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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34600/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO ALFONSO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI, 53 84015 NOCERA SUPERIORE presso il predetto difensore ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2 ANTONELLO e dell'avv. TAVANO ANNA ( ) VIA DELLA GUASTALLA N. C.F._1
6 C/O AVVOCATURA COMUNALE MILANO;
( ) VIA CP_2 C.F._2
GUASTALLA 6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1
presso il predetto difensore CP_1
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 6
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 i oppone all'atto esecutivo n. 20240430991432880314141 del 2.09.2024 emesso nei Parte_1 suoi confronti dal in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3561/20 Controparte_1 del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche della Lombardia, confermata con sentenza del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche n. 67/2023, per il rimborso di spese legali, della quale è stato fatto avviso il 25.7.23, lamentando:
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'assenza di esecutività del titolo attesa “la mancata formalizzazione dell'istanza ad opera dell'amministrazione per la esecuzione provvisoria”
Ora, è la stessa opponente a citare la normativa applicabile, l'art. 205 del RD 1775/1933 che al terzo comma prevede:
“Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile;
il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.”
Pertanto, poiché per sua stessa ammissione l'impugnazione è stata rigettata, la sentenza è esecutiva nonostante il ricorso per Cassazione, in corso di causa anch'esso rigettato con sentenza pubblicata il
1.2.25.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. il difetto di notifica dell'atto impugnato, la cui mancanza non può essere sanata attraverso la sua impugnazione.
Ora, l'atto impugnato – della cui notifica il 5.9.24 è la stessa società opponente a dare prova con il doc. 2-1 - ha nella fattispecie funzione di precetto (poiché il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, munita di efficacia esecutiva), e per il caso di vizi della notifica può quindi richiamarsi la costante giurisprudenza secondo cui “<<la disciplina dell agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli nulli sicch l ex art. cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi quale la nullit della notificazione del titolo esecutivo e precetto che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ult. co. virt proposizione da parte debitore quella al particolare costituendo prova evidente conseguimento finalit invitare il medesimo ad adempiere rendendolo edotto proposito creditore procedere esecuzione forzata suo danno. n contrario vale invocare disposto secondo comma attinente alla diversa ipotesi cui vizio sua gravit si traduce nell medesima marzo>
2006, n. 5906; Cass. 22 marzo 2007, n. 6957). (Cass. 19498/2013)
Ma, prima ancora, l'opposizione risulta proposta il 3.10.24, decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
(poiché la notifica dell'atto impugnato è del 5.9.24).
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. il difetto di “stabilità” dell'atto impo-esattivo in quanto esso acquisterebbe efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di cui alla lettera b) del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e questo nonostante il titolo esecutivo costituito dalla sentenza azionata non sia ancora passato in giudicato. “L'atto pone il richiamo di una pronuncia giudiziaria non definitiva essendo ancora gravata, come provato in atti, sicché si eccepisce la improcedibilità della manovra di recupero attivata, imponendo all'amministrazione procedente di dover attendere il passaggio in giudicato delle decisioni onde evitare la duplicazione di titoli in forza di decisioni non definitive.”
pagina 3 di 6 Ora, come già ampiamente chiarito, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza azionata, che esisteva anche prima e a prescindere dall'emissione dell'atto impugnato, emesso in questo caso con funzione di precetto, non essendoci necessità di un nuovo titolo esecutivo. Da ultimo deve rilevarsi come il titolo, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, è ora anche definitivo.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. la non debenza dell'imposta di registro, non dovuta in assenza di prova del suo pagamento
Il con il doc. 8 ha dato prova del pagamento, ragione per la quale la doglianza non è fondata. CP_1
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. – tardivo per le ragioni sopra riportate - che
“la somma indicata come “oneri riflessi” non riporta come sia stata computata nell'importo”.
Il alle p. 13 ss. della sua comparsa di risposta ha puntualmente evidenziato le modalità di calcolo, CP_1 che controparte non ha contestato.
Né era essenziale che detta indicazione fosse contenuta nell'atto, trattandosi di dati pacificamente pubblici.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. che “vengono richiesti “Interessi legali dalla data di deposito €. 1.654,31”, non riconosciuti nella sentenza del TRAP, senza indicazione della decorrenza del computo e senza indicazione specifica delle modalità di calcolo adottate”.
Detta sentenza:
Il dà atto di avere applicato gli interessi di mora “utilizzando l'interesse legale annuo oltre lo CP_1
0,5% previsto dal Regolamento delle Entrate”.
Ora, effettivamente la condanna non contiene la previsione di interessi, ma per principio generale, "una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sè.
pagina 4 di 6 E siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna, al pagamento di tali interessi perché essi siano da considerare non solo dovuti, ma coperti dalla efficacia esecutiva del titolo (Cass. 14 maggio 2003 n.
7371 in motivazione;
Cass. 21 aprile 1999 n. 3944).
Anche di recente è stato ribadito che "quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per se sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo (Cass. 12 aprile 2011, n. 8298).” (Cass. 18692/2012)
Tuttavia, stante l'assenza di precisazioni in sentenza, gli interessi dovuti sulle spese legali non potranno essere unilateralmente determinati nel tasso dalla parte vittoriosa, ma andranno quantificati nella misura degli interessi legali, che ammontano ad oggi a € 1.063,83.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. – tardivo per le ragioni sopra riportate -
l'invalidità dell'atto come precetto in assenza di previa notifica del titolo esecutivo e, al contempo,
l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 per il recupero di somme riconosciute nei provvedimenti giudiziari, non risultando detta previsione dal regolamento comunale.
Anzi, il Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 08.04.2021, in vigore dal 01.01.2021all'art. 13 al comma 2) del regolamento, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 31/2021, prevede specificamente per la rateizzazione delle somme che “2. Per quanto attiene le entrate non tributarie, il presente articolo si applica alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo di pagamento”, mentre lo strumento utilizzato è previsto solo per le entrate di natura tributaria.
Il evidenza che, non avendo ricevuto riscontro ai solleciti via PEC al fine di ottenere Controparte_1 il pagamento del credito preteso nonché il pagamento della tassa di registro, il si è avvalso del CP_1 strumento introdotto dalla L. 160/2019 che ha riformato il sistema di riscossione degli enti locali introducendo al comma 792 dell'art. 1 uno strumento di recupero coattivo delle entrate più spedito rispetto alla tradizionale riscossione mediante ruolo, di cui al dpr. n. 602/1973, o mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 639/1910, dando così modo all'Amministrazione comunale di tutelare il proprio credito derivante da entrate di diritto pubblico o di diritto privato in deroga alle norme di diritto comune.
Ora, la norma disciplina l' “avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali” , e le somme dovute a titolo di spese legali possono evidentemente qualificarsi come tali.
Se, come evidenziato dalla stessa opponente, “l'avviso di accertamento esecutivo è strumento volto a potenziare, vale a dire a rendere più efficiente, il sistema della riscossione”, a maggior ragione dovrà trovare applicazione l'ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 cit. è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass.,Sez.Un.,
25 maggio 2009, n. 11992 e successive conformi;
fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n.
pagina 5 di 6 28447).” (Cass. SSUU 2448/2025), come evidenziato, infatti, anche nella sentenza che ha definito il giudizio di merito.
Sarebbe infatti contrario a ogni logica di speditezza ed efficienza richiedere, in caso di credito già consacrato in un titolo esecutivo, una previa notifica non dovuta nei casi in cui, viceversa, l'atto ipoesattivo sia il primo atto portato a conoscenza del debitore. Inconferente è poi il riferimento all'inciso relativo alla “notifica di un titolo di pagamento” contenuto nel regolamento comunale, in quanto si riferisce alla disciplina sulla rateazione delle somme dovute.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta, salvo per quanto riguarda le somme richieste a titolo di interessi, che debbono quantificarsi ad oggi in € 1.063,83;
- condanna rimborsare al le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in € 2.547,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14 e oneri riflessi.
Milano, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34600/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ESPOSITO ALFONSO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI, 53 84015 NOCERA SUPERIORE presso il predetto difensore ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Controparte_1 P.IVA_2 ANTONELLO e dell'avv. TAVANO ANNA ( ) VIA DELLA GUASTALLA N. C.F._1
6 C/O AVVOCATURA COMUNALE MILANO;
( ) VIA CP_2 C.F._2
GUASTALLA 6 20122 , elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 CP_1
presso il predetto difensore CP_1
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 6
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 i oppone all'atto esecutivo n. 20240430991432880314141 del 2.09.2024 emesso nei Parte_1 suoi confronti dal in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 3561/20 Controparte_1 del Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche della Lombardia, confermata con sentenza del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche n. 67/2023, per il rimborso di spese legali, della quale è stato fatto avviso il 25.7.23, lamentando:
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'assenza di esecutività del titolo attesa “la mancata formalizzazione dell'istanza ad opera dell'amministrazione per la esecuzione provvisoria”
Ora, è la stessa opponente a citare la normativa applicabile, l'art. 205 del RD 1775/1933 che al terzo comma prevede:
“Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'articolo 554 del Codice di procedura civile;
il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione.”
Pertanto, poiché per sua stessa ammissione l'impugnazione è stata rigettata, la sentenza è esecutiva nonostante il ricorso per Cassazione, in corso di causa anch'esso rigettato con sentenza pubblicata il
1.2.25.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. il difetto di notifica dell'atto impugnato, la cui mancanza non può essere sanata attraverso la sua impugnazione.
Ora, l'atto impugnato – della cui notifica il 5.9.24 è la stessa società opponente a dare prova con il doc. 2-1 - ha nella fattispecie funzione di precetto (poiché il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza, munita di efficacia esecutiva), e per il caso di vizi della notifica può quindi richiamarsi la costante giurisprudenza secondo cui “<<la disciplina dell agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli nulli sicch l ex art. cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi quale la nullit della notificazione del titolo esecutivo e precetto che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ult. co. virt proposizione da parte debitore quella al particolare costituendo prova evidente conseguimento finalit invitare il medesimo ad adempiere rendendolo edotto proposito creditore procedere esecuzione forzata suo danno. n contrario vale invocare disposto secondo comma attinente alla diversa ipotesi cui vizio sua gravit si traduce nell medesima marzo>
2006, n. 5906; Cass. 22 marzo 2007, n. 6957). (Cass. 19498/2013)
Ma, prima ancora, l'opposizione risulta proposta il 3.10.24, decorso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
(poiché la notifica dell'atto impugnato è del 5.9.24).
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. il difetto di “stabilità” dell'atto impo-esattivo in quanto esso acquisterebbe efficacia di titolo esecutivo decorso il termine di cui alla lettera b) del comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e questo nonostante il titolo esecutivo costituito dalla sentenza azionata non sia ancora passato in giudicato. “L'atto pone il richiamo di una pronuncia giudiziaria non definitiva essendo ancora gravata, come provato in atti, sicché si eccepisce la improcedibilità della manovra di recupero attivata, imponendo all'amministrazione procedente di dover attendere il passaggio in giudicato delle decisioni onde evitare la duplicazione di titoli in forza di decisioni non definitive.”
pagina 3 di 6 Ora, come già ampiamente chiarito, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza azionata, che esisteva anche prima e a prescindere dall'emissione dell'atto impugnato, emesso in questo caso con funzione di precetto, non essendoci necessità di un nuovo titolo esecutivo. Da ultimo deve rilevarsi come il titolo, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione, è ora anche definitivo.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. la non debenza dell'imposta di registro, non dovuta in assenza di prova del suo pagamento
Il con il doc. 8 ha dato prova del pagamento, ragione per la quale la doglianza non è fondata. CP_1
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. – tardivo per le ragioni sopra riportate - che
“la somma indicata come “oneri riflessi” non riporta come sia stata computata nell'importo”.
Il alle p. 13 ss. della sua comparsa di risposta ha puntualmente evidenziato le modalità di calcolo, CP_1 che controparte non ha contestato.
Né era essenziale che detta indicazione fosse contenuta nell'atto, trattandosi di dati pacificamente pubblici.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. che “vengono richiesti “Interessi legali dalla data di deposito €. 1.654,31”, non riconosciuti nella sentenza del TRAP, senza indicazione della decorrenza del computo e senza indicazione specifica delle modalità di calcolo adottate”.
Detta sentenza:
Il dà atto di avere applicato gli interessi di mora “utilizzando l'interesse legale annuo oltre lo CP_1
0,5% previsto dal Regolamento delle Entrate”.
Ora, effettivamente la condanna non contiene la previsione di interessi, ma per principio generale, "una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sè.
pagina 4 di 6 E siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna, al pagamento di tali interessi perché essi siano da considerare non solo dovuti, ma coperti dalla efficacia esecutiva del titolo (Cass. 14 maggio 2003 n.
7371 in motivazione;
Cass. 21 aprile 1999 n. 3944).
Anche di recente è stato ribadito che "quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per se sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo (Cass. 12 aprile 2011, n. 8298).” (Cass. 18692/2012)
Tuttavia, stante l'assenza di precisazioni in sentenza, gli interessi dovuti sulle spese legali non potranno essere unilateralmente determinati nel tasso dalla parte vittoriosa, ma andranno quantificati nella misura degli interessi legali, che ammontano ad oggi a € 1.063,83.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. – tardivo per le ragioni sopra riportate -
l'invalidità dell'atto come precetto in assenza di previa notifica del titolo esecutivo e, al contempo,
l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 per il recupero di somme riconosciute nei provvedimenti giudiziari, non risultando detta previsione dal regolamento comunale.
Anzi, il Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21/2014 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 08.04.2021, in vigore dal 01.01.2021all'art. 13 al comma 2) del regolamento, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 31/2021, prevede specificamente per la rateizzazione delle somme che “2. Per quanto attiene le entrate non tributarie, il presente articolo si applica alle somme dovute a seguito della notifica di un titolo di pagamento”, mentre lo strumento utilizzato è previsto solo per le entrate di natura tributaria.
Il evidenza che, non avendo ricevuto riscontro ai solleciti via PEC al fine di ottenere Controparte_1 il pagamento del credito preteso nonché il pagamento della tassa di registro, il si è avvalso del CP_1 strumento introdotto dalla L. 160/2019 che ha riformato il sistema di riscossione degli enti locali introducendo al comma 792 dell'art. 1 uno strumento di recupero coattivo delle entrate più spedito rispetto alla tradizionale riscossione mediante ruolo, di cui al dpr. n. 602/1973, o mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 639/1910, dando così modo all'Amministrazione comunale di tutelare il proprio credito derivante da entrate di diritto pubblico o di diritto privato in deroga alle norme di diritto comune.
Ora, la norma disciplina l' “avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali” , e le somme dovute a titolo di spese legali possono evidentemente qualificarsi come tali.
Se, come evidenziato dalla stessa opponente, “l'avviso di accertamento esecutivo è strumento volto a potenziare, vale a dire a rendere più efficiente, il sistema della riscossione”, a maggior ragione dovrà trovare applicazione l'ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 cit. è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (Cass.,Sez.Un.,
25 maggio 2009, n. 11992 e successive conformi;
fra le più recenti, Cass. Sez. 3, 5 novembre 2024, n.
pagina 5 di 6 28447).” (Cass. SSUU 2448/2025), come evidenziato, infatti, anche nella sentenza che ha definito il giudizio di merito.
Sarebbe infatti contrario a ogni logica di speditezza ed efficienza richiedere, in caso di credito già consacrato in un titolo esecutivo, una previa notifica non dovuta nei casi in cui, viceversa, l'atto ipoesattivo sia il primo atto portato a conoscenza del debitore. Inconferente è poi il riferimento all'inciso relativo alla “notifica di un titolo di pagamento” contenuto nel regolamento comunale, in quanto si riferisce alla disciplina sulla rateazione delle somme dovute.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta, salvo per quanto riguarda le somme richieste a titolo di interessi, che debbono quantificarsi ad oggi in € 1.063,83;
- condanna rimborsare al le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in € 2.547,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14 e oneri riflessi.
Milano, 14/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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