Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.3639/2024 RG cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome EL popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza EL 20/5/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3639/2024 RG. tra
sito in ER (NA) , CF in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
ELl'Amministratore p.t. sig. , domiciliato in Torre EL RE (NA) al Viale Ungheria Parte_3
n.1, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'Avv. Francesco De Felice EL foro di
Napoli, C.F. , Partita Iva presso il cui studio in Caserta alla Via C.F._1 P.IVA_2
Bramante n. 17 elettivamente domicilia APPELLANTE
E
(c. f. , residente in [...], al Corso Controparte_1 C.F._2
Vittorio Emanuele n. 21, nella qualità di unico erede legittimo di , venuta a Persona_1
mancare ai vivi in data 18.8.2022, elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele,
21/C, ”, nello studio ELl'Avv. Claudio Fabricatore (c.f. che lo Controparte_2 C.F._3
rappresenta e difende, giusta procura in atti APPELLATO
oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3411/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti : come da atti di costituzione
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Va di poi dichiarata la tempestività ELl'appello e la sua procedibilità essendosi, l'appellante,
costituitisi nei termini nonché la sua ammissibilità ai sensi ELl'art. 342 c.p.c. essendo stati compiutamente specificati ed illustrati tutti i motivi di doglianza.
Nel merito l'appellante, il , deduce l'ingiustizia ELla Parte_4
sentenza n 3411/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale il giudice ha accolto le istanze avanzate dalla condomina , di cui l'attuale appellato, , Persona_1 Controparte_1
è l'unico erede, dirette ad ottenere l'annullamento EL punto 2) ELla ELibera condominiale EL
9/9/2019, con la quale, secondo l'assunto attoreo, erano stati approvati dall'assemblea la costituzione di 14 posti auto nel locale terraneo condominiale adibito ad autorimessa comune, in difformità dai titoli di proprietà che prevedono che ogni condomini abbia 1/14 EL locale terraneo;
in questa sede il deduce, da parte EL primo giudice, la violazione EL principio Parte_1
ELl'onere ELla prova dei fatti ex art. 2697 c.c. nonché l'erronea valutazione ELle prove e EL
comportamento EL in primo grado mentre, costituendosi , il chiede il rigetto Parte_1 CP_1
EL gravame.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il primo giudice ha annullato la ELibera di cui al capo 2) ( schema ELla ripartizione ELl'area
comune in 14 posti uguali-discussione-sorteggio-approvazione (si allegano schema e nota tecnica
ELl'ing ) con la seguente motivazione: “Parte attrice, come si diceva, impugna CP_3
specificamente il capo nr. 2 ELla ELiberazione assembleare adottata il 09.09.2019, dolendosi ELla
illegittima assegnazione EL posto auto nel locale terraneo condominiale a ciò adibito, sul
presupposto ELla violazione “dei pari diritti di comproprietà dei quattordici condomini”, sul locale detto. A dimostrazione di quanto dedotto, deposita consulenza di parte redatta dall'arch.
, che evidenzia la diversa consistenza metrica dei posti auto individuati, oltre Persona_2
che l'inopportuno quanto illogico inutilizzo di spazio lasciato vuoto. Perizia di parte comunicata
all'amministrazione condominiale dalla , unitamente alle doglianze conseguenti. Per_1
L'amministrazione condominiale nel costituirsi in giudizio, ha impugnato genericamente la
domanda ELl'attrice, ma non ha versato agli atti né il ELiberato incriminato né, tantomeno, gli
atti a sostegno, che quelli presupposti. Dal ELiberato impugnato, versato dalla , si rileva Per_1
che seppure l'assemblea tenga conto ELle doglianze sollevate dalla condomina, procede
ugualmente all'assegnazione dei posti auto sulla scorta di quanto già ELiberato precedentemente,
senza riscontro alcuno alle contestazioni dette. Contestazioni che, stando all'unico documento
tecnico, seppure di parte, acquisito agli atti, attengono alla misura EL servizio condominiale;
attengono, quindi, alla limitazione o riduzione quantitativa EL diritto EL singolo condomino.
Contestazioni che, nonostante le sollecitazioni, l'allora assemblea condominiale non riscontrava,
come non riscontra oggi, nulla avendo prodotto in merito”.
Invero, se si esaminano gli atti costitutivi ELle parti, in particolare l'atto di citazione , la comparsa di risposta, il verbale di assemblea EL 9/9/2019 , l'elaborato ELl'ing. , emerge Controparte_4
che l'assemblea si è limitata ad approvare la ripartizione EL locale terraneo adibito ad autorimessa secondo il progetto redatto proprio dal tecnico , progetto che prevede, come CP_3
emerge ictu oculi dall'esame ELlo stesso, la creazione di 14 posti auto uguali tra loro a prescindere, in quanto non influente sui diritti ELl'appellato, dalla considerazione EL locale come formato da una o più aree: ne deriva che la doglianza avente ad oggetto la predisposizione, in progetto, di 14 posti diversi tra loro era infondata senza che d'altra parte rilevi, in questa sede, la materiale attuazione ELla ELibera, non oggetto di causa;
né in questa sede il CP_1
costituendosi, ha riproposto, come suo onere ai sensi ELl'art 346 cpc , l'altro motivo di doglianza formulato in primo grado nei confronti ELla ELibera assembleare e relativo alla presunta violazione ELle norme imperative in materia di sicurezza anticendio.
Per tutti questi motivi l'appello va accolto con riforma ELla sentenza n. 3411/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Napoli e le spese di lite, EL primo e secondo grado, liquidate in base al DM
55/2014 , scaglione fino ad € 26.000,00 , valore medio ridotto per la semplicità ELle questioni,
seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie l'appello e, in riforma ELla sentenza n. 3411/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli,
rigetta le domande di ora . Persona_1 Controparte_1
Condanna a pagare per il primo grado, in favore EL condominio in Ercolano Controparte_1
, € 1.046,00 per compenso, oltre iva e cpa come per legge se documentate e Parte_4
rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso e per il secondo grado € 2.540,00
per compenso ed € 382,50 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura EL 15% EL compenso .
Napoli 23/5/2025 Il Giudice