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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia all'esito in grado di appello alla pubblica udienza del 1.10.25 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2489/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino Parte_1
APPELLANTE
E CP_ in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
SO D'TO
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.10.23 la parte ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 2626/23 del 19.4.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con cui chiedeva la considerazione, nel calcolo del tfs dovuto, anche del periodo dal 1978 a partire dal quale veniva immesso in servizio in base alla legge regionale 10/78 quale infermiere, prestando servizio presso la Azienda ospedaliera universitaria LU
Vanvitelli, Policlinico Universitario di Napoli, con oneri prima a carico regionale e poi della Ausl;
contribuzione che, invece veniva considerata solo dal 1985 alla messa in quiescenza nel 2020; con CP_ Cont richiesta di condanna al pagamento/versamento carico di o in subordine della
Il Tribunale riteneva infondata la pretesa in ragione della natura del trattamento goduto dal ricorrente, indennità premio di servizio, e della interpretazione da dare alla legge regionale n. 10/1978 ed alla legge n. 207/1985. L'appellante censura la sentenza per avere erroneamente negato la continuità del rapporto, rivendica la natura “retributiva” del tfs che prescinde perciò da contributi versati o meno e la equiparazione del trattamento retributivo con altri dipendenti nel periodo anteriore alla immissione in ruolo con il suo carattere di retribuzione differita. CP_ e si sono costituite anche nel presente grado, per il rigetto del gravame. Controparte_2
A seguito della camera di consiglio seguita all'odierna udienza questa Corte decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto, merita l'accoglimento per quanto segue.
Il suo accoglimento segue precedenti di eguale segno di questa Corte (tra cui la sentenza n. 2433/21 est. dott.ssa Carmen Lombardi), non senza considerare come sulla stessa questione risulta, da ultimo, essersi espressa anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19023/24, in termini favorevoli alla tesi dell'odierno appellante.
Il ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo del primo grado, la percezione del trattamento di fine servizio per l'attività lavorativa svolta durante il periodo in cui egli risultava impiegato fuori ruolo. A fondamento della domanda poneva il rapporto di dipendenza presso la facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Universitario di Napoli, poi Azienda Ospedaliera Universitaria LU
Vanvitelli; affermava che il rapporto di lavoro era sorto a far data dal 1.8.1978, a seguito della previsione della legge regionale Campania n.10/1978 che aveva autorizzato la Giunta Regionale a stipulare con l' una convenzione per lo svolgimento dei servizi di Parte_2 assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici Universitari, che doveva prevedere, a tal fine, l'onere e i modi di assunzione di un numero di risorse alle quali riconosceva una equiparazione del trattamento economico goduto dei dipendenti dell' . A decorrere dal 1.8.1978 era stato immesso in Parte_2 servizio presso il sebbene la convenzione prevista Controparte_3 dalla legge regionale non fosse mai stata posta in essere;
il rapporto di lavoro era quindi proseguito anche dopo il trasferimento delle funzioni sanitarie alle USL e fino alla loro soppressione con Cont l'istituzione delle anche in tale occasione il rapporto di lavoro era proseguito, unitamente a quello del personale impiegato presso le soppresse USL, alle dipendenze dell' , senza CP_2 soluzione di continuità e divenendo di ruolo per effetto della legge n. 207/85; tuttavia, al momento della collocazione in quiescenza, l'anzianità lavorativa dal 1.8.1978 risultante anche dalle buste paga non era stata riconosciuta ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio, per via del fatto che il pagamento del TFS era stato calcolato considerando solo il periodo ricompreso dalla data di Cont inquadramento in ruolo alle dipendenze della , per effetto della legge 207/1985, e fino alla data di collocazione in quiescenza. Part L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che il credito per è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. decorrente dalla cessazione del rapporto, svoltosi in forma continuativa dal 1.8.1978 al 31.7.20.
La prestazione lavorativa del si è svolta, infatti, senza soluzione di continuità sulla base di Pt_1 un passaggio nei ruoli dell'amministrazione stabilito dalla legge 207/85, che non ha determinato alcuna novazione del titolo costitutivo del rapporto.
Nel merito, ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del TFS oggetto di gravame.
L'istituto del TFS costituisce un'indennità prevista e disciplinata dal DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima dell'1.1.2001, mentre per il personale del comparto pubblico cd.
“contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data,
l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM. 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto.
Il TFS è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto: come si accennava, il legislatore ha previsto per il personale assunto a decorrere dall'1.1.2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza: l'importo viene infatti attualmente liquidato dall' , istituto succeduto ope legis all'Ente che in precedenza era CP_1 tenuto ad assicurare il pagamento.
