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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8985/2020
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 8985/2020 vertente
tra
TU OM rappresentato e difeso dall'Avv. Angela De Mario e Giovanna
Gonnella
RICORRENTE
e
SOUTH ADRIATIC SHIPPING AG. S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Milani
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa Procoli, Garcea, Avarello, Tarantino, Deceglie, dott. L.
Ariola, E. Labella, dott.ssa Calia), trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di essere stato assunto a decorrere dal 06.11.2018 a
2 tempo indeterminato dal South Adriatic Shipping AG. s.r.l inquadrato come autista, al livello V del CCNL dei lavoratori dei porti;
di essere stato destinatario di una addebito disciplinare per il mancato rispetto di norme sulla sicurezza contestandogli l'episodio del 15.01.2019, alle ore 15,30 ovvero “di aver arrecato ingenti danni al parabrezza ed alla copertura inferiore della cabina del mezzo tg
E182KP, mentre era alla guida del mezzo aziendale tg ALB 741”; di aver contestato oralmente tale addebito e spiegato la dinamica del sinistro;
di aver comunicato il 24.05.2019 oralmente le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 10.06.2019; di essere stato destinatario il 13.09.2019 di una richiesta risarcitoria avanzata dal datore di lavoro, successivamente contestata, con contestuale richiesta di differenze retributive.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<I accertare l'erroneo inquadramento contrattuale del ricorrente avendo lo stesso svolto per la S.A.S.A. s.r.l. la mansione di "operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino" contra assimilabile al livello III° del CCNL di riferimento e per l'effetto
II. condannare la S.a.s.a. s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di € 6.731,05 a titolo di differenze retributive e maggiorazioni per lavoro straordinario e per
T.F.R. inevasi nonché di € 3.775,73 lordi per retribuzione della mensilità di giugno 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
III condannare la ditta resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari;
3 IV in caso di disaccordo circa il quantum della domanda si invoca
C.T.U. contabile che accerti le spettanze inevase in danno del ricorrente>>.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può
4 prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
5 I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le
6 funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato assunto con l'inquadramento nel livello V del CCNL dei lavoratori dei porti quale autista e di aver svolto mansioni di “operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino” rientranti nel livello III del
CCNL di riferimento.
A mente dell'art. 4 del CCNL di riferimento, al livello 3 appartengono: “I lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico - pratiche attestate da diploma di scuola superiore specifica e/o acquisite attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico, operativo, promozionale/marketing/commerciale e/o assumendo compiti di guida, coordinamento e di controllo di altri lavoratori.
I lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali si richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e/o
7 impianti complessi. Le capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante specifici diplomi di istituti e/o centri professionali e/o attraverso la necessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono svolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e/o assumere compiti di coordinamento e controllo di altri lavoratori.
Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili e/o comportano la partecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.
In virtù dello stesso articolo le figure professionali ricomprese in questo livello sono le seguenti: “Traduttore; Addetto elaborazione statistiche e studi;
Analista programmatore;
Impiegato amministrativo e/o contabile di concetto;
[…] Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o con funzioni inerenti il ciclo operativo
(spuntatore, segnalatore, commesso); la funzione di istruttore è compresa nel presente profilo professionale ma non è da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento di livello”.
Mentre al livello 5 sono collocati: “I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con conoscenza delle procedure attività esecutiva di natura tecnico/amministrativa, operativa anche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica
d'ufficio e/o una adeguata esperienza di lavoro. I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e/o alla utilizzazione di macchine/impianti con particolari capacità ed abilità esecutive conseguite mediante diplomi e/o attestati di istituti e/o
8 centri professionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.
Le attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione, conseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle concrete situazioni determinatesi”.
La predetta disposizione elenca i profili professionali ricompresi in tale livello: “Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale: es. impiegato amministrativo
e/o contabile esecutivo, segretario esecutivo e/o addetto alla segreteria, ecc.; es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di vettura e/o bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e rilascio di merci e/o contenitori con emissione di relativa documentazione anche con utilizzo di sistemi elettronici;
[…] Addetto polivalente alle operazioni di magazzino e/o piazzale;
Addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti;
Addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente;
Operaio di manutenzione e di officina: es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore, falegname/carpentiere, riparatore e manutentore containers ecc.;
Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e o traino”
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al livello contrattuale 5 del CCNL di riferimento, il quale ricomprende anche la figura di addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e/o traino.
Invero il teste IM AR ha riferito di non ricordare il periodo in cui ha lavorato insieme all'istante, limitandosi a confermare
9 l'articolazione della giornata lavorativa e le mansioni lavorative per averle espletate nello stesso modo del ricorrente. In merito a quanto riferito dal teste PP IT, trattasi di deposizioni de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Nessuno dei due ha confermato la circostanza che il ricorrente si occupasse di movimentare mezzi meccanici complessi e che fosse responsabile della loro manutenzione, così come prescritto dal preteso livello di inquadramento.
Di contro, il teste Rocco Di Rella ha confermato che il ZI aveva lavorato alle dipendenze della società resistente con la mansione di autista di Tugmaster e che l'attività svolta da S.A.S.A. richiedeva l'utilizzo di mezzi di sollevamento e/o traino semplici come il
Tugmaster, mentre le operazioni di rizzaggio e derizzaggio “sono svolte dall'equipaggio delle navi e non dai dipendenti di SASA s.r.l.”.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa le deposizioni dei testi escussi appaiano generiche per cui insufficienti a sostenere la tesi attorea.
Pertanto, non risulta provato che il ZI abbia svolto con continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o con funzioni inerenti il ciclo operativo).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, ivi comprese quelle relative al lavoro straordinario in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il
10 riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. E tale prova non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio.
Quanto alla domanda volta al pagamento della somma dovuto a titolo di mensilità di giugno 2019 e di TFR, parte resistente ha prodotto in atti documentazione comprovante l'avvenuto pagamento
(in ogni caso, dalla documentazione in atti non emerge alcuna scorrettezza nel pagamento delle voci retributive in favore del ricorrente, sicché nessuna somma risulta dovuta per tali titoli).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
In merito alla regolamentazione delle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna ZI OM al pagamento in favore di South
Adriatic Shipping Ag. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
12
TRIBUNALE DI BARI
- Sezione Lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 17.04.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 8985/2020 vertente
tra
TU OM rappresentato e difeso dall'Avv. Angela De Mario e Giovanna
Gonnella
RICORRENTE
e
SOUTH ADRIATIC SHIPPING AG. S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Milani
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2020 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto
Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari
(dott.ssa Procoli, Garcea, Avarello, Tarantino, Deceglie, dott. L.
Ariola, E. Labella, dott.ssa Calia), trattata la causa dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, lette le note conclusionali nonché quelle di trattazione la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che con ricorso l'istante premette di essere stato assunto a decorrere dal 06.11.2018 a
2 tempo indeterminato dal South Adriatic Shipping AG. s.r.l inquadrato come autista, al livello V del CCNL dei lavoratori dei porti;
di essere stato destinatario di una addebito disciplinare per il mancato rispetto di norme sulla sicurezza contestandogli l'episodio del 15.01.2019, alle ore 15,30 ovvero “di aver arrecato ingenti danni al parabrezza ed alla copertura inferiore della cabina del mezzo tg
E182KP, mentre era alla guida del mezzo aziendale tg ALB 741”; di aver contestato oralmente tale addebito e spiegato la dinamica del sinistro;
di aver comunicato il 24.05.2019 oralmente le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 10.06.2019; di essere stato destinatario il 13.09.2019 di una richiesta risarcitoria avanzata dal datore di lavoro, successivamente contestata, con contestuale richiesta di differenze retributive.
In virtù di quanto su esposto, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, rassegna le seguenti conclusioni:<<I accertare l'erroneo inquadramento contrattuale del ricorrente avendo lo stesso svolto per la S.A.S.A. s.r.l. la mansione di "operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino" contra assimilabile al livello III° del CCNL di riferimento e per l'effetto
II. condannare la S.a.s.a. s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di € 6.731,05 a titolo di differenze retributive e maggiorazioni per lavoro straordinario e per
T.F.R. inevasi nonché di € 3.775,73 lordi per retribuzione della mensilità di giugno 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione e fino all'effettivo soddisfo;
III condannare la ditta resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze di lite in favore dei procuratori antistatari;
3 IV in caso di disaccordo circa il quantum della domanda si invoca
C.T.U. contabile che accerti le spettanze inevase in danno del ricorrente>>.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003;
Cass. civ., Sez. lavoro, ord., n. 2659/2020), ed a fornirne la prova.
Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda
Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 12792 del 2003).
Ne consegue che a tal fine il giudice di merito deve procedere ad una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (v. Cass. 20692/04 e 16469/07). Ed infatti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può
4 prescindere da tre fasi successive, e cioè: a) accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. tra le tante Cass. 26233/08, Cass. 5128/07 e Cass.
3069/05; in senso conforme v. anche Cass. 20284/09, Cass.
20272/10 e Cass. sez. VI, ord. n. 24360/2014). Ovviamente l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al lavoratore che rivendichi il trattamento economico più vantaggioso.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: “Non diversamente che per l'impiego privato, dunque, il procedimento logico - giuridico da adottarsi deve seguire "tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda" (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 818/2020; Cass. civ, Sez. lav., nn. 26233/2008 e
26234/2008; idem n. n.25246/2015; 15/12/2015; ma anche Cons.
Stato, sez. V, n. 3969/2014; Cons. Stato, Sez. V, n. 2130/2007).
Ancora, la Suprema Corte con Ordinanza del 24 aprile 2020, n.
8158, ha precisato: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto dei risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte”
(ex plurimis, Cass. 9414/2018; Cass. 17163/2016; Cass.
8589/2015; Cass., ord. 24360/14; Cass. 20272/10; Cass.
20284/09; Cass. 26233/08; Cass. 5128/07; Cass. 3069/05).
5 I Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019
n. 30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass.
9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016,
6174/2016, 8589/2015, 11037/2006).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le
6 funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (Tribunale
Firenze, Sez. lavoro, Sent., 06/07/2016, n. 630).
Alla luce di quanto sopra, non solo il lavoratore deve aver svolto in concreto le mansioni ricomprese nel livello auspicato, ma tale espletamento deve anche essere stato “pieno”, cioè tale da comportare un grado di responsabilità e autonomia a carico del lavoratore compatibile con la qualifica superiore.
Ciò detto, dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo il preteso inquadramento contrattuale, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Parte istante ha dedotto di essere stato assunto con l'inquadramento nel livello V del CCNL dei lavoratori dei porti quale autista e di aver svolto mansioni di “operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino” rientranti nel livello III del
CCNL di riferimento.
A mente dell'art. 4 del CCNL di riferimento, al livello 3 appartengono: “I lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico - pratiche attestate da diploma di scuola superiore specifica e/o acquisite attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico, operativo, promozionale/marketing/commerciale e/o assumendo compiti di guida, coordinamento e di controllo di altri lavoratori.
I lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali si richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e/o
7 impianti complessi. Le capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante specifici diplomi di istituti e/o centri professionali e/o attraverso la necessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono svolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e/o assumere compiti di coordinamento e controllo di altri lavoratori.
Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili e/o comportano la partecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.
In virtù dello stesso articolo le figure professionali ricomprese in questo livello sono le seguenti: “Traduttore; Addetto elaborazione statistiche e studi;
Analista programmatore;
Impiegato amministrativo e/o contabile di concetto;
[…] Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o con funzioni inerenti il ciclo operativo
(spuntatore, segnalatore, commesso); la funzione di istruttore è compresa nel presente profilo professionale ma non è da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento di livello”.
Mentre al livello 5 sono collocati: “I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con conoscenza delle procedure attività esecutiva di natura tecnico/amministrativa, operativa anche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica
d'ufficio e/o una adeguata esperienza di lavoro. I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e/o alla utilizzazione di macchine/impianti con particolari capacità ed abilità esecutive conseguite mediante diplomi e/o attestati di istituti e/o
8 centri professionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.
Le attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione, conseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle concrete situazioni determinatesi”.
La predetta disposizione elenca i profili professionali ricompresi in tale livello: “Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale: es. impiegato amministrativo
e/o contabile esecutivo, segretario esecutivo e/o addetto alla segreteria, ecc.; es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di vettura e/o bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e rilascio di merci e/o contenitori con emissione di relativa documentazione anche con utilizzo di sistemi elettronici;
[…] Addetto polivalente alle operazioni di magazzino e/o piazzale;
Addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti;
Addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente;
Operaio di manutenzione e di officina: es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore, falegname/carpentiere, riparatore e manutentore containers ecc.;
Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e o traino”
Orbene, dalla disamina delle declaratorie contrattuali or ora citate, dalla documentazione versata in atti nonché dall'esito dell'istruttoria orale espletata emerge il corretto inquadramento del ricorrente al livello contrattuale 5 del CCNL di riferimento, il quale ricomprende anche la figura di addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e/o traino.
Invero il teste IM AR ha riferito di non ricordare il periodo in cui ha lavorato insieme all'istante, limitandosi a confermare
9 l'articolazione della giornata lavorativa e le mansioni lavorative per averle espletate nello stesso modo del ricorrente. In merito a quanto riferito dal teste PP IT, trattasi di deposizioni de relato actoris, la cui rilevanza è sostanzialmente nulla.
Nessuno dei due ha confermato la circostanza che il ricorrente si occupasse di movimentare mezzi meccanici complessi e che fosse responsabile della loro manutenzione, così come prescritto dal preteso livello di inquadramento.
Di contro, il teste Rocco Di Rella ha confermato che il ZI aveva lavorato alle dipendenze della società resistente con la mansione di autista di Tugmaster e che l'attività svolta da S.A.S.A. richiedeva l'utilizzo di mezzi di sollevamento e/o traino semplici come il
Tugmaster, mentre le operazioni di rizzaggio e derizzaggio “sono svolte dall'equipaggio delle navi e non dai dipendenti di SASA s.r.l.”.
In merito all'articolazione della giornata lavorativa le deposizioni dei testi escussi appaiano generiche per cui insufficienti a sostenere la tesi attorea.
Pertanto, non risulta provato che il ZI abbia svolto con continuità ed in modo prevalente mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento (segnatamente operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o con funzioni inerenti il ciclo operativo).
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova circa lo svolgimento, prevalente ed in autonomia, ad opera dell'istante di mansioni secondo le modalità indicate in ricorso, non può essere riconosciuto il diritto alla corresponsione delle rivendicate differenze retributive, ivi comprese quelle relative al lavoro straordinario in quanto sfornite del necessario substrato probatorio.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il
10 riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. E tale prova non è stata in alcun modo fornita nel presente giudizio.
Quanto alla domanda volta al pagamento della somma dovuto a titolo di mensilità di giugno 2019 e di TFR, parte resistente ha prodotto in atti documentazione comprovante l'avvenuto pagamento
(in ogni caso, dalla documentazione in atti non emerge alcuna scorrettezza nel pagamento delle voci retributive in favore del ricorrente, sicché nessuna somma risulta dovuta per tali titoli).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
In merito alla regolamentazione delle spese, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Tali sono i motivi della presente decisione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna ZI OM al pagamento in favore di South
Adriatic Shipping Ag. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 17.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
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