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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa UL Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 208/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Grieco
- ricorrente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: stato civile – rettificazione del nome e del sesso.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso, “autorizzare alla rettificazione di attribuzione Parte_1 di sesso e per l'effetto ordinarne, all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita, la rettificazione anagrafica nel relativo registro e in tutti gli altri necessari, con consequenziale autorizzazione al cambio in tutti i documenti ed il cambio del nome da UL in
. Voglia altresì autorizzare da intendersi in seguito a Per_1 Parte_1 Persona_2 sottoporsi ad intervento chirurgico per l'asportazione degli organi genitali e degli altri caratteri femminili per l'adeguamento ai caratteri maschili”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 27/1/2025, ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico necessario alla riassegnazione del sesso da femminile a maschile, nonché la contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, mediante modifica dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da “UL”
a . Per_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere nata con caratteristiche biologiche, anatomiche e genitali femminili, ma di non essersi mai riconosciuta, sin dall'infanzia, nel ruolo femminile socialmente e culturalmente associato al proprio sesso biologico, sviluppando progressivamente una condizione di disagio nei confronti dei propri caratteri sessuali primari e secondari, nonché una profonda incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità di genere, intesa come dimensione psicologica ed emotiva;
- di aver intrapreso, a causa della sofferenza maturata nel periodo dell'adolescenza, un percorso di psicoterapia individuale, orientato ad individuare la vera causa del proprio disagio, attraversano diverse fasi, passando dalla convinzione di essere lesbica, a quella di essere bisessuale o pansessuale, fino ad arrivare alla presa di coscienza di essere affetta da disforia di genere, percorso che ha coinvolto la cerchia familiare più stretta e, successivamente, anche quella allargata, nonché le varie istituzioni scolastiche presso cui è ed è stata iscritta tramite richiesta di attivazione della carriera alias;
- di essersi sottoposta, nel corso del 2023, ad un percorso di valutazione psicologica presso il Centro di coordinamento regionale per le problematiche legate all'identità di genere, all'esito del quale è emersa “una stabile identità di genere completamente maschile, di tipo binario, associata a forte desidero di avere caratteristiche corporee maschili e di essere riconosciuto al maschile”, avviando, nello stesso anno, una terapia ormonale a carattere mascolinizzante finalizzata alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e all'adeguamento del corpo alla percezione soggettiva del proprio genere;
- di aver raggiunto, nel corso del suddetto percorso, una piena consapevolezza circa la propria identità di genere maschile;
- di avvertire la necessità impellente di porre fine alla condizione di sofferenza derivante dalla persistente incongruenza tra l'aspetto fisico, progressivamente modificato dalla terapia ormonale, e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi, incongruenza che ha generato difficoltà pratiche e disagi in molteplici ambiti della vita quotidiana, ove è richiesto l'uso di documenti non conformi all'apparenza esteriore.
2. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'audizione personale della parte ricorrente all'udienza del 2/4/2025. All'udienza del 5/6/2025, la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di note conclusionali da parte della difesa.
2 3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Considerate le due distinte domande avanzate da parte ricorrente, questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare nel merito esclusivamente in ordine alla richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici, essendo l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non più sottoposta al vaglio giudiziale, in ossequio a quanto affermato dalla recente pronuncia della
Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024.
Per tale ragione, le domande si esaminano separatamente.
4.1. La domanda volta alla rettificazione dei dati anagrafici è fondata e deve, pertanto, essere accolta, essendo emerse, all'esito dell'istruttoria espletata, le condizioni previste dalla L. n. 164/1982.
4.1.1. Parte ricorrente, sentita personalmente dal Giudice delegato, ha confermato la volontà di proseguire e completare il percorso di transizione intrapreso, finalizzato all'adeguamento dei propri caratteri sessuali al genere maschile, nel quale sente di riconoscersi, al fine di riallineare la propria identità fisica con quella psichica.
In particolare, ha riferito di aver percepito fin dall'infanzia un persistente senso di disagio rispetto alla propria identità sessuale apparente, manifestando il desiderio di identificarsi nel genere neutro prevalentemente maschile, e di aver acquisito piena consapevolezza di sé e della discrasia fra la propria identità fisica e psichica durante il periodo di isolamento legato all'emergenza sanitaria da
Covid-19, che le ha consentito un'intensa riflessione personale.
A seguito di tale consapevolezza, ha intrapreso un percorso psicologico – già iniziato in età adolescente – e ormonale grazie al quale ha potuto esplorare la sua identità di genere maschile in diversi contesti relazionali e sociali, traendone beneficio e raggiungendo una condizione di maggiore benessere psicologico (“durante il Covid sono arrivato alla conclusione che non mi sentivo donna, ho intrapreso percorsi ormonali, usato il binder;
ho acquisito consapevolezza durante il Covid, ma credo di aver iniziato a sentirlo nei primi anni della mia via, specie nella pubertà, sentivo il mio corpo cambiare non nel senso in cui volevo io”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
Con il sostegno della propria famiglia e degli amici, ha progressivamente maturato la volontà, avvertita come definitiva e coerente con il percorso terapeutico ed endocrinologico intrapreso presso il Centro di coordinamento regionale per le problematiche legate all'identità di genere, di adeguare i propri caratteri fisici a quelli del genere maschile (“in questi ultimi mesi che la terapia ormonale sta cambiando il mio corpo, sto vivendo molto più tranquillamente”; “io per tutte le persone che mi sono vicine, sono , le persone che non mi hanno accettato le ho escluse dalla mia vita;
anche la Per_1 mia famiglia adesso mi supporta”; “seguo un percorso psicologico sia a Firenze per la disforia di
3 genere, sia a Pisa personalmente;
studio biotecnologie all'università di Pisa;
adesso posso usufruire della carriera “alias”, per avere il sesso di elezione”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
La serietà di tale scelta trova conferma nella relazione medica in atti a firma della Dott.ssa e Per_3 della Dott.ssa nella quale si dà atto di come sia radicato e profondo il desiderio della parte Per_4 ricorrente di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli del genere maschile, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell'interessato (“In conclusione, (all'anagrafe UL) Per_1
presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM Pt_1
5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato durante i colloqui clinici e considerato che vive Per_1 stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbe l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria Per_1 identità maschile potrebbe risultare dannoso e comprometterne il funzionamento psicologico”, cfr.
p. 4, doc. 9, fascicolo di parte ricorrente).
4.1.2. La richiamata relazione, unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, conferma dunque il carattere serio, univoco e non estemporaneo della volontà manifestata di portare a compimento il processo di transizione della propria identità di genere, con l'assunzione di tutti i connotati propri del genere maschile.
Il percorso di transizione, avviato nell'anno 2023, risulta in larga misura già realizzato, come emerge dalla documentazione clinica allegata (doc. 8), da cui si evince che la parte ha intrapreso un trattamento ormonale a carattere mascolinizzante, i cui effetti hanno inciso positivamente sulla qualità della vita, riducendo il disagio correlato all'incongruenza di genere e favorendo un primo riallineamento tra identità psichica e aspetto fisico.
Di contro, non si ravvisano elementi che possano indurre a dubitare della capacità di autodeterminazione della persona interessata, né sono emerse, alterazioni delle capacità critiche o valutative che facciano ritenere non pienamente consapevole la decisione assunta. Deve, anzi, ribadirsi come non si sia in presenza di una “scelta” in senso stretto, quanto piuttosto di una presa di coscienza della propria autentica identità di genere.
Dagli atti risulta altresì che, in ragione del livello di virilizzazione già raggiunto, il processo di transizione ha assunto carattere di irreversibilità, senza che parte ricorrente abbia mai espresso dubbi o ripensamenti circa il percorso intrapreso;
al contrario, nella relazione in atti è evidenziato come
4 eventuali ostacoli o ritardi nella prosecuzione dello stesso potrebbero verosimilmente costituire un fattore di scompenso dell'equilibrio psicofisico della persona.
Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni e degli esiti positivi del percorso psicoterapeutico ed endocrinologico intrapreso, deve riconoscersi come l'esigenza manifestata da parte ricorrente sia espressione di un bisogno autentico, consapevole e consolidato di vivere in conformità con il genere maschile, che si configura come dominante dal punto di vista emotivo, psicologico e sociale;
ne consegue, integrate le condizioni previste dall'art. 1, L. n. 164/1982,
l'accoglimento della domanda di rettifica degli atti dello stato civile.
Deve peraltro considerarsi irrilevante, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, la circostanza che la parte ricorrente non abbia ancora effettuato alcun intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, come espressamente affermato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze n. 221/2015 e n. 180/2017. Tale interpretazione è stata recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo Tribunale aderisce, secondo cui, in presenza di un accertato percorso di transizione di genere, l'intervento medico-chirurgico non costituisce presupposto imprescindibile per la rettifica anagrafica, non potendosi configurare come conditio sine qua non per l'accoglimento della domanda.
