Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
N.
1309/2012 R.C. N....................
..Sent. N....................
REPUBBLICA ITALIANA
..Cron. N....................
..Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
(ex Tribunale di Chiavari)
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309/2012 ex Tribunale di Chiavari promossa da :
residente in [...], Parte_1
Cod. Fisc. , residente CodiceFiscale_1 Parte_2
Santa Margherita Ligure in Via Delpino Teramo n. 43/19, Cod. Fisc.
[...]
e residente in [...] Parte_3
Delpino Teramo n. 43/19, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Daniele Granara (Cod. Fisc. ; p.e.c.: C.F._3
fax: 010.5709875) ed elettivamente domiciliati Email_1 presso lo studio in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, PARTI ATTRICI OPPONENTI
CONTRO ora , già patrocinata CP_1 CP_2 dall'avv. CALAMARA' BARILARI VERONICA e elettivamente domiciliata in CORSO GARIBALDI, 32/3 CHIAVARI presso il difensore avv. CALAMARA' BARILARI VERONICA PARTE CONVENUTA – CONTUMACE in RIASSUNZIONE
Controparte_3
PARTE CONVENUTA – contumace fino al decesso intervenuto il
26.11.2017;
società unipersonale Controparte_4 con sede legale in Conegliano (TV), Via Alfieri n.1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso e Belluno
rappresentata nel giudizio dalla mandataria P.IVA_1 [...]
[...]
[...]
con sede legale in via Valtellina 15/17, Milano, partita IVA e Controparte_5 codice fiscale n. , a sua volta qui rappresentata da P.IVA_2 Controparte_6
, con sede in Milano, via Valtellina, 15/17,C.F. e P.IVA
[...]
. P.IVA_3
Parti rappresentate e difese dall'avv. Roberto Serantoni del Foro di AV (c.f. – fax 02.58438455 – pec , e C.F._4 Email_2 presso il cui Studio sono domiciliate in Milano, corso di Porta Romana n. 108, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria al fax n. 02.58438455 ovvero alla pec Email_3
PARTE INTERVENUTA – avente causa da
[...]
[...]
, in persona Parte_4 del curatore Avvocato Ernesto Tangari, del Foro di Milano, codice fiscale
, con studio in Milano, Via Lamarmora n. 18, giusta C.F._5 nomina del Tribunale di Milano del 20/07/20221, rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Ruga (del Foro di Genova, codice fiscale
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._6
Genova, Via Fieschi 25/42. PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI per fratelli opponenti Pt_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, cotnrariis reiectis: a) in via principale, in accoglimento della formulata opposizione a precetto:
- accertare e dichiarare l'assenza in capo all'opposta ed Controparte_7 all'interveniente del diritto di procedere esecutivamente sugli Controparte_4 immobili siti in Santa Margherita Ligure Via Delpino Teramo civ. 43 int. 18 e 19, e Via Somalia 11 per i motivi di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione, con ogni consequenziale statuizione in punto di validità e/o efficacia del precetto;
- conseguentemente dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria presa da in data 2.04.2009 ai nn. reg. generale 2916 e registro CP_1 particolare 373 e ordinarne la cancellazione al competente Conservatore dei RR.II. di Chiavari;
- ancora conseguentemente, ove il pignoramento immobiliare risulti trascritto, dichiararne la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e ordinarne la cancellazione al competente Conservatore dei RR.II. di Chiavari;
b) in subordine, in accoglimento della formulata opposizione a precetto: accertare e dichiarare che gli opponenti e in Parte_1 Parte_3 Parte_2 qualità di legittimari pretermessi del defunto al momento di notificazione Controparte_8 del precetto opposto, non sono tenuti a rispondere del debito del defunto nei confronti di e suoi aventi causa;
dichiarare conseguentemente nullo e/o inefficace il CP_1 precetto intimato dalla Banca agli opponenti;
c) in via di estremo subordine e salvo gravame, dichiarare non dovuti gli interessi precettati sulla quota parte delle rate scadute relativa agli interessi convenzionali e, in ogni caso, dichiarare non dovuti gli interessi di mora ex adverso tardivamente richiesti e,
2 3
comunque, tutte le somme a titolo di interessi, per le ragioni indicate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c., in data 10.01.2025. d) con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio. Con ogni più ampia riserva e salvezza illimitata.
CONCLUSIONI per Parte_5 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito Contrariis reiectis, respingere la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, confermare il diritto dell'esponente di agire in via esecutiva avverso gli opponenti, in virtù del titolo e con le garanzie ipotecarie di cui in atti;
con vittoria delle spese e onorari di causa per il presente giudizio oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI per Eredità NT IG Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, operare gli accertamenti per cui è causa, tenendo indenne la , in persona del Controparte_9 curatore pro tempore, dal pagamento di qualsivoglia onere o spesa.
R.G. 1309/2012 (ex Tribunale di Chiavari) Paragrafo 1: citazione in opposizione e motivi oppositivi Con atto di citazione del 26 giugno 2012 i fratelli IGg.ri , Parte_2
e proponevano opposizione ai sensi dell'art. Pt_1 Parte_3
615 co. 1 c.p.c. nei confronti dei precetti loro rispettivamente notificati da per la complessiva somma di euro 243.444,42 oltre Controparte_7 interessi dal 01.10.2011 sull'importo capitale di € 242.672,05 e spese, riferendo quanto segue. Gli attori erano i figli legittimi del Notaio deceduto Controparte_8 il 6.4.2010 e della di lui prima moglie IG.ra deceduta Persona_1 prematuramente in data 11.7.1987. Dopo la morte della moglie il genitore, già malato, aveva intrecciato una relazione sentimentale con la IG.ra CP_3
che poi aveva sposato, e nel corso degli anni aveva intrapreso
[...] diverse iniziative giudiziarie nei confronti dei figli, volte soprattutto ad affermare la propria titolarità dei beni immobili costituenti il patrimonio relitto della sostenendo che fossero intestati in via meramente fiduciaria alla R_ predetta e ottenendo sentenza del Tribunale di Siena n.169/99 che aveva ritrasferiti al genitore in proprietà esclusiva i relativi beni. Tali beni, al momento non confluiti nella successione paterna, erano stati poi alienati dal Notaio tra il 2004 e il 2007 alla la quale aveva CP_3 contratto nel 2009 un mutuo fondiario con gravando di ipoteca CP_1 alcuni dei beni compravenduti dal marito. Il 6.4.2010 il Not. era Pt_1 deceduto lasciando un testamento in cui nominava erede universale la moglie, definendo “indegni” a succedergli i figli ed escludendoli così dalla sua successione: decisione contestata nella debita sede giudiziaria dagli esponenti, che avevano nel tempo proposto azione di riduzione della disposizione
3 4
testamentaria lesiva e di simulazione in riferimento al trasferimento dal padre alla seconda moglie dei tre appartamenti e del magazzino in Santa Margherita Ligure, di cui all'ipoteca del 2.4.2009 associata al mutuo del 31.3 precedente. Nelle more, la mutuataria terza datrice di ipoteca, unica erede testamentaria del defunto professionista, non aveva provveduto al pagamento delle rate di mutuo determinando l'emissione del precetto bancario. Ciò premesso, le parti attrici contestavano tale preannuncio di esecuzione immobiliare di adducendo i seguenti motivi: CP_1
1) difetto in capo agli esponenti della qualità di eredi del Notaio
almeno fino all'accoglimento della domanda di Controparte_8 riduzione, e conseguentemente di debitori nei confronti della CP_1
2) nullità e/o l'inesistenza dell'iscrizione ipotecaria sugli immobili di Santa Margherita per nullità del titolo di provenienza in capo al terzo datore di ipoteca ex art.2822, c.1, c.c. in quanto iscritta da soggetto che non era proprietario degli immobili costituiti in garanzia;
con malafede della finanziatrice all'atto della stipula;
3) una volta accolta la domanda di riduzione, inopponibilità dell'ipoteca ai legittimari pretermessi in base all'art. 561 c.c.;
4) difetto di legittimazione della quale creditore del CP_1 defunto ad approfittare della riduzione chiesta dagli esponenti, ai sensi dell'art.557, co.3, c.c.;
5) divieto per la Banca di procedere all'esecuzione ipotecaria sull'appartamento di Via Delpino Teramo civ.43 int.18;
6) Non debenza dell'importo precettato a titolo di interessi per violazione delle disposizioni inerenti l'applicabilità degli stessi alla componente di accessori compresa nelle rate già scadute.
Da quanto sopra esposto, la richiesta conclusiva di declaratoria di nullità dei precetti notificati e di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stragiudiziale sottostante.
Paragrafo 2 : le difese introduttive di CP_1
Costituendosi in giudizio con comparsa del 16.10.2021, CP_1 insisteva per la sospensione necessaria del procedimento in attesa che venissero definite le azioni giudiziarie intraprese dai figli del defunto Notaio per far valere la loro qualità di eredi. Nel merito, contestava vivamente che vi fosse stata negligenza nella costituzione dei vincoli ipotecari o che vi fosse alcuna ragione di responsabilità aggravata, rappresentando la “indiscutibile legittimità” della sua iniziativa recuperatoria, visto che essa era titolare di ipoteche regolarmente iscritte, per cui aveva promosso l'espropriazione immobiliare contro tutti gli eredi di CP_8
[...]
4 5
Paragrafo 3: la posizione dell'intervenuta
[...]
Controparte_4
Con comparsa del 4.11.2022 si è costituita in giudizio, dopo la riassunzione del procedimento nel settembre precedente, attraverso la mandataria Controparte_10
la quale, richiamate le premesse in fatto relative all'erogazione di mutuo
[...] ipotecario per 250 mila euro in favore dei coniugi , e Parte_6 intervenendo quale cessionaria del credito della mutuante , CP_1 assumeva la legittimità dell'iscrizione ipotecaria facendo presente che:
• la garanzia era stata iscritta prima delle azioni di riduzione e simulazione coltivate dai fratelli Pt_1
• l'art. 561 c.c. risultava inapplicabile nella specie;
• l'ipoteca era stata concessa quando la figurava quale CP_3 unica proprietaria dei beni ipotecati e la Banca mutuante non versava certo in malafede, in una situazione di totale indifferenza circa l'esatta titolarità degli immobili, essendo stato contratto il debito da entrambi i coniugi: ambedue titolari di personale patrimonio immobiliare;
• nello specifico, l'immobile di Via Delpino Teramo int. 18 risultava già appartenere per il 50% al dante causa, a prescindere da qualsiasi esito dell'azione revocatoria dei figli. Da qui, la richiesta conclusiva di reiezione dell'opposizione per sua infondatezza.
Paragrafo 4: la posizione della IG.ra e suoi Controparte_3 aventi causa
, evocata in giudizio dai fratelli è rimasta Controparte_3 Pt_1 contumace nel corso del processo e, a seguito del suo decesso intervenuto in data 26.11.2017, la qualità di erede si è trasferita al fratello IG. CP_11
dopo il decesso di quest'ultimo, si è costituita in causa l'eredità
[...] NT della IG.ra , moglie del e cognata Parte_4 CP_3 della seconda moglie del deceduta a sua volta il 2.2.2022. Il Pt_1 professionista deIGnato a curatore si è rimettesso a giustizia nella prospettiva di auspicabile definizione conciliativa (comparsa del 14.11.2022).
Paragrafo 5: svolgimento del processo Il procedimento, radicato su tali opposte prospettazioni, ha avuto uno sviluppo decisamente travagliato a seguito della soppressione dell'originaria sede giudiziaria presso cui era stato incardinato e per il conseguente avvicendamento di tre giudici istruttori;
oltre al fatto di essere stato lungamente sospeso (ordinanza 15.4.2024) in attesa della definizione del procedimento R.G. 141/2011 (ex Chiavari), a cui venne poi riunito il procedimento 10723/2016
(Tribunale di Genova), cioè delle domande degli odierni attori di elisione della
5 6
loro esclusione dalla successione paterna, di riduzione della disposizione testamentaria e di simulazione degli atti di compravendita relativi agli stessi immobili oggetto dell'ipoteca qui contestata. Questi ultimi contenziosi riuniti sono stati definiti dallo scrivente con sentenza n. 2 depositata in data 28.4.2022, passata in giudicato e versata nell'odierno fascicolo dagli attori, con cui sono state rese disposizioni di fondamentale importanza anche per l'odierno contenzioso;
il quale, a sua volta, è stato così oggetto di riassunzione in data 9.9.2022 ad iniziativa degli attori opponenti. Nella fase di riassunzione la creditrice originaria , CP_1 divenuta nelle more a seguito delle note vicende societarie, non CP_2 si è costituita, mentre è intervenuta in causa la sua avente causa
[...]
, facendo proprie e sviluppando le precedenti difese della Parte_5 mutuante originaria. Dal lato successorio, in corso di giudizio sono venuti a mancare tanto la che il fratello e la cognata, suoi eredi: il CP_3 procedimento è proseguito perciò nei confronti dell'eredità NT
, le cui richieste sono già state riferite. Parte_4
In esordio di giudizio e ancora presso il Tribunale di Chiavari, con provvedimento del 14.12.2012 il primo Giudice istruttore aveva sospeso l'efficacia esecutiva del titolo. La successiva trattazione post-riassunzione ha avuto lo sviluppo ordinario contrassegnato dal deposito delle memorie deduttive e istruttorie autorizzate – salvo la parentesi costituita dal diniego di revoca della sospensiva dato con ordinanza 8.10.2024 - fino a pervenire all'udienza del 27 maggio scorso, in cui la causa è stata discussa e assunta in decisione nelle forme di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. con riserva di deposito di motivazione e dispositivo nei termini di legge.
