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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1316/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. SCHIFANO PATRIZIA con domicilio eletto presso il suo studio n 37122
Verona, via Scalzi n. 20
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. FERRINI GIOVANNI, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicolo
Cieco Agnello 1,
CONVENUTO/I
con la chiamata in causa iussu iudicis di
[...]
Controparte_2
Entrambe rimaste contumaci
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come segue:
pagina 1 di 7 RICORRENTE:
“Nel merito: accertato e dichiarato che è l'unico erede universale del fu Parte_1 Pt_2
in forza di testamento olografo del 10.3.2022, condannarsi a liquidare
[...] Controparte_3 le somme tutte detenute da ovvero dell'importo di euro 302.000,00 o quella CP_1 CP_3 diversa somma maggiore e/o minore da determinarsi in corso di causa, del fu a favore Parte_2 di , se del caso, previo pagamento delle imposte di successione. Parte_1
In ogni caso: disporsi che versi le imposte di successione ivi comprese le Controparte_3 sanzioni.
In ogni caso: con vittoria di compenso, oltre rimborso spese generali 15% oltre cpa 4% oltre iva 22% su voci soggette le quali andranno liquidate tenendo conto che parte convenuta ha rifiutato di aderire alla mediazione.”
PARTE RESISTENTE/CONVENUTA: “- In via preliminare disporsi ai sensi di Legge l'integrazione del contraddittorio ex art. 107, art. 270 e art. 281-undecies c.p.c., nei confronti di Controparte_4
, , e , generalizzati come da
[...] CP_2 Controparte_5 CP_6 documentazione, ponendone l'onere a carico di parte attrice, con il relativo spostamento della prima udienza di comparizione e con ogni conseguenza di Legge;
- Nel merito, respingersi nel miglioro modo, perché soggette a decadenza e prescrizione, nonché per infondatezza e per le ragioni esposte le domande tutte proposte nei confronti di Controparte_3
Determinarsi l'attribuzione dei rapporti già intestati al de cuius presso agli aventi Controparte_3 diritto, con liberazione della medesima da ogni onere ed obbligazione al riguardo. CP_3
In ogni caso, si chiede la rifusione delle spese del giudizio comprensive di contributo forfetario e accessori di Legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- La ricorrente, previo accertamento della propria qualità di erede universale del de cuius
deceduto il 22 maggio 2022, in forza del testamento olografo del 10.3.2022, Parte_2 chiede condannarsi a liquidare le somme tutte detenute da Controparte_3 [...]
ovvero dell'importo di euro 302.000,00 o quella diversa somma maggiore e/o CP_3 minore da determinarsi in corso di causa, nonché a sostenere le spese relative alla dichiarazione di successione, incluse le sanzioni.
- La convenuta ha anzitutto chiesto fosse disposta l'estensione del contraddittorio anche agli altri chiamati all'eredità e potenziali eredi, ossia le signore e CP_2 CP_2 pagina 2 di 7 , designate nella precedente disposizione testamentaria, ritenuta Controparte_2 compatibile con quella in cui è invece designata la ricorrente, ed i signori e CP_6
, chiamati a succedere ab intestato. In sintesi, al riguardo ha Controparte_5 evidenziato la non incompatibilità tra le due disposizioni testamentarie, che la signora si era già attivata per conoscere il contenuto della cassetta di sicurezza intestata al de CP_4 cuius (cassetta di cui, allega la banca, la deteneva anche le chiavi), che anche i CP_4 signori avevano preso contatti con la banca. Inoltre la norma imperativa dell'art. 48 del Pt_2
TU sulle imposte di successione vieta agli istituti di procedere all'assegnazione dei beni ereditari custoditi dalla banca, prima della prova della presentazione della dichiarazione di successione, prova non fornita in modo completo dalla ricorrente.
Con ordinanza datata 7.11.2024 è stato esteso il contraddittorio alle signore CP_4 [...]
e . CP_2 CP_2
Si ribadisce la natura documentale della controversia, trattenuta in decisione.
1) Interpretazione dei testamenti.
L'integrazione del contraddittorio si è resa necessaria visto che è controversa tra le parti in causa l'interpretazione delle disposizioni testamentarie del de cuius succedutesi nel tempo. La banca, infatti, sostiene – a motivazione della propria condotta – la non incompatibilità dei contenuti dei due testamenti olografi. Di contro, invece, la ricorrente ne sostiene l'incompatibilità, sì che solo lei è da riconoscersi quale erede testamentaria di Parte_2
In mancanza di chiari indici di nullità formale dei testamenti olografi – a fronte peraltro dell'opposizione sul punto espressa dalla ricorrente – non si è ritenuto di accogliere l'istanza della banca convenuta di estendere il contraddittorio anche agli eventuali chiamati ab intestato, posto che la successione legittima è recessiva di fronte alla successione regolamentata con testamento.
Deve tenersi conto del disposto di cui all'art. 682 c.c. (testamento posteriore) e della sua interpretazione ed applicazione alla fattispecie concreta, per verificare se, effettivamente, sussista incompatibilità tra le due disposizioni. il testamento anteriore, di data 19.01.2012, reca questo contenuto:
pagina 3 di 7
Nel successivo testamento datato 10 marzo 2022 si legge invece:
Ebbene, si ritiene che vi sia incompatibilità tra le due disposizioni testamentarie, posto che nell'ultimo testamento, in cui non vi è alcuna menzione della precedente disposizione, né delle signore CP_4
CP_ e né di altre persone, la signora è indicata, si ritiene significativamente, quale Parte_1
“erede universale” (n.d.e. sottolineature dell'estensore).
Mentre, nel precedente testamento il de cuius ha utilizzato espressioni diverse (non utilizza l'aggettivo CP_
“universale” per designare le signore e quali eredi), ma si limita ad indicarle quali CP_4 proprie eredi del suo patrimonio in parti uguali, e, quindi, al 50% ciascuna, invece nel testamento successivo di circa un decennio, privo, lo si ribadisce, di alcun cenno al precedente testamento ed alle CP_ signore e la designazione di avviene in termini di “erede CP_4 Parte_1 universale”, senza alcuna indicazione ad una eventuale quota del patrimonio ereditario.
pagina 4 di 7 A fronte di tali dati può trarsi la conclusione che la volontà del de cuius da ultimo espressa sia nel senso di designare quale unica erede del suo patrimonio, con ciò implicitamente revocando in modo intenzionale il testamento antecedente, la signora In relazione ad una fattispecie per Parte_1 molti versi simile alla presente si è espressa la Corte di Cassazione (12113/1991), laddove in parte motiva, in particolare, nell'affrontare il quarto motivo di impugnazione, riferito proprio all'interpretazione dell'art. 682 c.c., ritiene che un primo testamento, in cui erano stati istituiti eredi nominativamente due nipoti, fosse da intendersi inconciliabile – in relazione alla designazione quali eredi, ossia a titolo universale – con il successivo testamento in cui il de cuius aveva nominato quale erede universale la propria coniuge.
Del resto la contumacia delle terze chiamate, pur non costituendo non contestazione, non consente però di valutare eventuali soluzioni interpretative differenti delle volontà testamentarie del de cuius.
2) Pagamento alla liquidazione delle somme di pertinenza ereditaria detenute da Controparte_3
[...]
Quanto accertato al punto 1), determina l'accoglimento della domanda della ricorrente di condannare a liquidare le somme tutte ed i titoli detenuti da essa e di pertinenza dell'eredità Controparte_3 di . Parte_2
Sebbene non sia contestata la quantificazione delle somme operata dalla ricorrente (302.000,00 euro), deve rilevarsi come non di mere somme di denaro sembri trattarsi, bensì soprattutto di titoli, attualmente detenuti da che dovranno essere messi a disposizione, unitamente ad Controparte_3 eventuali saldi di conto corrente intestati al de cuius, alla ricorrente o alla stessa liquidati, una volta che la ricorrente presenti alla banca l'integrale domanda di successione del de cuius a suo tempo dalla stessa presentata.
Deve rilevarsi come la ricorrente non abbia depositato copia integrale della denuncia di successione dalla stessa presentata nemmeno in giudizio, sebbene la banca convenuta abbia sin da subito evidenziato come le fosse stata mostrata solo una pagina della dichiarazione di successione e non l'intero documento (circostanza non contestata dalla ricorrente), il che rende giustificato l'atteggiamento prudenziale dell'istituto di credito anche sotto altro profilo (non solo sul piano dell'interpretazione delle volontà testamentarie), ossia quello legato alla norma tributaria in materia di imposte successione. In giudizio la ricorrente ha comunque dimostrato indirettamente il fatto in sé di Cont avere presentato la denuncia di successione, producendo l'avviso di sanzione notificatole dall
3) Domanda relativa alle imposte di successione ed alle sanzioni.
pagina 5 di 7 Va respinta la domanda della ricorrente di porre le imposte di successione e le sanzioni correlate a carico della banca convenuta. In primo luogo deve rilevarsi come si tratti di una richiesta che pare presentare un carattere non meramente risarcitorio (se non nella misura delle sanzioni), posto che l'erede si avvantaggerebbe di una somma pari all'imposta dovuta, quanto “sanzionatorio” per la banca, di cui non è esplicitato il supporto normativo.
L'imposta va versata dai successori. La circostanza che il mancato tempestivo pagamento delle imposte possa essere dovuto alla mancata erogazione del denaro e liquidazione dei valori ereditari da parte della banca, verosimilmente per assenza della liquidità a ciò necessaria nel patrimonio personale della ricorrente, è circostanza che non può essere fatta gravare sulla banca. Del resto la posizione assunta dall'istituto bancario non appare ingiustificata, in quanto prudenziale a fronte delle più persone che si sino rivolte per la medesima eredità, vantando titoli ereditari differenti (o la successione ab intestato, o un testamento, o l'altro testamento). Al riguardo deve rammentarsi che in ragione del primo testamento redatto dal de cuius, la signora si era già attivata per l'apertura della cassetta di sicurezza CP_4 della quale deteneva la chiave. L'atteggiamento “prudente” assunto dalla banca convenuta appare quindi giustificato. Ciò che tuttavia appare assorbente, nel senso di rigettare questa specifica istanza dell'attrice è il dettato del T.U. sulle imposte di successione (D.Lgs. 346/90) ed in particolare dell'art. 48 comma 4: “
4. Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con
l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.”
Significativamente Cass. 9670 del 13/04/2021, interpreta il presupposto della presentazione della dichiarazione di successione quale “ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo”. Si è già detto che l'attrice non ha contestato di essersi limitata, a suo tempo, a presentare alla banca solo una pagina della dichiarazione di successione.
L'istanza va quindi respinta, sia quanto all'imposta che alle correlate sanzioni.
4) Spese di lite.
In relazione al rapporto processuale tra ricorrente e convenuta sussistono giustificati motivi per pagina 6 di 7 disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, in quanto, a fronte dell'accertamento della sua qualità di unica erede del de cuius, mentre la banca ha sostenuto la compatibilità delle disposizioni testamentarie succedutesi nel tempo, la ricorrente è soccombente in ordine alla domanda di condanna della banca al pagamento di imposta di successione e sanzioni.
CP_ Quanto, poi, alle spese di lite relative alla chiamata in causa delle signore e le stesse CP_4 debbono rimanere a carico della ricorrente che vi ha provveduto. La stessa, infatti, proprio per il fatto di avere chiesto l'accertamento della propria qualità di unica erede del de cuius, già conoscendo, peraltro, la posizione assunta dalla banca e l'esistenza del precedente testamento, avrebbe dovuto provvedere ab origine alla loro citazione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta che la ricorrente è unica erede del de cuius , in forza Parte_1 Parte_2 del testamento olografo pubblicato il 20.12.2022 e recante data 10.03.2022;
- Condanna la convenuta a liquidare e mettere a disposizione della Controparte_3 ricorrente, nella suddetta qualità, tutte le somme, i valori ed i titoli, nella sua disponibilità, del de cuius , previa presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione di Parte_2 successione completa;
- Rigetta la domanda della ricorrente di condannare la banca convenuta al pagamento dell'imposta di successione relativa al de cuius e al pagamento delle correlate Parte_2 sanzioni;
- Compensa integralmente le spese di lite quanto al rapporto processuale tra ricorrente e convenuta;
- Le spese di lite per la chiamata in causa di e Controparte_4 CP_2 restano a carico della ricorrente.
Verona, 5 luglio 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 7 di 7