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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/12/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6698/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZETTI Parte_1 C.F._1
AU, elettivamente domiciliato in VIA DEL PIOMBO N.12 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZETTI AU
OPPONENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MIONE MARCELLO, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA GARIBALDI 80 91100 TRAPANI presso il difensore avv. MIONE MARCELLO
OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a d.i. 1181/2024 emesso in data 2 aprile 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo , reiectis contrarii:
Dichiarare per i suesposti motivi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo 2/4/2024 n.1181 del
Tribunale di Bologna, disponendo , comunque, per la rimozione del medesimo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”.
Gli opposti così concludono:
“l'Ill.mo Tribunale di Bologna Voglia: pagina 1 di 4 - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1181/2024 emesso il 02.04.2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 3288/2024 ex adverso opposto;
- ritenuta inadempiente la locatrice opponente IG.ra , rigettare l'opposizione Parte_1 dalla stessa proposta perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1181/2024 - R.G. n. 3288/2024;
- condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 12 bis comma III del decreto legislativo n. 28/2010, stante la sua ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio, a corrispondere agli opposti la somma di € 1.400,00, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare l'opponente a risarcire agli opposti la somma di € 97,60 dagli stessi sostenuta per
l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del tentativo di mediazione”.
FATTO E DIRITTO
1.
e conseguivano dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. Controparte_1 CP_2
1181/2024 in data 2 aprile 2024 nei confronti di per l'importo di € 597,30, Parte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la caldaia dell'appartamento condotto in locazione, in relazione a riparazione per la quale gli stessi avevano prospettato alla l'urgenza, senza che la locatrice provvedesse. Pt_1
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione deducendo preliminarmente Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l'assenza del requisito dell'urgenza relativamente alla riparazione della caldaia e l'infondatezza della domanda, avendo essa opponente “commissionato l'intervento, assumendosi, sia pure con riserva di ripetizione, il pagamento dei relativi oneri”; e chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione, e rilevando che l'opponente, solo successivamente
[...] alla notifica del decreto ingiuntivo, aveva dichiarato la propria disponibilità a pagare la somma oggetto del decreto ingiuntivo, con l'effetto che la stessa in realtà aveva deciso di opporsi al decreto ingiuntivo pagina 2 di 4 al solo scopo di non corrispondere le spese legali relative al procedimento monitorio. Gli opposti evidenziavano che, nonostante l'apparente disponibilità della locatrice, quest'ultima aveva sostenuto che la riparazione era da annoverarsi fra quelle ordinarie a carico della parte conduttrice e comunque che il danno alla caldaia sarebbe stato procurato dalla mancata manutenzione ordinaria da parte dei conduttori, e non aveva provveduto al pagamento delle spese relative alla caldaia stessa, per cui essi erano stati costretti ad anticipare i costi della riparazione. E concludevano, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata l'udienza di discussione, dopo un rinvio, all'udienza del 4 dicembre 2025 – svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. con modalità
c.d. da remoto, previa comunicazione ai procuratori delle parti dell'ordinanza con il link di partecipazione all'udienza e con l'indicazione specifica delle modalità di partecipazione – il procuratore degli opposti, solo comparso, procedeva alla discussione;
ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
* * *
5.
In fatto è pacifico – perché non contestato – che si era resa necessaria la sostituzione della scheda madre stante il malfunzionamento della caldaia dell'appartamento concesso in locazione agli odierni opposti: riparazione, questa, che, per sua natura, non rientra fra le opere di piccola manutenzione che, sole, sono a carico del conduttore (artt. 1576 e 1609 c.c.).
Tanto premesso in fatto, va osservato che, pur emergendo dalla corrispondenza prodotta la disponibilità dell'opponente al pagamento della fattura relativa alle riparazioni (con riserva di ripetizione), quest'ultima non ha provveduto al pagamento del corrispettivo, pacifico essendo che a tale pagamento hanno provveduto gli opposti (tanto che la relativa fattura – prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo – risulta emessa nei confronti del cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). CP_1
D'altro canto, trattandosi del malfunzionamento della caldaia, è evidente l'urgenza della riparazione;
né
è applicabile alla fattispecie in esame – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – il termine previsto in tema di diffida, a fronte della previsione specifica in tema di locazione circa le riparazioni necessarie di cui all'art. 1577 c.c..
Ai sensi della citata norma, infatti, se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore: e nella specie è pagina 3 di 4 pacifico che tale avviso vi fu da parte degli opposti.
Dal libretto di manutenzione della caldaia risulta, del resto, che certamente nel 2023 era stato effettuato il controllo della caldaia, senza sia risultato un malfunzionamento della stessa.
6.
Con l'effetto che, non avendo l'opponente provveduto al tempestivo pagamento della fattura relativa alla manutenzione, correttamente gli opposti hanno provveduto al pagamento della fattura emessa dal tecnico intervenuto per la riparazione. Sicché l'opposizione proposta va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo nel corso del giudizio.
7.
Le spese processuali (comprensive di quelle per la mediazione) seguono la soccombenza e vanno liquidate – con l'applicazione dei parametri medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria, stante l'assenza di qualsiasi attività istruttoria – come da dispositivo.
Non ricorrono, infine, i presupposti per provvedere ex art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1181/2024 emesso in data 2 aprile
2024 che per l'effetto conferma;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese processuali (comprensive di quelle della mediazione) che liquida in € 97,60 per anticipazioni ed € 600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Motivazione al 30° giorno.
Bologna, così deciso il 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6698/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZETTI Parte_1 C.F._1
AU, elettivamente domiciliato in VIA DEL PIOMBO N.12 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZETTI AU
OPPONENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. MIONE MARCELLO, elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA GARIBALDI 80 91100 TRAPANI presso il difensore avv. MIONE MARCELLO
OPPOSTI
Oggetto: Opposizione a d.i. 1181/2024 emesso in data 2 aprile 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente così conclude:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo , reiectis contrarii:
Dichiarare per i suesposti motivi la nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo 2/4/2024 n.1181 del
Tribunale di Bologna, disponendo , comunque, per la rimozione del medesimo.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione”.
Gli opposti così concludono:
“l'Ill.mo Tribunale di Bologna Voglia: pagina 1 di 4 - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 1181/2024 emesso il 02.04.2024 all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 3288/2024 ex adverso opposto;
- ritenuta inadempiente la locatrice opponente IG.ra , rigettare l'opposizione Parte_1 dalla stessa proposta perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 1181/2024 - R.G. n. 3288/2024;
- condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 12 bis comma III del decreto legislativo n. 28/2010, stante la sua ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio, a corrispondere agli opposti la somma di € 1.400,00, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- condannare l'opponente a risarcire agli opposti la somma di € 97,60 dagli stessi sostenuta per
l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del tentativo di mediazione”.
FATTO E DIRITTO
1.
e conseguivano dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. Controparte_1 CP_2
1181/2024 in data 2 aprile 2024 nei confronti di per l'importo di € 597,30, Parte_1 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la caldaia dell'appartamento condotto in locazione, in relazione a riparazione per la quale gli stessi avevano prospettato alla l'urgenza, senza che la locatrice provvedesse. Pt_1
2.
Avverso tale decreto proponeva opposizione deducendo preliminarmente Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, nel merito, l'assenza del requisito dell'urgenza relativamente alla riparazione della caldaia e l'infondatezza della domanda, avendo essa opponente “commissionato l'intervento, assumendosi, sia pure con riserva di ripetizione, il pagamento dei relativi oneri”; e chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese anche ex art. 96 c.p.c..
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione, e rilevando che l'opponente, solo successivamente
[...] alla notifica del decreto ingiuntivo, aveva dichiarato la propria disponibilità a pagare la somma oggetto del decreto ingiuntivo, con l'effetto che la stessa in realtà aveva deciso di opporsi al decreto ingiuntivo pagina 2 di 4 al solo scopo di non corrispondere le spese legali relative al procedimento monitorio. Gli opposti evidenziavano che, nonostante l'apparente disponibilità della locatrice, quest'ultima aveva sostenuto che la riparazione era da annoverarsi fra quelle ordinarie a carico della parte conduttrice e comunque che il danno alla caldaia sarebbe stato procurato dalla mancata manutenzione ordinaria da parte dei conduttori, e non aveva provveduto al pagamento delle spese relative alla caldaia stessa, per cui essi erano stati costretti ad anticipare i costi della riparazione. E concludevano, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata l'udienza di discussione, dopo un rinvio, all'udienza del 4 dicembre 2025 – svoltasi ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. con modalità
c.d. da remoto, previa comunicazione ai procuratori delle parti dell'ordinanza con il link di partecipazione all'udienza e con l'indicazione specifica delle modalità di partecipazione – il procuratore degli opposti, solo comparso, procedeva alla discussione;
ad esito della discussione veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.
* * *
5.
In fatto è pacifico – perché non contestato – che si era resa necessaria la sostituzione della scheda madre stante il malfunzionamento della caldaia dell'appartamento concesso in locazione agli odierni opposti: riparazione, questa, che, per sua natura, non rientra fra le opere di piccola manutenzione che, sole, sono a carico del conduttore (artt. 1576 e 1609 c.c.).
Tanto premesso in fatto, va osservato che, pur emergendo dalla corrispondenza prodotta la disponibilità dell'opponente al pagamento della fattura relativa alle riparazioni (con riserva di ripetizione), quest'ultima non ha provveduto al pagamento del corrispettivo, pacifico essendo che a tale pagamento hanno provveduto gli opposti (tanto che la relativa fattura – prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo – risulta emessa nei confronti del cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio). CP_1
D'altro canto, trattandosi del malfunzionamento della caldaia, è evidente l'urgenza della riparazione;
né
è applicabile alla fattispecie in esame – contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente – il termine previsto in tema di diffida, a fronte della previsione specifica in tema di locazione circa le riparazioni necessarie di cui all'art. 1577 c.c..
Ai sensi della citata norma, infatti, se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore: e nella specie è pagina 3 di 4 pacifico che tale avviso vi fu da parte degli opposti.
Dal libretto di manutenzione della caldaia risulta, del resto, che certamente nel 2023 era stato effettuato il controllo della caldaia, senza sia risultato un malfunzionamento della stessa.
6.
Con l'effetto che, non avendo l'opponente provveduto al tempestivo pagamento della fattura relativa alla manutenzione, correttamente gli opposti hanno provveduto al pagamento della fattura emessa dal tecnico intervenuto per la riparazione. Sicché l'opposizione proposta va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo nel corso del giudizio.
7.
Le spese processuali (comprensive di quelle per la mediazione) seguono la soccombenza e vanno liquidate – con l'applicazione dei parametri medi relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria e con la riduzione quanto alla fase trattazione/istruttoria, stante l'assenza di qualsiasi attività istruttoria – come da dispositivo.
Non ricorrono, infine, i presupposti per provvedere ex art. 12 bis, comma 3, del d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1181/2024 emesso in data 2 aprile
2024 che per l'effetto conferma;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore degli opposti, delle spese processuali (comprensive di quelle della mediazione) che liquida in € 97,60 per anticipazioni ed € 600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Motivazione al 30° giorno.
Bologna, così deciso il 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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