Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03193/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3193 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BI IL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pinella Altiero, Marco Muscettola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Inveruno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro LE Roveda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854 con cui il Comune di Inveruno – Settore Governo e Sviluppo del Territorio ha espresso parere contrario all’istanza di procedura abilitativa semplificata (di seguito “PAS”) presentata da BI IL S.r.l. in data 20 giugno 2024 (doc. 1 – Verbale della Conferenza dei Servizi del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854);
(b) della Nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano del 13 settembre 2024 prot. n. 15459 con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza di PAS presentata da BI IL (doc. 2 – Nota della Soprintendenza del 13 settembre 2024 prot. n. 15459);
(c) del Verbale n. 62 del 2 ottobre 2024 con cui la Commissione Edilizia del Comune di Inveruno ha espresso parere negativo rispetto all’istanza di PAS presentata da BI IL S.r.l., richiamato nel Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854 (doc. 1 cit.), di cui BI IL S.r.l. ha richiesto copia in data 4 ottobre 2024 (doc. 3 – Richiesta di accesso agli atti trasmessa da BI IL S.r.l. al Comune di Inveruno in data 4 ottobre 2024) ma di cui il Comune non ha fornito ancora evidenza documentale;
(d) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con riserva di impugnare con motivi aggiunti eventuali ulteriori atti o pareri che verranno visionati all’esito dell’accoglimento della richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIWO RINNOVABILE S.R.L. il 6\12\2024 :
(a) del Verbale della Commissione Edilizia del Comune di Inveruno n. 62 del 2 ottobre 2024 con cui la Commissione Edilizia ha espresso parere contrario in merito all’istanza di procedura abilitativa semplificata (di seguito, “PAS”) presentata daBI IL S.r.l. in data 20 giugno 2024 (doc. 23 – Verbale della Commissione Edilizia del 2 ottobre 2024);
nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:
(b) del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854 con cui il Comune di Inveruno – Settore Governo e Sviluppo del Territorio ha espresso parere contrario all’istanza di PAS presentata da BI IL S.r.l. in data 20 giugno 2024 (doc. 1 già depositato);
(c) della Nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano del 13 settembre 2024 prot. n. 15459 con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza di PAS presentata da BI IL in data 20 giugno 2024 (doc. 2 già depositato);
(d) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Inveruno e di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Milano;
Vista la dichiarazione congiunta di cessata materia del contendere depositata in data 01.12.2025 con la quale parte le parti dichiarano l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IG OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società BI IL S.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe, con i quali le amministrazioni resistenti hanno espresso il proprio diniego in ordine all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata in data 20 giugno 2024, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel territorio del Comune di Inveruno. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Inveruno e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, resistendo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
3. Successivamente, in data 1° dicembre 2025, la società ricorrente e il Comune di Inveruno hanno depositato una “Dichiarazione Congiunta di Cessata Materia del Contendere”. In tale atto, le parti hanno dichiarato congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto: “ [...] il Comune di Inveruno ha soddisfatto l’interesse dedotto dalla ricorrente nel presente giudizio, giungendo alla definizione positiva dell’istanza di PAS presentata da BI IL S.r.l. in data 24 giugno 2024.” .
4. A comprova di tale circostanza, le parti hanno allegato la Determinazione n. 358 del 28 agosto 2025 del Comune di Inveruno, con la quale l'amministrazione ha definito positivamente il procedimento abilitativo oggetto di controversia. Le parti hanno altresì chiesto che il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio non può che prendere atto del sopravvenuto soddisfacimento dell'interesse sostanziale posto a fondamento del ricorso. L'adozione da parte del Comune di Inveruno della Determinazione n. 358 del 28 agosto 2025, che ha concluso positivamente il procedimento relativo all'istanza di PAS, costituisce un evento che ha integralmente soddisfatto la pretesa della società ricorrente, facendo venir meno l'interesse di quest'ultima a una pronuncia di merito sull'illegittimità degli atti originariamente impugnati.
6. Il consolidato indirizzo ermeneutico individua il discrimen tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel carattere satisfattivo o non satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall’Amministrazione in relazione alla fattispecie: “ la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. […] ”. (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
7. Per quanto concerne le spese di lite, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta congiunta delle parti di disporne l'integrale compensazione, tenuto conto della definizione della controversia in via amministrativa e della concorde volontà espressa negli atti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
IG OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG OS | LE AT |
IL SEGRETARIO