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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 372/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA GERMANICO 172 00100 ROMA Parte_1 rappresentata dall'avv. PANICI PIER LUIGI e avv. PANICI MATTEO ( ) VIA GERMANICO, 172 00192 ROMA;
C.F._1
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA POMPEO MAGNO, 23/A 00192 Controparte_1
ROMA rappresentata dall'avv. PROIA GIAMPIERO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 4.1.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso con il quale chiedeva Parte_1 al Tribunale di Roma annullarsi il licenziamento intimatogli il 5.9.2022 da Controparte_1 per mancato superamento del periodo di prova di 3 mesi, apposto al contratto di lavoro
[...] subordinato a tempo indeterminato con effetto dal 6.6.2022. Avverso detta sentenza propone tempestivo appello il lavoratore sulla base di un unico motivo, basato sulla nullità e/o inesistenza del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni oggetto dell'esperimento.
Si costituisce la società appellata per resistere al gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Risulta documentalmente che il è stato assunto da con contratto di lavoro Pt_1 Controparte_1 a tempo indeterminato e contestuale patto di prova di tre mesi nel quale è scritto che:
“Con riferimento ai colloqui intercorsi ed a conferma delle intese intervenute ci è gradito comunicarle la Sua assunzione presso la nostra Azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 06/06/2022 presso la funzione Digital Technology Operations con luogo di lavoro in Roma e sede presso via Tor pagnotta 2 alle condizioni di seguito riportate. Il suo rapporto di lavoro sarà disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente in Controparte_1 Lei sarà inquadrato/a nella categoria di impiegato con appartenenza a livello inquadramentale C con mansioni coerenti con quanto indicato dalla declaratoria contrattuale del livello inquadramentale/posizione retributiva di riferimento. In relazione alla sua assegnazione alla funzione aziendale sopraindicata il suo orario di lavoro sarà di 36 ore settimanali e si articolerà su 5 giorni con 07:30 giornalieri dal lunedì al giovedì e 6 ore giornaliere il venerdì. E' previsto un periodo di prova della durata di 3 mesi durante il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna dei reparti senza obbligo di preavviso sulla base di semplice comunicazione scritta all'altra parte”.
Il Tribunale ha osservato:
“Per costante giurisprudenza, il patto di prova presuppone necessariamente l'indicazione delle mansioni cui verrà addetto il lavoratore e che costituiranno, perciò, l'oggetto della prova. La mancata (o insufficiente) determinazione dell'oggetto della prova comporta la nullità del patto. La S.C., tuttavia, ha precisato che l'indicazione delle mansioni può essere fatta con riferimento alle previsioni del contratto collettivo, quando queste ultime siano sufficientemente chiare e specifiche, ossia di contenuto sufficiente a determinare i compiti del lavoratore. Nel caso in esame, l'oggetto della prova risulta essere sufficientemente specificato, considerato che il patto di prova conteneva, in particolare, la precisazione della struttura di assegnazione (funzione Digital Technology & Operations), della categoria (impiegato) e del livello (C) di inquadramento, con specifico riferimento alle “mansioni coerenti con quanto indicato dalla declaratoria contrattuale del livello inquadramentale/posizione retributiva di riferimento”. In base al CCNL pacificamente applicabile al rapporto, appartengono al livello professionale C i lavoratori che “in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico amministrativo commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici”. Deve ritenersi, pertanto, che le mansioni siano individuate in modo sufficientemente chiaro, risultando specificamente indicato il richiamo alla declaratoria del CCNL di categoria applicato dall' . Pt_2 Deve rilevarsi, inoltre, che la società convenuta ha dedotto: che nel contratto di lavoro del 12.5.2022 si fa riferimento anche ai “colloqui intercorsi” e alle “intese intervenute” tra le parti e, dunque, alle attività indicate nella job profile SB AL (“garantire il presidio delle attività di gestione operativa dei prodotti/servizi di competenza, curando i processi di lavorazione e i controlli di back office necessari ad assicurare la continuità di servizio e la conformità rispetto agli standard di qualità e di performance definiti” – doc. 1); che il ricorrente ha inviato la propria candidatura in risposta ad un annuncio di Controparte_1 finalizzato alla ricerca di “ , in cui era precisato:
[...] Parte_3
“Ricerchiamo brillanti Data Scientist che abbiano maturato esperienze nell'utilizzo di tecniche di Machine Learning e Data modelling … il ruolo mira ad assicurare la raccolta e la gestione dei dati volta alla creazione di modelli predittivi ed algoritmi a supporto delle strategie di vendita aziendali e della gestione delle operazioni … ti occuperai di: Comprensione dei processi ed estrazione dei dati in un'ottica di analisi e modellizzazione;
Utilizzo di tecniche di machine learning, data modelling e modellazione statistica per la valutazione di schemi, clustering e classificazione dati;
Trasformazione dei risultati in azioni volte all'automazione e all'efficientamento dei processi a supporto delle strategie di vendita e della gestione delle operazioni”.
L'Avviso prevedeva, inoltre, il possesso di specifiche conoscenze, capacità e attitudini, quali
“-Laurea in Ingegneria e/o Scienze matematiche fisiche naturali e/o statistiche;
Almeno 2 anni di esperienza nelle attività di Data Science e Machine Learning;
costituisce titolo preferenziale aver lavorato su soluzioni di data mining, modellazione e sviluppo di algoritmi con strumenti in - Cloud come Databricks per machine learning;
Conoscenze tecnico specialistiche applicate in attività di analisi dei dati (data visualization, predictive analysis, modelli statistici, di clustering e classificazione); Conoscenza di linguaggi di programmazione orientati alla modellazione dati (e.g Python);
Una mente curiosa ed aperta, un approccio capace di coniugare creatività ed analisi ed orientato al miglioramento continuo;
Conoscenza e costante aggiornamento sull'innovazione tecnologica e sui trend emergenti inerenti alla Digital Transformation”;
che, al termine della procedura selettiva, l'ambito di inserimento ed i perimetri di attività sono stati individuati e condivisi telefonicamente con il ricorrente, così come l'offerta economica di inserimento e i successivi impegni di carriera ed economici previsti dal percorso per le assunzioni a tempo indeterminato delle risorse junior in ambito digital technology & operations;
che, in particolare, è stato espressamente convenuto con il ricorrente che la sua attività avrebbe riguardato quella indicata nella Job profile _SB_AL, nell'ambito del servizio di back office presso la struttura DTO Digital Technology & Operations già indicata nell'annuncio di selezione.
Le suddette circostanze non sono state contestate dal ricorrente.
Orbene, alla stregua di questi elementi, non può fondatamente dubitarsi che il lavoratore sia stato posto in grado di conoscere le proprie mansioni e, quindi, l'oggetto della prova, avendo del resto partecipato e superato la selezione per la candidatura del profilo in questione. Non avendo il ricorrente denunciato la sussistenza di ulteriori vizi oltre a quello c.d. genetico sopra esaminato, il ricorso deve essere rigettato”.
Il Tribunale ha dunque ritenuto che le mansioni dedotte nel patto di prova, anche in relazione a ciò che veniva chiesto al candidato, fossero sufficientemente chiare sulla base della lettera contrattuale, in relazione alla struttura di assegnazione (Funzione Digital Technology & Operations), alla categoria (impiegato), al livello (C) di inquadramento, al riferimento alle “mansioni coerenti con quanto indicato nella declaratoria contrattuale del livello inquadramentale/posizione retributiva di riferimento)”, alle precisazioni fornite verbalmente al dopo la selezione, a quanto richiesto Pt_1 nella stessa offerta in sede di selezione.
L'appellante lamenta che, al contrario, nella lettera di assunzione ci si limita a prevedere che “è previsto un periodo di prova della durata di 3 mesi”, ma nulla di specifico è indicato circa le mansioni oggetto dell'esperimento, né direttamente, né per relationem; lo stesso richiamo alla declaratoria del CCNL, alla categoria ed al livello contrattuale non era in grado di spiegare sufficientemente l'attività che il avrebbe svolto nel periodo di prova, posto che la funzione Pt_1 cui sarebbe stato assegnato (DTO) occupa in realtà migliaia di dipendenti che svolgono le più disparate mansioni, dalla contabilità allo sviluppo software, ed annovera lavoratori laureati in diverse discipline.
Né il tipo di attività da svolgere era individuabile alla luce della categoria di impiegato o del livello di inquadramento C (Lavoratori che in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnicoamministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.), visto che non sono indicate se non in modo generico quali siano le suddette attività di carattere tecnico amministrativo e commerciale, né sono individuati i profili specifici previsti dalla declaratoria (Operatore senior e Coordinatore), così come anche i compiti di responsabilità e le operazioni complesse da effettuarsi in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite.
Non vi sarebbe dunque, descrizione dei compiti in maniera sufficientemente dettagliata.
Ritiene la Corte che i rilievi siano infondati.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per vero richiamata dallo stesso appellante, il difetto di specifica indicazione delle mansioni nel patto di prova si realizza quando il richiamo, pacificamente consentito, alle declaratorie del CCNL di riferimento, risulti, in concreto, inidoneo a circoscrivere l'ambito delle mansioni su cui la prova sarà effettuata ed il lavoratore valutato, e non consenta di individuare ex ante (e di verificare ex post) le mansioni di concreta adibizione del lavoratore in prova.
Occorre pertanto verificare, nel caso di specie, se quanto indicato nella lettera di assunzione consenta di pervenire ad una specifica individuazione delle mansioni oggetto di prova, dovendo il lavoratore essere posto in grado di seguire un programma definito, in relazione al quale poter dimostrare le proprie attitudini, consentendo al datore di lavoro di esprimere, all'esito, la sua valutazione.
La più recente pronuncia sul punto della Corte di Cassazione, Ord. n. 15326/2025 del 9 giugno 2025, seguendo un indirizzo oramai consolidato nel tempo e, come detto, richiamato dallo stesso appellante, esprime i seguenti principi:
“….la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017);
la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 11722 del 2009; Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 27785 del 2021; Cass. n. 5264 del 2023);
nel caso di specie, la Corte territoriale, dichiaratamente consapevole di tali principi, ha condiviso col Tribunale l'accertamento circa la specificità dell'indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell'assistenza”)”.
In applicazione degli stessi principi la Suprema Corte, in precedente pronunciamento (sent. n. 9597 del 13/04/2017), ha ritenuto necessaria l'indicazione del singolo profilo nel caso in cui un determinato livello accorpi un pluralità di profili, risultando generica quella della sola categoria (nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il rinvio del patto di prova alle mansioni di "operatore ecologico di primo livello", di cui all'art. 14 del c.c.n.l. Nettezza urbana, attesa la presenza, nella medesima area, di una pluralità di profili che non consentiva di individuare quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore).
In questa prospettiva, la declaratoria del livello C della categoria Impiegati del CCNL di riferimento non reca tale incertezza, ossia non impone, ai fini di una puntuale indicazione delle mansioni, un'opera di selezione identificativa di uno specifico profilo professionale, posto che essa contempla due soli ruoli, riferiti uno alla figura di Operatore Senior (contrapposta allo junior), l'altra di Coordinatore: quanto al ruolo di Operatore Senior, è la stessa contrattazione collettiva a prevedere, all'art. 20, che “ Le parti convengono che per il passaggio a "senior" è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni…”.
Pertanto, il riferimento al profilo di Operatore Senior presuppone un passaggio dopo un periodo di 24 mesi di svolgimento delle stesse mansioni, accompagnato anche da un percorso formativo nell'ambito della stessa azienda, requisiti che mal si attagliano al lavoratore che inizia un percorso lavorativo in prova, e che rendono pertanto irrilevante, a monte, la pretesa indicazione di una nozione più dettagliata del profilo (Operator Junior o Senior). Stesso è a dirsi per il ruolo di Coordinatore, non risultando, già a livello di selezione, compiti di coordinamento di altre risorse, insiti nelle mansioni che il avrebbe dovuto svolgere. Pt_1
Dunque, il mancato riferimento all'uno o all'altro profilo non implica di per sé che siano rimaste oscure le mansioni da svolgere in periodo di prova, tenuto conto di quanto nel caso concreto si dirà appresso.
Proseguendo nell'analisi della specificità della indicazione delle mansioni richiesta per la validità del patto di prova, si osserva che il primo giudice ha attribuito particolare rilievo ai colloqui intercorsi e alle intese intervenute tra le parti, che hanno accompagnato l'assunzione in prova del ricorrente, circostanze che avevano reso edotto il lavoratore delle specifiche mansioni cui sarebbe stato adibito nella funzione assegnata (DTO) e che non erano state contestate: osserva il giudice che
“al termine della procedura selettiva, l'ambito di inserimento ed i perimetri di attività sono stati individuati e condivisi telefonicamente con il ricorrente, così come l'offerta economica di inserimento e i successivi impegni di carriera ed economici previsti dal percorso per le assunzioni a tempo indeterminato delle risorse junior in ambito digital technology & operations;
che, in particolare, è stato espressamente convenuto con il ricorrente che la sua attività avrebbe riguardato quella indicata nella Job profile _SB_AL, nell'ambito del servizio di back office presso la struttura DTO Digital Technology & Operations già indicata nell'annuncio di selezione”.
