CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 9432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9432 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: C . M . [nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Procuratore generale,, nella persona del sostituto Giulio Romano, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9432 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO :IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la richiesta di concessione della liberazione condizionale o del differimento della pena per motivi di salute, avanzata da C.M. I, condannato all'ergastolo per vari delitti di omicidio, sequestro di persona, rapina aggravata, detenzione di armi e di stupefacenti. Il Tribunale ha respinto la richiesta di liberazione condizionale sottolineando, in primo luogo, la mancanza di qualunque attività del detenuto, anche solo simbolica, diretta a risarcire il danno causato dai gravissimi reati commessi, in assenza di prova della sua assoluta impossibilità a provvedervi. Ha ritenuto mancante, inoltre, il presupposto del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 cod.pen., perché dalla relazione di sintesi emerge che egli, pur riconoscendo le proprie responsabilità, non ha avviato un serio percorso di resipiscenza e di presa di distanza dalle precedenti condotte, come dimostrato anche dal fatto che per due volte la semilibertà, che gli era stata concessa nel 2004 e nel 2019, è stata revocata per violazione delle relative prescrizioni. Il Tribunale ha, inoltre, respinto la richiesta di differimento della pena per motivi di salute perché le sue condizioni sono apparse discrete e prive di gravi problematiche. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso C.M. , per mezzo del suo difensore avv. Roberta Cannas, articolando un unico motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta di differimento della pena senza accertare la sua salute psichica, nonostante che il magistrato di sorveglianza, pur respingendo in via provvisoria tale richiesta, avesse evidenziato la necessità di approfondire le sue condizioni mentali, alla luce della relazione del consulente medico di parte, che diagnosticava l'esistenza di uno stato depressivo grave. Un simile approfondimento non è stato mai effettuato, e pertanto l'affermazione dell'ordinanza impugnata, circa la mancanza dei presupposti per il differimento della pena essendo discrete le sue condizioni di salute, è carente e illogica. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Secondo i consolidati principi di questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2) cod.pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1 -ter, Ord.pen., la malattia da cui il detenuto è affetto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque deve esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, Rv. 251674). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, ai fini del differimento della pena, rilevano anche le patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità a cui si ispira la norma dell'art. 27 Cost., in quanto capaci cli determinare una situazione esistenziale al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata anche nelle condizioni di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Rv. 244132; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413). La patologia psichica può costituire essa stessa una causa di differimento della pena, quando sia di una gravità tale da provocare un'infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario, o da rendere l'espiazione della pena in tale forma non compatibile, per le eccessive sofferenze, con il senso di umanità (Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, Rv. 268004). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2019, ha infatti esplicitato la rilevanza della malattia psichica, dichiarando l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 1 -ter, Ord.pen., «nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ten>. La sussistenza di una patologia psichica sopravvenuta alla carcerazione deve, pertanto, essere accertata e valutata al pari delle patologie fisiche, potendo anch'essa dare luogo ad una incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria. 3. Il Tribunale di sorveglianza non ha applicato tali principi, in quanto ha valutato in modo non approfondito le condizioni di salute del ricorrente, 3 limitandosi a citare l'esito di una «osservazione», di cui non ha precisato né i tempi né le modalità, e l'impressione ricevuta, in udienza, dagli stessi componenti dell'organo giudicante. Non ha compiuto, in particolare, alcuna verifica circa le sue condizioni psichiche, benché il magistrato di sorveglianza, nel respingere in data 11 luglio 2022 la richiesta di differimento della pena per motivi di salute, avesse dato atto dell'avvenuto deposito di una consulenza medica difensiva, che diagnosticava la presenza di un «disturbo depressivo maggiore, grave», e avesse evidenziato la necessità di procedere ad un approfondimento in merito alla sussistenza di tale patologia, anche mediante una visita da parte del servizio medico interno al carcere. Il Tribunale di sorveglianza non ha espresso alcuna valutazione in merito alle condizioni di salute psichica del detenuto e alla loro compatibilità con il carcere, né risulta che la verifica sollecitata dal magistrato di sorveglianza sia stata mai effettuata. Tale valutazione è invece necessaria, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra citati, dovendo l'applicazione della più grave forma di esecuzione della pena rispettare sempre il diritto alla salute del detenuto e il senso di umanità, senza tradursi in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano o degradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempre mantenere (si veda altresì, tra le molte, Sez. 1, n.53166 del 17/10/2018, Rv. 274879). 4. Il provvedimento impugnato è quindi carente in ordine alla valutazione della compatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto, in particolare quelle psichiche, mentre tale valutazione deve essere effettuata anche quando, come nel caso presente, la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione risulti contrastata dal comportamento negativo del destinatario del beneficio. Devono, infatti, applicarsi i consolidati principi dettati da questa Corte, secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948) e «In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva 4 dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta » (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 276158). Nel presente caso deve pertanto accertarsi, se necessario mediante perizia, la effettiva sussistenza di uno stato depressivo e la sua gravità. La depressione è, infatti, una patologia che, se particolarmente grave, può risultare incompatibile con la prosecuzione della detenzione in carcere, rendendo quest'ultima una fonte di sofferenze aggiuntive, incompatibili con il concetto di rispetto della dignità umana e con la finalità rieducativa della pena, o causare il peggioramento delle condizioni psichiche del detenuto. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo giudizio, da svolgersi' con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. L'oggetto del presente provvedimento impone l'oscuramento dei dati personali, nel rispetto del diritto del detenuto alla riservatezza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 cil.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Procuratore generale,, nella persona del sostituto Giulio Romano, che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9432 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO :IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto la richiesta di concessione della liberazione condizionale o del differimento della pena per motivi di salute, avanzata da C.M. I, condannato all'ergastolo per vari delitti di omicidio, sequestro di persona, rapina aggravata, detenzione di armi e di stupefacenti. Il Tribunale ha respinto la richiesta di liberazione condizionale sottolineando, in primo luogo, la mancanza di qualunque attività del detenuto, anche solo simbolica, diretta a risarcire il danno causato dai gravissimi reati commessi, in assenza di prova della sua assoluta impossibilità a provvedervi. Ha ritenuto mancante, inoltre, il presupposto del «sicuro ravvedimento» richiesto dall'art. 176 cod.pen., perché dalla relazione di sintesi emerge che egli, pur riconoscendo le proprie responsabilità, non ha avviato un serio percorso di resipiscenza e di presa di distanza dalle precedenti condotte, come dimostrato anche dal fatto che per due volte la semilibertà, che gli era stata concessa nel 2004 e nel 2019, è stata revocata per violazione delle relative prescrizioni. Il Tribunale ha, inoltre, respinto la richiesta di differimento della pena per motivi di salute perché le sue condizioni sono apparse discrete e prive di gravi problematiche. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso C.M. , per mezzo del suo difensore avv. Roberta Cannas, articolando un unico motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta di differimento della pena senza accertare la sua salute psichica, nonostante che il magistrato di sorveglianza, pur respingendo in via provvisoria tale richiesta, avesse evidenziato la necessità di approfondire le sue condizioni mentali, alla luce della relazione del consulente medico di parte, che diagnosticava l'esistenza di uno stato depressivo grave. Un simile approfondimento non è stato mai effettuato, e pertanto l'affermazione dell'ordinanza impugnata, circa la mancanza dei presupposti per il differimento della pena essendo discrete le sue condizioni di salute, è carente e illogica. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. Secondo i consolidati principi di questa Corte, ai fini del differimento facoltativo della pena, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2) cod.pen., o della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1 -ter, Ord.pen., la malattia da cui il detenuto è affetto deve essere grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, o comunque deve esigere un trattamento sanitario non attuabile in regime di carcerazione, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, Rv. 251674). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, ai fini del differimento della pena, rilevano anche le patologie di entità tale da far apparire l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità a cui si ispira la norma dell'art. 27 Cost., in quanto capaci cli determinare una situazione esistenziale al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata anche nelle condizioni di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Rv. 244132; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413). La patologia psichica può costituire essa stessa una causa di differimento della pena, quando sia di una gravità tale da provocare un'infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario, o da rendere l'espiazione della pena in tale forma non compatibile, per le eccessive sofferenze, con il senso di umanità (Sez. 1, n. 35826 del 11/05/2016, Rv. 268004). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2019, ha infatti esplicitato la rilevanza della malattia psichica, dichiarando l'illegittimità dell'art. 47-ter, comma 1 -ter, Ord.pen., «nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ten>. La sussistenza di una patologia psichica sopravvenuta alla carcerazione deve, pertanto, essere accertata e valutata al pari delle patologie fisiche, potendo anch'essa dare luogo ad una incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria. 3. Il Tribunale di sorveglianza non ha applicato tali principi, in quanto ha valutato in modo non approfondito le condizioni di salute del ricorrente, 3 limitandosi a citare l'esito di una «osservazione», di cui non ha precisato né i tempi né le modalità, e l'impressione ricevuta, in udienza, dagli stessi componenti dell'organo giudicante. Non ha compiuto, in particolare, alcuna verifica circa le sue condizioni psichiche, benché il magistrato di sorveglianza, nel respingere in data 11 luglio 2022 la richiesta di differimento della pena per motivi di salute, avesse dato atto dell'avvenuto deposito di una consulenza medica difensiva, che diagnosticava la presenza di un «disturbo depressivo maggiore, grave», e avesse evidenziato la necessità di procedere ad un approfondimento in merito alla sussistenza di tale patologia, anche mediante una visita da parte del servizio medico interno al carcere. Il Tribunale di sorveglianza non ha espresso alcuna valutazione in merito alle condizioni di salute psichica del detenuto e alla loro compatibilità con il carcere, né risulta che la verifica sollecitata dal magistrato di sorveglianza sia stata mai effettuata. Tale valutazione è invece necessaria, sulla base dei principi giurisprudenziali sopra citati, dovendo l'applicazione della più grave forma di esecuzione della pena rispettare sempre il diritto alla salute del detenuto e il senso di umanità, senza tradursi in una condizione di sofferenza aggiuntiva ed eccessiva, ovvero in un trattamento inumano o degradante, contrastante con la finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempre mantenere (si veda altresì, tra le molte, Sez. 1, n.53166 del 17/10/2018, Rv. 274879). 4. Il provvedimento impugnato è quindi carente in ordine alla valutazione della compatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto, in particolare quelle psichiche, mentre tale valutazione deve essere effettuata anche quando, come nel caso presente, la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione risulti contrastata dal comportamento negativo del destinatario del beneficio. Devono, infatti, applicarsi i consolidati principi dettati da questa Corte, secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948) e «In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva 4 dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta » (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 276158). Nel presente caso deve pertanto accertarsi, se necessario mediante perizia, la effettiva sussistenza di uno stato depressivo e la sua gravità. La depressione è, infatti, una patologia che, se particolarmente grave, può risultare incompatibile con la prosecuzione della detenzione in carcere, rendendo quest'ultima una fonte di sofferenze aggiuntive, incompatibili con il concetto di rispetto della dignità umana e con la finalità rieducativa della pena, o causare il peggioramento delle condizioni psichiche del detenuto. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per un nuovo giudizio, da svolgersi' con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. L'oggetto del presente provvedimento impone l'oscuramento dei dati personali, nel rispetto del diritto del detenuto alla riservatezza.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 cil.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente