Articolo 4 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 marzo 1991
Art. 4. Garanzia di solvenza 1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
Entrata in vigore il 12 marzo 1991
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