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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1684-1 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa DA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giovanni Ortenzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palombara Sabina, alla via G. Gabibaldi n. 71, in virtù di Attore querelante CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio e alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberta De Berardis, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 33 Convenuto Con la partecipazione necessaria del P.M.-sede OGGETTO: Querela di falso CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta,
- Accertato e riconosciuto il difetto di genuinità e autenticità delle firme a nome Parte_1 apposte nei nr. 6 titoli cambiari prodotti nel fascicolo del procedimento monitorio R.G.n. 965/2022 del Tribunale di Teramo, Riconoscere e/o accertare insussistente la pretesa creditoria avanzata da con il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del signor e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 401/2022 emesso nei confronti del medesimo
pagina 1 di 5 opponente dal Giudice del Tribunale Ordinario di Teramo, dichiarandolo invalido e/o inefficace e/o nullo - Con vittoria delle spese di lite”. Per parte convenuta : Controparte_1
“1) Voglia la SV Ill.ma adita accertare e dichiarare la autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig, sulle cambiali in originale depositate alla udienza del 22.03.2023, poste a Parte_1 fondamento del Decreto Ingiuntivo del 25.05.2022 n. 401/2022 ing e n. 965/2022 RG del Tribunale di Teramo;
2) per l'effetto, rigettare la querela di falso ex adverso proposta per completa infondatezza e condannare il sig. alla rifusione delle spese e dei compensi di lite in Parte_1 relazione al sub procedimento cautelare, come da nota spese che si allega alle presenti note;
3) Condannare il sig. al pagamento integrale delle spese della CTU calligrafica”. Parte_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 401/2022 provvisoriamente esecutivo emesso in data 31.03.2022 nel procedimento n.r.g. 965/2022 il Tribunale di Teramo ha ingiunto a e a Parte_1 [...] di pagare, in solido, in favore della società la somma di € Pt_2 Controparte_1
13.769,46, oltre interessi e spese come da domanda, essendo risultate impagate/protestate le seguenti n. 6 cambiali, rilasciate da e sottoscritte per avallo da Parte_2 Parte_1
- cambiale del 29.01.2020 di € 2.186/96 = pagherò al 30.09.2020 alla andata Controparte_1 insoluta ed esatte € 107/9;
- cambiale del 29.01.2020 di € 2.186/96= pagherò al 30.10.2020 alla andata Controparte_1 insoluta ed esatte € 107/95;
- cambiale del 29.01.2020 di € 2.186/96= pagherò al 30.11.2020 alla andata Controparte_1 insoluta ed esatte € 107/95;
- cambiale del 29.01.2020 di € 2.186/96= pagherò al 30.12.2020 alla andata Controparte_1 insoluta ed esatte € 107/95;
- cambiale del 29.01.2020 di € 2.186/96= pagherò al 30.01.2021 alla andata Controparte_1 insoluta ed esatte € 107/95;
- cambiale del 29.01.2020 di € 2.186/96= pagherò al 28.02.2021 alla andata Controparte_1 insoluta ed esatte € 107/95 Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione disconoscendo le firme Parte_1 apposte ai titoli cambiari per avallo e garanzia, con conseguente domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 24.11.2022 è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 22.03.2023 ha dichiarato di voler presentare querela di falso Parte_1 avverso le cambiali azionate monitoriamente e, stante la dichiarazione della società CP_1
pagina 2 di 5 di volersi avvalere di tali documenti, è stata autorizzata la proposizione della querela CP_1 di falso con sospensione del procedimento principale.
2. Nel presente procedimento relativo alla sola querela di falso (r.g. 1684-1/2022), la causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 04.07.2025, con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica
3. La querela di falso dà luogo ad un procedimento che – pur se, come nella specie, attivato in via incidentale – è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità materiale o meno di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata - essendo consentito alla parte cui sia riferita una scrittura privata non solo di disconoscerla ma anche di proporre alternativamente querela di falso (cfr. Cass. civ., ordinanza 23 luglio 2020, n. 15823) – al fine di rimuovere l'efficacia probatoria del documento e di togliere alla stessa qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, 8 maggio 2007, n. 12339). Ciò premesso, la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU ha accertato - con argomentazioni condivise dal Collegio in quanto immuni da vizi logici e priva di osservazioni presentate dalle parti
– che le firme apposte sulle suddette cambiali sono riconducibili a odierno attore in Parte_1 quanto:
- risultano pienamente corrispondenti la modalità di esecuzione letterale, i collegamenti, la dimensione letterale con prevalente sviluppo della zona media (vd. pag. 32 della CTU);
- le sottoscrizioni presentano simile gestualità e indici caratterizzanti il gesto grafico e fuggitivo (vd. pag. 33 della CTU);
- si hanno similarità importanti nell'engramma formativo e nella espressività nel suo complesso, emergendo sostanziali corrispondenze nella conduzione del movimento, eseguito con naturalezza e fluidità, con tratto privo di esitazioni e/o sbavature, tale da ritenersi certamente frutto di spontaneità e genuinità (vd. pag. 36-37 della CTU);
- corrispondenti sono le movenze che risultano angolose e/o più curvilinee negli stessi punti di firma, con la presenza di taluni risvolti angolosi nella zona mediana nonché l'inclinazione grafica (vd. pag. 38 della CTU);
- compresi nella variabilità delle comparative sono il ritmo grafico spontaneo ed il livello coesivo (vd. pag. 38-39 della CTU);
- corrispondente è la pressione appoggiata e chiaroscurata (vd. pag. 39 della CTU);
- l'allineamento del rigo è compatibile con l'andamento generale delle comparative (vd. pag. 40 della CTU);
- sono pregnanti e numerosi i riscontri morfologici, ricchi di automatismi formativi (vd. pag. 41 della CTU);
pagina 3 di 5 - pienamente compatibili sono gli ovali che, in maggioranza, si originano e terminano (aperti o chiusi) in alto a sinistra (vd. pag. 42 della CTU);
- sussiste piena corrispondenza in relazione ai piccoli segni e alle particolarità grafiche (come l'addossamento tra la D e a in che presentano caratteristiche di personalizzazione e Pt_1 automatismo di alta specificità (vd. pag. 44 della CTU) In sintesi ʺtra le firme in verifica e le firme in comparazione, emergono similarità in numerosi elementi esaminati, in particolare nel ductus, nella pressione, nel tratto, nell' inclinazione, nel movimento;
nella continuita' e nella velocita', spazioʺ ed emerge ʺconcordanza nella modulazione soggettiva del movimento scrittorio connesse alle componenti intrinseche del grafismo, alle modalità del tutto soggettive di liberare l'energia scrittoria, a come si modulano i singoli tratti grafici, alla gestualità grafica ed alle molteplici componenti qualitative che l'accompagnanoʺ nonché, in generale ʺindiscutibili concordanze grafiche dal confronto tra i che Parte_3 sono automatismi grafici non voluti ma automatici di ogni scrivente che sfuggono all'attenzione anche del falsificatoreʺ (vd. pag. 45 della CTU). Ne deriva che deve essere rigettata la querela di falso presentata da parte attrice senza che in questa sede ci si possa sul decreto ingiuntivo opposto, questione oggetto del principale giudizio r.g. 16841/2022, allo stato sospeso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice. Esse, in applicazione delle tabelle allegate al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano secondo i valori medi in € 7.616,00 (€ 1.701, 00 per la fase di studio;
€ 1. 204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
4.1. Parte attrice, in applicazione dell'art. 226 c.p.c., deve essere condannata al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria.
4.2. Le spese della CTU come liquidate con decreto del 29.11.2024 sono poste definitivamente a carico di parte attrice in quanto parte soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 contro disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione e Controparte_1 eccezione così dispone:
1) rigetta la querela di falso;
2) dispone ai sensi dell'art. 226 c.p.c. la restituzione dei documenti in contestazione e che la Cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa su copia autentica dei documenti di cui sopra;
3) condanna, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., parte attrice al pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria;
pagina 4 di 5 4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte attrice Parte_4
così deciso nella camera di consiglio del 9.10.2025
[...]
Il Presidente Dott.ssa Silvia Fanesi (atto sottoscritto digitalmente)
Il Giudice relatore Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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