Tale circostanza è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato.
Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti, escluso, come condivisibilmente affermato,
“quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost 243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre, aggiungersi che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto.
Il trattamento è dunque svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento “retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
Ebbene, questa Corte, delineata la natura e la struttura dell'istituto, ritiene che il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente sia da qualificare sin dal 1.8.1978 in termini di dipendenza, dovendosi sul punto respingere il motivo di doglianza dell' . CP_1
Depongono in tal senso sia il riconoscimento dell'anzianità lavorativa pregressa indicata nelle buste paga del ricorrente, sia la stessa previsione della legge regionale Campania n.10/78 che prevedeva
“l'assunzione“ di personale per il quale veniva riconosciuta una equiparazione del trattamento economico “con il personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari”, sia da ultimo, la stabilizzazione effettuata dalla legge 207/85 per effetto dell'ampliamento dei ruoli, che tuttavia, non ha determinato una nuova assunzione, ovvero una modifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni o una censura del rapporto in essere.
Affermata la natura retributiva dell'istituto oggetto del gravame e qualificato nei termini sopra esposti il rapporto lavorativo dell'odierno appellante, deve ritenersi che lo stesso abbia prestato la propria attività come lavoratore non di ruolo nel periodo intercorrente dalla originaria costituzione del Cont rapporto sino all'inserimento nei ruoli delle maturando durante tale arco temporale, analogamente ai colleghi di ruolo, il diritto alla percezione della retribuzione anche differita.
Durante tale periodo è pacifico tra le parti che il ricorrente, che riceveva un trattamento del tutto equiparato ai colleghi di ruolo, risultava iscritto presso l' ai soli fini del trattamento di CP_1 quiescenza.
Tale iscrizione, d'altra parte, non poteva garantire una erogazione equivalente al TFS in quanto tale
“prestazione” non è prevista tra quelle che doveva istituzionalmente assicurare la gestione alla quale era iscritto l'appellato. Al contempo, la “retribuzione differita“ non poteva essere rivendicata dal ricorrente in capo ai soggetti pubblici a favore dei quali lo stesso aveva svolto nel tempo la propria attività, dal momento che questi non erano tenuti ex lege ad assicurare direttamente tale compenso.
In tale contesto la circostanza che il rapporto di lavoro sia divenuto di ruolo solo successivamente al Cont subentro delle per effetto della legge 207/85 non rileva ai fini della negazione dell'indennizzo in capo all'appellante.
L'emolumento, che concorre a compensare, quale retribuzione differita, la prestazione resa nel tempo, rientra, come in precedenza rilevato, nel minimo costituzionalmente garantito.
Soccorre in tal senso la nota decisione della Corte Costituzionale n. 208/86, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art 36 Cost. dell'art 9 comma 4 del DLCPS.
207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art.9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo.
La predetta decisione della Corte ha, infatti, più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e stante la particolare protezione, devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermesse, neppure in parte, in cambio di altri benefici, quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo, con il passaggio in ruolo.
Ritiene, inoltre, la Corte che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale
è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla
Costituzione.
Inoltre, va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR, che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto.
A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del TFS assume rilevanza la circostanza che tale
“voce retributiva” rientra nell'ambito di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost. la cui erogazione non può dipendere a parità di condizioni lavorative dalla contingenza, esogena al “valore” della prestazione o dall'essere o meno di ruolo il lavoratore.
Giova sul punto richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986 che seppure affermando, rispetto al personale non di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, che “la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo, se pure può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto” prosegue nello stabilire, in forma inequivocabile, che la differenziazione dei periodi “non può certo legittimare la totale perdita di questa, quanto al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”.
Il principio è del tutto estendibile al rapporto di lavoro per il personale non di ruolo degli enti locali Cont e delle
Deve quindi ritenersi, che ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio, sussiste un principio immanente al complesso sistema del lavoro pubblico, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale e fondato nel principio di garanzia costituzionale della retribuzione, che determina una equiparazione dei periodi di ruolo a quelli fuori ruolo, da ritenersi fondamentale nell'equilibrio delle reciproche obbligazioni che caratterizzano il rapporto di impiego.
Né appare ipotizzabile subordinare il trattamento in parola all'esercizio di una facoltà di riscatto, neppure ipotizzabile nel caso in esame, in quanto il lavoratore risultava iscritto all' ai soli fini CP_1 del trattamento di quiescenza nel periodo non di ruolo.
Il riscatto, peraltro, non costituirebbe una adeguata misura di perequazione in quanto una siffatta soluzione determinerebbe un onere ingiustificato a carico del lavoratore che dovrebbe sostenere un costo in via esclusiva al fine di percepire un emolumento avente carattere retributivo.
Si legge infatti, nella decisione della Corte Costituzionale da ultimo richiamata, che “la possibilità di riscatto dei periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al conseguimento delle indennità per cessazione dal servizio”.
In conclusione deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la mancata iscrizione all'ente previdenziale tenuto al pagamento della retribuzione differita, per il periodo non di ruolo, non dia luogo ad un fatto impeditivo del diritto alla percezione di tale istituto.
Da ultimo, d'inciso, si osserva che il soggetto al quale è istituzionalmente demandata la funzione di pagamento del Trattamento di Fine Servizio, se non può opporre al soggetto che vanta un diritto alla percezione dell'emolumento l'inadempienza dell'amministrazione, ben potrà agire nei confronti del soggetto inadempiente al fine di ottenere il pagamento degli importi previsti per alimentare tale voce stipendiale differita che l'ente è comunque tenuto ad assicurare. Pertanto, la sentenza gravata non può essere confermata e, in sua riforma, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1.8.78 al 31.7.20 CP_ e, per l'effetto, va condannato, conformemente alla pretesa di cui al ricorso introduttivo, l' in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere in suo favore la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1.8.78 al 31.7.20 e quanto già corrisposto e calcolato allo stesso titolo per il minor periodo lavorativo dal 12.6.85 al 31.7.20 oltre accessori di legge.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate per la complessità della questione e per la presenza di difformi orientamenti seguiti solo a gravame introdotto dalla citata pronuncia di
Corte di Cassazione.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1.8.78 al CP_ 31.7.20 e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere in suo favore la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1.8.78 al 31.7.20 e quanto già corrisposto e calcolato allo stesso titolo per il minor periodo lavorativo dal 12.6.85 al 31.7.20 oltre accessori di legge.
2) Spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Napoli il 1.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia all'esito in grado di appello alla pubblica udienza del 1.10.25 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2489/23 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Leperino e Alfonso Leperino Parte_1
APPELLANTE
E CP_ in persona del presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
SO D'TO
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.10.23 la parte ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n. 2626/23 del 19.4.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva rigettato il ricorso con cui chiedeva la considerazione, nel calcolo del tfs dovuto, anche del periodo dal 1978 a partire dal quale veniva immesso in servizio in base alla legge regionale 10/78 quale infermiere, prestando servizio presso la Azienda ospedaliera universitaria LU
Vanvitelli, Policlinico Universitario di Napoli, con oneri prima a carico regionale e poi della Ausl;
contribuzione che, invece veniva considerata solo dal 1985 alla messa in quiescenza nel 2020; con CP_ Cont richiesta di condanna al pagamento/versamento carico di o in subordine della
Il Tribunale riteneva infondata la pretesa in ragione della natura del trattamento goduto dal ricorrente, indennità premio di servizio, e della interpretazione da dare alla legge regionale n. 10/1978 ed alla legge n. 207/1985. L'appellante censura la sentenza per avere erroneamente negato la continuità del rapporto, rivendica la natura “retributiva” del tfs che prescinde perciò da contributi versati o meno e la equiparazione del trattamento retributivo con altri dipendenti nel periodo anteriore alla immissione in ruolo con il suo carattere di retribuzione differita. CP_ e si sono costituite anche nel presente grado, per il rigetto del gravame. Controparte_2
A seguito della camera di consiglio seguita all'odierna udienza questa Corte decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e pertanto, merita l'accoglimento per quanto segue.
Il suo accoglimento segue precedenti di eguale segno di questa Corte (tra cui la sentenza n. 2433/21 est. dott.ssa Carmen Lombardi), non senza considerare come sulla stessa questione risulta, da ultimo, essersi espressa anche la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19023/24, in termini favorevoli alla tesi dell'odierno appellante.
Il ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo del primo grado, la percezione del trattamento di fine servizio per l'attività lavorativa svolta durante il periodo in cui egli risultava impiegato fuori ruolo. A fondamento della domanda poneva il rapporto di dipendenza presso la facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Universitario di Napoli, poi Azienda Ospedaliera Universitaria LU
Vanvitelli; affermava che il rapporto di lavoro era sorto a far data dal 1.8.1978, a seguito della previsione della legge regionale Campania n.10/1978 che aveva autorizzato la Giunta Regionale a stipulare con l' una convenzione per lo svolgimento dei servizi di Parte_2 assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici Universitari, che doveva prevedere, a tal fine, l'onere e i modi di assunzione di un numero di risorse alle quali riconosceva una equiparazione del trattamento economico goduto dei dipendenti dell' . A decorrere dal 1.8.1978 era stato immesso in Parte_2 servizio presso il sebbene la convenzione prevista Controparte_3 dalla legge regionale non fosse mai stata posta in essere;
il rapporto di lavoro era quindi proseguito anche dopo il trasferimento delle funzioni sanitarie alle USL e fino alla loro soppressione con Cont l'istituzione delle anche in tale occasione il rapporto di lavoro era proseguito, unitamente a quello del personale impiegato presso le soppresse USL, alle dipendenze dell' , senza CP_2 soluzione di continuità e divenendo di ruolo per effetto della legge n. 207/85; tuttavia, al momento della collocazione in quiescenza, l'anzianità lavorativa dal 1.8.1978 risultante anche dalle buste paga non era stata riconosciuta ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio, per via del fatto che il pagamento del TFS era stato calcolato considerando solo il periodo ricompreso dalla data di Cont inquadramento in ruolo alle dipendenze della , per effetto della legge 207/1985, e fino alla data di collocazione in quiescenza. Part L'eccezione di prescrizione è infondata, atteso che il credito per è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. decorrente dalla cessazione del rapporto, svoltosi in forma continuativa dal 1.8.1978 al 31.7.20.
La prestazione lavorativa del si è svolta, infatti, senza soluzione di continuità sulla base di Pt_1 un passaggio nei ruoli dell'amministrazione stabilito dalla legge 207/85, che non ha determinato alcuna novazione del titolo costitutivo del rapporto.
Nel merito, ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del TFS oggetto di gravame.
L'istituto del TFS costituisce un'indennità prevista e disciplinata dal DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima dell'1.1.2001, mentre per il personale del comparto pubblico cd.
“contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data,
l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM. 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto.
Il TFS è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto: come si accennava, il legislatore ha previsto per il personale assunto a decorrere dall'1.1.2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza: l'importo viene infatti attualmente liquidato dall' , istituto succeduto ope legis all'Ente che in precedenza era CP_1 tenuto ad assicurare il pagamento.
Tale circostanza è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato.
Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti, escluso, come condivisibilmente affermato,
“quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost 243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre, aggiungersi che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto.
Il trattamento è dunque svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento “retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti.
Ebbene, questa Corte, delineata la natura e la struttura dell'istituto, ritiene che il rapporto di lavoro svolto dal ricorrente sia da qualificare sin dal 1.8.1978 in termini di dipendenza, dovendosi sul punto respingere il motivo di doglianza dell' . CP_1
Depongono in tal senso sia il riconoscimento dell'anzianità lavorativa pregressa indicata nelle buste paga del ricorrente, sia la stessa previsione della legge regionale Campania n.10/78 che prevedeva
“l'assunzione“ di personale per il quale veniva riconosciuta una equiparazione del trattamento economico “con il personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari”, sia da ultimo, la stabilizzazione effettuata dalla legge 207/85 per effetto dell'ampliamento dei ruoli, che tuttavia, non ha determinato una nuova assunzione, ovvero una modifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni o una censura del rapporto in essere.
Affermata la natura retributiva dell'istituto oggetto del gravame e qualificato nei termini sopra esposti il rapporto lavorativo dell'odierno appellante, deve ritenersi che lo stesso abbia prestato la propria attività come lavoratore non di ruolo nel periodo intercorrente dalla originaria costituzione del Cont rapporto sino all'inserimento nei ruoli delle maturando durante tale arco temporale, analogamente ai colleghi di ruolo, il diritto alla percezione della retribuzione anche differita.
Durante tale periodo è pacifico tra le parti che il ricorrente, che riceveva un trattamento del tutto equiparato ai colleghi di ruolo, risultava iscritto presso l' ai soli fini del trattamento di CP_1 quiescenza.
Tale iscrizione, d'altra parte, non poteva garantire una erogazione equivalente al TFS in quanto tale
“prestazione” non è prevista tra quelle che doveva istituzionalmente assicurare la gestione alla quale era iscritto l'appellato. Al contempo, la “retribuzione differita“ non poteva essere rivendicata dal ricorrente in capo ai soggetti pubblici a favore dei quali lo stesso aveva svolto nel tempo la propria attività, dal momento che questi non erano tenuti ex lege ad assicurare direttamente tale compenso.
In tale contesto la circostanza che il rapporto di lavoro sia divenuto di ruolo solo successivamente al Cont subentro delle per effetto della legge 207/85 non rileva ai fini della negazione dell'indennizzo in capo all'appellante.
L'emolumento, che concorre a compensare, quale retribuzione differita, la prestazione resa nel tempo, rientra, come in precedenza rilevato, nel minimo costituzionalmente garantito.
Soccorre in tal senso la nota decisione della Corte Costituzionale n. 208/86, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art 36 Cost. dell'art 9 comma 4 del DLCPS.
207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art.9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo.
La predetta decisione della Corte ha, infatti, più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e stante la particolare protezione, devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermesse, neppure in parte, in cambio di altri benefici, quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo, con il passaggio in ruolo.
Ritiene, inoltre, la Corte che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale
è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla
Costituzione.
Inoltre, va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR, che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto.
A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del TFS assume rilevanza la circostanza che tale
“voce retributiva” rientra nell'ambito di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost. la cui erogazione non può dipendere a parità di condizioni lavorative dalla contingenza, esogena al “valore” della prestazione o dall'essere o meno di ruolo il lavoratore.
Giova sul punto richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986 che seppure affermando, rispetto al personale non di ruolo in servizio presso le amministrazioni dello
Stato, che “la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo, se pure può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto” prosegue nello stabilire, in forma inequivocabile, che la differenziazione dei periodi “non può certo legittimare la totale perdita di questa, quanto al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”.
Il principio è del tutto estendibile al rapporto di lavoro per il personale non di ruolo degli enti locali Cont e delle
Deve quindi ritenersi, che ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio, sussiste un principio immanente al complesso sistema del lavoro pubblico, desumibile dalla giurisprudenza costituzionale e fondato nel principio di garanzia costituzionale della retribuzione, che determina una equiparazione dei periodi di ruolo a quelli fuori ruolo, da ritenersi fondamentale nell'equilibrio delle reciproche obbligazioni che caratterizzano il rapporto di impiego.
Né appare ipotizzabile subordinare il trattamento in parola all'esercizio di una facoltà di riscatto, neppure ipotizzabile nel caso in esame, in quanto il lavoratore risultava iscritto all' ai soli fini CP_1 del trattamento di quiescenza nel periodo non di ruolo.
Il riscatto, peraltro, non costituirebbe una adeguata misura di perequazione in quanto una siffatta soluzione determinerebbe un onere ingiustificato a carico del lavoratore che dovrebbe sostenere un costo in via esclusiva al fine di percepire un emolumento avente carattere retributivo.
Si legge infatti, nella decisione della Corte Costituzionale da ultimo richiamata, che “la possibilità di riscatto dei periodi di servizio non di ruolo non può precludere il diritto al conseguimento delle indennità per cessazione dal servizio”.
In conclusione deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la mancata iscrizione all'ente previdenziale tenuto al pagamento della retribuzione differita, per il periodo non di ruolo, non dia luogo ad un fatto impeditivo del diritto alla percezione di tale istituto.
Da ultimo, d'inciso, si osserva che il soggetto al quale è istituzionalmente demandata la funzione di pagamento del Trattamento di Fine Servizio, se non può opporre al soggetto che vanta un diritto alla percezione dell'emolumento l'inadempienza dell'amministrazione, ben potrà agire nei confronti del soggetto inadempiente al fine di ottenere il pagamento degli importi previsti per alimentare tale voce stipendiale differita che l'ente è comunque tenuto ad assicurare. Pertanto, la sentenza gravata non può essere confermata e, in sua riforma, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1.8.78 al 31.7.20 CP_ e, per l'effetto, va condannato, conformemente alla pretesa di cui al ricorso introduttivo, l' in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere in suo favore la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1.8.78 al 31.7.20 e quanto già corrisposto e calcolato allo stesso titolo per il minor periodo lavorativo dal 12.6.85 al 31.7.20 oltre accessori di legge.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vengono compensate per la complessità della questione e per la presenza di difformi orientamenti seguiti solo a gravame introdotto dalla citata pronuncia di
Corte di Cassazione.
PQM
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione di un TFS calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1.8.78 al CP_ 31.7.20 e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante p.t. a corrispondere in suo favore la quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1.8.78 al 31.7.20 e quanto già corrisposto e calcolato allo stesso titolo per il minor periodo lavorativo dal 12.6.85 al 31.7.20 oltre accessori di legge.
2) Spese di lite del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.
Napoli il 1.10.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone