Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 274/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 274/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 28 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. ALFANO CATERINA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._1
difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA ON F. NAPOLITANO 9 80035 NOLA, presso lo studio dell'Avv. PALLADINO
GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._4 domiciliato in VIA ON F. NAPOLITANO 9 80035 NOLA, presso lo studio dell'Avv.
PALLADINO GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._3
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
VIA ON F. NAPOLITANO 9 80035 NOLA, presso lo studio dell'Avv. PALLADINO
GIUSEPPE (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
CONVENUTO
Pagina 1 di 8
domiciliato in VIA LUNGOMARE TRIESTE N. 26 84100 ER , presso lo studio dell'Avv. PASCA FILIBERTO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._6
difeso;
OR
(c.f.: Controparte_4
, nella qualità di mandataria di elettivamente P.IVA_2 Controparte_5 domiciliato presso lo studio dell'Avv. CESARE FABRIZIO ( ) Via C.F._7
Francesco Crispi, 87 80121 Napoli, dal quale è rappresentato e difeso;
OR
, elettivamente domiciliato in VIA LUNGOMARE TRIESTE Controparte_6
N. 26 null 84100 ER , presso lo studio dell'Avv. PASCA FILIBERTO (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
OR
(c.f.: ), nella qualità di mandataria di Pt_2 P.IVA_3 Parte_3
elettivamente domiciliato in LUNGOMARE TRIESTE, 26 84122 ER , presso lo studio dell'Avv. PASCA FILIBERTO (c.f.: ) e dell'Avv. FORINO C.F._6
FABIO ( ) VIA ROMA 58 NOCERA INFERIORE, dal quale è C.F._8
rappresentato e difeso;
OR
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che la S.C. ha affermato che “In materia di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo (art. 111 c.p.c.), quale successore nel diritto affermato in giudizio, in quanto con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore. Si deve inoltre specificare che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il
Pagina 2 di 8 debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (cfr. Cass.
25424/2023).
Nel caso di specie, il cessionario ha dimostrato la propria legittimazione Controparte_5
ad agire, producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti dalla a Parte_1 Controparte_5
[...
In proposito, la S.C. ha affermato il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1,
22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3,
16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
Pagina 3 di 8 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5, 29/12/2017, n.
31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277).
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso in oggetto allegato in atti, si evince che tra le categorie di crediti ivi indicate rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio
(contratto di finanziamento).
Inoltre, la cessionaria ha fornito la prova del proprio credito, attraverso la produzione in giudizio dei contratti di finanziamento e degli atti di fideiussione.
Deve, inoltre, ritenersi ammissibile l'intervento volontario (contenente autonoma domanda revocatoria ordinaria dell'atto di donazione) ad opera della
[...]
. Controparte_7
Invero, "La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie".
Nel caso di specie, il terzo si è costituito in giudizio in data 28.1.2016 prima dell'udienza di prima comparizione del 23.3.2016 e, pertanto, non si è verificata alcuna preclusione, neppure istruttoria, nei suoi confronti.
La ha, nel corso del Controparte_7
giudizio ceduto il proprio credito a ed anche in questo caso il Controparte_8
cessionario ha provato la propria legittimazione ad agire producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da a Controparte_7 Controparte_8
dall'esame del quale si evince che sono oggetto di cessione tutti i crediti pecuniari
[...]
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
"Crediti").In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 ed marzo 2018
Pagina 4 di 8 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti (tra i quali rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio derivante da mutuo chirografario).
Successivamente, ha ceduto il proprio credito a Controparte_8 [...]
(cfr. copia avviso di pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale in atti). Parte_3
Vanno, inoltre, disattese le eccezioni sollevate dai garanti relative all'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., per la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c ed in particolare della violazione del dovere di solidarietà a salvaguardia del contraente fideiussore nella gestione dei finanziamenti e per la mancanza della speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c., in quanto trattasi di fideiussioni specifiche, a valersi come contratti autonomi di garanzia, con deroghe alle richiamate norme dispositive codicistiche e stipulate e fatte valere dalla banca senza violazione dei doveri di correttezza e buna fede, anche perché gli opponenti, quali soci, amministratore e stretti congiunti di questi, ben conoscevano ed erano informati del progressivo indebitamento della società garantita. Né risulta provato che la banca fece a detta società del credito del tutto immeritatamente, essendo, comunque, il merito creditizio dipendenti da tante variabili sottoposte alla valutazione esclusiva della banca, da farsi ex ante e non ex post.
Quanto alla questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anti trust, posta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale, va rilevata l'inammissibilità della nuova domanda e della documentazione, prodotta tardivamente ben oltre i termini consentiti, risalendo al 2005 il provvedimento della Banca d'Italia n. 55.
Nel merito, la domanda ex art. 2901 c.c. formulata dalla società attrice e dal terzo interventore
è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, infatti, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e del consilum fraudis (se si tratta di negozio a titolo oneroso), di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
Pagina 5 di 8 La società attrice ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito dell'istituto bancario nei confronti dei garanti che tale circostanza è documentalmente provata
(cfr. contratti di finanziamento e atti di fideiussione allegati al fascicolo di parte attrice e del terzo interventore).
In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualita' di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nell'ipotesi di apertura di credito e di finanziamento (mutuo) infatti, l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (sul punto Cass., 9 aprile 2009, n. 8680 secondo cui "l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo
Pagina 6 di 8 da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione", ed anche Cass., 15 febbraio 2011, n. 3676).
Pertanto, nel caso di specie trattasi di credito sorto anteriormente rispetto all'atto di disposizione.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Deve ritenersi sussistente il requisito dell'eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr.
Cass. nn. 6777/95; 6676/98; 12144/99) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. n. 2971/99; n. 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. n. 3470/2007; n. 1896/2012).
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che i beni immobili in oggetto erano gli unici sui quali il creditore (attore e terzo interventore) avrebbe potuto rivalersi (attesa la presenza di ipoteche sugli altri beni immobili). Peraltro, grava sul debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
19207/2018) e nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Quanto al requisito soggettivo, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 30/06/2015, n. 13343; Id., sez. 1, 2/04/2021 n. 9112).
Pagina 7 di 8 Nel caso di specie, i convenuti debitori appartengono al medesimo nucleo familiare dei soci e amministratori della società e non potevano non avere la Parte_4 consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte degli istituti di credito (attore e terzo).
Pertanto, la donazione in questione va dichiarata inefficace nei confronti delle cessionarie del credito e Controparte_5 Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito a tutela del quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di e dell'atto di donazione Controparte_5 Parte_3 del 19.10.12 a rogito del dott. Notaio in Rep. n. 70485 e Persona_1 CP_7
Racc. n. 29253 con cui i sig.ri e donavano a Controparte_1 Controparte_2
l'unità immobiliare sita nel comune di Poggiomarino e censita al Controparte_1
catasto fabbricati al foglio 17 p.lle 2, 3, 4, 5 e 101;
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
rapp.ta dalla mandataria che si CP_5 Controparte_4
liquidano in euro 10.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
rapp.ta dalla mandataria che si liquidano in euro Parte_3 CP_9
259,00 per spese vive ed euro 6.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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