4.1.3. Ne consegue l'accoglimento della domanda volta alla rettificazione del genere da “maschile”
a “femminile” e della modifica del nome anagrafico da “UL” a . Per_1
4.2. La domanda avente ad oggetto l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali deve, invece, essere dichiarata inammissibile, attesa la non sottoponibilità di tale intervento al vaglio giurisdizionale, in forza della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n.
143/2024, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, D.lgs. n. 150/2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost, nella parte in cui prevede che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Tale pronuncia si inserisce nel contesto di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più sensibile ai valori di libertà e dignità della a persona umana, e si pone in linea di continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha offerto un'interpretazione costituzionalmente
5 orientata della L. n. 164/1982, andando progressivamente a superare la necessità di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali quale presupposto imprescindibile per ottenere la rettificazione anagrafica, riconoscendo che detto intervento rappresenta solo un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (Corte Cost. n. 180/2017).
Considerato che la recente pronuncia della Corte Costituzionale ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici e ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di non dover procedere nell'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata da parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese, avuto riguardo della natura della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- accoglie la domanda di rettifica anagrafica e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da “UL” a “ , con conseguente Per_1 autorizzazione a dette modifiche in tutti i documenti necessari;
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione al mutamento del sesso mediante intervento chirurgico;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Pisa, nella camera di consiglio del 22/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa UL Tavella Dott.ssa Santa Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa UL Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 208/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Grieco
- ricorrente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: stato civile – rettificazione del nome e del sesso.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da ricorso, “autorizzare alla rettificazione di attribuzione Parte_1 di sesso e per l'effetto ordinarne, all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita, la rettificazione anagrafica nel relativo registro e in tutti gli altri necessari, con consequenziale autorizzazione al cambio in tutti i documenti ed il cambio del nome da UL in
. Voglia altresì autorizzare da intendersi in seguito a Per_1 Parte_1 Persona_2 sottoporsi ad intervento chirurgico per l'asportazione degli organi genitali e degli altri caratteri femminili per l'adeguamento ai caratteri maschili”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con ricorso depositato in data 27/1/2025, ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico necessario alla riassegnazione del sesso da femminile a maschile, nonché la contestuale rettificazione degli atti dello stato civile, mediante modifica dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da “UL”
a . Per_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- di essere nata con caratteristiche biologiche, anatomiche e genitali femminili, ma di non essersi mai riconosciuta, sin dall'infanzia, nel ruolo femminile socialmente e culturalmente associato al proprio sesso biologico, sviluppando progressivamente una condizione di disagio nei confronti dei propri caratteri sessuali primari e secondari, nonché una profonda incongruenza tra il sesso assegnato alla nascita e la propria identità di genere, intesa come dimensione psicologica ed emotiva;
- di aver intrapreso, a causa della sofferenza maturata nel periodo dell'adolescenza, un percorso di psicoterapia individuale, orientato ad individuare la vera causa del proprio disagio, attraversano diverse fasi, passando dalla convinzione di essere lesbica, a quella di essere bisessuale o pansessuale, fino ad arrivare alla presa di coscienza di essere affetta da disforia di genere, percorso che ha coinvolto la cerchia familiare più stretta e, successivamente, anche quella allargata, nonché le varie istituzioni scolastiche presso cui è ed è stata iscritta tramite richiesta di attivazione della carriera alias;
- di essersi sottoposta, nel corso del 2023, ad un percorso di valutazione psicologica presso il Centro di coordinamento regionale per le problematiche legate all'identità di genere, all'esito del quale è emersa “una stabile identità di genere completamente maschile, di tipo binario, associata a forte desidero di avere caratteristiche corporee maschili e di essere riconosciuto al maschile”, avviando, nello stesso anno, una terapia ormonale a carattere mascolinizzante finalizzata alla modificazione dei caratteri sessuali secondari e all'adeguamento del corpo alla percezione soggettiva del proprio genere;
- di aver raggiunto, nel corso del suddetto percorso, una piena consapevolezza circa la propria identità di genere maschile;
- di avvertire la necessità impellente di porre fine alla condizione di sofferenza derivante dalla persistente incongruenza tra l'aspetto fisico, progressivamente modificato dalla terapia ormonale, e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi, incongruenza che ha generato difficoltà pratiche e disagi in molteplici ambiti della vita quotidiana, ove è richiesto l'uso di documenti non conformi all'apparenza esteriore.
2. La causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'audizione personale della parte ricorrente all'udienza del 2/4/2025. All'udienza del 5/6/2025, la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio, con espressa rinuncia ai termini per il deposito di note conclusionali da parte della difesa.
2 3. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Considerate le due distinte domande avanzate da parte ricorrente, questo Tribunale ritiene di potersi pronunciare nel merito esclusivamente in ordine alla richiesta di rettificazione dei documenti anagrafici, essendo l'autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non più sottoposta al vaglio giudiziale, in ossequio a quanto affermato dalla recente pronuncia della
Corte Costituzionale, con pronuncia n. 143/2024.
Per tale ragione, le domande si esaminano separatamente.
4.1. La domanda volta alla rettificazione dei dati anagrafici è fondata e deve, pertanto, essere accolta, essendo emerse, all'esito dell'istruttoria espletata, le condizioni previste dalla L. n. 164/1982.
4.1.1. Parte ricorrente, sentita personalmente dal Giudice delegato, ha confermato la volontà di proseguire e completare il percorso di transizione intrapreso, finalizzato all'adeguamento dei propri caratteri sessuali al genere maschile, nel quale sente di riconoscersi, al fine di riallineare la propria identità fisica con quella psichica.
In particolare, ha riferito di aver percepito fin dall'infanzia un persistente senso di disagio rispetto alla propria identità sessuale apparente, manifestando il desiderio di identificarsi nel genere neutro prevalentemente maschile, e di aver acquisito piena consapevolezza di sé e della discrasia fra la propria identità fisica e psichica durante il periodo di isolamento legato all'emergenza sanitaria da
Covid-19, che le ha consentito un'intensa riflessione personale.
A seguito di tale consapevolezza, ha intrapreso un percorso psicologico – già iniziato in età adolescente – e ormonale grazie al quale ha potuto esplorare la sua identità di genere maschile in diversi contesti relazionali e sociali, traendone beneficio e raggiungendo una condizione di maggiore benessere psicologico (“durante il Covid sono arrivato alla conclusione che non mi sentivo donna, ho intrapreso percorsi ormonali, usato il binder;
ho acquisito consapevolezza durante il Covid, ma credo di aver iniziato a sentirlo nei primi anni della mia via, specie nella pubertà, sentivo il mio corpo cambiare non nel senso in cui volevo io”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
Con il sostegno della propria famiglia e degli amici, ha progressivamente maturato la volontà, avvertita come definitiva e coerente con il percorso terapeutico ed endocrinologico intrapreso presso il Centro di coordinamento regionale per le problematiche legate all'identità di genere, di adeguare i propri caratteri fisici a quelli del genere maschile (“in questi ultimi mesi che la terapia ormonale sta cambiando il mio corpo, sto vivendo molto più tranquillamente”; “io per tutte le persone che mi sono vicine, sono , le persone che non mi hanno accettato le ho escluse dalla mia vita;
anche la Per_1 mia famiglia adesso mi supporta”; “seguo un percorso psicologico sia a Firenze per la disforia di
3 genere, sia a Pisa personalmente;
studio biotecnologie all'università di Pisa;
adesso posso usufruire della carriera “alias”, per avere il sesso di elezione”, cfr. verbale di udienza del 2/4/2025).
La serietà di tale scelta trova conferma nella relazione medica in atti a firma della Dott.ssa e Per_3 della Dott.ssa nella quale si dà atto di come sia radicato e profondo il desiderio della parte Per_4 ricorrente di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli del genere maschile, in esito ad un sentimento che progressivamente si è strutturato in tal senso e che non appare frutto di alterazioni del volere o della sfera razionale o cognitiva dell'interessato (“In conclusione, (all'anagrafe UL) Per_1
presenta quadro di Incongruenza/Disforia di Genere secondo ICD-11 (codice HA60) e DSM Pt_1
5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato durante i colloqui clinici e considerato che vive Per_1 stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica appare del tutto motivata e coerente. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile avrebbe un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbe l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico (anche alla luce della stabile identificazione maschile di ). Al contrario, il mancato riconoscimento della propria Per_1 identità maschile potrebbe risultare dannoso e comprometterne il funzionamento psicologico”, cfr.
p. 4, doc. 9, fascicolo di parte ricorrente).
4.1.2. La richiamata relazione, unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte in udienza, conferma dunque il carattere serio, univoco e non estemporaneo della volontà manifestata di portare a compimento il processo di transizione della propria identità di genere, con l'assunzione di tutti i connotati propri del genere maschile.
Il percorso di transizione, avviato nell'anno 2023, risulta in larga misura già realizzato, come emerge dalla documentazione clinica allegata (doc. 8), da cui si evince che la parte ha intrapreso un trattamento ormonale a carattere mascolinizzante, i cui effetti hanno inciso positivamente sulla qualità della vita, riducendo il disagio correlato all'incongruenza di genere e favorendo un primo riallineamento tra identità psichica e aspetto fisico.
Di contro, non si ravvisano elementi che possano indurre a dubitare della capacità di autodeterminazione della persona interessata, né sono emerse, alterazioni delle capacità critiche o valutative che facciano ritenere non pienamente consapevole la decisione assunta. Deve, anzi, ribadirsi come non si sia in presenza di una “scelta” in senso stretto, quanto piuttosto di una presa di coscienza della propria autentica identità di genere.
Dagli atti risulta altresì che, in ragione del livello di virilizzazione già raggiunto, il processo di transizione ha assunto carattere di irreversibilità, senza che parte ricorrente abbia mai espresso dubbi o ripensamenti circa il percorso intrapreso;
al contrario, nella relazione in atti è evidenziato come
4 eventuali ostacoli o ritardi nella prosecuzione dello stesso potrebbero verosimilmente costituire un fattore di scompenso dell'equilibrio psicofisico della persona.
Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni e degli esiti positivi del percorso psicoterapeutico ed endocrinologico intrapreso, deve riconoscersi come l'esigenza manifestata da parte ricorrente sia espressione di un bisogno autentico, consapevole e consolidato di vivere in conformità con il genere maschile, che si configura come dominante dal punto di vista emotivo, psicologico e sociale;
ne consegue, integrate le condizioni previste dall'art. 1, L. n. 164/1982,
l'accoglimento della domanda di rettifica degli atti dello stato civile.
Deve peraltro considerarsi irrilevante, alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, la circostanza che la parte ricorrente non abbia ancora effettuato alcun intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, come espressamente affermato dalla Corte
Costituzionale nelle sentenze n. 221/2015 e n. 180/2017. Tale interpretazione è stata recepita dalla giurisprudenza maggioritaria, alla quale questo Tribunale aderisce, secondo cui, in presenza di un accertato percorso di transizione di genere, l'intervento medico-chirurgico non costituisce presupposto imprescindibile per la rettifica anagrafica, non potendosi configurare come conditio sine qua non per l'accoglimento della domanda.
4.1.3. Ne consegue l'accoglimento della domanda volta alla rettificazione del genere da “maschile”
a “femminile” e della modifica del nome anagrafico da “UL” a . Per_1
4.2. La domanda avente ad oggetto l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali deve, invece, essere dichiarata inammissibile, attesa la non sottoponibilità di tale intervento al vaglio giurisdizionale, in forza della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale n.
143/2024, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, D.lgs. n. 150/2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost, nella parte in cui prevede che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza del quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 e, successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Tale pronuncia si inserisce nel contesto di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più sensibile ai valori di libertà e dignità della a persona umana, e si pone in linea di continuità con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha offerto un'interpretazione costituzionalmente
5 orientata della L. n. 164/1982, andando progressivamente a superare la necessità di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali quale presupposto imprescindibile per ottenere la rettificazione anagrafica, riconoscendo che detto intervento rappresenta solo un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015), essendo necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata” (Corte Cost. n. 180/2017).
Considerato che la recente pronuncia della Corte Costituzionale ha ritenuto la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale irragionevole, escludendone la necessità nei casi in cui siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali sufficienti per la rettifica dei dati anagrafici e ritenute sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica per le ragioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di non dover procedere nell'esame del merito della domanda di autorizzazione avanzata da parte ricorrente.
5. Nulla sulle spese, avuto riguardo della natura della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- accoglie la domanda di rettifica anagrafica e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso da “femminile” a “maschile” e del nome anagrafico da “UL” a “ , con conseguente Per_1 autorizzazione a dette modifiche in tutti i documenti necessari;
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione al mutamento del sesso mediante intervento chirurgico;
- nulla sulle spese.
Così deciso, in Pisa, nella camera di consiglio del 22/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa UL Tavella Dott.ssa Santa Spina
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