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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 13911/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13911/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in data
23/07/2024, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2
nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 7344/2020;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.162,40 - somma già ridotta ex art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002 - lamenta la misura del compenso per l'attività esercitata ritenuto non adeguato all'opera prestata e al decoro professionale;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso in punto di fatto che:
in data 22/6/2020 , ha citato in giudizio Parte_2 CP_3
e , chiedendo la condanna in solito di questi
[...] Controparte_2
ultimi al pagamento di € 2.000.000; in data 3/11/2020 si è costituito difeso dall'avv. Controparte_2
; Parte_1
in data 28/11/2020, con comparsa di intervento volontario, si è costituito altresì , al fine di chiedere la condanna dei convenuti Controparte_4
e , al pagamento in solido tra di loro, di € 800.000,00; CP_3 CP_2
l'avv. ha depositato memorie 1 e 2 ex art. 183 comma 6 e memorie Pt_1
conclusionali; sono state svolte 4 udienze (30/11/2020, 21/9/2021, 28/2/2023 e
24/06/2024; escluse le udienze di mero rinvio); il giudizio si è concluso con sentenza n. 3670/2024 depositata in data
2/9/2024, con cui il Tribunale ha accolto parzialmente le domande di parte attrice proposte nei confronti di ed ha invece rigettato le Controparte_3
domande nei riguardi di;
Controparte_2
premesso che nell'istanza di liquidazione del compenso del 18/06/2024,
l'avv. aveva chiesto la liquidazione del compenso determinato sulla base Pt_1
dei parametri del DM n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022) - competenza: giudizi innanzi al Tribunale, valori medi, valore della causa: da € 1.000.001 a €
2.000.000 - pari ad € 37.951,00;
2
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018
(applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
rilevato che ai fini della determinazione del valore della controversia,
“nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (ex art. 5, comma 2 DM 55/2014);
che pertanto, “nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia” (Cass. Ord. n. 18507/2018);
rilevato che, nel caso in specie, l'importo oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice pari a € 2.000.000, Parte_2
costituisce idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore della controversia;
rilevato che l'art. 130 DPR n. 115/2002, in relazione al compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dispone che “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;
3 che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, deve essere ridotto della metà;
rilevato conclusivamente che il compenso va quantificato in € 14.232,00, così determinato: competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa da € 1.000.001 a € 2.000.000, valore intermedio tra minimi e medi per tutte le 4 fasi svolte, con riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art
130 DPR n. 115/2002;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, considerando: competenza
Tribunale, scaglione da € 5.201 a € 26.000 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 14.232,00 – € 1.162,40) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre €
264,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Terza civile, in data
23/7/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Controparte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile RG n.
7344/2020 - la somma di € 14.232,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 10/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
22/5/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13911/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in data
23/07/2024, ha liquidato l'onorario in suo favore, quale difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2
nell'ambito del procedimento civile R.G. n. 7344/2020;
1
considerato che
il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
considerato che il ricorrente, avendo premesso che il Giudice ha liquidato la somma di € 1.162,40 - somma già ridotta ex art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002 - lamenta la misura del compenso per l'attività esercitata ritenuto non adeguato all'opera prestata e al decoro professionale;
ritenuto che
il ricorso sia fondato nei termini di cui al prosieguo;
premesso in punto di fatto che:
in data 22/6/2020 , ha citato in giudizio Parte_2 CP_3
e , chiedendo la condanna in solito di questi
[...] Controparte_2
ultimi al pagamento di € 2.000.000; in data 3/11/2020 si è costituito difeso dall'avv. Controparte_2
; Parte_1
in data 28/11/2020, con comparsa di intervento volontario, si è costituito altresì , al fine di chiedere la condanna dei convenuti Controparte_4
e , al pagamento in solido tra di loro, di € 800.000,00; CP_3 CP_2
l'avv. ha depositato memorie 1 e 2 ex art. 183 comma 6 e memorie Pt_1
conclusionali; sono state svolte 4 udienze (30/11/2020, 21/9/2021, 28/2/2023 e
24/06/2024; escluse le udienze di mero rinvio); il giudizio si è concluso con sentenza n. 3670/2024 depositata in data
2/9/2024, con cui il Tribunale ha accolto parzialmente le domande di parte attrice proposte nei confronti di ed ha invece rigettato le Controparte_3
domande nei riguardi di;
Controparte_2
premesso che nell'istanza di liquidazione del compenso del 18/06/2024,
l'avv. aveva chiesto la liquidazione del compenso determinato sulla base Pt_1
dei parametri del DM n. 55/2014 (aggiornato al DM n. 147/2022) - competenza: giudizi innanzi al Tribunale, valori medi, valore della causa: da € 1.000.001 a €
2.000.000 - pari ad € 37.951,00;
2
considerato che
l'art. 4 del D.M. 55/2014, al comma 1, nel determinare i parametri generali per la liquidazione dei compensi stabilisce che il Giudice
“tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”; considerato, tuttavia, che l'ultimo periodo del citato comma 1, come modificato dal D.M. 37/2018
(applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha introdotto un limite alla discrezionalità del Giudice stabilendo che “i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”;
rilevato che ai fini della determinazione del valore della controversia,
“nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti” (ex art. 5, comma 2 DM 55/2014);
che pertanto, “nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia” (Cass. Ord. n. 18507/2018);
rilevato che, nel caso in specie, l'importo oggetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice pari a € 2.000.000, Parte_2
costituisce idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione del valore della controversia;
rilevato che l'art. 130 DPR n. 115/2002, in relazione al compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dispone che “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”;
3 che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio dello Stato, deve essere ridotto della metà;
rilevato conclusivamente che il compenso va quantificato in € 14.232,00, così determinato: competenza giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore della causa da € 1.000.001 a € 2.000.000, valore intermedio tra minimi e medi per tutte le 4 fasi svolte, con riduzione del 50% per gratuito patrocinio ex art
130 DPR n. 115/2002;
rilevato che, infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e successive modificazioni, considerando: competenza
Tribunale, scaglione da € 5.201 a € 26.000 (nei limiti, cioè, della domanda accolta: € 14.232,00 – € 1.162,40) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre €
264,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Terza civile, in data
23/7/2024, liquida a beneficio dell'Avv. , a titolo di compensi Parte_1
professionali per l'attività difensiva svolta in favore di - Controparte_2
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile RG n.
7344/2020 - la somma di € 14.232,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e
IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre € 264,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 10/09/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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