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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/08/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 6787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(AL), il 10/05/1985, residente in C.SO MAMELI 210 RAPALLO (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in V. S. FRANCESCO SAVERIO 6 RAPALLO (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PASTORINO SIMONA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sestri Levante (GE) il 25/06/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 53/2025 del 16/01/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sestri Levante (GE) il
25/06/2017 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I Signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Pt_2 Pt_1
2) La casa coniugale sita in Rapallo (GE), Via S. Francesco Saverio n. 6, è assegnata alla IG.ra per abitarvi esclusivamente con i figli minori, con gli arredi ivi esistenti. Parte_2
3) I genitori, di comune accordo, optano per il regime di affidamento condiviso dei figli minori, con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente dei medesimi presso la madre.
4) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza di e presso ciascun Per_1 Per_2 genitore - riconosciuto, da un lato, il loro fondamentale diritto al mantenimento di frequenti e solide relazioni con entrambi e considerato, dall'altro, che il padre è stato assunto in giugno 2025 in
Mediterranean Shipping Company SA, presterà lavoro presso la sede di Ginevra in Svizzera dove trasferirà la sua residenza, beneficerà di un miglior trattamento retributivo (per cui ha condiviso con la coniuge il documento di simulation annuelle) e di contro sarà onerato di nuovi costi (quali, in elenco non esaustivo, i costi alloggiativi, di assicurazione, di viaggio A\R per visitare e tenere con sé
i figli)- concordano quanto segue:
a) Il padre terrà i figli con sé in via ordinaria:
- a weekend alternati, dal venerdì sera (oppure dal sabato mattina) sino alle 20.30 della domenica (o eventualmente fino al lunedì mattina), curando il prelevamento presso la mamma e\o presso l'asilo\scuola e/o l'accompagnamento dei medesimi all'asilo/scuola;
- resta inteso che il calendario verrà modulato di comune accordo di mese in mese tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, dell'eventuale fruibilità da parte del papà dello smart working e/o di eIGenze specifiche dei figli minori, e che -in caso di eventuali imprevisti o richieste di modifica degli orari per necessità contingenti- ciascun genitore provvederà ad avvisare con ragionevole preavviso l'altro, con flessibilità, nel rispetto reciproco e nel miglior interesse e benessere dei figli, espressamente intendendo i genitori garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) con riferimento alle maggiori Festività, i genitori si impegnano sin da ora ad osservare il principio dell'alternanza su base annua, ed a concordare eventualmente più ampi tempi di permanenza presso il padre nel periodo di fermo scolastico e\o nei periodi in cui gli verrà accordata la possibilità dello smart working al fine di recuperare le visite infrasettimanali non godute in corso di anno (e che in sede separazione erano state concordate per due sere infrasettimanali al mese, comprensive di cene, ed anche per due pomeriggi e\o mattine al mese, nel corso delle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna).
Per il periodo estivo:
- i genitori si impegnano sin d'ora a comunicare reciprocamente le proprie intenzioni circa i periodi di vacanza da trascorrere con i figli entro il 31 maggio di ogni anno;
- in tempo estivo, ciascun genitore potrà comunque trascorrere con i figli da un minimo di tre ad un massimo di quattro settimane esclusive, anche non consecutive;
- relativamente all'estate 2025, i genitori hanno concordato che i figli trascorrano con il papà: la settimana dal 22\6 al 27\6 in Svizzera – i giorni del 29 e 30 giugno – il fine settimana del 5 e 6 luglio
– il fine settimana del 19 e 20 luglio – la settimana dal 21 al 27 luglio in Svizzera – il fine settimana del 9\10 agosto – la settimana dall'11 al 17 agosto in Svizzera - il fine settimana del 23\24 agosto – la settimana del 25 agosto al 31 agosto con papà in Svizzera e\o Italia. Il tutto salva l'eventualità di concordare un diverso assetto, con flessibilità, nel rispetto reciproco e nel miglior interesse e benessere dei figli. 5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a Pt_1 Pt_2 far data da agosto 2025, la somma di complessivi euro 700,00 (settecento/00) mensili (euro 350,00 a figlio) somma che sarà versata alla IG.ra anticipatamente entro il giorno 1° di ogni Pt_2 mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6) Ciascun genitore verserà direttamente all'istituto scolastico San Girolamo di Rapallo (GE) la propria quota pari al 50% dell'intero della retta scolastica di . Per_2
7) Il pagamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' , sarà percepito CP_1 integralmente dalla madre che si obbliga ed impegna a dare al Sig. evidenza documentale degli Pt_1 importi percepiti in corso d'anno entro il 31 agosto di ogni anno.
8) Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo il verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del
Tribunale di Genova del 15.9.2016, e quindi:
1. SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
1.a.i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
1.a.ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
1.a.iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
1.a.iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
1.a.v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
1.a.vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
1.a.vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
1.a.viii.spese sanitarie urgenti
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
1.b.i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
1.b.ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
2.a.i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
2.a.ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso
2.a.iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
2.a.iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento
2.a.v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
2.b.i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
2.b.ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
2.b.iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore
2.b.iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento
2.b.v. spese per corsi di recupero e lezioni private 2.b.vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
2.b.vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
2.b.viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola
2.b.ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici
2.b.x. costi per Baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
3.a.i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): 3.b.i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo
3.b.ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura)
3.b.iii. spese per corsi di informatica
3.b.iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori
3.b.v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo)
3.b.vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Gli scontrini per i farmaci prescritti dai medici nell'interesse dei figli dovranno recare il codice fiscale dei bambini.
In punto spese straordinarie, le parti espressamente concordano di partecipare al 50%:
- al costo della mensa scolastica di presso la scuola Scarsella e ciò fintanto che l'Assegno Per_1
CP_ Unico Universale versato dall' per i due figli alla GN non sia superiore a 300 euro Pt_2 mensili. In ipotesi in cui lo strumento statale di sostegno al reddito diventi complessivamente superiore ad euro 300 mensili (ovvero a 150 euro a figlio), il costo della mensa scolastica di Per_1 presso la scuola Scarsella rimarrà ad esclusivo carico della GN . Pt_2
Per_
- alle spese per il mantenimento e la cura del cane;
- alle spese convenute per calzature e capispalla necessari ai figli nei cambi di stagione (estate e inverno).
9) I Signori e dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di Pt_2 Pt_1 rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio.
10) Spese e competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti.
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti sono soddisfatte e nulla hanno più
a pretendere reciprocamente.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017,
Numero 28, Parte II, Serie A, Uff.1., Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
(AL), il 10/05/1985, residente in C.SO MAMELI 210 RAPALLO (GE) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in V. S. FRANCESCO SAVERIO 6 RAPALLO (GE), elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PASTORINO SIMONA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sestri Levante (GE) il 25/06/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 53/2025 del 16/01/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sestri Levante (GE) il
25/06/2017 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I Signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Pt_2 Pt_1
2) La casa coniugale sita in Rapallo (GE), Via S. Francesco Saverio n. 6, è assegnata alla IG.ra per abitarvi esclusivamente con i figli minori, con gli arredi ivi esistenti. Parte_2
3) I genitori, di comune accordo, optano per il regime di affidamento condiviso dei figli minori, con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente dei medesimi presso la madre.
4) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza di e presso ciascun Per_1 Per_2 genitore - riconosciuto, da un lato, il loro fondamentale diritto al mantenimento di frequenti e solide relazioni con entrambi e considerato, dall'altro, che il padre è stato assunto in giugno 2025 in
Mediterranean Shipping Company SA, presterà lavoro presso la sede di Ginevra in Svizzera dove trasferirà la sua residenza, beneficerà di un miglior trattamento retributivo (per cui ha condiviso con la coniuge il documento di simulation annuelle) e di contro sarà onerato di nuovi costi (quali, in elenco non esaustivo, i costi alloggiativi, di assicurazione, di viaggio A\R per visitare e tenere con sé
i figli)- concordano quanto segue:
a) Il padre terrà i figli con sé in via ordinaria:
- a weekend alternati, dal venerdì sera (oppure dal sabato mattina) sino alle 20.30 della domenica (o eventualmente fino al lunedì mattina), curando il prelevamento presso la mamma e\o presso l'asilo\scuola e/o l'accompagnamento dei medesimi all'asilo/scuola;
- resta inteso che il calendario verrà modulato di comune accordo di mese in mese tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, dell'eventuale fruibilità da parte del papà dello smart working e/o di eIGenze specifiche dei figli minori, e che -in caso di eventuali imprevisti o richieste di modifica degli orari per necessità contingenti- ciascun genitore provvederà ad avvisare con ragionevole preavviso l'altro, con flessibilità, nel rispetto reciproco e nel miglior interesse e benessere dei figli, espressamente intendendo i genitori garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b) con riferimento alle maggiori Festività, i genitori si impegnano sin da ora ad osservare il principio dell'alternanza su base annua, ed a concordare eventualmente più ampi tempi di permanenza presso il padre nel periodo di fermo scolastico e\o nei periodi in cui gli verrà accordata la possibilità dello smart working al fine di recuperare le visite infrasettimanali non godute in corso di anno (e che in sede separazione erano state concordate per due sere infrasettimanali al mese, comprensive di cene, ed anche per due pomeriggi e\o mattine al mese, nel corso delle settimane che si concludono con il week end di spettanza materna).
Per il periodo estivo:
- i genitori si impegnano sin d'ora a comunicare reciprocamente le proprie intenzioni circa i periodi di vacanza da trascorrere con i figli entro il 31 maggio di ogni anno;
- in tempo estivo, ciascun genitore potrà comunque trascorrere con i figli da un minimo di tre ad un massimo di quattro settimane esclusive, anche non consecutive;
- relativamente all'estate 2025, i genitori hanno concordato che i figli trascorrano con il papà: la settimana dal 22\6 al 27\6 in Svizzera – i giorni del 29 e 30 giugno – il fine settimana del 5 e 6 luglio
– il fine settimana del 19 e 20 luglio – la settimana dal 21 al 27 luglio in Svizzera – il fine settimana del 9\10 agosto – la settimana dall'11 al 17 agosto in Svizzera - il fine settimana del 23\24 agosto – la settimana del 25 agosto al 31 agosto con papà in Svizzera e\o Italia. Il tutto salva l'eventualità di concordare un diverso assetto, con flessibilità, nel rispetto reciproco e nel miglior interesse e benessere dei figli. 5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, a Pt_1 Pt_2 far data da agosto 2025, la somma di complessivi euro 700,00 (settecento/00) mensili (euro 350,00 a figlio) somma che sarà versata alla IG.ra anticipatamente entro il giorno 1° di ogni Pt_2 mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6) Ciascun genitore verserà direttamente all'istituto scolastico San Girolamo di Rapallo (GE) la propria quota pari al 50% dell'intero della retta scolastica di . Per_2
7) Il pagamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' , sarà percepito CP_1 integralmente dalla madre che si obbliga ed impegna a dare al Sig. evidenza documentale degli Pt_1 importi percepiti in corso d'anno entro il 31 agosto di ogni anno.
8) Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, individuate secondo il verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione del
Tribunale di Genova del 15.9.2016, e quindi:
1. SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
1.a.i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
1.a.ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
1.a.iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche
1.a.iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
1.a.v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
1.a.vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
1.a.vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
1.a.viii.spese sanitarie urgenti
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
1.b.i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
1.b.ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
2.a.i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali)
2.a.ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso
2.a.iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
2.a.iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento
2.a.v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
2.b.i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati
2.b.ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati
2.b.iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore
2.b.iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento
2.b.v. spese per corsi di recupero e lezioni private 2.b.vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
2.b.vii. costi per la frequenza del cd. pre-scuola
2.b.viii. costi per la frequenza del cd. doposcuola
2.b.ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici
2.b.x. costi per Baby sitter se l'eIGenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
3.a.i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): 3.b.i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo
3.b.ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura)
3.b.iii. spese per corsi di informatica
3.b.iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori
3.b.v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo)
3.b.vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi.
Gli scontrini per i farmaci prescritti dai medici nell'interesse dei figli dovranno recare il codice fiscale dei bambini.
In punto spese straordinarie, le parti espressamente concordano di partecipare al 50%:
- al costo della mensa scolastica di presso la scuola Scarsella e ciò fintanto che l'Assegno Per_1
CP_ Unico Universale versato dall' per i due figli alla GN non sia superiore a 300 euro Pt_2 mensili. In ipotesi in cui lo strumento statale di sostegno al reddito diventi complessivamente superiore ad euro 300 mensili (ovvero a 150 euro a figlio), il costo della mensa scolastica di Per_1 presso la scuola Scarsella rimarrà ad esclusivo carico della GN . Pt_2
Per_
- alle spese per il mantenimento e la cura del cane;
- alle spese convenute per calzature e capispalla necessari ai figli nei cambi di stagione (estate e inverno).
9) I Signori e dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di Pt_2 Pt_1 rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio.
10) Spese e competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti.
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra concordato, le parti sono soddisfatte e nulla hanno più
a pretendere reciprocamente.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017,
Numero 28, Parte II, Serie A, Uff.1., Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini