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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11182/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11182 /2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to SESTO CIRO
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to GALGANO Controparte_1
GIUSEPPE
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 15 giugno 2023 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 2228/2023 provvisoriamente esecutivo in forza del quale intimava a Parte_1
nonché ai fideiussori sig.ri ,
[...] Parte_2 Parte_3
e di pagare a
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
la somma di € 788.026,19, oltre interessi e spese. Controparte_1
Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo ha proposto opposizione
[...]
, chiedendone la revoca. Parte_1
A fondamento della propria pretesa, nel procedimento monitorio parte ricorrente aveva dedotto che la società era stata incorporata in Parte_7 Controparte_2
in forza di atto di fusione per incorporazione del 16.12.2013, ai rogiti del Not.
[...] [...]
in Milano, Rep. 100.196 - Racc. n. 20.024. Persona_1
1 La società era stata a sua volta incorporata, in forza di atto di fusione Controparte_2
per incorporazione ai rogiti del Notaio Dott.ssa in Milano, rep. Persona_2
22.907/6.804 del 20.06.2014, in la quale aveva ceduto il ramo Controparte_1
d'azienda a con atto di conferimento ai rogiti del Notaio Controparte_3
Dott.ssa in Milano, rep. 22.908/6.805 del 20.06.2014. Persona_2
In ultimo, era stata incorporata in con Controparte_3 Controparte_1
atto di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Dott. in Milano, Persona_3
rep. 15286, racc. 8188 del 30.10.2019. aveva sottoscritto, in data 03.02.2011, con la società Parte_7 [...]
, contratto di factoring in esecuzione del quale la cessionaria Parte_1
aveva erogato, in favore della , a fronte di cessioni di Parte_1
crediti nei confronti del , anticipazioni come da estratti conto Controparte_4
capitale e scalare depositati agli atti.
A garanzia della solvibilità della società cedente Parte_1
, si sono costituiti fideiussori ,
[...] Parte_2 Parte_3
e , in forza di fideiussione Parte_4 Parte_5 Parte_6
del 09.11.2011.
Parte ricorrente aveva infine dedotto l'inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori nonostante le numerose richieste di pagamento bonario ed era pertanto creditrice della somma di euro 788.026,19 oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/02, maturati dalle singole scadenze e maturandi fino al soddisfo oltre gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda.
Aveva inoltre dedotto che i fideiussori avevano posto in essere atti finalizzati alla distrazione delle risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori, costituendo dei fondi patrimoniali su beni di loro proprietà.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione
[...]
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze al primo motivo di censura, ovvero l'omessa allegazione e prova di aver agito per il recupero del credito verso il CP_4
e, pertanto, l'insolvenza dello stesso ente.
[...]
2 Ha dedotto che nel modulo/formulario unilateralmente predisposto dalla “Centro
Factoring S.p.A.”, all'art. 3 ultimo comma, era stato imposto al fornitore di garantire la solvenza del debitore: “Il Fornitore garantisce inoltre, in ogni caso, la solvenza del Debitore, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto”.
All'art. 9, comma 2, del suddetto modulo/formulario la società di factoring aveva altresì previsto che: “Qualora i crediti ceduti restino anche parzialmente insoluti, il Factor, fermo restando il suo diritto di agire in ogni momento, previamente o contemporaneamente, contro il Debitore e di addivenire
a transazioni con il medesimo, ove ritenga di avvalersi verso il fornitore della garanzia della solvenza del debitore da questi prestata ex art. 3…”.
Stante ciò, parte opponente ha dedotto che l'utile esperimento dell'azione esercitata dalla odierna opposta mediante la proposizione del decreto ingiuntivo resta condizionata alla deduzione e alla prova dell'insolvenza del debitore, nel caso di specie il Comune di
. CP_4
Al contrario, l'azione esercitata era stata avviata a distanza di un lasso di tempo abnorme rispetto all'epoca di cessione del credito e, più specificamente, di erogazione della relativa anticipazione in data 11 febbraio 2011.
