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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili, riunite, in grado di appello iscritte rispettivamente ai nn. 690/2023 e 691/2023 R.G.
e promosse da
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Settimio Honorati CP_1 C.F._1
(C.F. Fax 071 202788, PEC: C.F._2 Email_1
e Roberta Dardani (C.F.: PEC: C.F._3 Email_2
Fax: 071 202788), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito ad Ancona, in Corso Mazzini
107, che indicano ex artt. 136 e 366 c.p.c. i propri sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al proprio ordine professionale (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona) e chiedono che ogni avviso, comunicazione o notificazione sia effettuata mediante invio al predetto proprio indirizzo PEC
pagina 1 di 6 Appellante nelle cause 690 del 2023
(C.F. ; P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Settimio Honorati (C.F. Fax 071 202788, PEC: C.F._2 Email_3 [...]
e Roberta Dardani (C.F.: PEC: Email_4 C.F._4
Fax: 071 202788), ed elettivamente domiciliata presso il Email_5 loro studio sito ad Ancona, in Corso Mazzini 107, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo (rilasciata anche per l'eventuale fase di opposizione e per il giudizio di appello) che col presente atto indicano ex artt. 136 e 366 c.p.c. i propri sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al proprio ordine professionale (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ancona) e chiedono che ogni avviso, comunicazione o notificazione sia effettuata mediante invio al predetto proprio indirizzo PEC
Appellante nella causa 690 e 691.23
Contro
soc. con sede legale in Ancona, in via Luigi Albertini n. 36 (P.IVA ), in CP_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Ancona, via Matteotti n. CP_4
99, presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo (cod. fisc. – fax: CodiceFiscale_5
071/54914 – pec: e dall'avv. Lara Discepolo (cod. Email_6 fisc. - fax: 071/54914 - pec: , CodiceFiscale_6 Email_7 che la rappresentano e difendono
Appellata nella causa 690.23 e 691.23
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in materia di software – contratti atipici
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 § 1 – Va premesso che, con riferimento all'appello che ha introdotto il giudizio n. 690.23 le parti hanno manifestato il loro sostanziale e chiaro disinteresse.
Infatti, la ha chiesto che la presente controversia 691/23 sia separata dalla Controparte_2
690/2023, “… posto che le parti di detto procedimento intendono farlo estinguere ex art. 309 c.p.c.
(tanto è vero che non depositeranno le note previste)…”.
In realtà, come richiesto dalla soc. si tratta piuttosto di rinunzia agli atti del giudizio, CP_3 come notificata da soc. ed appare solo questione teorica distinguere la rinuncia non Parte_1 formale di . Controparte_2
Pertanto dovrà essere emessa la relativa declaratoria, mentre resta da esaminare il rapporto giuridico processuale relativo al procedimento n. 691.23 .
Esso è circoscritto alla regolamentazione delle spese processuali operata dal primo giudice e viene, sostanzialmente, censurata come appresso si verrà ad esporre.
§ 2 - La ha presentato appello avverso la sentenza di I grado del trib. Ancona, che Controparte_2 ha deciso sull'opposizione a d.i concesso in relazione ad una richiesta monitoria della soc. CP_3
che chiedeva il pagamento derivante da un contratto sottoscritto in data 18/1/2019, con cui aveva
[...] concesso in comodato d'uso per tre anni il framework denominato “Nauta Salus”.
Viene impugnata, come detto, con unico motivo, solo una parte della sentenza, quella che compensa le spese in quanto (a detta del Tribunale) “la unicità delle difese e e quindi la Pt_1 CP_5 sostanzialità dell'unico centro di interessi contrapposto all'opponente impone la CP_3 compensazione delle spese di lite”.
Sottolinea l'appellante come la compensazione è possibile in caso di soccombenza reciproca, oppure, qualora vi sia soccombenza totale, solo in due casi: a) allorché ricorra assoluta novità della materia trattata;
b) allorchè si sia verificato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Successivamente, nel 2018, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre ragioni che presentino carattere di gravità ed eccezionalità analogo a quelle tipizzate dalla norma stessa.
pagina 3 di 6 Osserva ancora l'appellante come la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la CP_3 CP_6 la conferma del decreto .
Il Tribunale ha confermato il decreto (soccombenza integrale) .
Inoltre nel giudizio non sono state trattate questioni giuridiche aventi un carattere di novità o oggetto di un mutamento della giurisprudenza, né altre ragioni aventi analoga importanza ed incisività.
Aggiunge, infine, che la motivazione è anche erronea, nel senso che, anche se i difensori delle due società che agivano nei confronti della erano gli stessi, le difese poste dalle due società erano CP_3 totalmente diverse (come erano diverse le eccezioni poste dalla alle due società). CP_3
Inoltre le due società non costituivano alcun unico centro di interessi, rilievo comfermato dal fatto che una abbia vinto la causa e l'altra l'abbia persa.
La censura è fondata .
La motivazione del primo giudice, sul punto, è inequivoca, e, nel contempo, del tutto insufficiente:
“Ne consegue pertanto che va confermato il decreto ingiuntivo ottenuto per , e revocato CP_5 quello per la unicità delle difese e e quindi la sostanzialità dell'unico Pt_1 Pt_1 CP_5 centro di interessi contrapposto all'opponente impone la compensazione delle spese di lite”. CP_3
Da un lato, infatti, si parla di “unicità delle difese” delle due società opposte, ma in ordine ad una il d.i. viene revocato, in ordina all'altra viene confermato e non si capisce dove possa attingersi tale unicità, essendo le posizioni processuali del tutto distinte, come conferma la diversa risposta data, nel merito, alle due opposte. La risposta del primo giudice, anche se sintetica, è anche qui inequivoca :
“anche dovendo dare per confermato il decreto ingiuntivo relativo a la quale Controparte_2 indubbiamente aveva concluso come avrebbe dovuto il suo compito;
non altrettanto può dirsi di
la quale comunque nei fatti, come ha affermato il teste, doveva sviluppare il software, e Pt_1 quindi porre in grado di ottenere la certificazione…”. CP_3
Anzi: la compensazione integrale per è altrettanto incongruamente favorevole, dovendo Pt_1 semmai la stessa essere conseguentemente condannata alle spese per la soccombenza. Sul punto, peraltro, è sceso il giudicato.
Una motivazione, che resta peraltro del tutto inespressa nella sentenza impugnata, poteva essere rinvenuta nella presunta “unicità” delle due società opposte. La quale, peraltro, non è dato di rinvenire in alcun modo, anche per quanto sopra esposto.
pagina 4 di 6 Il fatto che possa esservi solamente dal punto di vista concreto una vicinanza di assetti delle due società non toglie che esse rimangano soggetti del tutto distinti.
Pertanto, anche sotto tale profilo, non viene in considerazione alcuna pura e semplice apparenza dell'esistenza di una delle due società in funzione dell'altra o, in altre parole, di un puro e semplice
“schermo” utilizzato dall'una nei confronti dell'altra.
Non rinvenendosi altre motivazioni idonee l'appello, sul punto, va accolto, dovendosi liquidare le spese di primo grado a favore dell'opposta.
Anche le spese del presente grado debbono essere riconosciute all'appellante, potendosi semmai liquidare al minimo per la snellezza delle questioni trattate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sugli appelli relativi ai procedimenti riuniti nn. 690 e 691 del 2023, così statuisce
1) In relazione ai rapporti giuridici processuali oggetto del procedimento n. 690.23, dichiara l'estinzione del processo con spese compensate.
2) In relazione ai rapporti giuridici processuali oggetto del procedimento n. 691.23 ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alle spese processuali del primo grado in CP_3 favore di , che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 2.552,00; per la CP_5
Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00; per la Fase istruttoria in € 5.670,00; per la Fase decisionale, in € 4.253,00 e del presente grado, che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 1.489,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 956,00; per la Fase di trattazione, in € 2.163,00; per la Fase decisionale, in € 2.552,00. Il tutto oltre rimborso forf. 15
%,iva e cpa.
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili, riunite, in grado di appello iscritte rispettivamente ai nn. 690/2023 e 691/2023 R.G.
e promosse da
(P.I.: , in persona del suo legale rappresentante p.t. Dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Settimio Honorati CP_1 C.F._1
(C.F. Fax 071 202788, PEC: C.F._2 Email_1
e Roberta Dardani (C.F.: PEC: C.F._3 Email_2
Fax: 071 202788), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito ad Ancona, in Corso Mazzini
107, che indicano ex artt. 136 e 366 c.p.c. i propri sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al proprio ordine professionale (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona) e chiedono che ogni avviso, comunicazione o notificazione sia effettuata mediante invio al predetto proprio indirizzo PEC
pagina 1 di 6 Appellante nelle cause 690 del 2023
(C.F. ; P.I. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Settimio Honorati (C.F. Fax 071 202788, PEC: C.F._2 Email_3 [...]
e Roberta Dardani (C.F.: PEC: Email_4 C.F._4
Fax: 071 202788), ed elettivamente domiciliata presso il Email_5 loro studio sito ad Ancona, in Corso Mazzini 107, giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo (rilasciata anche per l'eventuale fase di opposizione e per il giudizio di appello) che col presente atto indicano ex artt. 136 e 366 c.p.c. i propri sopra indicati indirizzi di posta elettronica certificata comunicati al proprio ordine professionale (il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ancona) e chiedono che ogni avviso, comunicazione o notificazione sia effettuata mediante invio al predetto proprio indirizzo PEC
Appellante nella causa 690 e 691.23
Contro
soc. con sede legale in Ancona, in via Luigi Albertini n. 36 (P.IVA ), in CP_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Ancona, via Matteotti n. CP_4
99, presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo (cod. fisc. – fax: CodiceFiscale_5
071/54914 – pec: e dall'avv. Lara Discepolo (cod. Email_6 fisc. - fax: 071/54914 - pec: , CodiceFiscale_6 Email_7 che la rappresentano e difendono
Appellata nella causa 690.23 e 691.23
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in materia di software – contratti atipici
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE pagina 2 di 6 § 1 – Va premesso che, con riferimento all'appello che ha introdotto il giudizio n. 690.23 le parti hanno manifestato il loro sostanziale e chiaro disinteresse.
Infatti, la ha chiesto che la presente controversia 691/23 sia separata dalla Controparte_2
690/2023, “… posto che le parti di detto procedimento intendono farlo estinguere ex art. 309 c.p.c.
(tanto è vero che non depositeranno le note previste)…”.
In realtà, come richiesto dalla soc. si tratta piuttosto di rinunzia agli atti del giudizio, CP_3 come notificata da soc. ed appare solo questione teorica distinguere la rinuncia non Parte_1 formale di . Controparte_2
Pertanto dovrà essere emessa la relativa declaratoria, mentre resta da esaminare il rapporto giuridico processuale relativo al procedimento n. 691.23 .
Esso è circoscritto alla regolamentazione delle spese processuali operata dal primo giudice e viene, sostanzialmente, censurata come appresso si verrà ad esporre.
§ 2 - La ha presentato appello avverso la sentenza di I grado del trib. Ancona, che Controparte_2 ha deciso sull'opposizione a d.i concesso in relazione ad una richiesta monitoria della soc. CP_3
che chiedeva il pagamento derivante da un contratto sottoscritto in data 18/1/2019, con cui aveva
[...] concesso in comodato d'uso per tre anni il framework denominato “Nauta Salus”.
Viene impugnata, come detto, con unico motivo, solo una parte della sentenza, quella che compensa le spese in quanto (a detta del Tribunale) “la unicità delle difese e e quindi la Pt_1 CP_5 sostanzialità dell'unico centro di interessi contrapposto all'opponente impone la CP_3 compensazione delle spese di lite”.
Sottolinea l'appellante come la compensazione è possibile in caso di soccombenza reciproca, oppure, qualora vi sia soccombenza totale, solo in due casi: a) allorché ricorra assoluta novità della materia trattata;
b) allorchè si sia verificato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Successivamente, nel 2018, è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre ragioni che presentino carattere di gravità ed eccezionalità analogo a quelle tipizzate dalla norma stessa.
pagina 3 di 6 Osserva ancora l'appellante come la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la CP_3 CP_6 la conferma del decreto .