L'appellante censura la pronuncia non ritenendo applicabile una forma di “eterointegrazione” del patto, che deve contenere in sé tutti gli elementi per una puntuale indicazione delle mansioni oggetto di prova.
Questa Corte non condivide il rilievo.
La ratio della specificità del richiamo al CCNL (quale emerge da tutte le sentenze di legittimità che richiedono un'indicazione puntuale della categoria e del profilo) è quella di evitare ogni ambiguità di sorta riguardo alla natura delle mansioni oggetto di prova, tanto che se la declaratoria del CCNL accorpa più profili nell'ambito della stessa categoria, la SC vuole che se ne precisi uno, in modo che 1.il lavoratore sappia su cosa verrà valutato, 2.che la prova non si riduca ad una formula vuota e che 3.la valutazione finale non sia solo apparente.
Se questa è la ratio, non vi è ragione di escludere che il patto, da stipularsi sempre in forma scritta, possa essere definito anche da elementi esterni allo stesso, purchè in grado di garantire la consapevolezza delle parti circa la mansioni che il lavoratore è chiamato a rendere in regime di prova;
nella specie, in fase preassuntiva il ha sostenuto con vari colloqui, nei corso Pt_1 CP_1 dei quali gli erano state rappresentate le mansioni del periodo di prova, relative all' attività di back office a garanzia del presidio delle attività di gestione operativa di servizi di competenza, come affermato da in comparsa e non contestato. CP_1
L'appellante obietta che il patto di prova deve risultare da atto scritto a pena di nullità ex art. 2096 c.c.: reputa la Corte che il limite di tale assunto risiede nel fatto che la forma scritta è richiesta per la stipula del patto di prova (nella specie intervenuta ed incontestata) o della sua proroga, mentre ciò di cui qui si discute sono le indicazioni delle modalità di espletamento del patto di prova redatto per iscritto in relazione ai limiti della loro definizione, ossia se esse siano state o meno efficacemente richiamate tramite l'indicazione delle declaratorie contrattuali;
invero, l'omessa o insufficiente specificazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto in quanto non chiaramente individuabili i compiti oggetto della prova, e non perché manca il requisito formale richiesto dalla norma, come paventato da parte appellante;
altrimenti non sarebbe configurabile nemmeno l'indicazione delle mansioni attraverso il richiamo per relationem alle categorie, qualifiche e livelli del CCNL, come visto, invece, pacificamente ammesso.
Pertanto, tenuto conto della suindicata ratio normativa e leggendo il patto di prova in uno con il comportamento delle parti, se ne conclude che ove anche si vogliano ritenere le mansioni non dettagliatamente descritte nel contratto scritto, esse risultano di fatto conosciute o conoscibili dal lavoratore (che in questo caso nemmeno contesta la validità della prova come effettivamente svolta o qualsivoglia altro difetto funzionale del patto) e non sono dunque indeterminate. Le indicazioni sulle mansioni, fornite nei predetti colloqui successivi alla fase selettiva, assumono una funzione integrativa del patto, senza che ciò incida sulla sua forma scritta ad substantiam.
Sul piano probatorio, e per confutare un ulteriore rilievo di parte appellante, non rileva che le schede riguardanti le attività di Job profile -SB -AL nell'ambito del servizio di back office presso la struttura DTO attengano ad atti interni di , non inviati al lavoratore in fase preassuntiva, CP_1 poiché la circostanza che esse fossero le mansioni che il avrebbe svolto e che le stesse gli Pt_1 fossero state illustrate oralmente prima dell'assunzione, è stata oggetto di specifica deduzione nella memoria di costituzione di primo grado, come visto non contestata nella prima udienza successiva (v. verbali di primo grado).
Così come anche è rimasto incontestato che le mansioni che il ricorrente afferma di avere svolto (Gestione logistica carte, di credito prepagate Postpay…, Gestione dispute legali e tecniche) fossero le stesse svolte nel periodo di esperimento e che furono quelle valutate dall'azienda per il mancato superamento della prova, nulla avendo opposto il ricorrente alle deduzioni svolte in tal senso della controparte;
né si è dubitato, in ricorso, della coerenza delle suddette mansioni con il profilo richiesto nell'offerta di lavoro ( , avendo il ricorrente lamentato la sola genericità Parte_3 delle mansioni descritte nel patto (v. ricorso).
Dal complesso delle suesposte considerazioni deriva il rigetto dell'appello, evidentemente assorbite le ulteriori questioni sulla tutela accordabile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.350,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste