Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 39 del 2025, proposto da
- RA PA EN, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero della difesa – Centro nazionale amministrativo Esercito prot. n. M_D A76A549 REG 2024 0313248 datato 13.11.2024, notificato in pari data;
- ove occorre e nei limiti dell’interesse del ricorrente, delle circolari DGPM/IV/11^/CD/139758 del 09.11.2001 e n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 del 28.11.2005 della Direzione generale del personale militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come, con ricorso notificato l’11 gennaio 2025 e depositato il successivo 5 di febbraio, RA PA EN, già Ufficiale dell’Esercito, sia insorto avverso gli atti in epigrafe, di reiezione della sua «istanza per l’ottenimento dell’abbreviazione di due anni di anzianità di servizio sulla propria progressione economica ex artt. 117 e 120 del r.d. 3458/1928», deducendone l’illegittimità da più angolazioni;
Richiamata l’eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale amministrativo sollevata dalla difesa erariale;
Osservato che il codice di rito amministrativo stabilisca uno speciale regime di individuazione del Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente per le controversie riguardanti pubblici dipendenti, all’uopo valorizzando il criterio di ubicazione dell’ultima sede di servizio, in evidente parallelismo con quanto disposto dall’art. 413 cod. proc. civ.;
Considerata, altresì, l’ampia latitudine del sintagma «controversie riguardanti pubblici dipendenti», di portata tale da ricomprendere, a giudizio del Collegio, anche le questioni che, ancorché processualmente proposte dopo la cessazione del rapporto di servizio, in quest’ultimo trovino comunque origine;
Considerato in tal senso che non venga infatti in rilievo la (perdurante) qualità soggettiva di “pubblico dipendente” (dovendo altrimenti l’art. 13, comma 2, trovare applicazione in ogni caso in cui una delle parti sia un dipendente in regime di diritto pubblico, quali che siano la materia e l’oggetto della questione), bensì la riconducibilità della controversia al rapporto d’impiego non contrattualizzato, ovverosia intercorrente tra privato e amministrazione di appartenenza;
Considerato, ancora, che, quandanche volesse ritenersi che l’applicazione dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. presupponga la costanza del rapporto di servizio al momento della proposizione del ricorso, l’avere il legislatore delegato del 2010, a monte, individuato un “foro speciale” in materia di rapporto di lavoro non contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (in testuale esclusione degli ordinari criteri basati sulla sede dell’ente e sull’efficacia dell’atto), precluda comunque l’applicazione di questi ultimi in tali tipologie di questioni;
Ritenuto, per quanto innanzi e anche per ragioni di simmetria logica e giuridica, che nell’ipotesi di ricorsi proposti da personale in congedo la competenza andrebbe comunque individuata con riferimento all’ultima sede di servizio del dipendente pubblico, in ragione del rinvio esterno operato dall’art. 39 cod. proc. amm., facendosi governo dell’art. 413, comma V, del codice di rito civile, secondo cui “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto” (T.A.R. Basilicata, 13 novembre 2023, n. 656; T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 7 ottobre 2024, n. 1117; T.A.R. Campania, sez. VII, ord. 7 giugno 2012, n. 2731; T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara n. 499 del 2014);
Richiamato, per soli fini di completezza di delibazione, il (qui non condiviso) orientamento pretorio che, in similari questioni proposte da personale in congedo valorizza «il criterio generale ed ordinario di cui all’art. 13, comma 1, c.p.a., la competenza territoriale a decidere la controversia tra la P.A. ex datrice di lavoro ed il dipendente cessato dal servizio spetta al T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione evocata in giudizio» (T.A.R. Liguria, sez. I, ord. 7 febbraio 2023, n. 175) e osservato come, anche da tale recessiva angolazione, questo Tribunale amministrativo regionale risulterebbe comunque sprovvisto di competenza, avendo il Ministero della difesa sede in Roma;
Ritenuto che da quanto innanzi esposto discenda la competenza territoriale inderogabile del T.A.R. per la UG (in ragione dell’ultima sede di servizio del deducente) a conoscere del presente ricorso, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 15, n. 4, dello stesso codice;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della questione e la definizione in rito dell’affare giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara la propria incompetenza per territorio, sussistendo nella presente questione quella funzionale del Tribunale Amministrativo Regionale per la UG, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
PA Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO