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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8929/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MONTICELLI GERMANO
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACH ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo , nella sua qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza di chiedeva e otteneva dal Tribunale di Genova il decreto n. 1969/23 Parte_4 con cui veniva ingiunto a , e il pagamento Parte_3 Parte_1 Parte_5 della somma di euro 96.076,76, oltre interessi e spese di procedura, in forza del contratto di fideiussione dell'11.10.2012 stipulato con la AN GE s.p.a., poi ceduto – in ultimo – a
[...]
Tale fideiussione veniva attivata a garanzia del credito restitutorio derivante dal contratto di Parte_4 finanziamento concesso in pari data alla società per un importo originario di euro Parte_6
75.000,00.
Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1969/23 , Parte_3 Parte_1
e i quali eccepivano: la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di richiedere Parte_5 l'adempimento ai fideiussori, a nulla valendo la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria;
la nullità del contratto di fideiussione poiché corrispondente allo schema ABI, ritenuto lesivo dei principi della concorrenza dalla AN d'Italia e rilevavano di essere consumatori, con conseguente nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione anche per violazione del Codice del Consumo. Gli opponenti chiedevano l'accoglimento dell'opposizione e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1969/23 emesso dal Tribunale di Genova.
pagina 1 di 7 Si costituiva in giudizio la società la quale rilevava che dal conteggio prodotto e Parte_4 aggiornato al 31.03.2023 risultava maturato un credito di euro 96.070,76, oltre interessi come previsti dal contratto. Affermava l'erroneità della qualificazione come fideiussione del contratto impugnato: trattavasi, invero, di contratto autonomo di garanzia, in ragione della specifica sottoscrizione della clausola di rinuncia ad opporre eccezioni anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, oltre che dell'intenzione delle parti di derogare il disposto dell'art. 1957 c.c. Inoltre, l'opposta rilevava come il contratto autonomo di garanzia non subiva gli effetti dell'art. 1957 c.c., non producendosi così alcuna decadenza in capo all'ingiungente. Infine, la convenuta negava la fondatezza dell'eccezione con cui gli opponenti si valevano della qualità di consumatori, avendo gli stessi sottoscritto la fideiussione bancaria de quo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società garantita nella quale essi rivestivano specifiche qualifiche di soci e/o amministratori.
Sulla base di tali deduzioni, la società opposta chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande poiché infondate e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'evasione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (con cui veniva ordinato ad alcuni istituti bancari terzi al giudizio la produzione dei modelli di fideiussione omnibus utilizzati nell'ottobre 2012), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinques c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Parte opponente ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria, affermando in prima udienza: “ (…) Eccepisce altresì la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta in quanto non vi è prova che il credito sia stato ceduto a ”. Pt_4
In sostanza, parte attrice ha evidenziato che manca la prova della prima delle cessioni che la convenuta afferma essere avvenute e che, in virtù dei successivi passaggi, l'ha portata ad essere titolare del diritto di credito azionato in giudizio. Ciò che la parte opponente rileva è la carenza di legittimazione attiva della società creditrice sotto il profilo della mancata inclusione del credito azionato in giudizio tra quelli oggetto di cessione.
Ora, non vi è dubbio che, come opinato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, laddove venga sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva sotto l'aspetto considerato, spetti alla parte contro la quale l'eccezione è sollevata dare la dimostrazione dei fatti contestati, ovvero dell'inclusione del credito ceduto nella cessione.
Sul punto, tuttavia, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la contestazione sollevata dagli opponenti è mal posta, e non equivale ad efficace contestazione.
In linea generale, infatti, contestare che la parte avversaria non abbia dato prova del proprio diritto non equivale ad effettuare una valida ed efficace contestazione dei fatti sui quali il diritto si fonda. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza 17889/2020 (conforme a Cass., ordinanza 22701/2017), in parte motiva: “(…) La Corte d'appello ha affermato, come si è detto, che non poteva ritenersi Cont circostanza pacifica che il XXX avesse fatto rifornimento presso il distributore gestito dal , e ciò in quanto quest'ultimo aveva fin dal primo grado sostenuto che mancava la prova di quel rifornimento;
ed ha quindi aggiunto che la linea difensiva secondo la quale mancava la prova di un certo fatto fosse da considerare equivalente alla contestazione del fatto medesimo. In realtà, invece, le due cose non coincidono;
dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. (…) Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la
pagina 2 di 7 Cont contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il aveva affermato che mancava la prova sul punto (…)” (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
In secondo luogo, occorre considerare che l'opponente non ha svolto alcuna contestazione relativa alla mancata inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione né in atto di citazione, né nelle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La parte attrice nei predetti scritti difensivi si è infatti difesa nel merito, negando l'efficacia e la validità della fideiussione, ovvero del titolo in forza del quale la convenuta opposta chiede il pagamento del credito oggetto di cessione. E tale condotta pone seri dubbi di compatibilità con la successiva difesa volta alla contestazione della titolarità del diritto in capo alla convenuta.
Si legga sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2951/2016:
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In ogni caso, proprio poiché quella articolata dalla parte opponente va qualificata come mera difesa, e non quale eccezione in senso stretto (attenendo alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio) e potendo in ogni caso la questione essere rilevata di ufficio (sul punto si veda, ancora, in parte motiva, la pronuncia a Sezioni Unite sopra citata), ritiene questo giudice di dover procedere all'accertamento dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione. Occorre a tal fine evidenziare che la Gazzetta Ufficiale (n. 148 del 16.12.2017) nella quale è inserito l'avviso della cessione da AN GE a (ovvero la prima delle cessioni, che è quella oggetto Pt_4 di contestazione da parte dell'opponente) elenca le categorie di crediti ceduti, che sono molto ampie, ricomprendendo “tutti i crediti (…) di AN GE PA derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratto di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati alla Centrale Rischi ai sensi della circolare della AN D'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. i dati indicativi dei crediti ceduti (…) sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario (…) sul sito Internet WWW.creditofondiario.eu/verifica cessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”. Il credito in esame origina da un contratto di finanziamento risalente all'anno 2012, e dunque sia per tipologia che per anno di stipula rientra tra quelli ceduti. Inoltre, la condizione che i crediti in esame siano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della AN D'Italia n. 272/2008 e quella della segnalazione in Centrale Rischi devono ritenersi assolte nel momento in cui vi è in atto una pratica di recupero del credito, che presuppone la sofferenza, che a sua volta genera in automatico la segnalazione nella richiamata banca dati. Già solo queste considerazioni portano a ritenere provata l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti da GE a . Pt_4 Si legga sul punto quanto statuito da Cass. sentenza n. 4277/2023: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.
pagina 3 di 7 Va infine evidenziato che vi è comunque la possibilità di accedere alla lista dei crediti ceduti tramite il link https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni indicato in Gazzetta Ufficiale.
La circostanza che parte opponente rappresenti di non riuscire ad aprire il link di collegamento è che quello indicato (ovvero “www.creditofondiario.eu/normative/verificacessioni”) nella Gazzetta Ufficiale
n. 148/2017 non è completo (v. cfr. con il primo trascritto). Il link completo è tuttavia indicato chiaramente nelle Gazzette Ufficiali alle quali l'opposta fa riferimento e nelle quali sono inserite le altre cessioni. All'interno dell'elenco suddetto si rinviene il numero del rapporto da cui origina il credito oggetto di causa, identificabile con il 67801170, ovvero il numero del rapporto di finanziamento indicato nell'estratto conto prodotto dalla banca quale allegato n. 11 del fascicolo monitorio.
Quanto alle successive cessioni, non vi sono dubbi che esse includano il credito oggetto di causa: la cessione da a identifica come crediti ceduti quelli oggetto della precedente Pt_4 Controparte_3 cessione del credito a , rimandando a tale fine alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. Pt_4
148 del 16.12.2017; quella da a e quella da a rimandano, Controparte_3 Pt_7 Pt_7 Pt_4 per l'identificazione dei crediti ceduti, al link cui si è già fatto riferimento. In conclusione, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta va disattesa.
Nel merito.
Sull'eccezione di decadenza e sulla validità delle fideiussioni.
Gli opponenti hanno eccepito la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. per non aver la medesima proposto alcuna istanza giudiziale verso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. A tal fine hanno rilevato: che la banca ha revocato gli affidamenti con telegramma del luglio 2014, senza aver dato poi seguito ad alcuna attività di recupero giudiziale;
che la società garantita è stata dichiarata fallita nell'anno 2015 e che la procedura fallimentare si è conclusa nel giugno del 2018; che nel progetto di stato passivo, datato 22.3.2016, non compare nessuno dei creditori cessionari, né GE come creditore intervenuto. I fideiussori hanno poi eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., inserita nell'art. 6 della fideiussione, la quale va considerata come contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale vietata, come rilevato dalla AN d'Italia con provvedimento n. 55/2005; hanno evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
27558/2023, ha sancito la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione limitatamente alle clausole vietate. Gli opponenti hanno poi rilevato la nullità parziale della clausola n. 2 della fideiussione sempre per contrasto con la normativa antitrust e hanno infine eccepito la nullità delle clausole nn. 2 e 6 della fideiussione in quanto vessatorie e comunque in contrasto con gli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Al fine di esaminare le eccezioni sollevate occorre partire dalla lettura della fideiussione impugnata. L'art. 7 del documento in questione prevede: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”. Una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, che viene condivisa dalla decidente (tra le altre, Cass. n. 22346/2017 Cass. n. 13078/2008, Corte di Appello di
Milano sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023), afferma che, qualora la fideiussione contenga l'impegno del fideiussore a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c. è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, il creditore formuli una richiesta scritta al fideiussore, non essendo necessario che venga promossa anche un'azione giudiziaria nei suoi confronti. Infatti, l'interesse protetto dalla norma consiste nell'assicurare al fideiussore che “la sua posizione non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per il recupero del credito” (Cass. civ. n. 1724 del 29.1.2016). Se la fideiussione è solidale, come in genere accade, il creditore può rivolgersi a sua scelta contro l'uno o l'altro dei condebitori e l'istanza proposta nel termine di legge,
pagina 4 di 7 anche esclusivamente nei confronti del fideiussore, ha l'effetto di impedire la decadenza, secondo un orientamento stabile nel tempo (Cass. civ. sentenza 4668 del 20.8.1990; n. 8444 del 20.8.1990; 7345/95; 19300/2005).
In questo contesto, deve escludersi che “l'istanza ai sensi dell'art. 1957 c.c.” nei confronti del fideiussore debba assumere necessariamente veste giudiziale, poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc. Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione prevede la possibilità di interpretare una clausola di “semplice richiesta scritta”, anziché come solve et repete, come dispensa del creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziale nei confronti del fideiussore e sufficienza dell'intimazione stragiudiziale (vedi Cass. 10574/2003, 16825/2016,
13078/2008, 27333/2005). Come esaurientemente chiarito dalla sentenza n. 13078/2008, alla quale s'è uniformata la giurisprudenza successiva, infatti, “una volta che il fideiussore, tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957” che consiste “nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale”.
Nel caso in esame, poiché la banca ha comunicato la revoca del finanziamento sia alla società debitrice che al fideiussore con il telegramma del 18.7.2014 (doc. n. 12 fascicolo monitorio), intimando contestualmente l'immediato pagamento della somma residua, non è decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti, in quanto ha avanzato la richiesta di pagamento nei loro confronti contestualmente all'estinzione dei rapporti contrattuali e quindi alla scadenza dell'obbligazione principale. La conclusione cui si è giunti dispensa, dunque, questo giudice dall'esame dell'accertamento dell'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 6: se anche tale patto fosse inefficace e invalido, e dunque dovesse applicarsi l'art. 1957 c.c., il termine semestrale previsto dalla norma suddetta sarebbe stato rispettato, avendo la banca agito stragiudizialmente – come poteva fare, giusto il disposto dell'art. 7 della fideiussione sopra citato- entro il termine di legge nei confronti del fideiussore e del debitore principale.
Tanto si può dire senza doversi domandare se il contratto sia da qualificare quale fideiussione o garanzia autonoma, distinzione sulla quale le parti si sono a lungo soffermate negli scritti difensivi. La distinzione in parola appare rilevante, infatti, nel momento in cui si discute della possibilità del garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, mentre nel caso di specie il tema di discussione è solo la tempestività dell'azione esperita dalla banca nei confronti del garante.
Quanto all'eccepita nullità della clausola n. 2 della fideiussione, essa si deve intendere rinunciata: tale eccezione è stata infatti inserita nelle conclusioni di cui alla citazione, sub a, ma non è stata reiterata pagina 5 di 7 nelle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, va osservato che la medesima non appare fondata, in quanto non si ravvisa alcun interesse dell'opponente alla statuizione in parola: l'accertamento della nullità è stato infatti richiesto da parte attrice, come la stessa ha precisato in prima memoria, non in via principale, ma solo al fine di paralizzare l'altrui pretesa. Ma la banca non ha avanzato istanza di pagamento di somme da restituire “a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”.
Si deve ritenere rinunciata anche l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con gli artt. 33 e 34 del codice del consumo.
Tale eccezione è stata inserita nelle conclusioni di cui alla citazione, sub c), ma non è stata inserita nelle conclusioni rassegnate dall'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale gli opponenti hanno richiamato, ritrascrivendole, le sole conclusioni rassegnate sub a e sub b (con l'eliminazione, riguardo alla prima, dell'eccezione di nullità della clausola di cui sub 2, come detto sopra). In ogni caso, va evidenziato che l'eccezione non appare fondata, in quanto gli opponenti non possono qualificarsi come consumatori.
Risulta dalla visura camerale prodotta sub 14 da parte convenuta che, quanto meno dal gennaio 2013,
era consigliere di Amministrazione, che rivestiva la qualità Parte_3 Parte_1 di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e socio di al Parte_6
50% e che era socia per il restante 50%. La visura storica camerale non è stata prodotta, Parte_5 ma i fideiussori non hanno contestato l'affermazione avversaria secondo la quale tali cariche erano rivestite dai medesimi anche all'epoca del rilascio della fideiussione (ottobre 2012). Non solo, ma gli opponenti, dopo la contestazione sollevata sul punto dalla banca, non hanno più insistito sulla qualificazione di consumatore e hanno anzi affermato che essa non sarebbe rilevante, atteso che l'ipotesi della declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust sarebbe applicabile ai contraenti a prescindere dalla loro qualità di consumatori. Tale affermazione, per inciso, non incide sulla conclusione alla quale si è pervenuti, la quale prescinde, come si è detto, dall'accertamento della nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust. Ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, cui si è uniformata anche la giurisprudenza della Suprema Corte, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, occorre ricordare che con l'Ordinanza emessa in data 19.11.2015 all'esito del giudizio C-74/2015 (caso Per_1 c/ AN Comercială Intesa Sanpaolo România SA), la Corte di Giustizia ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; conclude, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come
«consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”.
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n.
pagina 6 di 7 742, nella quale la Corte di Cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”.
Da ultimo, con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, e hanno affermato: «La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che
«Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Non appare, in conclusione, possibile affermare, nel caso di specie, che gli opponenti siano consumatori, in quanto hanno prestato la garanzia nella loro qualità di amministratori e/o soci con partecipazione non trascurabile. Va dunque escluso che essi abbiano agito per scopi estranei all'attività professionale svolta.
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Genova, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8929/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. MONTICELLI GERMANO
ATTORI OPPONENTI contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACH ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo , nella sua qualità di mandataria con Controparte_1 rappresentanza di chiedeva e otteneva dal Tribunale di Genova il decreto n. 1969/23 Parte_4 con cui veniva ingiunto a , e il pagamento Parte_3 Parte_1 Parte_5 della somma di euro 96.076,76, oltre interessi e spese di procedura, in forza del contratto di fideiussione dell'11.10.2012 stipulato con la AN GE s.p.a., poi ceduto – in ultimo – a
[...]
Tale fideiussione veniva attivata a garanzia del credito restitutorio derivante dal contratto di Parte_4 finanziamento concesso in pari data alla società per un importo originario di euro Parte_6
75.000,00.
Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1969/23 , Parte_3 Parte_1
e i quali eccepivano: la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di richiedere Parte_5 l'adempimento ai fideiussori, a nulla valendo la clausola n. 6 del contratto di fideiussione, derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria;
la nullità del contratto di fideiussione poiché corrispondente allo schema ABI, ritenuto lesivo dei principi della concorrenza dalla AN d'Italia e rilevavano di essere consumatori, con conseguente nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione anche per violazione del Codice del Consumo. Gli opponenti chiedevano l'accoglimento dell'opposizione e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo n. 1969/23 emesso dal Tribunale di Genova.
