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Articolo 1 della Legge 29 marzo 1965, n. 338
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Legge 29 marzo 1965, n. 338
Articolo 1 della Legge 29 marzo 1965, n. 338
Versione
11 maggio 1965
Art. 1.
All'Accademia nazionale dei Lincei e' concesso un contributo straordinario di L. 71.586.000.
Entrata in vigore il 11 maggio 1965
Vedi fonte istituzionale
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