Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
La trasformazione di una società di capitali in società di persone può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 2369, quarto comma, cod. civ. (che, con riferimento alle società per azioni, richiede, in via generale, anche in seconda convocazione, per le deliberazioni concernenti, tra l'altro, la trasformazione della società, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), salva la facoltà del socio dissenziente di recedere dalla società. L'esercizio di tale diritto è assoggettato ad un breve termine di decadenza, che l'art. 2437, secondo comma, cod. civ. fissa in tre giorni dalla chiusura dell'adunanza ove il socio dissenziente abbia partecipato alla stessa, e di quindici giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese in caso contrario. In tale seconda ipotesi, peraltro, la eventuale comunicazione della delibera di trasformazione al socio non intervenuto, determinando la piena conoscenza dell'atto di cui si tratta, fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di recesso, indipendentemente dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dott. Pellegrino Senofonte Presidente
" Ugo Riccardo Panebianco Consigliere
" Mario Adamo "
" Giulio ZI rel. "
" Fabrizio Forte "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI IL, elettivamente domiciliato in Roma, largo G. Toniolo n. 6, presso l'avv. prof Umberto Morera, che, con l'avv. Gianraimondo Fodde e l'avv. prof. Gabriele Racugno, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
Fallimento della S.n.c. ACP Costruzioni e dei soci IG RT ed BE RI, in persona del curatore dott. Andrea Dore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Baullari n. 4, presso l'avv. Ermanno Carsana, difeso dall'avv. Bruno Macciotta per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 26 del 15 novembre 1996/23 gennaio 1997, notificata il 20 febbraio successivo;
sentiti il cons. ZI, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Daniele Ciuti, con delega, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI IL, socio per quota dell'1,6% della S.r.l. ACP Costruzioni, nel settembre 1990 ha citato davanti al Tribunale di Cagliari la S.n.c. ACP Costruzioni, che era nata dalla trasformazione di detta Società di capitali deliberata dall'assemblea straordinaria del 30 giugno 1989 con il voto favorevole degli altri due soci BE RI e IG RU;
ha chiesto declaratoria di nullità, annullamento od inefficacia di tale delibera, in quanto non adottata all'unanimità, e, in via subordinata, l'accertamento del tempestivo recesso;
ha aggiunto che l'ACP, dopo la trasformazione, aveva sollecitato l'apertura del proprio fallimento, così esponendolo all'estensione della procedura concorsuale di cui all'art. 147 dei r.d. 16 marzo 1942 n. 267.
Il Tribunale, pronunciando in contraddittorio del Curatore del fallimento della S.n.c. e dei soci RI ed RU (dichiarato nel corso del giudizio), ha ritenuto fondata la domanda di nullità della trasformazione.
La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 15 novembre 1996/23 gennaio 1997, su gravame della Curatela, ha invece respinto le pretese attrici, fra l'altro osservando:
-che la trasformazione, anche quando implichi passaggio da società di capitali a società di persone, rientra fra i cambiamenti del tipo dell'assetto societario affidati alla maggioranza dei soci, a norma dell'art. 2369 quarto comma cod. civ., e non abbisognanti del consenso di tutti i partecipanti;
-che le posizioni del socio dissenziente rispetto a detta trasformazione sono salvaguardate dal recesso accordato dall'art.2437 cod. civ.;
-che la relativa facoltà non era stata validamente esercitata dal IL, il quale aveva ricevuto il 3 novembre 1989 comunicazione con lettera raccomandata della delibera in contestazione ed aveva manifestato la volontà di recedere solo con atto dell'8 febbraio 1990, e dunque tardivamente, essendo decorso il termine di quindici giorni dall'iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese;
-che sul decorso di tale termine non influiva la mancata pubblicazione della trasformazione nel Bollettino nazionale delle società, al sensi dell'art. 2457 ter cod. civ., trattandosi di formalità fissata a protezione dei terzi, non dei soci, e comunque superata dalla diretta comunicazione dell'atto.
Il IL, con ricorso notificato il 14 aprile 1997, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Cagliari, formulando due censure.
Il Fallimento ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si torna a sostenere che la trasformazione di società di capitali in società di persone si sottrae alla regola maggioritaria, e postula, a pena di nullità, il consenso di tutti i soci.
A corredo di tale assunto si considera:
-che l'assemblea non può disporre di diritti del singolo socio senza la sua adesione;
-che il recesso non basta a difendere il socio dissenziente;
-che la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali è ragione essenziale della partecipazione a società di capitali;
-che la scelta di godere di detta limitazione, con l'acquisto di azioni o quote di società di capitali, non può essere compromessa da una decisione presa a maggioranza, ove si determini esposizione del socio verso i creditori sociali con l'intero patrimonio personale ed anche rischio di fallimento (rischio nella specie concretizzatosi, anche se la procedura di estensione al IL del fallimento della Società è stata sospesa in attesa dell'esito della presente causa). Il motivo è infondato.
La delibera di trasformazione di una società di capitali in società di persone (trasformazione cosiddetta regressiva) interferisce sulle posizioni del socio dissenziente sotto un duplice profilo: immuta la qualità e lo spessore della sua partecipazione, con l'eventuale assunzione della responsabilità solidale ed illimitata per i debiti sociali e con il connesso assoggettamento a dichiarazione di fallimento come effetto automatico del fallimento della società; lo priva poi dell'aspettativa inerente alla prosecuzione dell'attività societaria in conformità dello schema prescelto al momento della costituzione o comunque in atto al tempo dell'acquisto della partecipazione.
Il pregiudizio di carattere economico trova proporzionata ed adeguata tutela nell'art. 2437 cod. civ., il quale accorda il diritto di recesso, con il rimborso delle azioni o della quota. Tale recesso, infatti, non può essere escluso, ne' reso più gravoso (ultimo comma del citato art. 2437 cod. civ.), opera in dipendenza di una mera dichiarazione unilaterale del recedente, è consentito entro un termine decorrente dalla conoscenza o conoscibilità della delibera di trasformazione;
ne consegue che il mancato esercizio del recesso medesimo è idoneo ad esprimere una libera e consapevole opzione per il mantenimento del rapporto sociale con accettazione dei riflessi patrimoniali derivanti da quella trasformazione.
La nullità della delibera di trasformazione in discorso, per difetto d'unanimità, nonostante detta facoltà del dissenziente di scegliere in ordine alla conservazione o meno dello status di socio, potrebbe essere ravvisata solo se l'indicata aspettativa fosse qualificabile come diritto individuale del socio sottratto al potere dispositivo dell'assemblea.
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Gli artt. 2498, 2499 e 2500 cod. civ., per l'ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali, dettano specifiche regole in relazione alle esigenze di forma e di pubblicità connesse all'acquisto della personalità giuridica, alla limitazione della responsabilità verso i creditori, al tramutamento dell'apporto dei soci in partecipazione al capitale. Dette norme sono formulate con dichiarato riferimento a quei casi specifici, e riposano quindi sull'implicito presupposto che i medesimi non esauriscano l'istituto della trasformazione;
questa resta identificabile ogni qual volta si verta in tema di variazione del tipo di società, nell'ambito del relativo genus, secondo l'elencazione all'uopo dettata dall'art. 2249 cod. civ. (v. Cass. n. 7258 del 13 luglio 1990 e n. 6026 del 9 novembre 1988; cfr. anche Cass. n. 89 dell'8 gennaio 1999 e n. 2736 del 9 marzo 1995). Ne consegue che l'art. 2369 cod. civ., il quale recepisce il principio maggioritario per le delibere di trasformazione, sia pure richiedendo anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (quarto comma), comprende, in difetto di esplicite od implicite eccezioni, anche la trasformazione in esame, così escludendo che detta aspettativa del socio possa rientrare nel novero dei diritti individuabili insensibili alle decisioni assembleari. Questa interpretazione è coerente con l'assoggettamento al criterio maggioritario pure dello scioglimento anticipato della società, il quale configura l'eliminazione del progetto imprenditoriale previsto nell'atto costitutivo, e con essa la perdita di un'aspettativa più ampia e pregnante rispetto a quella inerente alle modalità di strutturazione dell'ente e dei rapporti sociali al fine della realizzazione di quel progetto.
In conclusione, si deve affermare che l'assemblea di società di capitali, con la maggioranza "qualificata" dinanzi ricordata, può deliberare anche la trasformazione in società di persone, salva la facoltà del socio dissenziente di uscire dalla compagine sociale. Il secondo motivo del ricorso ripropone la tesi subordinata della tempestività della dichiarazione di recesso;
il termine di quindici giorni, stabilito a partire dall'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese, non potrebbe iniziare a decorrere, ad avviso del IL, prima che tale delibera sia stata pubblicata per estratto nel Bollettino nazionale delle società (oltre che per intero nel Bollettino regionale), vertendosi in tema di pubblicità indispensabile per il completamento di detta iscrizione e per la sua opponibilità ai terzi, incluso il socio dissenziente, al sensi dell'art. 2457 ter cod. civ.. Il motivo è infondato.
L'art. 2437 secondo comma cod. civ., nel contemperare il diritto di recesso con l'interesse della società alla sollecita attuazione delle scelte assemblearì, fissa un breve termine per l'esercizio del recesso medesimo, distinguendo a seconda che il socio dissenziente sia o meno intervenuto all'assemblea, e, rispettivamente, concedendo tre giorni dalla chiusura dell'adunanza ovvero quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Detta norma prescinde quindi dal perfezionamento della trasformazione (certamente carente nella prima ipotesi), mentre assegna influenza decisiva all'effettiva conoscenza od alla conoscibilità della delibera per il tramite del registro delle imprese, opportunamente graduando l'entità del termine;
la congruità di quello di soli tre giorni postula la diretta contezza della decisione assembleare, non la mera possibilità di acquisirne notizia con le iniziative suggerite dalla normale diligenza. Alla luce della rilevata consistenza e ratio delle disposizioni in esame, si deve ritenere che la comunicazione della delibera di trasformazione al socio non intervenuto nell'assemblea, segnando la piena conoscenza dell'atto da cui nasce il recesso, fa decorrere il termine di quindici giorni per l'esercizio del relativo diritto, indipendentemente dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese e dagli ulteriori adempimenti occorrenti ai diversi fini dell'opponibilità ai terzi.
Nella specie, rispetto a detta decorrenza, è pacifico che la manifestazione della volontà di recedere è stata espressa in ritardo.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
La natura e la novità di alcune delle questioni affrontate rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999