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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2024, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/03/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 774 /2011 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Sara Maria Gullotti, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Laganà.
- resistente -
OGGETTO: Mancato pagamento DS agricola e disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2011 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2009 alle dipendenze della ditta . Organizzazione_1
Lamentava che l' nonostante la regolare domanda amministrativa inoltrata il CP_1
29/03/2010, non avesse provveduto alla liquidazione della disoccupazione agricola;
inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento dell'attività lavorativa espletata nell'anno 2009 alle dipendenze della e del diritto ad ottenere l'indennità di disoccupazione Parte_2 agricola per l'anno 2009; in via istruttoria chiedeva ammettersi prova per testi, al fne di provare il rapporto di lavoro intercorso con la ditta per l'annualità in oggetto;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con comparsa del 16/10/2012, eccependo l'inammissibilità CP_1
del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura nel 2009 alle dipendenze della ditta Organizzazione_1
Va preliminarmente rilevato che l' si è costituito in giudizio Controparte_2 successivamente all'udienza di prima comparizione delle parti.
Nel rito del lavoro, in base all'art. 416 c.p.c. il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando a pena di decadenza i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare;
il mancato rispetto del termine di costituzione come sopra previsto determina la decadenza dalla produzione documentale.
Invero, la costituzione dell' è avvenuta tardivamente, ovvero oltre il termine di 10 giorni CP_1 prima dell'udienza di comparizione, con la conseguenza che va considerata decaduta dalla prova ai sensi dell'art.416, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ogni produzione documentale deve ritenersi inutilizzabile.
Ancora preliminarmente, parte ricorrente va dichiarata decaduta dalla prova testimoniale in ordine ai tre testi , non avendo provveduto Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
a dare prova della regolare citazione degli stessi per le udienze del 20/9/2018 e 26/2/2019.
Passando al merito della domanda, la ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2009, e di ottenere la liquidazione e il pagamento della indennità di disoccupazione agricola per la medesima annualità, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura nel 2009 alle dipendenze della ditta Organizzazione_1
Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 Parte_2 per le giornate necessarie all'ottenimento della prestazione invocata, così come prescritto dalla normativa summenzionata.
I due testi escussi all'udienza del 30/04/2015 e , hanno dichiarato di Tes_4 Testimone_5 confermare le due circostanze capitolate nell'atto introduttivo, attinenti l'attività lavorativa espletata nell'anno 2009 e la regolarità della retribuzione;
ma nulla è stato specificato rispetto i caratteri tipici della subordinazione, e soprattutto, in ordine al numero delle giornate effettivamente lavorate.
Inoltre, scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (Unilav e buste paga anno 2009), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 147/22, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 25/03/2011 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' Controparte_1
, delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.312,00 oltre spese
[...]
generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 14/03/2024
Il Giudice
Pietro Paolo Arena