Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 166 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STRATULAT Parte_1 Parte_2
PATRICIA ELENA e dall'Avv. LAMPIS VALENTINA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 8.06.2021 in Alassio (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Alassio al numero 9, parte I, anno 2021, alle condizioni di seguito esposte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, dandosi ciascuno fin d'ora l'assenso per l'espatrio ed autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta di identità);
2) Il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente Per_1
presso la residenza materna;
1) Il Signor si impegna a corrispondere alla GN , come finora fatto, l'importo Pt_2 Pt_1
corrispondente alla rata mensile del finanziamento Compass n. 000026625229 di cui in premessa,
costituito per l'acquisto dell'autoveicolo di sua proprietà, mod. Seat Leon tg. EX364FB;
2) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio
, l'importo mensile di Euro 250,00 (Euro cento/00); importo da versare sul conto corrente della Per_1
GN (IBAN IT35 W 05034 49242 000000001424) entro il giorno 20 del mese, e sottoposto Pt_1
alla rivalutazione annuale ISTAT;
3) Oltre l'obbligo di corresponsione del mantenimento di cui sopra, il Signor verserà, dietro Pt_2
esibizione delle relative pezze giustificative, il 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore e allo stesso intestate. Si precisano di seguito le spese accessorie: Per_1
A) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO DEI GENITORI:
MEDICHE: - Cure dentistiche, ortodontiche;
- Cure termali e fisioterapiche;
- Trattamenti sanitari non erogati anche dal SSN;
- Farmaci particolari;
SCOLASTICHE: - Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- Corsi di specializzazione e/o studi all'estero; - Alloggio presso sedi universitarie;
: - Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, nonché relative Controparte_1
attrezzature;
B) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO DEI GENITORI:
MEDICHE: - Visite specialistiche prescritte dal medico curante, - Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Trattamenti sanitari erogati dal SSN;
- Tickets sanitari;
SCOLASTICHE: - Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- Abbonamenti per mezzi pubblici;
4) Pur essendo congiunto l'affidamento, le parti concordano che il marito può esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio ogni qualvolta lo desideri, con preavviso telefonico alla madre di almeno
24 ore e previo accordo con la stessa circa le modalità di visita, fermo restando il diritto/obbligo del genitore non collocatario di tenere con sé il minore nei suoi giorni di riposo lavorativo, anche Per_1
con pernottamento presso la residenza paterna in base e nel rispetto delle necessità del minore e delle sue fasi di crescita e sviluppo.
5) Circa le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua, ciascuna festività sarà trascorsa dal minore con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza.
Circa le vacanze estive del minore, esse possono essere concordate di comune accordo fra i genitori,
compatibilmente con il lavoro svolto e, visto l'affidamento congiunto, sarà sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti del minore. Spostamenti che i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare.
Viene concordato che entro la data del 30 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro;
6) I coniugi negano reciprocamente il consenso per l'espatrio del minore e per l'ottenimento dei documenti validi a tal fine, con riserva di modificare in futuro ai sensi di legge la scelta in oggi operata;
7) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza nell'interesse della prole, nonché a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
8) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare all'assegno di mantenimento che dovesse loro spettare;
9) I coniugi concordano sulle sopra estese “condizioni” e non volendo riconciliarsi, ex art 127 – ter cpc, optano e richiedono la trattazione scritta del presente procedimento, rinunciando a comparire all'udienza, rilasciando la propria dichiarazione con la sottoscrizione del presente atto, con la concessione di note per le sole conclusioni e precisazioni finali;
10) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
11) Piaccia al Tribunale Ill.mo ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alassio (SV)
procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)