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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 566 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Michelangelo Mirabello) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Misura dell'incentivo all'esodo. Giurisdizione.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Vibo Valentia, del 6.3.2012, l'ex dipendente regionale ha rivendicato il diritto all'inserimento della Parte_1 tredicesima mensilità, in godimento alla data del congedo, nella base di calcolo dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo che gli è stata corrisposta ai
Pag. 1 di 5 sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 20051 sulla base della sua retribuzione lorda, ma priva della predetta mensilità accessoria. Ha chiesto al tribunale di
“dichiarare illegittimo il calcolo dell'incentivo”, operato dalla , e di CP_1 condannarla a pagargli il maggior importo che gli spetta, pari a 7.062,54 euro.
2. Il tribunale, con sentenza del 12.11.2023, ha ritenuto “dirimente …
l'esame del potere di cognizione del giudice ordinario” e, richiamata la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 600 del 1979, ha concluso che la “domanda non può validamente essere proposta davanti al giudice ordinario”. Ha quindi dichiarato “il ricorso inammissibile”.
3. Il ricorrente interpone appello perché addebita al tribunale di aver
“completamente omesso di dar conto e di offrire una valutazione” delle sue “reali pretese” che scaturiscono dal denunciato inadempimento della controparte datoriale all'obbligazione di pagamento imposta dalla “pattuizione intercorsa” al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro. Sostiene, pertanto, che spetti al giudice ordinario pronunciarsi sulla spiegata domanda di esatto adempimento, a conforto della quale richiama la sentenza n. 271/2011 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione dell'art. 44, c. 2, LR n. 15/2008 che aveva interpretato autenticamente la normativa regionale posta a fondamento della sua pretesa creditoria ed escluso la tredicesima mensilità dalla base di calcolo dell'incentivo.
Pag. 2 di 5 4. La va dichiarata contumace perché non si è costituita in appello, CP_1 nonostante vi sia stata ritualmente convenuta con atto notificato al domicilio digitale del suo difensore il 25.9.2024.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note prodotte dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Preliminarmente, la sentenza impugnata va dichiarata nulla perché, come correttamente denuncia l'appellante, non indica gli elementi da cui il tribunale ha desunto il proprio convincimento, essendo completamente priva della individuazione degli elementi della domanda (petitum e causa petendi) che ha giudicato inammissibile davanti al giudice ordinario. La sentenza, invero, consta della sola parziale riproduzione di un remoto precedente di legittimità, in tema di “divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A. … ad un facere”. Non spiega, però, perché quel precedente sia confacente al caso di specie, nel quale – in un contesto normativo totalmente innovato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dall'estensione del sindacato del giudice del lavoro, di cui il tribunale pare non aver contezza2 – la domanda proposta è di condanna ad un dare.
8. La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei fatti oggetto di controversia dei quali, per l'appunto, la sentenza non fa proprio menzione3. Si limita infatti al richiamo di un inconferente arresto giurisprudenziale di cui, lo si ribadisce, il tribunale neppure prova a giustificare
Pag. 3 di 5 l'inerenza al caso di specie. Sicché la motivazione è da reputarsi apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata4.
9. La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione della domanda di esatto adempimento formulata in ricorso e riproposta in appello5.
10. E la domanda va accolta alla stregua dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che si è consolidato in cause analoghe, intentate dai colleghi del ricorrente per rivendicare – nell'ambito di un contenzioso seriale – l'identica utilità economica.
Ai numerosi arresti della Cassazione è dunque sufficiente fare rimando per giudicare fondata la rivendicazione attorea e riconoscere l'an del diritto di credito azionato6.
11. In relazione al quantum rivendicato, si osserva che la lo ha CP_1 contestato genericamente in primo grado, limitandosi a sostenere che, ove “fosse corretto riconoscere al ricorrente l'indennità comprensiva della tredicesima,
l'importo da liquidare sarebbe di gran lunga inferiore a quanto richiesto, perché gran parte delle somme sono state già erogate”. Sennonché: a) la contestazione è generica in quanto priva di indicazioni puntuali che consentano di apprezzare una diversa ed inferiore entità della differenza che spetta al ricorrente in base al titolo che ha azionato;
b) l'eccepito pagamento è indimostrato, perché manca la prova che il ricorrente abbia ricevuto, anche solo in parte, la differenza che rivendica.
Pag. 4 di 5 12. Ne consegue, in accoglimento della domanda proposta, la condanna della a corrispondere al ricorrente l'importo differenziale che gli spetta, CP_1 maggiorato dei soli interessi legali – da computarsi dalle scadenze previste dall'art. 7 del contratto individuale di risoluzione del rapporto – e non anche della rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo degli accessori a cui soggiacciono, ai sensi dell'art. 22, c. 36, della L. 724/1994, i crediti da lavoro dei dipendenti pubblici (Cfr.
Cass. 13624/2020).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e, distratte a favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto richiesta, si liquidano in base al valore del credito riconosciuto e ai vigenti parametri tariffari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 13.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia, giudice del lavoro, n. 779/23, pubblicata in data 13.11.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, dichiarata nulla la gravata sentenza, condanna la CP_1
a pagare a l'importo di 7.062,54 euro, oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la a rifondere a controparte le spese di lite che, distratte a CP_1 favore del suo difensore, liquida in € 2.695 per il primo grado e in € 2.906 per l'appello, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 5 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita al comma 1: “Al fine di realizzare il necessario contenimento della spesa corrente e per accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestino la loro attività per l'amministrazione regionale da almeno due anni e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino alla Regione proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro viene erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”. Così dispone il comma 6: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestino la loro attività per l'amministrazione regionale da almeno due anni e che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4”. 2 Cfr. in particolare l'art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui: “Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati …”. 3 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 4 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. V. anche Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice…”. 5 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”. 6 Cfr. tra le tante Cass. 10307/2018, secondo cui “nella retribuzione mensile lorda utile ai fini del calcolo dell'indennità incentivante all'esodo ex art. 7, comma 6, della l.r. Calabria n. 8 del 2005, va inclusa anche la tredicesima mensilità, indipendentemente dalla relativa previsione nel contratto intercorso tra le parti, in ragione della sua natura retributiva ed in quanto dotata dei requisiti di fissità, continua attività, costanza e generalità”. Vds. anche Cass. 4752/2022 e i precedenti ivi indicati.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 566 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Michelangelo Mirabello) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellata contumace
Oggetto: appello sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Misura dell'incentivo all'esodo. Giurisdizione.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Vibo Valentia, del 6.3.2012, l'ex dipendente regionale ha rivendicato il diritto all'inserimento della Parte_1 tredicesima mensilità, in godimento alla data del congedo, nella base di calcolo dell'indennità supplementare di incentivazione all'esodo che gli è stata corrisposta ai
Pag. 1 di 5 sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 8 del 20051 sulla base della sua retribuzione lorda, ma priva della predetta mensilità accessoria. Ha chiesto al tribunale di
“dichiarare illegittimo il calcolo dell'incentivo”, operato dalla , e di CP_1 condannarla a pagargli il maggior importo che gli spetta, pari a 7.062,54 euro.
2. Il tribunale, con sentenza del 12.11.2023, ha ritenuto “dirimente …
l'esame del potere di cognizione del giudice ordinario” e, richiamata la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 600 del 1979, ha concluso che la “domanda non può validamente essere proposta davanti al giudice ordinario”. Ha quindi dichiarato “il ricorso inammissibile”.
3. Il ricorrente interpone appello perché addebita al tribunale di aver
“completamente omesso di dar conto e di offrire una valutazione” delle sue “reali pretese” che scaturiscono dal denunciato inadempimento della controparte datoriale all'obbligazione di pagamento imposta dalla “pattuizione intercorsa” al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro. Sostiene, pertanto, che spetti al giudice ordinario pronunciarsi sulla spiegata domanda di esatto adempimento, a conforto della quale richiama la sentenza n. 271/2011 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione dell'art. 44, c. 2, LR n. 15/2008 che aveva interpretato autenticamente la normativa regionale posta a fondamento della sua pretesa creditoria ed escluso la tredicesima mensilità dalla base di calcolo dell'incentivo.
Pag. 2 di 5 4. La va dichiarata contumace perché non si è costituita in appello, CP_1 nonostante vi sia stata ritualmente convenuta con atto notificato al domicilio digitale del suo difensore il 25.9.2024.
5. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note prodotte dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è fondato.
7. Preliminarmente, la sentenza impugnata va dichiarata nulla perché, come correttamente denuncia l'appellante, non indica gli elementi da cui il tribunale ha desunto il proprio convincimento, essendo completamente priva della individuazione degli elementi della domanda (petitum e causa petendi) che ha giudicato inammissibile davanti al giudice ordinario. La sentenza, invero, consta della sola parziale riproduzione di un remoto precedente di legittimità, in tema di “divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A. … ad un facere”. Non spiega, però, perché quel precedente sia confacente al caso di specie, nel quale – in un contesto normativo totalmente innovato dalla privatizzazione del pubblico impiego e dall'estensione del sindacato del giudice del lavoro, di cui il tribunale pare non aver contezza2 – la domanda proposta è di condanna ad un dare.
8. La motivazione si presenta, quindi, priva di qualsivoglia disamina logica e giuridica dei fatti oggetto di controversia dei quali, per l'appunto, la sentenza non fa proprio menzione3. Si limita infatti al richiamo di un inconferente arresto giurisprudenziale di cui, lo si ribadisce, il tribunale neppure prova a giustificare
Pag. 3 di 5 l'inerenza al caso di specie. Sicché la motivazione è da reputarsi apparente e ciò determina la nullità della sentenza impugnata4.
9. La stigmatizzata nullità impone al Collegio di ovviare all'omessa delibazione della domanda di esatto adempimento formulata in ricorso e riproposta in appello5.
10. E la domanda va accolta alla stregua dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che si è consolidato in cause analoghe, intentate dai colleghi del ricorrente per rivendicare – nell'ambito di un contenzioso seriale – l'identica utilità economica.
Ai numerosi arresti della Cassazione è dunque sufficiente fare rimando per giudicare fondata la rivendicazione attorea e riconoscere l'an del diritto di credito azionato6.
11. In relazione al quantum rivendicato, si osserva che la lo ha CP_1 contestato genericamente in primo grado, limitandosi a sostenere che, ove “fosse corretto riconoscere al ricorrente l'indennità comprensiva della tredicesima,
l'importo da liquidare sarebbe di gran lunga inferiore a quanto richiesto, perché gran parte delle somme sono state già erogate”. Sennonché: a) la contestazione è generica in quanto priva di indicazioni puntuali che consentano di apprezzare una diversa ed inferiore entità della differenza che spetta al ricorrente in base al titolo che ha azionato;
b) l'eccepito pagamento è indimostrato, perché manca la prova che il ricorrente abbia ricevuto, anche solo in parte, la differenza che rivendica.
Pag. 4 di 5 12. Ne consegue, in accoglimento della domanda proposta, la condanna della a corrispondere al ricorrente l'importo differenziale che gli spetta, CP_1 maggiorato dei soli interessi legali – da computarsi dalle scadenze previste dall'art. 7 del contratto individuale di risoluzione del rapporto – e non anche della rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo degli accessori a cui soggiacciono, ai sensi dell'art. 22, c. 36, della L. 724/1994, i crediti da lavoro dei dipendenti pubblici (Cfr.
Cass. 13624/2020).
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e, distratte a favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto richiesta, si liquidano in base al valore del credito riconosciuto e ai vigenti parametri tariffari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 13.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia, giudice del lavoro, n. 779/23, pubblicata in data 13.11.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, dichiarata nulla la gravata sentenza, condanna la CP_1
a pagare a l'importo di 7.062,54 euro, oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. Condanna la a rifondere a controparte le spese di lite che, distratte a CP_1 favore del suo difensore, liquida in € 2.695 per il primo grado e in € 2.906 per l'appello, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/10/2024.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che così recita al comma 1: “Al fine di realizzare il necessario contenimento della spesa corrente e per accelerare il processo di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestino la loro attività per l'amministrazione regionale da almeno due anni e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino alla Regione proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro viene erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni”. Così dispone il comma 6: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestino la loro attività per l'amministrazione regionale da almeno due anni e che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4”. 2 Cfr. in particolare l'art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui: “Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati …”. 3 Cfr. Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice …”. Cfr. in mot. Cass. SU 6599/2016: “Né può essere lasciato all'occasionale arbitrio dell'interprete integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie possibili argomentazioni motivazionali (ancorchè rispettose dei fatti accertati ed elencati come premesse nel testo della medesima sentenza). L'impossibilità di individuare l'effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata”. 4 Cass. 4891/2000: “Il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica”. V. anche Cass. 10021/2023: “… è possibile ravvisare una motivazione apparente nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice…”. 5 Cass. 28838/2008: “Il giudice d'appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice …”. 6 Cfr. tra le tante Cass. 10307/2018, secondo cui “nella retribuzione mensile lorda utile ai fini del calcolo dell'indennità incentivante all'esodo ex art. 7, comma 6, della l.r. Calabria n. 8 del 2005, va inclusa anche la tredicesima mensilità, indipendentemente dalla relativa previsione nel contratto intercorso tra le parti, in ragione della sua natura retributiva ed in quanto dotata dei requisiti di fissità, continua attività, costanza e generalità”. Vds. anche Cass. 4752/2022 e i precedenti ivi indicati.