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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30000560/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 30000560 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 6 maggio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.1947, (c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'8.09.1981, rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Pellegrino, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e con lui elettivamente domiciliati in Battipaglia alla via
Bologna 20.
APPELLANTI pagina 1 di 17 E
(P.IVA in persona del Sindaco legale rapp. te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Bove e Cristian Telese in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale in alla via Manin n.23. CP_1
(p. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via G. Gonzaga 81,
presso lo studio dell'avv. Anna Sabato dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
(PEC: .salerno.it). Email_1 CP_3
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 884/2010, del Giudice di Pace di ON EL
depositata in cancelleria in data 28.12.2010 e non notificata, conclusiva del giudizio avente RG 1216/2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 884/2010 del Giudice di Pace di pagina 2 di 17 ON EL (depositata in data 28.12.2010), con la quale, estromesso il veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento avanzata Controparte_1
dagli attori (a seguito del sinistro verificatosi in data 02.03.2009, alle ore 19.00 circa, in via Vespucci, intersezione “per Piazza Risorgimento”), in forza del CP_1
riconosciuto concorso di colpa dell'attore, nella causazione del Parte_2
sinistro, con condanna della al pagamento del 50% della somma Controparte_2
riconosciuta a titolo di risarcimento di danni (quantificati come da CTU: danno biologico nel 2%, ITT di giorni 6 al 75%, ITP di giorni 20 al 50%, il cui risarcimento veniva sviluppato tenendo conto della tabella allegata alla legge 57/01 con euro 2.612,00
per danno biologico, mentre per ITT ed ITP euro 606,00) e delle spese di lite.
A tal fine deducevano: che nelle circostanze indicate, era alla guida Parte_2
dello Scooter Honda tg. DF60662 (di proprietà di ), quando Parte_1
“all'improvviso al fine di evitare una buca presente sul manto stradale sterzava sulla destra, ma finiva sul pietrisco e/o ghiaia, presente sul manto stradale e, rotolava a terra finendo la sua corsa a circa 15-20 metri dal luogo dell'incidente”; che “l'insidia consistente nella buca e nel pietrisco” non era segnalata;
che l'illuminazione era scarsa;
che, a seguito del violento urto, lo Scooter Honda riportava ingenti danni e che il conducente, subiva lesioni personali;
che sul posto interveniva una Parte_2
pattuglia della Polizia Municipale del Comune di CP_1
In diritto, deducevano la nullità della sentenza in quanto recante l'intestazione “Giudice
di Pace di , non esistente nel comprensorio degli Uffici Giudiziari. Contestava CP_1
pagina 3 di 17 l'erronea estromissione dal giudizio del in quanto ente proprietario Controparte_1
della strada ove si era verificato il sinistro;
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e le erronee conclusioni raggiunte dal giudice a quo in merito alla ricorrenza di un concorso di colpa dell'attore, nella produzione dell'evento Parte_2
lesivo.
Chiedevano di riformare la sentenza appellata per le motivazioni indicate e di condannare, in solido tra loro, il e la Controparte_1 Controparte_2
all'integrale risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo con il n. 30000560/2011 RG del Tribunale di Salerno –
sez. distaccata di ON EL e poi, successivamente, all'esito della chiusura delle sezioni distaccate, celebrato presso il Tribunale di Salerno in assegnazione alla II
sez. civile.
Si costituiva il contestando l'appello e chiedendone il rigetto, con Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
Deduceva: che il sinistro si era verificato in un tratto di strada ricadente “all'interno delle opere di urbanizzazione afferenti il piano di lottizzazione denominato
[...]
la cui realizzazione e successiva cessione al patrimonio comunale era CP_4
disciplinata dall'atto di convenzione rep. N. 18/04 del 30.07.2004; che, ai sensi dell'art.
pagina 4 di 17 “eventuali anomalie del piano viabile imputabili alla cattiva manutenzione dello stesso”
dovevano essere imputate al soggetto concessionario;
che, quindi nessuna responsabilità
poteva essere imputata al che, in ogni caso, la responsabilità del sinistro era CP_1
riconducibile alla condotta di guida del conducente dello Scooter, il quale, nell'occorso,
teneva una velocità incongrua allo stato dei luoghi.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.01.2012 si costituiva anche la
[...]
deducendo che l'atto di chiamata in causa era stato notificato alla Controparte_2
società convenuta in data 01.04.2010 per l'udienza di comparizione del 14 maggio 2010,
con conseguente nullità dello stesso per violazione dell'art. 318 c.p.c., non essendosi la convenuta costituita in giudizio. Evidenziava, inoltre, che con il citato atto di chiamata in causa non veniva formulata alcuna domanda nei confronti della Controparte_2
da parte del Comune di e che gli appellanti non avevano notificato alcuna
[...] CP_1
domanda alla società appellata, per cui la sentenza impugnata risultava viziata da ultrapetizione.
Chiedeva dichiararsi la nullità assoluta e insanabile della chiamata in causa dell'appellante e di tutti gli atti compiuti dopo la notifica viziata;
in via gradata, di riformare la sentenza perché viziata da ultrapetizione, con condanna della parte appellante ex art. 96, III comma, c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
pagina 5 di 17 Sulla eccepita nullità della sentenza si pronunciava preliminarmente il Tribunale che con sentenza parziale n.2404/2022 accertava e dichiarava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-bis comma 1, 164 commi e 2 e 318 c.p.c., la radicale e non sanata nullità
dell'atto di chiamata in causa con cui con cui veniva evocata nel Controparte_2
giudizio dinanzi al giudice di pace di ON EL, instaurando il relativo procedimento, la nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza n. 884/2010
emessa a conclusione dello stesso, disponendo la rinnovazione degli atti nulli e rimetteva la causa, con separata ordinanza, in istruttoria.
In ossequio alla resa decisione veniva escusso nuovamente il teste indicato da parte attrice nel giudizio di primo grado, sig. e l'istruttoria integrata con Controparte_5
l'espletamento di una CTU medica al fine di individuare l'esistenza del nesso causale tra gli avvenimenti descritti in atti e le eventuali lesioni riportate e riscontrate on sede di visita.
Quindi il tribunale, dopo vari cambi di istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le proprie conclusioni alla udienza cartolare del 6
maggio 2025 dove tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito.
pagina 6 di 17 Vanno esaminate le questioni preliminari sollevata dalla nelle proprie Controparte_2
difese e che investono la presunta presenza di domande nuove, versate nei suoi confronti per la prima volta in grado di appello ed il difetto di legittimazione passiva invocato tanto dall'Amministrazione comunale (e già riconosciuta in primo grado) CP_1
quanto dalla Controparte_2
Quanto alla prima eccezione sollevata, la sostiene - e la circostanza Controparte_2
resta dimostrata per tabulas -che nelle conclusioni rassegnate con l'atto di chiamata in causa la difesa del non avesse formulato alcuna domanda nei Controparte_1
confronti della essendosi limitata a chiedere il differimento della Controparte_2
prima udienza di comparizione e, in particolare, il rigetto dell'atto di citazione perché
inammissibile, improponibile ed infondato.
Solo in sede di comparsa conclusionale, avente data 16.07.2025, il Controparte_1
ampliava l'oggetto della sua domanda richiedendo per la prima volta che nel merito: “in
via subordinata, in caso di accertamento e riconoscimento dei danni dedotti in giudizio
dal sig. condannare esclusivamente l'altra appellata (convenuta) Pt_2 [...]
all'eventuale risarcimento”. Controparte_2
L'eccezione della è fondata e va accolta: l'Ente, infatti, avrebbe Controparte_2
dovuto (e potuto) proporre domande nuove o allargare il proprio oggetto all'interno dei limiti temporali imposti dal codice di i cui termini sono scaduti senza che alcuna attività
di tal genere venisse svolta.
pagina 7 di 17 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva va precisato che la zona dove è
avvenuto l'incidente era interessata dalla Convenzione stipulata tra il CP_1
e la in seguito in data 30/07/2004 n. 18/04
[...] CP_6 Controparte_2
relativa al piano di lottizzazione ed opere di urbanizzazione: sulla base di tale assunto il ritenendo la responsabilità ricadente univocamente in capo alla ditta Controparte_1
appaltatrice invocava il proprio difetto di legittimazione passiva così come allo stesso modo la C&C, ritenendo ascrivibile la responsabilità unicamente in capo all'Amministrazione.
La responsabilità dell'Ente non subisce limiti, anche nel caso di concessione a terzi,
relativamente all'azione di controllo del territorio né, tantomeno, vi è delega in tal senso nei confronti del concessionario.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che le convenzioni di lottizzazione sono accordi sostitutivi che presuppongono la ricerca del consenso del privato su un certo assetto degli interessi, ma non possono mai derogare ai doveri primari dell'amministrazione verso la collettività: da qui, deriva che la responsabilità dell'ente proprietario di una strada pubblica per danni causati da difetti del manto stradale, ex art. 2051 del Codice
Civile, non si trasferisce integralmente all'appaltatore incaricato dei lavori di manutenzione quando il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità e resta aperto al pubblico transito di persone e veicoli, permanendo pertanto la custodia anche in capo all'ente proprietario.
pagina 8 di 17 Nel caso di specie, la strada oggetto del sinistro era già aperta al pubblico transito e utilizzata dalla collettività, configurandosi pertanto una situazione di custodia in capo all'ente pubblico per eventuali danni, anche alla luce di quanto appresso si espone.
Tanto emerge anche dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale e la circostanza non risulta contestata: di guisa che, contrariamente alle determinazioni di cui alla sentenza di primo grado, dichiarata nulla per vizi procedurali, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Nel merito, la domanda al vaglio, che a seguito della sentenza parziale ha visto annullata ogni atto e determinazione svolta in primo grado con la necessità di una nuova istruttoria, va innanzitutto qualificata: da come emerge chiaramente dall'atto introduttivo, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla parte appellante è reiterata ai sensi della disciplina di che all'art. 2051 c.c. (e solo in subordine ex art. 2043 c.c.)
identificando in insidia e/o trabocchetto la presenza di pietrisco presente sull'asfalto nonché la sua apparente integrità compromessa da una buca sul manto stradale, a cui parte appellante imputa ed ascrive la propria caduta.
La qualificazione dell'azione intentata ha la sua importanza ai fini dell'onere probatorio,
come discusso in numerose decisioni della Corte di merito: l'interpretazione dominante,
condivisa anche dallo scrivente Tribunale.
L'applicabilità dell'azione ex art. 2043 c.c. o dell'azione ex art. 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi e coinvolge distinti temi d'indagine,
trattandosi di accertare nel primo caso se sia stato attuato un comportamento pagina 9 di 17 commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. nella quale il fondamento della responsabilità è
costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è
intrinsecamente diversa da quella fondata sul regime del neminem laedere - sicché è
necessario stabilire, dal tenore della domanda originaria, se l'attore abbia prospettato in via subordinata gli elementi di fatto che possano fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. - in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi ex art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia,
dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Come oramai graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non pagina 10 di 17 su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di riparto dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., una volta stabilito che il convenuto (sia esso soggetto pubblico che soggetto privato) sia effettivamente custode della cosa e che il danno sia stato cagionato dalla cosa medesima (perché pericolosa ex se o perché in essa si sia innestato ab externo un agente dannoso), diventa onere del custode fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità
dell'evento dannoso.
La presunzione di responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi, gravante sul custode in relazione al potere fisico su di essa (cfr. -
tra tutte - Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 23.1.1985, 288).
pagina 11 di 17 Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato,
dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato (cfr. Cass. 11.1.1989, 65) tra cosa e danno.
Per liberarsi della presunzione il convenuto è tenuto a fornire dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè,
di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr. su tutte Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 16.5.1990, 4237; Cass. 2.1.1980, 520).
Nel caso in esame, gli appellanti hanno svolto domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.: l'evento “caduta” - benché contestato - appare provato dalla escussione del teste di parte attrice/appellante dove lo stesso, ritenuto credibile ed affidabile, ha circostanziato in maniera priva di contraddizioni le rappresentazioni di fatto come narrate in citazione e, pertanto, si ritiene assunto;
vi è la presenza di un verbale della
Polizia municipale che conferma la presenza di pietrisco e della buca sulla carreggiata;
ha richiesto ed ottenuto il deposito di una CTU medica. non specificamente impugnata dalle difese di parte convenuta, che ha attestato la congruità delle risultanze mediche con gli effetti della caduta ravvisandone il nesso causale pur se limitando le risultanze (“la pagina 12 di 17 invalidità temporanea, tenuto conto dello scarno tenore della documentazione ospedaliera, considerato che non vi furono dati clinico-obiettivi significativi e apprezzabili, ritenuto che la sintomatologia soggettiva fu altrettanto modesta, tanto da non avere bisogno di cure, è quantificabile in 20 giorni, mediamente gradati in 10 al
50% e in 10 al 25%; il trauma contusivo alla spalla, anca, emitorace e piede di sinistra,
non diede luogo a postumi permanenti che possano oggi essere obiettivamente valutati e quantificati, neanche in misura percentuale minimale. In altri termini non sono residuati postumi permanenti valutabili”).
Con l'escussione del teste indicato ed ammesso i sig.ri hanno confermato la Pt_2
corrispondenza della narrazione dei fatti come riportati in citazione: il testimone,
presente sui luoghi di causa (affacciato alla finestra che dà sulla strada de quo) ha assistito alla scena e dichiarato di aver visto la caduta del sig. nel tratto di Pt_2
strada indicato, determinata dal pietrisco e dal manto stradale non perfetto e non facilmente differenziabile, visivamente, dall'asfalto su cui insisteva.
Dall'istruttoria emerge, dunque, che sul manto stradale, non perfetto, insisteva del pietrisco al momento dei fatti: elementi che possono, presumibilmente, essere riconducibili al generare una insidia ed un pericolo per l'avventore ed alla conseguenziale mancanza del dovere di custodia e vigilanza in capo all' CP_7
anche alla luce della consapevolezza che esso Ente aveva dell'esistenza di cantieri nella zona.
pagina 13 di 17 Anche la depositata documentazione relativa al ricovero della vittima - ed in particolare le dichiarazioni riportate nella scheda di ricovero del P.S. di Battipaglia - conferma le tempistiche e le affermazioni segnalate in citazione.
Il nesso eziologico di causalità richiesto tra la caduta e l'insidia costituita dall'acqua appare provato: risulta, infatti, pienamente confermato anche dalla doppia CTU svolta secondo la quale sussiste nesso di causalità materiale per concordanza tra il sinistro per cui è causa e le lesioni riportate ancorché non risulta alcun impianto probatorio allestito da parte convenuta a confutazione delle istanze attoree.
La CTU svolta in appello, tuttavia, limita molto il danno rilevato in capo all'attore,
anche alla luce della scarna documentazione depositata dall'appellante: così, in merito al danno biologico liquidato nella prima CTU (poi annullata dalla sentenza parziale) nel
2%, il consulente dott. Milano, nominato in appello, ritiene: “ … La valutazione del 2%
fu molto generosa e non sarebbe stata oggi possibile in tale misura ai sensi dei due
commi 3-ter e 3-quater, art. 32, legge 27/2012, che prevedono che le lesioni debbano
avere una loro oggettività clinica o strumentale per poter riconoscere poi postumi
permanenti”.
Le conclusioni cui perviene vengono riportate: “1) la invalidità temporanea, tenuto
conto dello scarno tenore della documentazione ospedaliera, considerato che non vi
furono dati clinico-obiettivi significativi e apprezzabili (soltanto escoriazione all'anca),
ritenuto che la sintomatologia soggettiva fu altrettanto modesta, tanto da non avere
pagina 14 di 17 bisogno di cure, è quantificabile in 20 giorni, mediamente gradati in 10 al 50% e in 10
al 25%;
2) il trauma contusivo alla spalla, anca, emitorace e piede di sinistra, non diede luogo a
postumi permanenti che possano oggi essere obiettivamente valutati e quantificati,
neanche in misura percentuale minimale. In altri termini non sono residuati postumi
permanenti valutabili”.
Così stando le cose, da un lato parte convenuta non ha adempiuto all'onere della prova,
ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 2051 CC e, pertanto, non ha provato il fatto estintivo modificativo o impeditivo o,
rectius, rapportandolo al caso di specie, non ha dato dimostrazione del “caso fortuito”,
che avrebbe costituito esimente per l'ascrizione della responsabilità, limitandosi ad eccepirlo: dall'altra parte, viceversa, parte attrice risulta aver soddisfatto l'adempimento del proprio onere probatorio mediante la produzione documentale e l'assunzione delle prove costituende che hanno confermato la narrazione in fatto della vicenda.
Relativamente al quantum della pretesa le risultanze portate dalla CTU possono essere confermate: le lesioni accertate hanno determinato un danno alla salute temporaneo,
complessivamente pari a 20 (venti) giorni, di cui 10 giorni di inabilità temporanea totale al 50% e 10 (dieci) giorni al 25%.
Le spese mediche non risultano documentate.
Alla luce della documentazione in atti e dell'esame clinico attuale non sussistono postumi permanenti valutabili.
pagina 15 di 17 Per tutto quanto suesposto la domanda attrice va accolta: l'Amministrazione comunale di convenuta va dunque dichiarata responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. CP_1
dell'incidente occorso all'appellante e condannata al risarcimento Parte_2
del danno per un importo complessivo determinato in via equitativa per i danni alla persona in €uro 600,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda.
Per quanto attiene, invece, alla valutazione dei danni riportati dallo scooter Honda in seguito alla caduta ed in mancanza di specifiche e dimostrate contestazioni, si ritiene di confermare le delibazioni di cui alla sentenza annullata individuando i danni, come da foto a perizia ad opera del P. Ass.to nella somma di euro 1327,54. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibili le domande nei confronti della Controparte_2
- Dichiara la responsabilità del come sopra identificato e Controparte_1
rappresentato, quale custode responsabile nella causazione dell'evento lesivo descritto in fatto.
- Condanna il come rappresentato ed identificato, al risarcimento Controparte_1
del danno biologico subito da in occasione dell'indicato sinistro e Parte_2
quantificati, in via equitativa, in euro 600,00 oltre oneri di legge e rivalutazione.
- Condanna il come sopra rappresentato ed identificato, al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti di , quantificati in Parte_1
euro 1327,54 oltre interessi e rivalutazione.
pagina 16 di 17 - Condanna, altresì, il al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
secondo grado di giudizio in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 85,00 per spese, euro 2.600,00 per onorari oltre iva e cnap come per legge, con attribuzione all'avv. Gennaro Pellegrino per dichiarazione di antistatarietà;
pone a definitivo carico del le spese di CTU liquidate in separati Controparte_1
decreti.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1
giudizio nei confronti della liquidate in euro 1.800,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Anna Sabato per dichiarazione di antistatarietà.
- Compensa fra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 6 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 di detta convenzione, fino alla data di approvazione del collaudo delle opere,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 30000560 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 6 maggio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.02.1947, (c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'8.09.1981, rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Pellegrino, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e con lui elettivamente domiciliati in Battipaglia alla via
Bologna 20.
APPELLANTI pagina 1 di 17 E
(P.IVA in persona del Sindaco legale rapp. te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Bove e Cristian Telese in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso la sede comunale in alla via Manin n.23. CP_1
(p. Iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliata in Battipaglia, alla via G. Gonzaga 81,
presso lo studio dell'avv. Anna Sabato dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
(PEC: .salerno.it). Email_1 CP_3
APPELLATI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 884/2010, del Giudice di Pace di ON EL
depositata in cancelleria in data 28.12.2010 e non notificata, conclusiva del giudizio avente RG 1216/2009.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 884/2010 del Giudice di Pace di pagina 2 di 17 ON EL (depositata in data 28.12.2010), con la quale, estromesso il veniva parzialmente accolta la domanda di risarcimento avanzata Controparte_1
dagli attori (a seguito del sinistro verificatosi in data 02.03.2009, alle ore 19.00 circa, in via Vespucci, intersezione “per Piazza Risorgimento”), in forza del CP_1
riconosciuto concorso di colpa dell'attore, nella causazione del Parte_2
sinistro, con condanna della al pagamento del 50% della somma Controparte_2
riconosciuta a titolo di risarcimento di danni (quantificati come da CTU: danno biologico nel 2%, ITT di giorni 6 al 75%, ITP di giorni 20 al 50%, il cui risarcimento veniva sviluppato tenendo conto della tabella allegata alla legge 57/01 con euro 2.612,00
per danno biologico, mentre per ITT ed ITP euro 606,00) e delle spese di lite.
A tal fine deducevano: che nelle circostanze indicate, era alla guida Parte_2
dello Scooter Honda tg. DF60662 (di proprietà di ), quando Parte_1
“all'improvviso al fine di evitare una buca presente sul manto stradale sterzava sulla destra, ma finiva sul pietrisco e/o ghiaia, presente sul manto stradale e, rotolava a terra finendo la sua corsa a circa 15-20 metri dal luogo dell'incidente”; che “l'insidia consistente nella buca e nel pietrisco” non era segnalata;
che l'illuminazione era scarsa;
che, a seguito del violento urto, lo Scooter Honda riportava ingenti danni e che il conducente, subiva lesioni personali;
che sul posto interveniva una Parte_2
pattuglia della Polizia Municipale del Comune di CP_1
In diritto, deducevano la nullità della sentenza in quanto recante l'intestazione “Giudice
di Pace di , non esistente nel comprensorio degli Uffici Giudiziari. Contestava CP_1
pagina 3 di 17 l'erronea estromissione dal giudizio del in quanto ente proprietario Controparte_1
della strada ove si era verificato il sinistro;
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e le erronee conclusioni raggiunte dal giudice a quo in merito alla ricorrenza di un concorso di colpa dell'attore, nella produzione dell'evento Parte_2
lesivo.
Chiedevano di riformare la sentenza appellata per le motivazioni indicate e di condannare, in solido tra loro, il e la Controparte_1 Controparte_2
all'integrale risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Il giudizio veniva iscritto a ruolo con il n. 30000560/2011 RG del Tribunale di Salerno –
sez. distaccata di ON EL e poi, successivamente, all'esito della chiusura delle sezioni distaccate, celebrato presso il Tribunale di Salerno in assegnazione alla II
sez. civile.
Si costituiva il contestando l'appello e chiedendone il rigetto, con Controparte_1
conferma della sentenza appellata.
Deduceva: che il sinistro si era verificato in un tratto di strada ricadente “all'interno delle opere di urbanizzazione afferenti il piano di lottizzazione denominato
[...]
la cui realizzazione e successiva cessione al patrimonio comunale era CP_4
disciplinata dall'atto di convenzione rep. N. 18/04 del 30.07.2004; che, ai sensi dell'art.
pagina 4 di 17 “eventuali anomalie del piano viabile imputabili alla cattiva manutenzione dello stesso”
dovevano essere imputate al soggetto concessionario;
che, quindi nessuna responsabilità
poteva essere imputata al che, in ogni caso, la responsabilità del sinistro era CP_1
riconducibile alla condotta di guida del conducente dello Scooter, il quale, nell'occorso,
teneva una velocità incongrua allo stato dei luoghi.
Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 10.01.2012 si costituiva anche la
[...]
deducendo che l'atto di chiamata in causa era stato notificato alla Controparte_2
società convenuta in data 01.04.2010 per l'udienza di comparizione del 14 maggio 2010,
con conseguente nullità dello stesso per violazione dell'art. 318 c.p.c., non essendosi la convenuta costituita in giudizio. Evidenziava, inoltre, che con il citato atto di chiamata in causa non veniva formulata alcuna domanda nei confronti della Controparte_2
da parte del Comune di e che gli appellanti non avevano notificato alcuna
[...] CP_1
domanda alla società appellata, per cui la sentenza impugnata risultava viziata da ultrapetizione.
Chiedeva dichiararsi la nullità assoluta e insanabile della chiamata in causa dell'appellante e di tutti gli atti compiuti dopo la notifica viziata;
in via gradata, di riformare la sentenza perché viziata da ultrapetizione, con condanna della parte appellante ex art. 96, III comma, c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
pagina 5 di 17 Sulla eccepita nullità della sentenza si pronunciava preliminarmente il Tribunale che con sentenza parziale n.2404/2022 accertava e dichiarava, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-bis comma 1, 164 commi e 2 e 318 c.p.c., la radicale e non sanata nullità
dell'atto di chiamata in causa con cui con cui veniva evocata nel Controparte_2
giudizio dinanzi al giudice di pace di ON EL, instaurando il relativo procedimento, la nullità dell'intero giudizio di primo grado e della sentenza n. 884/2010
emessa a conclusione dello stesso, disponendo la rinnovazione degli atti nulli e rimetteva la causa, con separata ordinanza, in istruttoria.
In ossequio alla resa decisione veniva escusso nuovamente il teste indicato da parte attrice nel giudizio di primo grado, sig. e l'istruttoria integrata con Controparte_5
l'espletamento di una CTU medica al fine di individuare l'esistenza del nesso causale tra gli avvenimenti descritti in atti e le eventuali lesioni riportate e riscontrate on sede di visita.
Quindi il tribunale, dopo vari cambi di istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti a precisare le proprie conclusioni alla udienza cartolare del 6
maggio 2025 dove tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato ammissibile in quanto rispondente, in forma e sostanza,
ai dettami imposti dal codice di rito.
pagina 6 di 17 Vanno esaminate le questioni preliminari sollevata dalla nelle proprie Controparte_2
difese e che investono la presunta presenza di domande nuove, versate nei suoi confronti per la prima volta in grado di appello ed il difetto di legittimazione passiva invocato tanto dall'Amministrazione comunale (e già riconosciuta in primo grado) CP_1
quanto dalla Controparte_2
Quanto alla prima eccezione sollevata, la sostiene - e la circostanza Controparte_2
resta dimostrata per tabulas -che nelle conclusioni rassegnate con l'atto di chiamata in causa la difesa del non avesse formulato alcuna domanda nei Controparte_1
confronti della essendosi limitata a chiedere il differimento della Controparte_2
prima udienza di comparizione e, in particolare, il rigetto dell'atto di citazione perché
inammissibile, improponibile ed infondato.
Solo in sede di comparsa conclusionale, avente data 16.07.2025, il Controparte_1
ampliava l'oggetto della sua domanda richiedendo per la prima volta che nel merito: “in
via subordinata, in caso di accertamento e riconoscimento dei danni dedotti in giudizio
dal sig. condannare esclusivamente l'altra appellata (convenuta) Pt_2 [...]
all'eventuale risarcimento”. Controparte_2
L'eccezione della è fondata e va accolta: l'Ente, infatti, avrebbe Controparte_2
dovuto (e potuto) proporre domande nuove o allargare il proprio oggetto all'interno dei limiti temporali imposti dal codice di i cui termini sono scaduti senza che alcuna attività
di tal genere venisse svolta.
pagina 7 di 17 Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva va precisato che la zona dove è
avvenuto l'incidente era interessata dalla Convenzione stipulata tra il CP_1
e la in seguito in data 30/07/2004 n. 18/04
[...] CP_6 Controparte_2
relativa al piano di lottizzazione ed opere di urbanizzazione: sulla base di tale assunto il ritenendo la responsabilità ricadente univocamente in capo alla ditta Controparte_1
appaltatrice invocava il proprio difetto di legittimazione passiva così come allo stesso modo la C&C, ritenendo ascrivibile la responsabilità unicamente in capo all'Amministrazione.
La responsabilità dell'Ente non subisce limiti, anche nel caso di concessione a terzi,
relativamente all'azione di controllo del territorio né, tantomeno, vi è delega in tal senso nei confronti del concessionario.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che le convenzioni di lottizzazione sono accordi sostitutivi che presuppongono la ricerca del consenso del privato su un certo assetto degli interessi, ma non possono mai derogare ai doveri primari dell'amministrazione verso la collettività: da qui, deriva che la responsabilità dell'ente proprietario di una strada pubblica per danni causati da difetti del manto stradale, ex art. 2051 del Codice
Civile, non si trasferisce integralmente all'appaltatore incaricato dei lavori di manutenzione quando il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità e resta aperto al pubblico transito di persone e veicoli, permanendo pertanto la custodia anche in capo all'ente proprietario.
pagina 8 di 17 Nel caso di specie, la strada oggetto del sinistro era già aperta al pubblico transito e utilizzata dalla collettività, configurandosi pertanto una situazione di custodia in capo all'ente pubblico per eventuali danni, anche alla luce di quanto appresso si espone.
Tanto emerge anche dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale e la circostanza non risulta contestata: di guisa che, contrariamente alle determinazioni di cui alla sentenza di primo grado, dichiarata nulla per vizi procedurali, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Nel merito, la domanda al vaglio, che a seguito della sentenza parziale ha visto annullata ogni atto e determinazione svolta in primo grado con la necessità di una nuova istruttoria, va innanzitutto qualificata: da come emerge chiaramente dall'atto introduttivo, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla parte appellante è reiterata ai sensi della disciplina di che all'art. 2051 c.c. (e solo in subordine ex art. 2043 c.c.)
identificando in insidia e/o trabocchetto la presenza di pietrisco presente sull'asfalto nonché la sua apparente integrità compromessa da una buca sul manto stradale, a cui parte appellante imputa ed ascrive la propria caduta.
La qualificazione dell'azione intentata ha la sua importanza ai fini dell'onere probatorio,
come discusso in numerose decisioni della Corte di merito: l'interpretazione dominante,
condivisa anche dallo scrivente Tribunale.
L'applicabilità dell'azione ex art. 2043 c.c. o dell'azione ex art. 2051 c.c. implica, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi e coinvolge distinti temi d'indagine,
trattandosi di accertare nel primo caso se sia stato attuato un comportamento pagina 9 di 17 commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. nella quale il fondamento della responsabilità è
costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
L'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è
intrinsecamente diversa da quella fondata sul regime del neminem laedere - sicché è
necessario stabilire, dal tenore della domanda originaria, se l'attore abbia prospettato in via subordinata gli elementi di fatto che possano fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. - in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nell'ipotesi ex art. 2043 c.c., se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia,
dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
Come oramai graniticamente ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non pagina 10 di 17 su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di riparto dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore,
estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., una volta stabilito che il convenuto (sia esso soggetto pubblico che soggetto privato) sia effettivamente custode della cosa e che il danno sia stato cagionato dalla cosa medesima (perché pericolosa ex se o perché in essa si sia innestato ab externo un agente dannoso), diventa onere del custode fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità
dell'evento dannoso.
La presunzione di responsabilità, prevista dall'art. 2051 c.c., costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e mantenere la cosa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi, gravante sul custode in relazione al potere fisico su di essa (cfr. -
tra tutte - Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 23.1.1985, 288).
pagina 11 di 17 Si tratta di presunzione limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso, anche se provocato da elementi esterni.
L'operatività della presunzione - con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito - postula la dimostrazione, da parte del danneggiato,
dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato (cfr. Cass. 11.1.1989, 65) tra cosa e danno.
Per liberarsi della presunzione il convenuto è tenuto a fornire dimostrazione positiva del fortuito (comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato) e, cioè,
di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr. su tutte Cass. 14.1.1992, 347; Cass. 16.5.1990, 4237; Cass. 2.1.1980, 520).
Nel caso in esame, gli appellanti hanno svolto domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.: l'evento “caduta” - benché contestato - appare provato dalla escussione del teste di parte attrice/appellante dove lo stesso, ritenuto credibile ed affidabile, ha circostanziato in maniera priva di contraddizioni le rappresentazioni di fatto come narrate in citazione e, pertanto, si ritiene assunto;
vi è la presenza di un verbale della
Polizia municipale che conferma la presenza di pietrisco e della buca sulla carreggiata;
ha richiesto ed ottenuto il deposito di una CTU medica. non specificamente impugnata dalle difese di parte convenuta, che ha attestato la congruità delle risultanze mediche con gli effetti della caduta ravvisandone il nesso causale pur se limitando le risultanze (“la pagina 12 di 17 invalidità temporanea, tenuto conto dello scarno tenore della documentazione ospedaliera, considerato che non vi furono dati clinico-obiettivi significativi e apprezzabili, ritenuto che la sintomatologia soggettiva fu altrettanto modesta, tanto da non avere bisogno di cure, è quantificabile in 20 giorni, mediamente gradati in 10 al
50% e in 10 al 25%; il trauma contusivo alla spalla, anca, emitorace e piede di sinistra,
non diede luogo a postumi permanenti che possano oggi essere obiettivamente valutati e quantificati, neanche in misura percentuale minimale. In altri termini non sono residuati postumi permanenti valutabili”).
Con l'escussione del teste indicato ed ammesso i sig.ri hanno confermato la Pt_2
corrispondenza della narrazione dei fatti come riportati in citazione: il testimone,
presente sui luoghi di causa (affacciato alla finestra che dà sulla strada de quo) ha assistito alla scena e dichiarato di aver visto la caduta del sig. nel tratto di Pt_2
strada indicato, determinata dal pietrisco e dal manto stradale non perfetto e non facilmente differenziabile, visivamente, dall'asfalto su cui insisteva.
Dall'istruttoria emerge, dunque, che sul manto stradale, non perfetto, insisteva del pietrisco al momento dei fatti: elementi che possono, presumibilmente, essere riconducibili al generare una insidia ed un pericolo per l'avventore ed alla conseguenziale mancanza del dovere di custodia e vigilanza in capo all' CP_7
anche alla luce della consapevolezza che esso Ente aveva dell'esistenza di cantieri nella zona.
pagina 13 di 17 Anche la depositata documentazione relativa al ricovero della vittima - ed in particolare le dichiarazioni riportate nella scheda di ricovero del P.S. di Battipaglia - conferma le tempistiche e le affermazioni segnalate in citazione.
