Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02823/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00863/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2025, proposto da
OS LO, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sidoti e Leonardo Guidi, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 35;
contro
Comune di Santa Flavia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ignazio Cammalleri, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 139;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 03.03.2025, n. Generale 7 del 03.03.2025, a firma del responsabile dell’Area III del Comune di Santa Flavia, avente ad oggetto “ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite in assenza di titolo abilitativo su lotto di terreno sito in T’LI identificato catastalmente al foglio 2 particella 108” ;
- dell’ordinanza dirigenziale n. 4 del 27.03.2025, n. Generale 12, a firma del responsabile dell’Area III del Comune di Santa Flavia, avente ad oggetto “ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite su area demaniale marittima” ;
- dell’ordinanza dirigenziale n. 5 del 31.03.2025, n. Generale 13, a firma del responsabile dell’Area III del Comune di Santa Flavia, avente ad oggetto “ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite su area demaniale marittima” ;
- nonché di tutti gli atti inerenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi, cogniti e non, nessuno escluso od eccettuato, tra cui, in particolare: lo sconosciuto verbale di sopralluogo del 16.01.2025; lo sconosciuto rapporto di sopralluogo prot. n. 1712 del 28.01.2025; la sconosciuta nota prot. n. 4152 del 4.03.2025 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Flavia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
Vista l’ordinanza cautelare n. 342/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. RI BO e uditi per le parti i difensori, avvocato Nicoletti per il ricorrente, avvocato Cammalleri per l’Amministrazione comunale ed avvocato Immordino per quella ministeriale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Con atto di gravame ritualmente incardinato dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato congiuntamente l’annullamento di tre distinte ingiunzioni di demolizione, adottate dal Comune intimato per manufatti - a dire di tale Amministrazione - abusivi e realizzati in parte su suolo di proprietà privata ed in parte in area del demanio marittimo, deducendone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; travisamento ;
II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 27, 31, d.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge reg. n. 16/2016; violazione e/o falsa applicazione del D.M.I.T. 02.03.2018; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; travisamento; sviamento ;
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 27, 31, d.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), legge reg. n. 78/1976; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento ;
IV) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 27, 31, d.P.R. n. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano di Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia, approvato con d.P. n. 9/2021 e ss.mm.ii.; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento ;
V) In subordine, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 6 bis, 27, 31, 37, d.P.R. n. 380/2001; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione; travisamento; sviamento ;
VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 35 d.P.R. n. 380/2001; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento ;
VII) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990; violazione del principio del contraddittorio procedimentale; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.; difetto assoluto del presupposto, di istruttoria e di motivazione .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere parte ricorrente ha esposto di essere proprietaria (per acquisto a titolo derivativo inter vivos ) di un’unità immobiliare nel territorio di Santa Flavia (Pa), frazione di T’LI , via Torre n. 40, Piano T/S1; indicata al N.C.E.U. foglio 2, part. 106, sub nn. 6 e 7; nonché della relativa corte esterna, con accesso esclusivo dalla descritta u.i., identificata catastalmente al foglio 2, part. 108.
Ha puntualizzato che la suddetta corte esterna consiste in un’area a terrazzamento, suddivisa in quattro strisce di terreno, le quali presentano una lieve differenza di quota l’una dall’altra: la prima, prospiciente il piano seminterrato del fabbricato, è posta a quota 0; la seconda, intermedia, a quota -0,6; la terza, anch’essa intermedia, a quota –1; l’ultima, la più vicina al tratto di costa contermine l’u.i., posta a quota –1,75.
Ha aggiunto altresì che in data 30.11.2023, mercé nota n.060.100, la competente Soprintendenza BB.CC.AA. ha rilasciato il Nulla osta su un intervento edilizio di “sistemazione” della corte esterna testé descritta, finalizzato in particolare al rifacimento della pavimentazione e della recinzione esistenti; alla realizzazione di una pergola bioclimatica; ed alla posa di una vasca idromassaggio prefabbricata di ml 2,00 x 2,00 e di altezza pari a ml 0,87.
Senonché, avendo frainteso l’effettiva consistenza dei manufatti così realizzati, l’Amministrazione comunale intimata ha adottato le determinazioni gravate, ingiungendo la demolizione a) sia dei manufatti realizzati all’interno corte di pertinenza del fabbricato del ricorrente che della relativa recinzione (ordinanza n. 3 del 2025); b) di una scalinata in calcestruzzo, insieme con una piattaforma a getto, posta ai piedi di tale scalinata ed un’ulteriore rampa di scale, manufatti, tutti, realizzati in area del demanio marittimo (ordinanza n. 4 del 2025); c) infine di un’ulteriore piattaforma, sempre in area demaniale (ordinanza n. 5 del 2025).
2.1) Costituitesi in giudizio tutte le Amministrazioni intimate, ad esito della camera di consiglio del 19.06.2025 è stata pronunziata l’ordinanza cautelare n. 342/2025, con cui, stante la gravità del periculum in mora prospettato dal ricorrente, è stata disposta la sospensione in via cautelare dell’efficacia delle determinazioni gravate; al contempo onerando il medesimo ricorrente della produzione in giudizio della seguente documentazione: a) della documentazione attinente la data di ricevimento effettivo dell’ordinanza comunale n. 3 del 2025; b) del certificato di destinazione urbanistica, dei titoli edilizi, dei rogiti di compravendita relativi all’immobile oggetto dei fatti di causa; c) delle N.T.A. al P.R.G. del Comune di Santa Flavia; d) delle tavole allegate al P.A.I. pertinenti l’area, ove insiste l’u.i. sopra descritta, insieme alle N.T.A. al suddetto P.A.I.
2.2) Tale incombente istruttorio è stato adempiuto soltanto in parte in fase di contraddittorio scritto ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; fase durante la quale le parti hanno altresì scambiato le loro memorie difensive in vista dell’udienza pubblica di discussione del merito del gravame fissata per il 21.10.2025.
In tale udienza, il Tribunale ha dato preliminarmente avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. (come da verbale di udienza) dell’esistenza di profili d’inammissibilità dei motivi di gravame attinenti all’impugnazione delle ordinanze comunali relative ai manufatti realizzati su area demaniale e ha invitato le parti presenti a dedurre sul punto.
All’esito della discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3.1) Preliminarmente all’esame del merito del gravame deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall’Amministrazione ministeriale intimata mercé memoria versata in atti il 16.06.2025; eccezione che si dimostra fondata.
Invero, è pacifico ed incontroverso tra le parti dell’odierno giudizio che nessuna delle determinazioni gravate è stata adottata dalla suddetta Amministrazione, la quale si è limitata a partecipare, per il tramite del personale in forza alla Guardia Costiera ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello (Pa) alla preliminare attività istruttoria.
Si tratta, con tutta evidenza, d’incombenti endoprocedimentali, privi di natura provvedimentale, i quali non implicano l’onere d’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm. nei confronti di tale Amministrazione.
Pertanto l’Amministrazione ministeriale è da intendersi fin d’ora estromessa dall’odierno giudizio.
3.2) Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di tardività della produzione di parte ricorrente versata in atti il 18.09.2025, formulata dal Comune di Santa Flavia con memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. del 19.09.2025.
È opportuno precisare intanto che la documentazione in discorso è la stessa, della quale il Tribunale aveva disposto – mercé ordinanza cautelare n. 342/2025 e con onere a carico di parte ricorrente – il deposito entro il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza pubblica di discussione del merito del gravame.
In effetti il suddetto termine, non a caso coincidente con quello accordato alle parti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per versare in atti nuova documentazione, non è stato rispettato. Di talché i documenti in questione dovrebbero essere “stralciati” dal fascicolo di causa.
Nondimeno, ad esito di un più approfondito esame della controversia il Tribunale ritiene, sulla base delle fonti di prova legittimamente acquisite agli atti, che la lite sia ormai matura per la decisione e che l’istruttoria del giudizio possa considerarsi pertanto completa anche prescindendo dall’esame della documentazione tardivamente prodotta.
4) Passando al merito della controversia il Tribunale rileva l’opportunità di esaminare in via prioritaria il settimo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l’illegittimità di tutte le determinazioni impugnate in considerazione della loro adozione in assenza di un previo confronto procedimentale con l’interessato.
Tale doglianza è destituita di ogni pregio, visto il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non sussistono ragioni per decampare in questa sede, secondo cui, stante la natura di atto doveroso ed a contenuto vincolato dell’ingiunzione di demolizione, la sua adozione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, sent. 12.10.2016, n. 4204).
5.1) Sempre invertendo l’ordine di prospettazione dei motivi di gravame, viene adesso esaminato dal Tribunale il sesto motivo di ricorso, con cui è stata dedotta l’illegittimità delle determinazioni impugnate nella parte attinente i manufatti abusivi realizzati su area demaniale; motivo che, al pari del precedente, si dimostra però infondato.
Per l’esattezza, mercé tale deduzione difensiva è stata prospettata l’illegittimità di tutte e tre le ordinanze comunali impugnate per quel che concerne la ricostruzione dei loro presupposti di fatto, laddove il Comune di Santa Flavia, ritenendo il ricorrente il proprietario dei manufatti in discorso ovvero il responsabile della loro costruzione, gli ha ingiunto di procedere alla loro demolizione.
Invero, contrariamente a quanto assunto dall’Amministrazione il signor LO non avrebbe potuto mai esserne considerato il proprietario, trattandosi di opere insistenti su un fondo non di sua proprietà (come detto, demaniale); neppure l’autore, dal momento che detti manufatti erano presenti in loco già da tempo (circostanza riscontrata dalla documentazione fotografica versata in atti dal ricorrente mercé perizia tecnica di parte a firma dell’arch. RD). Inoltre i suddetti manufatti non erano stati interessati in alcun modo dall’intervento edilizio all’origine della vicenda oggetto del giudizio. Di talché difetterebbe qualsiasi elemento concreto di supporto alla supposta legittimazione passiva del LO ad essere il destinatario dell’ordine di demolizione di tali opere.
In data 16.06.2025, poi, parte ricorrente ha versato in atti l’istanza n. 19837, prot. n. 40518, del 10.06.2025, finalizzata ad ottenere dalla competente Autorità apposito provvedimento di concessione dell’area demaniale oggetto del decidere, così da fruire di un accesso diretto al mare, mantenendola nell’attuale consistenza di fatto.
Quest’ultima circostanza è stata prospettata dal ricorrente nella sua memoria di replica ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., come un ulteriore riscontro dell’assenza di qualsiasi legame giuridico ovvero di mero fatto tra i cespiti di sua proprietà ed i manufatti abusivi in area demaniale.
5.2) Fatta questa premessa, il Tribunale rileva innanzitutto che costituisce un dato di fatto pacifico tra le parti la consistenza materiale dei manufatti abusivi presenti su area demaniale, così descritti rispettivamente nell’ordinanza n. 4 del 2025 e nella n. 5 dello stesso anno: a ) “scalinata in cls armato costituita da n. 37 alzate intervallate da n. 5 pianerottoli e dotata di corrimano metallico, di lunghezza pari a ml 14,90, piattaforma a getto, di forma irregolare, di mq 3 posta nel tratto terminale della predetta scalinata e una rampa di scale costituita da n. 8 gradini, di recente costruzione” ; b ) “piattaforma abusiva di mq 10 circa” .
In quanto opere realizzate all’interno dell’area del demanio marittimo, il loro mantenimento in essere è precluso dal combinato disposto degli artt. 54 e 55 Regio decreto n. 327/1942, recante il Cod. Navigazione, ai cui sensi può essere “sanata” la realizzazione di manufatti in assenza di N.O. demaniale nella fascia di rispetto dei metri trenta dal confine del demanio marittimo; non invece quella di opere all’interno del demanio medesimo.
Orbene, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, recante il T.U. Edilizia, recepito in Sicilia con l’art. 1 legge reg. n. 16/2016, “1) Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 28 (le Amministrazioni statali) , di interventi in assenza di Permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio…, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’Ente proprietario del suolo. 2) La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell’abuso. 3) Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, nonché quello di altri Enti pubblici, previsto dalla normativa vigente; 3 bis) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art. 23, comma 1, eseguiti in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa”.
La disposizione in discorso è stata già oggetto di scrutinio da parte di questo Tribunale, il quale, con sentenza della sua Seconda Sezione interna 18.01.2019, n. 133 (confermata in appello dalla sentenza del C.G.A.R.S., Sez. Giur., n. 861/2022), ha avuto modo di chiarire che nel caso di un ordine di demolizione avente ad oggetto abusi posti in essere su aree demaniali, anche la semplice qualità di “utilizzatore” dei manufatti è sufficiente per esserne destinatari, senza la necessità che sia individuato colui che ha effettivamente realizzato l’abuso.
Nel caso oggetto del decidere tale qualità risulta irrefutabilmente attestata in capo al ricorrente dalla circostanza che è proprio nei suoi confronti che è stato disposto dall’Autorità inquirente in ambito penale il provvedimento di sequestro cautelare di tali manufatti abusivi (cfr. allegato n. 2 produzione M.I.T. in data 16.06.2025). Di talché sussisteva il presupposto, di cui all’art. 35 cit., per ingiungergli la demolizione delle opere in discorso.
6.1) È possibile passare adesso all’esame del primo, secondo e terzo motivo di gravame, i quali presentano dei profili di connessione tali da giustificarne la trattazione congiunta, avendo, tutti e tre, ad oggetto la questione della natura dell’intervento edilizio realizzato dal ricorrente all’interno della corte di pertinenza del suo fabbricato, in particolare della sua sussumibilità o meno tra quelli di semplice manutenzione delle opere esistenti.
Più nel dettaglio, mercé il primo motivo è stata lamentata la circostanza che il Comune intimato avrebbe assunto le sue determinazioni sulla base di un dato di fatto, in buona sostanza, frainteso rispetto alla realtà degli avvenimenti.
Il Comune, infatti, ha ritenuto che il ricorrente abbia realizzato i seguenti manufatti (ovvero le seguenti attività) di radicale modificazione dello stato dei luoghi preesistente: “rifacimento di pavimentazione, recinzione, collocazione di una piscina prefabbricata interrata, rimodulazione di salti di quota con consistenti variazioni di quote esistenti e movimento terra, realizzazione di una passerella alla quota di metri -1,75” .
In realtà, come facilmente verificabile compulsando il Nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza BB.CC.AA. (insieme con la relazione di parte, allegata all’istanza di N.O.) a ) la nuova passerella a quota m -1,75 altro non sarebbe che l’ultimo dei quattro terrazzamenti, in cui è suddivisa la corte del fabbricato; b ) la piscina prefabbricata ed interrata consisterebbe in una semplice vasca idromassaggio, soltanto appoggiata al piano di campagna e di dimensioni così ridotte da non consentire affatto l’esercizio del nuoto; c ) la rilevata variazione dei salti di quota sarebbe il corollario della sostituzione della pavimentazione già presente con nuova, di diverso spessore, sostituzione avvenuta peraltro senza ricorrere al movimento terra; d ) anche l’intervento sulla recinzione sarebbe una mera sostituzione di un manufatto già esistente.
Con il secondo motivo è stato dedotto invece che, una volta correttamente ricostruita la reale natura dei manufatti realizzati nella corte esterna, il rilievo dell’Amministrazione intimata secondo cui tutti, ad eccezione della realizzazione della nuova pavimentazione, erano subordinati al rilascio di apposito titolo edilizio, sarebbe privo di fondamento, trattandosi al contrario di opere in regime di edilizia libera .
Del pari la corretta ricostruzione dei fatti oggetto del decidere, passando così al terzo motivo di gravame, implicherebbe la compatibilità dell’intervento edilizio eseguito dal LO con il vincolo d’inedificabilità all’interno della fascia di rispetto dei metri 150,00 dalla battigia del mare (di cui all’art. 15 legge reg. n. 78/1976) in considerazione della sua natura di semplice manutenzione dell’esistente; quanto detto in disparte alla considerazione che detto vincolo non sarebbe comunque applicabile al caso oggetto del decidere, dal momento che l’area della corte in discorso sarebbe ricompresa in Z.T.O. A , come tale esentata dal rigido regime vincolistico introdotto dal legislatore regionale.
6.2) Le superiori deduzioni di parte ricorrente risultano, tutte, fondate. Pertanto il gravame è meritevole, in parte qua , di pieno accoglimento.
Invero, la documentazione versata in atti dal ricorrente riscontra positivamente la sua ricostruzione dell’accaduto.
Fin dal momento dell’istanza di N.O. paesaggistico era assodato che l’intervento edilizio progettato dal signor LO avrebbe rispettato il terrazzamento a quattro livelli preesistente, prevedendo il rifacimento della pavimentazione, con posa di piastrelle in gres di colore compatibile con le caratteristiche dei luoghi; la sostituzione di una recinzione con picchetti e rete con una nuova, in vetro e metallo; la collocazione nell’ultimo terrazzamento (il più vicino al mare) di una semplice vasca di m 2,00 x 2,00, soltanto incassata al piano di calpestio (cfr. allegato n. 4 della produzione di parte ricorrente in data 28.05.2025).
Si tratta esattamente dei medesimi manufatti rilevati dall’Amministrazione comunale intimata, prima d’ingiungerne la demolizione (cfr. Relazione sullo stato dei luoghi versata in atti dal Comune di Santa Flavia in data 09.09.2025).
Pertanto le deduzioni attinenti l’effettiva consistenza materiale del “realizzato” sono ictu oculi fondate.
In ordine al profilo di gravame concernente la necessità del titolo edilizio, dato pacificamente per ammesso che il rifacimento della pavimentazione della corte esterna non necessitava di un particolare permesso (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, sent. 28.03.2022, n. 248), è doveroso considerare che ai sensi dell’art. 3 legge reg. n. 16/2016 (di recepimento con modifiche in ambito regionale del T.U. Edilizia) possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo le recinzioni (art. 3, comma 2, lett. f) legge reg. cit.); e, finanche, le piscine di piccole dimensioni, purché realizzate con materiali amovibili (art. 3, comma 1, lett. af), legge reg. cit.) come, ad esempio, la vasca ad uso ludico realizzata dal ricorrente. Anche le deduzioni sul profilo in discorso sono quindi da considerarsi fondate.
Infine sull’ultimo profilo di doglianza, il Tribunale giudica corretta l’interpretazione del dato normativo sul vincolo d’inedificabilità prospettata dal ricorrente.
Invero, l’art. 15, comma 1, lett. a), legge reg. n. 78/1976, dispone testualmente che in tutte le zone omogenee ad eccezione delle Z.T.O. A e B , in aggiunta alle disposizioni vigenti, le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia. Entro detta fascia sono consentite però le opere e gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché gli interventi edilizi di ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati.
Nel caso oggetto del decidere è incontroverso che non sia stata realizzata nuova volumetria e che l’intervento realizzato avesse le peculiarità di un intervento di mera manutenzione, tant’è che in vista del medesimo è stata presentata regolarmente una Segnalazione certificata al Comune di Santa Flavia. Anche sotto questo aspetto il gravame del ricorrente appare pertanto fondato.
È opportuno osservare per inciso che il Comune intimato, mercé le sue controdeduzioni al ricorso, ha rilevato che l’intervento edilizio oggetto dei fatti di causa si sarebbe posto, in ogni caso, in insanabile contrasto con la disciplina urbanistico/edilizia dei luoghi ed in particolare con l’art. 18 N.T.A. del P.R.G. comunale, che, autonomamente dal legislatore regionale, ha istituito una fascia di rispetto in prossimità della battigia del mare, in cui è possibile realizzare, dal punto di vista edilizio, soltanto opere dirette alla fruizione del mare ed alla manutenzione dei volumi esistenti.
In disparte qualsiasi valutazione sulla tempestività di tale controdeduzione, che non risulta tra le giustificazioni addotte dal Comune intimato per ingiungere la demolizione dei manufatti realizzati dal ricorrente, la medesima è da considerare comunque infondata per le stesse motivazioni testé esposte con riguardo all’analoga disposizione dell’art. 15 legge reg. n. 78/1976.
7) Si dimostra altresì fondato il quarto motivo di gravame, con cui il ricorrente ha lamentato l’erroneità dell’assunto a fondamento delle determinazioni impugnate, relativo all’inclusione dell’area della corte di pertinenza del suo fabbricato in zona R4 , P4 , del locale P.A.I., con conseguente vincolo d’inedificabilità.
Mercé la già citata perizia di parte RD è stata acquisita documentazione, mai disconosciuta dall’Amministrazione intimata, da cui è dato evincere il lotto di terreno in discorso non è in realtà assoggettato al regime d’inedificabilità peculiare delle zone P.A.I. testé citate (cfr. allegato n. 11 della produzione di parte ricorrente in data 28.05.2025).
Anche quest’ulteriore motivo di ricorso è perciò meritevole di accoglimento.
8.1) Può considerarsi invece assorbito, in virtù dell’accoglimento del secondo motivo di gravame, il quinto motivo di annullamento, con cui è stata prospettata la regolarità dell’operato del ricorrente, il quale ha pur sempre presentato una S.C.I.A. prima di avviare i lavori nel suo fabbricato; titolo da ritenersi sufficiente ai fini del rispetto della disciplina sulle autorizzazioni necessarie per eseguire un intervento edilizio.
8.2) Non può essere scrutinata invece in questa sede la controdeduzione del Comune di Santa Flavia, secondo cui, stante la mancata acquisizione del Nulla osta previsto dall’art. 55 Cod. Navigazione, i manufatti realizzati dal LO nella corte di pertinenza del suo fabbricato sarebbero da ritenere comunque abusivi.
Invero, anche in questo caso, si è al cospetto di una giustificazione tardivamente addotta dall’Amministrazione intimata, che non risulta affatto presente tra quelle a supporto delle determinazioni gravate.
Di talché non è dato scrutinarne la fondatezza ai fini dell’odierna decisione, la quale viene espressamente presa da questo Tribunale con salvezza degli ulteriori provvedimenti, che il Comune di Santa Flavia riterrà di adottare su questo profilo.
9) Per quel che concerne le spese del giudizio, le stesse sono da ripartire tra le parti in base alla regola della soccombenza.
Vengono, pertanto, compensate nei rapporti tra il ricorrente e l’Amministrazione ministeriale intimata, già estromessa dal giudizio; per il resto poste a carico esclusivo del Comune di Santa Flavia e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- dichiara in via preliminare l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Guardia Costiera, Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello;
- in parziale accoglimento del ricorso annulla ai sensi e nei limiti, di cui alla motivazione, l’ordinanza comunale n. 3 del 03.03.2025, meglio specificata in epigrafe, facendo espressamente salva ogni futura determinazione che le Amministrazioni intimate vorranno assumere in ordine alla mancanza del Nulla Osta, di cui all’art. 55 del Codice della Navigazione;
- rigetta per il resto gli ulteriori motivi di gravame.
Compensa le spese del giudizio tra il ricorrente e l’Amministrazione ministeriale intimata, già estromessa dal giudizio.
Condanna invece il Comune di Santa Flavia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente
RI BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BO | TO VA |
IL SEGRETARIO