell'importo del complessivo credito ivi ingiunto al debitore, quest'ultimo ben potrà far valere tale eventuale sopravvenuta “riduzione del credito” in sede endoesecutiva. Cio', nell'ambito dell'imprescindibile fase di accertamento, da parte del G.E., dell'effettiva consistenza del credito azionato in executivis.
Infatti, sull'argomento, è bene rammentare che tutte le questioni attinenti al “quantum debeatur” e non già all' “an debeatur” dell'intrapresa azione esecutiva, non incidendo sul diritto del creditore ad agire in executivis non possono ritenersi idonee a fondare l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. Nondimeno, le stesse ben possono essere esaminate dal G.E. in sede endoesecutiva ai fini del corretto riparto di quanto ricavato all'esito dell'esecuzione.
Per le suesposte ragioni, devono ritenersi inammissibili in questa sede tutte le doglianze attoree aventi ad oggetto l'illegittimità dei rapporti bancari, sottostanti al titolo esecutivo di formazione giudiziale così come l'erroneità del quantum del credito intimato.
3. Nel merito
È invece ammissibile in questa sede e deve essere valutata da questo Giudice la questione
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attinente alla legitimatio in executivis, nonchè all'effettiva titolarità del credito in capo all'intimante procuratrice della cessionaria ed all'interventrice CP_1 CP_2 [...] successiva cessionaria. CP_3
Ciò, in considerazione del fatto che entrambe le cessioni in blocco in esame sono sopravvenute alla formazione del titolo giudiziale (rappresentato, dal D.I. n. 328/2019 di questo Tribunale) emesso in favore dell'originaria creditrice Unicredit s.p.a. (cedente), nonché del fatto che l'atto di precetto oggetto di causa veniva formulato dalla cessionaria CP_2
(per essa , cui subentrava l'interventrice cessionaria CP_1 Controparte_3
Trattasi, infatti, di questioni, sindacabili, anche d'ufficio, da questo Giudice, alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del 16/02/2016 n. 2951
e, comunque, sollevata dall'opponente in corso di causa, in data successiva all'intervento volontario della seconda cessionaria CP_3 CP_2
a) Sulla legitimatio ad executivis delle cessionarie.
Giova richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite nella suindicata pronuncia n.
2951/2016, che possono elencarsi come segue:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare
(senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, sicché gli sarà preclusa l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dai documenti già ritualmente acquisiti agli atti di causa.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite da ultimo è stato ribadito che «la
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dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato del giudizio» (v. Cass.
n. 39528 del 2021).
Quanto alla legitimatio ad executivis, il quadro normativo di diritto sostanziale regolatorio della materia si rinviene nel disposto di cui all'art. 58 del TUB (D.Lgs 1° settembre 1993 n.385) che testualmente recita: << la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [..] I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.>>. Ragion per cui, sotto l'aspetto della legittimazione, in forza del citato art. 58 T.U.B., il cessionario, in quanto titolare dei crediti e delle garanzie, potrà essere parte attiva o passiva nei procedimenti giudiziari ed esecutivi, da avviarsi o pendenti, semplicemente asserendo in atti di essere titolare del credito e menzionando nel suo atto difensivo il titolo traslativo del credito azionato.
Orbene, nel caso di specie, (per essa e nei rispettivi CP_2 CP_1 Controparte_3 atti difensivi, si qualificano espressamente quali cessionarie del credito oggetto di causa ed ivi indicano specificatamente tutti i passaggi relativi al credito vantato ed, in particolare, la cessione in blocco ex art. 58 TUB tra Unicredit s.p.a. ed del 20.10.2020 pubblicata CP_2 in G.U. n. 127, parte II, del 29.10.2020 e la successiva cessione in blocco ex art. 58 TUB tra CP_ la e la del 31.05.2024 pubblicata in G.U. n. 67 del 08.06.2024. CP_2 CP_3
Nel caso di specie, alla luce del sopra delineato quadro normativo regolatorio della materia e del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, deve concludersi che l'opposta CP_2
(per essa , quale sedicente successore a titolo particolare del credito
[...] CP_1 precettato in forza del suindicato primo negozio di cessione in blocco potenzialmente idoneo al trasferimento del credito, era dotata della legitimatio ad executivis nei confronti dell'opponente alla data di notifica dell'atto di precetto e che, successivamente ed all'attualità,
è dotata di legitimatio ad executivis l'interventrice quale sedicente successore Controparte_3 del medesimo credito in forza del suindicato secondo negozio di cessione potenzialmente idoneo alla circolazione del credito.
b) Sull'effettiva titolarità del credito
Sempre alla luce del dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cui alla sentenza del
16/02/2016 n. 2951 ed, in considerazione, della specifica doglianza, mossa dalla difesa dell'opponente si ritiene di esaminare in questa sede anche l'aspetto della prova dell'effettiva traslazione del diritto, ossia, della prova dell' inclusione del credito oggetto di causa, nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 del TUB intercorsa tra Unicredit s.p.a. ed CP_2 in data 20.10.2020 (in G.U. n. 127, parte II, del 29.10.2020) e di quella successiva tra
[...]
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del 31.05.2024 (in G.U. n. 67 del 08.06.2024). Controparte_5 CP_3 CP_2
Su punto, giova rammentare che la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art. 58 del TUB, disciplinante le c.d. cessioni in blocco bancarie, consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c. c, notifica al debitore ceduto che, per principio interpretativo consolidato, non richiede particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma sono attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva (Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <<la notificazione della cessione del credito non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell processuale costituisce un atto a forma libera soggetto particolari discipline o formalit>>, v. anche Cass. 29.09.2020, n. 20495).
Nel caso di specie, quanto all'aspetto del mero adempimento pubblicitario atto a rendere la cessione in blocco in esame opponibile ai debitori, non vi è alcun dubbio che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 Seconda Parte del 25-11-202, di cui parte opposta ha fornito prova documentale, abbia assolto alla finalità conoscitiva erga omnes, a cui, nel caso di specie, è seguita anche la notifica individuale alla debitrice ceduta, integrata di fatto, in conformità al sopra enunciato dictum della Suprema Corte, anche dall'atto di costituzione della cessionaria nella procedura esecutiva R.G. Controparte_6
Es. Imm. n. 137/2021 e nei relativi subprocedimenti.
c) Sulla prova dell'effetto traslativo del credito scaturente dalla “cessione in blocco”
In ordine, invece, alla modalità con cui deve essere fornita la prova dell'effettiva traslazione del credito nell'ambito della cessione in blocco ex art. 58 TUB, si è aperto un acceso dibattito giurisprudenziale in cui possono delinearsi attualmente due opposti orientamenti ed anche un terzo orientamento che potrebbe definirsi “mediano”.
I) L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia.
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ., 20 luglio 2023, n. 21821).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare,
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secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso (v. Tribunale
Monza, sez. III, 8 agosto 2023, n. 1823), secondo cui <la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti» (v. anche Tribunale Brescia, sez. II, 4 novembre
2022, n. 2672, secondo cui <per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione>>).
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d'essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato a una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali ed erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come «sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco», senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
E, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto
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della cessione» (v. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188).
Così anche, seppur con affermazione più generica, la pronuncia Cass. civ. n. 22268 del
2018, per cui <la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto>>
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza ed esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico. Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati «Cod. pratica» o «NDG». Tali modalità di indicazione, infatti, risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
II) Il più rigoroso orientamento della prova documentale diretta.
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per giuramento.
Dunque, è condivisibile l'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotes,i non può escludersi l'operatività
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del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Pertanto, solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, ossia l'atto di riconoscimento, può precludere il rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che <la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende rami di azienda beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>
(art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
2020, n. 5617).
Inoltre, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità <colui, che <si afferma successore titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell>
TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco>> (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116; v. anche Cass. civ., 28 febbraio 2020, n. 5617).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (v. Cass., ord. 24797 del 2020). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (v. Cass. civ., n. 4116 del 2016).
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevolezza certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa dalla pronuncia della Suprema Corte del 20 luglio 2022, n. 22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2
T.U.B. sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato.
Da ultimo, deve rilevarsi quanto statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., ord. 6 febbraio
2024, n. 3405), secondo cui <in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385
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del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non
è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente>.
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova
(v. Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001, che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova mediante un estratto dell'atto di cessione notarile.
III) La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata.
Tanto premesso - anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche - di recente, qualche pronuncia, in attenuazione del summenzionato orientamento rigoroso, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
➢ l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall'indicazione del correlato «NDG»;
➢ le lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
➢ la dichiarazione della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
Tale ultimo elemento, ossia la dichiarazione resa dal cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata è, peraltro, in genere, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione, ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione. E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire
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se non a una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile a un terzo, estraneo alla controversia. E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal Giudice (Tribunale di Brescia, ordinanza del 17.04.2023; Tribunale di Pistoia, ordinanza del 31.12.2023, secondo cui neppure ha valenza la dichiarazione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla banca cedente, talvolta finanche incaricata di curare l'incasso del credito ceduto, in ragione della significativa commistione con la cessionaria;
Tribunale di Milano, sentenza del 21.05.2024, secondo cui: "Non rileva infine la dichiarazione della cedente in ordine all'inclusione, nel contratto, del credito ceduto. La stessa, anzitutto, non integra una confessione (la cedente, da tale dichiarazione, non trae alcun nocumento processuale, del resto non essendo neppure parte). Se fosse tale, e andasse quindi
a danno della parte debitrice, si avrebbe il “mostriciattolo” di una confessione che opera a svantaggio del debitore ma di cui è autore il soggetto antagonista sul piano sostanziale di quest'ultimo" ).
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria “pura”, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario
«…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione. Al più può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
IV) Il caso di specie.
Delineato il quadro normativo regolatorio della materia ed il quadro degli orientamenti giurisprudenziali sull'argomento, si ritiene di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria, questione peraltro oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Verifica da eseguirsi mediante l'esame di circostanze di fatto e documentali, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza che la cessione dello specifico credito di cui è causa vi sia veramente stata. Valutazione complessiva, che richiede il raccordo dell'indizio della
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pubblicazione in G.U. con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco della posizione creditoria controversa.
Orbene, questo Giudice, che in linea generale e di principio condivide ed aderisce al sopra delineato orientamento giurisprudenziale “mediano”, ritiene che, nel caso di specie, non possa ritenersi sufficientemente provata l'effettiva traslazione del credito precettato in capo alla prima cessionaria e poi in capo alla seconda cessionaria CP_2 CP_3
Tanto, innanzitutto, in quanto nessuna delle due cessionarie ha prodotto in giudizio copia autentica del rispettivo contratto di cessione e dei relativi allegati (o quantomeno un estratto autenticato di detti contratti). Infatti, con riguardo all'aspetto in questione, l'opposta cessionaria (per essa si è limitata a produrre in giudizio la mera CP_2 CP_1 pubblicazione in G.U. n. 127, parte II, del 29.10.2020 contenente l'avviso di cessione in blocco ex art. 58 TUB tra Unicredit s.p.a..
Tal ultima, anche per l'estrema genericità del suo oggetto, risulta priva di qualsivoglia elemento atto a dimostrare l'effettiva inclusione in detta cessione in blocco dello specifico credito, oggetto di causa. Parimenti, l'interventrice seconda cessionaria si è Controparte_3 limitata a produrre la mera pubblicazione in G.U. n. 67 del 08.06.2024 della cessione in blocco ex art. 58 TUB, intercorsa tra e la medesima, anche questa priva, per la sua CP_2 genericità, di un'idonea capacità dimostrativa indiretta.
Invero, l'interventrice seconda cessionaria con deposito del 15.01.2025, Controparte_3 peraltro allorché si erano già realizzate le preclusioni istruttorie di rito, ha prodotto in giudizio n. 2 (due) dichiarazioni, rispettivamente, la prima resa dalla cedente Unicredit soltanto in data
08.01.2025 avente ad oggetto l'inclusione del credito di cui è causa nella cessione ex art. 58
TUB del 20.10.2020 e la seconda resa dalla cedente soltanto in data 13.12.2024 CP_2 avente ad oggetto l'inclusione del credito di cui è causa nella successiva cessione ex art. 58
TUB del 31.05.2024 .
Orbene, alla luce del sopra delineato quadro giurisprudenziale in ordine alla prova dell'effettiva traslazione del credito in capo al cessionario e di quanto argomentato in precedenza, questo Giudice ritiene che, pur a voler prescindere dalla tardività ed irritualità di detta produzione documentale dell'interventrice, le dichiarazioni in questione di formazione unilaterale, entrambe successive alla pubblicazione delle cessioni in blocco ed anche alla introduzione del presente giudizio oppositorio ed alla costituzione in giudizio delle cessionarie e, dunque, prodotte ad hoc, risultano non idonee a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione.
Ciò, in quanto le stesse sono idonee a produrre quell'effetto traslativo che può conseguire, solo ed esclusivamente, da una volontà pattizia di tipo bilaterale, in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c..
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile, almeno la prima, ad un terzo (Unicredit s.p.a.) rimasto estraneo alla controversia ma portatrice di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto e dunque “non disinteressato” e, pertanto, prive di
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valenza confessoria.
Per le suesposte ragioni, stante la specifica contestazione mossa dall'opponente sul punto,
i pochi elementi documentali offerti in giudizio dalle suindicate cessionarie - già di per sé, atomisticamente privi di valenza probatoria con riguardo all'effettiva traslazione in capo alle medesime del credito oggetto dell'atto di precetto opposto - anche se valutati nel loro complesso, non possono ritenersi gravi, precisi e concordanti e, dunque, risultano non idonei a sopperire all'omessa produzione in giudizio di copia autentica degli atti notarili di cessione
(o quantomeno di stralcio degli stessi).
Produzione documentale quest'ultima a cui, in ottemperanza all'onere della prova gravante in capo a colui che intende azionare un diritto anche in via esecutiva, l'opposta e l'interventrice avrebbero dovuto e potuto provvedere al fine di dimostrare la loro effettiva titolarità del credito nei confronti del debitore intimato con l'atto di precetto di pagamento oggetto di causa.
4. Sulle spese e competenze di lite
All'accoglimento del presente ricorso consegue la condanna del alle Controparte_7 spese del giudizio in oggetto, che devono essere liquidate come da dispositivo, espunta la fase relativa all'istruttoria, in considerazione della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inammissibili le ragioni di opposizione attinenti ai rapporti bancari
Unicredit, sottostanti alla formazione giudiziale del titolo esecutivo;
2) in accoglimento del correlato motivo, accerta il difetto di titolarità attiva del credito sia in capo alla cessionaria opposta (per essa che in CP_2 CP_1 capo alla cessionaria interventrice e, per l'effetto, dichiara Controparte_3
l'insussistenza del diritto di queste ultime di agire in executivis nei confronti dell'opponente;
3) condanna l'opposta e l'interventrice, al pagamento, in solido, in favore dell'opponente, delle spese e alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, liquidate in complessivi euro 7500,00 oltre contributo forfettario, IVA e CAP, se dovute.
Così deciso in Brindisi, in data 21 Maggio 2024.
Il Giudice dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Andrea
Iacobbe nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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