pagina 1 di 7 Si costituiva in giudizio la società la quale rilevava che dal conteggio prodotto e Parte_4 aggiornato al 31.03.2023 risultava maturato un credito di euro 96.070,76, oltre interessi come previsti dal contratto. Affermava l'erroneità della qualificazione come fideiussione del contratto impugnato: trattavasi, invero, di contratto autonomo di garanzia, in ragione della specifica sottoscrizione della clausola di rinuncia ad opporre eccezioni anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale, oltre che dell'intenzione delle parti di derogare il disposto dell'art. 1957 c.c. Inoltre, l'opposta rilevava come il contratto autonomo di garanzia non subiva gli effetti dell'art. 1957 c.c., non producendosi così alcuna decadenza in capo all'ingiungente. Infine, la convenuta negava la fondatezza dell'eccezione con cui gli opponenti si valevano della qualità di consumatori, avendo gli stessi sottoscritto la fideiussione bancaria de quo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società garantita nella quale essi rivestivano specifiche qualifiche di soci e/o amministratori.
Sulla base di tali deduzioni, la società opposta chiedeva il rigetto di tutte le avverse domande poiché infondate e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. A seguito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e dell'evasione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (con cui veniva ordinato ad alcuni istituti bancari terzi al giudizio la produzione dei modelli di fideiussione omnibus utilizzati nell'ottobre 2012), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinques c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue.
Sulla legittimazione attiva di Controparte_1
Parte opponente ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione attiva della cessionaria, affermando in prima udienza: “ (…) Eccepisce altresì la carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta in quanto non vi è prova che il credito sia stato ceduto a ”. Pt_4
In sostanza, parte attrice ha evidenziato che manca la prova della prima delle cessioni che la convenuta afferma essere avvenute e che, in virtù dei successivi passaggi, l'ha portata ad essere titolare del diritto di credito azionato in giudizio. Ciò che la parte opponente rileva è la carenza di legittimazione attiva della società creditrice sotto il profilo della mancata inclusione del credito azionato in giudizio tra quelli oggetto di cessione.
Ora, non vi è dubbio che, come opinato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, laddove venga sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva sotto l'aspetto considerato, spetti alla parte contro la quale l'eccezione è sollevata dare la dimostrazione dei fatti contestati, ovvero dell'inclusione del credito ceduto nella cessione.
Sul punto, tuttavia, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la contestazione sollevata dagli opponenti è mal posta, e non equivale ad efficace contestazione.
In linea generale, infatti, contestare che la parte avversaria non abbia dato prova del proprio diritto non equivale ad effettuare una valida ed efficace contestazione dei fatti sui quali il diritto si fonda. Si legga sul punto quanto statuito da Cass., ordinanza 17889/2020 (conforme a Cass., ordinanza 22701/2017), in parte motiva: “(…) La Corte d'appello ha affermato, come si è detto, che non poteva ritenersi Cont circostanza pacifica che il XXX avesse fatto rifornimento presso il distributore gestito dal , e ciò in quanto quest'ultimo aveva fin dal primo grado sostenuto che mancava la prova di quel rifornimento;
ed ha quindi aggiunto che la linea difensiva secondo la quale mancava la prova di un certo fatto fosse da considerare equivalente alla contestazione del fatto medesimo. In realtà, invece, le due cose non coincidono;
dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato. (…) Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe dovuto ritenere sussistente la
pagina 2 di 7 Cont contestazione del fatto storico del rifornimento per la sola ragione che il aveva affermato che mancava la prova sul punto (…)” (n.d.r. sottolineatura della redattrice).
In secondo luogo, occorre considerare che l'opponente non ha svolto alcuna contestazione relativa alla mancata inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione né in atto di citazione, né nelle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c.
La parte attrice nei predetti scritti difensivi si è infatti difesa nel merito, negando l'efficacia e la validità della fideiussione, ovvero del titolo in forza del quale la convenuta opposta chiede il pagamento del credito oggetto di cessione. E tale condotta pone seri dubbi di compatibilità con la successiva difesa volta alla contestazione della titolarità del diritto in capo alla convenuta.
Si legga sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2951/2016:
“La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In ogni caso, proprio poiché quella articolata dalla parte opponente va qualificata come mera difesa, e non quale eccezione in senso stretto (attenendo alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio) e potendo in ogni caso la questione essere rilevata di ufficio (sul punto si veda, ancora, in parte motiva, la pronuncia a Sezioni Unite sopra citata), ritiene questo giudice di dover procedere all'accertamento dell'inclusione del credito per cui è causa nell'operazione di cessione. Occorre a tal fine evidenziare che la Gazzetta Ufficiale (n. 148 del 16.12.2017) nella quale è inserito l'avviso della cessione da AN GE a (ovvero la prima delle cessioni, che è quella oggetto Pt_4 di contestazione da parte dell'opponente) elenca le categorie di crediti ceduti, che sono molto ampie, ricomprendendo “tutti i crediti (…) di AN GE PA derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratto di apertura di credito e contratti aventi ad oggetto altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 28 marzo 1989 e il 20 dicembre 2016 e segnalati alla Centrale Rischi ai sensi della circolare della AN D'Italia n. 139/1991. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione. i dati indicativi dei crediti ceduti (…) sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario (…) sul sito Internet WWW.creditofondiario.eu/verifica cessioni e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Sul sito internet è disponibile apposita lista in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”. Il credito in esame origina da un contratto di finanziamento risalente all'anno 2012, e dunque sia per tipologia che per anno di stipula rientra tra quelli ceduti. Inoltre, la condizione che i crediti in esame siano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della AN D'Italia n. 272/2008 e quella della segnalazione in Centrale Rischi devono ritenersi assolte nel momento in cui vi è in atto una pratica di recupero del credito, che presuppone la sofferenza, che a sua volta genera in automatico la segnalazione nella richiamata banca dati. Già solo queste considerazioni portano a ritenere provata l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti da GE a . Pt_4 Si legga sul punto quanto statuito da Cass. sentenza n. 4277/2023: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”.
pagina 3 di 7 Va infine evidenziato che vi è comunque la possibilità di accedere alla lista dei crediti ceduti tramite il link https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni indicato in Gazzetta Ufficiale.
La circostanza che parte opponente rappresenti di non riuscire ad aprire il link di collegamento è che quello indicato (ovvero “www.creditofondiario.eu/normative/verificacessioni”) nella Gazzetta Ufficiale
n. 148/2017 non è completo (v. cfr. con il primo trascritto). Il link completo è tuttavia indicato chiaramente nelle Gazzette Ufficiali alle quali l'opposta fa riferimento e nelle quali sono inserite le altre cessioni. All'interno dell'elenco suddetto si rinviene il numero del rapporto da cui origina il credito oggetto di causa, identificabile con il 67801170, ovvero il numero del rapporto di finanziamento indicato nell'estratto conto prodotto dalla banca quale allegato n. 11 del fascicolo monitorio.
Quanto alle successive cessioni, non vi sono dubbi che esse includano il credito oggetto di causa: la cessione da a identifica come crediti ceduti quelli oggetto della precedente Pt_4 Controparte_3 cessione del credito a , rimandando a tale fine alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. Pt_4
148 del 16.12.2017; quella da a e quella da a rimandano, Controparte_3 Pt_7 Pt_7 Pt_4 per l'identificazione dei crediti ceduti, al link cui si è già fatto riferimento. In conclusione, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta opposta va disattesa.
Nel merito.
Sull'eccezione di decadenza e sulla validità delle fideiussioni.
Gli opponenti hanno eccepito la decadenza della banca ex art. 1957 c.c. per non aver la medesima proposto alcuna istanza giudiziale verso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. A tal fine hanno rilevato: che la banca ha revocato gli affidamenti con telegramma del luglio 2014, senza aver dato poi seguito ad alcuna attività di recupero giudiziale;
che la società garantita è stata dichiarata fallita nell'anno 2015 e che la procedura fallimentare si è conclusa nel giugno del 2018; che nel progetto di stato passivo, datato 22.3.2016, non compare nessuno dei creditori cessionari, né GE come creditore intervenuto. I fideiussori hanno poi eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., inserita nell'art. 6 della fideiussione, la quale va considerata come contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale vietata, come rilevato dalla AN d'Italia con provvedimento n. 55/2005; hanno evidenziato che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
27558/2023, ha sancito la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione limitatamente alle clausole vietate. Gli opponenti hanno poi rilevato la nullità parziale della clausola n. 2 della fideiussione sempre per contrasto con la normativa antitrust e hanno infine eccepito la nullità delle clausole nn. 2 e 6 della fideiussione in quanto vessatorie e comunque in contrasto con gli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Al fine di esaminare le eccezioni sollevate occorre partire dalla lettura della fideiussione impugnata. L'art. 7 del documento in questione prevede: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”. Una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, che viene condivisa dalla decidente (tra le altre, Cass. n. 22346/2017 Cass. n. 13078/2008, Corte di Appello di
Milano sentenza n. 220 del 24 gennaio 2023), afferma che, qualora la fideiussione contenga l'impegno del fideiussore a soddisfare il creditore “a semplice richiesta scritta” per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c. è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, il creditore formuli una richiesta scritta al fideiussore, non essendo necessario che venga promossa anche un'azione giudiziaria nei suoi confronti. Infatti, l'interesse protetto dalla norma consiste nell'assicurare al fideiussore che “la sua posizione non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per il recupero del credito” (Cass. civ. n. 1724 del 29.1.2016). Se la fideiussione è solidale, come in genere accade, il creditore può rivolgersi a sua scelta contro l'uno o l'altro dei condebitori e l'istanza proposta nel termine di legge,
pagina 4 di 7 anche esclusivamente nei confronti del fideiussore, ha l'effetto di impedire la decadenza, secondo un orientamento stabile nel tempo (Cass. civ. sentenza 4668 del 20.8.1990; n. 8444 del 20.8.1990; 7345/95; 19300/2005).
In questo contesto, deve escludersi che “l'istanza ai sensi dell'art. 1957 c.c.” nei confronti del fideiussore debba assumere necessariamente veste giudiziale, poiché una richiesta di pagamento stragiudiziale rivolta al fideiussore è sufficiente ad avvertirlo che il debito garantito non è stato adempiuto, lo pone in condizione di pagare e agire in regresso nei confronti del debitore principale e, anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo (art. 1953 c.c.) nei confronti del debitore principale – e quindi in definitiva di adottare lui le “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito” – e, non ultimo, è certamente meno invasiva e aggressiva di un'azione giudiziale, con ciò che essa normalmente comporta: spese di lite, iscrizione di ipoteca giudiziale, esecuzione forzata sui beni ecc. Peraltro, la giurisprudenza della Corte di Cassazione prevede la possibilità di interpretare una clausola di “semplice richiesta scritta”, anziché come solve et repete, come dispensa del creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziale nei confronti del fideiussore e sufficienza dell'intimazione stragiudiziale (vedi Cass. 10574/2003, 16825/2016,
13078/2008, 27333/2005). Come esaurientemente chiarito dalla sentenza n. 13078/2008, alla quale s'è uniformata la giurisprudenza successiva, infatti, “una volta che il fideiussore, tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta, sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957” che consiste “nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale”.
Nel caso in esame, poiché la banca ha comunicato la revoca del finanziamento sia alla società debitrice che al fideiussore con il telegramma del 18.7.2014 (doc. n. 12 fascicolo monitorio), intimando contestualmente l'immediato pagamento della somma residua, non è decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti, in quanto ha avanzato la richiesta di pagamento nei loro confronti contestualmente all'estinzione dei rapporti contrattuali e quindi alla scadenza dell'obbligazione principale. La conclusione cui si è giunti dispensa, dunque, questo giudice dall'esame dell'accertamento dell'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 6: se anche tale patto fosse inefficace e invalido, e dunque dovesse applicarsi l'art. 1957 c.c., il termine semestrale previsto dalla norma suddetta sarebbe stato rispettato, avendo la banca agito stragiudizialmente – come poteva fare, giusto il disposto dell'art. 7 della fideiussione sopra citato- entro il termine di legge nei confronti del fideiussore e del debitore principale.
Tanto si può dire senza doversi domandare se il contratto sia da qualificare quale fideiussione o garanzia autonoma, distinzione sulla quale le parti si sono a lungo soffermate negli scritti difensivi. La distinzione in parola appare rilevante, infatti, nel momento in cui si discute della possibilità del garante di sollevare eccezioni relative al rapporto principale, mentre nel caso di specie il tema di discussione è solo la tempestività dell'azione esperita dalla banca nei confronti del garante.
Quanto all'eccepita nullità della clausola n. 2 della fideiussione, essa si deve intendere rinunciata: tale eccezione è stata infatti inserita nelle conclusioni di cui alla citazione, sub a, ma non è stata reiterata pagina 5 di 7 nelle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, va osservato che la medesima non appare fondata, in quanto non si ravvisa alcun interesse dell'opponente alla statuizione in parola: l'accertamento della nullità è stato infatti richiesto da parte attrice, come la stessa ha precisato in prima memoria, non in via principale, ma solo al fine di paralizzare l'altrui pretesa. Ma la banca non ha avanzato istanza di pagamento di somme da restituire “a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi”.
Si deve ritenere rinunciata anche l'eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con gli artt. 33 e 34 del codice del consumo.
Tale eccezione è stata inserita nelle conclusioni di cui alla citazione, sub c), ma non è stata inserita nelle conclusioni rassegnate dall'udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale gli opponenti hanno richiamato, ritrascrivendole, le sole conclusioni rassegnate sub a e sub b (con l'eliminazione, riguardo alla prima, dell'eccezione di nullità della clausola di cui sub 2, come detto sopra). In ogni caso, va evidenziato che l'eccezione non appare fondata, in quanto gli opponenti non possono qualificarsi come consumatori.
Risulta dalla visura camerale prodotta sub 14 da parte convenuta che, quanto meno dal gennaio 2013,
era consigliere di Amministrazione, che rivestiva la qualità Parte_3 Parte_1 di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e socio di al Parte_6
50% e che era socia per il restante 50%. La visura storica camerale non è stata prodotta, Parte_5 ma i fideiussori non hanno contestato l'affermazione avversaria secondo la quale tali cariche erano rivestite dai medesimi anche all'epoca del rilascio della fideiussione (ottobre 2012). Non solo, ma gli opponenti, dopo la contestazione sollevata sul punto dalla banca, non hanno più insistito sulla qualificazione di consumatore e hanno anzi affermato che essa non sarebbe rilevante, atteso che l'ipotesi della declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust sarebbe applicabile ai contraenti a prescindere dalla loro qualità di consumatori. Tale affermazione, per inciso, non incide sulla conclusione alla quale si è pervenuti, la quale prescinde, come si è detto, dall'accertamento della nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust. Ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, cui si è uniformata anche la giurisprudenza della Suprema Corte, quanto alla qualificazione del garante come consumatore, occorre ricordare che con l'Ordinanza emessa in data 19.11.2015 all'esito del giudizio C-74/2015 (caso Per_1 c/ AN Comercială Intesa Sanpaolo România SA), la Corte di Giustizia ha ribaltato totalmente l'orientamento sino ad allora dominante nelle varie corti nazionali, e ha affermato la necessità di dare rilevanza non più al dato oggettivo dell'accessorietà del contratto di fideiussione rispetto a quello da cui origina il credito, bensì a quello soggettivo della qualità del fideiussore. In particolare, la Corte europea ha affermato che “quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» […] occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”; conclude, poi, affermando che “spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come
«consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (…)”.
La giurisprudenza di legittimità nazionale si è adeguata da tempo a tale orientamento, ritendo sempre più spesso applicabile la disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Esplicativa è, sul punto, la sentenza del 16.01.2020 n.
pagina 6 di 7 742, nella quale la Corte di Cassazione afferma che l'accessorietà fideiussoria “non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività – professionale o meno – di uno dei contraenti;
tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale)”. La qualificazione del contraente persona fisica, infatti, deve essere valutata alla stregua del criterio generale del consumatore di cui all'art. 3 del Codice del consumo. Conclude, dunque, affermando che dev'essere considerato consumatore “il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)”.
Da ultimo, con l'ordinanza del 27.02.2023 n. 5868 le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento introdotto dalla giurisprudenza eurounitaria, e hanno affermato: «La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che
«Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società».
Non appare, in conclusione, possibile affermare, nel caso di specie, che gli opponenti siano consumatori, in quanto hanno prestato la garanzia nella loro qualità di amministratori e/o soci con partecipazione non trascurabile. Va dunque escluso che essi abbiano agito per scopi estranei all'attività professionale svolta.
In conclusione, l'opposizione va respinta e il decreto dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo il valore medio dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfetario spese generali.
Genova, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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