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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2625/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2625/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, nata ad [...] il [...] (C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Sandro Pertini n. 21 (avv. Valentina Calderoni)
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
a Ladispoli – Marina di San Nicola (RM), Via del Capricorno n. 20/D (avv. Erica Linda Viviana
Appi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
19.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in Lugo (RA), in data 20/02/2001; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
17.12.1963 (C.F. e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29/07/1957 (C.F. , celebrato con rito civile in Ladispoli (RM) in data C.F._2
10/12/2001, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.58, parte I, anno 2001;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ladispoli (RM) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. La Signora manterrà la propria residenza, unitamente al figlio presso l'abitazione Pt_1 Per_1
familiare, sita in ON (RA) Via Sandro Pertini n. 21;
2. Tenuto conto del fatto che al momento il figlio è maggiorenne ma non ancora pienamente Per_1
autosufficiente e che lo stesso ha mantenuto la propria residenza, e di fatto tuttora vive con la madre nell'ex casa coniugale, la residenza familiare – consistente in Villetta abbinata da un lato, terra cielo,
con il terreno su cui insiste e annessa area cortiliva residenziale, censita al NCEU del Comune di
ON al foglio 113, mappale 1286 sub 4, pianto T – 1, categoria A/3 classe 3, vani 7 superficie catastale mq 156, superficie catastale escluse aree scoperte mq 141 R.C. 668,81, mappale 1286 –
E.U. Mq 270 - resta assegnata alla Signora unitamente ai mobili che la compongono, ad Pt_1
eccezione di quanto prelevato dal signor in forza degli accordi di separazione;
CP_1
3. Il figlio è maggiorenne, e, ancorché non economicamente autosufficiente in quanto Per_1
studente universitario, ha un'età tale da non rendere necessario il piano genitoriale in quanto egli,
pur rimanendo a vivere con la madre, vive una vita completamente autonoma;
4. Il Signor continuerà a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
l'importo di € 150,00 mensili, da versarsi sul conto corrente già a lui noto, intestato alla Signora
entro il giorno 3 di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata di anno in anno secondo gli Parte_1
indici Istat come per legge.
5. Le spese straordinarie e imprevedibili continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori.
Si intendono per spese imprevedibili e straordinarie:
A) spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori entro il limite di spesa di € 150,00,
ad eccezione delle spese indifferibili ed urgenti che dovranno essere rimborsate anche sopra la soglia di € 150,00
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese mediche sanitarie :tickets, visite specialistiche, farmaci, e parafarmaci se prescritti dal medico interventi chirurgici o, comunque, di assistenza sanitaria indifferibili, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, apparecchi di ausilio oculistico anche acquistati non in convenzione con il SSN, protesi e apparecchi ortopedici, cicli di fisioterapia, psicoterapia,
logopedia, nonché, cicli di rieducazione per disturbi specifici dell'apprendimento, unicamente qualora la problematica fisica, psicofisica o il disturbo specifico dell'apprendimento manifestati nel figlio siano diagnosticati dal medico specialista o pediatra e necessitino delle suddette terapie, come prescritte dal medico;
Spese per il mantenimento dell'autovettura in uso a (bollo, assicurazione, tagliando, Per_1
revisione, manutenzione per guasti meccanici o danni alla carrozzeria, cambio gomme ecc);
Tali spese devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa semplice esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro.
B) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori (Con elencazione non tassativa) - spese scolastiche, rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, programmi di studio all'estero (ES, programma Erasmus),
corsi di formazione post-universitaria, master;
- spese parascolastiche, viaggi in genere, anche se organizzati dalla scuola (con esclusione delle gite scolastiche), corsi di lingua straniera o di informatica ed acquisto di computer e software;
- spese sanitarie, tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di fisioterapia, logopedia, psicoterapia,
o comunque cicli di rieducazione per disturbi specifici dell'apprendimento, qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di prescrizione medica;
- spese ludiche, sportive o ricreative, vacanze trascorse senza i genitori, acquisto, manutenzione straordinaria di auto, moto, ciclomotori, attività sportive e relativa attrezzatura (ad eccezione di quelle già svolte), corsi artistici quali danza, musica, pittura e simili, acquisto apparecchiatura elettronica quale smartphone, tablet o simili.
- spese di acquisto autovetture, motocicli, ciclomotori;
- spese per viaggi;
In riferimento alle spese straordinarie da rimborsare solo previo accordo, a fronte di una preventiva richiesta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, decorsi giorni 4 (quattro) dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
6. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
7. Ogni questione relativa alla divisione dei beni in comproprietà tra i coniugi, con particolare riferimento alla ex casa famigliare e agli arredi ivi presenti, in quanto oggetto di assegnazione, sarà
definita al venir meno dell'assegnazione medesima;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Ravenna, 21/07/2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2625/2025 V.G. posta in decisione il 15.07.2025 e promossa dai coniugi
, nata ad [...] il [...] (C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Sandro Pertini n. 21 (avv. Valentina Calderoni)
e
, nato a [...] il [...] (C.F. , residente Controparte_1 C.F._2
a Ladispoli – Marina di San Nicola (RM), Via del Capricorno n. 20/D (avv. Erica Linda Viviana
Appi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
19.06.2025; preso atto che l'udienza del 08.07.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in Lugo (RA), in data 20/02/2001; Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
17.12.1963 (C.F. e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29/07/1957 (C.F. , celebrato con rito civile in Ladispoli (RM) in data C.F._2
10/12/2001, in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.58, parte I, anno 2001;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ladispoli (RM) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. La Signora manterrà la propria residenza, unitamente al figlio presso l'abitazione Pt_1 Per_1
familiare, sita in ON (RA) Via Sandro Pertini n. 21;
2. Tenuto conto del fatto che al momento il figlio è maggiorenne ma non ancora pienamente Per_1
autosufficiente e che lo stesso ha mantenuto la propria residenza, e di fatto tuttora vive con la madre nell'ex casa coniugale, la residenza familiare – consistente in Villetta abbinata da un lato, terra cielo,
con il terreno su cui insiste e annessa area cortiliva residenziale, censita al NCEU del Comune di
ON al foglio 113, mappale 1286 sub 4, pianto T – 1, categoria A/3 classe 3, vani 7 superficie catastale mq 156, superficie catastale escluse aree scoperte mq 141 R.C. 668,81, mappale 1286 –
E.U. Mq 270 - resta assegnata alla Signora unitamente ai mobili che la compongono, ad Pt_1
eccezione di quanto prelevato dal signor in forza degli accordi di separazione;
CP_1
3. Il figlio è maggiorenne, e, ancorché non economicamente autosufficiente in quanto Per_1
studente universitario, ha un'età tale da non rendere necessario il piano genitoriale in quanto egli,
pur rimanendo a vivere con la madre, vive una vita completamente autonoma;
4. Il Signor continuerà a corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento del figlio CP_1
l'importo di € 150,00 mensili, da versarsi sul conto corrente già a lui noto, intestato alla Signora
entro il giorno 3 di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata di anno in anno secondo gli Parte_1
indici Istat come per legge.
5. Le spese straordinarie e imprevedibili continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori.
Si intendono per spese imprevedibili e straordinarie:
A) spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori entro il limite di spesa di € 150,00,
ad eccezione delle spese indifferibili ed urgenti che dovranno essere rimborsate anche sopra la soglia di € 150,00
- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
- spese mediche sanitarie :tickets, visite specialistiche, farmaci, e parafarmaci se prescritti dal medico interventi chirurgici o, comunque, di assistenza sanitaria indifferibili, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, apparecchi di ausilio oculistico anche acquistati non in convenzione con il SSN, protesi e apparecchi ortopedici, cicli di fisioterapia, psicoterapia,
logopedia, nonché, cicli di rieducazione per disturbi specifici dell'apprendimento, unicamente qualora la problematica fisica, psicofisica o il disturbo specifico dell'apprendimento manifestati nel figlio siano diagnosticati dal medico specialista o pediatra e necessitino delle suddette terapie, come prescritte dal medico;
Spese per il mantenimento dell'autovettura in uso a (bollo, assicurazione, tagliando, Per_1
revisione, manutenzione per guasti meccanici o danni alla carrozzeria, cambio gomme ecc);
Tali spese devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa semplice esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro.
B) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori (Con elencazione non tassativa) - spese scolastiche, rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, programmi di studio all'estero (ES, programma Erasmus),
corsi di formazione post-universitaria, master;
- spese parascolastiche, viaggi in genere, anche se organizzati dalla scuola (con esclusione delle gite scolastiche), corsi di lingua straniera o di informatica ed acquisto di computer e software;
- spese sanitarie, tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di fisioterapia, logopedia, psicoterapia,
o comunque cicli di rieducazione per disturbi specifici dell'apprendimento, qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di prescrizione medica;
- spese ludiche, sportive o ricreative, vacanze trascorse senza i genitori, acquisto, manutenzione straordinaria di auto, moto, ciclomotori, attività sportive e relativa attrezzatura (ad eccezione di quelle già svolte), corsi artistici quali danza, musica, pittura e simili, acquisto apparecchiatura elettronica quale smartphone, tablet o simili.
- spese di acquisto autovetture, motocicli, ciclomotori;
- spese per viaggi;
In riferimento alle spese straordinarie da rimborsare solo previo accordo, a fronte di una preventiva richiesta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto, decorsi giorni 4 (quattro) dalla richiesta, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
6. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
7. Ogni questione relativa alla divisione dei beni in comproprietà tra i coniugi, con particolare riferimento alla ex casa famigliare e agli arredi ivi presenti, in quanto oggetto di assegnazione, sarà
definita al venir meno dell'assegnazione medesima;
8. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.”
Ravenna, 21/07/2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè