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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/12/2024, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 502/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GRONCHI IVO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. CIRILLO BRUNO (CF
[...] C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 312/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/02/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza appellata, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5048/2019 reso dal Tribunale di Firenze il 5.11.2019 ovvero dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della sentenza impugnata in forza dell'accoglimento dei motivi di gravame, con ogni conseguente pronuncia di legge e di rito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambe le fasi del giudizio e con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate”.
pagina 1 di 11 Per parte appellata: “Nel merito, In via principale, - dichiarare inammissibile l'appello. In via subordinata - rigettare l'appello in quanto completamente infondato per i motivi indicati nel presente atto, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.312/2022 emessa dal Tribunale Firenze in data 4.4.2022.; In ogni caso, - condannare la parte appellante al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, , in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 [...]
proponendo gravame avverso la sentenza n. 312/2022, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/02/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da l'aveva respinta, con Parte_1 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – conveniva in giudizio (già Parte_1 Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5048/2019 del Controparte_3
6.11.2019, con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 10.928,21 (oltre interessi e spese legali), quale corrispettivo dovuto sulla base della fattura n. 0480505350005615 del 24.10.2018 per € 10.337,40 e della fattura n. 0480505350005616 del 25.10.2018 per €
590,81.
A sostegno dell'opposizione, rilevava: che la fattura n. 0480505350005615, dell'importo totale di € 10.540,71, risultava riferita, quanto ad € 10.337,40, al pagamento di altra che, però, non era stata allegata al ricorso monitorio;
che, peraltro, non vi era alcuna indicazione della natura dell'importo addebitato, del luogo in cui sarebbe avvenuta la fornitura, del numero identificativo del contatore e dell'altra fattura cui si faceva riferimento;
che, in ogni caso, non vi era prova né dell'esistenza del rapporto contrattuale né del recapito delle fatture da parte di CP_4 che parimenti non dovuto era l'importo di € 590,81, portato dalla fattura n. 0480505350005616, in quanto privo di giustificazione causale, a fronte di consumi fatturati pari a zero;
che, inoltre, i crediti azionati in via monitoria era completamente indimostrati;
concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , per mezzo Controparte_2 della procuratrice generale contestando integralmente l'opposizione. Controparte_5
In particolare, l'opposta deduceva:
pagina 2 di 11 che nella fattura n. 0480505350005615 del 4.10.2018, dell'importo di € 10.540,71, era stato addebitato l'importo di € 10.127,73 (“importo per fattura precedente”) relativo alla fattura n.48050535250201A del 25.02.2015 ed alla fattura n. 480505351874019 del 02.09.2015. che la fattura n. 48050535250201A era stata emessa a seguito della ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, riscontrati in seguito ad una verifica, sul luogo di fornitura, dei tecnici di Enel
Distribuzione, avvenuta in data 6.11.2014; che, infatti, i predetti tecnici, in occasione del sopralluogo, avevano accertato una manomissione del contatore, fatto per il quale era stata anche sporta querela, per il reato di furto di energia elettrica, presso la Procura della Repubblica di Firenze;
che, invece, per quanto riguardava la fattura n. 0480505350005616 del 5.10.2018, dell'importo di
€ 590,81, essa non si riferiva a consumi fatturati ma all'applicazione di interessi di mora per il ritardato pagamento della fattura del 9.1.2017; concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava l'opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) tutte le fatture azionate si riferivano a tre differenti POD (n. IT001E43269227, n.
IT001E434488826 e n. IT001E433515897), tutti intestati all'opponente e relativi all'indirizzo di via dell'Olmatello n. 19;
(-) la fattura n. 48050535250201A conteneva l'addebito di € 10.127,73 per prelievi irregolari, riscontrati a seguito di una verifica sul luogo da parte del personale di Enel-Distribuzione, che aveva accertato la manomissione del contatore, e ciò aveva comportato la necessità di procedere ad un ricalcolo dei consumi;
(-) tale ricostruzione dei fatti trovava riscontro nelle fatture emesse e nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Firenze per furto di energia elettrica;
(-) trattandosi di contratto di somministrazione, spettava all'opponente fornire la prova dell'eccessività e/o erroneità dei consumi, il che, tuttavia, non era avvenuto;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1 con il primo, rilevava che nel costituirsi in giudizio, aveva operato una completa modifica CP_4 dei fatti costitutivi della sua pretesa, con conseguente inammissibilità della domanda.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta aveva allegato un fatto nuovo, costituito dal presunto furto di energia elettrica, producendo fatture che riportavano dati identificativi (codici pagina 3 di 11 POD, codici cliente, luoghi e periodi di fornitura) completamente diversi rispetto a quelle accluse al ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, anche il verbale di verifica relativo al punto di prelievo contraddistinto con il n. POD
IT001E433925289, non riportato in alcuna delle fatture versate in atti, era privo di valore probatorio, perché formato in assenza della medesima appellante e riferito, tra l'altro, ad un diverso indirizzo (“via Olmetello snc”) per la fornitura, ad uso temporaneo, di “una carovana”.
Peraltro, la società opposta, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, non aveva prodotto neppure il contratto di fornitura di energia elettrica, asseritamente stipulato inter partes.
D'altra parte, l'appellante non aveva mai ricevuto la notifica né delle fatture né del verbale relativo all'accertamento dei prelievi irregolari né della successiva denuncia.
Pertanto, aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere che avesse assolto al suo onere CP_4 probatorio, omettendo completamente di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'opponente, il che determinava la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.;
2) con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione per avere ritenuto che la ricostruzione dei fatti fornita da fosse stata provata dalle fatture prodotte e dalla denuncia presentata CP_4 presso la Procura della Repubblica di Firenze per il furto di energia elettrica.
Difatti, a tale denuncia non poteva attribuirsi alcun valore probatorio, stante, tra l'altro, la mancanza di prova del suo deposito presso l'autorità giudiziaria.
In ogni caso, non aveva fornito alcuna dimostrazione dell'effettiva erogazione di energia CP_4 elettrica “ad uso temporaneo per una carovana” e della riconducibilità di quest'ultima all'appellante, non producendo alcun contratto di fornitura inter partes stipulato, né una semplice richiesta di allacciamento a nome di Parte_1
Quanto alle fatture, le stesse erano idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non avevano alcuna rilevanza probatoria nel giudizio di opposizione, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, in qualità di Controparte_1 procuratrice speciale di contestava, perché infondate, le Controparte_2 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 17.4.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 4 di 11 2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'appello, tutt'altro che inammissibile, è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
3.1. – In primo luogo, è necessario rilevare come abbia azionato, in via monitoria, le CP_4 seguenti fatture:
la n. 0480505350005615 del 24.10.2018 dell'importo di € 10.540,17, di cui è stato chiesto il pagamento per € 10.337,40 (essendo la residua somma stata corrisposta dalla ). Pt_1
la n. 0480505350005616 del 25.10.2018 dell'importo di € 590,81.
Entrambe sono riferite al POD n. IT001E43269227, codice cliente n. 479940542, e come luogo della fornitura riportano “v dell'Olmatello 19/d 50127 Firenze”.
Ora, il dettaglio della prima fattura conteneva il riferimento ad altra precedente bolletta, dell'importo di € 10.337,40, della quale, tuttavia, veniva omessa qualsiasi indicazione e descrizione.
La seconda, invece, risultava emessa a titolo di “gestione credito”, a fronte di nessun consumo registrato.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha dedotto che nella fattura n. CP_4
0480505350005615 del 24.10.2018 era “stato addebitato l'importo di euro 10.127, 73 (importo per fattura precedente) relativo alla fattura n.48050535250201A del 25.02.2015, (Doc- 7) e alla fattura n. 480505351874019 del 02.09.2015 (Doc-8)”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
Sennonché la prima fattura (del 25.2.2015) risulta essere emessa “per prelievi irregolari” e si riferisce al POD n. IT001E434488826 con codice cliente n. 434488826, dati diversi da quelli delle fatture azionate in via monitoria, pur recando come indirizzo della fornitura “V. Dell'Olma 19/D,
50127 Firenze”.
La seconda (del 2.9.2015), dell'importo di € 10.337,40, risulta essere emessa, come espressamente specificato nella stessa, per € 209,67 per consumi registrati e per € 10.127,73 per il mancato pagamento della fattura n.48050535250201A del 25.02.2015; il pod risulta essere il n.
IT001E433515897 ed il codice cliente il n. 433515897, mentre l'indirizzo della fornitura è sempre indicato in Firenze, via dell'Olmatello n. 19/D.
pagina 5 di 11 Il riferimento alla fattura n. 48050535250201A manca, però, in quella n. 0480505350005615 del
24.10.2018 (di € 10.540,17) – di cui al ricorso per decreto ingiuntivo – che si caratterizza anche per un diverso codice cliente e POD.
3.2. – Ora, se è certa l'incongruenza di tali dati, non altrettanto certo è che all'atto della CP_4 costituzione nel giudizio di primo grado, abbia modificato gli elementi costitutivi della domanda, anziché limitarsi solo a specificarli.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale modifica vi sia stata, ciò non comporterebbe l'inammissibilità della domanda.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
21.3.2024, n. 7592; in senso conforme anche Cass. civ. n. 27183/23 onde “in tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria)”.
È evidente, infatti, che la nuova domanda atterebbe, comunque, all'identica vicenda sostanziale e sarebbe diretta al soddisfacimento dello stesso bene della vita (pagamento del medesimo importo relativo ad una fornitura di energia elettrica), di talché essa sarebbe da considerarsi ammissibile.
3.3. – Si tratta, allora, di stabilire se abbia assolto al suo onere probatorio e, quindi, CP_4 provato la responsabilità dell'appellata in ordine al lamentato furto di energia elettrica.
pagina 6 di 11 3.3.1. – Ebbene, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, alcuna rilevanza può attribuirsi alle fatture versate in atti.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.7.2023, n. 19944).
Analogamente è a dirsi anche per quanto riguarda l'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso”, prodotto da S.E.N., trattandosi di un atto di formazione esclusivamente unilaterale.
3.3.2. – Irrilevante si presenta, poi, anche la denuncia di notizia reato ex art. 331 c.p.p., a carico di che sarebbe stata spedita da Enel Distribuzione, tra gli altri, alla Procura Parte_1 della Repubblica di Firenze ed in cui si riferisce dell'esito del sopralluogo eseguito in Firenze, via dell'Olmatello n. 19/D.
In particolare, nel citare le risultanze del verbale redatto dai tecnici di Enel Distribuzione, in tale missiva si dà atto di un “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 24/07/2013 al
28/10/2014 effettuato attraverso allaccio diretto alla rete di distribuzione”.
Tuttavia, S.E.N. non ha dedotto alcun elemento idoneo ad individuare nella l'autrice Pt_1 dell'allaccio abusivo.
Ciò tanto più se si considera che il verbale di verifica fa riferimento, come luogo della fornitura, a via Olmetello “sn” mentre tutte le precedenti fatture indicano come indirizzo della fornitura il civico 19/D.
Inoltre, la somministrazione di energia elettrica sarebbe avvenuta “per uso temporaneo
(carovana)”, “carovana” (non meglio specificata) di cui non consta che la fosse titolare (o Pt_1 svolgesse, all'epoca, un qualche tipo di attività ad essa riconducibile).
Del resto, nonostante le contestazioni sollevate dall'originaria opponente, non ha prodotto il CP_4 contratto di fornitura eventualmente stipulato inter partes né una richiesta di allaccio proveniente dalla . Pt_1
Ne consegue che l'azione proposta da deve essere interpretata come diretta a far valere la CP_4 responsabilità extracontrattuale dell'odierna appellante.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, è legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante, ancorché il contratto di somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto
pagina 7 di 11 contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 cod. civ” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.4.2012, n.
5633).
Pertanto, costituiva onere di S.E.N. provare gli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 19.2.2007, n. 3764), con specifico riferimento alla data di realizzazione dell'allaccio abusivo ed al quantitativo di energia elettrica sottratto, ma ciò non è avvenuto.
In particolare, risultano completamente oscuri i criteri in base ai quali l'appellata ha individuato il giorno 24.7.2013 come quello di inizio dell'allaccio abusivo ed ha proceduto, poi, alla quantificazione dell'energia sottratta.
Invero, nella comunicazione della notizia di reato ex art. 331 c.p.c. si legge “la data d'inizio è stata determinata sulla base di data installazione del limitatore di potenza da 6 ampere per potenza contrattuale di 3 kW”.
Tuttavia, nel verbale di verifica del 6.11.2014, il personale tecnico di Enel Distribuzione afferma:
“le manomissioni riscontrate sono le seguenti: “sostituzione dell'interruttore limitatore di potenza con uno di portata superiore, esattamente il contratto prevedeva un interruttore trifase con portata 6A mentre sul posto è stato trovato un interruttore trifase di portata 63A. La calotta dell'interruttore è stata trovata sigillata con sigilli serrati con pinza che risulta illeggibile.
L'interruttore era collegato alla linea pubblica di distribuzione con presa di 4x6 mm2 rame”.
Pertanto, ciò che assumeva rilevanza era l'epoca di installazione dell'interruttore “trifase di portata
63A” e non di quello 6A, dal momento che quest'ultimo era quello previsto in contratto.
In ogni caso, è necessario ribadire come non abbia prodotto il contratto di fornitura di CP_4 energia elettrica, il che impedisce di verificare pure tale circostanza.
D'altra parte, l'appellante non risulta destinataria di alcuna contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, a seguito della ricezione della notizia di reato (di cui, peraltro, non vi è prova neppure dell'effettivo invio), ad ulteriore dimostrazione della sua assenza di responsabilità.
3.3. – Né il discorso cambia, a voler inquadrare la fattispecie all'interno della responsabilità contrattuale.
3.3.1. – Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 30.10.2001, n. 13533).
pagina 8 di 11 Nella specie, non ha provato la fonte del suo diritto, stante la mancata produzione del CP_4 contratto di fornitura.
3.3.2. – Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.10.2007, n. 21140).
Tuttavia, non ha fornito la prova del danno subito né la sua riconducibilità a fatto CP_4 dell'appellante.
Sotto il primo profilo, la domanda è rimasta completamente indimostrata, non avendo la società appellante offerto alcun elemento idoneo a provare il quantitativo di energia elettrico sottratto nonché a ritenere che la condotta delittuosa abbia avuto inizio il 24.7.2013 e si sia protratta ininterrottamente fino al 28.10.2014.
Sotto il secondo, non risulta in alcun modo dimostrato che la sottrazione di energia elettrica si sia verificata nel periodo di vigenza del presunto rapporto contrattuale con l'appellata.
Ne consegue che non pertinente si presenta la giurisprudenza citata da S.E.N. (Cass. civ. n.
23699/2016 onde “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la
S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento)”, in quanto, nella specie, ad essere in discussione è proprio l'esistenza del rapporto contrattuale.
3.4. – In definitiva, il tribunale ha finito per attribuire importanza ad elementi (fatture commerciali, denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze) privi qualsiasi rilevanza, finendo, poi, per operare una vera e propria inversione dell'onere probatorio, che ha erroneamente posto a carico dell'opponente, disattendo gli ordinari criteri di riparto in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
pagina 9 di 11 Per quanto esposto si impone, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5048/2019 del 6.11.2019, con conseguente revoca dello stesso.
4 - In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Nella specie, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico integrale dell'appellata, essendo la stessa risultata soccombente all'esito della lite.
Tali spese si liquidando, per il giudizio di primo grado, in conformità alla nota spese in atti, in quanto congrua e corrispondente ai valori tabellari, e per il presente grado secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00, oltre € 382,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
312/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/02/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 5048/2019 del 6.11.2019 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna , in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio
[...] di primo grado, in € 145,50 per esborsi, in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso pagina 10 di 11 spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Ivo Gronchi dichiaratosi antistatario.
Firenze, 4.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 502/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GRONCHI IVO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF , in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. CIRILLO BRUNO (CF
[...] C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 312/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/02/2022
CONCLUSIONI
In data 15-28.5.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi di appello ed in riforma della sentenza appellata, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5048/2019 reso dal Tribunale di Firenze il 5.11.2019 ovvero dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della sentenza impugnata in forza dell'accoglimento dei motivi di gravame, con ogni conseguente pronuncia di legge e di rito. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambe le fasi del giudizio e con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate”.
pagina 1 di 11 Per parte appellata: “Nel merito, In via principale, - dichiarare inammissibile l'appello. In via subordinata - rigettare l'appello in quanto completamente infondato per i motivi indicati nel presente atto, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.312/2022 emessa dal Tribunale Firenze in data 4.4.2022.; In ogni caso, - condannare la parte appellante al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, , in qualità di procuratore speciale di Controparte_1 [...]
proponendo gravame avverso la sentenza n. 312/2022, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/02/2022, che, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da l'aveva respinta, con Parte_1 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – conveniva in giudizio (già Parte_1 Controparte_2 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5048/2019 del Controparte_3
6.11.2019, con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 10.928,21 (oltre interessi e spese legali), quale corrispettivo dovuto sulla base della fattura n. 0480505350005615 del 24.10.2018 per € 10.337,40 e della fattura n. 0480505350005616 del 25.10.2018 per €
590,81.
A sostegno dell'opposizione, rilevava: che la fattura n. 0480505350005615, dell'importo totale di € 10.540,71, risultava riferita, quanto ad € 10.337,40, al pagamento di altra che, però, non era stata allegata al ricorso monitorio;
che, peraltro, non vi era alcuna indicazione della natura dell'importo addebitato, del luogo in cui sarebbe avvenuta la fornitura, del numero identificativo del contatore e dell'altra fattura cui si faceva riferimento;
che, in ogni caso, non vi era prova né dell'esistenza del rapporto contrattuale né del recapito delle fatture da parte di CP_4 che parimenti non dovuto era l'importo di € 590,81, portato dalla fattura n. 0480505350005616, in quanto privo di giustificazione causale, a fronte di consumi fatturati pari a zero;
che, inoltre, i crediti azionati in via monitoria era completamente indimostrati;
concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , per mezzo Controparte_2 della procuratrice generale contestando integralmente l'opposizione. Controparte_5
In particolare, l'opposta deduceva:
pagina 2 di 11 che nella fattura n. 0480505350005615 del 4.10.2018, dell'importo di € 10.540,71, era stato addebitato l'importo di € 10.127,73 (“importo per fattura precedente”) relativo alla fattura n.48050535250201A del 25.02.2015 ed alla fattura n. 480505351874019 del 02.09.2015. che la fattura n. 48050535250201A era stata emessa a seguito della ricostruzione dei consumi per prelievi irregolari, riscontrati in seguito ad una verifica, sul luogo di fornitura, dei tecnici di Enel
Distribuzione, avvenuta in data 6.11.2014; che, infatti, i predetti tecnici, in occasione del sopralluogo, avevano accertato una manomissione del contatore, fatto per il quale era stata anche sporta querela, per il reato di furto di energia elettrica, presso la Procura della Repubblica di Firenze;
che, invece, per quanto riguardava la fattura n. 0480505350005616 del 5.10.2018, dell'importo di
€ 590,81, essa non si riferiva a consumi fatturati ma all'applicazione di interessi di mora per il ritardato pagamento della fattura del 9.1.2017; concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale rigettava l'opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) tutte le fatture azionate si riferivano a tre differenti POD (n. IT001E43269227, n.
IT001E434488826 e n. IT001E433515897), tutti intestati all'opponente e relativi all'indirizzo di via dell'Olmatello n. 19;
(-) la fattura n. 48050535250201A conteneva l'addebito di € 10.127,73 per prelievi irregolari, riscontrati a seguito di una verifica sul luogo da parte del personale di Enel-Distribuzione, che aveva accertato la manomissione del contatore, e ciò aveva comportato la necessità di procedere ad un ricalcolo dei consumi;
(-) tale ricostruzione dei fatti trovava riscontro nelle fatture emesse e nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Firenze per furto di energia elettrica;
(-) trattandosi di contratto di somministrazione, spettava all'opponente fornire la prova dell'eccessività e/o erroneità dei consumi, il che, tuttavia, non era avvenuto;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponeva appello , per i seguenti motivi: Parte_1 con il primo, rilevava che nel costituirsi in giudizio, aveva operato una completa modifica CP_4 dei fatti costitutivi della sua pretesa, con conseguente inammissibilità della domanda.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta aveva allegato un fatto nuovo, costituito dal presunto furto di energia elettrica, producendo fatture che riportavano dati identificativi (codici pagina 3 di 11 POD, codici cliente, luoghi e periodi di fornitura) completamente diversi rispetto a quelle accluse al ricorso per decreto ingiuntivo.
Inoltre, anche il verbale di verifica relativo al punto di prelievo contraddistinto con il n. POD
IT001E433925289, non riportato in alcuna delle fatture versate in atti, era privo di valore probatorio, perché formato in assenza della medesima appellante e riferito, tra l'altro, ad un diverso indirizzo (“via Olmetello snc”) per la fornitura, ad uso temporaneo, di “una carovana”.
Peraltro, la società opposta, a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, non aveva prodotto neppure il contratto di fornitura di energia elettrica, asseritamente stipulato inter partes.
D'altra parte, l'appellante non aveva mai ricevuto la notifica né delle fatture né del verbale relativo all'accertamento dei prelievi irregolari né della successiva denuncia.
Pertanto, aveva errato il giudice di prime cure nel ritenere che avesse assolto al suo onere CP_4 probatorio, omettendo completamente di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dall'opponente, il che determinava la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.;
2) con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione per avere ritenuto che la ricostruzione dei fatti fornita da fosse stata provata dalle fatture prodotte e dalla denuncia presentata CP_4 presso la Procura della Repubblica di Firenze per il furto di energia elettrica.
Difatti, a tale denuncia non poteva attribuirsi alcun valore probatorio, stante, tra l'altro, la mancanza di prova del suo deposito presso l'autorità giudiziaria.
In ogni caso, non aveva fornito alcuna dimostrazione dell'effettiva erogazione di energia CP_4 elettrica “ad uso temporaneo per una carovana” e della riconducibilità di quest'ultima all'appellante, non producendo alcun contratto di fornitura inter partes stipulato, né una semplice richiesta di allacciamento a nome di Parte_1
Quanto alle fatture, le stesse erano idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non avevano alcuna rilevanza probatoria nel giudizio di opposizione, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, in qualità di Controparte_1 procuratrice speciale di contestava, perché infondate, le Controparte_2 censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 17.4.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pagina 4 di 11 2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 15-28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'appello, tutt'altro che inammissibile, è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
3.1. – In primo luogo, è necessario rilevare come abbia azionato, in via monitoria, le CP_4 seguenti fatture:
la n. 0480505350005615 del 24.10.2018 dell'importo di € 10.540,17, di cui è stato chiesto il pagamento per € 10.337,40 (essendo la residua somma stata corrisposta dalla ). Pt_1
la n. 0480505350005616 del 25.10.2018 dell'importo di € 590,81.
Entrambe sono riferite al POD n. IT001E43269227, codice cliente n. 479940542, e come luogo della fornitura riportano “v dell'Olmatello 19/d 50127 Firenze”.
Ora, il dettaglio della prima fattura conteneva il riferimento ad altra precedente bolletta, dell'importo di € 10.337,40, della quale, tuttavia, veniva omessa qualsiasi indicazione e descrizione.
La seconda, invece, risultava emessa a titolo di “gestione credito”, a fronte di nessun consumo registrato.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione, ha dedotto che nella fattura n. CP_4
0480505350005615 del 24.10.2018 era “stato addebitato l'importo di euro 10.127, 73 (importo per fattura precedente) relativo alla fattura n.48050535250201A del 25.02.2015, (Doc- 7) e alla fattura n. 480505351874019 del 02.09.2015 (Doc-8)”. (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
Sennonché la prima fattura (del 25.2.2015) risulta essere emessa “per prelievi irregolari” e si riferisce al POD n. IT001E434488826 con codice cliente n. 434488826, dati diversi da quelli delle fatture azionate in via monitoria, pur recando come indirizzo della fornitura “V. Dell'Olma 19/D,
50127 Firenze”.
La seconda (del 2.9.2015), dell'importo di € 10.337,40, risulta essere emessa, come espressamente specificato nella stessa, per € 209,67 per consumi registrati e per € 10.127,73 per il mancato pagamento della fattura n.48050535250201A del 25.02.2015; il pod risulta essere il n.
IT001E433515897 ed il codice cliente il n. 433515897, mentre l'indirizzo della fornitura è sempre indicato in Firenze, via dell'Olmatello n. 19/D.
pagina 5 di 11 Il riferimento alla fattura n. 48050535250201A manca, però, in quella n. 0480505350005615 del
24.10.2018 (di € 10.540,17) – di cui al ricorso per decreto ingiuntivo – che si caratterizza anche per un diverso codice cliente e POD.
3.2. – Ora, se è certa l'incongruenza di tali dati, non altrettanto certo è che all'atto della CP_4 costituzione nel giudizio di primo grado, abbia modificato gli elementi costitutivi della domanda, anziché limitarsi solo a specificarli.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale modifica vi sia stata, ciò non comporterebbe l'inammissibilità della domanda.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
21.3.2024, n. 7592; in senso conforme anche Cass. civ. n. 27183/23 onde “in tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda
o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria)”.
È evidente, infatti, che la nuova domanda atterebbe, comunque, all'identica vicenda sostanziale e sarebbe diretta al soddisfacimento dello stesso bene della vita (pagamento del medesimo importo relativo ad una fornitura di energia elettrica), di talché essa sarebbe da considerarsi ammissibile.
3.3. – Si tratta, allora, di stabilire se abbia assolto al suo onere probatorio e, quindi, CP_4 provato la responsabilità dell'appellata in ordine al lamentato furto di energia elettrica.
pagina 6 di 11 3.3.1. – Ebbene, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, alcuna rilevanza può attribuirsi alle fatture versate in atti.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.7.2023, n. 19944).
Analogamente è a dirsi anche per quanto riguarda l'estratto notarile autentico del “Giornale dei crediti in contenzioso”, prodotto da S.E.N., trattandosi di un atto di formazione esclusivamente unilaterale.
3.3.2. – Irrilevante si presenta, poi, anche la denuncia di notizia reato ex art. 331 c.p.p., a carico di che sarebbe stata spedita da Enel Distribuzione, tra gli altri, alla Procura Parte_1 della Repubblica di Firenze ed in cui si riferisce dell'esito del sopralluogo eseguito in Firenze, via dell'Olmatello n. 19/D.
In particolare, nel citare le risultanze del verbale redatto dai tecnici di Enel Distribuzione, in tale missiva si dà atto di un “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 24/07/2013 al
28/10/2014 effettuato attraverso allaccio diretto alla rete di distribuzione”.
Tuttavia, S.E.N. non ha dedotto alcun elemento idoneo ad individuare nella l'autrice Pt_1 dell'allaccio abusivo.
Ciò tanto più se si considera che il verbale di verifica fa riferimento, come luogo della fornitura, a via Olmetello “sn” mentre tutte le precedenti fatture indicano come indirizzo della fornitura il civico 19/D.
Inoltre, la somministrazione di energia elettrica sarebbe avvenuta “per uso temporaneo
(carovana)”, “carovana” (non meglio specificata) di cui non consta che la fosse titolare (o Pt_1 svolgesse, all'epoca, un qualche tipo di attività ad essa riconducibile).
Del resto, nonostante le contestazioni sollevate dall'originaria opponente, non ha prodotto il CP_4 contratto di fornitura eventualmente stipulato inter partes né una richiesta di allaccio proveniente dalla . Pt_1
Ne consegue che l'azione proposta da deve essere interpretata come diretta a far valere la CP_4 responsabilità extracontrattuale dell'odierna appellante.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'utente di fatto, che ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica, è legittimato passivo dell'azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall'impresa somministrante, ancorché il contratto di somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell'ambito di un rapporto
pagina 7 di 11 contrattuale, ma ai sensi dell'art. 2043 cod. civ” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.4.2012, n.
5633).
Pertanto, costituiva onere di S.E.N. provare gli elementi costitutivi dell'illecito (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, sentenza del 19.2.2007, n. 3764), con specifico riferimento alla data di realizzazione dell'allaccio abusivo ed al quantitativo di energia elettrica sottratto, ma ciò non è avvenuto.
In particolare, risultano completamente oscuri i criteri in base ai quali l'appellata ha individuato il giorno 24.7.2013 come quello di inizio dell'allaccio abusivo ed ha proceduto, poi, alla quantificazione dell'energia sottratta.
Invero, nella comunicazione della notizia di reato ex art. 331 c.p.c. si legge “la data d'inizio è stata determinata sulla base di data installazione del limitatore di potenza da 6 ampere per potenza contrattuale di 3 kW”.
Tuttavia, nel verbale di verifica del 6.11.2014, il personale tecnico di Enel Distribuzione afferma:
“le manomissioni riscontrate sono le seguenti: “sostituzione dell'interruttore limitatore di potenza con uno di portata superiore, esattamente il contratto prevedeva un interruttore trifase con portata 6A mentre sul posto è stato trovato un interruttore trifase di portata 63A. La calotta dell'interruttore è stata trovata sigillata con sigilli serrati con pinza che risulta illeggibile.
L'interruttore era collegato alla linea pubblica di distribuzione con presa di 4x6 mm2 rame”.
Pertanto, ciò che assumeva rilevanza era l'epoca di installazione dell'interruttore “trifase di portata
63A” e non di quello 6A, dal momento che quest'ultimo era quello previsto in contratto.
In ogni caso, è necessario ribadire come non abbia prodotto il contratto di fornitura di CP_4 energia elettrica, il che impedisce di verificare pure tale circostanza.
D'altra parte, l'appellante non risulta destinataria di alcuna contestazione da parte dell'autorità giudiziaria, a seguito della ricezione della notizia di reato (di cui, peraltro, non vi è prova neppure dell'effettivo invio), ad ulteriore dimostrazione della sua assenza di responsabilità.
3.3. – Né il discorso cambia, a voler inquadrare la fattispecie all'interno della responsabilità contrattuale.
3.3.1. – Difatti, come affermato dalle Sezioni Unite: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 30.10.2001, n. 13533).
pagina 8 di 11 Nella specie, non ha provato la fonte del suo diritto, stante la mancata produzione del CP_4 contratto di fornitura.
3.3.2. – Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 10.10.2007, n. 21140).
Tuttavia, non ha fornito la prova del danno subito né la sua riconducibilità a fatto CP_4 dell'appellante.
Sotto il primo profilo, la domanda è rimasta completamente indimostrata, non avendo la società appellante offerto alcun elemento idoneo a provare il quantitativo di energia elettrico sottratto nonché a ritenere che la condotta delittuosa abbia avuto inizio il 24.7.2013 e si sia protratta ininterrottamente fino al 28.10.2014.
Sotto il secondo, non risulta in alcun modo dimostrato che la sottrazione di energia elettrica si sia verificata nel periodo di vigenza del presunto rapporto contrattuale con l'appellata.
Ne consegue che non pertinente si presenta la giurisprudenza citata da S.E.N. (Cass. civ. n.
23699/2016 onde “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la
S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento)”, in quanto, nella specie, ad essere in discussione è proprio l'esistenza del rapporto contrattuale.
3.4. – In definitiva, il tribunale ha finito per attribuire importanza ad elementi (fatture commerciali, denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze) privi qualsiasi rilevanza, finendo, poi, per operare una vera e propria inversione dell'onere probatorio, che ha erroneamente posto a carico dell'opponente, disattendo gli ordinari criteri di riparto in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
pagina 9 di 11 Per quanto esposto si impone, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 5048/2019 del 6.11.2019, con conseguente revoca dello stesso.
4 - In punto di spese deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Nella specie, le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico integrale dell'appellata, essendo la stessa risultata soccombente all'esito della lite.
Tali spese si liquidando, per il giudizio di primo grado, in conformità alla nota spese in atti, in quanto congrua e corrispondente ai valori tabellari, e per il presente grado secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00, oltre € 382,50 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
312/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 04/02/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 5048/2019 del 6.11.2019 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna , in qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Controparte_2
al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio
[...] di primo grado, in € 145,50 per esborsi, in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso pagina 10 di 11 spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 382,50 per esborsi, in € 5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Ivo Gronchi dichiaratosi antistatario.
Firenze, 4.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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