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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1090/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. 30/5/1959, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Cantile, Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE), via A. Ligabue n.4.
appellante
E
,in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Nicola Fumo e Davide Catalano, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in CP_3
Caserta, via Arena loc. San Benedetto.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 24/4/2024,
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.4949 del 29/11/2023, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dell'indennità Naspi, richiesta con domanda CP_3
amministrativa del 12/1/2023, per un totale di 182 giorni, ma aveva compensato per metà le spese di giudizio, condannando l' al pagamento della residua metà liquidata CP_3
in euro 800,00.
2.L'appellante ha censurato la pronuncia di compensazione parziale delle spese e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la totale soccombenza dell' considerato che l' , pur avendo riconosciuto la CP_3 CP_1
sussistenza del diritto azionato con provvedimento amministrativo del 1/2/2023 , aveva pagato la prestazione, pari all'importo di euro 5.192,78 solo in data 26/10/2023, e quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Ha rilevato l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di giudizio ex art.92 c.p.c, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza virtuale ed ha concluso in tali termini:
“in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l' in persona del CP_3
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate tra le parti “per la metà”, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del rito applicato, nonché del valore della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario;
condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite del presente grado di appello da quantificare in applicazione delle tariffe professionali vigenti e con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
4.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_3
chiesto il rigetto.
5.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello è fondato e va accolto .
7.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572). Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
8.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione neppure parziale delle spese di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice non può ritenersi che la condotta processuale dell' giustifichi la compensazione per metà delle spese del giudizio di CP_3
primo grado, in quanto l' già in via amministrativa, con provvedimento del CP_1
1/2/2023, aveva riconosciuto il diritto del all'indennità Naspi richiesta con Parte_1
domanda amministrativa del 12/1/2023, ma non aveva poi liquidato la suindicata prestazione. L' ha provveduto al pagamento dell'indennità solo in data CP_1
26/10/2023, e quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, per cui l'odierno appellante è stato costretto ad instaurare il presente giudizio per ottenere dall' il pagamento della prestazione cui aveva diritto e che l' CP_3 CP_1
aveva già riconosciuto come dovuta.
9.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del capo B dell'impugnata sentenza l' CP_3
va condannato al pagamento integrale delle spese di primo grado, liquidate in euro
1.600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv.
Antonio Cantile antistatario . Non vi sono infatti censure sull'entità della liquidazione di metà delle spese, per cui l'importo liquidato in primo grado va solo raddoppiato. 10.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del capo B dell'impugnata sentenza condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che CP_3
liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Cantile antistatario;
2) condanna, inoltre, l' al CP_3
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 494,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Cantile antistatario .
Così deciso in Napoli il giorno 3 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1090/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
n. 30/5/1959, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Cantile, Parte_1
presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE), via A. Ligabue n.4.
appellante
E
,in persona del Controparte_1 CP_2
p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
Nicola Fumo e Davide Catalano, con cui elett.te domicilia presso l'ufficio in CP_3
Caserta, via Arena loc. San Benedetto.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 24/4/2024,
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n.4949 del 29/11/2023, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla sua domanda volta ad ottenere la condanna dell' al pagamento dell'indennità Naspi, richiesta con domanda CP_3
amministrativa del 12/1/2023, per un totale di 182 giorni, ma aveva compensato per metà le spese di giudizio, condannando l' al pagamento della residua metà liquidata CP_3
in euro 800,00.
2.L'appellante ha censurato la pronuncia di compensazione parziale delle spese e la mancata applicazione del principio di soccombenza virtuale, nonostante la totale soccombenza dell' considerato che l' , pur avendo riconosciuto la CP_3 CP_1
sussistenza del diritto azionato con provvedimento amministrativo del 1/2/2023 , aveva pagato la prestazione, pari all'importo di euro 5.192,78 solo in data 26/10/2023, e quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Ha rilevato l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicazione della compensazione delle spese di giudizio ex art.92 c.p.c, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza virtuale ed ha concluso in tali termini:
“in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l' in persona del CP_3
legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate tra le parti “per la metà”, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del rito applicato, nonché del valore della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario;
condannare, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite del presente grado di appello da quantificare in applicazione delle tariffe professionali vigenti e con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.”
4.L si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha CP_3
chiesto il rigetto.
5.All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.L'appello è fondato e va accolto .
7.L'art.92, c.2° c.p.c., nel testo sostituito dal DL n. 132/2014 convertito in legge n.
162/2014 applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti ,parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti , parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
Tale disposizione è stata univocamente considerata dalla Suprema Corte come una norma elastica che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico - sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche ( Cass.
26/09/2017, n. 22333; Cass. S.U. 22/02/2012,n. 2572). Si è quindi ritenuto rientrare nelle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione l'ipotesi di particolare complessità e novità delle questioni trattate ( cfr. Cass. 23/5/2003
n. 8210), oppure la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso ( cfr. Cass. ord. n. 21157/2019) o anche quando “la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte
Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia” ( Cass. sez.2 29/11/2016 n. 24234).
8.Nel caso di specie sicuramente non ricorrevano le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione neppure parziale delle spese di giudizio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice non può ritenersi che la condotta processuale dell' giustifichi la compensazione per metà delle spese del giudizio di CP_3
primo grado, in quanto l' già in via amministrativa, con provvedimento del CP_1
1/2/2023, aveva riconosciuto il diritto del all'indennità Naspi richiesta con Parte_1
domanda amministrativa del 12/1/2023, ma non aveva poi liquidato la suindicata prestazione. L' ha provveduto al pagamento dell'indennità solo in data CP_1
26/10/2023, e quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, per cui l'odierno appellante è stato costretto ad instaurare il presente giudizio per ottenere dall' il pagamento della prestazione cui aveva diritto e che l' CP_3 CP_1
aveva già riconosciuto come dovuta.
9.Pertanto l'appello va accolto ed in riforma del capo B dell'impugnata sentenza l' CP_3
va condannato al pagamento integrale delle spese di primo grado, liquidate in euro
1.600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv.
Antonio Cantile antistatario . Non vi sono infatti censure sull'entità della liquidazione di metà delle spese, per cui l'importo liquidato in primo grado va solo raddoppiato. 10.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al limitato valore dell'appello, ai sensi del DM n.147/2022, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello ed in riforma del capo B dell'impugnata sentenza condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che CP_3
liquida in euro 1.600,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Cantile antistatario;
2) condanna, inoltre, l' al CP_3
pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 494,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio Cantile antistatario .
Così deciso in Napoli il giorno 3 febbraio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente