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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 2.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1043/2020 promossa da:
Parte_1
Avv. Rosella Festa
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
Avv. Laura Puggioli
Sardaleasing S.p.A.
Avv. Giovanni Mattu
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2017, Parte_2
Sardaleasing S.p.A. convennero e dinanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna esponendo che:
- nell'anno 2011 era stato sottoscritto un contratto di compravendita tra Immobiliare Nord-Est S.r.l.,
ABF LEASING S.p.A. (poi fusa per incorporazione in Sardaleasing S.p.A.) e in qualità di Parte_1
parte utilizzatrice, avente ad oggetto un capannone produttivo allo stato grezzo con annessa area cortiliva pertinenziale di proprietà esclusiva, sito in San Lazzaro di Savena (BO), in via Salarolo, e distinto al catasto fabbricati al Foglio 29, Particella 85, sub 82 e 83;
pagina 1 di 8 - tale immobile confinava con altro immobile, venduto nel 2008 da Immobiliare Nord-Est S.r.l. a
[...]
(poi incorporata per fusione in , e concessa a CP_3 Controparte_2 Controparte_1
in qualità di parte utilizzatrice;
[...]
- prima della stipulazione del contratto di compravendita, aveva notato l'esistenza di un Parte_1
cancello automatico sul confine con la proprietà utilizzata da ma era stata Controparte_1 rassicurata da quest'ultima del fatto che tale passaggio veniva utilizzato soltanto in via eccezionale in quanto, svolgendo la società attività di pronto intervento, aveva necessità, per legge, di disporre di due accessi;
- dopo aver completato i lavori di manutenzione del capannone, nel 2012 notava il transito Parte_1
occasionale sulla propria area cortiliva di veicoli di con conseguente utilizzo del Controparte_1
cancello delimitante la corte. Al fine di impedire ai mezzi il passaggio non autorizzato, per esigenze di sicurezza e maggiore tranquillità nello svolgimento del proprio lavoro, l'attrice aveva apposto al cancello una catena con lucchetto;
- nell'anno 2013, con ricorso per la reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c., Controparte_1
aveva chiesto al Tribunale di Bologna (RG. n. 12340/13) di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio e transito sulla proprietà di previa rimozione della catena e del lucchetto. Parte_1
Affermò di aver sempre esercitato pacificamente il passaggio con opere di fatto corrispondenti
Parte all'esercizio di servitù, e che anche all'inizio aveva accettato e riconosciuto tale diritto di passaggio, fino al momento dell'apposizione al cancello della catena;
- il giudice monocratico rigettava il ricorso, poi accolto dal collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ordinanza depositata il 25.2.2015 con cui ordinava la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio e transito sulla proprietà di Parte_1
e Sardaleasing S.p.A. sostennero l'inesistenza di alcuna servitù volontaria o coattiva,
[...]
precisando che le controparti disponevano già di due cancelli, di cui uno con accesso diretto alla via principale. Lamentarono inoltre le turbative e i disagi derivanti dal riconoscimento del possesso della servitù, tra cui il pericolo per dipendenti e clienti della società di essere investiti dai mezzi della
[...]
la difficoltà nel trovare parcheggio nell'area cortiliva a causa dell'occupazione di CP_1 questa da parte dei mezzi di controparte, l'impossibilità di installare un allarme periferico al fine di limitare l'esposizione della società a furti.
Conclusero, pertanto, chiedendo di dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio e transito a favore di e con contestuale cessazione di ogni turbativa al Controparte_2 Controparte_1 pacifico godimento esclusivo dell'area cortiliva. Inoltre, parti attrici chiesero la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente nella somma di € 27.689,63,
pagina 2 di 8 comprendenti le spese legali sostenute da per le due fasi del giudizio possessorio instaurato Parte_1
da controparte, oltre che per i disagi subiti, da quantificarsi forfettariamente. Chiesero inoltre di condannare le convenute al versamento di una somma pari a quella prevista per il contributo unificato, data la mancata partecipazione al tentativo di mediazione, così come previsto dall'art. 8 del D.lgs.
