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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2825/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari ConIGliere rel dr. Cristina Giannelli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2825/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) ed (C.F. PAte_1 C.F._1 PAte_2
) elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO C.F._2 presso lo studio dell'avv. MASCI FRANCESCO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTI CONTRO
. (C.F. , elettivamente domiciliata in MONZA, C.SO MILANO, 30 presso lo CP_1 PAte_3 P.IVA_1 studio dell'avv. CASIRAGHI MONICA ANNA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BELLOMO ANTONIO
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. , difeso in proprio nonché dagli avv.ti Controparte_2 C.F._3
MODONESI MICHELE e COVA STEFANIA, elettivamente domiciliato in Via Benevenuto Cellini 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ; Controparte_2
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Cellini n. 3 Controparte_3 C.F._4
MILANO presso lo studio dell'avv. PRIVITERA LETIZIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 19 sulle seguenti conclusioni: Per e PAte_1 PAte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 1 agosto 2024 n. 7528, così giudicare:
- previa ammissione, ai sensi dell'artt. 153, comma 2, c.p.c., della produzione del documento (scrittura in data 26 maggio 2011) offerto sub doc. 90 con l'istanza di rimessione in termini depositata in data 31 maggio 2023 nel processo di primo grado, nonché della produzione degli altri documenti offerti con la medesima istanza (sub docc. 89, 91, 92, 93)
e con l'istanza di rimessione in termini depositata in data 16 febbraio 2024 nel processo di primo grado (sub docc. 94 e 95);
- previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da rivolgersi a . dell'originale del documento (scrittura in CP_1 PAte_3 data 26 maggio 2011) offerto sub doc. 90 (richiesta di ordine di esibizione già formulata con istanza di rimessione in termini depositata in data 31 maggio 2023 nel processo di primo grado);
- previa verificazione ex art. 216 c.p.c del documento (scrittura in data 26 maggio 2011) offerto sub doc. 90 e del documento (scrittura 24 febbraio 2015) offerto sub doc. 94; accogliere, in ogni caso, l'appello proposto da e , per tutte le ragioni PAte_1 PAte_2 dedotte, e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 1 agosto 2024 n. 7528, e quindi: accogliere, per le ragioni esposte, l'opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IV, pubblicata il 2 novembre 2020 n. 6854 all'esito (in primo grado) della causa R.G. 1494/2019 promossa dall'avv. contro . e nei confronti della IGnora (terza Controparte_2 CP_1 PAte_3 Controparte_3 chiamata da;
conseguentemente, dichiarare radicalmente priva di effetti e caducata la suddetta CP_1 PAte_3 sentenza del Tribunale di Milano n. 6854/2020 e comunque priva di effetti in rapporto ai diritti degli attori. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste, oltre che per l'accoglimento delle predette istanze, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale (articolati nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.): 1) vero che nell'autunno 2008 l'ing. , da tempo legato da rapporti di amicizia e di lavoro con l'avv. Controparte_4
, ha prospettato a quest'ultimo e al fratello dott. la vendita di immobili da costruire da CP_2 PAte_4 parte di una società della sua famiglia, in Via Sibari (oggi Via Erice), e che voleva fare scegliere ai fratelli , ove PT interessati, gli appartamenti da acquistare;
2) vero che i fratelli e rappresentarono nell'occasione di cui al precedente capitolo il loro CP_2 PAte_4 interesse per l'acquisto di immobili da intestare ai propri figli, e (figli di ) e PT PAte_2 CP_2
(figlio di ); CP_5 PAte_4 Testi sui capitoli 1-2 i IGnori: ing. , dott. (gli indirizzi di residenza o domicilio si Controparte_4 PAte_4 indicano nel seguito, come quelli degli altri testi indicati in calce ai singoli capitoli). 3) vero che in occasione di un incontro verso la metà del dicembre 2008, presso gli uffici di .GI in Corso Venezia, CP_1 l'ing. prospettò ai coniugi e la possibilità di vendere unità Controparte_4 CP_2 PAte_5 immobiliari in edilizia convenzionata, riferendo di aver già avuto altri incontri anche con il fratello del primo, Pt_4 ;
[...]
4) vero che la IGnora chiese se ogni figlio dei fratelli e si sarebbe potuto intestare due Pt_5 CP_2 PAte_4 immobili trattandosi di edilizia convenzionata;
5) vero che l'ing. riferì che, a suo parere, la convenzione con il Comune di Milano permetteva la vendita, CP_4 ma in ogni caso non vi sarebbe stato problema in quanto i giovani erano privi di reddito;
PT Ema_ Testi sui capitoli 3-4-5 i IGnori: Caltagirone, Nunziata Cavalli. Pa
6) vero che nel dicembre 2008, in un incontro presso gli uffici di CA. ualche giorno prima della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita delle unità immobiliari, i IGnori ed consegnarono alla Per_1 Controparte_4
pagina 2 di 19 IGnora le piante planimetriche degli appartamenti oggetto del contratto preliminare 18 dicembre PAte_5 2008, G4, F9, G5, G6, F8 e F7, con indicati i nomi, rispettivamente, di , e . Pt_2 PT CP_5 Testi i IGnori: ing. ; Controparte_4 PAte_5 Interrogatorio formale dott. (Amministratore unico CA. . Controparte_6 PAte_3 7) vero che in sede di stipulazione del contratto preliminare di vendita di sei unità immobiliari da costruire, nel pomeriggio del 18 dicembre 2008 (doc. 17/3 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita), presso gli uffici di .GI (al tempo posti in Corso Venezia, Milano) tra il dott. , in legale rappresentanza di CP_1 Controparte_6 Pa
. da una parte) e e (dall'altra), quest'ultimi dichiararono che l'acquisto veniva CP_1 PAte_4 CP_2 effettuato per conto dei propri rispettivi figli;
8) vero che, in particolare, nell'occasione di cui al capitolo che precede e deIGnarono CP_2 PAte_4
(figlio di ) per l'impegno all'acquisto delle unità immobiliari G4 e F9 e PAte_1 CP_2 PAte_2 (figlio di ) per l'impegno all'acquisto delle unità immobiliari G5 e G6, nonché (figlio di CP_2 CP_5
) per l'impegno all'acquisto delle unità immobiliari F8 e F7; PAte_4 Testi sui capitoli 7-8 i IGnori: ing. , dott. , Controparte_4 PAte_4 PAte_5 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
9) vero che nel marzo 2013 il dott. e i IGnori e , quest'ultimi quali padri di Controparte_6 CP_2 PAte_4 e e di , stabilirono che nei successivi mesi sarebbe stato stipulato il contratto PT PAte_2 CP_5 definitivo di vendita di tre delle sei unità immobiliari oggetto dell'unico contratto preliminare del 18 dicembre 2008, in Pa quanto le somme a quel tempo versate a . dai fratelli coprivano ampiamente il prezzo di tre unità CP_1 PT immobiliari;
Testi sul capitolo 9: ing. , dott. , notaio dott. Controparte_4 PAte_4 Persona_2 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
10) vero che nel mese di maggio 2013 l'avv. informò i IGnori ing. e dott. CP_2 Controparte_4 [...]
di avere ricevuto poco tempo prima una richiesta di chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e, in occasione CP_6 Pa di un incontro presso gli uffici di . a quel tempo posti in Piazza Principessa Clotilde, chiese agli stessi IGnori CP_1
di sostituire, temendo problemi per propri famigliari, l'unico contratto preliminare di vendita del 18 CP_4 Pa dicembre 2008 stipulato tra . i fratelli e relativo a sei unità immobiliari (doc. 3 del CP_1 CP_2 PAte_4 fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) con altri tre contratti da retrodatare, fingendo che questi tre contratti fossero quelli originariamente stipulati;
11) vero che, nell'occasione, i IGnori si dichiararono disposti ad assecondare la richiesta di cui al capitolo CP_4 precedente;
Pa
12) vero che nel mese di giugno 2013 in una riunione presso i suddetti uffici di . n Piazza Principessa Clotilde CP_1 vennero individuate le date dei contratti e le scadenze di pagamento di caparre e acconti da indicare nei contratti in maniera coerente con i pagamenti già effettuati negli anni 2008, 2009 e 2010;
13) vero che in altra riunione svoltasi nel mese di giugno 2013 vennero quindi sottoscritti tre nuovi contratti: il primo, Pa che veniva datato 18 dicembre 2008, tra . l'avv. , relativo alle unità immobiliari G5 e G6, per CP_1 CP_2 l'acquisto delle quali era già stato deIGnato (doc. 17/5 del fascicolo degli attori che si rammostra alla PAte_2 Pa persona sentita); il secondo, che veniva datato 9 maggio 2009, tra l'avv. , relativo alle unità CP_1 CP_2 immobiliari G4 e F9, per l'acquisto delle quali era già stato deIGnato (doc. 17/6 del fascicolo degli PAte_1 Pa attori che si rammostra alla persona sentita); il terzo, che veniva datato 18 dicembre 2008, tra e il dott. CP_1
, relativo alle unità immobiliari F8 e F7, per l'acquisto delle quali era già stato deIGnato PAte_4 CP_5 (doc. 17/4 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita); Testi sui capitoli 10-13 i IGnori: ing. dott. , avv. Francesco Saverio Losito, dott. Controparte_4 PAte_4
Persona_3 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6 14) vero che, nel mese di giugno 2013, l'avv. si metteva d'accordo con la IGnora e CP_2 Controparte_3 con il marito di quest'ultima, IGnor , per sottoscrivere - come effettivamente hanno sottoscritto - una Persona_4 scrittura assolutamente simulata, cui attribuire la data del 19 dicembre 2008, avente ad oggetto la cessione del pagina 3 di 19 Pa contratto preliminare (tra CA. l'avv. ) recante l'apparente data del 18 dicembre 2008 relativa alle unità PT immobiliari G5 e G6 nel complesso immobiliare di Via Erice;
Testi i IGnori: , dott. , avv. Francesco S. Losito, avv. Fernando Ferrucci. Persona_4 PAte_4 Interrogatorio formale IGnora . Controparte_3
15) vero che in data 4 luglio 2013 il dott. inviò all'avv. la con la quale trasmetteva un Controparte_6 CP_2 prospetto contabile con indicati i nomi delle persone contrattualmente impegnate (docc. 17/7-8, che si rammostrano entrambi alla persona sentita) in funzione della sottoscrizione dei contratti definitivi di vendita delle unità immobiliari da stipularsi avanti il notaio Per_2
16) vero che il giorno seguente l'avv. fece presente telefonicamente al dott. che i CP_2 Controparte_6 conteggi di cui al prospetto contabile allegato alla comunicazione per posta elettronica del 4 luglio 2013 (di cui al capitolo precedente) erano errati;
17) vero che il dott. in data 8 luglio 2013 inviò all'avv. altra comunicazione con allegato un Controparte_6 PT prospetto di conteggi modificato, con le medesime persone contrattualmente impegnate (docc. 17/9-10 che si rammostrano alla persona sentita);
Testi sui capitoli 15-16-17 i IGnori: dott. , avv. Francesco Losito, avv. Fernando Ferrucci. PAte_4 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6 18) vero che il 30 settembre 2013 il dott. richiese i documenti d'identità delle persone che di lì a Controparte_6 poco avrebbero dovuto intestarsi gli immobili;
19) vero che il medesimo giorno, 30 settembre 2013, l'avv. trasmise a mezzo posta elettronica i documenti PT d'identità dei figli e e del nipote , oltre al proprio (dcc. 17/14-20 degli attori che si PT Pt_2 CP_5 rammostrano alla persona sentita); Testi sui capitoli 18-19 i IGnori: dott. , avv. Francesco Losito, avv. Fernando Ferrucci. PAte_4 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6 Pa
20) vero che, nel corso di un incontro svoltosi nel mese di ottobre 2013 presso gli uffici di . di Piazza CP_1 Principessa Clotilde, l'avv. informò il dott. che poco tempo prima, nell'estate CP_2 Controparte_6 precedente, aveva simulato la conclusione di un contratto con una sua amica, nella apparente data del 19 dicembre 2008, con il quale contratto fittiziamente si prevedeva la cessione di uno dei tre nuovi simulati contratti preliminari Pa sottoscritti nel giugno 2013 da . i fratelli e , e in particolare la cessione del contratto CP_1 CP_2 PAte_4 preliminare apparentemente datato 18 dicembre 2008 relativo alle unità immobiliari G5 e G6; Pa 21) vero che nella medesima riunione del mese di ottobre 2013 presso gli uffici di . in Piazza Principessa CP_1 Clotilde, alla quale parteciparono pure l'avv. Natascia Monteleone, il dott. oltre che l'avv. Persona_3 CP_2
ed il dott. , il dott. affermò che non riteneva di poter dichiarare di aver
[...] PAte_4 Controparte_6 ricevuto già nel 2008 una comunicazione relativa alla cessione di uno dei simulati contratti preliminari alla IGnora
, in quanto non era in possesso di un atto di data certa;
Controparte_3 Testi sui capitoli 20-21 i IGnori: dott. dott. , ing. . Persona_3 PAte_4 Controparte_4
22) vero che nel mese di ottobre 2013 l'avv. chiese al IG. (detto , ex sindacalista delle PT PAte_6 Per_5 Poste, se avesse avuto la possibilità di far apporre un timbro postale su due fogli dattiloscritti con data antecedente la fine del mese di dicembre 2008;
23) vero che il IGnor si offrì, in primo luogo, di cercare un francobollo dell'anno 2008 e poi di PAte_6 trovare un collega al quale poter chiedere la cortesia di apporre un timbro di annullamento del francobollo con data dal 19 al 22 dicembre 2008 da apporre su un contratto (doc. 66 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita);
24) vero che il IGnor nel mese di dicembre del 2013 riferì ai PAte_6 fratelli di essere stato in grado di far apporre il timbro retrodatato, sul PT documento regolarmente affrancato che viene rammostrato alla persona sentita (doc. 66 del fascicolo degli attori) e che detto documento venne, lo stesso giorno, consegnato all'avv. presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini n. 3; PT
25) vero che la firma di congiunzione dei due fogli sui quali è stato redatto il contratto apparentemente datato 19 dicembre 2008 (di cessione di contratto preliminare apparentemente datato 18 dicembre 2008) (doc. 66 del fascicolo pagina 4 di 19 degli attori che si rammostra alla persona sentita) è stata apposta nel dicembre 2013 dal IGnor e che Persona_4 gli indirizzi del mittente e del destinatario sono stati compilati a mano dal dott. ; PAte_4 Testi sui capitoli 22-23-24-25 i IGnori: (detta Franca); dott. , . Persona_6 PAte_4 Persona_4 Interrogatorio formale IGnora . Controparte_3 Pa 26) vero che tutte le somme versate dalla IGnora a CA. a titolo di rimborso di rate di mutuo suddiviso CP_3 sulle unità immobiliari G5 e G6 dell'immobile di Via Erice n. 8 e a titolo di spese condominiali, tra il 2014 e il 2016, sono state messe a disposizione della IGnora dall'avv. , e tra le altre quelle occorrenti per eseguire i CP_3 PT Pa seguenti pagamenti: (a) assegno bancario di € 7.314,87 tratto dalla IGnora su BNL all'ordine di . CP_3 CP_1 (doc. 77 del fascicolo degli attori), (b) assegno bancario di € 4.636,70 tratto dalla IGnora su BNL all'ordine CP_3 Pa di . doc. 78 del fascicolo degli attori), (c) assegno bancario di € 3.135,58 ed € 3.429,79 tratto dalla IGnora CP_1 Pa
su BNL all'ordine di . doc. 79 del fascicolo degli attori), (d) assegno bancario di € 4.159,02 tratto CP_3 CP_1 Pa dalla IGnora su BNL all'ordine di . doc. 80 del fascicolo degli attori), (e) assegno bancario di € CP_3 CP_1 Pa 3.977,94 tratto dalla IGnora su BNL all'ordine di . doc. 81 del fascicolo degli attori); CP_3 CP_1 Pa
27) vero che tutti gli importi corrisposti dalla IGnora a CA. per rate mutuo e spese condominiali, CP_3 Pa risultanti dalla scheda contabile di . ntestata a (doc. 82 del fascicolo degli attori che si CP_1 Controparte_3 rammostra alla persona sentita) sono stati versati a mezzo assegni bancari (tra i quali quelli indicati al capitolo precedente), come è indicato nella stessa scheda contabile, e tali assegni bancari sono stati portati materialmente dall'avv. PT Pa presso gli uffici di . consegnati nelle mani del dott. ; CP_1 Controparte_6
28) vero (o no) che la IGnora ha incontrato in qualche occasione il dott. o alcuno che CP_3 Controparte_6 rappresentasse, a qualunque titolo, CA.GI; Testi sui capitoli 26-27-28 i IGnori: dott. , avv. Francesco Losito, ing. Persona_4 PAte_4 [...]
. CP_4 Interrogatorio formale dott. , IG.ra . Controparte_6 Controparte_3 29) vero che alla fine del mese di ottobre 2014 l'avv. e il dott. , presso lo studio dell'avv. CP_2 PAte_4
, hanno sottoposto alla IGnora un contratto di locazione da concludere con la IGnora PT CP_3 PAte_7 relativo all'unità immobiliare G5 (doc. 67 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita);
30) vero che i canoni di locazione dell'unità immobiliare G5 che la IGnora percepiva dalla inquilina CP_3
, pari ad € 400,00 al mese, sono stati costantemente girati per contanti dalla IGnora alla PAte_7 CP_3 IGnora (madre di ) o a;
PAte_5 PAte_2 PAte_2 Testi sui capitoli 29-30 i IGnori: , dott. , avv. Francesco Losito, Persona_4 PAte_4 Controparte_3
41 PAte_5
31) Vero che il deposito cauzionale relativo al suddetto contratto di locazione dell'unità immobiliare G5 è stato versato dalla IGnora all'avv. , all'inizio di novembre 2014, presso lo studio dell'avv. ; Pt_7 PT PT Testi sul capitolo 31 i IGnori: , , dott. . PAte_7 Persona_4 PAte_4 Interrogatorio formale: IG.ra . Controparte_3
32) vero che l'avv. chiese alla IGnora , nel gennaio 2014, di concludere un contratto CP_2 CP_3 preliminare di vendita dell'unità immobiliare G6 con la IGnora moglie dell'avv. Francesco Saverio Testimone_1 Losito;
33) vero che la IGnora sottoscrisse detto contratto preliminare nel mese di febbraio 2014 (doc. 68 del CP_3 fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) e che la IGnora ricevette, a mezzo bonifico CP_3 bancario in data 18 febbraio 2014 (doc. 73 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita), la somma di Euro 10.000,00 a titolo di acconto;
34) vero che il contratto preliminare di vendita del 18 febbraio 2014 (doc. 68 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) era simulato, nel senso che nessuna delle parti di esso ne voleva gli effetti;
35) vero che la somma di € 10.000,00 utilizzata per il pagamento dell'acconto di cui al contratto preliminare di vendita del 18 febbraio 2014, dall'avv. Francesco Losito (marito della IGnora alla IGnora , è stata messa Tes_1 CP_3 a disposizione dell'avv. Losito dall'avv. ; CP_2
pagina 5 di 19 36) vero che tale somma di Euro 10.000,00 che la IGnora ricevette dall'avv. Losito, venne trattenuta dalla CP_3 Pa IGnora , su indicazione dell'avv. , e da lei utilizzata per versare a . ate di mutuo e di CP_3 CP_2 CP_1 spese condominiali di prossima scadenza;
Testi sui capitoli 32-36 i IGnori: , dott. , avv. Francesco Losito, avv. Persona_4 PAte_4 Testimone_1 Fernando Ferrucci. Interrogatorio formale IG.ra Controparte_3
37) vero che in occasione di un incontro nella prima parte dell'anno 2009, pressochè coevo al preliminare di vendita di una unità immobiliare nel complesso di Via Erice n. 8 al dott. concluso nel marzo 2009, il dott. Persona_3
riferì che i fratelli e avevano sottoscritto un contratto preliminare di Controparte_6 CP_2 PAte_4 acquisto di sei unità immobiliari nell'edificio di Via Erice n. 8, mostrando le stesse su pianta, e che tali unità immobiliari erano destinate ai loro rispettivi figli ( , e ), i quali erano stati nominati per Pt_2 PT CP_5 l'acquisto ed avevano naturalmente espresso la loro accettazione dichiarandosi ben contenti;
38) vero che i IGnori , nelle ricorrenti occasioni nelle quali hanno avuto modo di incontrarsi col dott. CP_4
hanno sempre confermato che i fratelli avevano nominato i rispettivi figli quali parte del contratto Per_3 PT preliminare di compravendita di sei immobili (doc. 3 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) e che questi ultimi avevano accettato la nomina;
Teste sui capitoli 37-38: dott. Persona_3 Interrogatorio formale: dott. . Controparte_6 39) vero che in occasione di altro incontro nella prima parte dell'anno 2009, pressochè coevo al preliminare di vendita di una unità immobiliare nel complesso di Via Erice n. 8 alla dott.ssa e al di lei marito all'avv. Testimone_1 Francesco S. Losito concluso nel marzo 2009, il dott. riferì che i fratelli e Controparte_6 CP_2 PAte_4 avevano sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di sei unità immobiliari nell'edificio di Via Erice n. 8, mostrando le stesse su pianta, e che tali unità immobiliari erano destinate ai loro rispettivi figli ( , e Pt_2 PT
), i quali erano stati nominati per l'acquisto ed avevano naturalmente espresso la loro accettazione CP_5 dichiarandosi ben contenti;
40) vero che i IGnori , nelle ricorrenti occasioni nelle quali hanno avuto modo di incontrarsi con l'avv. CP_4 Francesco Losito hanno sempre confermato che i fratelli avevano nominato i rispettivi figli quali parte del PT contratto preliminare di compravendita di sei immobili e che questi ultimi avevano accettato la nomina Teste sui capitoli 39-40: avv. Francesco S. Losito. Interrogatorio formale: dott. . Controparte_6
41) vero che il dott. e l'ing. , in occasione di alcune cene negli anni tra il 2009 e Controparte_6 Controparte_4 il 2016 cui parteciparono, tra gli altri, i fratelli , il l'avv. Francesco Losito, PT Persona_7 affermarono che i fratelli erano da ammirare per il fatto che avevano deIGnato i propri figli nei contratti PT preliminari, pagando per loro il prezzo di acquisto degli immobili;
Testi i IGnori: avv. Francesco S. Losito, dott. , ing. . PAte_4 Controparte_4
42) vero che, in occasione di varie visite presso il cantiere di Via Erice n. 8, compiute tra il 2012 e il 2015, il dott.
e l'ing. hanno riferito al IG. , al quale fa capo la società Controparte_6 Controparte_4 Testimone_2 [...]
appaltatrice della costruzione del complesso immobiliare di Via Erice n. 8 per conto della .GI, che sei CP_7 CP_1 appartamenti collocati nelle scale G (oggi H) ed F (oggi I) di uno degli edifici del complesso erano dei cugini PT ( , e ) e che i genitori erano coloro che mettevano i soldi per l'acquisto; CP_5 PT Pt_2 Teste il IGnor: Testimone_2 43) vero che nel settembre del 2010, di ritorno da un viaggio di piacere da Budapest e Vienna, l'ing.
[...]
, presente il figlio , fermatosi a parlare negli uffici di P.zza Principessa Clotilde, Milano con , CP_4 Per_1 CP_5 e , illustrò l'andamento del cantiere invitando gli stessi, che lui sapeva essere stati deIGnati PT PAte_2 per l'acquisto dai rispettivi padri, di andare a visitarlo previa comunicazione da dare al responsabile dello stesso, IG.
o al geometra presente sul posto;
Testimone_2 Testi i IGnori: ing. , dott. , avv. Francesco Losito, . Controparte_4 PAte_4 Testimone_2 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
pagina 6 di 19 44) vero che verso la fine del mese di marzo o inizio aprile 2013, prima che venissero consegnati gli appartamenti, Pa
fu accompagnato dall'arch. (sorella dell'A.U. di . socia della stessa) a PAte_2 Persona_8 CP_1 visitare gli appartamenti che dovevano essere consegnati entro poche settimane, fotografando gli immobili;
Testi i IGnori: , geom. , . Testimone_2 Persona_9 Persona_10 45) vero che la sera del 26 gennaio 2022 l'avv. Francesco Losito incontrava casualmente, all'uscita della Rinascente Duomo di Milano, la IG.ra ex moglie dell'avv. , e madre di e , la quale PAte_5 PT PT PAte_2 gli riferiva delle controversie esistenti tra l'ex marito e i IGg.ri , nonché delle cause pendenti tra i figli, CP_4 Pa
. d il marito, invitandolo a cercare di trovare una soluzione conciliativa;
CP_1 Testi i IGnori: avv. Francesco Losito. PAte_5
46) vero che il 27 gennaio 2022 l'avv. Losito informava l'avv. dell'incontro avuto con la IG.ra nonché PT Pt_5 del contenuto del colloquio, chiedendogli se il suo intervento lo potesse infastidire e che l'avv. rispondeva che da PT parte sua non vi sarebbe stato alcun problema;
Teste il IGnore: avv. Francesco Losito.
47) vero che il 31 gennaio 2022, previo appuntamento telefonico, l'avv. Losito si è recato negli uffici dei IGg.ri e CP_4
ai quali ha rappresentato le istanze della IG.ra Controparte_6 Pt_5 48) vero che in quella occasione i IGg.ri hanno riferito all'avv. Losito di essere disponibili, anche il giorno CP_4 dopo a rogitare gli immobili di , essendo il prezzo già pagato, e di abbandonare due cause pendenti, una a CP_5 Monza e l'altra a Milano, e che tale operazione doveva essere intesa quale favore, perché in caso contrario avrebbero cercato di intestare gli immobili al padre per il solo piacere di far tirare fuori un esborso maggiore di € Pt_4 40.000,00 di IVA;
49) vero che in quella riunione del 31 gennaio 2022 i IGg.ri confermarono che per gli immobili di Via CP_4 Erice n. 8 erano stati nominati i figli , e e che questi avevano accettato la nomina;
CP_5 Pt_4 Pt_2
50) vero che , allorché l'avv. Losito ha chiesto di poterlo incontrare, dichiarando di conoscere che Controparte_6 la richiesta di interessamento fosse pervenuta da , ha testualmente detto: “si deve tagliare un braccio per CP_2 trovare un accordo”;
51) vero che nella medesima riunione del 31 gennaio 2022 il dott. ha detto all'avv. Losito che gli Controparte_6 immobili non voleva più trasferirli a e per il motivo, da lui ( ) riferito, che PT PAte_2 Controparte_6 nel 2026 scadrà la convenzione con il Comune di Milano e potrà venderli a prezzo non calmierato secondo la Convenzione;
Testi sui capitoli 47-51 i IGnori: avv. Francesco Losito, ing. . Controparte_4 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
52) vero che, dopo la suddetta riunione con i IGg.ri , l'avv. Francesco Losito ha riferito quanto indicato ai CP_4 capitoli precedenti alla IG.ra a e , chiedendo loro l'autorizzazione ad organizzare, Pt_5 PT PAte_2 per la stessa sera un incontro in una pizzeria con l'avv. ; PT
53) vero che nel corso della cena la IG.ra ha confermato di poter mettere a disposizione dei figli una parte della Pt_5 somma necessaria per la definizione della questione e l'avv. si è offerto di versare la differenza;
PT
54) vero che il 3 marzo 2022 il dott. ha comunicato all'avv. Francesco Losito che non intendeva Controparte_6 raggiungere alcun accordo, nemmeno quello di rogitare gli appartamenti di . CP_5 Testi sui capitoli 52-54 i IGnori: avv. Francesco Losito. PAte_5
55) vero che dopo la separazione personale tra i genitori, e PAte_1
hanno lasciato la CA coniugale insieme alla madre, IGnora PAte_2
trasferendosi nel 2011 in un immobile in Sesto San Giovanni;
PAte_5
56) vero che dopo la separazione tra i coniugi vi sono stati periodi molto difficili, tant'è che i coniugi PAte_8 nemmeno si salutavano ed anche i figli avevano rotto i rapporti con il padre, il quale non versava loro alcunché per il mantenimento;
57) vero che gli unici introiti che e ricevevano erano quelli dei canoni di locazione degli PAte_1 PAte_2 immobili di via Erice;
58) vero che dopo la morte della madre dell'avv. , avvenuta il 12.10.2020, vi è stato un riavvicinamento di CP_2 questi ai figli, nonché alla ex moglie;
pagina 7 di 19 59) vero che nel mese di febbraio 2021 la IGnora nel sistemare la stanza della ex suocera Testimone_3 nell'abitazione ove quest'ultima viveva, aprendo un cassettone chiuso a chiave, alla presenza dell'avv. , CP_2 rinveniva una serie di documenti attinenti l'acquisto degli immobili di via Erice, ivi comprese copie di assegni, ricevute di pagamento, piantine degli appartamenti, prospetti da pagare e pagati;
60) vero che dopo il rinvenimento di tali documenti relativi agli immobili di Via Erice i figli dell'avv. hanno PT chiesto chiarimenti al padre ricevendo risposte evasive, se non che vi erano problemi con i;
CP_4
61) vero che non riceveva i canoni di locazione dall'inquilino CTL Logistic Srl/Carleo ed ha chiesto al PAte_1 padre, nel gennaio 2021, di interessarsi per sollecitare i pagamenti e questi gli ha proposto di promuovere la causa di sfratto per morosità; quindi ha sottoscritto il mandato difensivo al padre;
PAte_1
62) vero che nel corso di incontri con la madre IGnora nel mese di giugno 2021, ha lamentato PAte_1 Pt_5 di non riuscire a ricevere informazioni dal padre in relazione al procedimento di sfratto;
63) vero che ai primi di luglio 2021 l'avv. ha comunicato a quest'ultimo e alla IGnora che CP_2 Pt_5 preferiva che ad occuparsi della vicenda fosse altro avvocato ed ha indicato l'avv. Fernando Ferrucci;
64) vero che, in relazione alla suddetta causa di sfratto, l'avv. Ferrucci è stato incaricato da , in PAte_1 sostituzione dell'avv. , il giorno prima dell'udienza finale di discussione svoltasi il 13 luglio 2021; PT
65) vero che, considerati i tempi ristrettissimi, l'avv. Ferrucci non ha avuto modo di prendere visione del fascicolo della causa prima dell'udienza, disponendo esclusivamente della citazione;
66) vero che, dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del padre nella causa di sfratto, e PAte_1
hanno deciso di affidarsi all'avv. Masci per far valere i propri diritti in relazione ai contratti PAte_2 preliminari originariamente stipulati da loro padre, avv. ; PT 67) vero che il 26 luglio 2021, nel tardo pomeriggio, ha avuto un incontro con l'avv. Ferrucci, presente PAte_1 la madre IGnora nel quale l'avv. Ferrucci ha consegnato la sentenza emessa nella causa di sfratto. Pt_5 Testi sui capitoli 55-66 i IGnori: avv. Fernando Ferrucci. PAte_5 Si insiste, inoltre, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale (articolati nell'istanza in data 16 febbraio 2024):
67) vero che lei nei primi mesi del 2015 lei (IG.ra , sempre dopo sue insistenze, ha chiesto ai suoi figli Testimone_3 chiarimenti per il rogito degli appartamenti di via Erice da intestare ai suoi figli ed ha ottenuto una dichiarazione in originale di conferma della destinazione degli immobili, come da documento che le si rammostra (doc. 94 fasc. attori);
68) vero che dopo il decesso di sua (IG.ra madre lei ha trasferito a i documenti relativi ad una Testimone_3 CP_8 sua proprietà sita in San Giovanni La Punta (Ct), anche per definire con i suoi fratelli problemi di eredità e che all'interno di detto fascicolo era stato inserito il foglio originale datato 24.2.2015 che le era stato consegnato da suo figlio (doc. 94 fasc. attori che le si rammostra); Pt_2
69) vero che in occasione di un soggiorno a nella primavera del 2023 lei ha preso il rogito del suo CP_8 appartamento di San Giovanni La Punta, lasciato presso l'abitazione della sua famiglia di origine (ora di proprietà di suo fratello) ed ha trovato il documento datato 24.2.2015 (doc. 94 fasc. attori che le si rammostra). Si indicano a testi su quest'ultimi capitoli:
- , Via Caduti sul Lavoro n. 61, Sesto San Giovanni;
Testimone_3
- , Via Bergamo n. 5, (solo sul capitolo n. 69). Testimone_4 CP_8 Si indicano quali scritture di comparazione, in relazione all'istanza di verificazione: a) la lettera spedita dall'ing.
all'avv. e datata 21.6.2021 di cui ci si riserva la produzione a semplice richiesta del CP_4 CP_2 Tribunale adito, b) dichiarazione di disconoscimento prodotta nella causa R.G. 35995/2021, il cui originale è nella disponibilità di e pertanto gli esponenti chiedono ne sia ordinata l'esibizione ex art. 218 c.p.c. CP_9 Si tiene a disposizione della Corte l'originale del doc. 94.
Per . CP_1 PAte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano accogliere le seguenti conclusioni: Preliminarmente si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande, eccezioni, fatti e/o istanze proposte sia dagli odierni appellanti che da e . CP_2 Controparte_3 IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO pagina 8 di 19 -Rigettare tutte le istanze di rimessione in termini formulate dagli appellanti e PAte_1 [...]
formulate nel presente giudizio e/o riproposte relativamente a tutti i documenti richiamati senza PAte_2 esclusione alcuna in quanto inammissibili per tutti i motivi indicati nei propri atti difensivi .
-Rigettare tutte le istanze di rimessione in termini formulate da in quanto inammissibili sia in fatto che in CP_2 diritto per i motivi indicati negli atti difensivi depositati e depositandi in favore di a cui si fa espresso CP_10 rimando;
-Rigettare tutte le istanze di rimessione in termini formulate da in quanto inammissibili sia in fatto Controparte_3 che in diritto per i motivi indicati negli atti difensivi depositati e depositandi in favore di a cui si fa espresso CP_10 rimando;
-Dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare la richiesta di giuramento decisorio avanzata dalla Sig.ra CP_3
in quanto inammissibile sia in fatto che in diritto per tutti i motivi indicati negli atti difensivi depositati e/o
[...] depositandi in favore di a cui si fa espresso rimando;
CP_10 IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
-Accertare e dichiarare in principalità gli appelli adesivi proposti sia da che CP_2 Controparte_3 inammissibili per mancato rispetto dei termini ordinari di impugnazione essendo stata notificata la sentenza per cui è causa a tutte le parti il 03.09.24;
-In subordine nel caso in cui le comparse di costituzione di e vengano considerate CP_2 Controparte_3 mere memorie difensive accertare e dichiarare inammissibili le domande, eccezioni e le istanze, giuramento decisorio, senza esclusione alcuna , contenute nei medesi atti. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 7528/2024 del Tribunale di Milano, PAte_2 PAte_1 rigettando tutte le domande da questi formulate sia in via pregiudiziale, in via preliminare e nel merito nonché tutte le istanze istruttorie e quindi confermare la sentenza di primo grado
-Dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, gli appelli adesivi proposti sia da che da , rigettando tutte le domande da questi formulate nelle CP_2 Controparte_3 rispettive comparse di costituzione sia in via pregiudiziale, in via preliminare e nel merito nonché tutte le istanze istruttorie nonché la richiesta di giuramento decisorio e quindi confermare la sentenza di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate sia dagli appellanti che da e . CP_2 Controparte_3
Per Controparte_2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previo se del caso accoglimento delle istanze di rimessione in termini e istruttorie riproposte dagli appellanti, accogliere l'appello proposto dai IGnori e PAte_1 PAte_2
per la riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano in data 1 agosto 2024 n. 7528 e, per l'effetto,
[...] accogliere la loro opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 novembre
2020 n. 6854.
Per Controparte_3 In via preliminare: ammettere il giuramento decisorio, come capitolato nella comparsa dicostituzione e risposta, da deferire ai IGg.ri , legale rappresentante di e;
Controparte_6 CP_11 Controparte_2 Nel merito:previa ammissione, ai sensi dell'artt. 153, comma 2, c.p.c., della produzione dei documenti:
1. busta timbrata il 22.12.2008 ancora integra;
2. documento di nomina datato 26.5.2011 ritrovato il 7.4.2023;
3. mail del 7.4.2023 intercorse tra e;
Testimone_2 CP_2
4. mail dell'08.04.2023 intercorse tra e Testimone_2 CP_2
5. copia lettera raccomandata del 26.2.2015 da a;
PAte_4 CP_2
6. copia verbali Tribunale Brescia, dott. Bonamartini;
7. copia verbali Tribunale Brescia, dott. Tringali pagina 9 di 19 depositata con istanza di rimessione inserita nella comparsa di costituzione datata 5.6.2024 ne processo di primo grado;
accogliere l'appello proposto da e con conseguente riforma della PAte_1 PAte_2 sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 1 agosto 2024 n.7528, così accogliendo l'opposizione ex art. 404
c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale diMilano, sez. IV, pubblicata il 2 novembre 2020 n. 6854 all'esito (in primo grado) della causa R.G. 1494/2019 promossa dall'avv. contro . e nei Controparte_2 CP_1 PAte_3 confronti della IGnora (terza chiamata da;
conseguentemente, dichiarare Controparte_3 CP_1 PAte_3 radicalmente priva di effetti e caducata la suddetta sentenza del Tribunale di Milano n. 6854/2020. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione avverso la n. sentenza n.7528/ 2024 con cui il tribunale di Milano ha respinto l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c .avanzata da
[...]
e (in avanti anche figli avverso la sentenza n. 6854/ PAte_1 PAte_9 PT
2020 del tribunale di Milano, pronunciata nel processo introdotto da ( in Controparte_2 avanti anche Savia padre) nei confronti di . ( in avanti I) , con la chiamata CP_1 PAte_3 CP_1 in causa di . Controparte_3
La controversia prende le mosse da due contratti preliminari di vendita di immobili in regime di edilizia convenzionata, recanti la data del 18 dicembre 2008 e del 4 maggio 2009, aventi ad oggetto quattro unità abitative (con relativi quattro vani autorimessa e quattro vani cantina) in stabile ancora da costruire in Milano, alla Via Erice n. 8, sottoscritti, da un lato, da e dal di lui CP_2 fratello nella veste di promissari acquirenti, per sé o per persona da nominare, PAte_10 PA ai quali, predetti immobili sono stati consegnati in data 17.4.2013, e, dall'altro, da uale CP_1 costruttore - promittente venditore.1
Il prosieguo della vicenda in sede giudiziale va succintamente richiamata, per quanto di interesse, nei termini che seguono:
I) con sentenza n.6854/ 2020 del 26.4.2020, pubblicata il 2.11.2020 (resa nell'ambito del proc n. 1494/2019 RG) il tribunale di Milano ha rigettato le domande di dirette, tra l'altro, ad PAte_11 ottenere la dichiarazione di nullità di due contratti preliminari di compravendita immobiliare PA stipulati da con . el 2008 e nel 20092, nonché la restituzione del doppio della CP_2 CP_1 caparra versata,ed ha accertato, in via riconvenzionale, la legittimità del recesso di quest'ultima società in relazione a tali contratti, ordinando all'attore ed a (in solido e costei Controparte_3 limitatamente ai beni oggetto di uno dei contratti preliminari) di rilasciare gli immobili, consegnati nel 2013 a , liberi da persone o cose3, avendo le parti stipulato preliminari ad effetti PAte_11 anticipati. II) avverso la sentenza n.6854/ 2020 del 26.4.2020 ha proposto appello , Controparte_3 eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, autonomamente, da PT padre,contestando il rigetto della domanda di nullità dei preliminari e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di anche in punto quantum;
la sentenza della Corte D'Appello di CP_12
Milano n 102/23 che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n 6854/20 è stata impugnata con ricorso in Cassazione da parte sia di padre che di;
PT CP_3
III) con sentenza n. 4994/2023 pubbl. il 15/06/2023 RG n. 35995/2021 il tribunale di Milano ha rigettato la domanda svolta dai figli di , e nei confronti di CP_2 PAte_1 PAte_2
.GI. e del padre diretta ad ottenere il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. CP_1 CP_2 degli immobili asseritamente oggetto di electio da parte del padre, accogliendo per contro la domanda riconvenzionale di .GI. volta ad ottenerne il rilascio. Gli attori avevano allegato di CP_1 essere stati nominati dal padre quali destinatari dei diritti e obblighi nascenti dai contratti, e pertanto di essere legittimati a chiedere la pronuncia ex art.2932 c.c., non chiesta dal padre, assumendo altresì di essere debitori nei confronti della società convenuta della somma complessiva di euro 352.471, di cui offrivano il pagamento, chiedendo altresì fossero ritenute prive di effetto le statuizioni giudiziarie intercorse tra il convenuto e la società promittente Controparte_2 venditrice. Il tribunale, ritenuto non provata alcuna nomina da parte del convenuto Controparte_13 Pa
né alcuna accettazione in forma scritta da parte di .GI. , ha definito la controversia
[...] CP_1 accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai fratelli ordinando a costoro il PT rilascio degli immobili medio tempore occupati sine titulo;
IV) nelle more del predetto giudizio RG n. 35995/2021, i fratelli i quali hanno anche eccepito di PT rivestire la qualifica di litisconsorti necessari e che avrebbero dovuto essere parte nel giudizio del suo interesse tutelato con la previsione della necessità del rilascio della fideiussione al preliminare, pertanto la proposizione della domanda di nullità del contratto per la violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 122/2005 concreta un abuso del diritto, che ne impedisce l'accoglimento”. 3 In accoglimento delle domande introdotte in via riconvenzionale dal promittente venditore il tribunale : CP_12
1. ha accertato la legittimità del recesso esercitato dalla convenuta dai contratti preliminari stipulati con il il 18 PT dicembre 2008 ed il 4 maggio 2009; ha ordinato al promissario acquirente, in solido con , cessionaria Controparte_3 del primo contratto preliminare, di rilasciare i beni oggetto di tali contratti (e consegnati da ad aprile 2013) CP_12 ed ha accertato il diritto della società promittente venditrice di trattenere la caparra di €600.000,00 (di cui € 360.000 per il e a € 240.000,00 per il contratto del 4.5.2009);
2. ha accertato il diritto del ad ottenere la restituzione dell'acconto di €240.000,00; PT
3. ha condannato il e la , in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di PT CP_3 CP_12
€157.971,00 a titolo di risarcimento del danno per l'indennità di occupazione degli immobili oggetto del contratto del 18.12.2008 ed il solo al pagamento in favore di della somma di €172.970,74 a titolo di risarcimento PT CP_12 del danno per l'indennità di occupazione degli immobili oggetto del contratto del 4 maggio 2009; 4. ha respinto le ulteriori domande proposte da e da e condannato l'attore e la terza PAte_12 Controparte_3 chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
pagina 11 di 19 vertente tra e I. a seguito del precetto al rilascio degli immobili intimato dalla CP_2 CP_1
.GI (datato 23.9.2021 e notificato il 12.10.2021 unitamente alla sentenza n. 6854/2020 del CP_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 2.11.2020 e munita di formula esecutiva il 20.9.2021) hanno proposto atto di citazione in opposizione ex art. 404, 1 co., c.p.c. (datato 26.10.2021 e depositato il 2.11.2021 originante il proc. RG 44220/ 21) deducendo di essere pregiudicati dalla esecuzione della sentenza emessa “inter alios”, disponente il rilascio degli immobili dagli stessi occupati, attesa la titolarità di diritti personali di godimento, suscettibili di tramutarsi in diritti reali- pertanto incompatibili con quanto accertato nella sentenza;
allegavano che, seppure i contratti prevedevano che la dichiarazioni di nomina dovesse avvenire prima della consegna degli immobili, perfezionata PA in favore del padre, . era perfettamente a conoscenza che gli immobili promessi erano CP_1 destinati in proprietà ai figli dei fratelli promissari acquirenti, i quali, direttamente o tramite il PT loro genitore ed il loro zio, avevano già pagato per i sei appartamenti oltre il 92% del relativo controvalore degli immobili. Nel medesimo giudizio e si sono CP_2 Controparte_3 costituiti supportando la domanda degli attori, mentre I. ha contradetto le avverse CP_1 deduzioni.
All'esito, con la sentenza impugnata n.7528/ 2024, il tribunale di Milano, nel premettere che la electio amici deve rivestire la stessa forma del contratto cui accede, escluso che dalla documentazione versata in atti potesse univocamente desumersi la volontà da parte di padre PT di nominare i figli, ciò anche alla luce del contegno complessivo delle parti (avuto particolare riguardo all'avere ricevuto in proprio in consegna gli immobili ed all'avere promosso una causa per la dichiarazione di nullità dei due preliminari), ha ritenuto non provata la deIGnazione posta a fondamento della pretesa azionata dai fratelli Il giudice di primo grado ha anche ritenuto PT inammissibile la richiesta di rimessione in termini avanzata dai predetti ai fini dell'autorizzazione alla produzione di uno scritto, asseritamente rinvenuto successivamente al compimento delle preclusioni istruttorie, in quanto ha ritenuto imputabile agli attori l'omesso tempestivo deposito o menzione, avendo sicuramente costoro avuto già in precedenza contezza dell' esistenza di tale documento, apparentemente sottoscritto dalle medesime parti, che mai in precedenza ne avevano fatto menzione.
I fratelli hanno impugnato la predetta sentenza chiedendo, previa ammissione ai sensi dell'art. PT
153 co. 2 c.p.c. di documenti offerti in produzione, nonché previa adozione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale della scrittura del 26.5.2011, al fine di consentirne la verificazione ex art 216 c.p.c., la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione, con la conseguente dichiarazione della mancanza di effetti della stessa in rapporto ai diritti degli attori. Hanno articolato due motivi di gravame, il secondo subordinato al mancato accoglimento del primo, che possono essere richiamati come segue:
1)“Erronea affermazione della insussistenza della electio amici. In particolare, erroneo rigetto dell'istanza di rimessione in termini al fine della produzione di documento di decisiva rilevanza, in quanto costituente sicura prova della deIGnazione ed accettazione ex art. 1401 c.c.”: parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che gli appellanti non dispongano di pagina 12 di 19 diritti che siano pregiudicati dalla sentenza, non essendo intervenuta alcuna electio amici, valutazione viziata dalla mancata ammissione di un documento avente valenza dirimente e che sarebbe stato ritrovato solo nell'aprile 2023; il tribunale avrebbe errato nell'assimilare la posizione del padre con quella dei figli, trascurando che all'epoca della formazione del documento gli appellanti erano minorenni e meri beneficiari della disposizione paterna, sichè non può essere mosso alcun rimprovero in merito alla mancata conservazione nonché ricordo di detto documento utile a farlo valere entro le preclusioni istruttorie;
in ogni caso che la deIGnazione fosse avvenuta sin dal 2011 si trarrebbe dalla corrispondenza prodotta entro i termini delle preclusioni e mai contestati;
2) “Erronea affermazione della insussistenza della electio amici, in conseguenza della erronea valutazione dei documenti prodotti dagli attori entro i termini per le memorie istruttorie, in particolare della comunicazione per posta elettronica di al notaio del 2 marzo CP_2 Per_2
2017”:parte appellante censura il passaggio della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che nessuno dei documenti prodotti entro le preclusioni istruttorie fosse idoneo a provare l'electio amici, così omettendo di valutare i docc. 17/ 22 e 31 aventi ad oggetto le interlocuzioni intercorse tra padre ed il notaio , vertenti sulla proposta di stipula dei rogiti “ da PT Per_2 intestare ai miei figli e nipote”, essendo irrilevante che tali comunicazioni non siano state indirizzate ai destinatari;
avrebbe dovuto altresì essere dato rilievo al fatto che la deIGnazione fosse stata comunicata a CA.GI che quindi l'avrebbe accettata, tant'è che nei prospetti sarebbero indicate le singole unità immobiliari e per ciascuna è apposto il nome dei figli deIGnati, menzionati anche nelle interlocuzioni dell'AU, il tutto deponente per essere stata effettuata una dichiarazione di nomina per iscritto, dichiarazione da provarsi per come perfezionata oralmente mediante l'ammissione delle prove per testi richieste;
anche il riferimento alla condotta successiva delle parti sarebbe erroneo in quanto il tribunale a con ciò inteso trarre una prova presuntiva in ordine all'asserita incompatibilità tra il rilievo di nullità dei preliminari e la deIGnazione del terzo, avendo padre fatto esplicito riferimento negli scritti di causa che i figli erano destinatari degli PT immobili.
PA Si è costituita . he, contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'istanza di CP_1 rimessione in termini nonchè il rigetto di tutte le domande formulate da parte appellante in via pregiudiziale, in via preliminare e nel merito, nonché di tutte le reiterate istanze istruttorie.
In data 23.122024 si è costituita la quale, nello svolgere deduzioni a supporto Controparte_3 delle argomentazioni svolte dall'appellante4, ha chiesto la rimessione in termini nonché ammettersi 4 In sede di costituzione l'appellata ha affermato “ La IG.ra è stata invitata nell'anno 2013 a figurare CP_3 fittizziamente quale cessionaria di due appartamenti per i quali era stato nominato quale unico PAte_2 titolare e destinatario degli stessi. La fittizia intestazione era stata predisposta al solo fine di tutelare in PAte_2 quanto aveva ricevuto, nel 2012, un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, il CP_2 destinatario dell'accertamento temeva che, in caso di accertamento negativo, l'Agenzia delle Entrate potesse iscrivere ipoteche sui due appartamenti da intestare a . La IG.ra dopo la causa avanti il Tribunale e PAte_13 CP_3 la Corte di Appello di Milano, non avrebbe voluto prendere parte ad alcuna altra causa, perché non interessata alla vicenda e perché impossibilitata a sostenere costi per vicende a lei assolutamente estranee. Tuttavia, venuta a conoscenza del ritrovamento di documenti non prodotti nella procedura in cui era stata chiamata in causa da e CP_9 del ritrovamento di altri documenti, ha ritenuto di intervenire nel giudizio di primo grado della presente causa, pagina 13 di 19 PA giuramento decisorio deferendo sia l'amministratore dell'appellata . , CP_1 Controparte_6 che . CP_2
In data 2.1.2025 si è costituito che , svolte considerazioni adesive rispetto a quelle CP_2 oggetto dell'atto di appello, ne ha chiesto l'accoglimento e, per l'effetto, anche dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 novembre 2020 n. 6854.
Dopo il rinvio disposto per la individuazione della sezione tabellarmente competente, alla prima PA udienza di trattazione del 6.3.2025, in cui parte appellata . a eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità degli appelli incidentali adesivi proposti a e , CP_2 Controparte_3 affermando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e fatti nuovi, avuto particolare riguardo alle istanze istruttorie avanzate da , parte appellante ha contraddetto sul punto, e CP_3 il conIGliere ha rinviato l'udienza al 15.5.2025 e art. 352 c.p.c. assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. Differita l'udienza per i medesimi incombenti all'udienza del 29.5.2025, a tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di conIGlio del 4.6.2025.
***
L'appello non merita accoglimento.
PAte appellante ha assegnato valenza decisiva al documento apparentemente datato 26.5.2011 (doc. 905) in relazione al quale ha invocato la rimessione in termini per la produzione, in ragione dell'asserito rinvenimento nell'aprile 2023, dopo il compimento delle preclusioni istruttorie.
E' allegato dalla stessa parte appellante che la predetta scrittura riporta le sottoscrizioni di
[...]
e , oltre che di , ET, ( p.16 PAte_2 PAte_1 CP_2 CP_5 appello) sicchè in via di fatto, risulta che i primi due siano stati parti dell'atto, al pari del padre e dello zio.Che i figli che all'epoca fossero minorenni non priva di valore la circostanza che PT costoro abbiano avuto conoscenza dell'esistenza di tale atto sin dall'epoca della sua redazione, e che pure non ne abbiano fatto menzione, se non in sede di comparsa conclusionale, sia nel corso del giudizio RG n. 35995/2021 definito con sentenza n. 4994/2023 il tribunale di Milano, sia nel giudizio di opposizione, cioè non prima di aprile 2023, momento in cui è stato allegato essere avvenuto l'asserito rinvenimento. Né appare convincente l'assunto secondo cui il non avere conservato, nella sua specificità documentale, il ricordo dell'esistenza storica del documento, trovi costituendosi all'udienza del 6 giugno 2023, dichiarando quanto ritenuto corretto ed a comprova delle affermazioni sostenute ha anche depositato copia di una lettera ritrovata e speditale (a suo tempo e con timbro postale non vero) dal marito con la quale veniva confermato come gli appartamenti fittiziamente a lei ceduti fossero di .” PAte_2 5 Per comodità se ne riporta il testo ”Per evitare future incomprensioni i fratelli e dispongono che, Pt_4 CP_2 in merito al preliminare sottoscritto il 18.12.2008, gli appartamenti dovranno essere così destinati ed intestati: F7 e F8 e relative pertinenze a;
F9 e G4 e relative pertinenze a;
G5 e G6 e relative CP_5 PAte_1 pertinenze a . Sottoscrivono tutte le parti per accettazione ed adesione della avvenuta nomina. PAte_2 (seguono le firme di , , , e n.d.r.) Sottoscrive il responsabile di CP_2 Pt_4 CP_5 PT PAte_2 ( n.d.r.) Milano 26.5.2011””. CP_9 Controparte_4 pagina 14 di 19 giustificazione nel fatto che si sarebbe trattato di un “un affare proprio del loro padre, ponendosi gli esponenti semplicemente quali beneficiari dell'affare concluso dal padre” (p. 17 appello) in quanto non si comprenderebbe perché e il fratello ET abbiano sentito la necessità di CP_2 coinvolgere i figli, per di più minorenni, se non allo specifico scopo di renderli edotti, anche formalmente, di quanto riportato nell'atto stesso. E' pertanto contraddetto che “Il Tribunale ha commesso l'errore di considerare solo la condizione anagrafica e lo stato soggettivo del padre, anziché quelli dei figli, che sono gli unici che rilevano” o che abbia assimilato la posizione degli attuali appellanti con quella del padre (p. 18 appello;
p.2 comparsa di replica parte appellante).
L'omissione rilevante non riguarda tanto la produzione dell'atto in sé ma, come osservato dal giudice di prime cure, la stessa menzione dell'esistenza di tale documento, che pure avrebbe dispiegato i suoi effetti medio tempore, secondo la prospettazione di parte appellante, e che avrebbe potuto fondare una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c,. ove ne fosse stata allegato il mancato possesso, o la perdita di una copia di pertinenza.
Il riferimento a giugno 2023 quale momento in cui gli attori avrebbero rinvenuto il documento avente valenza dirimente appare inoltre inverosimile in quanto ne ha fatto cenno PAte_4 nell'atto di citazione in appello notificato a .GI in data 14.04.2023, che ha dato origine alla CP_1 vertenza n RG 1134/2023 definita con sentenza n.459/24 Corte D'Appello di Milano.
Infine gli appellanti avevano l'onere di menzionare tale documento negli scritti difensivi prima del maturare delle preclusioni istruttorie, l'omissione è ad essi imputabile e non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Tali considerazioni devono essere estese anche agli altri documenti che parte appellante ha chiesto di produrre con le istanze di rimessione i termini
Invero è fondato ritenere che tale asserita “giustificata dimenticanza” trovi una spiegazione proprio nel testo della scrittura a cui gli appellanti assegnano un IGnificato diverso da quello ad esso letteralmente attribuibile. Non può non rilevarsi, infatti, come l'incipit della scrittura “Per evitare future incomprensioni i fratelli e dispongono che, in merito al preliminare Pt_4 CP_2 sottoscritto il 18.12.2008, gli appartamenti dovranno essere così destinati ed intestati….” rimandi ad un accordo tra i fratelli volto a prevenire futuri contrasti tra i medesimi fratelli per potere PT individuare le unità immobiliari da destinare ai rispettivi figli.
In tale contesto, per quanto sia debba registrare che la questione risulta superata dalla adesione alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, si inserisce il disconoscimento di firma da parte di PA
il quale, tra l'altro, era semplice procuratore di . la scrittura riporta Controparte_4 CP_1 testualmente “il responsabile di CA.GI ) comunque non amministratore Controparte_4 unico come , unico soggetto legittimo destinatario di una eventuale nomina, Controparte_6 nonché deputato all'accettazione.
Esclusa la possibilità di valutare i documenti prodotti tardivamente per causa imputabile alla parte che se ne vorrebbe giovare, è da escludere altresì che le deduzioni di parte appellante siano idonee a contraddire l'assunto secondo cui la deIGnazione ex art. 1401 c.c. sarebbe provata dalla disamina pagina 15 di 19 dei documenti depositati tempestivamente, in particolare le comunicazioni intercorse tra CP_2
e l'amministratore di . , nonchè i prospetti allegati.
[...] CP_1 Controparte_14
La stessa prospettazione di parte appellante, che valorizza massimamente la scrittura del 26.5.2011, dà per ammesso che non vi sia stata una specifica e formale electio amici diversa da quella che emergerebbe dal predetto documento.
Le deduzioni svolte da parte appellante, svolte in prima battuta nell'argomentare il primo motivo di appello e poi riprese e ulteriormente sviluppate anche in ordine al secondo motivo di appello, non sono idonee a contraddire quanto valutato dal giudice di prime cure in merito alla inidoneità della predetta documentazione, pur prodotta tempestivamente, a fornire la prova della perfezionata deIGnazione in favore dei figli PT
E'da premettere che il contratto preliminare prevede che “La società venditrice promette e si impegna a vendere al IG. il quale promette e si impegna ad acquistare per sé o per CP_2 persona da nominare entro il termine previsto per la consegna degli immobili nel complesso residenziale descritto in precedenza”.Emerge pertanto che la documentazione valorizzata dall'appellante si colloca in un momento temporale successivo alla consegna dell'immobile avvenuta il 17.4.2013, idonea a individuare, per disposizione pattizia, il termine preclusivo per la prevista deIGnazione, con consolidamento degli effetti del preliminare in capo all'originario contraente.
In ogni caso nessuno dei documenti che l'appellante richiama specificatamente contiene alcuna affermazione interpretabile come una electio utile ai sensi dell'art 1402 c.c.:
• la mail del 4.7.2013 di a e i prospetti contabili (pp.18,19 appello, Controparte_6 CP_2 docc. 20,21, 22 allegati all'atto di appello prodotti in primo grado sub doc. 17-7/ 10) si riferiscono a conteggi in ordine ai pagamenti relativi alle varie unità immobiliari individuate secondo quella che sarebbe stata l'intenzione del padre, dando conto, come d'altra parte ammesso dalla stessa appellante, degli aggiornamenti e dell'avvenuto saldo di alcune unità ( p.20 appello), in assenza di una univoca e perfezionata deIGnazione, sia sotto il profilo della manifestazione della volontà del promissario acquirente, sia in ordine alla accettazione;
• la mail del 30.9.2013 con cui sarebbero stati trasmessi i documenti di identità dei figli dal padre a nulla dice in ordine ad una electio, valendo, semmai, come passaggio PT CP_4 prodromico e funzionale al rogito a cui non si è pervenuti per inadempimento di padre, dato PT che ha fondato la ritenuta legittimità del recesso di .GI, come deciso in sede di sentenza CP_1
n.6854/ 2020;
• la mail del 5.12.2014 indirizzata da a attiene la comunicazione con cui si CP_4 CP_2 conferma la possibilità di rogitare separatamente in favore del nipote (docc.17/ 11 e 23); CP_5
• le comunicazioni tra padre ed il notaio del 2.3.2017 e 8.3.2017 ( docc. 17/ 22 e 31) PT Per_2 riguardano che hanno ad oggetto la richiesta del primo, “a distanza di anni” di aggiornamento circa il rinvenimento del “rogito pilota” per potere fissare una data per il rogito, ed il riscontro del notaio con cui si conferma “abbiamo già da tempo tutti i dati tecnici delle unità immobiliari pagina 16 di 19 (provenienze e atto di vendita pilota), per procedere alle vendite previste, ci occorrono soltanto i dati tecnici delle unità immobiliari, il certificato energetico e i dati completi dei soggetti intestatari degli acquisti”, conferma come il notaio fosse in attesa di avere disposizioni in ordine allo stipulando rogito, anche in merito alle generalità degli intestatari, evocati dal promissario acquirente in assenza di una specifica indicazione effettuata al notaio in forza di una avvenuta e formalizzata deIGnazione.
Infine la documentazione versata in atti, anche letta ed interpretata nel suo complesso, non fa che confermare quanto pacificamente ammesso, cioè che i preliminari prevedessero la facoltà del promissario di nominare un beneficiario entro la data di consegna, che le parti abbiano comunque interloquito su tale evenienza anche dopo l'avvenuta consegna, tanto che la vicenda del stipulando rogito si è trascinata per anni, ma che in nessun caso padre abbia esercitato la facoltà di PT deIGnare i figli in termini da costituirli legittimati alla compravendita. In tale contesto che PA osse genericamente a conoscenza delle intenzioni del genitore non sposta i temini del CP_1 problema, in mancanza di un atto che univocamente sia idoneo a dare conto di una deIGnazione, ancorchè da comunicarsi.
In tale contesto il giudice di prime cure ha valorizzato il comportamento delle parti al fine di utilizzare un ulteriore elemento a supporto dell'interpretazione assegnata ai documenti, asseritamente aventi la valenza invocata dall'appellante. Atteso che non è contestato in via di fatto che gli immobili siano stati consegnati in proprio a , il quale sicuramente non ha inteso PAte_11 deIGnare i figli entro il termine convenuto pattiziamente, e che uno dei contratti preliminari è stato ceduto alla (simulatamente o meno non è oggetto della presente controversia) CP_3
l'appellante non ha speso argomenti utili a contraddire efficacemente la pregnanza delle circostanza assunte dal giudice a conforto della ricostruzione operata.
Né ha maggior pregio, poi, la censura della sentenza incentrata sulla supposta violazione dei criteri che presiedono la prova presuntiva da parte del giudice di prime cure nella valutazione assegnata alla condotta processuale di consistente nell'esercizio dell'azione di nullità dei preliminari PT ove si consideri, a monte, che la stessa parte appellante ha declinato tale censura come ancorata al presupposto che vi sia stata una “precedente dichiarazione di nomina e una successiva volontà di dichiarare la nullità del contratto ” ( v. p.28 e ss. par.15.5 -15.6 appello).
Non giova peraltro a parte appellata richiamare che il padre abbia affermato nei propri CP_2 scritti difensivi di avere deIGnato i figli (comparsa conclusionale appello), essendo poi ammesso che anche in occasione del riscontro alle diffide ad adempiere di CA. padre non abbia CP_15 fatto espresso riferimento alla circostanza che legittimati a rogitare fossero i figli.
Infine la circostanza che gli appellanti abbiano locato i beni a terzi non ha altro IGnificato che PT la messa in possesso da parte del padre in favore dei figli oramai maggiorenni, possesso per il quale non è stata allegata l'esistenza e la natura di una cornice negoziale, fondatamente nel contesto di pregressi accordi di separazione con la madre di costoro. pagina 17 di 19 La disamina svolta conferma le valutazioni operate dal giudice di primo grado, che non sono passibili di trovare smentita nella richiesta di supplemento istruttorio consistente nella prova orale volta a superare il dato normativo dell'art 1403 c.c., che contempla l'omogeneità tra la forma della electio e quella usata per il contratto.
Quanto sopra esposto ha valenza assorbente rispetto alla questione della inammissibilità delle comparse di costituzione degli appellati, per come eccepito in via preliminare di merito da PA
. he ha chiesto di “accertare e dichiarare in principalità gli appelli adesivi proposti sia CP_1 da che inammissibili per mancato rispetto dei termini ordinari CP_2 Controparte_3 di impugnazione essendo stata notificata la sentenza per cui è causa a tutte le parti il 03.09.24”.Invero, così come in primo grado gli appellati e CP_2 Controparte_3 hanno entrambi chiesto l'accoglimento delle domande svolte dagli attori e sono stati PAte_14 condannati in solido con i primi alla rifusione delle spese di lite in favore do CA.GI in quanto
“hanno sostenuto le ragioni dei primi”, parimenti nel presente grado di appello, costituendosi rispettivamente in data 23.12.2024 e , hanno chiesto di “accogliere l'appello proposto dai CP_16 IGnori e per la riforma della gravata sentenza PAte_1 PAte_2 del Tribunale di Milano in data 1 agosto 2024 n. 7528 e per l'effetto, accogliere la loro opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 novembre 2020 n. 6854.”
La qualificazione in termini di appello incidentale adesivo rispetto all'appello principale comporta che in ogni caso le istanze, in particolare quelle istruttorie, siano inammissibili.
Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante debba essere condannata alle spese di lite, al pari delle parti appellate che hanno svolto appello adesivo spendendo argomenti che hanno costituito oggetto di contraddittorio.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da 52.001 a 260.000.
Segue, inoltre,la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PAte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7528/2024,
[...] PAte_2 pubblicata il 1.8.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante in solido con e Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata .GI. che liquida CP_1 Pt_3 pagina 18 di 19 in complessivi euro 9.991.00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%; 3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano il 4.6.2025.
Il ConIGliere est
Il Presidente Margherita Monte
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La vicenda è fattualmente più articolata. Per completezza si richiama che il preliminare del 18 dicembre 2008 ha avuto ad oggetto diverse unità immobiliari site in Milano via Erice 8, per un prezzo complessivo di € 1.609.000,00, è stato successivamente diviso e sostituito da tre preliminari distinti, di cui due sottoscritti dal solo : 1) il primo CP_2 stipulato il 18.12.2008, relativo alle unità immobiliari G5 e G6 al prezzo di € 523.000,00 oltre IVA;
2) il secondo, stipulato il 04 maggio 2009, relativo alle unità immobiliari G4 e F9 al prezzo di € 573.000,00 oltre IVA. In entrambi i contratti era prevista la facoltà per di nominare un terzo acquirente entro la data di consegna degli immobili che venivano CP_2 consegnati a il 17 aprile 2013. Successivamente, cedeva uno dei due contratti a CP_2 CP_2 CP_3
–cessione comunicata a CA GI il 20.02.2014; nel settembre del 2017 interveniva la risoluzione della cessione
[...] tra e . CP_2 Controparte_3 2 Si riporta uno stralcio della citata pronuncia da cui emerge che la domanda proposta da di Controparte_2 accertamento della nullità di contratti preliminari relativi ad immobili da costruire ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, “è stata proposta dall'attore dopo la consegna degli immobili quando era ormai cessato il pericolo di pregiudizio pagina 10 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Roberta Nunnari ConIGliere rel dr. Cristina Giannelli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2825/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) ed (C.F. PAte_1 C.F._1 PAte_2
) elettivamente domiciliati in CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO C.F._2 presso lo studio dell'avv. MASCI FRANCESCO, che li rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTI CONTRO
. (C.F. , elettivamente domiciliata in MONZA, C.SO MILANO, 30 presso lo CP_1 PAte_3 P.IVA_1 studio dell'avv. CASIRAGHI MONICA ANNA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BELLOMO ANTONIO
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. , difeso in proprio nonché dagli avv.ti Controparte_2 C.F._3
MODONESI MICHELE e COVA STEFANIA, elettivamente domiciliato in Via Benevenuto Cellini 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ; Controparte_2
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Cellini n. 3 Controparte_3 C.F._4
MILANO presso lo studio dell'avv. PRIVITERA LETIZIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 19 sulle seguenti conclusioni: Per e PAte_1 PAte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in totale riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 1 agosto 2024 n. 7528, così giudicare:
- previa ammissione, ai sensi dell'artt. 153, comma 2, c.p.c., della produzione del documento (scrittura in data 26 maggio 2011) offerto sub doc. 90 con l'istanza di rimessione in termini depositata in data 31 maggio 2023 nel processo di primo grado, nonché della produzione degli altri documenti offerti con la medesima istanza (sub docc. 89, 91, 92, 93)
e con l'istanza di rimessione in termini depositata in data 16 febbraio 2024 nel processo di primo grado (sub docc. 94 e 95);
- previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da rivolgersi a . dell'originale del documento (scrittura in CP_1 PAte_3 data 26 maggio 2011) offerto sub doc. 90 (richiesta di ordine di esibizione già formulata con istanza di rimessione in termini depositata in data 31 maggio 2023 nel processo di primo grado);
- previa verificazione ex art. 216 c.p.c del documento (scrittura in data 26 maggio 2011) offerto sub doc. 90 e del documento (scrittura 24 febbraio 2015) offerto sub doc. 94; accogliere, in ogni caso, l'appello proposto da e , per tutte le ragioni PAte_1 PAte_2 dedotte, e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 1 agosto 2024 n. 7528, e quindi: accogliere, per le ragioni esposte, l'opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IV, pubblicata il 2 novembre 2020 n. 6854 all'esito (in primo grado) della causa R.G. 1494/2019 promossa dall'avv. contro . e nei confronti della IGnora (terza Controparte_2 CP_1 PAte_3 Controparte_3 chiamata da;
conseguentemente, dichiarare radicalmente priva di effetti e caducata la suddetta CP_1 PAte_3 sentenza del Tribunale di Milano n. 6854/2020 e comunque priva di effetti in rapporto ai diritti degli attori. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste, oltre che per l'accoglimento delle predette istanze, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale (articolati nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.): 1) vero che nell'autunno 2008 l'ing. , da tempo legato da rapporti di amicizia e di lavoro con l'avv. Controparte_4
, ha prospettato a quest'ultimo e al fratello dott. la vendita di immobili da costruire da CP_2 PAte_4 parte di una società della sua famiglia, in Via Sibari (oggi Via Erice), e che voleva fare scegliere ai fratelli , ove PT interessati, gli appartamenti da acquistare;
2) vero che i fratelli e rappresentarono nell'occasione di cui al precedente capitolo il loro CP_2 PAte_4 interesse per l'acquisto di immobili da intestare ai propri figli, e (figli di ) e PT PAte_2 CP_2
(figlio di ); CP_5 PAte_4 Testi sui capitoli 1-2 i IGnori: ing. , dott. (gli indirizzi di residenza o domicilio si Controparte_4 PAte_4 indicano nel seguito, come quelli degli altri testi indicati in calce ai singoli capitoli). 3) vero che in occasione di un incontro verso la metà del dicembre 2008, presso gli uffici di .GI in Corso Venezia, CP_1 l'ing. prospettò ai coniugi e la possibilità di vendere unità Controparte_4 CP_2 PAte_5 immobiliari in edilizia convenzionata, riferendo di aver già avuto altri incontri anche con il fratello del primo, Pt_4 ;
[...]
4) vero che la IGnora chiese se ogni figlio dei fratelli e si sarebbe potuto intestare due Pt_5 CP_2 PAte_4 immobili trattandosi di edilizia convenzionata;
5) vero che l'ing. riferì che, a suo parere, la convenzione con il Comune di Milano permetteva la vendita, CP_4 ma in ogni caso non vi sarebbe stato problema in quanto i giovani erano privi di reddito;
PT Ema_ Testi sui capitoli 3-4-5 i IGnori: Caltagirone, Nunziata Cavalli. Pa
6) vero che nel dicembre 2008, in un incontro presso gli uffici di CA. ualche giorno prima della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita delle unità immobiliari, i IGnori ed consegnarono alla Per_1 Controparte_4
pagina 2 di 19 IGnora le piante planimetriche degli appartamenti oggetto del contratto preliminare 18 dicembre PAte_5 2008, G4, F9, G5, G6, F8 e F7, con indicati i nomi, rispettivamente, di , e . Pt_2 PT CP_5 Testi i IGnori: ing. ; Controparte_4 PAte_5 Interrogatorio formale dott. (Amministratore unico CA. . Controparte_6 PAte_3 7) vero che in sede di stipulazione del contratto preliminare di vendita di sei unità immobiliari da costruire, nel pomeriggio del 18 dicembre 2008 (doc. 17/3 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita), presso gli uffici di .GI (al tempo posti in Corso Venezia, Milano) tra il dott. , in legale rappresentanza di CP_1 Controparte_6 Pa
. da una parte) e e (dall'altra), quest'ultimi dichiararono che l'acquisto veniva CP_1 PAte_4 CP_2 effettuato per conto dei propri rispettivi figli;
8) vero che, in particolare, nell'occasione di cui al capitolo che precede e deIGnarono CP_2 PAte_4
(figlio di ) per l'impegno all'acquisto delle unità immobiliari G4 e F9 e PAte_1 CP_2 PAte_2 (figlio di ) per l'impegno all'acquisto delle unità immobiliari G5 e G6, nonché (figlio di CP_2 CP_5
) per l'impegno all'acquisto delle unità immobiliari F8 e F7; PAte_4 Testi sui capitoli 7-8 i IGnori: ing. , dott. , Controparte_4 PAte_4 PAte_5 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
9) vero che nel marzo 2013 il dott. e i IGnori e , quest'ultimi quali padri di Controparte_6 CP_2 PAte_4 e e di , stabilirono che nei successivi mesi sarebbe stato stipulato il contratto PT PAte_2 CP_5 definitivo di vendita di tre delle sei unità immobiliari oggetto dell'unico contratto preliminare del 18 dicembre 2008, in Pa quanto le somme a quel tempo versate a . dai fratelli coprivano ampiamente il prezzo di tre unità CP_1 PT immobiliari;
Testi sul capitolo 9: ing. , dott. , notaio dott. Controparte_4 PAte_4 Persona_2 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
10) vero che nel mese di maggio 2013 l'avv. informò i IGnori ing. e dott. CP_2 Controparte_4 [...]
di avere ricevuto poco tempo prima una richiesta di chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate e, in occasione CP_6 Pa di un incontro presso gli uffici di . a quel tempo posti in Piazza Principessa Clotilde, chiese agli stessi IGnori CP_1
di sostituire, temendo problemi per propri famigliari, l'unico contratto preliminare di vendita del 18 CP_4 Pa dicembre 2008 stipulato tra . i fratelli e relativo a sei unità immobiliari (doc. 3 del CP_1 CP_2 PAte_4 fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) con altri tre contratti da retrodatare, fingendo che questi tre contratti fossero quelli originariamente stipulati;
11) vero che, nell'occasione, i IGnori si dichiararono disposti ad assecondare la richiesta di cui al capitolo CP_4 precedente;
Pa
12) vero che nel mese di giugno 2013 in una riunione presso i suddetti uffici di . n Piazza Principessa Clotilde CP_1 vennero individuate le date dei contratti e le scadenze di pagamento di caparre e acconti da indicare nei contratti in maniera coerente con i pagamenti già effettuati negli anni 2008, 2009 e 2010;
13) vero che in altra riunione svoltasi nel mese di giugno 2013 vennero quindi sottoscritti tre nuovi contratti: il primo, Pa che veniva datato 18 dicembre 2008, tra . l'avv. , relativo alle unità immobiliari G5 e G6, per CP_1 CP_2 l'acquisto delle quali era già stato deIGnato (doc. 17/5 del fascicolo degli attori che si rammostra alla PAte_2 Pa persona sentita); il secondo, che veniva datato 9 maggio 2009, tra l'avv. , relativo alle unità CP_1 CP_2 immobiliari G4 e F9, per l'acquisto delle quali era già stato deIGnato (doc. 17/6 del fascicolo degli PAte_1 Pa attori che si rammostra alla persona sentita); il terzo, che veniva datato 18 dicembre 2008, tra e il dott. CP_1
, relativo alle unità immobiliari F8 e F7, per l'acquisto delle quali era già stato deIGnato PAte_4 CP_5 (doc. 17/4 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita); Testi sui capitoli 10-13 i IGnori: ing. dott. , avv. Francesco Saverio Losito, dott. Controparte_4 PAte_4
Persona_3 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6 14) vero che, nel mese di giugno 2013, l'avv. si metteva d'accordo con la IGnora e CP_2 Controparte_3 con il marito di quest'ultima, IGnor , per sottoscrivere - come effettivamente hanno sottoscritto - una Persona_4 scrittura assolutamente simulata, cui attribuire la data del 19 dicembre 2008, avente ad oggetto la cessione del pagina 3 di 19 Pa contratto preliminare (tra CA. l'avv. ) recante l'apparente data del 18 dicembre 2008 relativa alle unità PT immobiliari G5 e G6 nel complesso immobiliare di Via Erice;
Testi i IGnori: , dott. , avv. Francesco S. Losito, avv. Fernando Ferrucci. Persona_4 PAte_4 Interrogatorio formale IGnora . Controparte_3
15) vero che in data 4 luglio 2013 il dott. inviò all'avv. la con la quale trasmetteva un Controparte_6 CP_2 prospetto contabile con indicati i nomi delle persone contrattualmente impegnate (docc. 17/7-8, che si rammostrano entrambi alla persona sentita) in funzione della sottoscrizione dei contratti definitivi di vendita delle unità immobiliari da stipularsi avanti il notaio Per_2
16) vero che il giorno seguente l'avv. fece presente telefonicamente al dott. che i CP_2 Controparte_6 conteggi di cui al prospetto contabile allegato alla comunicazione per posta elettronica del 4 luglio 2013 (di cui al capitolo precedente) erano errati;
17) vero che il dott. in data 8 luglio 2013 inviò all'avv. altra comunicazione con allegato un Controparte_6 PT prospetto di conteggi modificato, con le medesime persone contrattualmente impegnate (docc. 17/9-10 che si rammostrano alla persona sentita);
Testi sui capitoli 15-16-17 i IGnori: dott. , avv. Francesco Losito, avv. Fernando Ferrucci. PAte_4 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6 18) vero che il 30 settembre 2013 il dott. richiese i documenti d'identità delle persone che di lì a Controparte_6 poco avrebbero dovuto intestarsi gli immobili;
19) vero che il medesimo giorno, 30 settembre 2013, l'avv. trasmise a mezzo posta elettronica i documenti PT d'identità dei figli e e del nipote , oltre al proprio (dcc. 17/14-20 degli attori che si PT Pt_2 CP_5 rammostrano alla persona sentita); Testi sui capitoli 18-19 i IGnori: dott. , avv. Francesco Losito, avv. Fernando Ferrucci. PAte_4 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6 Pa
20) vero che, nel corso di un incontro svoltosi nel mese di ottobre 2013 presso gli uffici di . di Piazza CP_1 Principessa Clotilde, l'avv. informò il dott. che poco tempo prima, nell'estate CP_2 Controparte_6 precedente, aveva simulato la conclusione di un contratto con una sua amica, nella apparente data del 19 dicembre 2008, con il quale contratto fittiziamente si prevedeva la cessione di uno dei tre nuovi simulati contratti preliminari Pa sottoscritti nel giugno 2013 da . i fratelli e , e in particolare la cessione del contratto CP_1 CP_2 PAte_4 preliminare apparentemente datato 18 dicembre 2008 relativo alle unità immobiliari G5 e G6; Pa 21) vero che nella medesima riunione del mese di ottobre 2013 presso gli uffici di . in Piazza Principessa CP_1 Clotilde, alla quale parteciparono pure l'avv. Natascia Monteleone, il dott. oltre che l'avv. Persona_3 CP_2
ed il dott. , il dott. affermò che non riteneva di poter dichiarare di aver
[...] PAte_4 Controparte_6 ricevuto già nel 2008 una comunicazione relativa alla cessione di uno dei simulati contratti preliminari alla IGnora
, in quanto non era in possesso di un atto di data certa;
Controparte_3 Testi sui capitoli 20-21 i IGnori: dott. dott. , ing. . Persona_3 PAte_4 Controparte_4
22) vero che nel mese di ottobre 2013 l'avv. chiese al IG. (detto , ex sindacalista delle PT PAte_6 Per_5 Poste, se avesse avuto la possibilità di far apporre un timbro postale su due fogli dattiloscritti con data antecedente la fine del mese di dicembre 2008;
23) vero che il IGnor si offrì, in primo luogo, di cercare un francobollo dell'anno 2008 e poi di PAte_6 trovare un collega al quale poter chiedere la cortesia di apporre un timbro di annullamento del francobollo con data dal 19 al 22 dicembre 2008 da apporre su un contratto (doc. 66 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita);
24) vero che il IGnor nel mese di dicembre del 2013 riferì ai PAte_6 fratelli di essere stato in grado di far apporre il timbro retrodatato, sul PT documento regolarmente affrancato che viene rammostrato alla persona sentita (doc. 66 del fascicolo degli attori) e che detto documento venne, lo stesso giorno, consegnato all'avv. presso il suo studio in Milano, Via B. Cellini n. 3; PT
25) vero che la firma di congiunzione dei due fogli sui quali è stato redatto il contratto apparentemente datato 19 dicembre 2008 (di cessione di contratto preliminare apparentemente datato 18 dicembre 2008) (doc. 66 del fascicolo pagina 4 di 19 degli attori che si rammostra alla persona sentita) è stata apposta nel dicembre 2013 dal IGnor e che Persona_4 gli indirizzi del mittente e del destinatario sono stati compilati a mano dal dott. ; PAte_4 Testi sui capitoli 22-23-24-25 i IGnori: (detta Franca); dott. , . Persona_6 PAte_4 Persona_4 Interrogatorio formale IGnora . Controparte_3 Pa 26) vero che tutte le somme versate dalla IGnora a CA. a titolo di rimborso di rate di mutuo suddiviso CP_3 sulle unità immobiliari G5 e G6 dell'immobile di Via Erice n. 8 e a titolo di spese condominiali, tra il 2014 e il 2016, sono state messe a disposizione della IGnora dall'avv. , e tra le altre quelle occorrenti per eseguire i CP_3 PT Pa seguenti pagamenti: (a) assegno bancario di € 7.314,87 tratto dalla IGnora su BNL all'ordine di . CP_3 CP_1 (doc. 77 del fascicolo degli attori), (b) assegno bancario di € 4.636,70 tratto dalla IGnora su BNL all'ordine CP_3 Pa di . doc. 78 del fascicolo degli attori), (c) assegno bancario di € 3.135,58 ed € 3.429,79 tratto dalla IGnora CP_1 Pa
su BNL all'ordine di . doc. 79 del fascicolo degli attori), (d) assegno bancario di € 4.159,02 tratto CP_3 CP_1 Pa dalla IGnora su BNL all'ordine di . doc. 80 del fascicolo degli attori), (e) assegno bancario di € CP_3 CP_1 Pa 3.977,94 tratto dalla IGnora su BNL all'ordine di . doc. 81 del fascicolo degli attori); CP_3 CP_1 Pa
27) vero che tutti gli importi corrisposti dalla IGnora a CA. per rate mutuo e spese condominiali, CP_3 Pa risultanti dalla scheda contabile di . ntestata a (doc. 82 del fascicolo degli attori che si CP_1 Controparte_3 rammostra alla persona sentita) sono stati versati a mezzo assegni bancari (tra i quali quelli indicati al capitolo precedente), come è indicato nella stessa scheda contabile, e tali assegni bancari sono stati portati materialmente dall'avv. PT Pa presso gli uffici di . consegnati nelle mani del dott. ; CP_1 Controparte_6
28) vero (o no) che la IGnora ha incontrato in qualche occasione il dott. o alcuno che CP_3 Controparte_6 rappresentasse, a qualunque titolo, CA.GI; Testi sui capitoli 26-27-28 i IGnori: dott. , avv. Francesco Losito, ing. Persona_4 PAte_4 [...]
. CP_4 Interrogatorio formale dott. , IG.ra . Controparte_6 Controparte_3 29) vero che alla fine del mese di ottobre 2014 l'avv. e il dott. , presso lo studio dell'avv. CP_2 PAte_4
, hanno sottoposto alla IGnora un contratto di locazione da concludere con la IGnora PT CP_3 PAte_7 relativo all'unità immobiliare G5 (doc. 67 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita);
30) vero che i canoni di locazione dell'unità immobiliare G5 che la IGnora percepiva dalla inquilina CP_3
, pari ad € 400,00 al mese, sono stati costantemente girati per contanti dalla IGnora alla PAte_7 CP_3 IGnora (madre di ) o a;
PAte_5 PAte_2 PAte_2 Testi sui capitoli 29-30 i IGnori: , dott. , avv. Francesco Losito, Persona_4 PAte_4 Controparte_3
41 PAte_5
31) Vero che il deposito cauzionale relativo al suddetto contratto di locazione dell'unità immobiliare G5 è stato versato dalla IGnora all'avv. , all'inizio di novembre 2014, presso lo studio dell'avv. ; Pt_7 PT PT Testi sul capitolo 31 i IGnori: , , dott. . PAte_7 Persona_4 PAte_4 Interrogatorio formale: IG.ra . Controparte_3
32) vero che l'avv. chiese alla IGnora , nel gennaio 2014, di concludere un contratto CP_2 CP_3 preliminare di vendita dell'unità immobiliare G6 con la IGnora moglie dell'avv. Francesco Saverio Testimone_1 Losito;
33) vero che la IGnora sottoscrisse detto contratto preliminare nel mese di febbraio 2014 (doc. 68 del CP_3 fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) e che la IGnora ricevette, a mezzo bonifico CP_3 bancario in data 18 febbraio 2014 (doc. 73 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita), la somma di Euro 10.000,00 a titolo di acconto;
34) vero che il contratto preliminare di vendita del 18 febbraio 2014 (doc. 68 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) era simulato, nel senso che nessuna delle parti di esso ne voleva gli effetti;
35) vero che la somma di € 10.000,00 utilizzata per il pagamento dell'acconto di cui al contratto preliminare di vendita del 18 febbraio 2014, dall'avv. Francesco Losito (marito della IGnora alla IGnora , è stata messa Tes_1 CP_3 a disposizione dell'avv. Losito dall'avv. ; CP_2
pagina 5 di 19 36) vero che tale somma di Euro 10.000,00 che la IGnora ricevette dall'avv. Losito, venne trattenuta dalla CP_3 Pa IGnora , su indicazione dell'avv. , e da lei utilizzata per versare a . ate di mutuo e di CP_3 CP_2 CP_1 spese condominiali di prossima scadenza;
Testi sui capitoli 32-36 i IGnori: , dott. , avv. Francesco Losito, avv. Persona_4 PAte_4 Testimone_1 Fernando Ferrucci. Interrogatorio formale IG.ra Controparte_3
37) vero che in occasione di un incontro nella prima parte dell'anno 2009, pressochè coevo al preliminare di vendita di una unità immobiliare nel complesso di Via Erice n. 8 al dott. concluso nel marzo 2009, il dott. Persona_3
riferì che i fratelli e avevano sottoscritto un contratto preliminare di Controparte_6 CP_2 PAte_4 acquisto di sei unità immobiliari nell'edificio di Via Erice n. 8, mostrando le stesse su pianta, e che tali unità immobiliari erano destinate ai loro rispettivi figli ( , e ), i quali erano stati nominati per Pt_2 PT CP_5 l'acquisto ed avevano naturalmente espresso la loro accettazione dichiarandosi ben contenti;
38) vero che i IGnori , nelle ricorrenti occasioni nelle quali hanno avuto modo di incontrarsi col dott. CP_4
hanno sempre confermato che i fratelli avevano nominato i rispettivi figli quali parte del contratto Per_3 PT preliminare di compravendita di sei immobili (doc. 3 del fascicolo degli attori che si rammostra alla persona sentita) e che questi ultimi avevano accettato la nomina;
Teste sui capitoli 37-38: dott. Persona_3 Interrogatorio formale: dott. . Controparte_6 39) vero che in occasione di altro incontro nella prima parte dell'anno 2009, pressochè coevo al preliminare di vendita di una unità immobiliare nel complesso di Via Erice n. 8 alla dott.ssa e al di lei marito all'avv. Testimone_1 Francesco S. Losito concluso nel marzo 2009, il dott. riferì che i fratelli e Controparte_6 CP_2 PAte_4 avevano sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di sei unità immobiliari nell'edificio di Via Erice n. 8, mostrando le stesse su pianta, e che tali unità immobiliari erano destinate ai loro rispettivi figli ( , e Pt_2 PT
), i quali erano stati nominati per l'acquisto ed avevano naturalmente espresso la loro accettazione CP_5 dichiarandosi ben contenti;
40) vero che i IGnori , nelle ricorrenti occasioni nelle quali hanno avuto modo di incontrarsi con l'avv. CP_4 Francesco Losito hanno sempre confermato che i fratelli avevano nominato i rispettivi figli quali parte del PT contratto preliminare di compravendita di sei immobili e che questi ultimi avevano accettato la nomina Teste sui capitoli 39-40: avv. Francesco S. Losito. Interrogatorio formale: dott. . Controparte_6
41) vero che il dott. e l'ing. , in occasione di alcune cene negli anni tra il 2009 e Controparte_6 Controparte_4 il 2016 cui parteciparono, tra gli altri, i fratelli , il l'avv. Francesco Losito, PT Persona_7 affermarono che i fratelli erano da ammirare per il fatto che avevano deIGnato i propri figli nei contratti PT preliminari, pagando per loro il prezzo di acquisto degli immobili;
Testi i IGnori: avv. Francesco S. Losito, dott. , ing. . PAte_4 Controparte_4
42) vero che, in occasione di varie visite presso il cantiere di Via Erice n. 8, compiute tra il 2012 e il 2015, il dott.
e l'ing. hanno riferito al IG. , al quale fa capo la società Controparte_6 Controparte_4 Testimone_2 [...]
appaltatrice della costruzione del complesso immobiliare di Via Erice n. 8 per conto della .GI, che sei CP_7 CP_1 appartamenti collocati nelle scale G (oggi H) ed F (oggi I) di uno degli edifici del complesso erano dei cugini PT ( , e ) e che i genitori erano coloro che mettevano i soldi per l'acquisto; CP_5 PT Pt_2 Teste il IGnor: Testimone_2 43) vero che nel settembre del 2010, di ritorno da un viaggio di piacere da Budapest e Vienna, l'ing.
[...]
, presente il figlio , fermatosi a parlare negli uffici di P.zza Principessa Clotilde, Milano con , CP_4 Per_1 CP_5 e , illustrò l'andamento del cantiere invitando gli stessi, che lui sapeva essere stati deIGnati PT PAte_2 per l'acquisto dai rispettivi padri, di andare a visitarlo previa comunicazione da dare al responsabile dello stesso, IG.
o al geometra presente sul posto;
Testimone_2 Testi i IGnori: ing. , dott. , avv. Francesco Losito, . Controparte_4 PAte_4 Testimone_2 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
pagina 6 di 19 44) vero che verso la fine del mese di marzo o inizio aprile 2013, prima che venissero consegnati gli appartamenti, Pa
fu accompagnato dall'arch. (sorella dell'A.U. di . socia della stessa) a PAte_2 Persona_8 CP_1 visitare gli appartamenti che dovevano essere consegnati entro poche settimane, fotografando gli immobili;
Testi i IGnori: , geom. , . Testimone_2 Persona_9 Persona_10 45) vero che la sera del 26 gennaio 2022 l'avv. Francesco Losito incontrava casualmente, all'uscita della Rinascente Duomo di Milano, la IG.ra ex moglie dell'avv. , e madre di e , la quale PAte_5 PT PT PAte_2 gli riferiva delle controversie esistenti tra l'ex marito e i IGg.ri , nonché delle cause pendenti tra i figli, CP_4 Pa
. d il marito, invitandolo a cercare di trovare una soluzione conciliativa;
CP_1 Testi i IGnori: avv. Francesco Losito. PAte_5
46) vero che il 27 gennaio 2022 l'avv. Losito informava l'avv. dell'incontro avuto con la IG.ra nonché PT Pt_5 del contenuto del colloquio, chiedendogli se il suo intervento lo potesse infastidire e che l'avv. rispondeva che da PT parte sua non vi sarebbe stato alcun problema;
Teste il IGnore: avv. Francesco Losito.
47) vero che il 31 gennaio 2022, previo appuntamento telefonico, l'avv. Losito si è recato negli uffici dei IGg.ri e CP_4
ai quali ha rappresentato le istanze della IG.ra Controparte_6 Pt_5 48) vero che in quella occasione i IGg.ri hanno riferito all'avv. Losito di essere disponibili, anche il giorno CP_4 dopo a rogitare gli immobili di , essendo il prezzo già pagato, e di abbandonare due cause pendenti, una a CP_5 Monza e l'altra a Milano, e che tale operazione doveva essere intesa quale favore, perché in caso contrario avrebbero cercato di intestare gli immobili al padre per il solo piacere di far tirare fuori un esborso maggiore di € Pt_4 40.000,00 di IVA;
49) vero che in quella riunione del 31 gennaio 2022 i IGg.ri confermarono che per gli immobili di Via CP_4 Erice n. 8 erano stati nominati i figli , e e che questi avevano accettato la nomina;
CP_5 Pt_4 Pt_2
50) vero che , allorché l'avv. Losito ha chiesto di poterlo incontrare, dichiarando di conoscere che Controparte_6 la richiesta di interessamento fosse pervenuta da , ha testualmente detto: “si deve tagliare un braccio per CP_2 trovare un accordo”;
51) vero che nella medesima riunione del 31 gennaio 2022 il dott. ha detto all'avv. Losito che gli Controparte_6 immobili non voleva più trasferirli a e per il motivo, da lui ( ) riferito, che PT PAte_2 Controparte_6 nel 2026 scadrà la convenzione con il Comune di Milano e potrà venderli a prezzo non calmierato secondo la Convenzione;
Testi sui capitoli 47-51 i IGnori: avv. Francesco Losito, ing. . Controparte_4 Interrogatorio formale dott. . Controparte_6
52) vero che, dopo la suddetta riunione con i IGg.ri , l'avv. Francesco Losito ha riferito quanto indicato ai CP_4 capitoli precedenti alla IG.ra a e , chiedendo loro l'autorizzazione ad organizzare, Pt_5 PT PAte_2 per la stessa sera un incontro in una pizzeria con l'avv. ; PT
53) vero che nel corso della cena la IG.ra ha confermato di poter mettere a disposizione dei figli una parte della Pt_5 somma necessaria per la definizione della questione e l'avv. si è offerto di versare la differenza;
PT
54) vero che il 3 marzo 2022 il dott. ha comunicato all'avv. Francesco Losito che non intendeva Controparte_6 raggiungere alcun accordo, nemmeno quello di rogitare gli appartamenti di . CP_5 Testi sui capitoli 52-54 i IGnori: avv. Francesco Losito. PAte_5
55) vero che dopo la separazione personale tra i genitori, e PAte_1
hanno lasciato la CA coniugale insieme alla madre, IGnora PAte_2
trasferendosi nel 2011 in un immobile in Sesto San Giovanni;
PAte_5
56) vero che dopo la separazione tra i coniugi vi sono stati periodi molto difficili, tant'è che i coniugi PAte_8 nemmeno si salutavano ed anche i figli avevano rotto i rapporti con il padre, il quale non versava loro alcunché per il mantenimento;
57) vero che gli unici introiti che e ricevevano erano quelli dei canoni di locazione degli PAte_1 PAte_2 immobili di via Erice;
58) vero che dopo la morte della madre dell'avv. , avvenuta il 12.10.2020, vi è stato un riavvicinamento di CP_2 questi ai figli, nonché alla ex moglie;
pagina 7 di 19 59) vero che nel mese di febbraio 2021 la IGnora nel sistemare la stanza della ex suocera Testimone_3 nell'abitazione ove quest'ultima viveva, aprendo un cassettone chiuso a chiave, alla presenza dell'avv. , CP_2 rinveniva una serie di documenti attinenti l'acquisto degli immobili di via Erice, ivi comprese copie di assegni, ricevute di pagamento, piantine degli appartamenti, prospetti da pagare e pagati;
60) vero che dopo il rinvenimento di tali documenti relativi agli immobili di Via Erice i figli dell'avv. hanno PT chiesto chiarimenti al padre ricevendo risposte evasive, se non che vi erano problemi con i;
CP_4
61) vero che non riceveva i canoni di locazione dall'inquilino CTL Logistic Srl/Carleo ed ha chiesto al PAte_1 padre, nel gennaio 2021, di interessarsi per sollecitare i pagamenti e questi gli ha proposto di promuovere la causa di sfratto per morosità; quindi ha sottoscritto il mandato difensivo al padre;
PAte_1
62) vero che nel corso di incontri con la madre IGnora nel mese di giugno 2021, ha lamentato PAte_1 Pt_5 di non riuscire a ricevere informazioni dal padre in relazione al procedimento di sfratto;
63) vero che ai primi di luglio 2021 l'avv. ha comunicato a quest'ultimo e alla IGnora che CP_2 Pt_5 preferiva che ad occuparsi della vicenda fosse altro avvocato ed ha indicato l'avv. Fernando Ferrucci;
64) vero che, in relazione alla suddetta causa di sfratto, l'avv. Ferrucci è stato incaricato da , in PAte_1 sostituzione dell'avv. , il giorno prima dell'udienza finale di discussione svoltasi il 13 luglio 2021; PT
65) vero che, considerati i tempi ristrettissimi, l'avv. Ferrucci non ha avuto modo di prendere visione del fascicolo della causa prima dell'udienza, disponendo esclusivamente della citazione;
66) vero che, dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del padre nella causa di sfratto, e PAte_1
hanno deciso di affidarsi all'avv. Masci per far valere i propri diritti in relazione ai contratti PAte_2 preliminari originariamente stipulati da loro padre, avv. ; PT 67) vero che il 26 luglio 2021, nel tardo pomeriggio, ha avuto un incontro con l'avv. Ferrucci, presente PAte_1 la madre IGnora nel quale l'avv. Ferrucci ha consegnato la sentenza emessa nella causa di sfratto. Pt_5 Testi sui capitoli 55-66 i IGnori: avv. Fernando Ferrucci. PAte_5 Si insiste, inoltre, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale (articolati nell'istanza in data 16 febbraio 2024):
67) vero che lei nei primi mesi del 2015 lei (IG.ra , sempre dopo sue insistenze, ha chiesto ai suoi figli Testimone_3 chiarimenti per il rogito degli appartamenti di via Erice da intestare ai suoi figli ed ha ottenuto una dichiarazione in originale di conferma della destinazione degli immobili, come da documento che le si rammostra (doc. 94 fasc. attori);
68) vero che dopo il decesso di sua (IG.ra madre lei ha trasferito a i documenti relativi ad una Testimone_3 CP_8 sua proprietà sita in San Giovanni La Punta (Ct), anche per definire con i suoi fratelli problemi di eredità e che all'interno di detto fascicolo era stato inserito il foglio originale datato 24.2.2015 che le era stato consegnato da suo figlio (doc. 94 fasc. attori che le si rammostra); Pt_2
69) vero che in occasione di un soggiorno a nella primavera del 2023 lei ha preso il rogito del suo CP_8 appartamento di San Giovanni La Punta, lasciato presso l'abitazione della sua famiglia di origine (ora di proprietà di suo fratello) ed ha trovato il documento datato 24.2.2015 (doc. 94 fasc. attori che le si rammostra). Si indicano a testi su quest'ultimi capitoli:
- , Via Caduti sul Lavoro n. 61, Sesto San Giovanni;
Testimone_3
- , Via Bergamo n. 5, (solo sul capitolo n. 69). Testimone_4 CP_8 Si indicano quali scritture di comparazione, in relazione all'istanza di verificazione: a) la lettera spedita dall'ing.
all'avv. e datata 21.6.2021 di cui ci si riserva la produzione a semplice richiesta del CP_4 CP_2 Tribunale adito, b) dichiarazione di disconoscimento prodotta nella causa R.G. 35995/2021, il cui originale è nella disponibilità di e pertanto gli esponenti chiedono ne sia ordinata l'esibizione ex art. 218 c.p.c. CP_9 Si tiene a disposizione della Corte l'originale del doc. 94.
Per . CP_1 PAte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano accogliere le seguenti conclusioni: Preliminarmente si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande, eccezioni, fatti e/o istanze proposte sia dagli odierni appellanti che da e . CP_2 Controparte_3 IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO pagina 8 di 19 -Rigettare tutte le istanze di rimessione in termini formulate dagli appellanti e PAte_1 [...]
formulate nel presente giudizio e/o riproposte relativamente a tutti i documenti richiamati senza PAte_2 esclusione alcuna in quanto inammissibili per tutti i motivi indicati nei propri atti difensivi .
-Rigettare tutte le istanze di rimessione in termini formulate da in quanto inammissibili sia in fatto che in CP_2 diritto per i motivi indicati negli atti difensivi depositati e depositandi in favore di a cui si fa espresso CP_10 rimando;
-Rigettare tutte le istanze di rimessione in termini formulate da in quanto inammissibili sia in fatto Controparte_3 che in diritto per i motivi indicati negli atti difensivi depositati e depositandi in favore di a cui si fa espresso CP_10 rimando;
-Dichiarare inammissibile e per l'effetto rigettare la richiesta di giuramento decisorio avanzata dalla Sig.ra CP_3
in quanto inammissibile sia in fatto che in diritto per tutti i motivi indicati negli atti difensivi depositati e/o
[...] depositandi in favore di a cui si fa espresso rimando;
CP_10 IN VIA PRELIMINARE DI MERITO
-Accertare e dichiarare in principalità gli appelli adesivi proposti sia da che CP_2 Controparte_3 inammissibili per mancato rispetto dei termini ordinari di impugnazione essendo stata notificata la sentenza per cui è causa a tutte le parti il 03.09.24;
-In subordine nel caso in cui le comparse di costituzione di e vengano considerate CP_2 Controparte_3 mere memorie difensive accertare e dichiarare inammissibili le domande, eccezioni e le istanze, giuramento decisorio, senza esclusione alcuna , contenute nei medesi atti. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
-Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 7528/2024 del Tribunale di Milano, PAte_2 PAte_1 rigettando tutte le domande da questi formulate sia in via pregiudiziale, in via preliminare e nel merito nonché tutte le istanze istruttorie e quindi confermare la sentenza di primo grado
-Dichiarare inammissibili e comunque rigettare perché destituiti di fondamento giuridico e fattuale, gli appelli adesivi proposti sia da che da , rigettando tutte le domande da questi formulate nelle CP_2 Controparte_3 rispettive comparse di costituzione sia in via pregiudiziale, in via preliminare e nel merito nonché tutte le istanze istruttorie nonché la richiesta di giuramento decisorio e quindi confermare la sentenza di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate sia dagli appellanti che da e . CP_2 Controparte_3
Per Controparte_2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, previo se del caso accoglimento delle istanze di rimessione in termini e istruttorie riproposte dagli appellanti, accogliere l'appello proposto dai IGnori e PAte_1 PAte_2
per la riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano in data 1 agosto 2024 n. 7528 e, per l'effetto,
[...] accogliere la loro opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 novembre
2020 n. 6854.
Per Controparte_3 In via preliminare: ammettere il giuramento decisorio, come capitolato nella comparsa dicostituzione e risposta, da deferire ai IGg.ri , legale rappresentante di e;
Controparte_6 CP_11 Controparte_2 Nel merito:previa ammissione, ai sensi dell'artt. 153, comma 2, c.p.c., della produzione dei documenti:
1. busta timbrata il 22.12.2008 ancora integra;
2. documento di nomina datato 26.5.2011 ritrovato il 7.4.2023;
3. mail del 7.4.2023 intercorse tra e;
Testimone_2 CP_2
4. mail dell'08.04.2023 intercorse tra e Testimone_2 CP_2
5. copia lettera raccomandata del 26.2.2015 da a;
PAte_4 CP_2
6. copia verbali Tribunale Brescia, dott. Bonamartini;
7. copia verbali Tribunale Brescia, dott. Tringali pagina 9 di 19 depositata con istanza di rimessione inserita nella comparsa di costituzione datata 5.6.2024 ne processo di primo grado;
accogliere l'appello proposto da e con conseguente riforma della PAte_1 PAte_2 sentenza del Tribunale di Milano depositata in data 1 agosto 2024 n.7528, così accogliendo l'opposizione ex art. 404
c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale diMilano, sez. IV, pubblicata il 2 novembre 2020 n. 6854 all'esito (in primo grado) della causa R.G. 1494/2019 promossa dall'avv. contro . e nei Controparte_2 CP_1 PAte_3 confronti della IGnora (terza chiamata da;
conseguentemente, dichiarare Controparte_3 CP_1 PAte_3 radicalmente priva di effetti e caducata la suddetta sentenza del Tribunale di Milano n. 6854/2020. Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione avverso la n. sentenza n.7528/ 2024 con cui il tribunale di Milano ha respinto l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c .avanzata da
[...]
e (in avanti anche figli avverso la sentenza n. 6854/ PAte_1 PAte_9 PT
2020 del tribunale di Milano, pronunciata nel processo introdotto da ( in Controparte_2 avanti anche Savia padre) nei confronti di . ( in avanti I) , con la chiamata CP_1 PAte_3 CP_1 in causa di . Controparte_3
La controversia prende le mosse da due contratti preliminari di vendita di immobili in regime di edilizia convenzionata, recanti la data del 18 dicembre 2008 e del 4 maggio 2009, aventi ad oggetto quattro unità abitative (con relativi quattro vani autorimessa e quattro vani cantina) in stabile ancora da costruire in Milano, alla Via Erice n. 8, sottoscritti, da un lato, da e dal di lui CP_2 fratello nella veste di promissari acquirenti, per sé o per persona da nominare, PAte_10 PA ai quali, predetti immobili sono stati consegnati in data 17.4.2013, e, dall'altro, da uale CP_1 costruttore - promittente venditore.1
Il prosieguo della vicenda in sede giudiziale va succintamente richiamata, per quanto di interesse, nei termini che seguono:
I) con sentenza n.6854/ 2020 del 26.4.2020, pubblicata il 2.11.2020 (resa nell'ambito del proc n. 1494/2019 RG) il tribunale di Milano ha rigettato le domande di dirette, tra l'altro, ad PAte_11 ottenere la dichiarazione di nullità di due contratti preliminari di compravendita immobiliare PA stipulati da con . el 2008 e nel 20092, nonché la restituzione del doppio della CP_2 CP_1 caparra versata,ed ha accertato, in via riconvenzionale, la legittimità del recesso di quest'ultima società in relazione a tali contratti, ordinando all'attore ed a (in solido e costei Controparte_3 limitatamente ai beni oggetto di uno dei contratti preliminari) di rilasciare gli immobili, consegnati nel 2013 a , liberi da persone o cose3, avendo le parti stipulato preliminari ad effetti PAte_11 anticipati. II) avverso la sentenza n.6854/ 2020 del 26.4.2020 ha proposto appello , Controparte_3 eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva nonché, autonomamente, da PT padre,contestando il rigetto della domanda di nullità dei preliminari e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di anche in punto quantum;
la sentenza della Corte D'Appello di CP_12
Milano n 102/23 che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n 6854/20 è stata impugnata con ricorso in Cassazione da parte sia di padre che di;
PT CP_3
III) con sentenza n. 4994/2023 pubbl. il 15/06/2023 RG n. 35995/2021 il tribunale di Milano ha rigettato la domanda svolta dai figli di , e nei confronti di CP_2 PAte_1 PAte_2
.GI. e del padre diretta ad ottenere il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. CP_1 CP_2 degli immobili asseritamente oggetto di electio da parte del padre, accogliendo per contro la domanda riconvenzionale di .GI. volta ad ottenerne il rilascio. Gli attori avevano allegato di CP_1 essere stati nominati dal padre quali destinatari dei diritti e obblighi nascenti dai contratti, e pertanto di essere legittimati a chiedere la pronuncia ex art.2932 c.c., non chiesta dal padre, assumendo altresì di essere debitori nei confronti della società convenuta della somma complessiva di euro 352.471, di cui offrivano il pagamento, chiedendo altresì fossero ritenute prive di effetto le statuizioni giudiziarie intercorse tra il convenuto e la società promittente Controparte_2 venditrice. Il tribunale, ritenuto non provata alcuna nomina da parte del convenuto Controparte_13 Pa
né alcuna accettazione in forma scritta da parte di .GI. , ha definito la controversia
[...] CP_1 accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai fratelli ordinando a costoro il PT rilascio degli immobili medio tempore occupati sine titulo;
IV) nelle more del predetto giudizio RG n. 35995/2021, i fratelli i quali hanno anche eccepito di PT rivestire la qualifica di litisconsorti necessari e che avrebbero dovuto essere parte nel giudizio del suo interesse tutelato con la previsione della necessità del rilascio della fideiussione al preliminare, pertanto la proposizione della domanda di nullità del contratto per la violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 122/2005 concreta un abuso del diritto, che ne impedisce l'accoglimento”. 3 In accoglimento delle domande introdotte in via riconvenzionale dal promittente venditore il tribunale : CP_12
1. ha accertato la legittimità del recesso esercitato dalla convenuta dai contratti preliminari stipulati con il il 18 PT dicembre 2008 ed il 4 maggio 2009; ha ordinato al promissario acquirente, in solido con , cessionaria Controparte_3 del primo contratto preliminare, di rilasciare i beni oggetto di tali contratti (e consegnati da ad aprile 2013) CP_12 ed ha accertato il diritto della società promittente venditrice di trattenere la caparra di €600.000,00 (di cui € 360.000 per il e a € 240.000,00 per il contratto del 4.5.2009);
2. ha accertato il diritto del ad ottenere la restituzione dell'acconto di €240.000,00; PT
3. ha condannato il e la , in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di PT CP_3 CP_12
€157.971,00 a titolo di risarcimento del danno per l'indennità di occupazione degli immobili oggetto del contratto del 18.12.2008 ed il solo al pagamento in favore di della somma di €172.970,74 a titolo di risarcimento PT CP_12 del danno per l'indennità di occupazione degli immobili oggetto del contratto del 4 maggio 2009; 4. ha respinto le ulteriori domande proposte da e da e condannato l'attore e la terza PAte_12 Controparte_3 chiamata alla rifusione delle spese di lite a favore della convenuta.
pagina 11 di 19 vertente tra e I. a seguito del precetto al rilascio degli immobili intimato dalla CP_2 CP_1
.GI (datato 23.9.2021 e notificato il 12.10.2021 unitamente alla sentenza n. 6854/2020 del CP_1
Tribunale di Milano, pubblicata il 2.11.2020 e munita di formula esecutiva il 20.9.2021) hanno proposto atto di citazione in opposizione ex art. 404, 1 co., c.p.c. (datato 26.10.2021 e depositato il 2.11.2021 originante il proc. RG 44220/ 21) deducendo di essere pregiudicati dalla esecuzione della sentenza emessa “inter alios”, disponente il rilascio degli immobili dagli stessi occupati, attesa la titolarità di diritti personali di godimento, suscettibili di tramutarsi in diritti reali- pertanto incompatibili con quanto accertato nella sentenza;
allegavano che, seppure i contratti prevedevano che la dichiarazioni di nomina dovesse avvenire prima della consegna degli immobili, perfezionata PA in favore del padre, . era perfettamente a conoscenza che gli immobili promessi erano CP_1 destinati in proprietà ai figli dei fratelli promissari acquirenti, i quali, direttamente o tramite il PT loro genitore ed il loro zio, avevano già pagato per i sei appartamenti oltre il 92% del relativo controvalore degli immobili. Nel medesimo giudizio e si sono CP_2 Controparte_3 costituiti supportando la domanda degli attori, mentre I. ha contradetto le avverse CP_1 deduzioni.
All'esito, con la sentenza impugnata n.7528/ 2024, il tribunale di Milano, nel premettere che la electio amici deve rivestire la stessa forma del contratto cui accede, escluso che dalla documentazione versata in atti potesse univocamente desumersi la volontà da parte di padre PT di nominare i figli, ciò anche alla luce del contegno complessivo delle parti (avuto particolare riguardo all'avere ricevuto in proprio in consegna gli immobili ed all'avere promosso una causa per la dichiarazione di nullità dei due preliminari), ha ritenuto non provata la deIGnazione posta a fondamento della pretesa azionata dai fratelli Il giudice di primo grado ha anche ritenuto PT inammissibile la richiesta di rimessione in termini avanzata dai predetti ai fini dell'autorizzazione alla produzione di uno scritto, asseritamente rinvenuto successivamente al compimento delle preclusioni istruttorie, in quanto ha ritenuto imputabile agli attori l'omesso tempestivo deposito o menzione, avendo sicuramente costoro avuto già in precedenza contezza dell' esistenza di tale documento, apparentemente sottoscritto dalle medesime parti, che mai in precedenza ne avevano fatto menzione.
I fratelli hanno impugnato la predetta sentenza chiedendo, previa ammissione ai sensi dell'art. PT
153 co. 2 c.p.c. di documenti offerti in produzione, nonché previa adozione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'originale della scrittura del 26.5.2011, al fine di consentirne la verificazione ex art 216 c.p.c., la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione, con la conseguente dichiarazione della mancanza di effetti della stessa in rapporto ai diritti degli attori. Hanno articolato due motivi di gravame, il secondo subordinato al mancato accoglimento del primo, che possono essere richiamati come segue:
1)“Erronea affermazione della insussistenza della electio amici. In particolare, erroneo rigetto dell'istanza di rimessione in termini al fine della produzione di documento di decisiva rilevanza, in quanto costituente sicura prova della deIGnazione ed accettazione ex art. 1401 c.c.”: parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che gli appellanti non dispongano di pagina 12 di 19 diritti che siano pregiudicati dalla sentenza, non essendo intervenuta alcuna electio amici, valutazione viziata dalla mancata ammissione di un documento avente valenza dirimente e che sarebbe stato ritrovato solo nell'aprile 2023; il tribunale avrebbe errato nell'assimilare la posizione del padre con quella dei figli, trascurando che all'epoca della formazione del documento gli appellanti erano minorenni e meri beneficiari della disposizione paterna, sichè non può essere mosso alcun rimprovero in merito alla mancata conservazione nonché ricordo di detto documento utile a farlo valere entro le preclusioni istruttorie;
in ogni caso che la deIGnazione fosse avvenuta sin dal 2011 si trarrebbe dalla corrispondenza prodotta entro i termini delle preclusioni e mai contestati;
2) “Erronea affermazione della insussistenza della electio amici, in conseguenza della erronea valutazione dei documenti prodotti dagli attori entro i termini per le memorie istruttorie, in particolare della comunicazione per posta elettronica di al notaio del 2 marzo CP_2 Per_2
2017”:parte appellante censura il passaggio della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che nessuno dei documenti prodotti entro le preclusioni istruttorie fosse idoneo a provare l'electio amici, così omettendo di valutare i docc. 17/ 22 e 31 aventi ad oggetto le interlocuzioni intercorse tra padre ed il notaio , vertenti sulla proposta di stipula dei rogiti “ da PT Per_2 intestare ai miei figli e nipote”, essendo irrilevante che tali comunicazioni non siano state indirizzate ai destinatari;
avrebbe dovuto altresì essere dato rilievo al fatto che la deIGnazione fosse stata comunicata a CA.GI che quindi l'avrebbe accettata, tant'è che nei prospetti sarebbero indicate le singole unità immobiliari e per ciascuna è apposto il nome dei figli deIGnati, menzionati anche nelle interlocuzioni dell'AU, il tutto deponente per essere stata effettuata una dichiarazione di nomina per iscritto, dichiarazione da provarsi per come perfezionata oralmente mediante l'ammissione delle prove per testi richieste;
anche il riferimento alla condotta successiva delle parti sarebbe erroneo in quanto il tribunale a con ciò inteso trarre una prova presuntiva in ordine all'asserita incompatibilità tra il rilievo di nullità dei preliminari e la deIGnazione del terzo, avendo padre fatto esplicito riferimento negli scritti di causa che i figli erano destinatari degli PT immobili.
PA Si è costituita . he, contraddette le avverse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'istanza di CP_1 rimessione in termini nonchè il rigetto di tutte le domande formulate da parte appellante in via pregiudiziale, in via preliminare e nel merito, nonché di tutte le reiterate istanze istruttorie.
In data 23.122024 si è costituita la quale, nello svolgere deduzioni a supporto Controparte_3 delle argomentazioni svolte dall'appellante4, ha chiesto la rimessione in termini nonché ammettersi 4 In sede di costituzione l'appellata ha affermato “ La IG.ra è stata invitata nell'anno 2013 a figurare CP_3 fittizziamente quale cessionaria di due appartamenti per i quali era stato nominato quale unico PAte_2 titolare e destinatario degli stessi. La fittizia intestazione era stata predisposta al solo fine di tutelare in PAte_2 quanto aveva ricevuto, nel 2012, un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, il CP_2 destinatario dell'accertamento temeva che, in caso di accertamento negativo, l'Agenzia delle Entrate potesse iscrivere ipoteche sui due appartamenti da intestare a . La IG.ra dopo la causa avanti il Tribunale e PAte_13 CP_3 la Corte di Appello di Milano, non avrebbe voluto prendere parte ad alcuna altra causa, perché non interessata alla vicenda e perché impossibilitata a sostenere costi per vicende a lei assolutamente estranee. Tuttavia, venuta a conoscenza del ritrovamento di documenti non prodotti nella procedura in cui era stata chiamata in causa da e CP_9 del ritrovamento di altri documenti, ha ritenuto di intervenire nel giudizio di primo grado della presente causa, pagina 13 di 19 PA giuramento decisorio deferendo sia l'amministratore dell'appellata . , CP_1 Controparte_6 che . CP_2
In data 2.1.2025 si è costituito che , svolte considerazioni adesive rispetto a quelle CP_2 oggetto dell'atto di appello, ne ha chiesto l'accoglimento e, per l'effetto, anche dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 novembre 2020 n. 6854.
Dopo il rinvio disposto per la individuazione della sezione tabellarmente competente, alla prima PA udienza di trattazione del 6.3.2025, in cui parte appellata . a eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità degli appelli incidentali adesivi proposti a e , CP_2 Controparte_3 affermando di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e fatti nuovi, avuto particolare riguardo alle istanze istruttorie avanzate da , parte appellante ha contraddetto sul punto, e CP_3 il conIGliere ha rinviato l'udienza al 15.5.2025 e art. 352 c.p.c. assegnando termini intermedi per il deposito di memorie. Differita l'udienza per i medesimi incombenti all'udienza del 29.5.2025, a tale udienza, disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di conIGlio del 4.6.2025.
***
L'appello non merita accoglimento.
PAte appellante ha assegnato valenza decisiva al documento apparentemente datato 26.5.2011 (doc. 905) in relazione al quale ha invocato la rimessione in termini per la produzione, in ragione dell'asserito rinvenimento nell'aprile 2023, dopo il compimento delle preclusioni istruttorie.
E' allegato dalla stessa parte appellante che la predetta scrittura riporta le sottoscrizioni di
[...]
e , oltre che di , ET, ( p.16 PAte_2 PAte_1 CP_2 CP_5 appello) sicchè in via di fatto, risulta che i primi due siano stati parti dell'atto, al pari del padre e dello zio.Che i figli che all'epoca fossero minorenni non priva di valore la circostanza che PT costoro abbiano avuto conoscenza dell'esistenza di tale atto sin dall'epoca della sua redazione, e che pure non ne abbiano fatto menzione, se non in sede di comparsa conclusionale, sia nel corso del giudizio RG n. 35995/2021 definito con sentenza n. 4994/2023 il tribunale di Milano, sia nel giudizio di opposizione, cioè non prima di aprile 2023, momento in cui è stato allegato essere avvenuto l'asserito rinvenimento. Né appare convincente l'assunto secondo cui il non avere conservato, nella sua specificità documentale, il ricordo dell'esistenza storica del documento, trovi costituendosi all'udienza del 6 giugno 2023, dichiarando quanto ritenuto corretto ed a comprova delle affermazioni sostenute ha anche depositato copia di una lettera ritrovata e speditale (a suo tempo e con timbro postale non vero) dal marito con la quale veniva confermato come gli appartamenti fittiziamente a lei ceduti fossero di .” PAte_2 5 Per comodità se ne riporta il testo ”Per evitare future incomprensioni i fratelli e dispongono che, Pt_4 CP_2 in merito al preliminare sottoscritto il 18.12.2008, gli appartamenti dovranno essere così destinati ed intestati: F7 e F8 e relative pertinenze a;
F9 e G4 e relative pertinenze a;
G5 e G6 e relative CP_5 PAte_1 pertinenze a . Sottoscrivono tutte le parti per accettazione ed adesione della avvenuta nomina. PAte_2 (seguono le firme di , , , e n.d.r.) Sottoscrive il responsabile di CP_2 Pt_4 CP_5 PT PAte_2 ( n.d.r.) Milano 26.5.2011””. CP_9 Controparte_4 pagina 14 di 19 giustificazione nel fatto che si sarebbe trattato di un “un affare proprio del loro padre, ponendosi gli esponenti semplicemente quali beneficiari dell'affare concluso dal padre” (p. 17 appello) in quanto non si comprenderebbe perché e il fratello ET abbiano sentito la necessità di CP_2 coinvolgere i figli, per di più minorenni, se non allo specifico scopo di renderli edotti, anche formalmente, di quanto riportato nell'atto stesso. E' pertanto contraddetto che “Il Tribunale ha commesso l'errore di considerare solo la condizione anagrafica e lo stato soggettivo del padre, anziché quelli dei figli, che sono gli unici che rilevano” o che abbia assimilato la posizione degli attuali appellanti con quella del padre (p. 18 appello;
p.2 comparsa di replica parte appellante).
L'omissione rilevante non riguarda tanto la produzione dell'atto in sé ma, come osservato dal giudice di prime cure, la stessa menzione dell'esistenza di tale documento, che pure avrebbe dispiegato i suoi effetti medio tempore, secondo la prospettazione di parte appellante, e che avrebbe potuto fondare una richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c,. ove ne fosse stata allegato il mancato possesso, o la perdita di una copia di pertinenza.
Il riferimento a giugno 2023 quale momento in cui gli attori avrebbero rinvenuto il documento avente valenza dirimente appare inoltre inverosimile in quanto ne ha fatto cenno PAte_4 nell'atto di citazione in appello notificato a .GI in data 14.04.2023, che ha dato origine alla CP_1 vertenza n RG 1134/2023 definita con sentenza n.459/24 Corte D'Appello di Milano.
Infine gli appellanti avevano l'onere di menzionare tale documento negli scritti difensivi prima del maturare delle preclusioni istruttorie, l'omissione è ad essi imputabile e non ricorrono i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Tali considerazioni devono essere estese anche agli altri documenti che parte appellante ha chiesto di produrre con le istanze di rimessione i termini
Invero è fondato ritenere che tale asserita “giustificata dimenticanza” trovi una spiegazione proprio nel testo della scrittura a cui gli appellanti assegnano un IGnificato diverso da quello ad esso letteralmente attribuibile. Non può non rilevarsi, infatti, come l'incipit della scrittura “Per evitare future incomprensioni i fratelli e dispongono che, in merito al preliminare Pt_4 CP_2 sottoscritto il 18.12.2008, gli appartamenti dovranno essere così destinati ed intestati….” rimandi ad un accordo tra i fratelli volto a prevenire futuri contrasti tra i medesimi fratelli per potere PT individuare le unità immobiliari da destinare ai rispettivi figli.
In tale contesto, per quanto sia debba registrare che la questione risulta superata dalla adesione alle valutazioni svolte dal giudice di prime cure, si inserisce il disconoscimento di firma da parte di PA
il quale, tra l'altro, era semplice procuratore di . la scrittura riporta Controparte_4 CP_1 testualmente “il responsabile di CA.GI ) comunque non amministratore Controparte_4 unico come , unico soggetto legittimo destinatario di una eventuale nomina, Controparte_6 nonché deputato all'accettazione.
Esclusa la possibilità di valutare i documenti prodotti tardivamente per causa imputabile alla parte che se ne vorrebbe giovare, è da escludere altresì che le deduzioni di parte appellante siano idonee a contraddire l'assunto secondo cui la deIGnazione ex art. 1401 c.c. sarebbe provata dalla disamina pagina 15 di 19 dei documenti depositati tempestivamente, in particolare le comunicazioni intercorse tra CP_2
e l'amministratore di . , nonchè i prospetti allegati.
[...] CP_1 Controparte_14
La stessa prospettazione di parte appellante, che valorizza massimamente la scrittura del 26.5.2011, dà per ammesso che non vi sia stata una specifica e formale electio amici diversa da quella che emergerebbe dal predetto documento.
Le deduzioni svolte da parte appellante, svolte in prima battuta nell'argomentare il primo motivo di appello e poi riprese e ulteriormente sviluppate anche in ordine al secondo motivo di appello, non sono idonee a contraddire quanto valutato dal giudice di prime cure in merito alla inidoneità della predetta documentazione, pur prodotta tempestivamente, a fornire la prova della perfezionata deIGnazione in favore dei figli PT
E'da premettere che il contratto preliminare prevede che “La società venditrice promette e si impegna a vendere al IG. il quale promette e si impegna ad acquistare per sé o per CP_2 persona da nominare entro il termine previsto per la consegna degli immobili nel complesso residenziale descritto in precedenza”.Emerge pertanto che la documentazione valorizzata dall'appellante si colloca in un momento temporale successivo alla consegna dell'immobile avvenuta il 17.4.2013, idonea a individuare, per disposizione pattizia, il termine preclusivo per la prevista deIGnazione, con consolidamento degli effetti del preliminare in capo all'originario contraente.
In ogni caso nessuno dei documenti che l'appellante richiama specificatamente contiene alcuna affermazione interpretabile come una electio utile ai sensi dell'art 1402 c.c.:
• la mail del 4.7.2013 di a e i prospetti contabili (pp.18,19 appello, Controparte_6 CP_2 docc. 20,21, 22 allegati all'atto di appello prodotti in primo grado sub doc. 17-7/ 10) si riferiscono a conteggi in ordine ai pagamenti relativi alle varie unità immobiliari individuate secondo quella che sarebbe stata l'intenzione del padre, dando conto, come d'altra parte ammesso dalla stessa appellante, degli aggiornamenti e dell'avvenuto saldo di alcune unità ( p.20 appello), in assenza di una univoca e perfezionata deIGnazione, sia sotto il profilo della manifestazione della volontà del promissario acquirente, sia in ordine alla accettazione;
• la mail del 30.9.2013 con cui sarebbero stati trasmessi i documenti di identità dei figli dal padre a nulla dice in ordine ad una electio, valendo, semmai, come passaggio PT CP_4 prodromico e funzionale al rogito a cui non si è pervenuti per inadempimento di padre, dato PT che ha fondato la ritenuta legittimità del recesso di .GI, come deciso in sede di sentenza CP_1
n.6854/ 2020;
• la mail del 5.12.2014 indirizzata da a attiene la comunicazione con cui si CP_4 CP_2 conferma la possibilità di rogitare separatamente in favore del nipote (docc.17/ 11 e 23); CP_5
• le comunicazioni tra padre ed il notaio del 2.3.2017 e 8.3.2017 ( docc. 17/ 22 e 31) PT Per_2 riguardano che hanno ad oggetto la richiesta del primo, “a distanza di anni” di aggiornamento circa il rinvenimento del “rogito pilota” per potere fissare una data per il rogito, ed il riscontro del notaio con cui si conferma “abbiamo già da tempo tutti i dati tecnici delle unità immobiliari pagina 16 di 19 (provenienze e atto di vendita pilota), per procedere alle vendite previste, ci occorrono soltanto i dati tecnici delle unità immobiliari, il certificato energetico e i dati completi dei soggetti intestatari degli acquisti”, conferma come il notaio fosse in attesa di avere disposizioni in ordine allo stipulando rogito, anche in merito alle generalità degli intestatari, evocati dal promissario acquirente in assenza di una specifica indicazione effettuata al notaio in forza di una avvenuta e formalizzata deIGnazione.
Infine la documentazione versata in atti, anche letta ed interpretata nel suo complesso, non fa che confermare quanto pacificamente ammesso, cioè che i preliminari prevedessero la facoltà del promissario di nominare un beneficiario entro la data di consegna, che le parti abbiano comunque interloquito su tale evenienza anche dopo l'avvenuta consegna, tanto che la vicenda del stipulando rogito si è trascinata per anni, ma che in nessun caso padre abbia esercitato la facoltà di PT deIGnare i figli in termini da costituirli legittimati alla compravendita. In tale contesto che PA osse genericamente a conoscenza delle intenzioni del genitore non sposta i temini del CP_1 problema, in mancanza di un atto che univocamente sia idoneo a dare conto di una deIGnazione, ancorchè da comunicarsi.
In tale contesto il giudice di prime cure ha valorizzato il comportamento delle parti al fine di utilizzare un ulteriore elemento a supporto dell'interpretazione assegnata ai documenti, asseritamente aventi la valenza invocata dall'appellante. Atteso che non è contestato in via di fatto che gli immobili siano stati consegnati in proprio a , il quale sicuramente non ha inteso PAte_11 deIGnare i figli entro il termine convenuto pattiziamente, e che uno dei contratti preliminari è stato ceduto alla (simulatamente o meno non è oggetto della presente controversia) CP_3
l'appellante non ha speso argomenti utili a contraddire efficacemente la pregnanza delle circostanza assunte dal giudice a conforto della ricostruzione operata.
Né ha maggior pregio, poi, la censura della sentenza incentrata sulla supposta violazione dei criteri che presiedono la prova presuntiva da parte del giudice di prime cure nella valutazione assegnata alla condotta processuale di consistente nell'esercizio dell'azione di nullità dei preliminari PT ove si consideri, a monte, che la stessa parte appellante ha declinato tale censura come ancorata al presupposto che vi sia stata una “precedente dichiarazione di nomina e una successiva volontà di dichiarare la nullità del contratto ” ( v. p.28 e ss. par.15.5 -15.6 appello).
Non giova peraltro a parte appellata richiamare che il padre abbia affermato nei propri CP_2 scritti difensivi di avere deIGnato i figli (comparsa conclusionale appello), essendo poi ammesso che anche in occasione del riscontro alle diffide ad adempiere di CA. padre non abbia CP_15 fatto espresso riferimento alla circostanza che legittimati a rogitare fossero i figli.
Infine la circostanza che gli appellanti abbiano locato i beni a terzi non ha altro IGnificato che PT la messa in possesso da parte del padre in favore dei figli oramai maggiorenni, possesso per il quale non è stata allegata l'esistenza e la natura di una cornice negoziale, fondatamente nel contesto di pregressi accordi di separazione con la madre di costoro. pagina 17 di 19 La disamina svolta conferma le valutazioni operate dal giudice di primo grado, che non sono passibili di trovare smentita nella richiesta di supplemento istruttorio consistente nella prova orale volta a superare il dato normativo dell'art 1403 c.c., che contempla l'omogeneità tra la forma della electio e quella usata per il contratto.
Quanto sopra esposto ha valenza assorbente rispetto alla questione della inammissibilità delle comparse di costituzione degli appellati, per come eccepito in via preliminare di merito da PA
. he ha chiesto di “accertare e dichiarare in principalità gli appelli adesivi proposti sia CP_1 da che inammissibili per mancato rispetto dei termini ordinari CP_2 Controparte_3 di impugnazione essendo stata notificata la sentenza per cui è causa a tutte le parti il 03.09.24”.Invero, così come in primo grado gli appellati e CP_2 Controparte_3 hanno entrambi chiesto l'accoglimento delle domande svolte dagli attori e sono stati PAte_14 condannati in solido con i primi alla rifusione delle spese di lite in favore do CA.GI in quanto
“hanno sostenuto le ragioni dei primi”, parimenti nel presente grado di appello, costituendosi rispettivamente in data 23.12.2024 e , hanno chiesto di “accogliere l'appello proposto dai CP_16 IGnori e per la riforma della gravata sentenza PAte_1 PAte_2 del Tribunale di Milano in data 1 agosto 2024 n. 7528 e per l'effetto, accogliere la loro opposizione ex art. 404 c.p.c. nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano in data 2 novembre 2020 n. 6854.”
La qualificazione in termini di appello incidentale adesivo rispetto all'appello principale comporta che in ogni caso le istanze, in particolare quelle istruttorie, siano inammissibili.
Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante debba essere condannata alle spese di lite, al pari delle parti appellate che hanno svolto appello adesivo spendendo argomenti che hanno costituito oggetto di contraddittorio.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da 52.001 a 260.000.
Segue, inoltre,la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PAte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.7528/2024,
[...] PAte_2 pubblicata il 1.8.2024 così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante in solido con e Controparte_2 Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata .GI. che liquida CP_1 Pt_3 pagina 18 di 19 in complessivi euro 9.991.00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%; 3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato.
Così deciso in Milano il 4.6.2025.
Il ConIGliere est
Il Presidente Margherita Monte
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La vicenda è fattualmente più articolata. Per completezza si richiama che il preliminare del 18 dicembre 2008 ha avuto ad oggetto diverse unità immobiliari site in Milano via Erice 8, per un prezzo complessivo di € 1.609.000,00, è stato successivamente diviso e sostituito da tre preliminari distinti, di cui due sottoscritti dal solo : 1) il primo CP_2 stipulato il 18.12.2008, relativo alle unità immobiliari G5 e G6 al prezzo di € 523.000,00 oltre IVA;
2) il secondo, stipulato il 04 maggio 2009, relativo alle unità immobiliari G4 e F9 al prezzo di € 573.000,00 oltre IVA. In entrambi i contratti era prevista la facoltà per di nominare un terzo acquirente entro la data di consegna degli immobili che venivano CP_2 consegnati a il 17 aprile 2013. Successivamente, cedeva uno dei due contratti a CP_2 CP_2 CP_3
–cessione comunicata a CA GI il 20.02.2014; nel settembre del 2017 interveniva la risoluzione della cessione
[...] tra e . CP_2 Controparte_3 2 Si riporta uno stralcio della citata pronuncia da cui emerge che la domanda proposta da di Controparte_2 accertamento della nullità di contratti preliminari relativi ad immobili da costruire ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, “è stata proposta dall'attore dopo la consegna degli immobili quando era ormai cessato il pericolo di pregiudizio pagina 10 di 19