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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 15/01/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 2217 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. SCIDDURLO MARCO;
Ricorrente
E
, CP_1 rappr. e dif. dall'avv.ti C. Punzi e C. Tiberino;
Resistente
E
Controparte_2
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.02.2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' CP_1 oltre che il proprio coniuge , chiedendo la condanna dell'Istituto a corrisponderle Controparte_2
l'assegno sociale.
Esponeva la ricorrente di avere presentato in data 31.7.2016 la domanda amministrativa e che l' CP_1
l'aveva respinta sul presupposto della mancanza del requisito reddituale, con la seguente motivazione:
<< Già il coniuge è titolare di assegno sociale n.04057673 con decorrenza 08/2012 Controparte_2
nei limiti familiari previsti dalla legge 335/1995 ( oltre alla pensione di vecchiaia VO n.10106475)
->; aggiungeva l'assistibile di avere proposto, avverso il provvedimento di diniego, ricorso amministrativo e che pure questo aveva avuto esito negativo.
Resisteva l' mentre il rimaneva contumace. CP_1 CP_2
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
1 -----
La domanda è infondata e, come tale, va respinta.
In estrema sintesi la fonda il proprio diritto all'ottenimento dell'assegno sociale sull'assunto Pt_1
che al proprio coniuge andrebbe revocata ovvero sospesa la analoga prestazione di cui questi era beneficiario, prestazione la quale, ricadendo per l'importo corrisposto nel calcolo del reddito coniugale, aveva determinato, per effetto del superamento del tetto previsto dalla legge, il rigetto della propria domanda.
A sostegno della propria tesi difensiva - per cui<< Unico fatto ostativo alla concessine dell'assegno sociale in favore della ricorrente quindi, è la percezione dell'assegno sociale da parte del coniuge
[...]
, che andava e va revocato>> ( vd. pg. 3 delle note conclusive datate 20.01.2022) - ed CP_2
a confutazione degli argomenti dell' , la ha posto due ordini di ragioni: la prima si fonda CP_1 Pt_1
sulla considerazione per cui in conseguenza della erogazione al proprio coniuge della pensione di vecchiaia integrata al minimo, questi superava il limite di reddito personale per il mantenimento dell'assegno sociale;
la seconda che essendosi il proprio coniuge allontanato dalla propria residenza per più di 30 giorni recandosi in Germania, l'assegno sociale andava revocato.
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La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
L'art. 3, commi 6 e 7, della legge n.335 del 1995, nella formulazione applicabile ratione temporis, recita: <<6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
2 di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6,
a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n.
153 e successive modificazioni e integrazioni. >>
Con riguardo al primo degli argomenti, è il caso di sottolineare che, quanto al requisito economico, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, l'unico parametro, in caso di assistibile coniugato, come si evince dal testo normativo sopra riportato, è quello di essere privo di redditi ovvero di godere di un reddito inferiore al limite, raddoppiato, di <<.. lire 6.240.000 >>.
Non viene in alcun rilievo, in caso di coniugio, il parametro reddito individuale.
Quanto al secondo argomento, lo stesso, pure, va disatteso.
Ed invero per il requisito della residenza valgono le seguenti considerazioni.
L' , con propri regolamenti, ha precisato che detto assegno può essere concesso a condizione che CP_1
il richiedente risulti residente in Italia al momento della richiesta, requisito che si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione, stabilendo, in caso di trasferimento all'estero, che la prestazione debba essere sospesa se il cittadino rimane all'estero per più di 29 giorni, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari.
La Cassazione, con la pronuncia n. 18189/2019 sul medesimo tema, ha affermato che concorrono a determinare il concetto di residenza giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in un determinato luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi e che,
3 pertanto, il mero allontanamento temporaneo non fa venir meno il diritto alla prestazione anche per il periodo in cui l'assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale.
In detta sentenza, che prende le mosse dalla sospensione dell'assegno sociale ad una cittadina extracomunitaria, sul presupposto della carenza del requisito della residenza stabile e continuativa sul territorio italiano, il giudice di legittimità ha criticato l'assunto dell' , secondo cui CP_1
l'allontanamento, anche solo temporaneo, farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della "inesportabilità" delle prestazioni previdenziali, in quanto esso introdurrebbe un nuovo limite al diritto non previsto dalla legge.
Richiedendo pertanto la legge n. 335/95 il solo requisito della residenza ed essendo definita la residenza dall'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, sostenere che gli allontanamenti temporanei, se superiori a 29 giorni, facciano venire meno il requisito richiesto dall'art. 3 della legge n. 335/1995, quando comunque la persona vi ritorni "e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali" (Css.791/1985 e 1738/1986), costituisce una violazione di detta norma e snatura il concetto giuridico di residenza.
Nella specie è appena il caso di evidenziare che il ha dichiarato di avere fatto ritorno nella CP_2
sua dimora abituale il 30.8.2016, come risulta dall'allegato h) del fascicolo di parte ricorrente.
In conclusione la domanda va respinta.
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La ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese processuali nei confronti dell' , stante CP_1
la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Spese irripetibili con riguardo al CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
e di , con ricorso depositato in data 19.2.2020, così provvede: Controparte_2
rigetta la domanda.
Dichiara non tenuta la ricorrente al rimborso delle spese nei confronti dell' . CP_1
Nulla per le spese con il CP_2
Così deciso in Bari, il 15.01.2025
Il G.d.L
Dott. M.Procoli
,
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