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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/07/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1775 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1775 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna LANZA, come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nato il [...] in [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. Marco MARCUCCI, come da procura in atti RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da in relazione al matrimonio tra loro celebrato in CP_1
Romania in data 17.09.2009, atto, poi, trascritto in Italia presso il comune di Morlupo in data 21.1.2025 (atto parte II, Serie C, n.2). A fondamento della domanda dava atto che, prima del matrimonio, in data 16.05.2008 era nata la figlia e Per_1 successivamente, in data 01.12.14, il figlio b) che già prima del matrimonio Per_2 parte resistente aveva avuto atteggiamenti caratterizzati da forme ossessive di gelosia, comportamenti controllanti, ponendo in essere una serie di abusi psicologici e fisici in danno della stessa, costringendola a vivere in un clima fatto di continue e sistematiche condotte prevaricatrici e violente che aveva in più occasione subito, come da certificazioni mediche che depositava (referto di P.S. Ospedale di Viterbo, del 16/17 agosto 2022, attestante “trauma facciale” con “escoriazione e tumefazione fronte DX, edema labbro superiore, ematoma della regione interna del labbro, lesione da graffio regione peribuccale Sin”); c) che investito il Tribunale dei minorenni di Roma in ragione dei comportamenti violenti posti in essere dal resistente anche in danno dei figli, tale autorità in data 10.02.2023 aveva sospeso la responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli e delegando ai SS.SS. di Morlupo la Per_1 Per_2 predisposizione di incontri protetti padre-figli, con affido esclusivo degli stessi alla madre e nomina di un curatore speciale dei minori (Avv Alessandra PUGLIELLI); d) che nei confronti del resistente, era stato prima emesso un ammonimento del Questore di Viterbo in data 25.08.2022 e, successivamente, in data 18.08.2022, dal Gip presso il tribunale di Viterbo, misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli. Con decreto, poi, del 30.8.2022 il era stato rinviato a giudizio per il delitto Pt_1 di lesioni e maltrattamenti in famiglia, definendo il processo a suo carico ex art. 444 cpc;
e) che in ragione di ulteriori condotte violente del marito aveva trovato protezione presso il Centro Antiviolenza “Galassia” di Formello (RM); f) che le sue condizioni economiche erano critiche considerando che era stata licenziata. Il marito, da parte sua, svolgeva stabilmente mansioni di facchino presso un albergo a Roma, percependo circa 1200 euro mensili, importo che raggiungeva quello più alto di euro 2mila grazie alle mance che riceveva. Ciò nonostante, corrispondeva alla moglie la sola somma complessiva di euro 200,00 per il mantenimento dei due figli, omettendo di pagare le spese straordinarie. Alla luce di tali deduzioni, chiedeva dichiararsi la separazione personale (senza addebito) di confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del marito nei confronti dei due figli minori e così come disposta con il Per_1 Per_2 provvedimento del tribunale dei minori il 10.12.2022 oltre l'affido esclusivo dei minori alla madre, onerando il resistente del pagamento di euro 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo.
Costituendosi in giudizio parte resistente, pur non contestando la domanda di separazione (essendosi limitato a operare rilievi in merito al certificato di matrimonio depositato), contestava le ulteriori deduzioni di parte ricorrente, dando conto, in particolare di una positiva relazione, con il figlio minore Rappresentava di Per_2 percepire un reddito mensile di euro 1.250,00 circa, sostenendo rilevati spese essendo costretto a raggiungere tutti i giorni Roma, a differenza della moglie che, oltre al proprio reddito da lavoro e/o per le somme che riceveva a titolo di Naspi, percepiva anche il 100% degli assegni familiari per un totale di Euro 400,00 circa oltre ad Euro 330,00 di pensione di invalidità erogata in favore del figlio Per_2 Alla luce di tali considerazioni manifestava la propria disponibilità a versare la complessiva somma mensile di euro 300,00 per i figli minori. Inoltre, nelle more delle determinazioni del tribunale dei Minori chiedeva di confermare gli incontri protetti come disposti da tale Tribunale, pronunciandosi, inoltre favorevolmente in ordine alla responsabilità genitoriale, disponendo visite non protette in favore del padre. Nel corso del processo, dopo la comparizione dei coniugi, esclusa la rilevanza delle prove richieste (rilevando in particolare, nonostante la descrizione dei fatti, l'assenza di una domanda di addebito) dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata. Ritiene il Tribunale che in merito a tale richiesta debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse, che dovranno essere limitate alle determinazioni da adottare in merito al solo contributo per il mantenimento dei due figli minori, risultando essere già intervenuto provvedimento di rigetto (non impugnato) della richiesta di emissione di ordine di protezione avanzata da parte ricorrente con memoria depositata del 9.12.2024. Infatti, quanto all'affidamento dei minori, per come già rappresentato con provvedimento del 18.12.2024, risulta che in data 10.02.2023 il Tribunale dei Minori di Roma, investito della questione prima del Tribunale di Viterbo, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di , nei confronti dei figli CP_1 minori e . Tale provvedimento, in Persona_3 Persona_4 assenza di ulteriori determinazioni da parte dell'indicata Autorità, (art. 38 disp. att. Cc), esime questo Tribunale da ogni verifica sugli aspetti già esaminati dal citato Tribunale presso il quale ancora pende autonomo e separato giudizio.
Quanto all'entità del contributo per il mantenimento dei due figli, appare legittimo confermare le statuizioni contenute nel provvedimento del 18.12.20241, atto che, sulla base delle rispettive condizioni economiche delle parti, fissava nella somma mensile di euro 400,00 il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Quanto alle spese processuali, considerando il complessivo esito del giudizio le stesse possono essere compensate
PQM
1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio celebrato in Romania il 17.09.2009, atto poi trascritto in Italia presso il Comune di Morlupo in data 21.01.2025, ordinando la trasmissione della presente decisione all'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese la somma complessiva di Euro 400,00 (euro 200,00 per figlio) per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, oltre all'assegno unico per intero;
3. ognuno provvederà al proprio mantenimento.
4. rigetta ogni altra richiesta.
5. spese processuali compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 31/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
rilevarsi la presenza di elementi processuali che appaiono incompatibili con tale istanza, considerando, al riguardo, l'intervenuto provvedimento di revoca (29.5.2024) di analoga misura emessa nel procedimento penale (che risulta definito con sentenza ex art.444 cpp) e le dichiarazioni oggi rese in udienza dalla stessa figlia minore (“Al momento non ho alcuna intenzione di frequentare mio padre. Dopo che la misura cautelare era stata revocata lui non ha fatto più nulla contro di me)”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) le attuali esigenze dei figli, due ragazzi che oggi hanno rispettivamente 10 ( ) e 16 anni Per_2
( e rispetto ai quali non sono state indicate esigenze particolari, se non quelle tipiche dei Per_5 ragazzi di quell'età; 2) le risorse economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente, allo stato, priva di occupazione, abitare in una casa per la quale corrisponde un canone mensile di euro 520,00, percepire l'assegno unico pari ad euro 398,00 mensili, una indennità per il figlio di euro 300 mensili quale contributo al sostegno scolastico. Il resistente, da parte sua, percepisce un reddito mensile di euro 1.250 e corrisponde per la casa ove vive a Ronciglione un canone mensile di euro 400,00; c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre, la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. ..Quanto alla richiesta di disporre un ordine di protezione in favore della ricorrente e della figlia , deve Per_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 1775 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Anna LANZA, come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nato il [...] in [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. Marco MARCUCCI, come da procura in atti RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.05.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale da in relazione al matrimonio tra loro celebrato in CP_1
Romania in data 17.09.2009, atto, poi, trascritto in Italia presso il comune di Morlupo in data 21.1.2025 (atto parte II, Serie C, n.2). A fondamento della domanda dava atto che, prima del matrimonio, in data 16.05.2008 era nata la figlia e Per_1 successivamente, in data 01.12.14, il figlio b) che già prima del matrimonio Per_2 parte resistente aveva avuto atteggiamenti caratterizzati da forme ossessive di gelosia, comportamenti controllanti, ponendo in essere una serie di abusi psicologici e fisici in danno della stessa, costringendola a vivere in un clima fatto di continue e sistematiche condotte prevaricatrici e violente che aveva in più occasione subito, come da certificazioni mediche che depositava (referto di P.S. Ospedale di Viterbo, del 16/17 agosto 2022, attestante “trauma facciale” con “escoriazione e tumefazione fronte DX, edema labbro superiore, ematoma della regione interna del labbro, lesione da graffio regione peribuccale Sin”); c) che investito il Tribunale dei minorenni di Roma in ragione dei comportamenti violenti posti in essere dal resistente anche in danno dei figli, tale autorità in data 10.02.2023 aveva sospeso la responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli e delegando ai SS.SS. di Morlupo la Per_1 Per_2 predisposizione di incontri protetti padre-figli, con affido esclusivo degli stessi alla madre e nomina di un curatore speciale dei minori (Avv Alessandra PUGLIELLI); d) che nei confronti del resistente, era stato prima emesso un ammonimento del Questore di Viterbo in data 25.08.2022 e, successivamente, in data 18.08.2022, dal Gip presso il tribunale di Viterbo, misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed ai figli. Con decreto, poi, del 30.8.2022 il era stato rinviato a giudizio per il delitto Pt_1 di lesioni e maltrattamenti in famiglia, definendo il processo a suo carico ex art. 444 cpc;
e) che in ragione di ulteriori condotte violente del marito aveva trovato protezione presso il Centro Antiviolenza “Galassia” di Formello (RM); f) che le sue condizioni economiche erano critiche considerando che era stata licenziata. Il marito, da parte sua, svolgeva stabilmente mansioni di facchino presso un albergo a Roma, percependo circa 1200 euro mensili, importo che raggiungeva quello più alto di euro 2mila grazie alle mance che riceveva. Ciò nonostante, corrispondeva alla moglie la sola somma complessiva di euro 200,00 per il mantenimento dei due figli, omettendo di pagare le spese straordinarie. Alla luce di tali deduzioni, chiedeva dichiararsi la separazione personale (senza addebito) di confermare la sospensione della responsabilità genitoriale del marito nei confronti dei due figli minori e così come disposta con il Per_1 Per_2 provvedimento del tribunale dei minori il 10.12.2022 oltre l'affido esclusivo dei minori alla madre, onerando il resistente del pagamento di euro 300,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Viterbo.
Costituendosi in giudizio parte resistente, pur non contestando la domanda di separazione (essendosi limitato a operare rilievi in merito al certificato di matrimonio depositato), contestava le ulteriori deduzioni di parte ricorrente, dando conto, in particolare di una positiva relazione, con il figlio minore Rappresentava di Per_2 percepire un reddito mensile di euro 1.250,00 circa, sostenendo rilevati spese essendo costretto a raggiungere tutti i giorni Roma, a differenza della moglie che, oltre al proprio reddito da lavoro e/o per le somme che riceveva a titolo di Naspi, percepiva anche il 100% degli assegni familiari per un totale di Euro 400,00 circa oltre ad Euro 330,00 di pensione di invalidità erogata in favore del figlio Per_2 Alla luce di tali considerazioni manifestava la propria disponibilità a versare la complessiva somma mensile di euro 300,00 per i figli minori. Inoltre, nelle more delle determinazioni del tribunale dei Minori chiedeva di confermare gli incontri protetti come disposti da tale Tribunale, pronunciandosi, inoltre favorevolmente in ordine alla responsabilità genitoriale, disponendo visite non protette in favore del padre. Nel corso del processo, dopo la comparizione dei coniugi, esclusa la rilevanza delle prove richieste (rilevando in particolare, nonostante la descrizione dei fatti, l'assenza di una domanda di addebito) dopo la discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata. Ritiene il Tribunale che in merito a tale richiesta debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse, che dovranno essere limitate alle determinazioni da adottare in merito al solo contributo per il mantenimento dei due figli minori, risultando essere già intervenuto provvedimento di rigetto (non impugnato) della richiesta di emissione di ordine di protezione avanzata da parte ricorrente con memoria depositata del 9.12.2024. Infatti, quanto all'affidamento dei minori, per come già rappresentato con provvedimento del 18.12.2024, risulta che in data 10.02.2023 il Tribunale dei Minori di Roma, investito della questione prima del Tribunale di Viterbo, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di , nei confronti dei figli CP_1 minori e . Tale provvedimento, in Persona_3 Persona_4 assenza di ulteriori determinazioni da parte dell'indicata Autorità, (art. 38 disp. att. Cc), esime questo Tribunale da ogni verifica sugli aspetti già esaminati dal citato Tribunale presso il quale ancora pende autonomo e separato giudizio.
Quanto all'entità del contributo per il mantenimento dei due figli, appare legittimo confermare le statuizioni contenute nel provvedimento del 18.12.20241, atto che, sulla base delle rispettive condizioni economiche delle parti, fissava nella somma mensile di euro 400,00 il contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Quanto alle spese processuali, considerando il complessivo esito del giudizio le stesse possono essere compensate
PQM
1. dichiara la separazione personale tra e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio celebrato in Romania il 17.09.2009, atto poi trascritto in Italia presso il Comune di Morlupo in data 21.01.2025, ordinando la trasmissione della presente decisione all'indicato Comune per gli adempimenti di legge;
2. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese la somma complessiva di Euro 400,00 (euro 200,00 per figlio) per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo, oltre all'assegno unico per intero;
3. ognuno provvederà al proprio mantenimento.
4. rigetta ogni altra richiesta.
5. spese processuali compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 31/07/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
rilevarsi la presenza di elementi processuali che appaiono incompatibili con tale istanza, considerando, al riguardo, l'intervenuto provvedimento di revoca (29.5.2024) di analoga misura emessa nel procedimento penale (che risulta definito con sentenza ex art.444 cpp) e le dichiarazioni oggi rese in udienza dalla stessa figlia minore (“Al momento non ho alcuna intenzione di frequentare mio padre. Dopo che la misura cautelare era stata revocata lui non ha fatto più nulla contro di me)”.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1) le attuali esigenze dei figli, due ragazzi che oggi hanno rispettivamente 10 ( ) e 16 anni Per_2
( e rispetto ai quali non sono state indicate esigenze particolari, se non quelle tipiche dei Per_5 ragazzi di quell'età; 2) le risorse economiche di entrambi i genitori che vedono la ricorrente, allo stato, priva di occupazione, abitare in una casa per la quale corrisponde un canone mensile di euro 520,00, percepire l'assegno unico pari ad euro 398,00 mensili, una indennità per il figlio di euro 300 mensili quale contributo al sostegno scolastico. Il resistente, da parte sua, percepisce un reddito mensile di euro 1.250 e corrisponde per la casa ove vive a Ronciglione un canone mensile di euro 400,00; c) il fatto che entrambi i minori sono prevalentemente collocati presso la madre, la quale si è finora preso e continua a prendersi principalmente cura degli stessi, circostanza, quest'ultima, che rende certamente più onerosa la posizione del genitore presso il quale i minori sono collocati. ..Quanto alla richiesta di disporre un ordine di protezione in favore della ricorrente e della figlia , deve Per_1