Il nesso eziologico di causalità richiesto tra la caduta e l'insidia costituita dall'acqua appare provato: risulta, infatti, pienamente confermato anche dalla doppia CTU svolta secondo la quale sussiste nesso di causalità materiale per concordanza tra il sinistro per cui è causa e le lesioni riportate ancorché non risulta alcun impianto probatorio allestito da parte convenuta a confutazione delle istanze attoree.
La CTU svolta in appello, tuttavia, limita molto il danno rilevato in capo all'attore,
anche alla luce della scarna documentazione depositata dall'appellante: così, in merito al danno biologico liquidato nella prima CTU (poi annullata dalla sentenza parziale) nel
2%, il consulente dott. Milano, nominato in appello, ritiene: “ … La valutazione del 2%
fu molto generosa e non sarebbe stata oggi possibile in tale misura ai sensi dei due
commi 3-ter e 3-quater, art. 32, legge 27/2012, che prevedono che le lesioni debbano
avere una loro oggettività clinica o strumentale per poter riconoscere poi postumi
permanenti”.
Le conclusioni cui perviene vengono riportate: “1) la invalidità temporanea, tenuto
conto dello scarno tenore della documentazione ospedaliera, considerato che non vi
furono dati clinico-obiettivi significativi e apprezzabili (soltanto escoriazione all'anca),
ritenuto che la sintomatologia soggettiva fu altrettanto modesta, tanto da non avere
pagina 14 di 17 bisogno di cure, è quantificabile in 20 giorni, mediamente gradati in 10 al 50% e in 10
al 25%;
2) il trauma contusivo alla spalla, anca, emitorace e piede di sinistra, non diede luogo a
postumi permanenti che possano oggi essere obiettivamente valutati e quantificati,
neanche in misura percentuale minimale. In altri termini non sono residuati postumi
permanenti valutabili”.
Così stando le cose, da un lato parte convenuta non ha adempiuto all'onere della prova,
ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 2051 CC e, pertanto, non ha provato il fatto estintivo modificativo o impeditivo o,
rectius, rapportandolo al caso di specie, non ha dato dimostrazione del “caso fortuito”,
che avrebbe costituito esimente per l'ascrizione della responsabilità, limitandosi ad eccepirlo: dall'altra parte, viceversa, parte attrice risulta aver soddisfatto l'adempimento del proprio onere probatorio mediante la produzione documentale e l'assunzione delle prove costituende che hanno confermato la narrazione in fatto della vicenda.
Relativamente al quantum della pretesa le risultanze portate dalla CTU possono essere confermate: le lesioni accertate hanno determinato un danno alla salute temporaneo,
complessivamente pari a 20 (venti) giorni, di cui 10 giorni di inabilità temporanea totale al 50% e 10 (dieci) giorni al 25%.
Le spese mediche non risultano documentate.
Alla luce della documentazione in atti e dell'esame clinico attuale non sussistono postumi permanenti valutabili.
pagina 15 di 17 Per tutto quanto suesposto la domanda attrice va accolta: l'Amministrazione comunale di convenuta va dunque dichiarata responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. CP_1
dell'incidente occorso all'appellante e condannata al risarcimento Parte_2
del danno per un importo complessivo determinato in via equitativa per i danni alla persona in €uro 600,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda.
Per quanto attiene, invece, alla valutazione dei danni riportati dallo scooter Honda in seguito alla caduta ed in mancanza di specifiche e dimostrate contestazioni, si ritiene di confermare le delibazioni di cui alla sentenza annullata individuando i danni, come da foto a perizia ad opera del P. Ass.to nella somma di euro 1327,54. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibili le domande nei confronti della Controparte_2
- Dichiara la responsabilità del come sopra identificato e Controparte_1
rappresentato, quale custode responsabile nella causazione dell'evento lesivo descritto in fatto.
- Condanna il come rappresentato ed identificato, al risarcimento Controparte_1
del danno biologico subito da in occasione dell'indicato sinistro e Parte_2
quantificati, in via equitativa, in euro 600,00 oltre oneri di legge e rivalutazione.
- Condanna il come sopra rappresentato ed identificato, al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti di , quantificati in Parte_1
euro 1327,54 oltre interessi e rivalutazione.
pagina 16 di 17 - Condanna, altresì, il al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
secondo grado di giudizio in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
che liquida in euro 85,00 per spese, euro 2.600,00 per onorari oltre iva e cnap come per legge, con attribuzione all'avv. Gennaro Pellegrino per dichiarazione di antistatarietà;
pone a definitivo carico del le spese di CTU liquidate in separati Controparte_1
decreti.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite del secondo grado di Controparte_1
giudizio nei confronti della liquidate in euro 1.800,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv. Anna Sabato per dichiarazione di antistatarietà.
- Compensa fra tutte le parti le spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 6 ottobre 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 di detta convenzione, fino alla data di approvazione del collaudo delle opere,