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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 23/10/2024, assunta in decisione in data 25/02/2025, da:
(C.F. ), con il proc. dom. Parte_1 C.F._1 avv. PONTI CHRISTIAN, giusta procura in atti, nei confronti di
C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
GALLI ALESSANDRO, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 600/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come segue: “- Nel merito, in via principale: revocare, per i motivi di cui in atti, l'assegnazione della casa familiare in favore della Sig.ra
1 RU a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo al presente giudizio.
Nel merito, in via subordinata: rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti del Sig. in quanto infondate CP_1 Parte_1
in fatto ed in diritto. - In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
Per Parte convenuta: “Nel merito ed in via principale: I - rigettare il “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio” - privo di alcun riferimento normativo - introdotto dal sig. per mancanza dei presupposti di legge e, Parte_1
per l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 2805/2001 pronunciata il 15.10-17.11.2001 dal Tribunale di Bergamo (Cron. 2544); II - nel merito ed in via subordinata, rigettare il “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio” proposto dal sig. perché in evidente contrasto con Parte_1
gli accordi presentati dalle parti innanzi al Tribunale ed omologati in sede di separazione ed accolti in sede di divorzio successivo e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 2805/001 pronunciata il 15.10-17.11.2001 dal Tribunale di Bergamo (Cron. 2544); III - nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale intendesse revocare
l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra riconoscere Controparte_1
a quest'ultima a titolo di compensazione per la perdita della predetta assegnazione
e, per l'effetto condannarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma mensile di Euro 800,00. IV - In ogni caso: spese di Controparte_1
causa interamente rifuse, tenendo presente che la sig.ra è stata ammessa al CP_1
Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di
Bergmo n. 600-2024 del 17.12.2024. In via istruttoria: si indicano – per quanto fosse ritenuto necessario - quali persone informate il sig. Cologno al Testimone_1
Serio, Via Buonarroti n. 14, in ordine ai seguenti capitoli testimoniali: “Vero che i lavori straordinari relativi allo stabile di Cologno al Serio, Via Buonarroti n. 14,
(tra gli altri la sostituzione del cancello carraio, il rifacimento delle facciate, il rifacimento del cortile;
la sostituzione del citofono) sono stati decisi da me, dalla sig.ra e dalla sig.ra ”. “Vero che Parte_2 Controparte_1
l'impegno economico per l'esecuzione dei lavori di cui a capitolo precedente (tra gli altri la sostituzione del cancello carraio, il rifacimento delle facciate, il rifacimento
2 del cortile;
la sostituzione del citofono) è stato sostenuto in via esclusiva da me, dalla sig.ra e dalla sig.ra ”. Parte_2 Controparte_1
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, – premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con nell'anno 1980, di essersi Controparte_1 separato consensualmente nell'anno 1997 e che, con sentenza di questo Tribunale n.
2805/2001, emessa il 15/10/2001, pubblicata in data 17/11/2001, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale – nella presente sede, dando atto che dall'unione matrimoniale non era nata prole, chiedeva al Tribunale adito di revocare
l'assegnazione della casa familiare disposta in favore della ex coniuge, in quanto di sua esclusiva proprietà.
A sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, l'odierno ricorrente deduceva che, in data 01/03/2020, gli ex coniugi avevano anche sottoscritto un contratto di comodato prevedendo espressamente l'obbligo della signora di restituire l'immobile a semplice richiesta del comodante;
che, CP_1 pertanto, in data 19/10/2023, formalizzava il recesso dal contratto di Parte_1 comodato invitando la ex coniuge a riconsegnare l'immobile di sua proprietà; che, tuttavia, con missiva del 24/11/2023, la comodataria si opponeva alla restituzione di tale bene, sostenendo di poterlo occupare in virtù della sentenza di divorzio nella quale era stata prevista l'assegnazione dell'immobile in suo favore;
che, nonostante il tentativo di comporre bonariamente la vertenza, anche mediante l'avvio di un procedimento di mediazione, non era stato possibile risolvere la questione;
che il bene in oggetto era pervenuto all'odierno ricorrente in via successoria, ovvero a seguito della morte del di lui padre, e che, in data 28/07/1998, egli aveva acquisito l'intero diritto di nuda proprietà gravando sul bene il diritto di usufrutto vitalizio in favore della di lui madre, diritto che si estingueva nel 2007 a seguito della sopravvenuta morte dell'usufruttuaria; che, dunque, il predetto immobile non aveva mai formato oggetto di comunione dei beni tra i coniugi e la scelta condivisa tra loro di disporre una assegnazione del bene a favore della signora dipendeva dal CP_1
3 fatto che costei aveva manifestato, a quel tempo, l'intenzione di acquistare il bene;
che, ad oggi, ntendeva procedere alla vendita dell'immobile, avendo già Parte_1 individuato un potenziale acquirente, sicché necessitava di rientrare nella piena disponibilità dello stesso;
che, comunque, la ex coniuge era comproprietaria, con la di lei sorella, di un altro immobile e annesso garage sito in Zanica, gravato da diritto di usufrutto in favore della di lei madre;
che, in ogni caso, l'assegnazione della casa familiare era un istituto finalizzato all'esclusiva tutela della prole e la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che l'assegnazione non potesse essere disposta, in assenza di figli, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, in sostituzione dell'assegno di mantenimento. Con la prima memoria di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c., il ricorrente ribadiva la necessità di rientrare nella piena disponibilità dell'immobile di cui è proprietario, avendo già individuato un soggetto interessato all'acquisto ed avendo già siglato un contratto preliminare di compravendita nel mese di novembre 2024; che, peraltro, le sue condizioni economiche e patrimoniali si erano deteriorate, essendosi rispostato nell'anno 2004 ed avendo assunto nuovi oneri finanziari;
che, comunque, secondo la più recente giurisprudenza, le pattuizioni tra i coniugi riguardanti il trasferimento di beni immobili o transazioni, se non trasfuse nella sentenza di omologa o di divorzio, sarebbero estranee al procedimento di revisione, in quanto da considerarsi contratti che non rientrano nella valutazione del giudice in sede di revisione. In ultimo, contestava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di un contributo economico in favore della ex coniuge, affermando che era in grado di mantenersi CP_1 autonomamente grazie alla pensione di circa 800 euro al mese e al recupero fiscale connesso ad alcuni lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile familiare, oltre ad essere nuda proprietaria di un immobile in Zanica dove avrebbe potuto trasferirsi.
Concludeva affermando, altresì, che la ex coniuge aveva già beneficiato di un importante riconoscimento economico usufruendo gratuitamente, per 27 anni, di un immobile di cui non era proprietaria.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/01/2025 si costituiva la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda avanzata in ricorso, con conseguente conferma di tutte le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio pronunciata inter partes; solo in via subordinata, in ipotesi di
4 revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, chiedeva che le venisse riconosciuto un importo di euro 800,00 al mese, a titolo di compensazione per la perdita della predetta assegnazione.
Nel merito, la convenuta eccepiva l'insussistenza di motivi sopravvenuti che avrebbero potuto giustificare una revisione delle condizioni di divorzio;
che le parti si separavano e poi divorziavano congiuntamente, dunque, formalizzando degli accordi che già in sede di separazione prevedevano la permuta di due immobili, da un lato, l'appartamento sito a Cologno al Serio, già di proprietà di Parte_1 avendo ella contribuito alla realizzazione del bene, e, dall'altro lato, l'immobile sito a Borno, in provincia di Brescia, che l'ex marito avrebbe potuto vendere a terzi trattenendo l'intero prezzo di vendita;
che tale accordo veniva anche formalizzato dalle parti mediante la scrittura privata datata 16/10/1997; che, nonostante la evidente disparità economica tra gli ex coniugi, in ragione di queste attribuzioni, nulla veniva previsto a titolo di assegno di mantenimento o divorzile;
che, comunque, il contratto di comodato ex adverso prodotto era un contratto simulato, cioè sottoscritto dalle parti ai soli fini fiscali per consentire a RU di beneficiare degli sgravi connessi al miglioramento energetico dell'immobile, a fronte della spesa che la medesima aveva sostenuto per sostituire la caldaia. Nella seconda memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., la convenuta aggiungeva che la stipulazione del contratto preliminare di compravendita non poteva essere considerato vero e proprio motivo sopravvenuto, posto che il ricorrente non vantava alcun diritto sull'immobile assegnato alla ex coniuge, già oggetto di permuta con altro bene;
che, in ogni caso, il prezzo di vendita fissato nel preliminare era ben superiore al valore di mercato e, comunque, la cessione del bene a terzi non sarebbe stata opponibile alla odierna convenuta. In ultimo, deduceva di aver contribuito alla formazione del patrimonio dell'ex marito, avendo da sempre versato il proprio stipendio sul conto corrente comune tanto che l'appartamento per cui veniva domandata la revoca della assegnazione non è pervenuto a per effetto della successione mortis Parte_1 causa del genitore ma era stato “costruito” dai coniugi, anche grazie all'apporto della odierna convenuta.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data
25/02/2025, esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, i difensori
5 precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che, all'esito, veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per i motivi di seguito enunciati.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la causa ha natura documentale e che, pertanto, paiono del tutto superflue e ininfluenti ai fini della decisione le istanze di prova orale reiterate dalla difesa della convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
In termini generali, prima di entrare nel merito della vicenda, pare opportuno ricordare che la sentenza di divorzio (così come quella di separazione), per quanto concerne le statuizioni di carattere patrimoniale ivi contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, sicché la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla pronuncia della sentenza di divorzio (o di separazione), può dar luogo a quei
«giustificati motivi» che consentono alla parte interessata di avanzare richiesta di modifica dei provvedimenti vigenti ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che, quando sopravvengano «giustificati motivi» con riferimento alla valorizzazione delle variazioni patrimoniali nelle posizioni degli ex coniugi, per giurisprudenza pacifica e costante, la fissazione per la prima volta di un assegno divorzile può avvenire nell'ambito del giudizio di revisione delle statuizioni di divorzio (cfr. Cass. 2 febbraio 2006 n. 2339, Cass. 25 agosto 2005 n. 17320; Cass. 24 settembre 2002 n. 13860; Cass. 28 gennaio 2000 n.
958).
Come anzidetto, la domanda di modifica delle previsioni contenute nella sentenza di divorzio (o di separazione) può riguardare sicuramente, oltre a tutte le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento della prole - che non rilevano in questa sede - anche il mantenimento del coniuge e l'assegnazione della casa coniugale, quali condizioni accessorie alla pronuncia di separazione o di divorzio sulle quali l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi. Diversamente, la revoca o la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio non può avere ad oggetto né lo stato di separati o la condizione di divorziati, né gli accordi patrimoniali autonomi che spesso le parti stipulano in sede di separazione o di divorzio per regolamentare tra loro rapporti di natura economica e patrimoniale che, però, esulano dal contenuto necessario della decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere.
6 La giurisprudenza di merito e di legittimità, negli ultimi anni, ha avuto modo di chiarire come formano oggetto di accordi patrimoniali autonomi, non revocabili o modificabili dall'autorità giudiziaria, il riconoscimento della comproprietà della casa familiare e l'attribuzione di diritti di godimento (Cass. 26 luglio 2018 n. 19847), le clausole con le quali i coniugi si impegnano alla futura vendita dell'immobile adibito a casa coniugale (Cass. 22 novembre 2007 n. 24321) o la clausola avente ad oggetto il trasferimento di un immobile concordata in occasione della separazione (Cass. 24 febbraio 2021 n. 5061). Proprio la giurisprudenza della Corte di Cassazione da ultimo citata ha ricordato che la separazione consensuale (ma lo stesso principio vale per il divorzio congiunto) è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - e un contenuto eventuale, che trova solo “occasione” nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata; ne consegue, a parere dei giudici di legittimità, che questi accordi patrimoniali non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 c.p.c., o anche in sede di divorzio ex art. 9 Legge div. - norme abrogate e sostituite dall'art. 473-bis.29 c.p.c. – laddove la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, non già i patti autonomi che regolano i reciproci rapporti tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Fatta questa premessa, venendo al caso di specie, pare evidente a questo Tribunale che la statuizione contenuta nel ricorso di separazione consensuale, confermata in sede di divorzio congiunto, per la quale le parti concordavano che la casa coniugale di Cologno al Serio sarebbe stata assegnata alla signora costituisce una CP_1 clausola frutto di autonoma contrattazione delle parti, esulando dal contenuto necessario della pronuncia di separazione e di divorzio.
A questo proposito, pare appena il caso di ricordare che già secondo il “diritto vivente” formatosi nella vigenza dell'art. 155, co. IV c.c., l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all'affidamento della prole, in quanto strettamente funzionale all'interesse dei figli. La Corte Costituzionale ha chiarito in alcune pronunce che gli obblighi di mantenimento della prole comprendono in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla
7 prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost. sent. n. 166 del
1998) e che, nel “nuovo regime”, in cui scompariva il “criterio preferenziale” per l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento della prole,
l'attribuzione dell'alloggio era comunque espressamente condizionata all'interesse dei figli e, pure in sede di revisione, resta[va] imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti per assumere ogni determinazione in ordine all'assegnazione dell'immobile (Corte Cost. sent. n. 308 del 2008).
Ora, costituendo dato pacifico che, in assenza di prole minorenne o di prole maggiorenne non economicamente indipendente da tutelare, non vi erano i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c. per disporre l'assegnazione della casa coniugale, il termine “assegnata” è stato impropriamente utilizzato dalle parti per indicare l'accordo in base al quale la signora avrebbe potuto continuare ad CP_1
occupare il bene immobile di proprietà di Parte_1
Dunque, trattandosi di clausola avente natura contrattuale ex art. 1372 c.c., per tutto quanto sopra esposto non potrà formare oggetto di revoca o modifica da parte del
Tribunale in sede di revisione delle condizioni di divorzio, ragion per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, pur essendo libere le parti di ricorrere all'Autorità giudiziaria con una autonoma causa di cognizione, al fine di far accertare la validità
e l'efficacia del diritto della signora di continuare a godere dell'immobile, per CP_1
fare valere o contestare la validità e l'efficacia delle pattuizioni inerenti alla permuta di beni immobili e di quelle contenute nel contratto di comodato d'uso siglato inter partes.
Dichiarata l'inammissibilità della domanda di revisione della sentenza di divorzio, deve ritenersi assorbita la domanda di riconoscimento di un contributo economico da parte della ex moglie, avanzata in via subordinata e riconvenzionale, non ravvisandosi, allo stato attuale, uno squilibrio delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi tale da giustificare il riconoscimento di un assegno.
8 A fronte della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata o assorbita ogni altra domanda, eccezione ed istanza, anche di natura istruttoria, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 23/10/2024, assunta in decisione in data 25/02/2025, da:
(C.F. ), con il proc. dom. Parte_1 C.F._1 avv. PONTI CHRISTIAN, giusta procura in atti, nei confronti di
C.F. ), con il proc. dom. avv. Controparte_1 C.F._2
GALLI ALESSANDRO, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 600/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente precisate come segue: “- Nel merito, in via principale: revocare, per i motivi di cui in atti, l'assegnazione della casa familiare in favore della Sig.ra
1 RU a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo al presente giudizio.
Nel merito, in via subordinata: rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti del Sig. in quanto infondate CP_1 Parte_1
in fatto ed in diritto. - In ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
Per Parte convenuta: “Nel merito ed in via principale: I - rigettare il “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio” - privo di alcun riferimento normativo - introdotto dal sig. per mancanza dei presupposti di legge e, Parte_1
per l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 2805/2001 pronunciata il 15.10-17.11.2001 dal Tribunale di Bergamo (Cron. 2544); II - nel merito ed in via subordinata, rigettare il “Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio” proposto dal sig. perché in evidente contrasto con Parte_1
gli accordi presentati dalle parti innanzi al Tribunale ed omologati in sede di separazione ed accolti in sede di divorzio successivo e, per l'effetto, confermare tutte le statuizioni contenute nella sentenza n. 2805/001 pronunciata il 15.10-17.11.2001 dal Tribunale di Bergamo (Cron. 2544); III - nel merito ed in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale intendesse revocare
l'assegnazione della ex casa coniugale alla sig.ra riconoscere Controparte_1
a quest'ultima a titolo di compensazione per la perdita della predetta assegnazione
e, per l'effetto condannarsi il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma mensile di Euro 800,00. IV - In ogni caso: spese di Controparte_1
causa interamente rifuse, tenendo presente che la sig.ra è stata ammessa al CP_1
Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di
Bergmo n. 600-2024 del 17.12.2024. In via istruttoria: si indicano – per quanto fosse ritenuto necessario - quali persone informate il sig. Cologno al Testimone_1
Serio, Via Buonarroti n. 14, in ordine ai seguenti capitoli testimoniali: “Vero che i lavori straordinari relativi allo stabile di Cologno al Serio, Via Buonarroti n. 14,
(tra gli altri la sostituzione del cancello carraio, il rifacimento delle facciate, il rifacimento del cortile;
la sostituzione del citofono) sono stati decisi da me, dalla sig.ra e dalla sig.ra ”. “Vero che Parte_2 Controparte_1
l'impegno economico per l'esecuzione dei lavori di cui a capitolo precedente (tra gli altri la sostituzione del cancello carraio, il rifacimento delle facciate, il rifacimento
2 del cortile;
la sostituzione del citofono) è stato sostenuto in via esclusiva da me, dalla sig.ra e dalla sig.ra ”. Parte_2 Controparte_1
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, – premettendo Parte_1 di aver contratto matrimonio con nell'anno 1980, di essersi Controparte_1 separato consensualmente nell'anno 1997 e che, con sentenza di questo Tribunale n.
