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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11446 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...] , c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliate in Firenze, Via Berchet n. 5, presso lo C.F._2
studio dell'avv.to GIOVANNONI EMANUELA dal quale sono rappresentate e difese;
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. CP_1
, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA VENEZIA n.4 presso C.F._3
lo studio dell'avv.to LEANDRO ROMAGLIONI dal quale è rappresentato e difeso;
RESISTENTE
, nato a [...] il [...] Controparte_2
( ), C.F._4
, nata a [...] il [...] Controparte_3
( ), C.F._5
RESISTENTI - CONTUMACI avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parti ricorrenti “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, per i motivi e le causali di cui in narrativa e sulla base di quanto esposto e prodotto e dell'eventuale istruttoria che sarà ritenuta necessaria ed opportuna, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda ex adverso avanzata: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita e/o TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
presunta da parte dei resistenti dell'eredità relitta dal de cuius sig. , nella quale Persona_1
è ricaduto l'immobile posto in Firenze (FI), Via Giuliano Bugiardini n. 14, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 85, particella 379, sub. 3, Zona cens. 3,
Cat. A/2, classe 2, composto da n. 6 vani per successione ereditariae per l'effetto e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emanando provvedimento che accerta l'accettazione dell'eredità di cui trattasi;
- in ipotesi, ove ritenuto altresì necessario ed opportuno, dichiarare che i sigg.ri , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 sono comproprietari dell'unità immobiliare posta in Firenze (FI), Via Giuliano Bugiardinin.
14, identificato al CatastoFabbricati del Comune di Firenze al foglio 85, particella 379, sub.
3, Zona cens. 3, Cat. A/2, classe 2, composto da n. 6 vani per successione ereditaria. In ogni caso econseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, ritenuto necessario ed opportuno per la continuità delle trascrizioni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ivi comprese quelle relative alla trascrizione, nessuna esclusa.”
Per “CHIEDE che il Tribunale di Firenze dichiari la cessazione della materia CP_1
del contendere tra le parti attrici ed il GN stesso, con integrale CP_1
compensazione delle spese di lite nei suoi confronti, anche in considerazione del fatto che il
GN mai si è opposto all'azione spiegata dalle odierne attrici, dichiarandosi CP_1
da sempre quale erede del GN , ragione per cui non vi è mai stato alcun Persona_1
contenzioso tra le medesime parti. Per il resto, con riferimento agli altri due odierni convenuti,
GNa e , rispettivamente madre e fratello del Controparte_3 Controparte_2
comparente, il GN invita il GN Giudice a valutare i rilievi dedotti nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta in tema di loro accettazione tacita dell'eredità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 11/10/2023 Parte_1
e ella qualità di eredi di hanno convenuto
[...] Parte_2 Persona_2
in giudizio e nella Controparte_4 Controparte_3
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
qualità di eredi di al fine di fare accertare la loro accettazione tacita Persona_1
dell'eredità del de cuius.
In particolare hanno esposto:
- Di essere creditrici del in forza di decreto ingiuntivo Persona_1
n.r.g.4142/2016 portato in esecuzione avanti al Tribunale di Firenze R.G.E.
n.173/2020;
- Che durante il giudizio di esecuzione è deceduto e che non è Persona_1
stata trascritta nessuna accettazione di eredità sui suoi beni immobili
- Che il è morto ab intestato e chiamati all'eredità ex lege sono Persona_1
gli odierni resistenti i quali avrebbero posto in essere atti di accettazione tacita dell'eredità.
Regolarmente notificato l'atto introduttivo si è costituito solo il quale non CP_1
ha contrastato le domande attoree. Mentre deve essere dichiarata la contumacia degli altri due convenuti.
Istruita documentalmente la causa la stessa è stata chiamata per discussione orale all'udienza del 28.01.2025 ove il giudice ha riservato sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
Orbene la domanda proposta da parti attrici è fondata e merita accoglimento
Infatti per quel che attiene è intervenuta (come documentato dallo CP_1
stesso) accettazione espressa dell'eredità con la conseguenza che rispetto a questo resistente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Provato invece risulta l'utilizzo dei beni ereditari da parte di e CP_4
. Risulta infatti provato che essi abbiano vissuto nell'abitazione Controparte_3
familiare caduta in successione (cfr. all. 3 relazione notarile) almeno fin dal 1981 con il padre e senza soluzione di continuità e che ivi siano rimasti anche dopo il decesso del de cuius, avvenuto il 7 marzo 2016 è risultata documentalmente provata in modo inequivocabile e pacifico dalle certificazioni anagrafiche prodotte (cfr. all.5,12 e 13 al ricorso, all.14,15,16,17
e 18 alla memoria autorizzata e all.26).
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Entrambi hanno anche preso parte alle operazioni peritali nell'ambito di detta procedura esecutiva, come risulta accertato dal C.T.U. nel verbale di sopralluogo allegato (cfr. all.24 alla memoria). Il loro risulta pertanto un silenzio qualificato e la loro mancata costituzione può e deve essere interpretata alla stregua di una non contestazione, con quanto ne consegue anche ex art. 115 c.p.c.: “i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica ricevuta come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione […]: ciò in quanto dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, dev'essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Cass. civ. n. 12987/2020).
Ne consegue quindi che essi sono da dichiarare eredi di Persona_3
ALLE SPESE.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli dei convenuti e , e avuto riguardo Controparte_2 Controparte_3 all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore delle ricorrenti in solido i in complessivi €4.000,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Compensa integralmente le spese tra le parti ricorrenti e data la CP_1
non opposizione alla domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_5
e :
[...] Controparte_3
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Accoglie le domande proposte da e Parte_1 [...]
ontro e per le Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
motivazioni esposte in parte narrativa:
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da e ontro;
Parte_1 Parte_2 CP_1
3. per le motivazioni esposte in parte narrativa accerta che CP_2
e sono eredi di :
[...] Controparte_3 Persona_1
4. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza su tutti i beni immobili di ivi compreso Persona_1
l'immobile posto in Firenze (FI), Via Giuliano Bugiardini n. 14, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 85, particella 379, sub. 3, Zona cens. 3, Cat.
A/2, classe 2, composto da n. 6
5. condanna e , in Controparte_2 Controparte_3
solido, a rifondere le spese di lite a e in Parte_1 Parte_2 solido, che quantifica in complessivi € 4.000,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
6. Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
e CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 10/02/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11446 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...] , c.f. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliate in Firenze, Via Berchet n. 5, presso lo C.F._2
studio dell'avv.to GIOVANNONI EMANUELA dal quale sono rappresentate e difese;
RICORRENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...] , c.f. CP_1
, elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA VENEZIA n.4 presso C.F._3
lo studio dell'avv.to LEANDRO ROMAGLIONI dal quale è rappresentato e difeso;
RESISTENTE
, nato a [...] il [...] Controparte_2
( ), C.F._4
, nata a [...] il [...] Controparte_3
( ), C.F._5
RESISTENTI - CONTUMACI avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
Parti ricorrenti “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, per i motivi e le causali di cui in narrativa e sulla base di quanto esposto e prodotto e dell'eventuale istruttoria che sarà ritenuta necessaria ed opportuna, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda ex adverso avanzata: - accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita e/o TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
presunta da parte dei resistenti dell'eredità relitta dal de cuius sig. , nella quale Persona_1
è ricaduto l'immobile posto in Firenze (FI), Via Giuliano Bugiardini n. 14, identificato al
Catasto Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 85, particella 379, sub. 3, Zona cens. 3,
Cat. A/2, classe 2, composto da n. 6 vani per successione ereditariae per l'effetto e conseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emanando provvedimento che accerta l'accettazione dell'eredità di cui trattasi;
- in ipotesi, ove ritenuto altresì necessario ed opportuno, dichiarare che i sigg.ri , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 sono comproprietari dell'unità immobiliare posta in Firenze (FI), Via Giuliano Bugiardinin.
14, identificato al CatastoFabbricati del Comune di Firenze al foglio 85, particella 379, sub.
3, Zona cens. 3, Cat. A/2, classe 2, composto da n. 6 vani per successione ereditaria. In ogni caso econseguentemente ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, ritenuto necessario ed opportuno per la continuità delle trascrizioni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ivi comprese quelle relative alla trascrizione, nessuna esclusa.”
Per “CHIEDE che il Tribunale di Firenze dichiari la cessazione della materia CP_1
del contendere tra le parti attrici ed il GN stesso, con integrale CP_1
compensazione delle spese di lite nei suoi confronti, anche in considerazione del fatto che il
GN mai si è opposto all'azione spiegata dalle odierne attrici, dichiarandosi CP_1
da sempre quale erede del GN , ragione per cui non vi è mai stato alcun Persona_1
contenzioso tra le medesime parti. Per il resto, con riferimento agli altri due odierni convenuti,
GNa e , rispettivamente madre e fratello del Controparte_3 Controparte_2
comparente, il GN invita il GN Giudice a valutare i rilievi dedotti nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta in tema di loro accettazione tacita dell'eredità.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 11/10/2023 Parte_1
e ella qualità di eredi di hanno convenuto
[...] Parte_2 Persona_2
in giudizio e nella Controparte_4 Controparte_3
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
qualità di eredi di al fine di fare accertare la loro accettazione tacita Persona_1
dell'eredità del de cuius.
In particolare hanno esposto:
- Di essere creditrici del in forza di decreto ingiuntivo Persona_1
n.r.g.4142/2016 portato in esecuzione avanti al Tribunale di Firenze R.G.E.
n.173/2020;
- Che durante il giudizio di esecuzione è deceduto e che non è Persona_1
stata trascritta nessuna accettazione di eredità sui suoi beni immobili
- Che il è morto ab intestato e chiamati all'eredità ex lege sono Persona_1
gli odierni resistenti i quali avrebbero posto in essere atti di accettazione tacita dell'eredità.
Regolarmente notificato l'atto introduttivo si è costituito solo il quale non CP_1
ha contrastato le domande attoree. Mentre deve essere dichiarata la contumacia degli altri due convenuti.
Istruita documentalmente la causa la stessa è stata chiamata per discussione orale all'udienza del 28.01.2025 ove il giudice ha riservato sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
Orbene la domanda proposta da parti attrici è fondata e merita accoglimento
Infatti per quel che attiene è intervenuta (come documentato dallo CP_1
stesso) accettazione espressa dell'eredità con la conseguenza che rispetto a questo resistente va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Provato invece risulta l'utilizzo dei beni ereditari da parte di e CP_4
. Risulta infatti provato che essi abbiano vissuto nell'abitazione Controparte_3
familiare caduta in successione (cfr. all. 3 relazione notarile) almeno fin dal 1981 con il padre e senza soluzione di continuità e che ivi siano rimasti anche dopo il decesso del de cuius, avvenuto il 7 marzo 2016 è risultata documentalmente provata in modo inequivocabile e pacifico dalle certificazioni anagrafiche prodotte (cfr. all.5,12 e 13 al ricorso, all.14,15,16,17
e 18 alla memoria autorizzata e all.26).
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Entrambi hanno anche preso parte alle operazioni peritali nell'ambito di detta procedura esecutiva, come risulta accertato dal C.T.U. nel verbale di sopralluogo allegato (cfr. all.24 alla memoria). Il loro risulta pertanto un silenzio qualificato e la loro mancata costituzione può e deve essere interpretata alla stregua di una non contestazione, con quanto ne consegue anche ex art. 115 c.p.c.: “i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica ricevuta come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione […]: ciò in quanto dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, dev'essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o, conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Cass. civ. n. 12987/2020).
Ne consegue quindi che essi sono da dichiarare eredi di Persona_3
ALLE SPESE.
[...]
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico degli dei convenuti e , e avuto riguardo Controparte_2 Controparte_3 all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore delle ricorrenti in solido i in complessivi €4.000,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Compensa integralmente le spese tra le parti ricorrenti e data la CP_1
non opposizione alla domanda
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_5
e :
[...] Controparte_3
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
1. Accoglie le domande proposte da e Parte_1 [...]
ontro e per le Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
motivazioni esposte in parte narrativa:
2. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da e ontro;
Parte_1 Parte_2 CP_1
3. per le motivazioni esposte in parte narrativa accerta che CP_2
e sono eredi di :
[...] Controparte_3 Persona_1
4. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza su tutti i beni immobili di ivi compreso Persona_1
l'immobile posto in Firenze (FI), Via Giuliano Bugiardini n. 14, identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Firenze al foglio 85, particella 379, sub. 3, Zona cens. 3, Cat.
A/2, classe 2, composto da n. 6
5. condanna e , in Controparte_2 Controparte_3
solido, a rifondere le spese di lite a e in Parte_1 Parte_2 solido, che quantifica in complessivi € 4.000,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge
6. Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_2
e CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 10/02/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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