Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/06/2025, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04048/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4048 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 12515/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione Civile, Giudice dott.ssa -OMISSIS-, pubblicata in data 21.7.2024 nell’ambito del procedimento iscritto al N. 11101/2024 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
(i) con il ricorso in esame, notificato il 24 marzo 2025, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per l’esecuzione della sentenza n. 12515/2024 – emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 21 luglio 2024 nell’ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 11101/2024 – che così statuiva: «ordina all’Ambasciata d’Italia a Islamabad il rilascio di un appuntamento in favore del ricorrente, nel termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché questo (o soggetto dal medesimo delegato) possa consegnare la documentazione da legalizzare e formalizzare la richiesta di visto per ricongiungimento in favore della moglie e del figlio minore»;
(ii) il ricorrente ha riferito di aver notificato tale sentenza il 24 luglio 2024 e di non aver ricevuto alcun riscontro;
(iii) costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto e documentato l’avvenuto rilascio, in data 30 luglio 2024, dei visti di ingresso in questione in favore della moglie e del figlio minore del ricorrente; ha chiesto, conseguentemente, di dichiarare l’avverso ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire;
Ritenuto che la richiesta dell’Amministrazione resistente possa essere accolta, in quanto la stessa ha adottato i provvedimenti richiesti prima della proposizione del ricorso in esame, con piena soddisfazione della parte ricorrente, sicché tale ricorso è inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire;
Ritenuto, in ragione della soccombenza di parte ricorrente, di porre a suo carico le spese di lite, come meglio indicato in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) dichiara il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.