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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nei procedimenti riuniti RG NN. 3447/2021, 4044/2021 e 4454/2022 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonsina Sapia;
Parte_1
RICORRENTE
e l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Mirella Arlotta, nonché avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice
e Giulia Renzetti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2021 (rubricato al N.R.G. 3447/2021) Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di avere Controparte_1 ricevuto nota, datata 29.5.2021, da parte di quest'ultimo, con cui le comunicava che la domanda di disoccupazione n. 2021884709553, relativa all'anno 2020, presentata il 22/3/2021 e liquidata il 28/5/2021, era stata accolta e posta in pagamento per l'importo di € 403,76. Lamentava che l' , nella liquidazione della suddetta prestazione, aveva trattenuto la somma di € 182,02, CP_2 per recupero di un indebito. Specificava che per l'anno 2020 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tale annualità.
Altresì, con ricorso depositato in data 24.11.2021 (rubricato al N.R.G. 4044/2021) la ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo di avere Controparte_1
1 ricevuto nota, datata 24.9.2021, da parte dell' , con cui si sollecitava il pagamento CP_2 dell'importo di € 503,85 per somme indebitamente percepite sulla disoccupazione agricola relativa al periodo 01/01/2010 al 31/12/2010. Specificava che per l'anno 2010 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tale annualità.
Ancora poi, con ulteriore ricorso depositato in data 26.9.2022 (rubricato al N.R.G. 4454/2022) la ricorrente conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
premettendo di avere ricevuto nota del 4.6.2022 con cui le veniva comunicato che la domanda di disoccupazione n. 2022920710673, relativa all'anno 2021, presentata il 17/3/2022 e liquidata il 3/6/2022, veniva accolta e posta in pagamento per l'importo di € 791,91. Lamentava che l' , nella liquidazione della suddetta prestazione, aveva trattenuto la somma di € 450,39, CP_2 per recupero di un indebito. Specificava che per l'anno 2021 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tale annualità.
Evidenziava, nell'ambito di tutti i giudizi incardinati, di aver prestato per diversi anni attività lavorativa alle dipendenze dell' con sede in Rossano alla Parte_2
c/da Ciminata e che l' in passato aveva disconosciuto i rapporti lavorativi intercorsi per CP_2
gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Avverso i suddetti disconoscimenti proponevano ricorso sia l' che l'odierna ricorrente. Entrambi i ricorsi venivano Parte_2 accolti (sentenza 340/2016 per l'azienda e 1205/2018 per l'odierna ricorrente – sentenza di cessata materia del contendere la seconda) e pertanto le giornate lavorative intercorse tra le parti dovevano essere riconosciute dall' . CP_2
In ragione di ciò, chiedeva che venisse riconosciuto, nei giudizi rubricati con N. RG. 3447/2021
e N. RG. 4454/2022, il proprio diritto alla corresponsione integrale delle indennità richieste (per gli anni 2020 e 2021) e che l' fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute. CP_2
Parimenti, nel giudizio rubricato con N. RG. 4044/2021, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità dell'impugnato sollecito di pagamento per assoluta infondatezza della pretesa restitutoria, con conseguente conferma del proprio diritto alla integrale liquidazione della prestazione di disoccupazione agricola e assegni familiari per l'anno 2010.
Si costituiva l' , il quale contestava le domande della ricorrente con varie argomentazioni. CP_2
In particolare, evidenziava che proprio in ossequio alle sentenze citate dalla parte ricorrente,
l'Istituto aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anche per l'annualità 2010,
2 ma detta iscrizione era avvenuta per un numero di giornate inferiore a quello originariamente riconosciuto (da 154 a 116 giornate). Pertanto, le somme trattenute e richieste come indebito dovevano ritenersi dovute in ragione proprio di detta cancellazione parziale delle giornate lavorative.
Veniva disposta la riunione dei giudizi.
Non veniva svolta istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale e la causa, all'odierna udienza, viene decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio si evince chiaramente che la ricorrente risulta iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano per l'anno 2010 per
116 giornate. Tanto si deduce sia dalla produzione dell'estratto contributivo prodotto dalla parte CP_ ricorrente sia dalla documentazione depositata dall'
CP_ Orbene, alla luce di ciò, avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della indennità originariamente per 154 giornate in luogo delle 116 per le quali poi la ricorrente è stata iscritta,
CP_ deve riconoscersi come legittima la pretesa dell' essendo stata erogata in precedenza la prestazione richiesta per un numero di giornate superiore (indennità disoccupazione 2010 nel corso dell'anno 2011).
L'iscrizione per un numero di giornate inferiore, in sostanza, comporta la riduzione della misura dell'indennità illo tempore erogata.
Le sentenze prodotte da parte ricorrente si limitano a riconoscere il diritto alla re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2010 per il numero di giornate poi effettivamente riconosciuto (nel caso specifico, 116).
Da ultimo, va analizzata l'eccezione, invero proposta solo con note di trattazione scritta, di genericità della trattenuta operata dall' . Orbene, nel caso in esame è evidente che l' CP_2 CP_2
ha fornito ampia motivazione della trattenuta eseguita, con riferimento all'indebito maturato a seguito dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010. Di tanto ha fornito chiarimenti in sede di comparsa di costituzione e mediante produzione documentale.
Alla luce di ciò, è evidente che la ricorrente fosse ben a conoscenza della motivazione dell'indebito; ciononostante, non ha fornito prova di quanto dedotto in ordine al numero di giornate effettivamente lavorate.
3 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla per le spese, stante la dichiarazione reddituale agli atti del giudizio effettuata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande proposte;
- spese compensate.
Castrovillari 29.4.2025 La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Margherita Sitongia - nei procedimenti riuniti RG NN. 3447/2021, 4044/2021 e 4454/2022 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonsina Sapia;
Parte_1
RICORRENTE
e l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. Mirella Arlotta, nonché avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice
e Giulia Renzetti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2021 (rubricato al N.R.G. 3447/2021) Parte_1 conveniva in giudizio l' premettendo di avere Controparte_1 ricevuto nota, datata 29.5.2021, da parte di quest'ultimo, con cui le comunicava che la domanda di disoccupazione n. 2021884709553, relativa all'anno 2020, presentata il 22/3/2021 e liquidata il 28/5/2021, era stata accolta e posta in pagamento per l'importo di € 403,76. Lamentava che l' , nella liquidazione della suddetta prestazione, aveva trattenuto la somma di € 182,02, CP_2 per recupero di un indebito. Specificava che per l'anno 2020 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tale annualità.
Altresì, con ricorso depositato in data 24.11.2021 (rubricato al N.R.G. 4044/2021) la ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo di avere Controparte_1
1 ricevuto nota, datata 24.9.2021, da parte dell' , con cui si sollecitava il pagamento CP_2 dell'importo di € 503,85 per somme indebitamente percepite sulla disoccupazione agricola relativa al periodo 01/01/2010 al 31/12/2010. Specificava che per l'anno 2010 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tale annualità.
Ancora poi, con ulteriore ricorso depositato in data 26.9.2022 (rubricato al N.R.G. 4454/2022) la ricorrente conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
premettendo di avere ricevuto nota del 4.6.2022 con cui le veniva comunicato che la domanda di disoccupazione n. 2022920710673, relativa all'anno 2021, presentata il 17/3/2022 e liquidata il 3/6/2022, veniva accolta e posta in pagamento per l'importo di € 791,91. Lamentava che l' , nella liquidazione della suddetta prestazione, aveva trattenuto la somma di € 450,39, CP_2 per recupero di un indebito. Specificava che per l'anno 2021 era stata regolarmente iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano e, pertanto, alcun indebito poteva essere maturato per tale annualità.
Evidenziava, nell'ambito di tutti i giudizi incardinati, di aver prestato per diversi anni attività lavorativa alle dipendenze dell' con sede in Rossano alla Parte_2
c/da Ciminata e che l' in passato aveva disconosciuto i rapporti lavorativi intercorsi per CP_2
gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Avverso i suddetti disconoscimenti proponevano ricorso sia l' che l'odierna ricorrente. Entrambi i ricorsi venivano Parte_2 accolti (sentenza 340/2016 per l'azienda e 1205/2018 per l'odierna ricorrente – sentenza di cessata materia del contendere la seconda) e pertanto le giornate lavorative intercorse tra le parti dovevano essere riconosciute dall' . CP_2
In ragione di ciò, chiedeva che venisse riconosciuto, nei giudizi rubricati con N. RG. 3447/2021
e N. RG. 4454/2022, il proprio diritto alla corresponsione integrale delle indennità richieste (per gli anni 2020 e 2021) e che l' fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute. CP_2
Parimenti, nel giudizio rubricato con N. RG. 4044/2021, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità dell'impugnato sollecito di pagamento per assoluta infondatezza della pretesa restitutoria, con conseguente conferma del proprio diritto alla integrale liquidazione della prestazione di disoccupazione agricola e assegni familiari per l'anno 2010.
Si costituiva l' , il quale contestava le domande della ricorrente con varie argomentazioni. CP_2
In particolare, evidenziava che proprio in ossequio alle sentenze citate dalla parte ricorrente,
l'Istituto aveva provveduto ad iscrivere la ricorrente negli elenchi anche per l'annualità 2010,
2 ma detta iscrizione era avvenuta per un numero di giornate inferiore a quello originariamente riconosciuto (da 154 a 116 giornate). Pertanto, le somme trattenute e richieste come indebito dovevano ritenersi dovute in ragione proprio di detta cancellazione parziale delle giornate lavorative.
Veniva disposta la riunione dei giudizi.
Non veniva svolta istruttoria, trattandosi di controversia avente carattere documentale e la causa, all'odierna udienza, viene decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata agli atti del giudizio si evince chiaramente che la ricorrente risulta iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Rossano per l'anno 2010 per
116 giornate. Tanto si deduce sia dalla produzione dell'estratto contributivo prodotto dalla parte CP_ ricorrente sia dalla documentazione depositata dall'
CP_ Orbene, alla luce di ciò, avendo l' documentato l'avvenuta liquidazione della indennità originariamente per 154 giornate in luogo delle 116 per le quali poi la ricorrente è stata iscritta,
CP_ deve riconoscersi come legittima la pretesa dell' essendo stata erogata in precedenza la prestazione richiesta per un numero di giornate superiore (indennità disoccupazione 2010 nel corso dell'anno 2011).
L'iscrizione per un numero di giornate inferiore, in sostanza, comporta la riduzione della misura dell'indennità illo tempore erogata.
Le sentenze prodotte da parte ricorrente si limitano a riconoscere il diritto alla re-iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2010 per il numero di giornate poi effettivamente riconosciuto (nel caso specifico, 116).
Da ultimo, va analizzata l'eccezione, invero proposta solo con note di trattazione scritta, di genericità della trattenuta operata dall' . Orbene, nel caso in esame è evidente che l' CP_2 CP_2
ha fornito ampia motivazione della trattenuta eseguita, con riferimento all'indebito maturato a seguito dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010. Di tanto ha fornito chiarimenti in sede di comparsa di costituzione e mediante produzione documentale.
Alla luce di ciò, è evidente che la ricorrente fosse ben a conoscenza della motivazione dell'indebito; ciononostante, non ha fornito prova di quanto dedotto in ordine al numero di giornate effettivamente lavorate.
3 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla per le spese, stante la dichiarazione reddituale agli atti del giudizio effettuata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della
Giudice Margherita Sitongia - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande proposte;
- spese compensate.
Castrovillari 29.4.2025 La GIUDICE del LAVORO
Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
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