Versione
12 marzo 1991
12 marzo 1991
Art. 4. Garanzia di solvenza 1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
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- 1. che contratto è e come funzionaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 21 dicembre 2020 · 14.006143
[…] A differenza di altri contratti finanziari, disciplinati secondo le norme del codice civile, ai sensi dell'articolo 4 della legge 52/1991 il cedente garantisce la solvibilità del creditore. […]
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Giurisprudenza • 77
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 09/09/2025, n. 5442Provvedimento: […] 16850/2017; Cass. n.10004/2003 Cass., n. 684/2001; Cass. n. 9875/2020). La cessione di credito è quindi lo strumento formale adoperato nel contratto di factoring, con la particolarità che la garanzia della solvenza del debitore è eventuale nella disciplina codicistica della cessione, mentre costituisce un naturale negotii del factoring secondo quanto dispone l'art. 4 della legge 52/1991; ma pur tuttavia la disciplina fondamentale di questo strumento rimane identica;Leggi di più...
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