Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11519/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11519/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, (C.F. ) in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 della G. R., legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Erminia Addivinola dell'avvocatura regionale, giusta procura generale ad lites in atti, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81
APPELLANTE
E
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Ugo Odierna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61, come da procura in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2499/2024, il giudice di pace di Napoli ha condannato la a pagare, in favore di € 1.000,00 (oltre Parte_1 CP_1 interessi e spese di lite), a titolo di risarcimento del danno per non aver adempiuto agli impegni di sostegno al reddito, sviluppo dell'occupabilità e
- sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, quand'anche fosse possibile individuare una posizione giuridica tutelabile, la stessa non potrebbe che essere qualificata che di interesse legittimo, essendo le doglianze dell'attore (odierno appellato) rivolte avverso la mancata adozione di atti amministrativi;
- inesistenza degli elementi costitutivi del presunto illecito e violazione dei principi regolatori in materia di illecito contrattuale ed extracontrattuale. Ciò dedotto, la ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “annullare la sentenza impugnata per violazione delle norme sul procedimento inerenti alla giurisdizione, stante la sussistenza di interesse di mero fatto, non tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ovvero, in subordine, di interesse pretensivo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo (T.AR. Campania); per violazione delle norme sul procedimento inerenti alla competenza del giudice adito;
per violazione dei principi fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale;
con ogni conseguenziale pronuncia anche di merito, trattandosi di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, ed in punto di spese di giudizio”. Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla CP_1
in quanto infondato, e la conferma dell'impugnata Parte_1 sentenza.
Pur non acquisito il fascicolo di primo grado, benché richiesto, il Giudice, ritenuta la controversia di puro diritto, l'ha rinviata per la decisione ex art 352
c.p.c. all'udienza del 03.03.2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ove preso atto delle relative note scritte delle parti, della nota di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale di parte appellata, l'ha riservata in decisione ex art 352 comma 2 cpc.
Così riassunti i termini della controversia, va premesso che la vicenda portata all'esame di questo giudicante è stata già esaminata e decisa da questa sezione
(v. tra le tante le sentenze di questo Tribunale n. 5044/2024, n. 5150/2024, n.
7750/2024, 6061/2024, 9143/2024), con pronunce che questo giudice condivide integralmente ed a cui si rifà perché le questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio sono esattamente le stesse di quelle risolte dalle predette sentenze.
Il primo motivo di appello che fa leva sul difetto assoluto di giurisdizione è ammissibile, in quanto, a seguito della proposizione di apposito motivo di
- 2 - gravame, non si è formato il giudicato sulla questione, che può quindi essere esaminata e decisa dal giudice di II grado. Del resto, secondo quanto previsto dall'art. 37, primo comma, c.p.c., il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti della P.A. può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (tale previsione è rimasta inalterata a seguito delle modifiche apportate all'art. 37 dal d.lgs. n. 149 del 10.10.2022; invece, a seguito di tali modifiche, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale può essere rilevato d'ufficio soltanto nel corso del I grado, mentre nei giudizi di impugnazione “può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo”). Il motivo, inoltre, rientra tra quelli previsti dall'art. 339, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di violazione di una norma sul procedimento, appunto l'art. 37 c.p.c.
Nel merito, la censura è infondata.
Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da nessun giudice, sicché tutti i giudici sono tenuti ad arretrare, a farsi da parte rispetto ad una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (Cass., sez. un., 16 marzo 2022, n. 8600). Il difetto in esame è ravvisabile quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere;
attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione concernente l'idoneità di norme di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass., sez. un., 30 marzo 2005, n.
6635; Cass., sez. un., 31 marzo 2006, n. 7577; Cass., sez. un., 8 maggio 2007,
n. 10375). In particolare, si ha difetto assoluto di giurisdizione nel caso in cui manchi in astratto la giustiziabilità della pretesa azionata. Nel caso in esame non si palesa nessuna delle situazioni innanzi delineate, in quanto la pretesa risarcitoria azionata dal attiene alla violazione di norme costituzionali, CP_1 quali gli artt. 2 e 3 della Costituzione, e affonda le sue radici nell'asserita inazione amministrativa della nell'ambito delle politiche Parte_1 per il lavoro. In particolare, l'appellato lamenta la tardiva attuazione del piano d'azione, denominato “Campania al lavoro”, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 08/10/2010, piano che, secondo la sua ricostruzione, avrebbe avuto concreta esecuzione soltanto nell'ottobre 2019, privandolo per 9 anni degli strumenti previsti in favore dei disoccupati di lunga durata, categoria della quale il fa parte, avendo partecipato in CP_1 passato ai progetti denominati ISOLA e BROS.
- 3 - Dunque, la pretesa risarcitoria dell'appellato non è già in astratto sottratta alla giurisdizione, mentre attiene al merito della controversia la verifica dell'effettiva esistenza di una posizione giuridica lesa, sia essa di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Con il secondo motivo di appello la eccepisce il difetto di Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Si tratta di questione ammissibile ai sensi del citato art. 37 c.p.c., trattandosi di eccezione già sollevata in primo grado e oggetto di specifico motivo di gravame. Inoltre, la censura integra una violazione di norme sul procedimento e, come tale, rientra tra i motivi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 339
c.p.c.
Il giudice di pace ha omesso del tutto di pronunciarsi sull'eccezione di giurisdizione, tant'è che la richiama l'art. 7 del codice del processo Pt_1 amministrativo e sostiene che la posizione azionata dal debba essere CP_1 qualificata di interesse legittimo, atteso che la domanda risarcitoria si fonda su di un atto, il piano per il lavoro, per la cui attuazione era necessario adottare ulteriori atti amministrativi.
Il motivo in esame è fondato.
In via preliminare, va richiamato il noto principio secondo cui la regola di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (in tal senso, da ultimo, Cass., sez. un., ordinanza n. 2368 del 24/01/2024). L'appellato, in tal senso, sostiene, sub specie di petitum sostanziale, che vi sia stato da parte dell'Amministrazione un'inerzia nell'adozione di provvedimenti doverosi a tutela di soggetti socialmente svantaggiati, protrattasi sino al 2019, venendo in rilievo, pertanto, una omissione colposa.
Ebbene, il ritardo in questione non può che essere un ritardo nell'adozione di provvedimenti amministrativi, perché questo è appunto il modo in cui si esprime la PA, che esercita di regola un potere discrezionale teso, ove possibile, a bilanciare l'interesse pubblico con quello privato;
a fronte di ciò il destinatario dell'azione amministrativa non può che essere titolare di un
- 4 - interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo. In mancanza l'art. 7 c.p.a. comma 4 sancisce la risarcibilità dell'interesse legittimo violato: “Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”.
Incomprensibilmente il Giudice di primo grado non si misura in alcun modo con le doglianze mosse dalla e, in particolare, con Parte_1
l'invocata applicazione dell'art.7 del c.p.a.
Orbene, il piano per il lavoro approvato con la delibera 690/2010 prodotto dalla aveva una valenza meramente programmatica;
da Parte_1 esso, quindi, non poteva sorgere alcun diritto soggettivo, né alcun tipo di affidamento individuale in capo al Il piano individuava, in via CP_1 generale, una serie di azioni amministrative, per la cui attuazione era necessaria un'ulteriore attività amministrativa, attraverso la quale le varie misure di intervento ipotizzate sarebbero state via via implementate. Pertanto, quando si duole della mancata attuazione del piano per circa 9 anni,
l'appellato lamenta, in ultima istanza, il mancato esercizio dei poteri autoritativi con i quali la avrebbe dovuto dare concretezza alle Pt_1 singole misure previste in sede programmatica. La causa petendi dell'azione intrapresa dal non ha quindi ad oggetto la lesione di un diritto CP_1 soggettivo, bensì, contrariamente a quanto affermato, la mancata soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo, che, secondo la sua tesi difensiva, avrebbe avuto piena soddisfazione solo laddove il programma fosse stato attuato.
Stando così le cose, la giurisdizione non può che appartenere al giudice amministrativo in base all'art. 7 comma 1 del codice del processo amministrativo, a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il
- 5 - risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del
2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo;
in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio (cfr. Cass., sez. un.,
12/11/2021, n. 33851; in senso conforme: Cass., sez. un., 23/11/2022 n.
34555; Cass., sez. un., 31/10/2023, n. 30175).
Ancora, la giurisdizione ordinaria non può essere ricondotta alla fuorviante affermazione dell'appellato secondo cui sarebbe stato leso il suo legittimo affidamento, perché la suddetta lesione, secondo la sua stessa ricostruzione, non discende dall'annullamento in sede di autotutela o giurisdizionale di un atto amministrativo ampliativo della sua sfera giuridica, né essa discende da una condotta materiale della P.A., posto che nessun contatto sociale qualificato è sorto tra la e il ed è quindi palesemente Pt_1 CP_1 contraddetta dalla stessa riconduzione della pretesa risarcitoria al mancato esercizio dell'ulteriore azione amministrativa necessaria a dare attuazione agli obiettivi prefigurati nella delibera della Giunta regionale n. 690 del
08.10.2010 (approvazione del piano d'azione denominato “Campania al lavoro”).
Come in precedenza evidenziato, la fattispecie illecita alla base della domanda riguarda, invece, la mancata adozione di atti amministrativi discrezionali destinati ad attuare il piano per il lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (vedi la giurisprudenza della Corte di cassazione in precedenza citata).
In conclusione, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di I grado, la domanda è inammissibile in sede ordinaria, in quanto devoluta alla giurisdizione amministrativa.
- 6 - Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti secondo i valori medi ridotti del 30%, attesa la serialità delle questioni trattate, dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del
10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 1.000,00) e dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 2499/2024 dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti della per difetto di CP_1 Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo;
b) condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla CP_1 nel corso del I grado del giudizio, spese liquidate in € 242,20 per Pt_1 compenso del difensore (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 142,00 per la fase decisoria, il tutto ridotto del 30%), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
c) condanna al rimborso delle spese di lite affrontate dalla CP_1 con riferimento al presente grado del giudizio, spese liquidate in € Pt_1
64,50 esborsi ed € 463,40 per compenso del difensore (di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli il 10.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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