Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 999/2023 R.g.a.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Sebastiano Sallemi e Selio Sallemi, per procura in atti appellante-
E
nato a [...] il [...],c.f: ; Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], c.f.: , CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Arezzo e Ignazia Arezzo, per procura in atti
-appellati-
^^^^^
All'udienza di discussione collegiale del 26.5.2025, la causa, sulle note conclusive, già depositate, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 24.7.2015, i comproprietari e CP_2 Controparte_1 citavano davanti al Tribunale di Ragusa al fine di far accertare e dichiarare la Parte_1 sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni riportati a causa delle infiltrazioni d'acqua propagatesi nel mese di giugno 2014 all'interno del proprio appartamento, sito in località Marina di Ragusa, che quantificavano in € 203,00 per il danneggiamento dei beni mobili
; in € 1.203,45, oltre iva, per il rifacimento delle pareti, oltre il danno da mancato guadagno per
1
Riferivano gli attori he nel mese di giugno 2014 si erano verificate nel loro appartamento, posto al di sotto di quello di proprietà del convenuto, delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del convenuto, il quale dopo la propria segnalazione aveva provveduto ad inviare la ditta che aveva eliminato la causa delle infiltrazioni e ripristinato il loro bagno risultato danneggiato. Esponevano che, però, gli interventi di riparazione eseguiti a spese e a cura del convenuto, erano stati soltanto parziali poiché l'acqua ristagnata aveva ammalorato anche le pareti dei vani adiacenti al bagno ed alcuni mobili in legno presenti all'interno.
Deducevano, di aver sollecitato il risarcimento con lett. del 15.10.2014 , che a fronte del rifiuto dell' che non voleva riconoscere loro l'indennizzo per la mancata locazione, avevano Parte_1 promosso, anche per evitare di perdere i ricavi dalla locazione turistica dell'anno 2015,il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. che non si era concluso con la conciliazione sperata in quanto prima dell'inizio delle operazioni peritali in data 21.2.2015 l' aveva offerto a Parte_1 tacitazione della lite soltanto l'importo di € 1.000.00 per i danni, oltre il 50/ per le spese di ctu, proposta da loro non accettata perché insufficiente a coprire l'entità dei danni subiti e, quindi, il tecnico incaricato aveva dato seguito a mandato ricevuto e depositato la consulenza tecnica in data 11.4.2015 che aveva confermato la responsabilità del convenuto .
Contestavano anche la stima dei danni per il ripristino delle pareti compiuta dall'ausiliario valutati in complessivi € 717,50; ribadivano che per le condizioni dell'immobile avevano dovuto rinunciare ai canoni di locazione per i mesi di luglio e agosto 2014, nonostante le richieste di affitto pervenute tramite l'agente immobiliare incaricato, trattandosi di appartamento di interesse turistico sito nella località di Marina di Ragusa nel viale Andrea Doria al civico n. 38, normalmente destinato in periodo estivo alla locazione turistica e fonte di reddito
Formulavano richiesta di prova testimoniale con l'agente immobiliare.
Si costituiva il quale contestava la domanda, evidenziando l'intento speculativo Parte_1 dell'iniziativa giudiziaria degli attori anche perché il medesimo ctu aveva dubitato sulla correlazione causale tra le infiltrazioni e i danni ai beni mobili oltre al fatto che l'appartamento non era affatto inagibile e i pochi danni alle pareti eliminabili con la modica spesa di € 717,50 come stimata dal ctu, avrebbero potuto essere stati già riparati con la somma che egli aveva offerto in sede di consulenza poi aumentata ad € 1500.00 con il proprio fax del 23.6.2015.
Contestava la deduzione attorea secondo la quale l'appartamento danneggiato veniva adibito
2 alla locazione per finalità turistiche -in quanto- da sempre utilizzato esclusivamente dagli attori, dai loro figli o parenti e ciò era avvenuto anche nella stagione estiva del 2014, come del resto era avvenuto anche negli anni precedenti e successivi al 2014, come inferiva il fatto che gli attori non avevano prodotto alcun contratto di locazione a dimostrazione dell'impiego commerciale dell'appartamento.Concludeva per l'idoneità dell'immobile ad essere locato.
Articolava richiesta di prova testimoniale
Disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art 696 bis cpc concessi i termini per le memorie istruttorie , sentiti i testi ammessi la causa veniva decisa dal Tribunale di Ragusa con la sentenza n.132/2023 pubblicata il 19.1.2023 che ha così statuito “1) In accoglimento della domanda proposta da e condanna il convenuto Controparte_1 CP_2 al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 6.520,50, oltre interessi fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva;
2) Condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, che liquida in € 264,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone i costi della CTU svolta in sede accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico del convenuto”
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1 il 19.7.2023, affidato ai motivi di seguito esposti.
Si sono costituiti e , i quali hanno resistito all'appello CP_2 Controparte_1 chiedendone il rigetto per l'infondatezza nel merito ed hanno chiesto la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell'art 96, III comma cpc.
La Corte all'udienza di discussione del 26.5.2025 ha posto la causa in decisione sulle conclusioni scritte, già in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello la parte censura la sentenza per aver ritenuto provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso all'origine dei danni chiesti ed ottenuti in risarcimento dagli appellati, sulla base soltanto della ctu disposta nell'ambito del giudizio promosso ex art. 696 bis c.p.c che in sé non rappresenta un mezzo di prova, essendo finalizzato esclusivamente ad accertare lo stato dei luoghi prima dell'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale, i dedotti danni avrebbero dovuti essere provati e documentati dai richiedenti, mentre ciò non era avvenuto. In ogni caso - deduce l'appellante- la relazione dell'ausiliario avrebbe consegnato risultati per certi aspetti incerti, e, per altri discutibili, e, pertanto insufficienti per fondare la propria responsabilità e condanna. Osserva l'appellante che il giudice di prime cure
3 avrebbe trascurato che il CTU aveva espresso perplessità sulla causa dei danni lamentati dagli attori ed aveva avanzato dubbi che la causa dei danni ai beni mobili presenti all'interno dell'appartamento dei ricorrenti potesse essere riconducibile alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante “dal momento che nessun danno avevano registrato i rimanenti arredi e le porte interne che si sarebbero dovute pure danneggiare nella zona degli stipiti poiché poggiati a pavimento o subire deforma-zioni e/o rigonfiamenti tali da impedire la corretta chiusura, cosa che di fatto non è avvenuta…”.
Evidenzia l'appellante che le perplessità del ctu erano ulteriormente avvalorate dal fatto che la maggior parte dei mobili risultati danneggiati -ad eccezione di un armadio e di un comodino, non si trovavano all'interno dei vani 3-4-6, riscontrati interessati dalle infiltrazioni. Aggiunge che l'altro aspetto pure trascurato dal primo giudice è la dichiarazione dell'ausiliario in occasione delle operazioni peritali del 31.01.2015, ha accertato, dandone evidenza nella propria relazione, che non vi erano in atto fenomeni infiltrativi e che gli interventi di riparazione eseguiti dall'odierno appellante, per eliminare la causa delle infiltrazioni e per riparare il bagno degli attori (direttamente interessato dalle infiltrazioni ), erano stati correttamente realizzati.
L'appellante esprime il proprio dissenso sulle conclusione tratte dall'ausiliario con riferimento ai presunti danni alle opere murarie, in quanto la sua affermazione secondo la quale: “ l'alto contenuto di acqua all'interno dei tramezzi e degli intonaci e l'alto tasso di umidità presente nell'aria per una non sufficiente ventilazione dei locali, hanno determinato condizioni ambientali favorenti la formazione delle muffe, caratterizzate dalle macchie scure come quelle rilevate sia sul supporto murario che sulla patina interna della carta da parati”,- a parere della parte- sarebbe il frutto di mera congettura priva di fondamento in quanto non suffragata da alcuna indagine interna bensì dal mero riscontro visivo. In ogni caso deduce che “dall'analisi dell'elaborato a firma del consulente, si evince che il medesimo non è stato il grado di collegare tali danni alle infiltrazioni lamentate dalle controparti, avendo evidenziato che: “… non è possibile associare se il danno è scaturito proprio dall'allagamento di fine maggio – inizio giugno o se derivato da altri allagamenti avvenuti in altri periodi, in altri luoghi o a seguito di guasti all'appartamento stesso…”.
Per tutte queste considerazioni reputa l'appellante che dall'espletata consulenza tecnica, come già rappresentato al Tribunale, non era stata raggiunta alcuna dimostrazione, ancorché probabile, dell'esistenza del legame eziologico tra le infiltrazioni, avvenute molti mesi prima e che avevano intaccato soltanto il locale bagno ed i danni lamentati.
4 Conseguentemente in difetto della prova del nesso causale necessario per fondare la responsabilità ex art. 2051, la domanda di risarcimento per i danni alle opere murarie e ai beni mobili andava rigettata
Con il secondo motivo l'appellante deduce solo apparente la motivazione adottata dal giudice di prime cure per riconoscere agli odierni appellati il mancato guadagno e ciò in violazione dell'art
2056 del cc e dell'art 116 C.P.C. In particolare l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si afferma quanto segue: “ Parimenti, quanto alla domanda di risarcimento del danno subito a causa della mancata locazione dell'appartamento interessato dalle infiltrazioni d'acqua, giova rilevare che la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 21835/2020, ha affermato che “nella ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui [id est infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, come nella specie] il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cass. n. 25898 del 2016; cfr. Cass., sez. un., n. 15238 del 2008). (…) Ebbene, nel caso di specie gli attori hanno provato
l'effettiva perdita della possibilità di locare l'immobile attraverso la testimonianza resa dall'agente immobiliare , che ha confermato a) di aver contattato gli attori nel mese di Tes_1 giugno 2014 al fine di proporre loro un contratto di locazione stagionale avente ad oggetto
l'immobile per cui è causa;
b) di aver ricevuto richieste di locazione (con somme offerte pari ad
€ 2.400,00 per il mese di luglio ed € 3.200,00 per il mese di agosto;
importi, peraltro, ritenuti congrui dal CTU); c) di non aver potuto dare seguito alle stesse a causa dell'ammaloramento dell'immobile cagionato dalle infiltrazioni, per come comunicato dal e constatato CP_1 dallo stesso teste in sede di sopralluogo” ( pagg. 6 e 7 della sentenza).
Deduce l'appellante che dalla motivazione della sentenza traspare il travisamento da parte del giudice di prime cure della domanda di risarcimento formulata dagli originari attori che aveva domandato “il risarcimento da mancato guadagno per la perdita dei canoni di locazione dei mesi di luglio e agosto 2014 dell'appartamento degli odierni attori in euro 5.600,00” ovvero il lucro cessante mentre il risarcimento accordato loro dal Tribunale è stato disposto a titolo di ristoro per il mancato godimento del bene.
5 Osserva la parte che l'aver riconosciuto il risarcimento a titolo di danno emergente al posto di quello richiesto di lucro cessante, aveva avuto riflessi sulla decisione per il diverso onere probatorio che deve assolvere la parte richiedente il lucro cessante, come chiarito la S.C con la sentenza resa a sez un, n. 33645/2022, richiamata dal primo giudice e posta a base della decisione. Co
Ricorda l'appellante che nella predetta sentenza la con riferimento al lucro cessante, conseguente alla fattispecie dell'occupazione sine titulo, ha previsto oneri di allegazione e prova più stringenti a carico di chi ne reclama l'indennizzo, rispetto al caso in cui viene chiesto il risarcimento del danno emergente.
Riporta l'appellante alcune parti della sentenza citata della Corte di Cassazione e giunge alla conclusione che i principi ivi espressi non sono stati correttamente applicati dal primo giudice in quanto “ le Sezioni Unite ritengono primariamente di convenire sulla prospettiva secondo la quale un problema di danno in re ipsa può, astrattamente, porsi soltanto qualora il proprietario si dolga di una perdita subita, mentre le occasioni di guadagno perse devono essere oggetto di specifica prova (e, a monte, di specifica allegazione)”.
Osserva al riguardo che gli odierni appellati “ pur avendo richiesto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno per mancato guadagno, non hanno dato alcuna prova in ordine al fatto che il presunto contratto di locazione sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato. A corroborare l'assenza di tale dimostrazione ricorre, oltre tutto, la valutazione offerta dal CTU, il quale ha ritenuto le offerte di locazione, pari al complessivo importo di € 5.600.00, confacenti al valore locativo dell'immobile. Tale importo, infatti, era stato indicato dalle controparti quale risarcimento a titolo di “mancato guadagno”.
Contestualmente, il Giudice di primo grado, essendo chiamato a valutare la sussistenza del danno da mancato guadagno, ha errato a ritenere che gli attori abbiano fornito la prova dell'effettiva perdita della possibilità di locare l'immobile, non operando nessun distinguo tra il ristoro del danno emergente e del lucro cessante. In considerazione di ciò, dunque, la sentenza di primo grado dovrà essere riformata nel senso di escludere qualsivoglia risarcimento del danno, non avendo gli attori offerto la dimostrazione di specifiche occasioni di guadagno (ossia, una locazione con valore superiore a quella di mercato)”.
Altra censura muove l'appellante alla sentenza per aver liquidato il risarcimento da mancato guadagno nonostante dagli atti non era emerso che l'immobile degli originari attori presentasse danni tali da renderlo inidoneo a qualsiasi utilizzo ed inoltre quest'ultimi non avevano fornito prova di aver realmente perduto l'opportunità di affittate l'appartamento tantè che non hanno
6 documentato in alcun modo l'esistenza del contratto/proposta di locazione con l'agenzia immobiliare, il cui titolare quando ha reso la propria testimonianza non ha saputo indicare i nomi delle persone interessati alla locazione dell'immobile, mentre dall'escussione dei testi che l'odierno appellante aveva indicato era emerso che l'appartamento degli attori non era mai stato locato per finalità turistiche, essendo, da sempre, occupato da loro stessi o dai loro parenti
Aggiunge che il ctu aveva dato atto nella propria relazione: che non era presente agli atti alcuna dichiarazione di inagibilità dell'appartamento per i medesimi periodi (Luglio e Agosto 2014) ; che l'immobile non presentava pericoli di distacchi di intonaci da pareti e/o soffitti.
Sulla base di dette argomentazioni l'appellante conclude “Pertanto, l'Ecc.ma Corte di Appello, nell'ipotesi in cui non dovesse applicare i principi di diritto dettati dalla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (la n. 33645/2022), dovrà, comunque, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui, erroneamente, riconosce i presupposti per il riconoscimento del danno dovuto alla presunta impossibilità di conseguire utilità dall'immobile de quo”.
Con il terzo motivo di appello la parte censura la statuizione sulle spese processuali che sono state poste interamente a proprio carico in violazione degli artt. 91 e 92 cpc quando invece, poiché la domanda attrice era stata accolta in misura sensibilmente ridotta rispetto alla richiesta iniziale, poteva dirsi integrata la fattispecie della soccombenza reciproca che comporta la compensazione anche solo parziale delle spese di lite. Aggiunge che anche in applicazione del principio di causalità il giudicante poteva, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. “escludere la ripetizione di spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga eccessive o superflue, ma non anche condannare la parte stessa vittoriosa ad un rimborso di spese sostenute dalla controparte”.
Il primo motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, l'odierno appellante costituendosi in giudizio ed anche negli atti successivi non ha specificatamente contestato l'esistenza dei danni alle pareti ed agli arredi concentrando piuttosto la propria attenzione sulla strumentalità della domanda di indennizzo del lucro cessante deducendo la perfetta funzionalità e commerciabilità dell'immobile.
Inoltre, il ctu, diversamente da quanto afferma l'appellante, non ha avuto incertezze nell'individuare la causa del danneggiamento di alcune pareti interne all'appartamento dei ricorrenti nelle infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante, che avevano interessato il vano direttamente sottostante, il bagno, (ripristinato dall' e che poi, si erano diffuse Parte_1 anche nei vani limitrofi indicati nella ctu ai nn. 3,4 e 6.
7 Poi, per la tipologia dei danni accertati (scollamento della carta da parati di risalente posa) non era necessario, a parere di questo Collegio, che il ctu ricorresse ad indagine invasive per accertare quello che constava all'evidenza, in base alle comuni cognizioni tecniche, oltretutto, tali indagini, auspicate dall'appellante, sarebbero state anche antieconomiche stante l'entità modesta dei costi stimati di ripristino (complessivi € 717,50)
Il ctu ha infatti accertato e documentato anche a mezzo rilievi fotografici “evidenti distacchi della carta da parati nei vani 3 - 4 e 6. Ho riscontrato, inoltre, la presenza di muffe sul supporto murario delle sole zone in cui si è verificato il fenomeno del distacco della carta da parati.
Osservando anche i frammenti di carta da parati distaccati, si notano sulla faccia retrostante, ossia aderente al supporto murario, tracce di muffa. In merito alla carta da parati, presente sulle rimanenti pareti non interessate da evidenti distacchi, ho potuto notare che piccole parti di questa sono distaccate o stanno iniziando a distaccarsi dal supporto murario, poiché il collante utilizzato per il fissaggio sta iniziando a perdere le sue proprietà adesive per vetustà”. Il ctu ha anche aggiunto che “ La presenza dei distacchi solo nelle zone adiacenti il bagno (Vano 5) dimostra, senza dubbio alcuno, che la causa del distacco della carta da parati è una diretta conseguenza da imputare alle infiltrazioni d'acqua. Pertanto, le infiltrazioni d'acqua non hanno fatto altro che accelerare il processo di vetusta del collante, facendogli perdere quelle ultime proprietà adesive residue” ….. “In seguito, l'alto contenuto di acqua all'interno dei tramezzi e degli intonaci e l'alto tasso di umidità presente nell'aria per una non sufficiente ventilazione dei locali, hanno determinato condizioni ambientali favorenti la formazione delle muffe, caratterizzate dalle macchie scure come quelle rilevate sia sul supporto murario che sulla patina interna della carta da parati”. Sulla base di detti rilievi l'ausiliario ha suggerito, anche in considerazione della vetustà della carta da parati che mostrava segni di scollamento anche nelle pareti non interessate dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di intervenire Parte_1 con la tinteggiatura (previa rimozione della carta da parati) soltanto negli ambienti colpite dalle infiltrazioni, stimandone il costo complessivo in € 717,50 come da computo metrico che allegava.
Sulla predetta stima del ctu come anche relativamente ai danni ai beni mobili, fatta propria dal giudice di prime cure, gli odierni appellati hanno prestato acquiescenza in difetto di proposizione di appello incidentale
Il ctu ha invece espresso perplessità sull'origine dei danni di alcuni beni mobili, quando ha relazionato che “Dall'accertamento effettuato però non è possibile associare se il danno è scaturito proprio dall'allagamento di fine Maggio - inizio Giugno o se derivato da altri
8 allagamenti possibilmente avvenuti in altri periodi, in altri luoghi o a seguito di guasti all'interno dell'appartamento stesso. Inoltre, non sono stati riscontrati danni ai rimanenti arredi ed alle porte interne (costituite da anta, telaio maestro e mostrine copri-filo anch'esse in legno) le quali si sarebbero potute danneggiare nella zona degli stipiti poiché poggianti a pavimento o subire deformazioni e/o rigonfiamenti tali da impedirne la corretta chiusura, cosa che di fatto non è avvenuta”. I dubbi così espressi dal ctu, enfatizzati dall'appellante, a prescindere dal modesto ammontare del risarcimento (€ 203,00), non sono condivisibili. Ed infatti, a parere di questo
Collegio, poiché il danno presente nei mobili è localizzato prevalentemente nella parte inferiore, in difetto di prospettazione in causa di altri allegamenti, il loro danneggiamento si spiega ed è compatibile con il contatto che i predetti mobili hanno avuto con l'acqua che, penetrata dal piano sovrastante si è poi propagata sul pavimento dell'appartamento degli odierni appellati. Si aggiunga che la scadente qualità, oltre che vetustà, dei materiali di allestimento dei mobili risultati danneggiati (foto ctu) ha contribuito non poco al loro rapido danneggiamento rispetto ad altri arredi di migliore qualità, e ciò trova conferma nel modesto valore di stima loro attributo dal ctu e dal conseguente modesto risarcimento riconosciuto.
Per quanto esposto il primo motivo è infondato e pertanto va rigettato.
Il secondo motivo di appello è fondato anche se non tutte le censure mosse dall'appellante appaiono condivisibili
Occorre innanzitutto, precisare che il richiamo fatto dal giudice di prime cure alla sentenza della
Cassazione a sez. un, n 33645/2022, utilizzata per motivare la decisione, a parere di questo
Collegio, non è pertinente e condivisibile. Ed infatti nella citata sentenza la S.C.è stata chiamata a sezioni unite a dirimere il contrasto registrato al proprio interno in materia di risarcimento del danno conseguente all'occupazione sine titulo. Non sono mancate altre successive sentenze (ex multis. Cass n. 30791/2024) nelle quali la medesima Corte di Cassazione ha esteso i principi affermati in detta sentenza a sezioni unite anche alle altre ipotesi in cui a causa dell'attività illecita di un terzo un immobile viene sottratto alla disponibilità dell'avente diritto che viene di fatto privato dalla possibilità del suo godimento diretto o indiretto. In ogni caso, condizione imprescindibile per l'operatività di detti principi, anche con riferimento al regime probatorio, è che vi sia la privazione della disponibilità dell'immobile sotto forma di impossibilità di utilizzo diretto o indiretto.
Il caso in esame non rientra in tale fattispecie. Ed infatti, l'immobile è rimasto nella disponibilità dei proprietari che non hanno né dedotto né ancor meno provato il mancato utilizzo diretto
9 dell'immobile, come invece avrebbero dovuto fare per contrastare la deduzione dell'odierno appellante che, al contrario, aveva sostenuto ed anche provato attraverso le prove testimoniali che l'appartamento nel mese di luglio ed agosto dell'anno 2014, quando già era stata rimossa la causa delle infiltrazioni ed il bagno era stato ripristinato, era stato utilizzato dagli attori, dai loro figli e da loro parenti.
Il Tribunale ha accolto la domanda di indennizzo del lucro cessante per il mancato introito dall'affitto dell'appartamento nei mesi di luglio ed agosto del 2014 sulla base del fatto: che il prezzo indicato per la locazione era stato ritenuto congruo dal ctu;
il teste, titolare dell'agenzia immobiliare, in sede di testimoniale, aveva dichiarato che qualche giorno prima di sentire i proprietari aveva ricevuto richieste di locazione dell'appartamento in causa, richieste poi non riscontrate perché erano stati gli stessi proprietari ad escludere la possibilità di locare il loro appartamento a causa dei danni insorti all'interno ed anche l'agente, dopo aver visionato l'immobile, aveva condiviso il parere dei proprietari che l'appartamento non poteva essere concesso in locazione. Quindi gli odierni appellati, che non hanno dedotto di essere stati costretti a recedere da contratti di locazione già conclusi e rinunciare al canone concordato per le conseguenze residuate dell'infiltrazione, hanno motivato la loro domanda di indennizzo sulla base delle loro personali valutazioni sui danni, condivise dall'agente immobiliare, che li ha portati a desumere che l'appartamento non poteva essere più affittato per via delle infiltrazioni presenti sulle pareti. Tuttavia, detta valutazione che investe il giudizio soggettivo errato avuto dai proprietari sull' incollocabilità dell'appartamento nel mercato delle locazioni, non ha trovato rispondenza negli atti di causa. Ed infatti il ctu quando ha effettuato il sopralluogo nell'immobile, all'epoca ancora non ripristinato nelle pareti, non ha relazionato che era inutilizzabile o inabitabile, come anche acclarato dalla modesta entità dei danni localizzate in alcune pareti dell'appartamento ove la carta da parati in alcuni punti per via delle infiltrazioni aveva perso aderenza in modo più evidente rispetto alle altre pareti non attinte dalle infiltrazioni
(complessivamente stimati in € 717,50).
Posto quindi che vi erano evidenze oggettive (ctu e fotografie) che consentivano di poter affermare che l'immobile era locabile e che gli esiti delle infiltrazioni non avevano avuto alcuna incidenza causale sulla possibilità per i proprietari di mettere a frutto l'immobile ed, emerso altresì, che era stata una valutazione personale dei proprietari soprassedere all'ipotesi di affittare l'appartamento e che i proprietari avevano poi direttamente utilizzato nei mesi di luglio
10 ed agosto del 2014 per i bisogni propri, di amici e parenti, non sussistevano i presupposti per disporre il risarcimento del danno da lucro cessante.
Si aggiunga per completezza, che mancavano agli atti elementi indiziari che potevano far ritenere probabile la locazione dell'appartamento nell'estate del 2014, anche a prescindere dall'evento infiltrazioni. Ed infatti, in tema di lucro cessante la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale "il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito" (Cass n. 5613/2018; Cass n. 10750/2020 ;
Cass. n. 24632//2015).
Nel caso in esame l'unico elemento addotto dagli odierni appellati per prospettare probabile la mancata conclusione dei contratti di locazione è la dichiarazione testimoniale dell'agente immobiliare che ha soltanto riferito della manifestazione di interesse, ricevuta qualche giorno prima da alcuni non identificati vacanzieri, per la locazione dell'immobile nei mesi di luglio ed agosto del 2014. Dalla predetta generica testimonianza non poteva trarsi la conclusione che il riferito interesse mostrato per la locazione dell'immobile si sarebbe poi tradotto nella conclusione dei contratti, soprattutto per la presenza di forti elementi contrari, che non consentono di ritenere probabile che l'appartamento sarebbe stato posto in affitto nell' estate del 2014. Ed infatti non soltanto è rimasta indimostrata l'allegazione degli odierni appellati - dell'abituale impiego dell'immobile alla locazione estiva-turistica-, perno su cui poggia la domanda di ristoro degli odierni appellati del lucro cessante. (non vi è evidenza alcuna che l'appartamento sia stato locato prima o dopo la stagione estiva del 2014 oppure il suo inserimento nei circuiti di locazione turistica) ma vi sono in atti prove che militano in senso contrario.
Ed infatti, i due testi, indicati dall'odierno appellante, le cui dichiarazioni, a parere di questo
Collegio, rivestono rilevante e preponderante valenza probatoria, trattandosi di persone equidistanti, a conoscenza dei fatti di causa, in quanto condomini facenti parti del medesimo edificio in cui si trova l'appartamento degli odierni appellati, ed uno di loro , anche abitante allo stesso piano in cui si trova l'appartamento all'esame, escussi all'udienza del 22.7.2022 hanno
11 concordemente dichiarato che gli appellati utilizzano da sempre soltanto per loro stessi e per i loro amici e parenti l'appartamento oggetto di causa e ciò era avvenuto anche nei mesi di luglio e di agosto del 2014
Per quanto esposto il secondo motivo è accolto e pertanto la sentenza va parzialmente riformata nella parte in cui è stato riconosciuto l'indennizzo di € 5.600,00 a titolo di mancato guadagno.
Il restante terzo motivo di appello resta assorbito dalla decisione.
Spese Processuali
Ed infatti, in grado di appello allorché la sentenza impugnata viene riformata in tutto o in parte, il giudice d'appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale.
Nella fattispecie considerato che la domanda attrice è stata accolta solo parzialmente e che si profila una reciproca soccombenza delle parti (Cass. sez. un, n. 32061/2022), sussistono i presupposti per compensare integralmente fra loro le spese processuali dei due gradi di giudizi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo nel giudizio d'appello iscritto al n. 999/2023 R.g.a.c., accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n.132/2023 pubblicata il 19.1.2023, ed in
[...] parziale riforma della stessa, così provvede: revoca la statuizione con la quale è stato condannato al pagamento in favore di Parte_1
e della somma di € 6.520,50, oltre interessi fino al CP_2 Controparte_1 soddisfo;
conferma la condanna di al pagamento in favore e Parte_1 CP_2 CP_1
dell'importo di € 717,50 per costi di ripristino delle pareti e di € 203,00 per
[...] deprezzamento dei mobili, oltre interessi fino al soddisfo;
compensa integralmente fra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania addì 19.6. 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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