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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
Proc. n. 386/2017 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Marialuisa CRUCITTI Consigliera
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386/2017 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Barbaro (C.F.
, PEC , ed elettivamente domiciliati presso il C.F._2 Email_1 suo studio in Palmi alla Via Zara n. 1. -APPELLANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._4 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Di Blasi del foro di Varese (C.F.
, PEC , elettivamente domiciliate C.F._5 Email_2 presso il suo studio in Como, via Fontana n 1 - APPELLATE
Oggetto: Cause impugnazione testamenti- appello avverso la sentenza del IB di Palmi,
n.745/2016 pubblicata il 23.12.2016 e notificata il 24.12.2016 nel proc. RG n. 1016/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08.10.2012, e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio, davanti il IB di Palmi, CP_2 Parte_1 dichiarando di disconoscere e chiedendo accertarsi la falsità del testamento olografo pubblicato per notaio in data 21.3.2011 ed attribuito a , quindi dichiararne l'inesistenza e, Per_1 Persona_2 in subordine, il vizio di autografia del testamento con conseguente nullità del documento ex art. 606
c.c.
Le attrici affermavano che in data 10 novembre 2010 decedeva a Palmi OC AN RM e in mancanza di disposizione testamentaria le attrici erano chiamate all'eredità, quali parenti più prossim;
successivamente in data 18.02.2011, a in qualità di erede del , Controparte_1 Per_2 veniva notificato decreto ingiuntivo n. 266/2010 con il quale intimava il Parte_1 pagamento della somma di euro 16.010,16 oltre interessi legali, quale presunto credito nei confronti del , fondato da un documento di riconoscimento del debito firmato dallo stesso de cuius. Per_2
La si opponeva al decreto ingiuntivo e con la sorella, accettava l'eredità; in Controparte_1 data 15 marzo 2011 veniva depositata dichiarazione di successione presso l' di Organizzazione_1
Palmi con conseguente intestazione dei beni ereditari.
In data 11 aprile 2011, esattamente 5 mesi dalla morte del , per il Per_2 Parte_1 tramite del suo legale informava il difensore delle Dispinseri di essere venuto in possesso del testamento olografo del , con il quale lo avrebbe indicato erede universale e di conseguenza, Per_2 rinunciava al credito di cui al decreto ingiuntivo sopra citato.
Il , mediante lettera raccomandata a.r., chiedeva a la Parte_1 Controparte_1
"restituzione" di tutti i beni ereditati dalla stessa, la quale a sua volta chiedeva copia del testamento per verificarne l'autenticità in quanto, a suo dire, mai il de cuius in vita aveva manifestato una tale volontà.
Solamente 9 mesi più tardi veniva inviata copia del testamento olografo, a dire del , Parte_1 scritto dal ma la respingeva ogni richiesta, non riconoscendo come autentico il Per_2 CP_1 documento.
Infine in data 3 maggio 2012 veniva notificato alla Dispinseri ricorso possessorio per il recupero dei beni oggetto dell'asse ereditario, cui la l'intimata resisteva chiedendone il rigetto;
in tale occasione si prendeva atto che il testamento era stato consegnato dal al Notaio in data Parte_1 Per_1
21 marzo 2011, e depositato da questi nel registro successioni presso la Cancelleria del IB di
Palmi il 28 marzo 2011.
Le Dispinseri, quindi, convenivano per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: nel merito, in via principale “accertare la falsità del testamento olografo del Sig.
, pubblicato in data 28 marzo 2011 e per l'effetto dichiarare la sua inesistenza.”; nel Persona_2 merito, in via subordinata “accertare che il testamento olografo del Sig. , pubblicato Persona_2 in data 28 marzo 2011 è affetto da vizio di autografia e per l'effetto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.”.
Costituitosi in giudizio contestava quanto dedotto da parte attrice Parte_1 chiedendo, in via principale, respingersi le istanze delle attrici e dichiarare il comparente erede testamentario del . Assumeva che l'autografia delle disposizioni testamentarie vi era Persona_2 almeno per una parte delle stesse, , raccontava le circostanze del ritrovamento del documento, concludeva perché in via preliminare fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle attrici;
in principalità fosse respinta la loro domanda;
e dichiarato il comparente erede testamentario del
; solo in via subordinata, dichiararlo erede per successione legittima del de cuius Persona_2
, con condanna delle attrici al pagamento delle spese e compensi di giudizio. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, la causa era istruita con consulenza tecnica OL, ed a conclusione del giudizio di primo grado il IB di Palmi con la sentenza n. 745/16 pubblicata il 23.12.2016, oggi appellata, statuiva: “il IB, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata, così provvede: 1.
“Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la falsità del testamento di RM OC AN pubblicato il 28.03.2011 – notaio – e quindi l'inesistenza giuridica dello stesso”. Per_1
Nella motivazione, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di nullità, essendo desumibili dall'atto di citazione la causa petendi e il petitum della domanda, il IB rilevava l'ammissibilità della querela di falso, benché non vi fosse agli atti il documento originale (nonostante l'invito al convenuto con ordinanza del 13.10.2015 alla presentazione dello stesso, invito rimasto ineseguito).
Riteneva infondata la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc formulata dal convenuto e rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 . Parte_1
ha proposto appello, con atto notificato il 14.06.2017 per la riforma della Parte_1 citata sentenza del IB di Palmi n. 745/2016, e ha motivato l'impugnazione indicando di voler impugnare parti della sentenza ed eccependo:
• La nullità della domanda delle attrici, che racchiudeva il disconoscimento del testamento, per poi concludere per la richiesta di accertamento della falsità del testamento;
• il giudice avrebbe riunito nella causa petendi l'originaria richiesta delle attrici di disconoscimento della firma del de cuius con altra richiesta relativa a “falso ad opera dell'appellante”, domande tra loro alternative ed incompatibili.
• inammissibilità della querela di falso, poiché la domanda era di mero disconoscimento e comunque la querela non era ammissibile perché formulata come domanda nuova solo in corso di causa;
• non era invocabile la verificazione della scrittura privata su documento prodotto solo in copia perché non sarebbe stato possibile accertare la contraffazione del manoscritto;
• altri vizi della sentenza di primo grado erano ravvisabili nella mancanza di procura e mancata conferma della querela di falso alla prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc e relativa improcedibilità della domanda.
• Ancora in tema di querela di falso contesta la mancata sospensione del giudizio principale (art. 295 cpc), e la mancata dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221 cpc);
• eccepiva il mancato intervento del PM a pena di nullità (art. 221, co 3, cpc).
• contestava altresì il mancato interpello della parte che ha prodotto il testamento.
• eccepiva ancora la nullità della TU per violazione dell'art. 217 cpc
• rilevava un vizio di motivazione per non avere, il giudice di primo grado, operato alcuna disamina delle contestazioni alla (integrazione della) TU sulle condizioni di salute del de cuius così come risultanti dagli atti di causa (deposito del 20.05.2013).
• insisteva per la domanda di cancellazione delle frasi ingiuriose ai sensi dell'art 89 cpc e per l'accoglimento della domanda di lite temeraria delle concludendo perché fossero respinte CP_1 tutte le domande dalle stesse avanzate e condannandole alle spese di lite e a sensi dell'art 96 cpc
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2018 si costituivano CP_1
e , ed eccepivano:
[...] Controparte_2
• L'inammissibilità dell'appello per prolissità, per inosservanza degli obblighi di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo dell'appello, lungo più di 40 pagine , idonee ad inficiare il contraddittorio e capace di ostacolare una difesa mirata sulle questioni essenziali della causa;
• ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per manifesta infondatezza;
• ai sensi dell'art. 342 cpc, in quanto l'atto di citazione in appello si presentava più come una complessiva critica al provvedimento di primo grado che non una proposta di riforma delle parti censurate.
• Nel merito, sostenevano l' infondatezza dell'appello intanto per la chiarezza della domanda, volta ad accertare la falsità del testamento , che non soffriva affatto della nullità eccepita da controparte;
inoltre l'ordine di esibire l'originale era stato dato al;
Parte_1
• ricordavano, quanto alla ritenuta inammissibilità della querela di falso, che la qualificazione della domanda in primo grado era stata operata legittimamente dal giudicante, cui competeva, laddove le attrici avevano chiaramente espresso l'interesse all'accertamento della falsità della scheda
• richiamavano gi esiti della causa di primo grado , contestavano la presunta nullità della TU, per violazione dell'art. 217 cpc: obiezione ritenuta estremamente generica dal IB di Palmi che evidenzia come non sia stato neppure specificato il profilo sotto cui si sarebbe verificata la violazione della citata norma.
• concludevano chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte appellante con conseguente rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, e non provato, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 745/2016 del IB di Palmi oltre la rifusione delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di giudizio.
La Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.1.2019, alla quale seguivano vari differimenti per motivate condizioni di difficoltà dell'ufficio; infine la causa era fissata all'udienza del 6 luglio 2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
Le parti con le note di trattazione scritta hanno precisato le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa, e la causa è stata con ordinanza assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui la sola parte appellante ha profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può trovare accoglimento la richiesta delle appellate di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pronuncia che deve essere adottata con ordinanza prima di procedere alla trattazione della causa (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 7.6.2021), quindi non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più, a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c. e soltanto “sentite le parti”.
Nel caso di specie, l'eccezione era già stata disattesa con l'ordinanza con cui questa Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. le parti appellate sostengono che nell'appello di parte opposta non sarebbero indicate le parti del provvedimento che l'appellante intendeva appellare, né tanto meno risulterebbero chiare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal Giudice di prime cure. Pur dovendo prendere atto della criticabile modalità espositiva dell'atto d'appello, eccessivamente prolisso e nel quale si sono sovrapposte eccezioni di nullità riguardanti le originarie domande e critiche alle decisioni di primo grado, tuttavia, in un'ottica conservativa del gravame, può ritenersi non sussistente l'eccepita nullità , posto che sono comunque in qualche modo ricavabili le contestazioni alla sentenza, e che il gravame indica le parti impugnate della sentenza, le norme ritenute violate e si può cogliere la prospettata rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione.
Si può quindi ricavare, seppur con sforzo di sintesi, l' individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, può darsi corso all'esame nel merito dell'appello (cfr Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 2320 del 25.1.2023; Cass.
Sez. U - Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022).
Nel merito però l'appello è totalmente infondato, pur dovendosi riqualificare la domanda alla luce della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta, che ha risolto il contrasto registratosi in precedenza in ordine alle modalità processuali per l'impugnazione del testamento olografo.
Deve ricordarsi e premettersi in linea generale, che il potere di qualificare la domanda è rimesso al giudice del merito, il quale «…. nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» [Cass., n. 118/2016].
Nella specie la contestazione dell'appellante, logicamente prodromica alle altre doglianze, attiene al fatto che le attrici avrebbero proposto con l'atto introduttivo del giudizio una domanda nulla perché racchiudente più domande, che vi sarebbero state sovrapposizioni o “mutamenti” delle stesse in corso di causa. In altri termini, lamenta l'appellante che si sarebbero avvicendate domande di disconoscimento del testamento, poi di disconoscimento della sottoscrizione, per poi concludere con la richiesta di accertare la falsità del testamento.
Pur se l'atto introduttivo di primo grado contiene testualmente queste richieste, nessuna nullità scaturirebbe dalle difese prospettate dalle costituenti appunto argomentazioni difensive CP_1 tutte univocamente volte ad ottenere l'accertamento della non autenticità del testamento, della non provenienza e paternità apparente, e quindi della falsità della scheda testamentaria, in tal senso intesa.
Peraltro dal contenuto della citazione le attrici avevano ben chiarito che la proposizione della domanda trovava origine e causa nella condotta del , che alle eredi legittime del Parte_1
aveva contrapposto la propria qualità di erede testamentario, vantata proprio in ragione Per_2 dell'esistenza del testamento per cui è causa , per il quale aveva chiesto alle controparti la
“restituzione” dei beni ereditari, agendo giudizialmente per ottenerne il possesso. Quindi l'esigenza di ottenere l'accertamento della falsità della scheda era scaturita precipuamente dalla necessità di opporsi alle pretese del , che aveva intimato alle eredi legittime di Parte_1 restituire i beni dell'eredità , in quanto sarebbe stato nominato erede proprio con il testamento Per_2 che le Dispinseri intendevano disconoscere La lettura dell'atto di citazione manifesta chiaramente la consapevolezza delle attrici delle incertezze della giurisprudenza di legittimità in materia all'epoca della causa di primo grado. Nel corpo dell'atto infatti le attrici dichiaravano espressamente di “disconoscere il testamento olografo depositato dal prof in data 28 marzo 2011” (pag 3 del'atto di citazione del Parte_1
2012), manifestando così l'intento di disconoscere la scheda. L'atto di primo grado chiedeva poi ché il IB adito volesse “accertare la falsità del testamento olografo del Sig. , pubblicato in data 28 marzo 2011 e per l'effetto Persona_2 dichiarare la sua inesistenza.”; nel merito, in via subordinata “accertare che il testamento olografo del Sig. , pubblicato in data 28 marzo 2011 è affetto da vizio di autografia e per Persona_2
l'effetto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.”.
All'epoca della citazione e della prima fase di trattazione del processo tuttavia la giurisprudenza di legittimità era contrastante in punto di individuazione delle forme nelle quali proporre la domanda di disconoscimento della scheda testamentaria olografa, e talune pronunzie ritenevano si potesse impugnare il testamento solo con querela di falso (cfr Cass sent n 2793 del 1968; Cass 16362 del
2003, ecc) .
Del tutto correttamente e legittimamente, applicando puntuali criteri di interpretativi, e con spirito di conservazione degli atti giudiziari e della domanda, alla luce degli elementi dedotti da parte attrice il IB con l'ordinanza del 10.12.2013 ha disposto la comunicazione al Pubblico Ministero dell'ammissione della TU OL nel 2013, così qualificando la domanda – seppur implicitamente- come querela di falso .
Altrettanto puntualmente e coerentemente , con accurata esegesi giurisprudenziale, con successiva ordinanza del 12.2.2014 lo stesso IB di Palmi ha richiamato la giurisprudenza di legittimità proprio in tema di querela di falso (Cass sez. I civile sent. n 1591 del 6.2.2002) confermando così
l'interpretazione della domanda , qualificata come azione ex art 221 cpc .
Solo successivamente, con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n 12307 del 2015, la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione ha affrontato funditus il pluridecennale contrasto di giurisprudenza , risalente agli anni '60 , ed a seguito di un'accurata disamina della natura del testamento olografo e degli strumenti processuali posti a disposizione di chi intenda contestane la genuinità e veridicità, ha sostanzialmente escluso la necessità della querela di falso e affermato che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” Cass Sez.
U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015 .
Vanno qui tutte richiamate le condivisibili argomentazioni spese dalla citata giurisprudenza per giungere alla conclusione, alla luce della quale deve valutarsi la domanda proposta in primo grado.
Domanda che ad una disamina testale e complessiva della citazione di primo grado , che non fa alcun riferimento alla querela di falso, e insiste invece sul disconoscimento della scheda testamentaria, deve più convincentemente ritenersi e qualificarsi proprio quale azione di disconoscimento, proprio quella ben delineata successivamente dalle Sezioni Unite n 12307 del
2015. Particolarmente significativa e corroborante tale lettura dell'atto, a tal fine appare un passo della citazione del 2012, in cui si fa ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova di chi disconosca il testamento , la sua esistenza e la sua provenienza, richiamando quelle pronunce che consentivano “…all'erede legittimo che protesti la falsità del testamento olografo ha la doppia possibilità, agendo in giudizio o resistendovi di fare valere il propri status ed optare per il semplice riconoscimento (rectius, mancato riconoscimento) della scheda testamentaria, ovvero di proporre querela di falso (Cass civ Sez I 28.02.2007 n 4728, Cass Civ…”
Così testualmente nell'atto di citazione, anche per la riproduzione delle parti in grassetto e sottolineate, e quelle invece non evidenziate.
La qualificazione coerente con le espressioni utilizzate nell'atto di citazione , con la lettura e lo scopo complessivo dell'azione proposta è quindi di una azione di disconoscimento, quale quella definita dalla giurisprudenza di legittimità già citata, e sostenuta dallo stesso appellante, qualificazione che ben si attaglia anche al tenore letterale dell'atto, nel quale si valorizza in ogni passaggio l'intento di disconoscere il documento.
Ne restano caducati tutti i motivi di doglianza del pertinenti solo ove la domanda Parte_1 proposta da fosse una querela di falso, ovvero le eccezioni di mancato intervento del CP_1
Pubblico Ministero, la necessità di un mandato difensivo speciale;
l' applicabilità dell'art 99 disp att cpc, ecc .
L'appello è parimenti infondato nella parte in cui afferma la nullità della domanda avanzata in primo grado dalle (interpretando tale motivo come una critica alla decisione di primo CP_1 grado che ha invece ammesso ed istruito le domande).
Invero, la lettura parcellizzata ed incompleta dell'atto di citazione e delle successive difese proposta dall'appellante, oltre ad essere francamente errata, perde di vista la coerenza dell'impostazione difensiva delle attrici, ravvisando contrasti e contraddizioni inesistenti.
La lettura dell'atto di citazione di primo grado mostra l'evidente ed univoco intento di contestare e smentire la veridicità del “testamento”, con espresso richiamo allo strumento del disconoscimento al fine di impedire ogni efficacia ad un atto che le attrici hanno attribuito alla falsificazione della controparte;
da cui la formulazione conclusiva della domanda con richiesta di accertamento della falsità.
Lo scopo complessivo dell'azione proposta è quindi di una azione di disconoscimento, quale quella definita dalla giurisprudenza di legittimità già citata, e sostenuta dallo stesso appellante, qualificazione che ben si attaglia anche al tenore letterale dell'atto, nel quale si valorizza in ogni passaggio l'intento di disconoscere il documento, chiedendone in quest'ottica dichuarsi la inesistenza o “falsità”
Con tale motivo l'appellante contesta anche la correttezza della qualificazione effettuata dal giudice di primo grado ed affida alla Corte la disamina del contenuto della domanda.
Ma dalla diversa qualificazione non resta affatto travolta la decisione di primo grado, poiché le argomentazioni del IB per negare validità al testamento prodotto dal , risultano Parte_1 perfettamente condivisibili, e comunque si ravvisano nei fatti di causa ulteriori argomenti per giungere allo stesso risultato. Nella specie il IB , trovandosi di fronte ad una mera fotocopia ha inutilmente richiesto al
il deposito dell'originale (solo parzialmente) manoscritto del documento, che il Parte_1 convenuto- odierno appellante mai ha inteso depositare, pretendendo invece di attribuire tale condotta negligente ed omissiva alle controparti, che mai hanno sostenuto di avere avuto il documento.
In esito all'indagine sulla fotocopia convincenti argomentazioni del IB hanno recepito le altrettanto chiare e motivate indicazioni della TU OL , ed a conclusione dell'indagine, completata da richieste di chiarimenti ed integrazioni , hanno affermato che con cui viene revocato ogni precedente testamento e viene nominato quale successore universale
l'odierno convenuto “non è stato realizzato dal de cuius RM OC AN ma da un soggetto diverso dal de cuius, dotato di abilità grafo motorie ben più evolute seppur intenzionalmente mascherate; il manoscritto (…) non ha alcuna affinità grafo motoria con la sottoscrizione X2 autografa, apposta in calce a tali disposizioni testamentarie “>>>
Il IB ha quindi affermato la falsità documentale dello scritto oggetto di contestazione.
Tali affermazioni non sono state contestate né smentite dall'appellante, che ha concentrato i motivi di appello sulla mancata esibizione dell'originale ad opera delle Dispinseri, sull'illegittimità della esecuzione di indagine OL sulla fotocopia;
sulla trasformazione del domanda in “querela di falso”; incompatibile con la causa effettivamente introdotta;
la genericità delle richieste;
e tutta una serie di eccezioni riguardati le controversie di querela di falso (inesistenza di procura speciale, mancato intervento del PM;
la violazione dell'art 99 disp att cpc
Peraltro è da sottolineare che neppure al notaio richiesto di pubblicare il testamento ex art 620 cc il ha prodotto alcun originale redatto di mano del de cuius, ammettendo formalmente Parte_1 al pubblico ufficiale di essere consapevole della nullità del documento che gli presentava solo in fotocopia e solo parzialmente manoscritto. (cfr verbale notaio , in atti). Per_1
In merito alla mancata produzione dell'originale, che il lamenta nell'atto di Parte_1 appello, appare inconsistente l'attribuzione di tale criticità alle controparti, anche ai fini della valutazione dell'onere della prova incombente su chi adduce il disconoscimento.
Infatti:
- il “testamento” asseritamente proveniente dal defunto , di cui le Dispinseri hanno sempre Per_2 negato esistenza e veridicità, non risulta essere mai essere stato in possesso delle appellate;
- le affermazioni sulla esistenza del testamento provengono solo e soltanto dall'appellante, che ne ha raccontato le circostanze ed il luogo del “ritrovamento” , e che non ha mai prodotto il documento in originale;
- nessuna produzione del documento in originale è stata effettuata dall'odierno appellante, cui in primo grado è stato ordinato di provvedere al deposito;
- anzi risulta che il si è rivolto ad un notaio di Milano, dr per ottenerne Parte_1 Per_1 la pubblicazione .
Dall'atto di pubblicazione del notaio ( in data 21 marzo 2011 - n 12967 di rep e 25038 di racc ) risulta che anche in quella sede fu consegnata al notaio la “fotocopia di un foglio di carta da lettere” in cui sarebbero state contenute le “disposizioni testamentarie” , tanto è vero che nel documento del notaio si legge <Il comparente signor dichiara di essere a conoscenza Parte_1 della nullità delle suddette disposizioni , sia in quanto portate da una fotocopia sia in quanto sono in parte dattiloscritte …>>
In tale contesto, sarebbe certamente irragionevole che la mancata produzione del “testamento” possa andare a discapito di chi ha sempre negato che tale scritto esistesse, restando semmai onerato della produzione del documento originale proprio chi sostenga da quello ricavare diritti e la qualità di erede
Non avendo provveduto il a produrre l'originale della scheda testamentaria né al Parte_1 notaio né nel processo, tanto sarebbe stato sufficiente ad escludere ogni fondatezza alla pretesa vantata dal predetto, pur a prescindere dalla TU espletata in primo grado (sulla fotocopia) .
TU che comunque ha ritenuto univocamente, con ampia ed esaustiva motivazione, con l'evidenza dei raffronti fra la struttura delle grafie in comparazione , che solo la sottoscrizione del
RM CC AN era probabilmente rispondente al segno grafico del dante causa, mentre il restante manoscritto visibile nella fotocopia esibita dal era frutto di palese Parte_1 contraffazione.
Alla luce di queste considerazioni, restano prive di sostegno tutte le argomentazioni dell'appellante in ordine alla asserita nullità della consulenza OL, dalla quale potrebbe persino prescindersi a fine di valutare la fondatezza del disconoscimento delle eredi CP_1 proprio per l'inconsistenza ed inesistenza giuridica del titolo /documento al quale il Parte_1 pretende di ancorare i suoi diritti, e del cui originale tuttavia non dispone.
Peraltro anche l'onere della prova che la giurisprudenza di legittimità impone a chi effettui il disconoscimento del testamento (ancora Cass Sez Unite sent n 12307 del 2015) presuppone la produzione di un documento idoneo alla verifica, ovvero un originale , e non già una fotocopia , priva di valore ai fini che ne occupano.
A fronte di un documento– come la fotocopia in discussione – di cui è dubbia l'idoneità a supportare le tesi dell'asserito erede, ne resta drasticamente alleggerito l'onere della prova delle controparti, che possono limitarsi ad affermare la nullità, inidoneità ed inesistenza di un atto originale, redatto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (requisito essenziale dell'autografia richiesta dalla legge per il testamento olografo– art. 602 e ss cc), di cui non è stata mai fatta produzione in giudizio.
Tutte le argomentazioni spese dal nell'atto di appello volte a contestare la Parte_1 possibilità che l'indagine tecnica stabilisse la contraffazione del manoscritto operando sulla fotocopia, ridondano in suo danno, in quanto, oltretutto, non è solo l'indagine tecnica ad essere pregiudicata dall'assenza di un documento originale, ma è proprio l'assenza di un documento in originale a pregiudicare il diritto della parte, che solo provando l'esistenza di un testamento valido potrebbe pretendere di vantare diritti.
E per quanto detto, onerato a produrre il titolo non erano certo coloro che non lo hanno mai visto, ma colui che ne afferma l'esistenza, e che invece ha chiesto al notaio ex art 620 cod civ di pubblicare una fotocopia, ammettendo essere un documento nullo e privo di valore. E tuttavia avendo il IB, ad abundantiam proceduto all'indagine OL della fotocopia, non ci si può esimere dal notare e sottolineare che l'esame del documento ad opera del TU ha prodotto risultanze del tutto concordanti con quanto fin qui osservato.
Infatti il TU ha concluso , dopo accurata indagine, per l'incompatibilità della sottoscrizione del de cuius con il segno grafico della parte manoscritta che iniziava con la frase “Revoco ogni testamento..”. Oltre che affermare con certezza che “..il documento oggetto di contestazione al presente giudizio costituisce un falso documentale” il documento esaminato ha portato il TU ritenere che avesse consistenza l'ipotesi che l'apposizione della firma (corrispondente a quella vera del ) in Per_2 calce alla manoscrittura apocrifa fosse avvenuta per fotomontaggio, con l'aiuto di fotocopiatore o scanner (cfr conclusioni TU drssa nella integrazione della relazione Per_3 depositata nel maggio 2016 in primo grado )
Deve quindi pronunciarsi il rigetto integrale dell'appello , che non supera né smentisce la dichiarazione di falsità del documento oggetto di contenzioso, falsità riconosciuta dal IB di
Palmi , non già in esito ad una querela di falso, bensì di una azione che deve riqualificarsi come azione di disconoscimento del testamento.
Disconoscimento che deve ritenersi fondato e sufficiente a negare la stessa esistenza del testamento olografo (e la “falsità” della copia prodotta in giudizio) :
- per la mancata produzione del (necessario) documento originale, vergato di mano dal testatore
(come richiesto dall'art 602 cod civ);
- per l'evidente falsità della fotocopia prodotta in giudizio, vergata nella parte del testo manoscritto con caratteri non corrispondenti al segno grafico del de cuius , ma contraffatti e frutto di imitazione, come accertata dall'indagine tecnica espletata in primo grado;
- ed ancora per la consapevolezza della “nullità” del documento, dichiarata dallo stesso al pubblico ufficiale (notaio) al quale ha chiesto la pubblicazione ex art 620 cc Parte_1
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite in favore delle appellate in solido, che si liquidano per il presente grado in ragione del valore della causa (dichiarato dall'appellante per euro 260.000) in applicazione del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022, per complessivi euro 14.317,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00; fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00), oltre IVA e CPA nonché spese forfetarie come per legge
La consapevolezza del - dichiarata al notaio - della nullità del documento, cui Parte_1 si è aggiunta la dichiarazione di falsità dell'atto esitata nel giudizio di primo grado, integrano gli estremi della mala fede dell'appellante, che nonostante tali circostanze e nonostante l'esito del processo di primo grado, e l'esistenza delle altre criticità oggi valorizzate, ha insistito a proporre e coltivare l'impugnazione . Ciò giustifica la condanna del soccombente ex art 96 comma III cpc, applicabile in quanto la controversia è iniziata in primo grado nell'anno 2012, in vigenza della norma.
Per tal ragione in applicazione dell'art 96 terzo comma cpc e dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano per la determinazione di tale sanzione processuale, può condannarsi il per Parte_1 tal titolo al pagamento della metà della somma liquidata per le spese di lite , ovvero euro 7.158,5 Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater del d. Legisl 115 del 2002, si da atto di avere emesso sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 745/2016 emessa dal IB di Palmi il Controparte_2
19.12.2016 nel proc. RG 1016/2012,ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. riqualificata l'originaria domanda come domanda di disconoscimento del testamento, conferma la decisione di inesistenza giuridica del testamento emessa in primo grado e rigetta l'appello ;
2. condanna l'appellante alle spese di lite in favore delle appellate in solido, che si liquidano per il presente grado in applicazione del DM 55/2014 come aggiornato al DM
147/2022, per complessivi euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché spese forfetarie come per legge;
3. ai sensi dell'art 96 terzo comma cpc condanna il al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 7.158,5
4. Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater del d. Legisl 115 del 2002, si da atto di avere emesso sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione
Così deciso a Reggio Calabria il 19 gennaio 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr.ssa Marialuisa CRUCITTI Consigliera
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 386/2017 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Barbaro (C.F.
, PEC , ed elettivamente domiciliati presso il C.F._2 Email_1 suo studio in Palmi alla Via Zara n. 1. -APPELLANTE-
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._4 rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Di Blasi del foro di Varese (C.F.
, PEC , elettivamente domiciliate C.F._5 Email_2 presso il suo studio in Como, via Fontana n 1 - APPELLATE
Oggetto: Cause impugnazione testamenti- appello avverso la sentenza del IB di Palmi,
n.745/2016 pubblicata il 23.12.2016 e notificata il 24.12.2016 nel proc. RG n. 1016/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 08.10.2012, e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio, davanti il IB di Palmi, CP_2 Parte_1 dichiarando di disconoscere e chiedendo accertarsi la falsità del testamento olografo pubblicato per notaio in data 21.3.2011 ed attribuito a , quindi dichiararne l'inesistenza e, Per_1 Persona_2 in subordine, il vizio di autografia del testamento con conseguente nullità del documento ex art. 606
c.c.
Le attrici affermavano che in data 10 novembre 2010 decedeva a Palmi OC AN RM e in mancanza di disposizione testamentaria le attrici erano chiamate all'eredità, quali parenti più prossim;
successivamente in data 18.02.2011, a in qualità di erede del , Controparte_1 Per_2 veniva notificato decreto ingiuntivo n. 266/2010 con il quale intimava il Parte_1 pagamento della somma di euro 16.010,16 oltre interessi legali, quale presunto credito nei confronti del , fondato da un documento di riconoscimento del debito firmato dallo stesso de cuius. Per_2
La si opponeva al decreto ingiuntivo e con la sorella, accettava l'eredità; in Controparte_1 data 15 marzo 2011 veniva depositata dichiarazione di successione presso l' di Organizzazione_1
Palmi con conseguente intestazione dei beni ereditari.
In data 11 aprile 2011, esattamente 5 mesi dalla morte del , per il Per_2 Parte_1 tramite del suo legale informava il difensore delle Dispinseri di essere venuto in possesso del testamento olografo del , con il quale lo avrebbe indicato erede universale e di conseguenza, Per_2 rinunciava al credito di cui al decreto ingiuntivo sopra citato.
Il , mediante lettera raccomandata a.r., chiedeva a la Parte_1 Controparte_1
"restituzione" di tutti i beni ereditati dalla stessa, la quale a sua volta chiedeva copia del testamento per verificarne l'autenticità in quanto, a suo dire, mai il de cuius in vita aveva manifestato una tale volontà.
Solamente 9 mesi più tardi veniva inviata copia del testamento olografo, a dire del , Parte_1 scritto dal ma la respingeva ogni richiesta, non riconoscendo come autentico il Per_2 CP_1 documento.
Infine in data 3 maggio 2012 veniva notificato alla Dispinseri ricorso possessorio per il recupero dei beni oggetto dell'asse ereditario, cui la l'intimata resisteva chiedendone il rigetto;
in tale occasione si prendeva atto che il testamento era stato consegnato dal al Notaio in data Parte_1 Per_1
21 marzo 2011, e depositato da questi nel registro successioni presso la Cancelleria del IB di
Palmi il 28 marzo 2011.
Le Dispinseri, quindi, convenivano per sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: nel merito, in via principale “accertare la falsità del testamento olografo del Sig.
, pubblicato in data 28 marzo 2011 e per l'effetto dichiarare la sua inesistenza.”; nel Persona_2 merito, in via subordinata “accertare che il testamento olografo del Sig. , pubblicato Persona_2 in data 28 marzo 2011 è affetto da vizio di autografia e per l'effetto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.”.
Costituitosi in giudizio contestava quanto dedotto da parte attrice Parte_1 chiedendo, in via principale, respingersi le istanze delle attrici e dichiarare il comparente erede testamentario del . Assumeva che l'autografia delle disposizioni testamentarie vi era Persona_2 almeno per una parte delle stesse, , raccontava le circostanze del ritrovamento del documento, concludeva perché in via preliminare fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle attrici;
in principalità fosse respinta la loro domanda;
e dichiarato il comparente erede testamentario del
; solo in via subordinata, dichiararlo erede per successione legittima del de cuius Persona_2
, con condanna delle attrici al pagamento delle spese e compensi di giudizio. Persona_2
Instauratosi il contraddittorio, la causa era istruita con consulenza tecnica OL, ed a conclusione del giudizio di primo grado il IB di Palmi con la sentenza n. 745/16 pubblicata il 23.12.2016, oggi appellata, statuiva: “il IB, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata, così provvede: 1.
“Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la falsità del testamento di RM OC AN pubblicato il 28.03.2011 – notaio – e quindi l'inesistenza giuridica dello stesso”. Per_1
Nella motivazione, dopo avere ritenuto infondata l'eccezione di nullità, essendo desumibili dall'atto di citazione la causa petendi e il petitum della domanda, il IB rilevava l'ammissibilità della querela di falso, benché non vi fosse agli atti il documento originale (nonostante l'invito al convenuto con ordinanza del 13.10.2015 alla presentazione dello stesso, invito rimasto ineseguito).
Riteneva infondata la domanda di cancellazione ex art. 89 cpc formulata dal convenuto e rigettava la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 . Parte_1
ha proposto appello, con atto notificato il 14.06.2017 per la riforma della Parte_1 citata sentenza del IB di Palmi n. 745/2016, e ha motivato l'impugnazione indicando di voler impugnare parti della sentenza ed eccependo:
• La nullità della domanda delle attrici, che racchiudeva il disconoscimento del testamento, per poi concludere per la richiesta di accertamento della falsità del testamento;
• il giudice avrebbe riunito nella causa petendi l'originaria richiesta delle attrici di disconoscimento della firma del de cuius con altra richiesta relativa a “falso ad opera dell'appellante”, domande tra loro alternative ed incompatibili.
• inammissibilità della querela di falso, poiché la domanda era di mero disconoscimento e comunque la querela non era ammissibile perché formulata come domanda nuova solo in corso di causa;
• non era invocabile la verificazione della scrittura privata su documento prodotto solo in copia perché non sarebbe stato possibile accertare la contraffazione del manoscritto;
• altri vizi della sentenza di primo grado erano ravvisabili nella mancanza di procura e mancata conferma della querela di falso alla prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 99 disp. att. cpc e relativa improcedibilità della domanda.
• Ancora in tema di querela di falso contesta la mancata sospensione del giudizio principale (art. 295 cpc), e la mancata dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (art. 221 cpc);
• eccepiva il mancato intervento del PM a pena di nullità (art. 221, co 3, cpc).
• contestava altresì il mancato interpello della parte che ha prodotto il testamento.
• eccepiva ancora la nullità della TU per violazione dell'art. 217 cpc
• rilevava un vizio di motivazione per non avere, il giudice di primo grado, operato alcuna disamina delle contestazioni alla (integrazione della) TU sulle condizioni di salute del de cuius così come risultanti dagli atti di causa (deposito del 20.05.2013).
• insisteva per la domanda di cancellazione delle frasi ingiuriose ai sensi dell'art 89 cpc e per l'accoglimento della domanda di lite temeraria delle concludendo perché fossero respinte CP_1 tutte le domande dalle stesse avanzate e condannandole alle spese di lite e a sensi dell'art 96 cpc
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.01.2018 si costituivano CP_1
e , ed eccepivano:
[...] Controparte_2
• L'inammissibilità dell'appello per prolissità, per inosservanza degli obblighi di chiarezza e sinteticità dell'atto introduttivo dell'appello, lungo più di 40 pagine , idonee ad inficiare il contraddittorio e capace di ostacolare una difesa mirata sulle questioni essenziali della causa;
• ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per manifesta infondatezza;
• ai sensi dell'art. 342 cpc, in quanto l'atto di citazione in appello si presentava più come una complessiva critica al provvedimento di primo grado che non una proposta di riforma delle parti censurate.
• Nel merito, sostenevano l' infondatezza dell'appello intanto per la chiarezza della domanda, volta ad accertare la falsità del testamento , che non soffriva affatto della nullità eccepita da controparte;
inoltre l'ordine di esibire l'originale era stato dato al;
Parte_1
• ricordavano, quanto alla ritenuta inammissibilità della querela di falso, che la qualificazione della domanda in primo grado era stata operata legittimamente dal giudicante, cui competeva, laddove le attrici avevano chiaramente espresso l'interesse all'accertamento della falsità della scheda
• richiamavano gi esiti della causa di primo grado , contestavano la presunta nullità della TU, per violazione dell'art. 217 cpc: obiezione ritenuta estremamente generica dal IB di Palmi che evidenzia come non sia stato neppure specificato il profilo sotto cui si sarebbe verificata la violazione della citata norma.
• concludevano chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da parte appellante con conseguente rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, e non provato, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 745/2016 del IB di Palmi oltre la rifusione delle spese giudiziarie di primo e secondo grado di giudizio.
La Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.1.2019, alla quale seguivano vari differimenti per motivate condizioni di difficoltà dell'ufficio; infine la causa era fissata all'udienza del 6 luglio 2023, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
Le parti con le note di trattazione scritta hanno precisato le proprie conclusioni richiamando integralmente tutto quanto già dedotto ed eccepito in atti, documenti e verbali di causa, e la causa è stata con ordinanza assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, di cui la sola parte appellante ha profittato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può trovare accoglimento la richiesta delle appellate di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pronuncia che deve essere adottata con ordinanza prima di procedere alla trattazione della causa (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15786 del 7.6.2021), quindi non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più, a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c. e soltanto “sentite le parti”.
Nel caso di specie, l'eccezione era già stata disattesa con l'ordinanza con cui questa Corte ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per quanto riguarda l'eccezione di cui all'art. 342 c.p.c. le parti appellate sostengono che nell'appello di parte opposta non sarebbero indicate le parti del provvedimento che l'appellante intendeva appellare, né tanto meno risulterebbero chiare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal Giudice di prime cure. Pur dovendo prendere atto della criticabile modalità espositiva dell'atto d'appello, eccessivamente prolisso e nel quale si sono sovrapposte eccezioni di nullità riguardanti le originarie domande e critiche alle decisioni di primo grado, tuttavia, in un'ottica conservativa del gravame, può ritenersi non sussistente l'eccepita nullità , posto che sono comunque in qualche modo ricavabili le contestazioni alla sentenza, e che il gravame indica le parti impugnate della sentenza, le norme ritenute violate e si può cogliere la prospettata rilevanza della loro violazione rispetto alla decisione.
Si può quindi ricavare, seppur con sforzo di sintesi, l' individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, può darsi corso all'esame nel merito dell'appello (cfr Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 2320 del 25.1.2023; Cass.
Sez. U - Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022).
Nel merito però l'appello è totalmente infondato, pur dovendosi riqualificare la domanda alla luce della giurisprudenza di legittimità sopravvenuta, che ha risolto il contrasto registratosi in precedenza in ordine alle modalità processuali per l'impugnazione del testamento olografo.
Deve ricordarsi e premettersi in linea generale, che il potere di qualificare la domanda è rimesso al giudice del merito, il quale «…. nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale» [Cass., n. 118/2016].
Nella specie la contestazione dell'appellante, logicamente prodromica alle altre doglianze, attiene al fatto che le attrici avrebbero proposto con l'atto introduttivo del giudizio una domanda nulla perché racchiudente più domande, che vi sarebbero state sovrapposizioni o “mutamenti” delle stesse in corso di causa. In altri termini, lamenta l'appellante che si sarebbero avvicendate domande di disconoscimento del testamento, poi di disconoscimento della sottoscrizione, per poi concludere con la richiesta di accertare la falsità del testamento.
Pur se l'atto introduttivo di primo grado contiene testualmente queste richieste, nessuna nullità scaturirebbe dalle difese prospettate dalle costituenti appunto argomentazioni difensive CP_1 tutte univocamente volte ad ottenere l'accertamento della non autenticità del testamento, della non provenienza e paternità apparente, e quindi della falsità della scheda testamentaria, in tal senso intesa.
Peraltro dal contenuto della citazione le attrici avevano ben chiarito che la proposizione della domanda trovava origine e causa nella condotta del , che alle eredi legittime del Parte_1
aveva contrapposto la propria qualità di erede testamentario, vantata proprio in ragione Per_2 dell'esistenza del testamento per cui è causa , per il quale aveva chiesto alle controparti la
“restituzione” dei beni ereditari, agendo giudizialmente per ottenerne il possesso. Quindi l'esigenza di ottenere l'accertamento della falsità della scheda era scaturita precipuamente dalla necessità di opporsi alle pretese del , che aveva intimato alle eredi legittime di Parte_1 restituire i beni dell'eredità , in quanto sarebbe stato nominato erede proprio con il testamento Per_2 che le Dispinseri intendevano disconoscere La lettura dell'atto di citazione manifesta chiaramente la consapevolezza delle attrici delle incertezze della giurisprudenza di legittimità in materia all'epoca della causa di primo grado. Nel corpo dell'atto infatti le attrici dichiaravano espressamente di “disconoscere il testamento olografo depositato dal prof in data 28 marzo 2011” (pag 3 del'atto di citazione del Parte_1
2012), manifestando così l'intento di disconoscere la scheda. L'atto di primo grado chiedeva poi ché il IB adito volesse “accertare la falsità del testamento olografo del Sig. , pubblicato in data 28 marzo 2011 e per l'effetto Persona_2 dichiarare la sua inesistenza.”; nel merito, in via subordinata “accertare che il testamento olografo del Sig. , pubblicato in data 28 marzo 2011 è affetto da vizio di autografia e per Persona_2
l'effetto dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.”.
All'epoca della citazione e della prima fase di trattazione del processo tuttavia la giurisprudenza di legittimità era contrastante in punto di individuazione delle forme nelle quali proporre la domanda di disconoscimento della scheda testamentaria olografa, e talune pronunzie ritenevano si potesse impugnare il testamento solo con querela di falso (cfr Cass sent n 2793 del 1968; Cass 16362 del
2003, ecc) .
Del tutto correttamente e legittimamente, applicando puntuali criteri di interpretativi, e con spirito di conservazione degli atti giudiziari e della domanda, alla luce degli elementi dedotti da parte attrice il IB con l'ordinanza del 10.12.2013 ha disposto la comunicazione al Pubblico Ministero dell'ammissione della TU OL nel 2013, così qualificando la domanda – seppur implicitamente- come querela di falso .
Altrettanto puntualmente e coerentemente , con accurata esegesi giurisprudenziale, con successiva ordinanza del 12.2.2014 lo stesso IB di Palmi ha richiamato la giurisprudenza di legittimità proprio in tema di querela di falso (Cass sez. I civile sent. n 1591 del 6.2.2002) confermando così
l'interpretazione della domanda , qualificata come azione ex art 221 cpc .
Solo successivamente, con la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n 12307 del 2015, la giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole espressione ha affrontato funditus il pluridecennale contrasto di giurisprudenza , risalente agli anni '60 , ed a seguito di un'accurata disamina della natura del testamento olografo e degli strumenti processuali posti a disposizione di chi intenda contestane la genuinità e veridicità, ha sostanzialmente escluso la necessità della querela di falso e affermato che “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” Cass Sez.
U, Sentenza n. 12307 del 15/06/2015 .
Vanno qui tutte richiamate le condivisibili argomentazioni spese dalla citata giurisprudenza per giungere alla conclusione, alla luce della quale deve valutarsi la domanda proposta in primo grado.
Domanda che ad una disamina testale e complessiva della citazione di primo grado , che non fa alcun riferimento alla querela di falso, e insiste invece sul disconoscimento della scheda testamentaria, deve più convincentemente ritenersi e qualificarsi proprio quale azione di disconoscimento, proprio quella ben delineata successivamente dalle Sezioni Unite n 12307 del
2015. Particolarmente significativa e corroborante tale lettura dell'atto, a tal fine appare un passo della citazione del 2012, in cui si fa ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova di chi disconosca il testamento , la sua esistenza e la sua provenienza, richiamando quelle pronunce che consentivano “…all'erede legittimo che protesti la falsità del testamento olografo ha la doppia possibilità, agendo in giudizio o resistendovi di fare valere il propri status ed optare per il semplice riconoscimento (rectius, mancato riconoscimento) della scheda testamentaria, ovvero di proporre querela di falso (Cass civ Sez I 28.02.2007 n 4728, Cass Civ…”
Così testualmente nell'atto di citazione, anche per la riproduzione delle parti in grassetto e sottolineate, e quelle invece non evidenziate.
La qualificazione coerente con le espressioni utilizzate nell'atto di citazione , con la lettura e lo scopo complessivo dell'azione proposta è quindi di una azione di disconoscimento, quale quella definita dalla giurisprudenza di legittimità già citata, e sostenuta dallo stesso appellante, qualificazione che ben si attaglia anche al tenore letterale dell'atto, nel quale si valorizza in ogni passaggio l'intento di disconoscere il documento.
Ne restano caducati tutti i motivi di doglianza del pertinenti solo ove la domanda Parte_1 proposta da fosse una querela di falso, ovvero le eccezioni di mancato intervento del CP_1
Pubblico Ministero, la necessità di un mandato difensivo speciale;
l' applicabilità dell'art 99 disp att cpc, ecc .
L'appello è parimenti infondato nella parte in cui afferma la nullità della domanda avanzata in primo grado dalle (interpretando tale motivo come una critica alla decisione di primo CP_1 grado che ha invece ammesso ed istruito le domande).
Invero, la lettura parcellizzata ed incompleta dell'atto di citazione e delle successive difese proposta dall'appellante, oltre ad essere francamente errata, perde di vista la coerenza dell'impostazione difensiva delle attrici, ravvisando contrasti e contraddizioni inesistenti.
La lettura dell'atto di citazione di primo grado mostra l'evidente ed univoco intento di contestare e smentire la veridicità del “testamento”, con espresso richiamo allo strumento del disconoscimento al fine di impedire ogni efficacia ad un atto che le attrici hanno attribuito alla falsificazione della controparte;
da cui la formulazione conclusiva della domanda con richiesta di accertamento della falsità.
Lo scopo complessivo dell'azione proposta è quindi di una azione di disconoscimento, quale quella definita dalla giurisprudenza di legittimità già citata, e sostenuta dallo stesso appellante, qualificazione che ben si attaglia anche al tenore letterale dell'atto, nel quale si valorizza in ogni passaggio l'intento di disconoscere il documento, chiedendone in quest'ottica dichuarsi la inesistenza o “falsità”
Con tale motivo l'appellante contesta anche la correttezza della qualificazione effettuata dal giudice di primo grado ed affida alla Corte la disamina del contenuto della domanda.
Ma dalla diversa qualificazione non resta affatto travolta la decisione di primo grado, poiché le argomentazioni del IB per negare validità al testamento prodotto dal , risultano Parte_1 perfettamente condivisibili, e comunque si ravvisano nei fatti di causa ulteriori argomenti per giungere allo stesso risultato. Nella specie il IB , trovandosi di fronte ad una mera fotocopia ha inutilmente richiesto al
il deposito dell'originale (solo parzialmente) manoscritto del documento, che il Parte_1 convenuto- odierno appellante mai ha inteso depositare, pretendendo invece di attribuire tale condotta negligente ed omissiva alle controparti, che mai hanno sostenuto di avere avuto il documento.
In esito all'indagine sulla fotocopia convincenti argomentazioni del IB hanno recepito le altrettanto chiare e motivate indicazioni della TU OL , ed a conclusione dell'indagine, completata da richieste di chiarimenti ed integrazioni , hanno affermato che con cui viene revocato ogni precedente testamento e viene nominato quale successore universale
l'odierno convenuto “non è stato realizzato dal de cuius RM OC AN ma da un soggetto diverso dal de cuius, dotato di abilità grafo motorie ben più evolute seppur intenzionalmente mascherate; il manoscritto (…) non ha alcuna affinità grafo motoria con la sottoscrizione X2 autografa, apposta in calce a tali disposizioni testamentarie “>>>
Il IB ha quindi affermato la falsità documentale dello scritto oggetto di contestazione.
Tali affermazioni non sono state contestate né smentite dall'appellante, che ha concentrato i motivi di appello sulla mancata esibizione dell'originale ad opera delle Dispinseri, sull'illegittimità della esecuzione di indagine OL sulla fotocopia;
sulla trasformazione del domanda in “querela di falso”; incompatibile con la causa effettivamente introdotta;
la genericità delle richieste;
e tutta una serie di eccezioni riguardati le controversie di querela di falso (inesistenza di procura speciale, mancato intervento del PM;
la violazione dell'art 99 disp att cpc
Peraltro è da sottolineare che neppure al notaio richiesto di pubblicare il testamento ex art 620 cc il ha prodotto alcun originale redatto di mano del de cuius, ammettendo formalmente Parte_1 al pubblico ufficiale di essere consapevole della nullità del documento che gli presentava solo in fotocopia e solo parzialmente manoscritto. (cfr verbale notaio , in atti). Per_1
In merito alla mancata produzione dell'originale, che il lamenta nell'atto di Parte_1 appello, appare inconsistente l'attribuzione di tale criticità alle controparti, anche ai fini della valutazione dell'onere della prova incombente su chi adduce il disconoscimento.
Infatti:
- il “testamento” asseritamente proveniente dal defunto , di cui le Dispinseri hanno sempre Per_2 negato esistenza e veridicità, non risulta essere mai essere stato in possesso delle appellate;
- le affermazioni sulla esistenza del testamento provengono solo e soltanto dall'appellante, che ne ha raccontato le circostanze ed il luogo del “ritrovamento” , e che non ha mai prodotto il documento in originale;
- nessuna produzione del documento in originale è stata effettuata dall'odierno appellante, cui in primo grado è stato ordinato di provvedere al deposito;
- anzi risulta che il si è rivolto ad un notaio di Milano, dr per ottenerne Parte_1 Per_1 la pubblicazione .
Dall'atto di pubblicazione del notaio ( in data 21 marzo 2011 - n 12967 di rep e 25038 di racc ) risulta che anche in quella sede fu consegnata al notaio la “fotocopia di un foglio di carta da lettere” in cui sarebbero state contenute le “disposizioni testamentarie” , tanto è vero che nel documento del notaio si legge <Il comparente signor dichiara di essere a conoscenza Parte_1 della nullità delle suddette disposizioni , sia in quanto portate da una fotocopia sia in quanto sono in parte dattiloscritte …>>
In tale contesto, sarebbe certamente irragionevole che la mancata produzione del “testamento” possa andare a discapito di chi ha sempre negato che tale scritto esistesse, restando semmai onerato della produzione del documento originale proprio chi sostenga da quello ricavare diritti e la qualità di erede
Non avendo provveduto il a produrre l'originale della scheda testamentaria né al Parte_1 notaio né nel processo, tanto sarebbe stato sufficiente ad escludere ogni fondatezza alla pretesa vantata dal predetto, pur a prescindere dalla TU espletata in primo grado (sulla fotocopia) .
TU che comunque ha ritenuto univocamente, con ampia ed esaustiva motivazione, con l'evidenza dei raffronti fra la struttura delle grafie in comparazione , che solo la sottoscrizione del
RM CC AN era probabilmente rispondente al segno grafico del dante causa, mentre il restante manoscritto visibile nella fotocopia esibita dal era frutto di palese Parte_1 contraffazione.
Alla luce di queste considerazioni, restano prive di sostegno tutte le argomentazioni dell'appellante in ordine alla asserita nullità della consulenza OL, dalla quale potrebbe persino prescindersi a fine di valutare la fondatezza del disconoscimento delle eredi CP_1 proprio per l'inconsistenza ed inesistenza giuridica del titolo /documento al quale il Parte_1 pretende di ancorare i suoi diritti, e del cui originale tuttavia non dispone.
Peraltro anche l'onere della prova che la giurisprudenza di legittimità impone a chi effettui il disconoscimento del testamento (ancora Cass Sez Unite sent n 12307 del 2015) presuppone la produzione di un documento idoneo alla verifica, ovvero un originale , e non già una fotocopia , priva di valore ai fini che ne occupano.
A fronte di un documento– come la fotocopia in discussione – di cui è dubbia l'idoneità a supportare le tesi dell'asserito erede, ne resta drasticamente alleggerito l'onere della prova delle controparti, che possono limitarsi ad affermare la nullità, inidoneità ed inesistenza di un atto originale, redatto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (requisito essenziale dell'autografia richiesta dalla legge per il testamento olografo– art. 602 e ss cc), di cui non è stata mai fatta produzione in giudizio.
Tutte le argomentazioni spese dal nell'atto di appello volte a contestare la Parte_1 possibilità che l'indagine tecnica stabilisse la contraffazione del manoscritto operando sulla fotocopia, ridondano in suo danno, in quanto, oltretutto, non è solo l'indagine tecnica ad essere pregiudicata dall'assenza di un documento originale, ma è proprio l'assenza di un documento in originale a pregiudicare il diritto della parte, che solo provando l'esistenza di un testamento valido potrebbe pretendere di vantare diritti.
E per quanto detto, onerato a produrre il titolo non erano certo coloro che non lo hanno mai visto, ma colui che ne afferma l'esistenza, e che invece ha chiesto al notaio ex art 620 cod civ di pubblicare una fotocopia, ammettendo essere un documento nullo e privo di valore. E tuttavia avendo il IB, ad abundantiam proceduto all'indagine OL della fotocopia, non ci si può esimere dal notare e sottolineare che l'esame del documento ad opera del TU ha prodotto risultanze del tutto concordanti con quanto fin qui osservato.
Infatti il TU ha concluso , dopo accurata indagine, per l'incompatibilità della sottoscrizione del de cuius con il segno grafico della parte manoscritta che iniziava con la frase “Revoco ogni testamento..”. Oltre che affermare con certezza che “..il documento oggetto di contestazione al presente giudizio costituisce un falso documentale” il documento esaminato ha portato il TU ritenere che avesse consistenza l'ipotesi che l'apposizione della firma (corrispondente a quella vera del ) in Per_2 calce alla manoscrittura apocrifa fosse avvenuta per fotomontaggio, con l'aiuto di fotocopiatore o scanner (cfr conclusioni TU drssa nella integrazione della relazione Per_3 depositata nel maggio 2016 in primo grado )
Deve quindi pronunciarsi il rigetto integrale dell'appello , che non supera né smentisce la dichiarazione di falsità del documento oggetto di contenzioso, falsità riconosciuta dal IB di
Palmi , non già in esito ad una querela di falso, bensì di una azione che deve riqualificarsi come azione di disconoscimento del testamento.
Disconoscimento che deve ritenersi fondato e sufficiente a negare la stessa esistenza del testamento olografo (e la “falsità” della copia prodotta in giudizio) :
- per la mancata produzione del (necessario) documento originale, vergato di mano dal testatore
(come richiesto dall'art 602 cod civ);
- per l'evidente falsità della fotocopia prodotta in giudizio, vergata nella parte del testo manoscritto con caratteri non corrispondenti al segno grafico del de cuius , ma contraffatti e frutto di imitazione, come accertata dall'indagine tecnica espletata in primo grado;
- ed ancora per la consapevolezza della “nullità” del documento, dichiarata dallo stesso al pubblico ufficiale (notaio) al quale ha chiesto la pubblicazione ex art 620 cc Parte_1
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite in favore delle appellate in solido, che si liquidano per il presente grado in ragione del valore della causa (dichiarato dall'appellante per euro 260.000) in applicazione del DM 55/2014 come aggiornato al DM 147/2022, per complessivi euro 14.317,00 (di cui per fase di studio della controversia, valore medio: €
2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00; fase decisionale, valore medio:€ 5.103,00), oltre IVA e CPA nonché spese forfetarie come per legge
La consapevolezza del - dichiarata al notaio - della nullità del documento, cui Parte_1 si è aggiunta la dichiarazione di falsità dell'atto esitata nel giudizio di primo grado, integrano gli estremi della mala fede dell'appellante, che nonostante tali circostanze e nonostante l'esito del processo di primo grado, e l'esistenza delle altre criticità oggi valorizzate, ha insistito a proporre e coltivare l'impugnazione . Ciò giustifica la condanna del soccombente ex art 96 comma III cpc, applicabile in quanto la controversia è iniziata in primo grado nell'anno 2012, in vigenza della norma.
Per tal ragione in applicazione dell'art 96 terzo comma cpc e dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano per la determinazione di tale sanzione processuale, può condannarsi il per Parte_1 tal titolo al pagamento della metà della somma liquidata per le spese di lite , ovvero euro 7.158,5 Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater del d. Legisl 115 del 2002, si da atto di avere emesso sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 745/2016 emessa dal IB di Palmi il Controparte_2
19.12.2016 nel proc. RG 1016/2012,ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. riqualificata l'originaria domanda come domanda di disconoscimento del testamento, conferma la decisione di inesistenza giuridica del testamento emessa in primo grado e rigetta l'appello ;
2. condanna l'appellante alle spese di lite in favore delle appellate in solido, che si liquidano per il presente grado in applicazione del DM 55/2014 come aggiornato al DM
147/2022, per complessivi euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché spese forfetarie come per legge;
3. ai sensi dell'art 96 terzo comma cpc condanna il al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma di euro 7.158,5
4. Ai fini dell'art. 13 comma 1 quater del d. Legisl 115 del 2002, si da atto di avere emesso sentenza di integrale rigetto dell'impugnazione
Così deciso a Reggio Calabria il 19 gennaio 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito