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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 10149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10149 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente
Dott.ssa Cristina Correale Giudice
Dott. Mario De Simone Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 29.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11806 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, codice CUI , residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Lucio Seconnino, C.F.: , con CodiceFiscale_3 lo stesso elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Napoli al Centro Direzionale, isola F12;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. Cat.A12/2024/imm/1^sez/din/IV^/141 datato il 26 marzo 2024 e notificato in data 9 maggio 2024 rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Con ricorso tempestivamente depositato il 03.06.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità. Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso di durata biennale e convertibile in lavoro.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si Controparte_1 costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
fissava per il 29.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, visto che la richiesta di appuntamento presso la Questura, per formalizzare la domanda di protezione speciale, è stata avanzata dall'istante prima dell'11 marzo 2023(cfr. nel fascicolo del convenuto, richiesta di appuntamento del 22 novembre 2022).
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, TU, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, TU), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, TU (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in TU (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Orbene, a proposito dell'insicurezza alimentare, secondo l'analisi pubblicata il 2.4.2024 da IPC Global Support Unit, in collaborazione con
[...]
Bangladesh: Acute Food Insecurity Situation for February - March Per_1
2024 and Projection for April - October 2024 (https://www.ipcinfo.org/ipc- country-analysis/details-map/en/c/1156935/?iso3=BGD), previa traduzione, circa 14,6 milioni di persone (il 20% della popolazione analizzata) ha sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nella Fase 3 IPC o superiore (Crisi o peggio) tra febbraio e marzo 2024. Si stima che 14,3 milioni di persone si trovino nella Fase 3 IPC (Crisi) e circa 0,3 milioni di persone si trovano nella fase 4 (emergenza) dell'IPC. L'elevata inflazione, unita ai ripetuti shock climatici e alle ridotte opportunità di reddito, stanno esercitando forti pressioni sulle famiglie più povere e provocando una grave insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre il divario nel consumo alimentare. Un quinto dei distretti analizzati era soggetto a shock naturali nel 2023, mentre la maggior parte era stata precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (IPC Chronic Food Insecurity Level 3 e 4) (Fonte: Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation rapporto 2019-2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra aprile e ottobre 2024 a causa dei previsti eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. L'accesso delle famiglie al cibo peggiorerà ulteriormente in questo periodo a causa dei prezzi alimentari costantemente elevati e dei previsti shock climatici che renderanno estremamente vulnerabili la maggior parte delle persone che soffrono di insicurezza alimentare. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 dell'IPC
o superiore aumenti fino a 16,5 milioni (il 22% della popolazione analizzata) in questo periodo, con circa 0,8 milioni di persone che si prevede saranno nella Fase 4 dell'IPC (Emergenza) e 15,7 milioni di persone nella Fase IPC 4 (Emergenza). Fase 3 (Crisi). La maggior parte della popolazione in emergenza è costituita da cittadini del sfollati forzatamente (FDMN) e da popolazioni Per_2 di e . È probabile che l'insicurezza alimentare dei cittadini Per_3 Per_4 del sfollati forzatamente aumenterà nel periodo di proiezione in caso Per_2 di carenze di finanziamenti che porterebbero a una diminuzione dei livelli di assistenza alimentare umanitaria a causa della loro elevata dipendenza dagli aiuti.
Secondo la medesima fonte, il distretto di origine del ricorrente versa in una situazione considerata di stress alimentare (Fase 2), Per_5 nella quale si trova circa il 40% della popolazione. La situazione si prevede peggiori, passando alla Fase 3, di crisi alimentare. La zona, inoltre, è flagellata da inondazioni e da erosione dell'argine dei fiumi, che costituiscono le principali cause degli sfollamenti della popolazione, proprio come sostenuto dal ricorrente, che ha tratteggiato l'evento determinante la condizione di vita di sfollato, ricoveratosi, con tutta la numerosa famiglia, in un alloggio precario e di fortuna, sempre a rischio di ulteriore distruzione.
Secondo WFP, World Food Program, Bangladesh: Food Security Monitoring October - December 2023 - Remote Household Food Security Survey Brief, 4.2.2024 (https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-food-security- monitoring-october-december-2023-remote-household-food-security-survey- brief), previa traduzione, Le famiglie con lavoro a breve termine e temporaneo, come quelle legate alle attività agricole, i lavoratori salariati giornalieri, i piccoli commercianti, ecc., hanno sofferto di più perché il tasso salariale era insufficiente a coprire i debiti del mese precedente e le elevate spese della famiglia per mettere in tavola cibo nutriente, per non parlare di altre spese non alimentari. I conducenti di Rikshaw, i titolari di piccole imprese, gli operai edili, i lavoratori dell'industria tessile, ecc., hanno sofferto a causa di disordini politici come l'hartal e i blocchi in tutte le divisioni. Questi gruppi a basso reddito presentavano la più alta insicurezza alimentare nel paese, soprattutto nella divisione Barishal. Le famiglie con insicurezza alimentare da moderata a grave erano fortemente dipendenti dai mezzi di sostentamento e dalla capacità di far fronte alla situazione alimentare, con un divario nel consumo alimentare. In media, era un'osservazione comune, indipendentemente dalla stagionalità, che molte famiglie dichiarassero di vivere con il credito, riflettendo la loro dipendenza dagli strumenti di sopravvivenza…Indipendentemente dalle opportunità stagionali per le diverse fonti di reddito, in queste indagini mensili la situazione dei gruppi a basso reddito è stata segnalata come quella più vulnerabile e l'insicurezza alimentare è sempre stata due volte superiore alla media. Molte famiglie hanno riferito di aver affrontato negativamente i prestiti di denaro e l'acquisto di cibo a credito, compreso il peso dei debiti precedenti. Una percentuale molto piccola di famiglie ha ricevuto assistenza da diverse fonti. Circa il 24% delle famiglie ha riferito di aver ricevuto assistenza da fonti governative e non governative.
Secondo ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Bangladesh: COI Compilation, agosto 2023 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_20 23.pdf), previa traduzione, Sulla disuguaglianza di reddito e sulla categoria emergente delle famiglie “nuovi poveri”, il Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani, Olivier De Schutter, a seguito di una visita in Bangladesh dal 17 al 29 maggio 2023 osserva: “[…] [Indicatori generali] non raccontare tutta la storia. Innanzitutto, la disuguaglianza dei redditi è in aumento. Misurata con il coefficiente di Gini, la disuguaglianza dei redditi era pari a 0,458 nel 2010 ed è salita a 0,499 nel 2022 (la disuguaglianza dei consumi è aumentata da 0,321 a 0,334 nello stesso periodo). […] [Quanto più il progresso economico generale sarà equamente diffuso, tanto più rapidamente la povertà sarà sradicata. In secondo luogo, sta emergendo una categoria di “nuovi poveri”: si tratta di famiglie che si trovano appena al di sopra della soglia di povertà, hanno pochi o nessun risparmio e sono quindi altamente vulnerabili a diventare povere dopo uno shock. Un'indagine sull'impatto del COVID-19 ha evidenziato questa vulnerabilità: più di tre quarti (77%) degli intervistati che vivevano in insediamenti urbani informali o in aree baraccopoli e che non erano poveri ma il cui reddito era inferiore al livello di reddito medio, nella povertà a seguito del primo blocco nazionale nel 2020; e mentre l'aumento iniziale delle aree di insediamento informale rurale e urbano è stato simile, la ripresa nelle aree urbane è stata molto lenta. […] In altri termini, i progressi generali nella riduzione della povertà rimangono fragili: molte famiglie, soprattutto nelle aree urbane, rimangono vulnerabili agli shock. In un contesto simile, l'inflazione costituisce una delle principali preoccupazioni. Il Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) ha stimato che nell'aprile 2023 l'inflazione fosse al 9,2% (l'inflazione alimentare era all'8,8%) e l'inflazione reale affrontata dalle persone più povere, che devono spendere una percentuale maggiore del proprio reddito, è anche molto più alta. Gli aumenti dei prezzi sono stati costantemente menzionati da coloro che il Relatore ha incontrato come enormi preoccupazioni. Pt_2
L'inflazione è nemica delle persone più povere: divora i redditi bassi e si traduce rapidamente in insicurezza alimentare, calo del tenore di vita e del debito.'” (OHCHR, 29 maggio 2023, pp. 2-3).…Nel 2022 erano impiegate nel settore industriale circa 12 milioni di persone, di cui circa 4 milioni nel settore dell'abbigliamento (Financial Express, 23 giugno 2023; cfr. anche OHCHR, 29 maggio 2023). Secondo un articolo del quotidiano bengalese Financial Express del dicembre 2020,108 il salario minimo in Bangladesh è sceso al di sotto della soglia di povertà riconosciuta a livello internazionale (Financial Express, 18 dicembre 2020). Secondo un articolo del novembre 2022 dell'organizzazione mediatica no-profit statunitense NPR, si stima che tra il 58 e l'80% dei lavoratori dell'industria tessile siano donne, la maggior parte delle quali percepisce un salario minimo pari a 8.000 Taka [73,94 dollari al 30 giugno 2023] al mese. (NPR, 9 novembre 2022). L'Unione internazionale IndustriALL Global, che tra gli altri rappresenta i lavoratori dei settori manifatturieri, nel febbraio 2023 riferisce che i sindacati del Bangladesh chiedono che il salario minimo per i lavoratori dell'industria tessile in Bangladesh venga aumentato da 8.000 Taka [74,99 USD al 6 febbraio 2023] a 23.000 Taka [215,60 USD al 6 febbraio 2023]. I sindacati sostengono che l'ultima revisione del salario minimo di ingresso per i lavoratori dell'industria tessile è stata nel 2018 e da allora l'inflazione è salita alle stelle. Di conseguenza, è diventato impossibile per chi percepisce un salario minimo permettersi uno standard di vita dignitoso (IndustriALL Global Union, 6 febbraio 2023).
Nella classifica dei paesi affetti da insicurezza alimentare cronica, stilata da IPC (Integrated Food Security Phase Classification) per il periodo dicembre 2019 – novembre 2024, il Bangladesh si colloca al primo posto, con tutti i suoi distretti caratterizzati da un grado di insicurezza alimentare da moderato a grave (https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details- map/en/c/1155697/?iso3=BGD). Infatti, in IPC, Bangladesh IPC Chronic Food Insecurity Report – June 2022 (https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Bangladesh_ Chronic_Food_Insecurity_2022June_report.pdf) si legge che quasi 35 milioni di persone, pari al 21% della popolazione totale del Bangladesh, si trovano ad affrontare un'insicurezza alimentare cronica moderata e grave (livelli IPC 3 e 4), di cui 11,7 milioni di persone, pari al 7% della popolazione totale, si trovano ad affrontare un'insicurezza alimentare cronica grave (livello IPC 4) e 23,2 milioni di persone, pari al 14% della popolazione totale, si trovano ad affrontare un'insicurezza alimentare cronica moderata (livello IPC 3).
Secondo la medesima organizzazione, in IPC, Bangladesh Food CP_3
Insecurity Analysis, March - September 2023, 31.5.2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-ipc-acute-food-insecurity- analysis-march-september-2023-published-may-31-2023, previa traduzione, Quasi 9 milioni di persone in alcune parti del Bangladesh (il 24% della popolazione analizzata) hanno sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nelle fasi 3 e 4 dell'IPC tra marzo e aprile 2023 (stagione del raccolto). Si stima che 7,9 milioni di persone si trovino nella Fase 3 dell'IPC, Crisi e quasi 1 milione di persone si trovino nella Fase 4 dell'IPC, Emergenza. L'elevata inflazione, unita a redditi ridotti e ripetuti shock climatici, stanno mettendo a dura prova le famiglie più povere e provocando un'acuta insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre i divari nel consumo di cibo. La maggior parte dei distretti analizzati è stata soggetta a shock e precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (rapporto IPC Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation 2019-2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra maggio e settembre 2023 a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 o superiore aumenti a 11,9 milioni in questo periodo, un aumento dell'8% rispetto al periodo attuale. Si prevede che oltre 2 milioni di persone saranno nella fase 4 dell'IPC, emergenza tra maggio e settembre 2023, la maggior parte di queste persone sono cittadini birmani sfollati con la forza. È probabile che l'accesso delle famiglie al cibo si deteriorerà ulteriormente in questo periodo a causa della lenta ripresa dagli shock verificatisi nel 2022 - gravi inondazioni ed esposizione prolungata a prezzi alimentari elevati - nonché di una stagione magra. L'afflusso di cittadini birmani sfollati con la forza ) continuerà ad aumentare a causa della riduzione Pt_3 dell'assistenza umanitaria nel marzo 2023 e della carenza di finanziamenti nel periodo previsto.
A ciò si aggiunge che il Bangladesh è comunemente colpito da fenomeni atmosferici violenti, che gravemente danneggiano le popolazioni locali, impoverendole ancora di più, anche dopo il peggioramento causato dagli effetti economici disastrosi prodotti dalla pandemia di covid.
Per UK Home Office, novembre 2023, Country Policy and Information Note Bangladesh: Internal relocation (https://www. et/en/file/local/2101886/BGD+CPIN+Internal+relocation.p CP_4 df), previa traduzione, le operazioni europee di protezione civile e aiuto umanitario della Commissione europea hanno osservato nel luglio 2023 che “a causa della sua posizione geografica, il Bangladesh è soggetto a inondazioni stagionali, frane e cicloni. Ciò lo rende uno dei paesi più vulnerabili al mondo agli effetti del cambiamento climatico. Negli ultimi decenni, il Bangladesh ha sviluppato meccanismi di preparazione alle emergenze che continuano a salvare vite umane durante i maggiori disastri. Tuttavia, è probabile che la frequenza, l'imprevedibilità e la gravità di questi disastri siano influenzati negativamente dal riscaldamento globale, dalla crescita della popolazione e dal degrado ambientale, tutti fattori che contribuiscono ad aumentare i bisogni umanitari.
Secondo IPC, Integrated Food Security Phase Classification, Bangladesh IPC Acute Food Insecurity Analysis, March - September 2023, 31.5.2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-ipc-acute-food-insecurity- analysis-march-september-2023-published-may-31-2023, previa traduzione, Quasi 9 milioni di persone in alcune parti del Bangladesh (il 24% della popolazione analizzata) hanno sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nelle fasi 3 e 4 dell'IPC tra marzo e aprile 2023 (stagione del raccolto). Si stima che 7,9 milioni di persone si trovino nella Fase 3 dell'IPC, Crisi e quasi 1 milione di persone si trovino nella Fase 4 dell'IPC, Emergenza. L'elevata inflazione, unita a redditi ridotti e ripetuti shock climatici, stanno mettendo a dura prova le famiglie più povere e provocando un'acuta insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre i divari nel consumo di cibo. La maggior parte dei distretti analizzati è stata soggetta a shock e precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (rapporto IPC Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation 2019-2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra maggio e settembre 2023 a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 o superiore aumenti a 11,9 milioni in questo periodo, un aumento dell'8% rispetto al periodo attuale. Si prevede che oltre 2 milioni di persone saranno nella fase 4 dell'IPC, emergenza tra maggio e settembre 2023, la maggior parte di queste persone sono cittadini birmani sfollati con la forza. È probabile che l'accesso delle famiglie al cibo si deteriorerà ulteriormente in questo periodo a causa della lenta ripresa dagli shock verificatisi nel 2022 - gravi inondazioni ed esposizione prolungata a prezzi alimentari elevati - nonché di una stagione magra. L'afflusso di cittadini birmani sfollati con la forza ) continuerà ad aumentare a causa della riduzione Pt_3 dell'assistenza umanitaria nel marzo 2023 e della carenza di finanziamenti nel periodo previsto.
A maggio 2023, il ciclone Mocha si è abbattuto sul Bangladesh, causando gravi problemi e ulteriore distruzione. Secondo Accord, Bangladesh COI compilation, August 2023 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_20 23.pdf), previa traduzione, 429.377 cittadini del Bangladesh sono stati colpiti dal ciclone, così come 930.292 rifugiati Rohingya: "Il Dipartimento per la gestione dei disastri (DDM) e il Ministero per la gestione dei disastri e i soccorsi (MoDMR) hanno raccolto le prime informazioni sui danni. Un totale di 4 distretti, 26 upazilas (sottodistretti), 99 sindacati e 429.337 cittadini del Bangladesh sono stati colpiti dal ciclone Mocha. I danni alle case sono stati 2.052 completamente danneggiati e 10.692 parzialmente danneggiati. […] Tra il 5 e il 10 agosto 2023, un totale di 2,4 milioni di persone sono state esposte a inondazioni e frane nei distretti di Chittagong, Bandarban, Ragamati e Cox's Bazar, a seguito di precipitazioni da forti a molto forti (UNICEF Bangladesh Country Office, 17 agosto 2023, p. 1). Secondo quanto riferito, le alluvioni improvvise e le frane hanno lasciato una scia di distruzione, sfollando famiglie e causando danni sostanziali alle infrastrutture (BDRCS, 17 agosto 2023, p. 1). […] Tra il 5 e il 10 agosto 2023, un totale di 2,4 milioni di persone sono state esposte a inondazioni e frane nei distretti di Chittagong, Bandarban, Ragamati e Cox's Bazar, a seguito di precipitazioni da forti a molto forti (UNICEF Bangladesh Country Office, 17 agosto 2023, p. 1). Secondo quanto riferito, le alluvioni improvvise e le frane hanno lasciato una scia di distruzione, sfollando famiglie e causando danni sostanziali alle infrastrutture (BDRCS, 17 agosto 2023, p. 1). Circa 15.500 punti d'acqua o 116 pozzi tubolari erano completamente o parzialmente non funzionanti (UNICEF Bangladesh Country Office, 17 agosto 2023, pp. 1-2).
Secondo Hazard Incidences in Bangladesh, January 2023, Report di
, pubblicato il 7.2.2023 CP_5
(https://reliefweb.int/report/bangladesh/hazard-incidences-bangladesh- january-2023), previa traduzione, Nei distretti di Jamalpur, Per_5 Per_6
e Sirajganj si sono verificati cinque episodi di erosione delle sponde del fiume che hanno provocato la perdita di 988.406 acri di terra a causa di l'erosione e 50 fattorie, scuole primarie governative, moschee, madrase, mercati e grandi terreni coltivati erano in pericolo.
Sul peggioramento delle condizioni di vita per le persone appartenenti alle fasce sociali ed economiche disagiate, tra le quali vi è il ricorrente, esposte al rischio concreto della deprivazione dei suoi fondamentali diritti, secondo il rapporto di BTI 2024 Country Report Bangladesh, 19.3.2024, di CP_6
(su ecoi.net), che copre il periodo da febbraio 2021 al gennaio 2023,
[...] previa traduzione, Come è avvenuto per tutti i paesi della regione, il periodo in esame è stato significativamente influenzato dalla pandemia di COVID-19. Il Bangladesh ha rilevato il suo primo caso di COVID-19 nel marzo 2020. A gennaio 2023, i registri ufficiali contavano 2,03 milioni di casi confermati e 29.443 decessi. Molteplici ondate di pandemia hanno causato difficoltà economiche ai cittadini e hanno inferto un duro colpo all'economia generale. Per contrastare questi effetti, il governo ha varato 28 pacchetti di stimoli per un totale di 22,1 miliardi di dollari, equivalenti a circa il 6,2% del prodotto interno lordo (PIL) del paese per l'anno fiscale 2021. Tra il 2010 e il 2020, la percentuale di popolazione con accesso ai servizi sanitari l'elettricità è aumentata dal 55,3% al 96,2% entro il 2020. Nel 2020, il 97,7% ha un accesso di base all'acqua, ma non è gestita in sicurezza (58,5%). La situazione è ancora peggiore dal punto di vista igienico- sanitario;
solo il 54,2% ha accesso ai servizi igienico-sanitari di base e solo il 38,7% ha accesso a servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza. Esiste anche un profondo divario tra le aree urbane e quelle rurali per quanto riguarda la disponibilità dei servizi di base. Le fonti di acqua potabile gestite dal governo sono disponibili in poche e limitate aree. Le strutture sanitarie, le terapie intensive e i medici sono scarsi nelle zone rurali. La politicizzazione e la corruzione nell'amministrazione di base rendono difficile per i servizi pubblici raggiungere la popolazione generale, cosa evidente nel settore sanitario durante e dopo la pandemia di COVID-19… Secondo il World Inequality Report 2022 del World Inequality Lab di Parigi, la povertà e la disuguaglianza escludono una parte significativa della popolazione dalla società del Bangladesh. Nel 2021, solo l'1% della popolazione ha ricevuto il 16,3% del reddito nazionale e il 10% della popolazione ha ricevuto il 44% del reddito nazionale. Questa disuguaglianza è evidente anche nell'accesso al settore sanitario. Il rapporto rivela che quando è iniziata la pandemia di Covid-19, gli Stati Uniti avevano circa 33 posti letto in unità di terapia intensiva ogni 100.000 persone, mentre il Bangladesh ne aveva solo due. Le crescenti sfide economiche del paese hanno raggiunto un livello oneroso. Secondo l'indice sull'uguaglianza di genere delle Nazioni Unite, nel 2016, l'indice di Gini era 32,4, mentre la disuguaglianza di genere era 0,530 nel 2021. Il valore complessivo dell'indice di sviluppo umano (HDI) per il Bangladesh nel 2021 era 0,661. Secondo un rapporto di Wealth-X, un'organizzazione di ricerca con sede negli Stati Uniti, il numero di milionari in Bangladesh è aumentato più che in qualsiasi altro paese al mondo tra il 2010 e il 2019. Il rapporto rileva che il numero di bengalesi con più di 5 milioni di dollari o più di patrimonio netto sono aumentati in media del 14,3% ogni anno negli ultimi dieci anni. Mentre la pandemia di COVID-19 ha causato disoccupazione e perdite economiche significative nel vasto settore informale del paese, individui ricchi e influenti hanno rafforzato i legami con l'attuale governo e successivamente sono riusciti ad accumulare ricchezza attraverso la corruzione, le irregolarità economiche e l'inflazione della ricchezza. A causa del basso reddito e dell'elevata disparità di risorse, la percentuale della popolazione classificata come povera è aumentata da quando il COVID-19 ha colpito il paese all'inizio del 2020. Secondo una ricerca multisettoriale sull'inflazione, 30,9 milioni, ovvero il 18,5% della popolazione, sono caduti in povertà per la prima volta durante la pandemia. Le opportunità per migliorare la salute, l'occupazione e l'istruzione si concentrano principalmente nelle aree urbane. La centralizzazione e la dipendenza dalla capitale, per la maggior parte dei servizi limitano l'accesso ai benefici di Per_7 base per le persone che vivono nelle zone rurali.
BTI 2022 Country Report Bangladesh, 23.2.2022, di Controparte_6
(su ecoi.net), previa traduzione, riferisce che Secondo l'Asian Development Bank (ADB), la crescita del PIL è scesa dall'8,2% nel 2019 al 5,2% nel 2020 a causa della pandemia. Il governo ha introdotto le cosiddette One Stop Service Rules (OSS) per attirare gli investitori. Le banche private e statali continuano a cancellare crediti inesigibili e a riscrivere le regole per nascondere l'elevato numero di prestiti in default. Come parte dei suoi pacchetti di stimolo pandemico, il governo ha riprogrammato il rimborso del prestito….Mentre il Bangladesh ha compiuto progressi significativi nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), persistono povertà, disuguaglianza sociale e discriminazione delle donne sul posto di lavoro. Secondo il Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), l'85,1% della popolazione occupata lavora nel settore informale, che non è regolamentato e non offre protezioni legali. La pandemia ha devastato il settore informale, colpendo in particolare coloro che sono impiegati nei settori informali non agricoli. La povertà è aumentata considerevolmente a causa della pandemia, passando dal 20,5% dell'ultimo anno fiscale al 29,5% nell'agosto 2020. Il South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) ha previsto un aumento al 40,9% e il Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) prevede che altri 16,4 milioni di persone saranno spinte verso la povertà a causa della pandemia. Reti di sicurezza sociale inadeguate hanno accelerato la situazione… L'incidenza della povertà è generalmente elevata tra le persone che lavorano nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e ancora più elevata tra gli analfabeti e senza terra. L'estrema povertà spesso costringe le persone ad accettare condizioni di lavoro non sicure, spesso per lunghe ore. Il Bangladesh si è classificato al 75° posto nel Global Hunger Index 2020 e al 133° posto su 189 paesi nel 2020 Human Development Report. La percentuale della popolazione denutrita si è attestata al 13,0% nel periodo dal 2017 al 2019. La prevalenza dell'arresto della crescita nei bambini al di sotto dei cinque anni è stata del 30,8% nel 2018. Secondo la World Population Review, il coefficiente di Gini del Bangladesh è 0,678. Il coefficiente di disuguaglianza umana per il Bangladesh è del 23,4%, indicando una discriminazione generale che persiste all'interno del paese.
Anche il sistema sanitario bengalese è affetto da gravi carenze e l'accesso alle cure per le fasce più deboli della popolazione risulta fortemente limitato (cfr.: Accord, Bangladesh COI compilation, August 2023 cit., disponibile a https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_202 3.pdf, dove si legge, previa traduzione, che Il rapporto del DFAT del novembre 2022 fornisce una breve panoramica della situazione dell'assistenza sanitaria in Bangladesh: "La qualità dell'assistenza sanitaria in Bangladesh è generalmente scarsa, ma alcune costose cliniche private offrono servizi di migliore qualità. Molte strutture sanitarie sono fornite da partner di sviluppo e ONG. Tra i problemi che incidono sull'accesso all'assistenza sanitaria vi sono i bassi livelli di personale, la mancanza di fondi, la cattiva gestione e la corruzione (spesso è necessario pagare tangenti per accedere alle cure), la mancanza di strutture (soprattutto al di fuori delle grandi città), gli alti costi di tasca propria e gli alti livelli di povertà. I servizi nelle aree rurali tendono a essere molto limitati o inesistenti e alcune persone si rivolgono a "medici di villaggio" che potrebbero non avere alcuna formazione medica").
A fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, in presenza delle quali vi è il rischio effettivo di dovere sopportare la deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il suo diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 C e 8 CEDU. Egli subirebbe in concreto la privazione del suo fondamentale diritto al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti in particolare anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il rimpatrio forzato del ricorrente lo costringerebbe, dunque, a reimmettersi in un contesto sociale dal quale manca da anni e che, stanti le condizioni oggettive del paese di origine, lo esporrebbe, verosimilmente, al rischio concreto di subire la violazione del suo diritto al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Sul piano soggettivo, inoltre, risulta sufficientemente dimostrato anche il radicamento, visto che il ricorrente lavora regolarmente sin dal 2022, con plurimi contratti a tempo determinato e a partire dal 2 dicembre 2024 il ricorrente lavora regolarmente presso il datore Mahadja Fashion di Islam Md Nazrul con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Tale situazione, generalmente considerata, integra l'inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. cit..
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
La fondatezza del ricorso non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per lui, al Questore competente il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. Nulla per le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 Si comunichi
IL PRESIDENTE dott. Mario Suriano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente
Dott.ssa Cristina Correale Giudice
Dott. Mario De Simone Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 29.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11806 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, codice CUI , residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Lucio Seconnino, C.F.: , con CodiceFiscale_3 lo stesso elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Napoli al Centro Direzionale, isola F12;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto n. Cat.A12/2024/imm/1^sez/din/IV^/141 datato il 26 marzo 2024 e notificato in data 9 maggio 2024 rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Con ricorso tempestivamente depositato il 03.06.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità. Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso di durata biennale e convertibile in lavoro.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si Controparte_1 costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
fissava per il 29.10.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte.
Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa.
Il ricorso merita di essere accolto in quanto fondato.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, visto che la richiesta di appuntamento presso la Questura, per formalizzare la domanda di protezione speciale, è stata avanzata dall'istante prima dell'11 marzo 2023(cfr. nel fascicolo del convenuto, richiesta di appuntamento del 22 novembre 2022).
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, TU, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, TU), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, TU (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in TU (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Orbene, a proposito dell'insicurezza alimentare, secondo l'analisi pubblicata il 2.4.2024 da IPC Global Support Unit, in collaborazione con
[...]
Bangladesh: Acute Food Insecurity Situation for February - March Per_1
2024 and Projection for April - October 2024 (https://www.ipcinfo.org/ipc- country-analysis/details-map/en/c/1156935/?iso3=BGD), previa traduzione, circa 14,6 milioni di persone (il 20% della popolazione analizzata) ha sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nella Fase 3 IPC o superiore (Crisi o peggio) tra febbraio e marzo 2024. Si stima che 14,3 milioni di persone si trovino nella Fase 3 IPC (Crisi) e circa 0,3 milioni di persone si trovano nella fase 4 (emergenza) dell'IPC. L'elevata inflazione, unita ai ripetuti shock climatici e alle ridotte opportunità di reddito, stanno esercitando forti pressioni sulle famiglie più povere e provocando una grave insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre il divario nel consumo alimentare. Un quinto dei distretti analizzati era soggetto a shock naturali nel 2023, mentre la maggior parte era stata precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (IPC Chronic Food Insecurity Level 3 e 4) (Fonte: Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation rapporto 2019-2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra aprile e ottobre 2024 a causa dei previsti eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. L'accesso delle famiglie al cibo peggiorerà ulteriormente in questo periodo a causa dei prezzi alimentari costantemente elevati e dei previsti shock climatici che renderanno estremamente vulnerabili la maggior parte delle persone che soffrono di insicurezza alimentare. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 dell'IPC
o superiore aumenti fino a 16,5 milioni (il 22% della popolazione analizzata) in questo periodo, con circa 0,8 milioni di persone che si prevede saranno nella Fase 4 dell'IPC (Emergenza) e 15,7 milioni di persone nella Fase IPC 4 (Emergenza). Fase 3 (Crisi). La maggior parte della popolazione in emergenza è costituita da cittadini del sfollati forzatamente (FDMN) e da popolazioni Per_2 di e . È probabile che l'insicurezza alimentare dei cittadini Per_3 Per_4 del sfollati forzatamente aumenterà nel periodo di proiezione in caso Per_2 di carenze di finanziamenti che porterebbero a una diminuzione dei livelli di assistenza alimentare umanitaria a causa della loro elevata dipendenza dagli aiuti.
Secondo la medesima fonte, il distretto di origine del ricorrente versa in una situazione considerata di stress alimentare (Fase 2), Per_5 nella quale si trova circa il 40% della popolazione. La situazione si prevede peggiori, passando alla Fase 3, di crisi alimentare. La zona, inoltre, è flagellata da inondazioni e da erosione dell'argine dei fiumi, che costituiscono le principali cause degli sfollamenti della popolazione, proprio come sostenuto dal ricorrente, che ha tratteggiato l'evento determinante la condizione di vita di sfollato, ricoveratosi, con tutta la numerosa famiglia, in un alloggio precario e di fortuna, sempre a rischio di ulteriore distruzione.
Secondo WFP, World Food Program, Bangladesh: Food Security Monitoring October - December 2023 - Remote Household Food Security Survey Brief, 4.2.2024 (https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-food-security- monitoring-october-december-2023-remote-household-food-security-survey- brief), previa traduzione, Le famiglie con lavoro a breve termine e temporaneo, come quelle legate alle attività agricole, i lavoratori salariati giornalieri, i piccoli commercianti, ecc., hanno sofferto di più perché il tasso salariale era insufficiente a coprire i debiti del mese precedente e le elevate spese della famiglia per mettere in tavola cibo nutriente, per non parlare di altre spese non alimentari. I conducenti di Rikshaw, i titolari di piccole imprese, gli operai edili, i lavoratori dell'industria tessile, ecc., hanno sofferto a causa di disordini politici come l'hartal e i blocchi in tutte le divisioni. Questi gruppi a basso reddito presentavano la più alta insicurezza alimentare nel paese, soprattutto nella divisione Barishal. Le famiglie con insicurezza alimentare da moderata a grave erano fortemente dipendenti dai mezzi di sostentamento e dalla capacità di far fronte alla situazione alimentare, con un divario nel consumo alimentare. In media, era un'osservazione comune, indipendentemente dalla stagionalità, che molte famiglie dichiarassero di vivere con il credito, riflettendo la loro dipendenza dagli strumenti di sopravvivenza…Indipendentemente dalle opportunità stagionali per le diverse fonti di reddito, in queste indagini mensili la situazione dei gruppi a basso reddito è stata segnalata come quella più vulnerabile e l'insicurezza alimentare è sempre stata due volte superiore alla media. Molte famiglie hanno riferito di aver affrontato negativamente i prestiti di denaro e l'acquisto di cibo a credito, compreso il peso dei debiti precedenti. Una percentuale molto piccola di famiglie ha ricevuto assistenza da diverse fonti. Circa il 24% delle famiglie ha riferito di aver ricevuto assistenza da fonti governative e non governative.
Secondo ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, Bangladesh: COI Compilation, agosto 2023 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_20 23.pdf), previa traduzione, Sulla disuguaglianza di reddito e sulla categoria emergente delle famiglie “nuovi poveri”, il Relatore speciale sulla povertà estrema e i diritti umani, Olivier De Schutter, a seguito di una visita in Bangladesh dal 17 al 29 maggio 2023 osserva: “[…] [Indicatori generali] non raccontare tutta la storia. Innanzitutto, la disuguaglianza dei redditi è in aumento. Misurata con il coefficiente di Gini, la disuguaglianza dei redditi era pari a 0,458 nel 2010 ed è salita a 0,499 nel 2022 (la disuguaglianza dei consumi è aumentata da 0,321 a 0,334 nello stesso periodo). […] [Quanto più il progresso economico generale sarà equamente diffuso, tanto più rapidamente la povertà sarà sradicata. In secondo luogo, sta emergendo una categoria di “nuovi poveri”: si tratta di famiglie che si trovano appena al di sopra della soglia di povertà, hanno pochi o nessun risparmio e sono quindi altamente vulnerabili a diventare povere dopo uno shock. Un'indagine sull'impatto del COVID-19 ha evidenziato questa vulnerabilità: più di tre quarti (77%) degli intervistati che vivevano in insediamenti urbani informali o in aree baraccopoli e che non erano poveri ma il cui reddito era inferiore al livello di reddito medio, nella povertà a seguito del primo blocco nazionale nel 2020; e mentre l'aumento iniziale delle aree di insediamento informale rurale e urbano è stato simile, la ripresa nelle aree urbane è stata molto lenta. […] In altri termini, i progressi generali nella riduzione della povertà rimangono fragili: molte famiglie, soprattutto nelle aree urbane, rimangono vulnerabili agli shock. In un contesto simile, l'inflazione costituisce una delle principali preoccupazioni. Il Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) ha stimato che nell'aprile 2023 l'inflazione fosse al 9,2% (l'inflazione alimentare era all'8,8%) e l'inflazione reale affrontata dalle persone più povere, che devono spendere una percentuale maggiore del proprio reddito, è anche molto più alta. Gli aumenti dei prezzi sono stati costantemente menzionati da coloro che il Relatore ha incontrato come enormi preoccupazioni. Pt_2
L'inflazione è nemica delle persone più povere: divora i redditi bassi e si traduce rapidamente in insicurezza alimentare, calo del tenore di vita e del debito.'” (OHCHR, 29 maggio 2023, pp. 2-3).…Nel 2022 erano impiegate nel settore industriale circa 12 milioni di persone, di cui circa 4 milioni nel settore dell'abbigliamento (Financial Express, 23 giugno 2023; cfr. anche OHCHR, 29 maggio 2023). Secondo un articolo del quotidiano bengalese Financial Express del dicembre 2020,108 il salario minimo in Bangladesh è sceso al di sotto della soglia di povertà riconosciuta a livello internazionale (Financial Express, 18 dicembre 2020). Secondo un articolo del novembre 2022 dell'organizzazione mediatica no-profit statunitense NPR, si stima che tra il 58 e l'80% dei lavoratori dell'industria tessile siano donne, la maggior parte delle quali percepisce un salario minimo pari a 8.000 Taka [73,94 dollari al 30 giugno 2023] al mese. (NPR, 9 novembre 2022). L'Unione internazionale IndustriALL Global, che tra gli altri rappresenta i lavoratori dei settori manifatturieri, nel febbraio 2023 riferisce che i sindacati del Bangladesh chiedono che il salario minimo per i lavoratori dell'industria tessile in Bangladesh venga aumentato da 8.000 Taka [74,99 USD al 6 febbraio 2023] a 23.000 Taka [215,60 USD al 6 febbraio 2023]. I sindacati sostengono che l'ultima revisione del salario minimo di ingresso per i lavoratori dell'industria tessile è stata nel 2018 e da allora l'inflazione è salita alle stelle. Di conseguenza, è diventato impossibile per chi percepisce un salario minimo permettersi uno standard di vita dignitoso (IndustriALL Global Union, 6 febbraio 2023).
Nella classifica dei paesi affetti da insicurezza alimentare cronica, stilata da IPC (Integrated Food Security Phase Classification) per il periodo dicembre 2019 – novembre 2024, il Bangladesh si colloca al primo posto, con tutti i suoi distretti caratterizzati da un grado di insicurezza alimentare da moderato a grave (https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details- map/en/c/1155697/?iso3=BGD). Infatti, in IPC, Bangladesh IPC Chronic Food Insecurity Report – June 2022 (https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Bangladesh_ Chronic_Food_Insecurity_2022June_report.pdf) si legge che quasi 35 milioni di persone, pari al 21% della popolazione totale del Bangladesh, si trovano ad affrontare un'insicurezza alimentare cronica moderata e grave (livelli IPC 3 e 4), di cui 11,7 milioni di persone, pari al 7% della popolazione totale, si trovano ad affrontare un'insicurezza alimentare cronica grave (livello IPC 4) e 23,2 milioni di persone, pari al 14% della popolazione totale, si trovano ad affrontare un'insicurezza alimentare cronica moderata (livello IPC 3).
Secondo la medesima organizzazione, in IPC, Bangladesh Food CP_3
Insecurity Analysis, March - September 2023, 31.5.2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-ipc-acute-food-insecurity- analysis-march-september-2023-published-may-31-2023, previa traduzione, Quasi 9 milioni di persone in alcune parti del Bangladesh (il 24% della popolazione analizzata) hanno sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nelle fasi 3 e 4 dell'IPC tra marzo e aprile 2023 (stagione del raccolto). Si stima che 7,9 milioni di persone si trovino nella Fase 3 dell'IPC, Crisi e quasi 1 milione di persone si trovino nella Fase 4 dell'IPC, Emergenza. L'elevata inflazione, unita a redditi ridotti e ripetuti shock climatici, stanno mettendo a dura prova le famiglie più povere e provocando un'acuta insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre i divari nel consumo di cibo. La maggior parte dei distretti analizzati è stata soggetta a shock e precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (rapporto IPC Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation 2019-2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra maggio e settembre 2023 a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 o superiore aumenti a 11,9 milioni in questo periodo, un aumento dell'8% rispetto al periodo attuale. Si prevede che oltre 2 milioni di persone saranno nella fase 4 dell'IPC, emergenza tra maggio e settembre 2023, la maggior parte di queste persone sono cittadini birmani sfollati con la forza. È probabile che l'accesso delle famiglie al cibo si deteriorerà ulteriormente in questo periodo a causa della lenta ripresa dagli shock verificatisi nel 2022 - gravi inondazioni ed esposizione prolungata a prezzi alimentari elevati - nonché di una stagione magra. L'afflusso di cittadini birmani sfollati con la forza ) continuerà ad aumentare a causa della riduzione Pt_3 dell'assistenza umanitaria nel marzo 2023 e della carenza di finanziamenti nel periodo previsto.
A ciò si aggiunge che il Bangladesh è comunemente colpito da fenomeni atmosferici violenti, che gravemente danneggiano le popolazioni locali, impoverendole ancora di più, anche dopo il peggioramento causato dagli effetti economici disastrosi prodotti dalla pandemia di covid.
Per UK Home Office, novembre 2023, Country Policy and Information Note Bangladesh: Internal relocation (https://www. et/en/file/local/2101886/BGD+CPIN+Internal+relocation.p CP_4 df), previa traduzione, le operazioni europee di protezione civile e aiuto umanitario della Commissione europea hanno osservato nel luglio 2023 che “a causa della sua posizione geografica, il Bangladesh è soggetto a inondazioni stagionali, frane e cicloni. Ciò lo rende uno dei paesi più vulnerabili al mondo agli effetti del cambiamento climatico. Negli ultimi decenni, il Bangladesh ha sviluppato meccanismi di preparazione alle emergenze che continuano a salvare vite umane durante i maggiori disastri. Tuttavia, è probabile che la frequenza, l'imprevedibilità e la gravità di questi disastri siano influenzati negativamente dal riscaldamento globale, dalla crescita della popolazione e dal degrado ambientale, tutti fattori che contribuiscono ad aumentare i bisogni umanitari.
Secondo IPC, Integrated Food Security Phase Classification, Bangladesh IPC Acute Food Insecurity Analysis, March - September 2023, 31.5.2023, https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-ipc-acute-food-insecurity- analysis-march-september-2023-published-may-31-2023, previa traduzione, Quasi 9 milioni di persone in alcune parti del Bangladesh (il 24% della popolazione analizzata) hanno sperimentato livelli elevati di insicurezza alimentare acuta, classificati nelle fasi 3 e 4 dell'IPC tra marzo e aprile 2023 (stagione del raccolto). Si stima che 7,9 milioni di persone si trovino nella Fase 3 dell'IPC, Crisi e quasi 1 milione di persone si trovino nella Fase 4 dell'IPC, Emergenza. L'elevata inflazione, unita a redditi ridotti e ripetuti shock climatici, stanno mettendo a dura prova le famiglie più povere e provocando un'acuta insicurezza alimentare nella popolazione analizzata. È necessaria un'azione urgente per proteggere i loro mezzi di sussistenza e ridurre i divari nel consumo di cibo. La maggior parte dei distretti analizzati è stata soggetta a shock e precedentemente classificata tra livelli da moderati a gravi di insicurezza alimentare cronica (rapporto IPC Bangladesh Chronic Food Insecurity Situation 2019-2024). Si prevede che la situazione peggiorerà tra maggio e settembre 2023 a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni e inondazioni. È probabile che il numero di persone nella Fase 3 o superiore aumenti a 11,9 milioni in questo periodo, un aumento dell'8% rispetto al periodo attuale. Si prevede che oltre 2 milioni di persone saranno nella fase 4 dell'IPC, emergenza tra maggio e settembre 2023, la maggior parte di queste persone sono cittadini birmani sfollati con la forza. È probabile che l'accesso delle famiglie al cibo si deteriorerà ulteriormente in questo periodo a causa della lenta ripresa dagli shock verificatisi nel 2022 - gravi inondazioni ed esposizione prolungata a prezzi alimentari elevati - nonché di una stagione magra. L'afflusso di cittadini birmani sfollati con la forza ) continuerà ad aumentare a causa della riduzione Pt_3 dell'assistenza umanitaria nel marzo 2023 e della carenza di finanziamenti nel periodo previsto.
A maggio 2023, il ciclone Mocha si è abbattuto sul Bangladesh, causando gravi problemi e ulteriore distruzione. Secondo Accord, Bangladesh COI compilation, August 2023 (https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_20 23.pdf), previa traduzione, 429.377 cittadini del Bangladesh sono stati colpiti dal ciclone, così come 930.292 rifugiati Rohingya: "Il Dipartimento per la gestione dei disastri (DDM) e il Ministero per la gestione dei disastri e i soccorsi (MoDMR) hanno raccolto le prime informazioni sui danni. Un totale di 4 distretti, 26 upazilas (sottodistretti), 99 sindacati e 429.337 cittadini del Bangladesh sono stati colpiti dal ciclone Mocha. I danni alle case sono stati 2.052 completamente danneggiati e 10.692 parzialmente danneggiati. […] Tra il 5 e il 10 agosto 2023, un totale di 2,4 milioni di persone sono state esposte a inondazioni e frane nei distretti di Chittagong, Bandarban, Ragamati e Cox's Bazar, a seguito di precipitazioni da forti a molto forti (UNICEF Bangladesh Country Office, 17 agosto 2023, p. 1). Secondo quanto riferito, le alluvioni improvvise e le frane hanno lasciato una scia di distruzione, sfollando famiglie e causando danni sostanziali alle infrastrutture (BDRCS, 17 agosto 2023, p. 1). […] Tra il 5 e il 10 agosto 2023, un totale di 2,4 milioni di persone sono state esposte a inondazioni e frane nei distretti di Chittagong, Bandarban, Ragamati e Cox's Bazar, a seguito di precipitazioni da forti a molto forti (UNICEF Bangladesh Country Office, 17 agosto 2023, p. 1). Secondo quanto riferito, le alluvioni improvvise e le frane hanno lasciato una scia di distruzione, sfollando famiglie e causando danni sostanziali alle infrastrutture (BDRCS, 17 agosto 2023, p. 1). Circa 15.500 punti d'acqua o 116 pozzi tubolari erano completamente o parzialmente non funzionanti (UNICEF Bangladesh Country Office, 17 agosto 2023, pp. 1-2).
Secondo Hazard Incidences in Bangladesh, January 2023, Report di
, pubblicato il 7.2.2023 CP_5
(https://reliefweb.int/report/bangladesh/hazard-incidences-bangladesh- january-2023), previa traduzione, Nei distretti di Jamalpur, Per_5 Per_6
e Sirajganj si sono verificati cinque episodi di erosione delle sponde del fiume che hanno provocato la perdita di 988.406 acri di terra a causa di l'erosione e 50 fattorie, scuole primarie governative, moschee, madrase, mercati e grandi terreni coltivati erano in pericolo.
Sul peggioramento delle condizioni di vita per le persone appartenenti alle fasce sociali ed economiche disagiate, tra le quali vi è il ricorrente, esposte al rischio concreto della deprivazione dei suoi fondamentali diritti, secondo il rapporto di BTI 2024 Country Report Bangladesh, 19.3.2024, di CP_6
(su ecoi.net), che copre il periodo da febbraio 2021 al gennaio 2023,
[...] previa traduzione, Come è avvenuto per tutti i paesi della regione, il periodo in esame è stato significativamente influenzato dalla pandemia di COVID-19. Il Bangladesh ha rilevato il suo primo caso di COVID-19 nel marzo 2020. A gennaio 2023, i registri ufficiali contavano 2,03 milioni di casi confermati e 29.443 decessi. Molteplici ondate di pandemia hanno causato difficoltà economiche ai cittadini e hanno inferto un duro colpo all'economia generale. Per contrastare questi effetti, il governo ha varato 28 pacchetti di stimoli per un totale di 22,1 miliardi di dollari, equivalenti a circa il 6,2% del prodotto interno lordo (PIL) del paese per l'anno fiscale 2021. Tra il 2010 e il 2020, la percentuale di popolazione con accesso ai servizi sanitari l'elettricità è aumentata dal 55,3% al 96,2% entro il 2020. Nel 2020, il 97,7% ha un accesso di base all'acqua, ma non è gestita in sicurezza (58,5%). La situazione è ancora peggiore dal punto di vista igienico- sanitario;
solo il 54,2% ha accesso ai servizi igienico-sanitari di base e solo il 38,7% ha accesso a servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza. Esiste anche un profondo divario tra le aree urbane e quelle rurali per quanto riguarda la disponibilità dei servizi di base. Le fonti di acqua potabile gestite dal governo sono disponibili in poche e limitate aree. Le strutture sanitarie, le terapie intensive e i medici sono scarsi nelle zone rurali. La politicizzazione e la corruzione nell'amministrazione di base rendono difficile per i servizi pubblici raggiungere la popolazione generale, cosa evidente nel settore sanitario durante e dopo la pandemia di COVID-19… Secondo il World Inequality Report 2022 del World Inequality Lab di Parigi, la povertà e la disuguaglianza escludono una parte significativa della popolazione dalla società del Bangladesh. Nel 2021, solo l'1% della popolazione ha ricevuto il 16,3% del reddito nazionale e il 10% della popolazione ha ricevuto il 44% del reddito nazionale. Questa disuguaglianza è evidente anche nell'accesso al settore sanitario. Il rapporto rivela che quando è iniziata la pandemia di Covid-19, gli Stati Uniti avevano circa 33 posti letto in unità di terapia intensiva ogni 100.000 persone, mentre il Bangladesh ne aveva solo due. Le crescenti sfide economiche del paese hanno raggiunto un livello oneroso. Secondo l'indice sull'uguaglianza di genere delle Nazioni Unite, nel 2016, l'indice di Gini era 32,4, mentre la disuguaglianza di genere era 0,530 nel 2021. Il valore complessivo dell'indice di sviluppo umano (HDI) per il Bangladesh nel 2021 era 0,661. Secondo un rapporto di Wealth-X, un'organizzazione di ricerca con sede negli Stati Uniti, il numero di milionari in Bangladesh è aumentato più che in qualsiasi altro paese al mondo tra il 2010 e il 2019. Il rapporto rileva che il numero di bengalesi con più di 5 milioni di dollari o più di patrimonio netto sono aumentati in media del 14,3% ogni anno negli ultimi dieci anni. Mentre la pandemia di COVID-19 ha causato disoccupazione e perdite economiche significative nel vasto settore informale del paese, individui ricchi e influenti hanno rafforzato i legami con l'attuale governo e successivamente sono riusciti ad accumulare ricchezza attraverso la corruzione, le irregolarità economiche e l'inflazione della ricchezza. A causa del basso reddito e dell'elevata disparità di risorse, la percentuale della popolazione classificata come povera è aumentata da quando il COVID-19 ha colpito il paese all'inizio del 2020. Secondo una ricerca multisettoriale sull'inflazione, 30,9 milioni, ovvero il 18,5% della popolazione, sono caduti in povertà per la prima volta durante la pandemia. Le opportunità per migliorare la salute, l'occupazione e l'istruzione si concentrano principalmente nelle aree urbane. La centralizzazione e la dipendenza dalla capitale, per la maggior parte dei servizi limitano l'accesso ai benefici di Per_7 base per le persone che vivono nelle zone rurali.
BTI 2022 Country Report Bangladesh, 23.2.2022, di Controparte_6
(su ecoi.net), previa traduzione, riferisce che Secondo l'Asian Development Bank (ADB), la crescita del PIL è scesa dall'8,2% nel 2019 al 5,2% nel 2020 a causa della pandemia. Il governo ha introdotto le cosiddette One Stop Service Rules (OSS) per attirare gli investitori. Le banche private e statali continuano a cancellare crediti inesigibili e a riscrivere le regole per nascondere l'elevato numero di prestiti in default. Come parte dei suoi pacchetti di stimolo pandemico, il governo ha riprogrammato il rimborso del prestito….Mentre il Bangladesh ha compiuto progressi significativi nel raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), persistono povertà, disuguaglianza sociale e discriminazione delle donne sul posto di lavoro. Secondo il Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), l'85,1% della popolazione occupata lavora nel settore informale, che non è regolamentato e non offre protezioni legali. La pandemia ha devastato il settore informale, colpendo in particolare coloro che sono impiegati nei settori informali non agricoli. La povertà è aumentata considerevolmente a causa della pandemia, passando dal 20,5% dell'ultimo anno fiscale al 29,5% nell'agosto 2020. Il South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) ha previsto un aumento al 40,9% e il Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) prevede che altri 16,4 milioni di persone saranno spinte verso la povertà a causa della pandemia. Reti di sicurezza sociale inadeguate hanno accelerato la situazione… L'incidenza della povertà è generalmente elevata tra le persone che lavorano nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca e ancora più elevata tra gli analfabeti e senza terra. L'estrema povertà spesso costringe le persone ad accettare condizioni di lavoro non sicure, spesso per lunghe ore. Il Bangladesh si è classificato al 75° posto nel Global Hunger Index 2020 e al 133° posto su 189 paesi nel 2020 Human Development Report. La percentuale della popolazione denutrita si è attestata al 13,0% nel periodo dal 2017 al 2019. La prevalenza dell'arresto della crescita nei bambini al di sotto dei cinque anni è stata del 30,8% nel 2018. Secondo la World Population Review, il coefficiente di Gini del Bangladesh è 0,678. Il coefficiente di disuguaglianza umana per il Bangladesh è del 23,4%, indicando una discriminazione generale che persiste all'interno del paese.
Anche il sistema sanitario bengalese è affetto da gravi carenze e l'accesso alle cure per le fasce più deboli della popolazione risulta fortemente limitato (cfr.: Accord, Bangladesh COI compilation, August 2023 cit., disponibile a https://www.ecoi.net/en/file/local/2096725/ACCORD_Bangladesh_August_202 3.pdf, dove si legge, previa traduzione, che Il rapporto del DFAT del novembre 2022 fornisce una breve panoramica della situazione dell'assistenza sanitaria in Bangladesh: "La qualità dell'assistenza sanitaria in Bangladesh è generalmente scarsa, ma alcune costose cliniche private offrono servizi di migliore qualità. Molte strutture sanitarie sono fornite da partner di sviluppo e ONG. Tra i problemi che incidono sull'accesso all'assistenza sanitaria vi sono i bassi livelli di personale, la mancanza di fondi, la cattiva gestione e la corruzione (spesso è necessario pagare tangenti per accedere alle cure), la mancanza di strutture (soprattutto al di fuori delle grandi città), gli alti costi di tasca propria e gli alti livelli di povertà. I servizi nelle aree rurali tendono a essere molto limitati o inesistenti e alcune persone si rivolgono a "medici di villaggio" che potrebbero non avere alcuna formazione medica").
A fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, in presenza delle quali vi è il rischio effettivo di dovere sopportare la deprivazione dei diritti fondamentali, dovuta alla mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa, il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il suo diritto alla vita privata, riconosciuto dagli artt. 2, 3 e 117 C e 8 CEDU. Egli subirebbe in concreto la privazione del suo fondamentale diritto al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti in particolare anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il rimpatrio forzato del ricorrente lo costringerebbe, dunque, a reimmettersi in un contesto sociale dal quale manca da anni e che, stanti le condizioni oggettive del paese di origine, lo esporrebbe, verosimilmente, al rischio concreto di subire la violazione del suo diritto al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Sul piano soggettivo, inoltre, risulta sufficientemente dimostrato anche il radicamento, visto che il ricorrente lavora regolarmente sin dal 2022, con plurimi contratti a tempo determinato e a partire dal 2 dicembre 2024 il ricorrente lavora regolarmente presso il datore Mahadja Fashion di Islam Md Nazrul con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr. Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Tale situazione, generalmente considerata, integra l'inespellibilità del richiedente ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. cit..
Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che siano stati dedotti dalla p.a. o dal PM.
La fondatezza del ricorso non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto “Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; ordina al convenuto e, per lui, al Questore competente il rilascio del conseguente permesso di soggiorno. Nulla per le spese processuali. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 Si comunichi
IL PRESIDENTE dott. Mario Suriano