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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/09/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11456/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11456/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PRESUTTI IVANA CARMELINA presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. REYNAUD SILVIA presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Campi Bisenzio il Parte_1 Controparte_1 22/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio (atto n. 21 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/1/2008, il 2/11/2009 e il 2/4/2014. Per_1 Persona_2 Per_3
Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 594 del 22/11/2024, pubblicata in data 26/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla signora he continuerà a pagarne i relativi canoni. Il CP_1 signor si impegna a pagare le spese condominiali arretrate sino al 2023 e le fatture relative Pt_1 all'energia elettrica rimaste insolute dal mese di settembre 2023 al febbraio 2024.
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente i figli compatibilmente con le esigenze dei minori e secondo gli accordi tra le parti, e comunque, anche in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola a far data dal mese di luglio 2024 (per i mesi maggio e giugno 2024 i minori verranno riaccompagnati presso la residenza il sabato e la domenica alle ore 22.00) nonché due giorni infrasettimanali (lunedì e mercoledì);
pagina 2 di 3 durante le vacanze natalizie i minori soggiorneranno con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, per il 2024 trascorreranno il Natale con la mamma;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con la mamma o con il papà Pasqua e Pasquetta, per il 2024 hanno trascorso la Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma;
i minori trascorreranno alternando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del loro compleanno;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori Pt_1 un importo mensile, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, di importo pari a euro 900,00 (
€300,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, sin dal mese di maggio 2024, oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale per i primi 2 anni dalla data della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio e poi il 75% delle spese stesse.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie Pt_1 un importo mensile di € 300,00 per 2 anni dalla data della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio o per un periodo inferiore qualora la stessa reperisse regolare attività lavorativa.
DA' ATTO che l'assegno unico o sussidi equivalenti verranno incassati e trattenuti al 100% della signora
CP_1
DA' ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11456/2024 V.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PRESUTTI IVANA CARMELINA presso il cui studio Parte_1 ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
con il patrocinio dell'avv. REYNAUD SILVIA presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Campi Bisenzio il Parte_1 Controparte_1 22/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio (atto n. 21 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 21/1/2008, il 2/11/2009 e il 2/4/2014. Per_1 Persona_2 Per_3
Con ricorso depositato il 08/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 594 del 22/11/2024, pubblicata in data 26/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1 i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campi Bisenzio di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
ASSEGNA la casa coniugale alla signora he continuerà a pagarne i relativi canoni. Il CP_1 signor si impegna a pagare le spese condominiali arretrate sino al 2023 e le fatture relative Pt_1 all'energia elettrica rimaste insolute dal mese di settembre 2023 al febbraio 2024.
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente i figli compatibilmente con le esigenze dei minori e secondo gli accordi tra le parti, e comunque, anche in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola a far data dal mese di luglio 2024 (per i mesi maggio e giugno 2024 i minori verranno riaccompagnati presso la residenza il sabato e la domenica alle ore 22.00) nonché due giorni infrasettimanali (lunedì e mercoledì);
pagina 2 di 3 durante le vacanze natalizie i minori soggiorneranno con ciascun genitore ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito, per il 2024 trascorreranno il Natale con la mamma;
durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con la mamma o con il papà Pasqua e Pasquetta, per il 2024 hanno trascorso la Pasqua con il papà e Pasquetta con la mamma;
i minori trascorreranno alternando nel corso dell'anno le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) e ad anni alterni il giorno del loro compleanno;
durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere a titolo di mantenimento dei figli minori Pt_1 un importo mensile, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, di importo pari a euro 900,00 (
€300,00 ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, sin dal mese di maggio 2024, oltre al 100% delle spese ordinarie e straordinarie come da Protocollo di intesa Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Tribunale per i primi 2 anni dalla data della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio e poi il 75% delle spese stesse.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie Pt_1 un importo mensile di € 300,00 per 2 anni dalla data della sottoscrizione del ricorso per separazione e divorzio o per un periodo inferiore qualora la stessa reperisse regolare attività lavorativa.
DA' ATTO che l'assegno unico o sussidi equivalenti verranno incassati e trattenuti al 100% della signora
CP_1
DA' ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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