28/2010.
Si costituirono e contestando l'inesistenza della servitù di Controparte_2 Controparte_1 passaggio e chiedendo di confermare l'efficacia dell'ordinanza possessoria del 25.2.2015 emessa dal
Tribunale di Bologna e, quindi, chiesero il rigetto delle domande.
In via riconvenzionale, chiesero di pronunciare sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c.
Istruita la causa tramite il deposito di documenti, l'escussione di testi e l'espletamento di CTU, l'adito
Tribunale, con sentenza n. 20056/2020, accolse la domanda attorea limitatamente alla domanda di accertamento negativo di servitù prediale di passaggio e di transito, pedonale e carrabile, ordinando alle convenute di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della suddetta area cortiliva.
Rigettò le ulteriori domande formulate dalle attrici, ritenendo in particolare non provati l'an ed il quantum debeatur con riferimento al danno allegato e condannando parti convenute al pagamento di ¾ delle spese di lite, con compensazione del residuo, ponendo infine a carico di entrambe le parti le spese relative alla CTU. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è tempestivamente costituita Sardaleasing S.p.A. aderendo alla richiesta riforma del quinto e del sesto capoverso del dispositivo dell'impugnata sentenza, vertenti sulla liquidazione delle spese processuali ed alla ripartizione delle spese di CTU, e chiedendone la corrispondente riforma.
Si sono costituiti altresì e contestando il fondamento Controparte_1 Controparte_2 dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
A) L'appellante lamenta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti nel corso degli anni
2013-2015 per via del giudizio possessorio instaurato da oltre a quelli Controparte_1 subiti per aver dovuto rispettare il transito dei mezzi di quest'ultima nella propria area cortiliva per l'intero periodo compreso tra l'emissione del provvedimento possessorio nel 2015 sino alla sentenza petitoria di primo grado depositata in data 30.1.2020.
pagina 3 di 8 L'appellante sostiene che per giustificare prima il possesso della servitù di passaggio e poi il diritto, ha sempre fatto riferimento ad “esigenze dell'industria” riconducibili all'attività Controparte_1
da essa svolta per giustificare il proprio diritto al transito, benché, come accertato dal CTU – autorizzato dal giudice ad acquisire la documentazione a dimostrazione di tali esigenze – i contratti forniti da risultino sottoscritti esclusivamente da tale Controparte_1 Controparte_4 del tutto estranea al giudizio, con la conseguenza che “ ha sempre sostenuto Controparte_1
come propri diritti di altri, ha dato ad intendere che fossero propri mezzi che invece appartenevano ad altri (doc. 7 primo grado convenuti) ed ha agito in giudizio in possessoria attribuendosi una situazione di fatto che assolutamente non gli apparteneva (in quanto mai era transitata con i propri mezzi nel cortile.”. Dunque, l'appellante chiede la condanna degli appellati al risarcimento ex art. 96 c.p.c, in quanto la loro malafede risiede “nell'avere resistito in giudizio, continuando a sostenere che con i propri mezzi, quindi di sua proprietà, dovesse transitare sul Controparte_1
preteso fondo servente, quando invece tale società non ha neppure un mezzo intestato e, pertanto, non può aver fatto alcun transito né può ritenere che il diritto sia proprio. Mala fede data dall'inesistenza di alcun diritto per tabulas, dall'inesistenza di contratti ove si parlasse di “servizi di pubblica utilità” e dall'inesistenza di alcuna situazione né di fatto né di diritto che facesse capo direttamente alla priva peraltro di automezzi propri”. Controparte_1
Inoltre, lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, obbligato a condannare chi non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, come nella fattispecie parte appellata, al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato ex art. 8 D.lgs. n. 28/2010.
Parte La Corte ritiene il motivo infondato. In primis, le spese legali sostenute da nel giudizio possessorio, il quale ha portato al provvedimento collegiale, non ulteriormente impugnabile, di accoglimento del ricorso ed ha reintegrato nel possesso della servitù di Controparte_1 passaggio e transito sulla corte dell'appellante, non sono qui ripetibili, perché il giudizio possessorio, che appresta tutela ad una situazione di fatto, è ontologicamente distinto e diverso da quello petitorio che accerta una situazione di diritto.
Pertanto, le spese legali relative a quella sede processuale, che ha riconosciuto il possesso della servitù di passaggio, non sono ingiuste solo perché in sede petitoria non è stato riconosciuto il diritto petitorio.
Per completezza, si osserva che nel giudizio possessorio il giudice collegiale ha ampiamente motivato l'accoglimento del reclamo (“la presenza di un cancello pacificamente di proprietà della ricorrente e dalla medesima azionabile automaticamente configura già di per sé opera visibile e permanente indicativa di tale transito […] Non è chi non veda come la funzione di un cancello
pagina 4 di 8 automatico di proprietà della ricorrente sia univocamente quella di consentire il passaggio, di talché la sussistenza di un diverso ed alternativo scopo avrebbe necessitato di specifica prova, che nella specie è mancata del tutto”) ed ha regolato le spese in base al principio di soccombenza.
Allo stesso modo, le conseguenze che sono derivate da tale provvedimento, che ha permesso il
Parte transito ai mezzi di o chi per essa, sulla proprietà di non sono Controparte_1
antigiuridiche, in quanto derivate in via diretta dalla situazione di fatto accertata con il provvedimento possessorio – avente ad aggetto solo la tutela del possesso, indipendentemente da ogni valutazione sulla titolarità del diritto petitorio – e dunque il passaggio è stato del tutto lecito e, conseguentemente, inidoneo a fondare la domanda risarcitoria.
Parte Si osservi, peraltro, che ha omesso di allegare in modo specifico i danni che avrebbe subiti a causa di tale transito. La Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di occupazione illegittima di immobile – assimilabile alla causa in decisione per la violazione di un diritto reale – “il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recedente intervento nomofilattico (sent. n.
16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art 23 Cost;
ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (sent. n. 11203/2019, in senso conforme anche ord. n. 14268/2021).
Orbene, nel caso in esame l'appellante non ha allegato alcuno specifico danno derivato dal passaggio dei mezzi di limitandosi a sostenere, genericamente, che “il rispetto Controparte_1 del provvedimento ha certamente arrecato un danno, sia per l'impossibilità di svolgere senza ostacoli la propria attività, sia per l'impossibilità di far accedere propri clienti o dipendenti con
l'auto per un semplice parcheggio anche momentaneo e sia, infine, per l'impossibilità di chiudere il cancello a difesa della proprietà o di attivare l'antifurto perimetrale che in questi anni non si è potuto utilizzare”. Tali argomentazioni sono carenti a livello assertivo, atteso che l'appellante omette di allegare e precisare come tale passaggio avrebbe abbia impedito di esercitare la propria attività, come dal mancato utilizzo dell'allarme antifurto sarebbe derivato un danno, posto che non pagina 5 di 8 è allegato e provato alcun tentativo di furto nel fondo in questione, né quali situazioni concrete di pericolo per i propri dipendenti o clienti si sarebbero verificate.
È poi infondata la domanda ex art. 96 c.p.c., poiché, in disparte ogni valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, è onere della parte che richiede il risarcimento di allegare e prospettare i danni che siano conseguenza del comportamento processuale della controparte e nella fattispecie in decisione tale onere non è assolto. Sul punto, si richiama, fra le tante, Cass. Civ. n. 15175/2023 secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” e Cass. Civ. n. 21798/2015 “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”.
Rispetto al procedimento di mediazione obbligatoria, l'appellante non è titolare di interesse giuridicamente rilevante a far valere l'omessa pronuncia di condanna al versamento di una somma pari a quella del contributo unificato a favore dello Stato.
B) Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede che la liquidazione delle spese legali sia posta integralmente a carico degli appellanti e lamenta l'errata liquidazione delle spese del primo grado, avendo il giudice di primo grado applicato lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, e non quello da € 52.000,00 ad € 260.000,00, nonostante il valore della causa in questione sia da identificarsi in
€ 216.000, ammontando la rendita catastale ad € 4.320, ex art. 15 c.p.c. (4.320X50).
Il motivo è in parte generico ed in parte fondato.
È generico laddove l'appellante chiede che la liquidazione delle spese venga effettuata interamente a carico dei soccombenti, senza censurare in alcun modo la motivazione addotta dal giudice di primo grado che ha parzialmente compensato le spese in ragione della soccombenza parziale dell'attuale parte appellante, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria.
Il motivo è invece fondato laddove lamenta la liquidazione delle spese processuali in base ad uno scaglione di valore errato, atteso che, sulla base dell'art. 15 c.p.c., il valore delle cause relative a servitù è determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del fondo servente alla data della proposizione della domanda e dalla visura catastale dell'immobile (doc. 2) risulta la rendita catastale di € 4.320,00; lo scaglione di riferimento corretto, dunque, è quello da € 52.000,00 ad €
260.000,00 essendo il valore della controversia di € 216.000.
C) Infine, l'appellante lamenta la ripartizione delle spese di CTU a carico di entrambe le parti,
pagina 6 di 8 chiedendo di porle totalmente a carico delle controparti.
Il motivo è fondato. In primo luogo, il primo giudice non ha motivato la ripartizione al 50% delle spese di CTU, nemmeno riferibile alla compensazione delle spese di lite, disposta nella diversa misura di ¼. In secondo luogo, la censurata statuizione non trova alcuna giustificazione, posto che la CTU esperita dal dott. ha avuto ad oggetto esclusivamente la descrizione dello Persona_1
“stato dei luoghi oggetto di causa, con particolare riferimento all'accesso dal/al fondo di proprietà della società convenuta alla /dalla pubblica via”, poi integrata successivamente dalla verifica circa le esigenze dell'industria vantate dalla , e non invece la quantificazione dei danni di cui CP_1 alla domanda risarcitoria, rispetto alla quale l'appellante è risultata soccombente, che sono dunque rimasti estranei all'oggetto dell'indagine peritale.
In conclusione, in accoglimento dei motivi risultati fondati, cui ha aderito anche Sardaleasing S.p.A., tempestivamente costituita, chiedendo la riforma della sentenza anche a proprio favore, le spese processuali del primo grado devono essere riliquidate, come da dispositivo, e quelle di CTU devono essere poste totalmente a carico delle società convenute che devono essere condannate, altresì, a rifondere alle società attrici le documentate spese di CTP pari ad € 3.202,50, da riconoscersi per l'intero, essendo di importo inferiore a quello liquidato a favore del CTU.
In una valutazione complessiva della causa, le spese del presente grado sono compensate per ¼ e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, applicando il valore minimo per la fase istruttoria e quello medio per le rimanenti fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 20056/2020 ed a parziale riforma
[...] dell'impugnata sentenza:
- liquida le spese di lite del primo grado di giudizio – che l'impugnata sentenza condanna CP_2
e a rifondere a favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
Pa
e Sardaleasing S.p.A. nella misura di ¾ – per l'intero, in € 13.430 per compensi;
[...]
- condanna e alla rifusione a favore di Controparte_2 Controparte_1 [...]
e di Sardaleasing S.p.A. di € 3.202,50 per spese di CTP;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di e le spese di CTU;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 2) condanna e alla rifusione a favore di Controparte_2 Controparte_1 [...]
e Sardaleasing S.p.A. di ¾ delle spese processuali del Parte_1 presente grado che liquida in € 12.154 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.2.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 2.7.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1043/2020 promossa da:
Parte_1
Avv. Rosella Festa
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
Avv. Laura Puggioli
Sardaleasing S.p.A.
Avv. Giovanni Mattu
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2017, Parte_2
Sardaleasing S.p.A. convennero e dinanzi al
[...] Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Bologna esponendo che:
- nell'anno 2011 era stato sottoscritto un contratto di compravendita tra Immobiliare Nord-Est S.r.l.,
ABF LEASING S.p.A. (poi fusa per incorporazione in Sardaleasing S.p.A.) e in qualità di Parte_1
parte utilizzatrice, avente ad oggetto un capannone produttivo allo stato grezzo con annessa area cortiliva pertinenziale di proprietà esclusiva, sito in San Lazzaro di Savena (BO), in via Salarolo, e distinto al catasto fabbricati al Foglio 29, Particella 85, sub 82 e 83;
pagina 1 di 8 - tale immobile confinava con altro immobile, venduto nel 2008 da Immobiliare Nord-Est S.r.l. a
[...]
(poi incorporata per fusione in , e concessa a CP_3 Controparte_2 Controparte_1
in qualità di parte utilizzatrice;
[...]
- prima della stipulazione del contratto di compravendita, aveva notato l'esistenza di un Parte_1
cancello automatico sul confine con la proprietà utilizzata da ma era stata Controparte_1 rassicurata da quest'ultima del fatto che tale passaggio veniva utilizzato soltanto in via eccezionale in quanto, svolgendo la società attività di pronto intervento, aveva necessità, per legge, di disporre di due accessi;
- dopo aver completato i lavori di manutenzione del capannone, nel 2012 notava il transito Parte_1
occasionale sulla propria area cortiliva di veicoli di con conseguente utilizzo del Controparte_1
cancello delimitante la corte. Al fine di impedire ai mezzi il passaggio non autorizzato, per esigenze di sicurezza e maggiore tranquillità nello svolgimento del proprio lavoro, l'attrice aveva apposto al cancello una catena con lucchetto;
- nell'anno 2013, con ricorso per la reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c., Controparte_1
aveva chiesto al Tribunale di Bologna (RG. n. 12340/13) di essere reintegrata nel possesso della servitù di passaggio e transito sulla proprietà di previa rimozione della catena e del lucchetto. Parte_1
Affermò di aver sempre esercitato pacificamente il passaggio con opere di fatto corrispondenti
Parte all'esercizio di servitù, e che anche all'inizio aveva accettato e riconosciuto tale diritto di passaggio, fino al momento dell'apposizione al cancello della catena;
- il giudice monocratico rigettava il ricorso, poi accolto dal collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ordinanza depositata il 25.2.2015 con cui ordinava la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio e transito sulla proprietà di Parte_1
e Sardaleasing S.p.A. sostennero l'inesistenza di alcuna servitù volontaria o coattiva,
[...]
precisando che le controparti disponevano già di due cancelli, di cui uno con accesso diretto alla via principale. Lamentarono inoltre le turbative e i disagi derivanti dal riconoscimento del possesso della servitù, tra cui il pericolo per dipendenti e clienti della società di essere investiti dai mezzi della
[...]
la difficoltà nel trovare parcheggio nell'area cortiliva a causa dell'occupazione di CP_1 questa da parte dei mezzi di controparte, l'impossibilità di installare un allarme periferico al fine di limitare l'esposizione della società a furti.
Conclusero, pertanto, chiedendo di dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio e transito a favore di e con contestuale cessazione di ogni turbativa al Controparte_2 Controparte_1 pacifico godimento esclusivo dell'area cortiliva. Inoltre, parti attrici chiesero la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente nella somma di € 27.689,63,
pagina 2 di 8 comprendenti le spese legali sostenute da per le due fasi del giudizio possessorio instaurato Parte_1
da controparte, oltre che per i disagi subiti, da quantificarsi forfettariamente. Chiesero inoltre di condannare le convenute al versamento di una somma pari a quella prevista per il contributo unificato, data la mancata partecipazione al tentativo di mediazione, così come previsto dall'art. 8 del D.lgs.
28/2010.
Si costituirono e contestando l'inesistenza della servitù di Controparte_2 Controparte_1 passaggio e chiedendo di confermare l'efficacia dell'ordinanza possessoria del 25.2.2015 emessa dal
Tribunale di Bologna e, quindi, chiesero il rigetto delle domande.
In via riconvenzionale, chiesero di pronunciare sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c.
Istruita la causa tramite il deposito di documenti, l'escussione di testi e l'espletamento di CTU, l'adito
Tribunale, con sentenza n. 20056/2020, accolse la domanda attorea limitatamente alla domanda di accertamento negativo di servitù prediale di passaggio e di transito, pedonale e carrabile, ordinando alle convenute di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della suddetta area cortiliva.
Rigettò le ulteriori domande formulate dalle attrici, ritenendo in particolare non provati l'an ed il quantum debeatur con riferimento al danno allegato e condannando parti convenute al pagamento di ¾ delle spese di lite, con compensazione del residuo, ponendo infine a carico di entrambe le parti le spese relative alla CTU. ha proposto appello alla sentenza affidandolo a tre motivi. Parte_1
Si è tempestivamente costituita Sardaleasing S.p.A. aderendo alla richiesta riforma del quinto e del sesto capoverso del dispositivo dell'impugnata sentenza, vertenti sulla liquidazione delle spese processuali ed alla ripartizione delle spese di CTU, e chiedendone la corrispondente riforma.
Si sono costituiti altresì e contestando il fondamento Controparte_1 Controparte_2 dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto.
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
A) L'appellante lamenta il rigetto della domanda di risarcimento dei danni patiti nel corso degli anni
2013-2015 per via del giudizio possessorio instaurato da oltre a quelli Controparte_1 subiti per aver dovuto rispettare il transito dei mezzi di quest'ultima nella propria area cortiliva per l'intero periodo compreso tra l'emissione del provvedimento possessorio nel 2015 sino alla sentenza petitoria di primo grado depositata in data 30.1.2020.
pagina 3 di 8 L'appellante sostiene che per giustificare prima il possesso della servitù di passaggio e poi il diritto, ha sempre fatto riferimento ad “esigenze dell'industria” riconducibili all'attività Controparte_1
da essa svolta per giustificare il proprio diritto al transito, benché, come accertato dal CTU – autorizzato dal giudice ad acquisire la documentazione a dimostrazione di tali esigenze – i contratti forniti da risultino sottoscritti esclusivamente da tale Controparte_1 Controparte_4 del tutto estranea al giudizio, con la conseguenza che “ ha sempre sostenuto Controparte_1
come propri diritti di altri, ha dato ad intendere che fossero propri mezzi che invece appartenevano ad altri (doc. 7 primo grado convenuti) ed ha agito in giudizio in possessoria attribuendosi una situazione di fatto che assolutamente non gli apparteneva (in quanto mai era transitata con i propri mezzi nel cortile.”. Dunque, l'appellante chiede la condanna degli appellati al risarcimento ex art. 96 c.p.c, in quanto la loro malafede risiede “nell'avere resistito in giudizio, continuando a sostenere che con i propri mezzi, quindi di sua proprietà, dovesse transitare sul Controparte_1
preteso fondo servente, quando invece tale società non ha neppure un mezzo intestato e, pertanto, non può aver fatto alcun transito né può ritenere che il diritto sia proprio. Mala fede data dall'inesistenza di alcun diritto per tabulas, dall'inesistenza di contratti ove si parlasse di “servizi di pubblica utilità” e dall'inesistenza di alcuna situazione né di fatto né di diritto che facesse capo direttamente alla priva peraltro di automezzi propri”. Controparte_1
Inoltre, lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, obbligato a condannare chi non ha partecipato alla mediazione obbligatoria, come nella fattispecie parte appellata, al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato ex art. 8 D.lgs. n. 28/2010.
Parte La Corte ritiene il motivo infondato. In primis, le spese legali sostenute da nel giudizio possessorio, il quale ha portato al provvedimento collegiale, non ulteriormente impugnabile, di accoglimento del ricorso ed ha reintegrato nel possesso della servitù di Controparte_1 passaggio e transito sulla corte dell'appellante, non sono qui ripetibili, perché il giudizio possessorio, che appresta tutela ad una situazione di fatto, è ontologicamente distinto e diverso da quello petitorio che accerta una situazione di diritto.
Pertanto, le spese legali relative a quella sede processuale, che ha riconosciuto il possesso della servitù di passaggio, non sono ingiuste solo perché in sede petitoria non è stato riconosciuto il diritto petitorio.
Per completezza, si osserva che nel giudizio possessorio il giudice collegiale ha ampiamente motivato l'accoglimento del reclamo (“la presenza di un cancello pacificamente di proprietà della ricorrente e dalla medesima azionabile automaticamente configura già di per sé opera visibile e permanente indicativa di tale transito […] Non è chi non veda come la funzione di un cancello
pagina 4 di 8 automatico di proprietà della ricorrente sia univocamente quella di consentire il passaggio, di talché la sussistenza di un diverso ed alternativo scopo avrebbe necessitato di specifica prova, che nella specie è mancata del tutto”) ed ha regolato le spese in base al principio di soccombenza.
Allo stesso modo, le conseguenze che sono derivate da tale provvedimento, che ha permesso il
Parte transito ai mezzi di o chi per essa, sulla proprietà di non sono Controparte_1
antigiuridiche, in quanto derivate in via diretta dalla situazione di fatto accertata con il provvedimento possessorio – avente ad aggetto solo la tutela del possesso, indipendentemente da ogni valutazione sulla titolarità del diritto petitorio – e dunque il passaggio è stato del tutto lecito e, conseguentemente, inidoneo a fondare la domanda risarcitoria.
Parte Si osservi, peraltro, che ha omesso di allegare in modo specifico i danni che avrebbe subiti a causa di tale transito. La Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di occupazione illegittima di immobile – assimilabile alla causa in decisione per la violazione di un diritto reale – “il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recedente intervento nomofilattico (sent. n.
16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art 23 Cost;
ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.” (sent. n. 11203/2019, in senso conforme anche ord. n. 14268/2021).
Orbene, nel caso in esame l'appellante non ha allegato alcuno specifico danno derivato dal passaggio dei mezzi di limitandosi a sostenere, genericamente, che “il rispetto Controparte_1 del provvedimento ha certamente arrecato un danno, sia per l'impossibilità di svolgere senza ostacoli la propria attività, sia per l'impossibilità di far accedere propri clienti o dipendenti con
l'auto per un semplice parcheggio anche momentaneo e sia, infine, per l'impossibilità di chiudere il cancello a difesa della proprietà o di attivare l'antifurto perimetrale che in questi anni non si è potuto utilizzare”. Tali argomentazioni sono carenti a livello assertivo, atteso che l'appellante omette di allegare e precisare come tale passaggio avrebbe abbia impedito di esercitare la propria attività, come dal mancato utilizzo dell'allarme antifurto sarebbe derivato un danno, posto che non pagina 5 di 8 è allegato e provato alcun tentativo di furto nel fondo in questione, né quali situazioni concrete di pericolo per i propri dipendenti o clienti si sarebbero verificate.
È poi infondata la domanda ex art. 96 c.p.c., poiché, in disparte ogni valutazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, è onere della parte che richiede il risarcimento di allegare e prospettare i danni che siano conseguenza del comportamento processuale della controparte e nella fattispecie in decisione tale onere non è assolto. Sul punto, si richiama, fra le tante, Cass. Civ. n. 15175/2023 secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa” e Cass. Civ. n. 21798/2015 “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”.
Rispetto al procedimento di mediazione obbligatoria, l'appellante non è titolare di interesse giuridicamente rilevante a far valere l'omessa pronuncia di condanna al versamento di una somma pari a quella del contributo unificato a favore dello Stato.
B) Con il secondo motivo di appello, l'appellante chiede che la liquidazione delle spese legali sia posta integralmente a carico degli appellanti e lamenta l'errata liquidazione delle spese del primo grado, avendo il giudice di primo grado applicato lo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, e non quello da € 52.000,00 ad € 260.000,00, nonostante il valore della causa in questione sia da identificarsi in
€ 216.000, ammontando la rendita catastale ad € 4.320, ex art. 15 c.p.c. (4.320X50).
Il motivo è in parte generico ed in parte fondato.
È generico laddove l'appellante chiede che la liquidazione delle spese venga effettuata interamente a carico dei soccombenti, senza censurare in alcun modo la motivazione addotta dal giudice di primo grado che ha parzialmente compensato le spese in ragione della soccombenza parziale dell'attuale parte appellante, a seguito del rigetto della domanda risarcitoria.
Il motivo è invece fondato laddove lamenta la liquidazione delle spese processuali in base ad uno scaglione di valore errato, atteso che, sulla base dell'art. 15 c.p.c., il valore delle cause relative a servitù è determinato moltiplicando per cinquanta il reddito dominicale del fondo servente alla data della proposizione della domanda e dalla visura catastale dell'immobile (doc. 2) risulta la rendita catastale di € 4.320,00; lo scaglione di riferimento corretto, dunque, è quello da € 52.000,00 ad €
260.000,00 essendo il valore della controversia di € 216.000.
C) Infine, l'appellante lamenta la ripartizione delle spese di CTU a carico di entrambe le parti,
pagina 6 di 8 chiedendo di porle totalmente a carico delle controparti.
Il motivo è fondato. In primo luogo, il primo giudice non ha motivato la ripartizione al 50% delle spese di CTU, nemmeno riferibile alla compensazione delle spese di lite, disposta nella diversa misura di ¼. In secondo luogo, la censurata statuizione non trova alcuna giustificazione, posto che la CTU esperita dal dott. ha avuto ad oggetto esclusivamente la descrizione dello Persona_1
“stato dei luoghi oggetto di causa, con particolare riferimento all'accesso dal/al fondo di proprietà della società convenuta alla /dalla pubblica via”, poi integrata successivamente dalla verifica circa le esigenze dell'industria vantate dalla , e non invece la quantificazione dei danni di cui CP_1 alla domanda risarcitoria, rispetto alla quale l'appellante è risultata soccombente, che sono dunque rimasti estranei all'oggetto dell'indagine peritale.
In conclusione, in accoglimento dei motivi risultati fondati, cui ha aderito anche Sardaleasing S.p.A., tempestivamente costituita, chiedendo la riforma della sentenza anche a proprio favore, le spese processuali del primo grado devono essere riliquidate, come da dispositivo, e quelle di CTU devono essere poste totalmente a carico delle società convenute che devono essere condannate, altresì, a rifondere alle società attrici le documentate spese di CTP pari ad € 3.202,50, da riconoscersi per l'intero, essendo di importo inferiore a quello liquidato a favore del CTU.
In una valutazione complessiva della causa, le spese del presente grado sono compensate per ¼ e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, applicando il valore minimo per la fase istruttoria e quello medio per le rimanenti fasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 20056/2020 ed a parziale riforma
[...] dell'impugnata sentenza:
- liquida le spese di lite del primo grado di giudizio – che l'impugnata sentenza condanna CP_2
e a rifondere a favore di
[...] Controparte_1 Parte_1
Pa
e Sardaleasing S.p.A. nella misura di ¾ – per l'intero, in € 13.430 per compensi;
[...]
- condanna e alla rifusione a favore di Controparte_2 Controparte_1 [...]
e di Sardaleasing S.p.A. di € 3.202,50 per spese di CTP;
Parte_1
- pone definitivamente a carico di e le spese di CTU;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 7 di 8 2) condanna e alla rifusione a favore di Controparte_2 Controparte_1 [...]
e Sardaleasing S.p.A. di ¾ delle spese processuali del Parte_1 presente grado che liquida in € 12.154 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.2.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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