Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 239/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 239/2025, promossa con ricorso depositato il 21.01.2025 da:
1) Parte_1
nata il [...] in [...]
cittadina svizzera Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Miriam Nani
e
2) Parte_2
nato il [...] a [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Miriam Nani
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sumirago (VA), in data 10 aprile 2010
(anno 2010 atto n. 3 parte II serie C)
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...]. Per_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto, impegnandosi a comunicare, reciprocamente, ogni variazione di domicilio nell'interesse primario del figlio minore Per_1
2) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido Per_1 condiviso, con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori pertanto dovranno prendere di comune accordo e nel pieno rispetto delle richieste, esigenze ed inclinazioni naturali del figlio tutte le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, religione e salute;
3) entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere il figlio con sé, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi di nonché compatibilmente con gli impegni ed i turni lavorativi Per_1 del padre e della madre, con facoltà di pernottamento presso l'abitazione di ciascuno, e/o in altro luogo, previa comunicazione reciproca di eventuali permanenze e/o ospitalità e/o pernotto presso sede diversa (località turistica, abitazione parenti ecc...) purché idonea al benessere psicofisico del minore.
In particolare:
il padre, durante i fine settimana, potrà tenere con sé il figlio a partire dal venerdi dopo scuola di sino alla domenica sera, orario di cena, quando lo accompagnerà dalla madre, Per_1 prevedendo il pernottamento presso il padre;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo, consecutivo o non, di
15 giorni da concordare con la madre compatibilmente con le ferie di ciascuno entro il giorno
30 del mese di maggio di ogni anno;
Quanto alle festività natalizie i genitori, concordano che trascorra, ad anni alterni, la Per_1
Vigilia di Natale con un genitore (nel 2021 con il padre) e il Natale con l'altro genitore (nel
2021 con la madre) che lo terrà sino al giorno al 31 dicembre, trascorrendo l'ultimo dell'anno.
Il minore starà con l'altro genitore (per il 2022 il padre) dal 1 gennaio sino al 6 gennaio.
Medesimo criterio dell'alternanza per la settimana pasquale, con la precisazione che un anno trascorrerà dal venerdì santo al giorno di Pasqua con un genitore e Lunedi dell'Angelo Per_1 sino al giorno successivo con l'altro genitore;
• la IG.ra , quale genitore con collocazione prevalente del figlio, dovrà comunicare Pt_3 al padre ogni altra notizia utile sulla vita di e così, reciprocamente, il IG. al fine Per_1 Pt_2 di contribuire alla serenità ed educazione del figlio. Entrambi parteciperanno alle udienze scolastiche di ed entrambi intratterranno contatti con gli insegnanti;
Per_1
• la IG.ra , quale genitore con collocazione prevalente del figlio, si impegna a Pt_3 favorire il contatto telefonico tra il IG. e garantendo una chiamata ovvero una Pt_2 Per_1 videochiamata quotidiana tra loro e, allo stesso modo, reciprocamente, si impegna il IG. Pt_2 per quanto riguarda i giorni di propria competenza;
le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, con congruo preavviso, per il tramite di un messaggio scritto, ogni circostanza che incida sulla ripartizione della permanenza dei figli presso di loro;
le parti si impegnano a garantire un rapporto costruttivo e continuativo con i reciproci ascendenti e parenti, riconoscendo il diritto del minore e ed agli avi ad intrattenere tra Per_1 di loro rapporti significativi;
i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e reputazione l'una dell'altro alla presenza del figlio Per_1
nelle questioni di ordinaria amministrazione verificatesi in occasione della permanenza di presso l'uno o l'altro, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente;
le Per_1 decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla religione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio;
4) per quanto riguarda il mantenimento del figlio vista la collocazione prevalente Per_1 presso la madre, il IG. provvederà a versare mensilmente, entro il giorno 12 di ciascun Pt_2 mese corrente, la cifra pari ad € .200,00, suscettibili di aumento annuale ISTAT-FOl, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di mediante bonifico bancario;
oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come previsto dal Protocollo CNF, precisando che le parti hanno deciso di fare propri i criteri in materia di mantenimento dei figli individuati nelle linee guide predisposte dal CNF il 29 novembre 2017 per cui sono da considerarsi spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione quelle relative a libri scolatici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche e sono da considerarsi spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori le spese scolastiche (quali iscrizioni e rette di scuole private, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, servizio di baby sitting ecc.) spese di natura ludica o parascolastica (quali corsi per attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione ecc.), spese sportive (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura) spese medico sanitarie (interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, esami diagnostici, analisi cliniche visite specialistiche).
5) Ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. il IG. , di Professione operaio Parte_2 dichiara che i propri redditi lordi negli ultimi tre anni sono stati i seguenti: redditi anno 2021
€ 21.127,00, redditi anno 2022 € 22.163,00, redditi anno 2023, € 19.806,82;
Ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. la IG.ra , attualmente di Parte_4 professione receptionist, dichiara che i propri redditi lordi negli ultimi tre anni sono stati i seguenti: redditi anno 2021 FR 26.127 lordi, redditi anno 2022 FR42250 lordi, redditi anno
2023 FR 44927 lordi;
6) Disporre che l'assegno unico familiare venga percepito, su pieno accordo delle parti, nella misura del 50% tra le parti;
7) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin da ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio di e si impegnano Per_1
a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
8) I coniugi dichiarano di non avere altri beni immobili e/o mobili da dividere, avendo con le predette statuizioni regolato e definito anche transattivamente, ogni aspetto economico - patrimoniale tra essi intercorso;
i coniugi dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per alcuna ragione o di qualsiasi altra natura e per ogni diritto discendente dal matrimonio, al di fuori di quanto già espressamente previsto nel presente atto, avendo già regolato ogni rapporto economico. I coniugi dichiarano altresì di essere autosufficienti economicamente e di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
9) Le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10.04.2010 in
Sumirago (VA), atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sumirago (anno 2010 atto n. 3 parte II serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.