2805/2001, emessa il 15/10/2001, pubblicata in data 17/11/2001, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale – nella presente sede, dando atto che dall'unione matrimoniale non era nata prole, chiedeva al Tribunale adito di revocare
l'assegnazione della casa familiare disposta in favore della ex coniuge, in quanto di sua esclusiva proprietà.
A sostegno della domanda di modifica delle condizioni di divorzio, l'odierno ricorrente deduceva che, in data 01/03/2020, gli ex coniugi avevano anche sottoscritto un contratto di comodato prevedendo espressamente l'obbligo della signora di restituire l'immobile a semplice richiesta del comodante;
che, CP_1 pertanto, in data 19/10/2023, formalizzava il recesso dal contratto di Parte_1 comodato invitando la ex coniuge a riconsegnare l'immobile di sua proprietà; che, tuttavia, con missiva del 24/11/2023, la comodataria si opponeva alla restituzione di tale bene, sostenendo di poterlo occupare in virtù della sentenza di divorzio nella quale era stata prevista l'assegnazione dell'immobile in suo favore;
che, nonostante il tentativo di comporre bonariamente la vertenza, anche mediante l'avvio di un procedimento di mediazione, non era stato possibile risolvere la questione;
che il bene in oggetto era pervenuto all'odierno ricorrente in via successoria, ovvero a seguito della morte del di lui padre, e che, in data 28/07/1998, egli aveva acquisito l'intero diritto di nuda proprietà gravando sul bene il diritto di usufrutto vitalizio in favore della di lui madre, diritto che si estingueva nel 2007 a seguito della sopravvenuta morte dell'usufruttuaria; che, dunque, il predetto immobile non aveva mai formato oggetto di comunione dei beni tra i coniugi e la scelta condivisa tra loro di disporre una assegnazione del bene a favore della signora dipendeva dal CP_1
3 fatto che costei aveva manifestato, a quel tempo, l'intenzione di acquistare il bene;
che, ad oggi, ntendeva procedere alla vendita dell'immobile, avendo già Parte_1 individuato un potenziale acquirente, sicché necessitava di rientrare nella piena disponibilità dello stesso;
che, comunque, la ex coniuge era comproprietaria, con la di lei sorella, di un altro immobile e annesso garage sito in Zanica, gravato da diritto di usufrutto in favore della di lei madre;
che, in ogni caso, l'assegnazione della casa familiare era un istituto finalizzato all'esclusiva tutela della prole e la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che l'assegnazione non potesse essere disposta, in assenza di figli, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, in sostituzione dell'assegno di mantenimento. Con la prima memoria di cui all'art. 473- bis.17 c.p.c., il ricorrente ribadiva la necessità di rientrare nella piena disponibilità dell'immobile di cui è proprietario, avendo già individuato un soggetto interessato all'acquisto ed avendo già siglato un contratto preliminare di compravendita nel mese di novembre 2024; che, peraltro, le sue condizioni economiche e patrimoniali si erano deteriorate, essendosi rispostato nell'anno 2004 ed avendo assunto nuovi oneri finanziari;
che, comunque, secondo la più recente giurisprudenza, le pattuizioni tra i coniugi riguardanti il trasferimento di beni immobili o transazioni, se non trasfuse nella sentenza di omologa o di divorzio, sarebbero estranee al procedimento di revisione, in quanto da considerarsi contratti che non rientrano nella valutazione del giudice in sede di revisione. In ultimo, contestava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il riconoscimento di un contributo economico in favore della ex coniuge, affermando che era in grado di mantenersi CP_1 autonomamente grazie alla pensione di circa 800 euro al mese e al recupero fiscale connesso ad alcuni lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile familiare, oltre ad essere nuda proprietaria di un immobile in Zanica dove avrebbe potuto trasferirsi.
Concludeva affermando, altresì, che la ex coniuge aveva già beneficiato di un importante riconoscimento economico usufruendo gratuitamente, per 27 anni, di un immobile di cui non era proprietaria.
Con comparsa di risposta depositata in data 24/01/2025 si costituiva la convenuta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda avanzata in ricorso, con conseguente conferma di tutte le statuizioni contenute nella sentenza di divorzio pronunciata inter partes; solo in via subordinata, in ipotesi di
4 revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale, chiedeva che le venisse riconosciuto un importo di euro 800,00 al mese, a titolo di compensazione per la perdita della predetta assegnazione.
Nel merito, la convenuta eccepiva l'insussistenza di motivi sopravvenuti che avrebbero potuto giustificare una revisione delle condizioni di divorzio;
che le parti si separavano e poi divorziavano congiuntamente, dunque, formalizzando degli accordi che già in sede di separazione prevedevano la permuta di due immobili, da un lato, l'appartamento sito a Cologno al Serio, già di proprietà di Parte_1 avendo ella contribuito alla realizzazione del bene, e, dall'altro lato, l'immobile sito a Borno, in provincia di Brescia, che l'ex marito avrebbe potuto vendere a terzi trattenendo l'intero prezzo di vendita;
che tale accordo veniva anche formalizzato dalle parti mediante la scrittura privata datata 16/10/1997; che, nonostante la evidente disparità economica tra gli ex coniugi, in ragione di queste attribuzioni, nulla veniva previsto a titolo di assegno di mantenimento o divorzile;
che, comunque, il contratto di comodato ex adverso prodotto era un contratto simulato, cioè sottoscritto dalle parti ai soli fini fiscali per consentire a RU di beneficiare degli sgravi connessi al miglioramento energetico dell'immobile, a fronte della spesa che la medesima aveva sostenuto per sostituire la caldaia. Nella seconda memoria di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., la convenuta aggiungeva che la stipulazione del contratto preliminare di compravendita non poteva essere considerato vero e proprio motivo sopravvenuto, posto che il ricorrente non vantava alcun diritto sull'immobile assegnato alla ex coniuge, già oggetto di permuta con altro bene;
che, in ogni caso, il prezzo di vendita fissato nel preliminare era ben superiore al valore di mercato e, comunque, la cessione del bene a terzi non sarebbe stata opponibile alla odierna convenuta. In ultimo, deduceva di aver contribuito alla formazione del patrimonio dell'ex marito, avendo da sempre versato il proprio stipendio sul conto corrente comune tanto che l'appartamento per cui veniva domandata la revoca della assegnazione non è pervenuto a per effetto della successione mortis Parte_1 causa del genitore ma era stato “costruito” dai coniugi, anche grazie all'apporto della odierna convenuta.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data
25/02/2025, esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, i difensori
5 precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che, all'esito, veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per i motivi di seguito enunciati.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la causa ha natura documentale e che, pertanto, paiono del tutto superflue e ininfluenti ai fini della decisione le istanze di prova orale reiterate dalla difesa della convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
In termini generali, prima di entrare nel merito della vicenda, pare opportuno ricordare che la sentenza di divorzio (così come quella di separazione), per quanto concerne le statuizioni di carattere patrimoniale ivi contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, sicché la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla pronuncia della sentenza di divorzio (o di separazione), può dar luogo a quei
«giustificati motivi» che consentono alla parte interessata di avanzare richiesta di modifica dei provvedimenti vigenti ex art. 473-bis.29 c.p.c.
Peraltro, è appena il caso di sottolineare che, quando sopravvengano «giustificati motivi» con riferimento alla valorizzazione delle variazioni patrimoniali nelle posizioni degli ex coniugi, per giurisprudenza pacifica e costante, la fissazione per la prima volta di un assegno divorzile può avvenire nell'ambito del giudizio di revisione delle statuizioni di divorzio (cfr. Cass. 2 febbraio 2006 n. 2339, Cass. 25 agosto 2005 n. 17320; Cass. 24 settembre 2002 n. 13860; Cass. 28 gennaio 2000 n.
958).
Come anzidetto, la domanda di modifica delle previsioni contenute nella sentenza di divorzio (o di separazione) può riguardare sicuramente, oltre a tutte le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento della prole - che non rilevano in questa sede - anche il mantenimento del coniuge e l'assegnazione della casa coniugale, quali condizioni accessorie alla pronuncia di separazione o di divorzio sulle quali l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi. Diversamente, la revoca o la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione o di divorzio non può avere ad oggetto né lo stato di separati o la condizione di divorziati, né gli accordi patrimoniali autonomi che spesso le parti stipulano in sede di separazione o di divorzio per regolamentare tra loro rapporti di natura economica e patrimoniale che, però, esulano dal contenuto necessario della decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere.
6 La giurisprudenza di merito e di legittimità, negli ultimi anni, ha avuto modo di chiarire come formano oggetto di accordi patrimoniali autonomi, non revocabili o modificabili dall'autorità giudiziaria, il riconoscimento della comproprietà della casa familiare e l'attribuzione di diritti di godimento (Cass. 26 luglio 2018 n. 19847), le clausole con le quali i coniugi si impegnano alla futura vendita dell'immobile adibito a casa coniugale (Cass. 22 novembre 2007 n. 24321) o la clausola avente ad oggetto il trasferimento di un immobile concordata in occasione della separazione (Cass. 24 febbraio 2021 n. 5061). Proprio la giurisprudenza della Corte di Cassazione da ultimo citata ha ricordato che la separazione consensuale (ma lo stesso principio vale per il divorzio congiunto) è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - e un contenuto eventuale, che trova solo “occasione” nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata; ne consegue, a parere dei giudici di legittimità, che questi accordi patrimoniali non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex articolo 710 c.p.c., o anche in sede di divorzio ex art. 9 Legge div. - norme abrogate e sostituite dall'art. 473-bis.29 c.p.c. – laddove la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, non già i patti autonomi che regolano i reciproci rapporti tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
Fatta questa premessa, venendo al caso di specie, pare evidente a questo Tribunale che la statuizione contenuta nel ricorso di separazione consensuale, confermata in sede di divorzio congiunto, per la quale le parti concordavano che la casa coniugale di Cologno al Serio sarebbe stata assegnata alla signora costituisce una CP_1 clausola frutto di autonoma contrattazione delle parti, esulando dal contenuto necessario della pronuncia di separazione e di divorzio.
A questo proposito, pare appena il caso di ricordare che già secondo il “diritto vivente” formatosi nella vigenza dell'art. 155, co. IV c.c., l'assegnazione della casa coniugale era strettamente legata all'affidamento della prole, in quanto strettamente funzionale all'interesse dei figli. La Corte Costituzionale ha chiarito in alcune pronunce che gli obblighi di mantenimento della prole comprendono in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla
7 prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost. sent. n. 166 del
1998) e che, nel “nuovo regime”, in cui scompariva il “criterio preferenziale” per l'assegnazione della casa familiare costituito dall'affidamento della prole,
l'attribuzione dell'alloggio era comunque espressamente condizionata all'interesse dei figli e, pure in sede di revisione, resta[va] imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti per assumere ogni determinazione in ordine all'assegnazione dell'immobile (Corte Cost. sent. n. 308 del 2008).
Ora, costituendo dato pacifico che, in assenza di prole minorenne o di prole maggiorenne non economicamente indipendente da tutelare, non vi erano i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c. per disporre l'assegnazione della casa coniugale, il termine “assegnata” è stato impropriamente utilizzato dalle parti per indicare l'accordo in base al quale la signora avrebbe potuto continuare ad CP_1
occupare il bene immobile di proprietà di Parte_1
Dunque, trattandosi di clausola avente natura contrattuale ex art. 1372 c.c., per tutto quanto sopra esposto non potrà formare oggetto di revoca o modifica da parte del
Tribunale in sede di revisione delle condizioni di divorzio, ragion per cui il ricorso va dichiarato inammissibile, pur essendo libere le parti di ricorrere all'Autorità giudiziaria con una autonoma causa di cognizione, al fine di far accertare la validità
e l'efficacia del diritto della signora di continuare a godere dell'immobile, per CP_1
fare valere o contestare la validità e l'efficacia delle pattuizioni inerenti alla permuta di beni immobili e di quelle contenute nel contratto di comodato d'uso siglato inter partes.
Dichiarata l'inammissibilità della domanda di revisione della sentenza di divorzio, deve ritenersi assorbita la domanda di riconoscimento di un contributo economico da parte della ex moglie, avanzata in via subordinata e riconvenzionale, non ravvisandosi, allo stato attuale, uno squilibrio delle condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi tale da giustificare il riconoscimento di un assegno.
8 A fronte della reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, rigettata o assorbita ogni altra domanda, eccezione ed istanza, anche di natura istruttoria, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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