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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2024, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7609/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7609/2022 promossa da:
ATTORE Parte_1
Con l'avv. Michele Rondinelli contro
CONVENUTA CP_1
Con l'avv. Andrea Girardi
Conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“NEL MERITO: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attore di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi stragiudiziali e giudiziali promossi nei confronti di Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella, per l'effetto condannare la convenuta a pagare al sig. la somma Parte_1 di € 35.458,89 o diversa che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010 (docc. 27 e 28)”.
pagina 1 di 7 Per la convenuta:
“rigettare le domande proposte nei confronti di stante l'inoperatività della garanzia CP_1 assicurativa invocata per i motivi di cui alla narrativa del paragrafo n. 1 del presente atto;
rigettare le domande proposte nei confronti di perché comunque infondate in fatto CP_1 ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la società deducendo che: Parte_1 CP_1
a) in data 20.4.2015, egli aveva sottoscritto con la (nel prosieguo anche Controparte_2
Contr
, oggi Fallimento Roma Servizi s.r.l., contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento al contratto di mutuo n. 72462 stipulato con la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella
Banca di Credito Cooperativo S.c.p.a.r.l. in data 15 giugno 2006;
b) con la sottoscrizione del contratto, egli aveva altresì aderito alla polizza di tutela legale n.
Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla
Contr base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore il giudizio avanti al Tribunale di Trento (n.r.g. 1202/2017), espletata consulenza tecnica, il Tribunale con la sentenza n. 23/20 aveva rigettato le domande;
CP_ d) nonostante le plurime richieste inviate (in particolare, pec del 6.7.2020), si era però rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'attore nella vertenza incardinata.
L'attore ha, quindi, formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta chiedendo che la stessa fosse condannata, previo accertamento dell'operatività della polizza, al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi € 35.458,98=, oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita eccependo: CP_1
pagina 2 di 7 - l'inoperatività della polizza in quanto nella fattispecie non risultava integrato il requisito della aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di
Trento avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come emergeva – a suo dire - dalla motivazione della sentenza che aveva rigettato tutte le domande dell'attore e dalla condanna dello stesso al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
Contr
- l'inoperatività della polizza, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave di la quale aveva consegnato alla propria cliente una perizia del tutto inattendibile.
Ha contestato, infine, l'importo richiesto deducendo che:
Contr
- l'attore non aveva dimostrato l'esborso delle somme relative al costo della perizia delle spese legali liquidate in sentenza, del compenso al CTU e al CTP;
- non poteva essere riconosciuto quanto richiesto dall'avv. Rondinelli, difensore dell'attore ed Contr indicato da prevedendo il contratto quale compenso per l'assistenza legale il solo importo di € 700,00= ed avendo lo stesso avvocato limitato il proprio compenso al sopra citato importo Contr così come emergeva dalla scrittura privata sottoscritta con (cfr. doc. 1 convenuta).
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
La domanda dell'attore va accolta nei limiti che seguono.
Sono documentati, e comunque non contestati: a) la stipulazione del contratto “formula
Gold”, comprensiva della Copertura Tutela Legale (cfr. docc. 1, 2 di attore); b) la perizia tecnica econometrica redatta dall'ing. (cfr. doc. 3 di attore); c) l'esito del giudizio Per_1
avanti al Tribunale di Trento (cfr. docc. da 5 a 11), conclusosi con la sentenza 23/2019 nella quale sono state rigettate le domande svolte dallo con condanna dello stesso al Pt_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese di lite.
Contr Ora, sostiene che, essendo la perizia redatta da del tutto carente ed CP_1
inadeguata come – a suo dire – desumibile dalla motivazione della sentenza richiamata, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata.
pagina 3 di 7 L'assunto non può essere condiviso, non potendosi ritenere che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate dall'attrice. Come si ricava dalla ampia motivazione della sentenza (che già di per sé dimostra come le argomentazioni di parte attrice, seppur rivelatesi infondate, richiedevano approfondimento e richiami giurisprudenziali), infatti, il rigetto delle domande attoree è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (applicazione della soglia in materia di usura agli interessi moratori, anatocismo e sistema di ammortamento alla francese, sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia usura), a fronte di posizioni della giurisprudenza di merito sulla materia all'epoca contrastanti ed in assenza di pronunce consolidate della S.C.
L'assenza di alea avrebbe potuto conseguire ad una perizia caratterizzata da un'erroneità marchiana ed assolutamente evidente, il che, però, avrebbe reso del tutto superflua la consulenza tecnica disposta, invece, dal giudice;
a fronte di tali considerazioni non può certo considerarsi dirimente la condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza.
Contr
Non potendosi ritenere completamente inattendibile la perizia redatta da è da escludere anche la colpa grave di quest'ultima, con conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1900 I comma c.c.
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di controparte;
5) Le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, l'attore chiede il rimborso del complessivo importo di euro 35.458,89 ovvero: a) € Contr 2.800,00 per la redazione della perizia da parte di (doc. 20); b) € 183,00 per le spese pagina 4 di 7 relative al procedimento di mediazione (doc. 21); c) € 4821,00 per compenso CTU (doc. 22), d)
€ 1220,00 per spese CTP (doc. 23); e) € 11.234,45 per compenso avv. Rondinelli (docc. 24 e
25); f) € 15.000,00 per rimborso spese legali liquidate nella sentenza in favore dell'istituto bancario (doc. 26); g) € 200,00 per imposta registrazione sentenza.
Ritiene il Tribunale che possano essere riconosciuti tutti gli importi indicati, in quanto i relativi pagamenti risultano documentati dalla quietanza o dai bonifici effettuati, ad eccezione di quello relativo al compenso del CTP avendo lo prodotto la sola fattura ed Pt_1
all'imposta di registro in assenza di prova a supporto.
L'importo dovuto all'attore ammonta pertanto ad € 34.038,89=.
Parte convenuta sostiene che le spese legali in favore dell'avv. Rondinelli non possano essere riconosciute stante la previsione, contenuta all'art. 8 del Contratto Gold, secondo cui i costi da sostenere per “l'assistenza legale/giudiziale dell'avvocato dominus” “sono quantificati in € 700,00 circa oltre accessori di legge”.
L'assunto non può essere condiviso stante il disposto di cui all'art. 2233, terzo comma c.c., in base al quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”. Tale previsione comporta, infatti, che la pattuizione avente ad oggetto il compenso professionale deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta sia dal professionista sia dal cliente.
Il contratto in questione manca, invece, della sottoscrizione dell'avv. Rondinelli, sicché la citata previsione non può produrre effetto nei confronti del professionista.
A tale osservazione consegue anche la sostanziale irrilevanza della scrittura sottoscritta Contr tra l'avv. Rondinelli e (cfr. doc. 1 di convenuta) tenuto conto della genericità delle affermazioni ivi contenute (cfr. lett. c) “l'avvocato […] non potrà prendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito salvo le spese di notifica e del contributo unificato” e lett. d) “ […] è assolutamente vietato all'avvocato di richiedere ulteriori e/o diverse somme”) ed in assenza di indicazioni specifiche in merito agli importi spettanti al difensore.
A ciò va aggiunto, che lo stesso art. 8 del contratto GOLD prevede espressamente che gli onorari dovuti per l'attività difensiva svolta in un giudizio eventualmente intrapreso “non pagina 5 di 7 sono da ritenersi inclusi nel presente accordo e saranno trattati e corrisposti direttamente dal cliente con i professionisti contro emissione di regolare fattura”; ancora, sempre l'art. 8, si riferisce all'importo di € 700,00 in modo puramente indicativo (si legge infatti che i costi sono quantificati “solo in via indicativa” in “€ 700,00 circa”). CP_ Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, va condannata ad indennizzare l'assicurato per l'importo di € 34.038,89= che, rivalutato (Cass. 15868/15) dalla data Pt_1
di denuncia del sinistro documentata al 6.7.20 (cfr. doc. 12 attore), quale momento perfezionativo del diritto all'indennizzo, alla data odierna secondo gli indici ISTAT, ammonta all'attualità ad € 39.961,66; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU 1712/1995, e giurisprudenza successiva) pari ad € 3.311,54=. L'importo complessivo dovuto all'attore, pertanto, ammonta ad €
43.274,20=; dal giorno di pubblicazione della sentenza, inoltre, sono dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche – in € 1.701,00= per la fase di studio, € 1.204,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase istruttoria ed € 2905,00= per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge.
Vanno altresì rimborsati i costi della mediazione esperita nel presente giudizio, pari ad €
109,80= (cfr. docc. 27 e 28 attore), somma che appare proporzionata all'attività svolta e comunque conforme ai parametri stabili dal D.M. 55/2014.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
43.274,20=, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna al pagamento in favore di con distrazione delle CP_1 Parte_1
spese in favore dell'avv. Michele Rondinelli dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, pagina 6 di 7 liquidate in complessivi € 6.713,00=, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna altresì la convenuta al rimborso di € 109,80 per spese di mediazione.
Brescia, 26.11.2024
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7609/2022 promossa da:
ATTORE Parte_1
Con l'avv. Michele Rondinelli contro
CONVENUTA CP_1
Con l'avv. Andrea Girardi
Conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“NEL MERITO: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attore di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi stragiudiziali e giudiziali promossi nei confronti di Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella, per l'effetto condannare la convenuta a pagare al sig. la somma Parte_1 di € 35.458,89 o diversa che risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010 (docc. 27 e 28)”.
pagina 1 di 7 Per la convenuta:
“rigettare le domande proposte nei confronti di stante l'inoperatività della garanzia CP_1 assicurativa invocata per i motivi di cui alla narrativa del paragrafo n. 1 del presente atto;
rigettare le domande proposte nei confronti di perché comunque infondate in fatto CP_1 ed in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la società deducendo che: Parte_1 CP_1
a) in data 20.4.2015, egli aveva sottoscritto con la (nel prosieguo anche Controparte_2
Contr
, oggi Fallimento Roma Servizi s.r.l., contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento al contratto di mutuo n. 72462 stipulato con la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia e Paganella
Banca di Credito Cooperativo S.c.p.a.r.l. in data 15 giugno 2006;
b) con la sottoscrizione del contratto, egli aveva altresì aderito alla polizza di tutela legale n.
Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla
Contr base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore il giudizio avanti al Tribunale di Trento (n.r.g. 1202/2017), espletata consulenza tecnica, il Tribunale con la sentenza n. 23/20 aveva rigettato le domande;
CP_ d) nonostante le plurime richieste inviate (in particolare, pec del 6.7.2020), si era però rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dall'attore nella vertenza incardinata.
L'attore ha, quindi, formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta chiedendo che la stessa fosse condannata, previo accertamento dell'operatività della polizza, al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi € 35.458,98=, oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita eccependo: CP_1
pagina 2 di 7 - l'inoperatività della polizza in quanto nella fattispecie non risultava integrato il requisito della aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di
Trento avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato, come emergeva – a suo dire - dalla motivazione della sentenza che aveva rigettato tutte le domande dell'attore e dalla condanna dello stesso al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
Contr
- l'inoperatività della polizza, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave di la quale aveva consegnato alla propria cliente una perizia del tutto inattendibile.
Ha contestato, infine, l'importo richiesto deducendo che:
Contr
- l'attore non aveva dimostrato l'esborso delle somme relative al costo della perizia delle spese legali liquidate in sentenza, del compenso al CTU e al CTP;
- non poteva essere riconosciuto quanto richiesto dall'avv. Rondinelli, difensore dell'attore ed Contr indicato da prevedendo il contratto quale compenso per l'assistenza legale il solo importo di € 700,00= ed avendo lo stesso avvocato limitato il proprio compenso al sopra citato importo Contr così come emergeva dalla scrittura privata sottoscritta con (cfr. doc. 1 convenuta).
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.7.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
La domanda dell'attore va accolta nei limiti che seguono.
Sono documentati, e comunque non contestati: a) la stipulazione del contratto “formula
Gold”, comprensiva della Copertura Tutela Legale (cfr. docc. 1, 2 di attore); b) la perizia tecnica econometrica redatta dall'ing. (cfr. doc. 3 di attore); c) l'esito del giudizio Per_1
avanti al Tribunale di Trento (cfr. docc. da 5 a 11), conclusosi con la sentenza 23/2019 nella quale sono state rigettate le domande svolte dallo con condanna dello stesso al Pt_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ed alla rifusione delle spese di lite.
Contr Ora, sostiene che, essendo la perizia redatta da del tutto carente ed CP_1
inadeguata come – a suo dire – desumibile dalla motivazione della sentenza richiamata, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata.
pagina 3 di 7 L'assunto non può essere condiviso, non potendosi ritenere che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate dall'attrice. Come si ricava dalla ampia motivazione della sentenza (che già di per sé dimostra come le argomentazioni di parte attrice, seppur rivelatesi infondate, richiedevano approfondimento e richiami giurisprudenziali), infatti, il rigetto delle domande attoree è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (applicazione della soglia in materia di usura agli interessi moratori, anatocismo e sistema di ammortamento alla francese, sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione del superamento o meno della soglia usura), a fronte di posizioni della giurisprudenza di merito sulla materia all'epoca contrastanti ed in assenza di pronunce consolidate della S.C.
L'assenza di alea avrebbe potuto conseguire ad una perizia caratterizzata da un'erroneità marchiana ed assolutamente evidente, il che, però, avrebbe reso del tutto superflua la consulenza tecnica disposta, invece, dal giudice;
a fronte di tali considerazioni non può certo considerarsi dirimente la condanna ex art. 96 c.p.c. di cui alla sentenza.
Contr
Non potendosi ritenere completamente inattendibile la perizia redatta da è da escludere anche la colpa grave di quest'ultima, con conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1900 I comma c.c.
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di controparte;
5) Le spese del legale di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, l'attore chiede il rimborso del complessivo importo di euro 35.458,89 ovvero: a) € Contr 2.800,00 per la redazione della perizia da parte di (doc. 20); b) € 183,00 per le spese pagina 4 di 7 relative al procedimento di mediazione (doc. 21); c) € 4821,00 per compenso CTU (doc. 22), d)
€ 1220,00 per spese CTP (doc. 23); e) € 11.234,45 per compenso avv. Rondinelli (docc. 24 e
25); f) € 15.000,00 per rimborso spese legali liquidate nella sentenza in favore dell'istituto bancario (doc. 26); g) € 200,00 per imposta registrazione sentenza.
Ritiene il Tribunale che possano essere riconosciuti tutti gli importi indicati, in quanto i relativi pagamenti risultano documentati dalla quietanza o dai bonifici effettuati, ad eccezione di quello relativo al compenso del CTP avendo lo prodotto la sola fattura ed Pt_1
all'imposta di registro in assenza di prova a supporto.
L'importo dovuto all'attore ammonta pertanto ad € 34.038,89=.
Parte convenuta sostiene che le spese legali in favore dell'avv. Rondinelli non possano essere riconosciute stante la previsione, contenuta all'art. 8 del Contratto Gold, secondo cui i costi da sostenere per “l'assistenza legale/giudiziale dell'avvocato dominus” “sono quantificati in € 700,00 circa oltre accessori di legge”.
L'assunto non può essere condiviso stante il disposto di cui all'art. 2233, terzo comma c.c., in base al quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”. Tale previsione comporta, infatti, che la pattuizione avente ad oggetto il compenso professionale deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta sia dal professionista sia dal cliente.
Il contratto in questione manca, invece, della sottoscrizione dell'avv. Rondinelli, sicché la citata previsione non può produrre effetto nei confronti del professionista.
A tale osservazione consegue anche la sostanziale irrilevanza della scrittura sottoscritta Contr tra l'avv. Rondinelli e (cfr. doc. 1 di convenuta) tenuto conto della genericità delle affermazioni ivi contenute (cfr. lett. c) “l'avvocato […] non potrà prendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito salvo le spese di notifica e del contributo unificato” e lett. d) “ […] è assolutamente vietato all'avvocato di richiedere ulteriori e/o diverse somme”) ed in assenza di indicazioni specifiche in merito agli importi spettanti al difensore.
A ciò va aggiunto, che lo stesso art. 8 del contratto GOLD prevede espressamente che gli onorari dovuti per l'attività difensiva svolta in un giudizio eventualmente intrapreso “non pagina 5 di 7 sono da ritenersi inclusi nel presente accordo e saranno trattati e corrisposti direttamente dal cliente con i professionisti contro emissione di regolare fattura”; ancora, sempre l'art. 8, si riferisce all'importo di € 700,00 in modo puramente indicativo (si legge infatti che i costi sono quantificati “solo in via indicativa” in “€ 700,00 circa”). CP_ Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, va condannata ad indennizzare l'assicurato per l'importo di € 34.038,89= che, rivalutato (Cass. 15868/15) dalla data Pt_1
di denuncia del sinistro documentata al 6.7.20 (cfr. doc. 12 attore), quale momento perfezionativo del diritto all'indennizzo, alla data odierna secondo gli indici ISTAT, ammonta all'attualità ad € 39.961,66; a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma devalutata e rivalutata di anno in anno (Cass. SS.UU 1712/1995, e giurisprudenza successiva) pari ad € 3.311,54=. L'importo complessivo dovuto all'attore, pertanto, ammonta ad €
43.274,20=; dal giorno di pubblicazione della sentenza, inoltre, sono dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria, in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche – in € 1.701,00= per la fase di studio, € 1.204,00= per la fase introduttiva, € 903,00= per la fase istruttoria ed € 2905,00= per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA, come per legge.
Vanno altresì rimborsati i costi della mediazione esperita nel presente giudizio, pari ad €
109,80= (cfr. docc. 27 e 28 attore), somma che appare proporzionata all'attività svolta e comunque conforme ai parametri stabili dal D.M. 55/2014.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così dispone:
- condanna al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
43.274,20=, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- condanna al pagamento in favore di con distrazione delle CP_1 Parte_1
spese in favore dell'avv. Michele Rondinelli dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, pagina 6 di 7 liquidate in complessivi € 6.713,00=, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- condanna altresì la convenuta al rimborso di € 109,80 per spese di mediazione.
Brescia, 26.11.2024
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7