Paragrafo 6: sintesi cronologica degli accadimenti rilevanti Allo scrivente giudice è toccata in sorte l'evenienza, davvero unica, di essere stato ripetutamente chiamato a pronunciarsi nell'autentica “saga giudiziaria” della famiglia avendo trattato i contenziosi recuperatori Pt_1 promossi dagli odierni opponenti contro l'esclusione successoria, di cui al testamento paterno, e per il recupero dei beni immobili trasferiti in vita dal genitore alla seconda moglie, vale a dire: il giudizio riunito (R.G. 141/2011 Tribunale Chiavari e 10723/2016 Tribunale Genova) costituente il
“procedimento pregiudicante” le odierne statuizioni, che ne aveva determinato la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c.; l'odierno giudizio oppositivo R.G. 1309/2012 e poi ancora le due espropriazioni immobiliari promosse contro la e i suoi eredi (R.G.E. 194/2023 e 13/2024). CP_3
Come già della sentenza n. 2/2022 che ha deciso il procedimento pregiudicante a monte, conclusosi con l'esclusione di alcuna indegnità a succedere dei fratelli rispetto all'esclusione testamentaria paterna e Pt_1 con l'accertamento dell'appartenenza al compendio ereditario, per simulazione
6 7
e vizio di forma, dei quattro immobili di Santa Margherita oggetto dell'ipoteca contestata in questa sede, è indispensabile per un migliore inquadramento delle odierne tematiche contenziose procedere all'integrale rinvio a quanto accertato e deciso in tale sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, e richiamare in particolare le pagg. 15 e ss. al paragrafo, 4, in cui testualmente si scriveva:
“… Pare opportuno premettere, all'analisi più dettagliata delle opposte tesi sui corretti assetti successori, una sintetica scheda cronologica degli accadimenti sostanziali di maggiore rilievo per un inquadramento della
“cornice motivazionale” che spieghi il progressivo sfilacciamento dei rapporti endofamiliari e la loro involuzione in un contenzioso giudiziario che dura da oltre un ventennio, con decisioni di opposto segno che non hanno mai determinato una concreta prospettiva di composizione, ad onta dei soggetti avvicendatisi nella veste di convenuti e dei loro patroni. La consultazione di tale “scaletta cronologica” è indispensabile supporto per comprendere le dinamiche personali e processuali che hanno condotto ai due contenziosi qui riuniti e diventa utile bussola informativa per le imminenti valutazioni giudiziali. L'articolazione proposta, che trascura altri contenziosi di non diretta rilevanza ai fini decisionali, segue la cronologia degli accadimenti su base annua:
1984: dichiarazione recante data 5 novembre con cui R_ moglie di primo letto, riconosce la titolarità esclusiva in capo
[...] al marito notaio degli immobili di Santa Margherita ligure, via Pt_1
Delpino Teramo 43 interni 18 19; di via Garibaldi 5 in Chiavari e dei fondi rustici denominati di Sesta in DO;
Per_2
1987: 11 luglio, muore all'età di 40 anni;
Persona_1
1997, aprile-novembre: stipula tra adre e figlio del contratto di Pt_1 affitto di fondo rustico per i poderi di DO;
ricovero ospedaliero del Notaio a seguito di ictus (17 settembre-11 ottobre);
1999: il notaio ottiene dal Tribunale di Siena il riconoscimento Pt_1 della natura fiduciaria dell'intestazione alla moglie defunta degli immobili, di cui alla dichiarazione fiduciaria del 1984 (sentenza 196/99);
2001: testamento olografo del Notaio che istituisce erede la e CP_3 riserva ai figli la quota legittima (30 settembre);
2002: secondo testamento olografo del Notaio che conferma le precedenti disposizioni ma esclude figli e fratelli dalle esequie (15 gennaio); notifica della domanda in cui i fratelli svolgono azione di revocazione Pt_1 nei confronti del genitore in relazione alla sentenza sfavorevole resa dal tribunale di Siena nel 1999 assumendo di non aver avuto notizia degli atti introduttivi strumentalmente notificati al personale a servizio del Notaio;
7 8
citazione del notaio nei confronti del figlio per ottenere dal Pt_1 tribunale di Chiavari dichiarazione di falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di affitto fondo rustico;
2003: terzo testamento del notaio che istituisce erede universale la escludendo dalla successione i figli “quali indegni” (10 CP_3 aprile); archiviazione della denuncia proposta contro i fratelli Pt_1 per il reato di maltrattamenti nei confronti del padre da parte del GIP presso il tribunale di Chiavari (5 settembre);
2004: stipula di 3 compravendite che trasferiscono da a Parte_7 gli immobili di maggior pregio in Santa Margherita e CP_3
Chiavari (26 luglio); nozze tra il Not. e la (18 Pt_1 CP_12 agosto);
2005: ultimo testamento olografo del Notaio che deIGna la ad CP_3 erede universale ed esclude i figli della successione per indegnità (3 marzo);
2006: prima diffida inoltrata a dal padre per il Parte_3 recupero del canone di locazione affitto per i terreni di DO;
2007, 2008: vendita perfezionata tra i coniugi del magazzino di Pt_1
Via Somalia in Santa Margherita (2 febbraio 2007); ricorso per sequestro giudiziario promosso dal Notaio verso il figlio per recuperare i poderi di
DO (14 marzo); procedimento intrapreso dal padre per Pt_1 risoluzione del contratto di affitto fondo rustico imputando al figlio irrazionale coltivazione del fondo e determinazione del danno economico
(R.G. 628/2007), nel cui ambito viene licenziata CTU affidata al perito dottor per determinare le caratteristiche e produttività Per_3 dell'azienda agraria;
2009: 13 gennaio, decisione della Corte d'appello di Genova che attribuisce a la proprietà del quadro “Quo vadis” Parte_3 per donazione paterna (mai consegnato al donatario e rinvenuto nell'inventario della successione;
sentenza del Tribunale di CP_3
Siena che dichiara inammissibile l'azione di revocazione proposta dei fratelli contro la sentenza del 196/99 che riconosceva la Pt_1 proprietà paterna per gli immobili di maggior pregio;
azione proposta dalla contro le sorelle per ottenere il risarcimento CP_3 Pt_1 dei danni da occupazione abusiva degli immobili da loro abitati in Santa
Margherita;
2010: 18 febbraio, sentenza n. 128 del G.U. Dr. Grasso del tribunale di Chiavari che riconosce l'autenticità delle sottoscrizioni del Not. Pt_1 sul contratto di affitto del 1997 (4 aprile); 6 aprile, decesso in Milano del notaio Pt_1
8 9
2011: radicazione presso il Tribunale di Chiavari, ad iniziativa dei fratelli del presente procedimento R.G. 141/2011 per rimuovere gli Pt_1 effetti dell'esclusione per indegnità dall'eredità paterna;
diffida dalla a per risoluzione del contratto di CP_3 Parte_3 affitto e per riconoscimento della sua scadenza nel 2007 (26 settembre); sentenza del tribunale di Chiavari 11/10/2011 che rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla quanto all'occupazione degli CP_3 alloggi di via Delpino Teramo da parte delle sorelle Pt_1
2012: sentenza del Tribunale di Chiavari che dichiara inammissibile per ragioni processuali l'azione di simulazione proposta dai fratelli Pt_1 per le compravendite immobiliari del 26.7.2004 e del 2007 (26 gennaio); ricorso alle Sezioni specializzate agrarie del Tribunale di Siena della per ottenere la dichiarazione di cessazione del rapporto di CP_3 affitto per la Sesta per sua intervenuta scadenza nel 2007 e per Parte_8 inadempimento (16 novembre); 2014: decisione del Tribunale di Siena che dichiara improponibile l'azione di rilascio promossa dalla contro in CP_3 Parte_3 relazione al compendio di DO (4 febbraio);
2015: radicazione di azione proposta dai fratelli per ottenere Pt_1 dal Tribunale di Genova l'accertamento dell'incapacità a testare il padre (G.I. SA ), nel cui ambito viene assunta CTU medico legale Per_4 affidata al Prof. (procedimento estinto per mancata Persona_5 riassunzione dopo il decesso della convenuta;
CP_3
2016: radicazione parte dei fratelli di una seconda azione Pt_1 presso il tribunale di Genova diretta ad ottenere l'accertamento della simulazione del trasferimento dal alla degli Pt_1 CP_3 immobili di maggior pregio (odierno R.G. 10723/2016); decisione della
Corte d'appello di Firenze che conferma l'inammissibilità della domanda di revocazione (20.9.2016) contro la sentenza del Tribunale di Siena n.
196/1999;
2017: deposito della CTU nel procedimento relativo Per_5 all'incapacità paterna (4 maggio;
doc. 45 della 2^ memoria istruttoria dei convenuti nel procedimento r.g. 10723/2016); decesso di CP_3
(26 novembre);
[...]
2018: riassunzione del processo da parte dell'erede della convenuta IG.
(fratello); Controparte_11
2020: decesso di;
costituzione in giudizio dell'erede Controparte_11 universale (moglie) il 5 ottobre. Parte_4
…”
9 10
In aggiunta a tali eventi, acquistano rilievo nell'odierno caso le seguenti date: 2.2.2022: decesso di con successiva apertura di Parte_4 eredità NT;
12.9.2022: riassunzione ad iniziativa degli opponenti del presente giudizio sospeso a seguito del giudicato (sentenza 28.4.2022 n.2) formatosi nelle due procedure incardinate nel 2012 (r.g. 141/2011 Tribunale Chiavari) e nel 2016 (10723/2016).
Paragrafo 7 : analisi dei motivi oppositivi Primo motivo oppositivo, paragrafo 1 pag. 5 citazione : qualità di eredi in capo agli opponenti – notifica del titolo esecutivo. Tenuta presente la scansione cronologica degli accadimenti rilevanti, sia nella vicenda giudiziale pregiudicante che nell'odierno contenzioso derivato, si può procedere all'esame di merito delle specifiche contestazioni inerenti i precetti qui in discussione. I fratelli nel primo motivo oppositivo, contestano la loro Pt_1 legittimazione a subire l'azione esecutiva prospettata da CP_1 facendo notare che, al momento di notifica dei relativi precetti, essi erano eredi pretermessi e solo in un secondo tempo hanno ottenuto il riconoscimento della vocazione ereditaria grazie all'accoglimento della domanda di riduzione della disposizione testamentaria che li escludeva dalla successione paterna. Per vero, il motivo in esame presenta caratteri di strumentalità rispetto all'impianto difensivo generale sviluppato dai fratelli in tutte le Pt_1 iniziative giudiziarie di cui si è dato conto. Infatti, da un lato e ai fini oppositivi, di fronte al prospettato inizio di azine esecutiva del creditore ipotecario, essi negano la loro qualità di eredi;
viceversa, rispetto a tutto il restante contenzioso recuperatorio da loro promosso, da ultimo confluito nel procedimento definito con la sentenza n. 2 del 2022, gli opponenti reclamano con estrema decisione la loro qualità di chiamati all'eredità e di eredi pretermessi da illegittima disposizione testamentaria del genitore.
Ad avviso dello scrivente, l'attenzione delle parti attrici si è concentrata diffusamente e prioritariamente sulla questione della validità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo contratto dalla nel 2009 con garanzia CP_3 ipotecaria data sugli immobili trasferiti dal professionista alla seconda moglie con scrittura privata autenticata del 2004, per i 3 appartamenti di pregio in Santa Margherita Ligure;
e nel 2007, per il magazzino di Via Somalia. Tale focalizzazione sulla garanzia accessoria fa perdere di vista un passaggio ricostruttivo fondamentale nella dinamica delle negoziazioni che si sono via via avvicendate, in quanto risulta pacifico e documentalmente dimostrato che il mutuo del 31.3.2009, che ha dato origine al precetto opposto, sia stato contratto congiuntamente e in solido dai coniugi per cui il dante causa degli Pt_1 opponenti è condebitore in solido con l'altra mutuataria/datrice di ipoteca e
10 11
come lei risulta inadempiente rispetto alle obbligazioni restitutorie nascenti da tale contratto fin da epoca di poco posteriore all'assunzione del mutuo. Gli opponenti eccepiscono ulteriormente l' illegittimità del precetto in quanto non risulta notificato agli eredi il titolo esecutivo di cui si è detto. In realtà il titolo esecutivo è costituito da un mutuo fondiario e quindi non richiede notifica al debitore o ai suoi aventi causa in base alla regola contenuta nell'art. 41 T.U.B. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti degli eredi del debitore originario in quanto l'art. 479 c.p.c. richiede che l'esecuzione forzata sia preceduta dalla notificazione del titolo “se la legge non dispone altrimenti”: e l'art. 41 T.U.B. costituisce appunto una delle eccezioni normativamente previste rispetto a tale onere notificatorio.
Gli opponenti sostengono però, come già detto, che al momento di notifica del precetto essi non rivestivano la qualità di eredi. Mentre CP_1 si è difesa al riguardo prospettando genericamente la buona fede della
[...] mutuante, con maggiore approfondimento l'intervenuta cessionaria fa CP_4 notare che, al momento dell'odierna decisione, i fratelli risultano Pt_1 eredi legittimari del defunto genitore. Tale rilievo dell'intervenuta è indubbiamente esatto e corrisponde al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui la legittimazione ad agire o resistere in giudizio deve permanere fino all' esaurimento del giudizio: la sentenza n. 2/2022, che funge ormai da perno dell'odierno impianto motivazionale, ha dato conto della riacquisita qualità ereditaria dei discendenti illegittimamente esclusa dal testatore ed è oggi in giudicato. Illustrando il primo motivo oppositivo, gli attori richiamano la giurisprudenza per cui la qualità di erede legittimario, in caso di sua pretermissione, si acquista solo con la sentenza che riconosca l'illegittimità di tale esclusione e ripristini la vocazione ereditaria indebitamente esclusa dal testatore. Nel caso di specie contano però fatti e iniziative giudiziarie che necessariamente antedatano la (ri)acquisita qualità ereditaria ad un momento anteriore alla notificazione degli atti di precetto perfezionatasi nel giugno 2012. Va considerata infatti, in primo luogo, l'accettazione di eredità beneficiata in data 25.5.2010 da parte delle parti attrici (doc. 6 attori), a 45 giorni dal decesso del Notaio, rispetto alla quale si impongono due considerazioni. Non è esatto che si tratti di accettazione “inefficace”, come assume nelle sue difese citando la sentenza pregiudicante del 2022. In realtà CP_4 alla pag. 21 di tale pronuncia si legge che l'accettazione in questione era superflua, data la completa esclusione dalla chiamata ereditaria;
ma non si dice minimamente che essa sia priva di effetti. Effetti, che vanno a prodursi retroattivamente nel momento in cui – proprio con la decisione ripetutamente citata – viene accertata l'illegittimità dell'esclusione testamentaria.
Il fatto che i abbiano mantenuto, o meno, il beneficio della Pt_1 separazione dei patrimoni personali rispetto alla massa ereditaria, di cui ancora
11 12
si dirà esaminando il motivo oppositivo poggiante sull'art. 557 c.c., diventa totalmente irrilevante rispetto al fatto che la rimozione ex tunc della esclusione decisa dal genitore renda pienamente efficace l'accettazione di eredità in questione ed il conseguente acquisto della qualità di erede. Lo stesso effetto anticipato non può essere negato all'azione di simulazione proposta dai discendenti esclusi in due distinte occasioni: con domanda del 5.8.2020 trascritta l'11.8.2010 (doc. 8), che ha originato il procedimento r.g. 1877/2010); azione, poi riproposta nel 2016, dopo la declaratoria di inammissibilità del primo giudizio (sentenza 60/2012 Tribunale di Chiavari) per ragioni esclusivamente processuali: da cui, la radicazione avanti questo Tribunale del procedimento 10723/16.
Non appare decisivo, ai fini che qui rilevano, che la prima domanda chiavarese non sia giunta alla sua naturale conclusione e sia stato necessario riproporla in questa sede a distanza di alcuni anni. Non si può negare infatti che l'azione recuperatoria svolta in origine dai fratelli manifestasse Pt_1 appieno l'intenzione di acquisire l'eredità paterna ripristinando la reale consistenza del patrimonio immobiliare, con una determinazione che equivale appieno all'accettazione tacita di eredità: la quale ovviamente, come già visto per il precedente profilo, è rimasta congelata per tutto il tempo in cui si è sviluppato il precedente contenzioso;
ma che riacquista piena efficacia, una volta rimossa la causa di esclusione dalla vocazione ereditaria.
Si noti che l'iniziativa giudiziaria di cui si è dato ripetutamente conto ha prodotto l'effetto di recuperare al compendio ereditario gli immobili dirottati dal Notaio alla alcuni giorni prima delle nozze, in quanto la CP_3 giurisprudenza è concorde nel confermare che gli effetti della sentenza di accertamento della simulazione retrocedono fino al momento di perfezionamento del negozio simulatorio. In tali termini si esprime la Cassazione, quando esamina la questione della decorrenza degli effetti in relazione alla preliminare di prescrizione, nella sentenza della Sez. 2, n. 7909 del 06/08/1990 (Rv. 468602 - 01) Presidente: BRONZINI A. Estensore: ROTUNNO G. RO M contro RO A, così massimata: “L'erede che agisca non quale legittimario ai fini del recupero o della reintegrazione della quota di riserva, assumendo veste di terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari compiuto dal de cuius, del quale deduca la simulazione, bensì con Azione di simulazione relativa al fine di acquisire alla massa ereditaria i beni ceduti (per la successiva divisione con gli altri eredi), resta vincolato alla posizione del de cuius, nei cui rapporti subentra, non solo sul terreno dell'accertamento probatorio, ma anche ad ogni altro effetto, compreso quello della prescrizione che decorre non dall'apertura della successione ma dal compimento dell'atto simulato. In terzo luogo, nel rispetto della giurisprudenza sulla decorrenza degli effetti della rimozione dall'esclusione ereditaria a seguito di positivo sviluppo dell'azione di riduzione, va tenuto presente che si tratta pacificamente di
12 13
pronuncia di accertamento costitutivo (v. da ultimo Cassaz. III, 13.8.2021 n.
12872, che ha esaminato in particolare il profilo dell'immediata esecutività). La natura “costitutiva” della decisione IGnifica che solo attraverso il filtro giudiziale è possibile rimuovere una situazione antigiuridica in precedenza determinatasi, come previsto dall'art. 2908 c.c.; mentre la funzione di
“accertamento” del diritto leso, che discende dalla previsione del precedente art. 2907 c.c. circa la funzione giurisdizionale, comporta che la verifica effettuata in sede giudiziaria va riferita al momento in cui si constata la lesione del diritto soggettivo azionato. L'efficacia dell'accertamento giudiziale va infatti ancorata al momento in cui il fatto accertando si è determinato o, al più tardi, al momento di proposizione della domanda: si tratta di applicazione del principio generale secondo cui è necessario evitare che lungaggini e insidie processuali tornino a discapito della parte che ha ragione. La sentenza del 2022 resa dello scrivente, in ultima analisi, non fa che accertare l'illegittima esclusione dall'eredità paterna fin da quando la disposizione testamentaria illegittima ha avuto applicazione, e quindi dal 13.10.2020, cioè dalla data di trascrizione del verbale di pubblicazione del testamento predisposto anni prima dal Notaio. L'effetto di tale decisione è dunque quello di rimuovere da allora, dalla trascrizione del testamento, ogni limitazione o condizionamento processuale o sostanziale alla piena operatività ed efficacia della pronta accettazione dell'eredità paterna da parte dei figli pretermessi, quale regolarmente depositata pochi giorni dopo il decesso del Notaio;
come pure, la sentenza 2/2022 è in grado di rendere IGnificativa, valida e operante l'accettazione tacita di eredità che necessariamente derivava dall'attivazione in sede giudiziaria di ripetute iniziative recuperatorie del compendio ereditario da parte dei legittimari esclusi. In conclusione, giunti a questo punto dell'annosa vicenda giudiziaria della successione può dirsi in oggi consolidato, per effetto delle decisioni Pt_1 intervenute medio tempore, il riconoscimento della qualità di eredi in capo tanto alla e suoi aventi causa, che ai fratelli nelle misure e CP_3 Pt_1 per i titoli considerati nel o paragrafo 5, pag. 22, della sentenza n.2 /2022, fin da momento di poco posteriore all'apertura della successione;
così come è ormai acquisita giudizialmente l'appartenenza all'asse ereditario del defunto professionista di tutti e quattro gli immobili, di cui si discute in questa sede, con efficacia retroattiva che va riferita al momento stesso della stipula delle convenzioni simulate. In forza della decisione pregiudicante, più volte necessariamente richiamata, e delle condotte e iniziative delle parti attrici sopra ricordate, va oggi riconosciuto il pieno diritto di – quale cessionaria del credito CP_4
– di agire esecutivamente nei riguardi di tutti i soggetti sostituitisi per CP_1 via successoria agli originari mutuatari inadempienti.
13 14
In relazione alle evidenziate circostanze, non vi era obbligo della Banca creditrice di notificare agli eredi del Notaio il titolo esecutivo stragiudiziale formatosi nel 2009 contro il loro dante causa;
e ricorre la legittimazione dei fratelli di subire le conseguenze dell'inadempimento del loro avo Pt_1 dante causa: da qui, il rigetto per infondatezza del motivo oppositivo esaminato.
Secondo motivo oppositivo paragrafo 2 pag. 7 citazione: nullità di ipoteca iscritta da non proprietario In riferimento all'art 2822 c.c., gli opponenti eccepiscono la nullità della costituzione di ipoteca del 2.4.2009 associata al mutuo fondiario del 31.3.2009 perché costituita da soggetto che in realtà non era all'epoca proprietario del bene: come riconosciuto nella sentenza n. 2 del 2022, si tratta di vendite immobiliari simulate (e dissimulanti donazione nulla per vizio di forma) tra l'effettivo proprietario notaio la seconda moglie. Pt_1
Tale motivo non convince perché trascura il fatto che il dante causa degli odierni opponenti era debitore della banca in quanto mutuatario unitamente alla moglie, quindi appare legittimo il precetto spiccato nei confronti di tutti gli eredi con il corrispondente preannuncio di prossima azione esecutiva per il capitale residuo al momento di decadenza dal beneficio del termine identificato con la data del 30.9.2011; per le mensilità scadute e non corrisposte dall' 1.7.2010 all'indicata data e per i corrispondenti interessi. L'unica questione che si pone non riguarda quindi la legittimazione passiva rispetto a tale debito ereditario, ma unicamente la costituzione della garanzia reale a presidio di tale mutuo, rispetto alla quale il richiamo all'art 2822 c.c. non pare del tutto pertinente perché la non è estranea alla CP_3 proprietà dei 4 immobili ipotecati: in quanto ne è quanto meno contitolare per la metà degli immobili ipotecati a suo nome, come rilevato nel paragrafo 5, pag. 22 della decisione n. 2/2022 già citata. La disposizione dell'art. 2825 c.c. farebbe salva in realtà l'evenienza considerata perché rimane del tutto valida la costituzione di ipoteca, quanto meno, sulla quota della metà del compendio ereditario che andrebbe poi attribuita agli aventi causa della Ma neppure tale riferimento CP_3 normativo è pertinente e completo nel caso in esame perché in realtà, ad avviso dello scrivente, il paradigma normativo di riferimento rispetto alla fattispecie è il combinato disposto degli articoli 1415 e 1416 c.c., i quali escludono che la simulazione possa pregiudicare i creditori del simulato alienante. In altri termini, anche dopo l'accoglimento della domanda di simulazione dei trasferimenti immobiliari del 2004-2007, la garanzia costituita dall'acquirente apparente con beni immobili appartenenti in realtà CP_3 al marito rimane totalmente valida ed efficace nei confronti della che CP_1 aveva contestualmente mutuato ad entrambi i coniugi e Pt_1 CP_3 la somma finanziata di 250 mila euro, la quale quindi ha giovato come provvista finanziaria ad entrambi i mutuatari: certamente ne ha tratto beneficio
14 15
anche il Notaio per la provvista necessaria a fare fronte ai debiti che Pt_1 comportava la titolarità di un patrimonio immobiliare e mobiliare così esteso, ma anche oneroso, per il cui dettaglio si rinvia ai paragrafi 8 e 9 della sentenza del 28.4.2022.
Segue secondo motivo oppositivo – seguito paragrafo 2 pag. 8 della citazione: malafede della Banca mutuante in sede di costituzione dell'ipoteca. Gli opponenti nelle loro difese rappresentano elementi indiziari che, evidenziati già nel capoverso n.3 a pag. 4 e nel seguito del paragrafo 2 a pag. 8 della citazione introduttiva e da ultimo ripresi a pag. 11 della conclusionale, fornirebbero secondo loro l'evidenza di un comportamento sostanzialmente illecito della banca mutuante, la quale, al momento di erogazione del finanziamento e della costituzione della collegata ipoteca fondiaria, doveva avere necessariamente contezza della manovra fraudolenta che si andava ad articolare con tali negozi. Va premesso che la cornice giurisprudenziale entro cui collocare la tematica dell'opponibilità della simulazione al terzo vede ancora, quale leading case della materia, la seguente pronuncia della Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8882 del 28/08/1990 (Rv. 469106-BRONZINI Pres., Esttensore: contro secondo cui : “Al CP_13 Pt_9 CP_14 fine d'integrare il requisito della malafede necessario ai sensi dell'art. 1415 cod. civ. per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente, non è sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all'acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante” Tale insegnamento corrisponde a quanto già ritenuto nella precedente decisione n. 2004 del 1986, mass. N. 445216, e risulta da ultimo ribadita anche dalla più recente Cassaz. Sez. II, 16.8.2016 n. 16080. Il motivo in esame non riceve alcuna conferma dalle acquisizioni di causa ma, anzi, le evidenze peritali disponibili forniscono l'idea dell'assoluta linearità dell'operazione finanziaria dall'angolo visuale della Banca mutuante. Ci si riferisce ai seguenti elementi informativi relativi alla capienza patrimoniale del co-mutuante Not. Pt_1
a) Sentenza Tribunale Siena 14.10.1999 di retrocessione al not. ella quota della metà dell'immobile di Chiavari Via Garibaldi 32; Pt_1
b) Relazione Notaio 7.4.2009 sulla provenienza di tale Per_6 bene, acquistato nel 1973 in pari quote dal Notaio e dalla prima moglie, che – pur dando conto della trascrizione della domanda di revocazione azionata dai
15 16
figli del Notaio, conclude in termini di esclusiva titolarità del bene in capo alla per effetto della cessione del luglio 2004; CP_3
c) Valorizzazione in 577 mila euro di tale immobile da parte del CTU
Geom. nel contenzioso R.G. 141/2011 (pag. 28 sentenza 2/2022); Per_7
d) Relazione di stima arch. nel procedimento RGE 13/2024 Per_8 che dà conto dei passaggi proprietari relativi a tale immobile chiavarese.
In riferimento invece alle proprietà personali della si consideri che al momento di assunzione dell'ipoteca qui in CP_3 discussione, la convenuta era proprietaria di immobili di pregio in Zoagli, Via Campodonico 9, stimati ancora oggi 209 mila euro, pur dopo la notoria crisi immobiliare che ha dimezzato i valori riferibili al 2009. Tali immobili le erano pervenuti per successione dalla madre, che li aveva acquistati nel 1973: si tratta quindi di beni di esclusiva titolarità della defunta convenuta che non hanno la minima aderenza con il patrimonio (cfr. per maggior dettaglio la Pt_1 relazione di stima arch. 13.10.2024 nel procedimento esecutivo Per_8
R.G.E. 194/2023).
Tirando le fila da tali premesse patrimoniali, si può quindi confermare l'assunto difensivo di , che parla di totale indifferenza della CP_4
Banca rispetto all'esatta identità della parte datrice di ipoteca e di irrilevanza del conflitto endo-domestico tra il Notaio e i suoi figli. si trovava CP_1 infatti a negoziare con una datrice di ipoteca ampiamente solvibile grazie al suo personale patrimonio immobiliare e, quanto al Notaio, la sola metà dell'appartamento chiavarese di sua proprietà in Via Garibaldi era da sola sufficiente a garantire l'intera somma finanziata, anche in caso di soccombenza del el giudizio di revocazione promosso dai figli contro di lui. Pt_1
Pertanto il mutuo del 2009 non era assunto dal solo soggetto con minore capienza patrimoniale, cioè la pur sempre titolare di CP_3 immobili di sua esclusiva appartenenza in Zoagli ampiamente capienti rispetto all' importo erogato;
ma, nel momento in cui andava a finanziare un CP_1 professionista così affermato su piazza e titolare di un compendio immobiliare di apprezzabile consistenza – si rinvia ancora ai dettagli patrimoniali esposti e quantificati nella sentenza 2/2022 – non si vede quale sospetto di fraudolenza potesse rappresentarsi la Banca, che non poteva avere contezza nel marzo 2009 dell'esclusione testamentaria decisa dal mutuatario Pt_1
Obietta la difesa che poteva conoscere nel 2009 gli Pt_1 CP_1 estremi delle domande in precedenza trascritte sugli immobili ipotecati per quanto concerne il contestato recupero da parte del Notaio degli stessi dopo l'intestazione fiduciaria alla prima moglie. Si tratta però di elemento fin troppo labile rispetto alla necessaria e precisa dimostrazione di una concertazione fraudolenta, quale richiesta dalla giurisprudenza richiamata in esordio, in quanto il nuovo contenzioso revocatorio dei fratelli ontro le decisioni senesi Pt_1 poteva ragionevolmente apparire – agli occhi del terzo finanziatore – quale iniziativa strumentale della prole per contrastare la restituzione degli immobili
16 17
ottenuta dal genitore nel 1999; il quale però, in ogni caso, sarebbe rimasto quanto meno comproprietario dei beni anche in caso di soccombenza rispetto alla domanda di revocazione interposta dai figli (poi disattesa nello stesso anno 2009 dal Tribunale di Siena con decisione conferma nel 2016 dall'Appello fiorentino). Il motivo oppositivo appare perciò totalmente confutato dalle precedenti considerazioni, in quanto la Banca finanziatrice non aveva ragione di sospettare
– o peggio, di concertare – alcuna oscura trama famigliare dietro al mutuo ipotecario che andava a concedere. A fronte di contraenti attrezzati e patrimonialmente capienti, la prima ragionevole congettura che poteva CP_1 formulare, per spiegarsi le ragioni della richiesta di finanziamento, andava semmai ragionevolmente ricondotta a necessità di liquidità in relazione ad un patrimonio immobiliare del di notevoli pregio ed estensione, ma Pt_1 anche oneroso da mantenere: si pensi alle sole vicende della proprietà toscana di DO ricostruite nel paragrafo 8 della sentenza 2/2022. La disamina conclusiva di questo motivo richiede tuttavia una digressione finale solo apparentemente eccentrica, nella consapevolezza che le odierne statuizioni non avranno il potere di dirimere un contenzioso successorio ben lontano dalla sua definizione. E' superfluo indagare in questa sede circa la destinazione della provvista conseguita attraverso l'erogazione del mutuo del 2009, se non si vuole scontare una flagrante contraddizione con il precedente in giudicato che ha accertato la simulazione delle 4 compravendite, sostenendo che gli immobili erano e rimangono di proprietà del Notaio disponente, ma l'ipoteca resterebbe ferma in capo alla sola Se simulazione vi è stata per le compravendite del CP_3
2004, vi è stata anche per la costituzione delle garanzie reali sui medesimi immobili nel 2009; ferma restando sempre la necessità di garantire il soddisfacimento del creditore ipotecario. Tutto ciò ovviamente complica il quadro del futuro e inevitabile giudizio divisionale, della cui necessità già si è detto nella precedente decisione del 2022 e di cui si è trattato con sufficiente approfondimento nel procedimento espropriativo R.G. 13/2024, estinto per rinuncia del creditore procedente, in quanto a seguito del giudicato precedente diventa più arduo sostenere la contitolarità del debito e della conseguente garanzia ipotecaria in capo alla di fronte alla statuizione di una titolarità esclusiva dei beni CP_3 ipotecati in capo al Notaio alienante. E' nella diversa e probabilmente prossima sede divisionale che dovrà così trovare sistemazione la problematica dell'impiego delle somme mutuate in termini di “anticipazioni” ereditarie;
questione di rilevante impatto economico e dai contorni problematici, già esaminati nella CTU SGARBOSSA licenziata nel procedimento R.G. 141/2011.
Terzo motivo oppositivo – paragrafo 3 pag. 9 della citazione: inefficacia dell'iscrizione ipotecaria contro gli eredi pretermessi.
17 18
La difesa degli opponenti eccepisce l'inefficacia del vincolo ipotecario in quanto i propri assistiti, pretermessi dalla disposizione testamentaria, hanno finalmente ottenuto il pieno riconoscimento della loro qualità di eredi attraverso l'esercizio dell'azione di riduzione : la quale ha per effetto, secondo l'art. 561 c.c. l, la conseguenza che gli immobili restituiti a seguito dell'accoglimento (dell'azione) tornino ai legittimari “liberi da ogni peso e ipoteca”. Pare però al riguardo ampiamente condivisibile la confutazione che muove a questa tesi la Finanziaria opposta - si veda in particolare il paragrafo E) pag. 8 della conclusionale, vale a dire la considerazione che la disposizione richiamata riguarda pesi ed ipoteche costituiti da legatario o donatario che abbia subito l'esito a lui sfavorevole dell'azione di riduzione;
ma non riguarda le disposizioni testamentarie, e tanto meno concerne i pesi/vincoli costituiti in vita dal de cuius, entrati così far parte del compendio successorio.
Seguito terzo motivo oppositivo, paragrafo 3.1 pag. 10 della citazione: difetto di legittimazione della mutuante a profittare della riduzione chiesta dagli opponenti (art. 557.3 c.c.) Secondo gli opponenti, l'esito favorevole dell'azione di riduzione da loro promossa non può risolversi a favore dei creditori del defunto, quale sarebbe la Finanziaria procedente. Questo motivo oppositivo non è stato oggetto di particolare vaglio nelle difese introduttive e conclusive dei fratelli che si limitano ad una Pt_1 parafrasi della norma e, per vero, non risulta neanche esaminato nelle memorie di , la quale evidentemente lo ritiene assorbito nei precedenti rilievi che CP_4 riguardano l'articolo 561 c.c.; mentre, ad avviso dello scrivente, si tratta del profilo critico che presenta maggiore complicazione nell'intera vicenda in discussione a causa dei dubbi interpretativi che nascono rispetto allo stesso precetto normativo invocato dalle parti attrici, che non consentono di fare
“chiara glossa” di una “norma oscura”, per tale riconosciuta da tutti i contributi dottrinali che l'hanno scandagliata, giungendo in taluni commenti fino a dubitare della sua superfluità.
In prima battuta, ad avviso di questo giudice, sembrerebbe logico il collegamento tra l'art. 557 terzo comma e il successivo art. 561 c.c., in quanto il primo articolo sembra costituire la “proiezione esterna” del principio più chiaramente espresso nella successiva disposizione, con la finalità di estendere ai creditori del de cuius il principio normativo previsto per donatari e legatari esaminato nel precedente paragrafo. La regola in discussione sembrerebbe cioè prevedere la penalizzazione dei creditori del defunto, tali per obbligazioni nate prima del decesso, quanto all'acquisire posizioni di maggiore vantaggio sulla massa successoria dopo l'apertura della successione stessa, a seguito di iniziative dispositive realizzate dai coeredi nel possesso dei beni, trascurando in tal modo la posizione dei legittimari pretermessi che fruiscono della limitazione del debito.
18 19
Ad un esame più approfondito dei casi trattati in giurisprudenza, incentrati per lo più sulla titolarità delle azioni surrogatorie, e dei commenti della dottrina, ci si avvede però che in realtà il co. 3 è stato concepito per una diversa funzione specifica: quella di costituire un ulteriore presidio per il legittimario che agisca in riduzione. Precisamente: siccome per l'esercizio di tale azione è richiesta la preventiva accettazione del beneficio di inventario, la norma in esame non fa altro che ribadire l'effetto “separatorio” che discende dall'accettazione di eredità beneficiata, la quale impedisce la confusione tra il patrimonio ereditario e quello proprio del legittimario. Si vuole così impedire che i creditori del defunto possano giovarsi e trovare soddisfazione per le loro spettanze verso il de cuius grazie ai beni personali del legittimario. Da qui, il dubbio esposto in alcuni commentari circa la superfluità di una regola e di un effetto “paralizzante” che già discende dall'accettazione con il beneficio di inventario. Così chiarito il campo di applicazione della regola evocata dai Pt_1 per questo motivo oppositivo, è di solare evidenza che esso non si estende fino a lambire l'odierna fattispecie. Nella presente vicenda, infatti, , quale CP_4 avente causa dalla mutuante originaria, non vuole andare ad aggredire beni personali dei 3 legittimari, ma chiede di essere soddisfatta con i beni “relitti” facenti parte della successione del defunto Notaio. Le due azioni giudiziarie confluite nei procedimenti riuniti definiti il 28.4.2022 hanno infatti determinato il ritorno dei 4 immobili simulatamente trasferiti alla nel CP_3 compendio ereditario, non già il trasferimento diretto di tali beni ai legittimari pretermessi. La contestazione in esame perde poi di attualità e rilievo nella misura in cui non è data dimostrazione dalle parti attrici di avere conservato il diritto alla separazione del patrimonio personale da quello del de cuius ottemperando alle prescrizioni previste per la conservazione degli effetti della dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario;
a cominciare dalla redazione di tempestivo inventario. Da qui, la reiezione anche di questo ulteriore motivo.
Quarto motivo oppositivo, paragrafo 4 pag. 11 della citazione: inefficacia dell'ipoteca iscritta su immobile di Via Delpino Teramo interno 18 La difesa fa notare che la domanda degli assistiti di Pt_1 revocazione della sentenza del Tribunale di Siena, che nel 1999 aveva ritrasferito l'immobile di maggior pregio dalla moglie di primo letto al Notaio, è stata trascritta due anni prima della vendita dal de cuius alla seconda moglie, con il che l'accoglimento della domanda in questione comprometterebbe l'acquisto della CP_3
Il motivo oppositivo in questione, ragionevolmente prospettabile nel 2012 in esordio di contenzioso oppositivo, non può più trovare spazio di
19 20
accoglimento alla data odierna, dopo il giudicato intervenuto sul giudizio toscano che ha definitivamente confermato il rigetto della domanda di revocazione della sentenza senese 196/1999: gli immobili fiduciariamente intestati alla ono stati retrocessi al Notaio quando il ra R_ Pt_1 ancora in vita e questi ne ha simulatamente disposto una decade dopo, come ricostruito nella sentenza 2/2022. In ogni caso, è esatto il rilievo di sul fatto che per l'immobile di CP_4 maggiore pregio nella Via Garibaldi in Chiavari solo la quota del 50% era stata fiduciariamente intestata alla mentre la restante metà apparteneva R_ al Notaio fin dal comune acquisto da parte dei due coniugi nel 1973; per cui non sarebbe stato intaccato per tale metà dall'esito favorevole ai figli della loro azione revocatoria.
Quinto motivo oppositivo, paragrafo 5 pag. 3 della citazione: non debenza di interessi moratori Il motivo oppositivo di natura contabile si riassume nella contestazione di non spettanza degli interessi moratori sugli ulteriori interessi già determinati in precetto rispetto alle rate impagate. Da notare che nella terza memoria di cui all'art. 183.6 c.p.c. del 27.12.2024, ha sottoposto un aggiornamento del suo credito CP_4 producendo un prospetto di calcolo in cui il debito - quantificato nei precetti del giugno 2012 in 243.444,42 euro - è lievitato fino ad euro 374.091,07 per effetto degli interessi determinati fino alla data del 21.12.2024. Il doc. 12 riepilogativo, più precisamente, determina in euro 216.536,64 il capitale da restituire e in euro 129.740,25 gli interessi calcolati ad ogni singola scadenza trimestrale dall'8.11.2011 al 20.12.2024, evidenziando in distinte colonne l'interesse di mora applicato (Euribor + 4 punti) ed il tasso-soglia di cui alla normativa antiusura, sempre ampiamente rispettato. La difesa degli opponenti ha immediatamente censurato tale elaborato assumendone la tardività e l'inammissibilità di una domanda nuova modificativa delle difese introduttive.
Ritiene lo scrivente che effettivamente la produzione di un elaborato contabile, pur se particolarmente scheletrico e non corredato dalle necessarie indicazioni metodologiche adottate per la sua predisposizione – di cui si terrà conto nelle spese di lite – sia tardiva rispetto al sistema delle preclusioni processuali di natura istruttoria;
ma che non ricorra invece una domanda
“nuova” relativamente agli interessi maturati dopo la notifica del precetto e fino alla data in cui il ricalcolo è stato eseguito (e oltre). Infatti, il tenore letterale dei tre precetti notificati ai singoli fratelli il seguente: Pt_1
“…
20 21
…” Si noterà quindi che nell'atto di impulso in questione (docc. a, b, c attori) vi è la richiesta di corresponsione non solo delle somme maturate, per capitale e accessori, fino alla data di riferimento del precetto stesso (30.9.2011); ma viene avanzata anche l'(ovvia) richiesta di pagamento degli interessi maturati successivamente a tale data. Le conclusioni tempestivamente assunte in ordine alla reiezione dell'opposizione e per la conferma giudiziale circa la legittimità dell'azione esecutiva instauranda, che si leggono nella prima memoria deduttiva di depositata il 22.11.2024, valgono quindi da formale richiesta di CP_4 riconoscimento giudiziale delle ulteriori spettanze successive al precetto, determinate come sono stati calcolati gli interessi precedenti, fino al saldo effettivo: richiesta, pertanto, del tutto legittima. A questo punto ci si dovrebbe quindi interrogare, a fronte di una illustrazione carente sulla metodica di calcolo da adottare per determinare tali accessori ulteriori, se licenziare o meno una consulenza contabile, che avrebbe l'effetto di allungare ulteriormente i tempi di un processo iniziato 13 anni fa. In realtà una tale verifica non si rende minimamente necessaria perché il conteggio da ultimo prospettato da , a ben vedere, è ampiamente CP_4 favorevole alle parti debitrici, che non hanno alcuna convenienza a contestarlo;
21 22
così come non avevano contestato in precedenza il residuo debito in linea capitale e le rate scadute esposti nei precetti. Si parte infatti – nel doc. 12 - da una determinazione del capitale residuo a debito di euro 216.536,24, la quale risulta inferiore alla differenza (euro 216.896,40) desumibile in precetto tra il capitale impagato alla data dell'1.10.2011 e gli interessi di mora determinati nel precetto stesso in euro 772,37. Ribadito che il capitale residuo esposto in precetto non è mai stato oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale, questo IGnifica che , CP_4 all'evidente scopo di paralizzare future contestazioni in fase esecutiva, ha già detratto dalla somma capitale reclamata gli interessi di mora indicati in precetto,
i quali invece erano stati appunto messi in discussione nella citazione in opposizione come quinta ragione oppositiva. Vi è di più perché, sempre in un'ottica che può spiegarsi solo con l'intendimento di evitare contestazioni ulteriori nel futuro corso espropriativo,
ha anche “abbuonato” a gli interessi di mora CP_4 Pt_1 Parte_4 sulle rate non pagate da luglio 2010 a settembre 2011, di poco superiori a 25 mila euro nel precetto. Su questa voce delle rate arretrate non riscosse, però, la lacunosità dell'esposizione contabile dell'intervenuta non può restare senza conseguenze, perché nel prospetto in contestazione ha conteggiato 27.814,18 euro, CP_4 come rate arretrate, in luogo dei 25.003,28 euro indicati in precetto, senza spiegare le ragioni dell'aumento da ultimo richiesto: ragion per cui si convalida solo tale minore somma portata in precetto, mai in precedenza contestata. Il prospetto di ricalcolo in esame muove quindi da premesse contabili non contestate in esordio di lite e certamente non penalizzanti per i debitori, per poi quantificare gli interessi nella misura convenzionale corrispondente all'articolato contrattuale per ogni singola rata rimasta insoluta fino a tutto il dicembre scorso. La Finanziaria creditrice non ha fatto altro che applicare la regola di cui all'art. 1224 co. 1, seconda parte c.c., secondo cui, se erano previsti interessi ultralegali prima dell'inadempimento, gli interessi di mora vanno determinati nella stessa misura convenzionale. Nel caso di specie, il contrato di mutuo (prod. 1) prevedeva interessi corrispettivi pari all'EURIBOR + spread 0.925% e interessi di mora in misura superiore nei limiti dei tassi-soglia per mutui ipotecari di cui ai D.M. associati alla L. 108 del 1996: per l'esattezza, l'art. 2 u.c. del contratto e l'art. 6 del Capitolato annesso stabilivano interessi di mora corrispondenti all'EURIBOR semestrale + 4 punti percentuali. Sempre il richiamato prospetto contabile dà conto di interessi di mora che sono calcolati sul solo tasso EURIBOR senza spread, con la maggiorazione dei 4 punti percentuali, quindi in modo conforme all'articolato contrattuale.
Ne discende che il documento contabile sub 12, se non può avere la dignità probatoria propria di una consulenza di parte non contestata, poggia su
22 23
saldi debitori non contestati in precedenza e vale almeno quale riduzione della domanda creditoria, senz'altro ammissibile anche dopo lo scattare delle preclusioni deduttive. In tal senso, il risultato finale del conteggio CP_4 appare convincente e utilizzabile per le statuizioni finali, in quanto ancorato a dati contrattuali documentati, come pure a saldi di precetto in precedenza non contestati e da ultimo emendati in senso favorevole alle parti debitrici;
salva la minima decurtazione di cui infra in relazione alle rate arretrate non saldate. Naturalmente, per la gamma degli interessi di mora ulteriormente dovuti dopo la data del ricalcolo di cui al doc. 12 (20.12.2024), andrà utilizzata la medesima metodica matematica di determinazione delle spettanze. Conclusivamente, l'azione esecutiva potrà seguire il suo fisiologico corso fino al conseguimento della somma di euro (216.536,64 - capitale residuo + 129.740,25 – interessi moratori al 20.12.2024 + 25003,28 rate impagate al 30.9.2011)= euro 371.280,17 con gli ulteriori interessi moratori dal 20.12.2024 al saldo, da determinarsi con la metodica di calcolo sopra indicata.
Paragrafo 8 : conclusioni – spese - dispositivo In considerazione di quanto osservato e ritenuto nei precedenti paragrafi, l'opposizione a precetto dei fratelli va totalmente disattesa perché Pt_1 infondata. Le spese di lite seguono la soccombenza di cui si è dato conto e vengono dimensionate in base alla forcella tariffaria del pertinente scaglione tariffario, riferito all'importo portato in precetto e da ultimo aggiornato nel precedente paragrafo (da 260 a 520 mila euro). Pare congruo riconoscere il compenso medio per le attività di esame e studio e meritano un leggero incremento le spese della fase di trattazione, nella quale sono stati ripetutamente chiesti e ottenuti aggiornamenti sul seguito processuale, mentre non sono dovuti compensi per la fase istruttoria, che non ha avuto alcun pratico seguito. Vanno liquidati i minimi per la fase decisionale perché neanche nell'estrema fase finale del contraddittorio la creditrice si è peritata di esplicitare la tecnica di calcolo utilizzata per le sue deduzioni contabili di cui alla seconda memoria istruttoria, omettendo così un importante supporto illustrativo per la relativa ricostruzione. Questo il dettaglio liquidatorio dei compensi professionali per scansione di fase: Esame e studio euro 3500; Trattazione euro 2800; Fase decisionale euro 3100. Essendo venuta meno la posizione processuale di rimasta CP_1 contumace al momento della riassunzione del procedimento, pur se con difese poi vittoriosamente riprese dalla finanziaria di cartolarizzazione;
e non essendovi domande reciproche in questa sede tra gli opponenti e l'eredità
23 24
, non rimane che disporre la compensazione delle relative spese di Parte_4 lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa disattesa, respinge l'opposizione proposta dalle parti attrici contro gli atti di precetto notificati agli opponenti da , fatti propri dall'intervenuta CP_1
e per l'effetto dichiara proseguibile l'azione Controparte_10 esecutiva dell'attuale creditrice fino alla concorrenza di euro 371.280,17 con gli ulteriori interessi convenzionali dalla data del 21.12.2024 al saldo effettivo. Condanna gli opponenti a rifondere all'intervenuta
[...]
le spese di costituzione e giudizio liquidate in euro 9.400 per Parte_5 compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge. Compensa le spese tra attori, (ora e CP_1 CP_2
Eredità NT IG. Genova, 6 giugno 2025 il Giudice unico deIGnato
Dr. Roberto Braccialini
24