Il Tribunale ha confermato il decreto (soccombenza integrale) .
Inoltre nel giudizio non sono state trattate questioni giuridiche aventi un carattere di novità o oggetto di un mutamento della giurisprudenza, né altre ragioni aventi analoga importanza ed incisività.
Aggiunge, infine, che la motivazione è anche erronea, nel senso che, anche se i difensori delle due società che agivano nei confronti della erano gli stessi, le difese poste dalle due società erano CP_3 totalmente diverse (come erano diverse le eccezioni poste dalla alle due società). CP_3
Inoltre le due società non costituivano alcun unico centro di interessi, rilievo comfermato dal fatto che una abbia vinto la causa e l'altra l'abbia persa.
La censura è fondata .
La motivazione del primo giudice, sul punto, è inequivoca, e, nel contempo, del tutto insufficiente:
“Ne consegue pertanto che va confermato il decreto ingiuntivo ottenuto per , e revocato CP_5 quello per la unicità delle difese e e quindi la sostanzialità dell'unico Pt_1 Pt_1 CP_5 centro di interessi contrapposto all'opponente impone la compensazione delle spese di lite”. CP_3
Da un lato, infatti, si parla di “unicità delle difese” delle due società opposte, ma in ordine ad una il d.i. viene revocato, in ordina all'altra viene confermato e non si capisce dove possa attingersi tale unicità, essendo le posizioni processuali del tutto distinte, come conferma la diversa risposta data, nel merito, alle due opposte. La risposta del primo giudice, anche se sintetica, è anche qui inequivoca :
“anche dovendo dare per confermato il decreto ingiuntivo relativo a la quale Controparte_2 indubbiamente aveva concluso come avrebbe dovuto il suo compito;
non altrettanto può dirsi di
la quale comunque nei fatti, come ha affermato il teste, doveva sviluppare il software, e Pt_1 quindi porre in grado di ottenere la certificazione…”. CP_3
Anzi: la compensazione integrale per è altrettanto incongruamente favorevole, dovendo Pt_1 semmai la stessa essere conseguentemente condannata alle spese per la soccombenza. Sul punto, peraltro, è sceso il giudicato.
Una motivazione, che resta peraltro del tutto inespressa nella sentenza impugnata, poteva essere rinvenuta nella presunta “unicità” delle due società opposte. La quale, peraltro, non è dato di rinvenire in alcun modo, anche per quanto sopra esposto.
pagina 4 di 6 Il fatto che possa esservi solamente dal punto di vista concreto una vicinanza di assetti delle due società non toglie che esse rimangano soggetti del tutto distinti.
Pertanto, anche sotto tale profilo, non viene in considerazione alcuna pura e semplice apparenza dell'esistenza di una delle due società in funzione dell'altra o, in altre parole, di un puro e semplice
“schermo” utilizzato dall'una nei confronti dell'altra.
Non rinvenendosi altre motivazioni idonee l'appello, sul punto, va accolto, dovendosi liquidare le spese di primo grado a favore dell'opposta.
Anche le spese del presente grado debbono essere riconosciute all'appellante, potendosi semmai liquidare al minimo per la snellezza delle questioni trattate.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sugli appelli relativi ai procedimenti riuniti nn. 690 e 691 del 2023, così statuisce
1) In relazione ai rapporti giuridici processuali oggetto del procedimento n. 690.23, dichiara l'estinzione del processo con spese compensate.
2) In relazione ai rapporti giuridici processuali oggetto del procedimento n. 691.23 ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna alle spese processuali del primo grado in CP_3 favore di , che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 2.552,00; per la CP_5
Fase introduttiva del giudizio, in € 1.628,00; per la Fase istruttoria in € 5.670,00; per la Fase decisionale, in € 4.253,00 e del presente grado, che liquida, per la Fase di studio della controversia, in € 1.489,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 956,00; per la Fase di trattazione, in € 2.163,00; per la Fase decisionale, in € 2.552,00. Il tutto oltre rimborso forf. 15
%,iva e cpa.
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6