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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consigli o, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2798 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: compenso avvocati, vertente TRA
Parte_1
(C.F.: ,rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
Rosa Ferreri, presso il cui studio sito in Trani, alla via Tasselgardo, n.7, è elettivamente domiciliato;
ATTORE E n persona del legale rappresentante;
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI All'udienza del 13 marzo 2025 la parte ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19.09.2023, ha Parte_1 proposto ricorso ex art. 14 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, per la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività di assistenza e rappresentanza prestata in favore dell'impresa individuale nel giudizio n.1977/2000, svoltosi dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Pisa-Sezione Distaccata di Pontedera, conclusosi con sentenza n.283/2012. 1.1A tal fine, per quanto di interesse, ha dedotto che:
1 , titolare della omonima impresa individuale, con Controparte_2 sede in Trani, conferiva all'Avv. l'incarico di Parte_1 difendere la propria impresa individuale nel contenzioso sorto con il Comune di Peccioli, in relazione al contratto di appalto del 30.09.1999 per L.4763078359 per la costruzione di un centro anziani;
con atto di citazione del 10.11.2000 l' impresa VE, a mezzo dell'Avv. , conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Pisa-Sezione di Pontedera, il Comune di Peccioli per far dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto operata dal Comune di Peccioli con determina del 05.07.2000 ed il diritto della VE ad eseguire il contratto di appalto. In subordine, veniva chiesta la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Comune di Peccioli con risarcimento del danno pari a L.2500.000.000 ed in ogni caso il pagamento delle opere eseguite e dell'indennizzo di legge;
si costituiva in giudizio il Comune di Peccioli proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pari a L.2539963000;
nel corso del giudizio l'impresa VE proponeva ricorso ex art.669bis c.p.c. per la restituzione del cantiere ed il sequestro giudiziario con l'accertamento dello stato dei luoghi, accolto in relazione all'accertamento dello stato dei luoghi e della percentuale di realizzazione delle opere oggetto di appalto;
nel corso del giudizio decedeva e si costituiva in Controparte_2 giudizio la , sempre a mezzo Controparte_3 dell'Avv. Parte_1 espletate le prove orali il giudizio era deciso con sentenza n.283/2012 del Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, depositata il 28.05.2012 che risolveva il contratto per inadempimento dell'attore, rigettava la domanda riconvenzionale del Comune di Peccioli e condannava l'attore al pagamento della metà delle spese processuali determinate per l'intero in € 20.000,00 oltre oneri;
con atto del 4.08.2010 l'impresa individuale VE EP veniva conferita nella dalla Controparte_1 Controparte_3
;
[...] nonostante plurimi solleciti la non provvedeva al CP_1 pagamento delle competenze spettanti allo studio Legale Operamolla.
2 1.2Malgrado la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, di talchè ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. L'Avv. ha dimostrato, a mezzo della documentazione Parte_1 processuale prodotta, di aver prestato la propria attività professionale in favore dell'odierna resistente, e che pertanto sussiste il suo diritto ai compensi professionali per l'opera prestata. Con riguardo al quantum debeatur, i compensi richiesti sono da considerarsi congrui, risultando calcolati sulla base delle tariffe di cui al D. M. 127/2004, da applicarsi ratione temporis avuto riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 1549000,00 e € 2582.000,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente sulla base dello scaglione di riferimento secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.147/2022 per l'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: 1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma complessiva di € 49.552 oltre spese Parte_1 generali al 12,50%, IVA e CAP come per legge;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 2906 per Parte_2 compensi, € 545 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pisa, 13 marzo 2025 IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
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Sezione Civile
Il Giudice, rientrato dalla camera di consigli o, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2798 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto: compenso avvocati, vertente TRA
Parte_1
(C.F.: ,rappresentato e difeso dall'avv.
[...] C.F._1
Rosa Ferreri, presso il cui studio sito in Trani, alla via Tasselgardo, n.7, è elettivamente domiciliato;
ATTORE E n persona del legale rappresentante;
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI All'udienza del 13 marzo 2025 la parte ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 19.09.2023, ha Parte_1 proposto ricorso ex art. 14 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, per la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività di assistenza e rappresentanza prestata in favore dell'impresa individuale nel giudizio n.1977/2000, svoltosi dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Pisa-Sezione Distaccata di Pontedera, conclusosi con sentenza n.283/2012. 1.1A tal fine, per quanto di interesse, ha dedotto che:
1 , titolare della omonima impresa individuale, con Controparte_2 sede in Trani, conferiva all'Avv. l'incarico di Parte_1 difendere la propria impresa individuale nel contenzioso sorto con il Comune di Peccioli, in relazione al contratto di appalto del 30.09.1999 per L.4763078359 per la costruzione di un centro anziani;
con atto di citazione del 10.11.2000 l' impresa VE, a mezzo dell'Avv. , conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Pisa-Sezione di Pontedera, il Comune di Peccioli per far dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto operata dal Comune di Peccioli con determina del 05.07.2000 ed il diritto della VE ad eseguire il contratto di appalto. In subordine, veniva chiesta la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Comune di Peccioli con risarcimento del danno pari a L.2500.000.000 ed in ogni caso il pagamento delle opere eseguite e dell'indennizzo di legge;
si costituiva in giudizio il Comune di Peccioli proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pari a L.2539963000;
nel corso del giudizio l'impresa VE proponeva ricorso ex art.669bis c.p.c. per la restituzione del cantiere ed il sequestro giudiziario con l'accertamento dello stato dei luoghi, accolto in relazione all'accertamento dello stato dei luoghi e della percentuale di realizzazione delle opere oggetto di appalto;
nel corso del giudizio decedeva e si costituiva in Controparte_2 giudizio la , sempre a mezzo Controparte_3 dell'Avv. Parte_1 espletate le prove orali il giudizio era deciso con sentenza n.283/2012 del Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, depositata il 28.05.2012 che risolveva il contratto per inadempimento dell'attore, rigettava la domanda riconvenzionale del Comune di Peccioli e condannava l'attore al pagamento della metà delle spese processuali determinate per l'intero in € 20.000,00 oltre oneri;
con atto del 4.08.2010 l'impresa individuale VE EP veniva conferita nella dalla Controparte_1 Controparte_3
;
[...] nonostante plurimi solleciti la non provvedeva al CP_1 pagamento delle competenze spettanti allo studio Legale Operamolla.
2 1.2Malgrado la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, di talchè ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. L'Avv. ha dimostrato, a mezzo della documentazione Parte_1 processuale prodotta, di aver prestato la propria attività professionale in favore dell'odierna resistente, e che pertanto sussiste il suo diritto ai compensi professionali per l'opera prestata. Con riguardo al quantum debeatur, i compensi richiesti sono da considerarsi congrui, risultando calcolati sulla base delle tariffe di cui al D. M. 127/2004, da applicarsi ratione temporis avuto riguardo allo scaglione tariffario compreso tra € 1549000,00 e € 2582.000,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente sulla base dello scaglione di riferimento secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.147/2022 per l'estrema semplicità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: 1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...] della somma complessiva di € 49.552 oltre spese Parte_1 generali al 12,50%, IVA e CAP come per legge;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 2906 per Parte_2 compensi, € 545 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pisa, 13 marzo 2025 IL GIUDICE dott.ssa Teresa Guerrieri
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