Inoltre, ha aggiunto che, ai fini della verifica dello stato insolvenza del debitore ceduto, deve aversi riguardo al periodo immediatamente successivo alla cessione, non potendosi pretendere di estendere sine fine il lasso temporale entro cui il cedente resta obbligato per la solvenza del suddetto debitore ceduto alla luce dell'art. 1267, comma 2, c.c..
Quanto al secondo motivo di doglianza, ha inoltre eccepito la non debenza degli interessi al tasso convenzionale (come calcolati nella certificazione ex art. 50 D.lgs. 385/1993 prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) ed i successivi interessi, fino al soddisfo, richiesti e concessi dal Giudice del procedimento monitorio al tasso ex D.lgs.
231/2002.
Si è costituita he ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato che, quanto al primo motivo di doglianza, l'art. 9 delle Condizioni Generali di Factoring, che, al comma 5, prevede: “Il è in ogni caso CP_5
3 esonerato dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 c.c. in quanto applicabile.” e che tale clausola era stata sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Quanto al secondo motivo di censura, il ritardo era esclusivamente imputabile all'odierna opponente che, pur ripetutamente richiesta dell'adempimento dalla cessionaria, non aveva assolto agli obblighi di restituzione contrattualmente assunti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 a seguito di discussione orale delle parti.
******
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
È fatto incontestato il rapporto contrattuale sottoscritto dalla società opponente con la società di factor e, parimenti, è incontestato il credito vantato dall'opposta e azionato in giudizio.
Inoltre, alcuna censura ha mosso parte opponente alla clausola del contratto di facto di cui all'art. 9.
Occorre adesso esaminare il motivo di opposizione relativo all'eccezione di cui all'art. 1267, secondo comma c.c. secondo cui "quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire istanze contro il debitore".
In sostanza, l'opponente contesta che la garanzia prestata dal cedente sarebbe condizionata alla circostanza che il cessionario intraprenda tempestivamente tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore ceduto per realizzare il credito, cosicché al fine di poter richiedere il rimborso delle somme anticipate al cedente, debba dimostrare la reale insolvenza del debitore ceduto e quindi escutere in primo luogo il debitore ceduto o comunque provare la inutilità delle azioni di recupero.
Come già rilevato con ordinanza del 29.10.2024, il motivo di censura appare infondato.
Con riferimento espresso alla disciplina del factoring di cui alla L. n. 52 del 1991, l' art. 4 prevede, all'opposto della disciplina codicistica, l'assunzione da parte del cedente dell'obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci,
4 La Corte di Cassazione ha affermato che "Nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento l'effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall'erogazione dell'anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa ove si imponesse al factor l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall'anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il debitore ceduto" (Cass. 10092/2020).
L'infondatezza della censura mossa è a maggior ragione sostenuta dall'espressa previsione contrattuale di cui alla clausola contenuta nell'art.9 del contratto di factoring, in relazione alla quale nessuna eccezione è stata mossa da parte dell'opponente, che ha previsto l'esonero del factor dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267, secondo comma, c.c..
Quanto all'eccezione circa la debenza degli interessi moratori, la stessa appare parimenti infondata in quanto l'obbligo restitutorio trova il proprio fondamento nel contratto di factoring sottoscritto. Parte opposta, già in sede monitoria, aveva prodotto le numerose intimazioni di pagamento , la prima delle quali risalente al 2014.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 in considerazione della semplicità della controversia, della circostanza che non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria e della semplificazione processuale della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di avverso il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 2228/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15 Giugno 203, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;
- CONDANNA a rimborsare in Parte_1
favore di e spese di lite che liquida per il monitorio in € Controparte_1
14.598,00 per compensi , oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
5 Firenze, 14/04/2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile La Giudice, dott.ssa Federica Samà, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11182 /2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to SESTO CIRO
ATTORE OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to GALGANO Controparte_1
GIUSEPPE
CONVENUTO OPPOSTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 15 giugno 2023 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo n. 2228/2023 provvisoriamente esecutivo in forza del quale intimava a Parte_1
nonché ai fideiussori sig.ri ,
[...] Parte_2 Parte_3
e di pagare a
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
la somma di € 788.026,19, oltre interessi e spese. Controparte_1
Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo ha proposto opposizione
[...]
, chiedendone la revoca. Parte_1
A fondamento della propria pretesa, nel procedimento monitorio parte ricorrente aveva dedotto che la società era stata incorporata in Parte_7 Controparte_2
in forza di atto di fusione per incorporazione del 16.12.2013, ai rogiti del Not.
[...] [...]
in Milano, Rep. 100.196 - Racc. n. 20.024. Persona_1
1 La società era stata a sua volta incorporata, in forza di atto di fusione Controparte_2
per incorporazione ai rogiti del Notaio Dott.ssa in Milano, rep. Persona_2
22.907/6.804 del 20.06.2014, in la quale aveva ceduto il ramo Controparte_1
d'azienda a con atto di conferimento ai rogiti del Notaio Controparte_3
Dott.ssa in Milano, rep. 22.908/6.805 del 20.06.2014. Persona_2
In ultimo, era stata incorporata in con Controparte_3 Controparte_1
atto di fusione per incorporazione ai rogiti del Notaio Dott. in Milano, Persona_3
rep. 15286, racc. 8188 del 30.10.2019. aveva sottoscritto, in data 03.02.2011, con la società Parte_7 [...]
, contratto di factoring in esecuzione del quale la cessionaria Parte_1
aveva erogato, in favore della , a fronte di cessioni di Parte_1
crediti nei confronti del , anticipazioni come da estratti conto Controparte_4
capitale e scalare depositati agli atti.
A garanzia della solvibilità della società cedente Parte_1
, si sono costituiti fideiussori ,
[...] Parte_2 Parte_3
e , in forza di fideiussione Parte_4 Parte_5 Parte_6
del 09.11.2011.
Parte ricorrente aveva infine dedotto l'inadempimento della debitrice principale e dei fideiussori nonostante le numerose richieste di pagamento bonario ed era pertanto creditrice della somma di euro 788.026,19 oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/02, maturati dalle singole scadenze e maturandi fino al soddisfo oltre gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda.
Aveva inoltre dedotto che i fideiussori avevano posto in essere atti finalizzati alla distrazione delle risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori, costituendo dei fondi patrimoniali su beni di loro proprietà.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione
[...]
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze al primo motivo di censura, ovvero l'omessa allegazione e prova di aver agito per il recupero del credito verso il CP_4
e, pertanto, l'insolvenza dello stesso ente.
[...]
2 Ha dedotto che nel modulo/formulario unilateralmente predisposto dalla “Centro
Factoring S.p.A.”, all'art. 3 ultimo comma, era stato imposto al fornitore di garantire la solvenza del debitore: “Il Fornitore garantisce inoltre, in ogni caso, la solvenza del Debitore, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto”.
All'art. 9, comma 2, del suddetto modulo/formulario la società di factoring aveva altresì previsto che: “Qualora i crediti ceduti restino anche parzialmente insoluti, il Factor, fermo restando il suo diritto di agire in ogni momento, previamente o contemporaneamente, contro il Debitore e di addivenire
a transazioni con il medesimo, ove ritenga di avvalersi verso il fornitore della garanzia della solvenza del debitore da questi prestata ex art. 3…”.
Stante ciò, parte opponente ha dedotto che l'utile esperimento dell'azione esercitata dalla odierna opposta mediante la proposizione del decreto ingiuntivo resta condizionata alla deduzione e alla prova dell'insolvenza del debitore, nel caso di specie il Comune di
. CP_4
Al contrario, l'azione esercitata era stata avviata a distanza di un lasso di tempo abnorme rispetto all'epoca di cessione del credito e, più specificamente, di erogazione della relativa anticipazione in data 11 febbraio 2011.
Inoltre, ha aggiunto che, ai fini della verifica dello stato insolvenza del debitore ceduto, deve aversi riguardo al periodo immediatamente successivo alla cessione, non potendosi pretendere di estendere sine fine il lasso temporale entro cui il cedente resta obbligato per la solvenza del suddetto debitore ceduto alla luce dell'art. 1267, comma 2, c.c..
Quanto al secondo motivo di doglianza, ha inoltre eccepito la non debenza degli interessi al tasso convenzionale (come calcolati nella certificazione ex art. 50 D.lgs. 385/1993 prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) ed i successivi interessi, fino al soddisfo, richiesti e concessi dal Giudice del procedimento monitorio al tasso ex D.lgs.
231/2002.
Si è costituita he ha chiesto il rigetto dell'opposizione in Controparte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato che, quanto al primo motivo di doglianza, l'art. 9 delle Condizioni Generali di Factoring, che, al comma 5, prevede: “Il è in ogni caso CP_5
3 esonerato dall'osservanza del disposto del secondo comma dell'art. 1267 c.c. in quanto applicabile.” e che tale clausola era stata sottoscritta anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Quanto al secondo motivo di censura, il ritardo era esclusivamente imputabile all'odierna opponente che, pur ripetutamente richiesta dell'adempimento dalla cessionaria, non aveva assolto agli obblighi di restituzione contrattualmente assunti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 a seguito di discussione orale delle parti.
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L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
È fatto incontestato il rapporto contrattuale sottoscritto dalla società opponente con la società di factor e, parimenti, è incontestato il credito vantato dall'opposta e azionato in giudizio.
Inoltre, alcuna censura ha mosso parte opponente alla clausola del contratto di facto di cui all'art. 9.
Occorre adesso esaminare il motivo di opposizione relativo all'eccezione di cui all'art. 1267, secondo comma c.c. secondo cui "quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire istanze contro il debitore".
In sostanza, l'opponente contesta che la garanzia prestata dal cedente sarebbe condizionata alla circostanza che il cessionario intraprenda tempestivamente tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore ceduto per realizzare il credito, cosicché al fine di poter richiedere il rimborso delle somme anticipate al cedente, debba dimostrare la reale insolvenza del debitore ceduto e quindi escutere in primo luogo il debitore ceduto o comunque provare la inutilità delle azioni di recupero.
Come già rilevato con ordinanza del 29.10.2024, il motivo di censura appare infondato.
Con riferimento espresso alla disciplina del factoring di cui alla L. n. 52 del 1991, l' art. 4 prevede, all'opposto della disciplina codicistica, l'assunzione da parte del cedente dell'obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci,
4 La Corte di Cassazione ha affermato che "Nel contratto di factoring con prevalente causa di finanziamento l'effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall'erogazione dell'anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa ove si imponesse al factor l'onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall'anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il debitore ceduto" (Cass. 10092/2020).
L'infondatezza della censura mossa è a maggior ragione sostenuta dall'espressa previsione contrattuale di cui alla clausola contenuta nell'art.9 del contratto di factoring, in relazione alla quale nessuna eccezione è stata mossa da parte dell'opponente, che ha previsto l'esonero del factor dall'osservanza del disposto di cui all'art. 1267, secondo comma, c.c..
Quanto all'eccezione circa la debenza degli interessi moratori, la stessa appare parimenti infondata in quanto l'obbligo restitutorio trova il proprio fondamento nel contratto di factoring sottoscritto. Parte opposta, già in sede monitoria, aveva prodotto le numerose intimazioni di pagamento , la prima delle quali risalente al 2014.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00 in considerazione della semplicità della controversia, della circostanza che non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria e della semplificazione processuale della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese,
- RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di avverso il decreto
[...] Controparte_1
ingiuntivo n. 2228/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 15 Giugno 203, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;
- CONDANNA a rimborsare in Parte_1
favore di e spese di lite che liquida per il monitorio in € Controparte_1
14.598,00 per compensi , oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
5 Firenze, 14/04/2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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